Accordo di programma
Accordo di programma
per il supporto e la gestione operativa
della ricostruzione privata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189
L’anno 2018 il giorno 24 del mese di maggio, presso la sede del Comune di Senigallia, posta in P.zza Roma, 8,
tra
1 – La Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta, Xxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Vice commissario straordinario per la ricostruzione, domiciliato per la sua carica presso la sede della Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 0, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 566 del 7 maggio 2018, con la quale si è altresì approvato il presente accordo di programma;
2 – L’ANCI Marche, in persona del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la sua carica in Ancona, Corso Garibaldi 78,
PREMESSO CHE
- a seguito degli eventi sismici accorsi dal 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come successivamente modificato con D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45.
- l’art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».
- l’art. 3, comma 3, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede che “Gli uffici speciali per la ricostruzione curano … l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata.”
- l’art. 3, comma 4, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede che “Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.”
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, approva lo “Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.”
- la D.G.R. 1341 del 3/11/20166, approva lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, alla quale hanno aderito n. 62 Comuni;
-Le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nn. 4 e 8 rispettivamente del 17 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016 e le Ordinanze nn. 13 e 19 rispettivamente in data 9 gennaio 2017 e in data 7 aprile 2017, ai fini della determinazione del contributo prevedono un’istruttoria contigua e coordinata tra l’Ufficio Speciale per la ricostruzione e il Comune al fine del rilascio, ove previsto dalla normativa vigente in materia, del titolo abilitativo edilizio di cui al DPR 380 del 2001 o del titolo unico di cui al DPR n. 160 del 2010 e comunque sempre delle fasi inerenti l’ammissibilità e l’accoglimento delle relative istanze.
Xxxxx quanto premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto dell’accordo di programma
1. Il presente accordo ha per oggetto l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto legge n. 189/2016 ed in particolare per l’efficace istruttoria delle pratiche per la ricostruzione finalizzate al rilascio delle concessioni di contributi e alla realizzazione di tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, di cui all’art. 3, c. 3 del Decreto legge n. 189/2016.
2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nel presente accordo di programma.
3.Ciascun Comune partecipa al presente accordo mediante specifico atto di adesione, da approvare secondo il proprio ordinamento e in relazione alla propria organizzazione., nel quale deve essere indicato il livello di partecipazione all’accordo, secondo una delle seguenti modalità alternative:
a) livello A: adesione all’accordo con i servizi di cui all’art. 5, comma 2, lettera e);
b) livello B: adesione all’accordo con i servizi di cui all’art. 5, comma 2, lettera e) e f).
Art. 2
Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione
1.Gli Enti aderenti al presente accordo di programma partecipano alla gestione associata delle funzioni attività e servizi di cui all’art. 1.
Art. 3 Finalità
1. Gli Enti aderenti al presente accordo partecipano alla gestione associata di tutte le funzioni, le attività e i servizi di cui all’art. 1 ed in particolare, con riferimento alla ricostruzione privata, di cui all’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, al procedimento di rilascio di concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti, tra i quali sono inclusi:
a) interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi;
b) misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;
c) ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.
Art. 4 Principi e obiettivi
1. L’obiettivo dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al presente accordo è quello di garantire la maggiore efficacia, la massima efficienza, economicità e trasparenza di tutti i propri atti, anche gestionali, al fine di rendere pienamente conoscibile e diffusamente valutabile lo stato della ricostruzione ed impedire fenomeni corruttivi.
2. La gestione in forma associata delle funzioni, attività e servizi di cui al presente accordo costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti l’accordo, nonché il necessario impulso per la ripresa dell’intero territorio.
3. L’organizzazione delle funzioni, attività e servizi associati deve tendere, in ogni caso, a garantire la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L’organizzazione e la gestione in forma associati deve essere sempre rispettosa dei seguenti principi:
a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
b) responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso
grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
c) costante attenzione all’aggiornamento e alla crescita professionale delle risorse umane, attraverso l’organizzazione di idonei percorsi formativi e informativi;
d) rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia e dei termini definiti a livello locale attraverso intese ed accordi nonché, ove possibile, anticipazione degli stessi;
e) rapida risoluzione di eventuali contrasti e difficoltà interpretative;
f) divieto di aggravamento dei procedimenti e perseguimento costante della semplificazione amministrativa, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
g) standardizzazione della modulistica e delle procedure, nell’ottica della massima semplificazione e della chiarezza;
h) massima collaborazione e completa condivisione delle informazioni e delle esperienze tra gli Enti associati;
i) costante innovazione tecnologica, finalizzata al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, del collegamento con l’utenza e tra amministrazioni e dell’attività di programmazione;
j) adeguamento delle risorse tecnologiche disponibili per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità dei servizi.
