REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BUCCINASCO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
REPERTORIO N. 3850
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILI NIDO ED ALTRI UTENTI - PERIODO 00.00.0000 - 00.00.0000
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L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre, nell’Ufficio Segreteria del Comune di Buccinasco, davanti a me, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Buccinasco, autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, a rogare gli atti in forma pubblica nei quali il Comune è parte, sono comparsi i Signori:
1. Xxx. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Milano il 15/11/1966 (c.f.
RTTMSM66S15F205R) e domiciliato presso il Comune di Buccinasco, via Roma n. 2, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Istruzione, giusto provvedimento di nomina sindacale n. 21 del 17/05/2019, ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Buccinasco (codice fiscale e partita IVA n. 03482920158) ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
2. XXXXXX XXXXXXX, nato a Milano (MI) il 13/11/1964 (c.f.
BRSFNC64S13F205O), identificato mediante esibizione della carta d’identità
n. CA36954AQ, rilasciata dal Comune di Fidenza in data 11/01/2018, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura a nome della dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Notaio in Milano,
rilasciata in data 20/03/2017, rep. n. 27759, raccolta n. 12343, della società SODEXO ITALIA SPA con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), via F.lli Gracchi n. 36, codice fiscale e partita IVA n. 00805980158, capogruppo - mandataria dell’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) con la società FABBRO SPA con sede legale Xxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxx, x. 00, codice fiscale e partita IVA n. 03803800964, di seguito denominata semplicemente "Concessionario", comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo, per stipulare il presente contratto.
PREMESSO CHE
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 dell’08/03/2017 si stabilivano gli indirizzi generali per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti, per la durata di anni 4, da esperirsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo Decreto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Istruzione n. 233 dell’11/04/2017 veniva approvato il progetto di servizio per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti del Comune di Buccinasco per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2021 e rimessi gli atti per l’indizione della relativa procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza, istituita tra i Comuni di Buccinasco e Melegnano con Convenzione, sottoscritta in data 21/12/2015;
- con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
n. 235 del 12/04/2017 veniva indetta la procedura di gara con Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 7044517753, ponendo a base d’asta il costo unitario del pasto pari ad € 4,30 (euro quattrovirgolatrenta), per un importo stimato complessivo