Art. 5
Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza
1. L’Ufficio speciale per la ricostruzione svolge la funzione di istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, di cui all’art. 3, c. 3 e art. 5 del decreto legge n. 189/2016, esercitando in particolare le seguenti attività:
a) acquisizione delle istanze di concessione dei contributi, unitamente all’eventuale richiesta del titolo abilitativo necessario;
b) protocollazione e archiviazione della documentazione;
c) verifica della regolarità formale dell’istanza nonché dei requisiti di accesso soggettivi al contributo ai fini dell’ammissibilità;
d) definizione fase di ammissibilità dell’istanza conseguente all’acquisizione dell’esito della verifica preliminare di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), da parte del Comune;
e) richiesta di eventuali integrazioni documentali;
f) indizione, convocazione, gestione dei lavori e determinazione conclusiva della Conferenza Regionale;
g) verifica del progetto strutturale;
h) determinazione dell’importo del contributo ammissibile;
i) adozione del decreto di concessione del contributo o di rigetto;
j) accesso alle informazioni relative all’elenco delle pratiche, al loro stato di avanzamento, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili.
2. L’Ufficio speciale per la ricostruzione svolge la funzione di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni, anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi o unici, di cui all’art. 3, c. 4 e art. 5 del decreto legge n. 189/2016, esercitando in particolare le seguenti attività:
a) acquisisce telematicamente attraverso il sistema DOMUS, direttamente dalla piattaforma informatica del Commissario (MUDE) tutte le istanze di contributo (RCR) e relativi allegati;
b) provvede a raccogliere gli atti, i documenti e i dati relativi ai procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo e segnatamente quelli di cui alla precedente lettera a) in un fascicolo informatico, di cui all’art. 41 del D.Lgs. 82/2005, secondo le modalità definite dall’art. 6 del presente accordo;
c) comunica al Comune l’esito della verifica di ammissibilità dell’istanza di contributo dopo aver acquisito, attraverso il sistema DOMUS, la preliminare disamina del Comune di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 7;
d) fornisce, attraverso il sistema DOMUS, tutta la documentazione necessaria ai fini dell’efficace svolgimento dei procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi o unici, di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
e) fornisce, con riferimento al punto d), un modulo software di interoperabilità tra il software di gestione in uso presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione e il software di gestione in uso presso gli Sportelli unici per le attività produttive e sportelli unici edilizia, anche nelle forme associate;
f) fornisce attraverso la piattaforma cloud regionale il software per la gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o unici agli Sportelli unici per le attività produttive e sportelli unici edilizia, anche nelle forme associate.
Art. 6
Fascicolo informatico dell’Ufficio speciale per la ricostruzione
1. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, per quanto attiene alle funzioni di cui all’art. 5, provvede a raccogliere gli atti, i documenti e i dati relativi ai suddetti procedimenti in un fascicolo informatico, di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 82/2005. Tale fascicolo informatico garantisce la possibilità di essere direttamente consultato e alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e pertanto anche dai Comuni, attraverso il sistema DOMUS, dai propri Sportelli Unici per le Attività Produttive e Sportelli Unici Edilizia, anche attraverso servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, di cui all’art. 41, c. 1 del D. Lgs. n. 82/2005.
2. Il fascicolo informatico, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 41, c. 2-bis del D. Lgs. n. 82/2005, è realizzato attraverso il sistema DOMUS direttamente collegato con il sistema di protocollo e gestione documentale dell’USR che identifica in modo univoco i documenti e ne garantisce l’integrità.
3. Per gli Enti che sottoscrivono il presente accordo, al fine del rispetto delle regole concernenti il protocollo informatico, la trasmissione di documenti amministrativi raccolti nel fascicolo informatico di cui al comma 1 del presente articolo può essere sostituita dalla comunicazione dell’identificativo del documento e della relativa impronta (funzione di hash), inviata tramite PEC o attraverso servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.
4. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, in qualità di soggetto titolare dei procedimenti di cui al comma 1 dell’art. 5, cura, anche per conto degli Enti aderenti al presente accordo, l’invio in conservazione dei documenti ivi raccolti aventi formati conservabili ai sensi delle vigenti regole tecniche.
Art. 7
Funzioni ed attività di competenza dei Comuni partecipanti
1. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 4 secondo periodo del Decreto legge
n. 189/2016, nonché delle previsioni di cui alle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione nn. 4 e 8 del 2016 e 13 e 19 del 2017 svolgono l’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o unici, provvedono inoltre all’adozione dell’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio o unico, dandone comunicazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l’attività di quest’ultimo, tramite i propri Sportelli unici per le attività produttive e Sportelli unici edilizia, anche nelle forme associate e provvedono in particolare a svolgere le seguenti attività:
a) verifica preliminare di ammissibilità in merito alla sussistenza degli elementi essenziali per la concessione del contributo a supporto dell’attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 dell’Ufficio Speciale;
b) istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti, a norma della legislazione vigente;
c) individuazione degli eventuali atti di assenso necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio, ai sensi dell’art. 5, c. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ed in tal caso:
i. se trattasi di progetti da sottoporre alla Conferenza Regionale, provvedono a comunicare all’Ufficio speciale per la ricostruzione le amministrazioni da convocare e ad indicare per quali pareri, verifiche o altri atti di assenso debbono essere coinvolte nella Conferenza Regionale;
ii. se trattasi di progetti che non sono da sottoporre alla Conferenza Regionale: provvedono ad acquisire i necessari atti di assenso, anche attraverso l’indizione di una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter L. 241/90;
d) adozione, nelle fattispecie di danni gravi o gravissimi (ordinanze 13 e 19 del 2017) dell’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e relativa comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 5 della presente convenzione;
e) adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e relativa comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione sempre entro il precitato termine di 60 giorni, sempre nelle fattispecie di danni gravi o gravissimi;
f) adozione di eventuali provvedimenti di cui all’art. 19, c. 3 della L. 241/90 e relativa comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione;
g) partecipazione all’alimentazione dei fascicoli informatici della pratica costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e all’aggiornamento dello stato della pratica stessa.
2. Per la gestione dei procedimenti di cui al comma precedente i Comuni individuano uno o più responsabili delle funzioni, dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. I Comuni sono direttamente ed esclusivamente responsabili dei dati dai medesimi caricati.
3. I Comuni, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, c. 3, tramite i propri Sportelli unici per le attività produttive, anche nelle forme associate, gestiscono le funzioni amministrative attribuite allo stesso dalla normativa vigente, in relazione ai procedimenti di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, compresi quelli di cui al decreto legge n. 189/2016.
Art. 8
Flusso digitalizzato e programmazione tempi
1.Per l’esemplificazione delle attività di cui al presente accordo è pubblicato il diagramma di flusso “Pratiche Domus” con versioning, all’indirizzo htpp://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx- Utile/Ricostruzione-Marche, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso accordo, anche se allo stesso non allegato.
2. Del diagramma di flusso di cui al comma 1 potranno essere adottate versioni successive, le quali saranno immediatamente pubblicate con la relativa versione, in conseguenza di adeguamenti normativi o in relazione a esigenze di miglioramento e di semplificazione dei flussi di lavoro.
3. Per la definizione dei tempi di rilascio di tutte le funzionalità propedeutiche alla gestione telematica dell’intero procedimento della ricostruzione privata è individuata la Posizione di Funzione Informatica e crescita digitale della regione Marche alla quale compete la programmazione delle relative attività, previo accordo con l’Ufficio Speciale per la ricostruzione.
CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Art. 9
Regole di organizzazione e funzionamento
1. I Responsabili degli Sportelli unici per le attività produttive e degli Sportelli unici edilizia che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in via provvisoria od in relazione ad uno specifico procedimento, con l’Ufficio speciale per la ricostruzione devono comunque prendere in carico le pratiche, al fine di garantire il rispetto dei tempi procedimentali.
2. Il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, o suo delegato, coordina le attività di cui al presente accordo attraverso:
a) richieste informali (telefoniche o telematiche);
b) incontri e conferenze istruttorie dei servizi;
c) altri strumenti di collaborazione, formale od informale.
Art. 10 Rapporti finanziari
1. I costi per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente accordo restano a carico dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione e dei Comuni in relazione alle funzioni svolte, come meglio descritte agli articoli 5, 6 e 7 del presente accordo.
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 11
Decorrenza e durata dell’accordo di programma
1. Il presente accordo entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del decreto legge
n. 189/2016. Lo stesso accordo potrà essere prorogato o rinnovato in relazione alla definizione legislativa di ulteriori termini per la chiusura della gestione straordinaria della ricostruzione.
2. Con apposite delibere i Comuni definiscono l’adesione al presente accordo entro trenta giorni dalla decorrenza dello stesso accordo.
Art. 12
Strumenti di coordinamento e controllo
1. L’esame delle problematiche concernenti la funzione di coordinamento e di controllo della gestione in associazione delle funzioni, attività e servizi di cui al presente accordo è attribuito all’Ufficio Speciale per la ricostruzione che si avvale del supporto della P.F. Informatica e Crescita digitale
2. L’Ufficio Speciale per la ricostruzione procede alla definizione delle modalità di gestione dei procedimenti, alla definizione di accordi o convenzioni con altri enti, nonché delle modalità d’informazione sui diritti dell’utenza e sulle caratteristiche dei servizi offerti in materia di ricostruzione privata.
Art. 13
Gruppo Tecnico di Consultazione
1. Ciascun Ente aderente al presente accordo nomina, tra i responsabili individuati ai sensi dell’art. 7, comma 2, un unico referente per le azioni di consultazione con l’Ufficio speciale per la ricostruzione.
2. Il gruppo tecnico di consultazione, costituito dai referenti di cui al comma 1, coordinato dal direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, o suo delegato, si riunisce periodicamente per formulare proposte tecniche per il funzionamento e l’operato delle funzioni oggetto del presente accordo.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento vigente e dalle ordinanze del Commissario Straordinario, adottate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 189/2016.
Art. 15
Esenzioni per bollo e registrazione
1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Atto letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.
L’atto si compone di n. 8 pagine e viene firmato dalle parti come individuate e rappresentate in premessa.
Sottoscrizione di tutti i partecipanti: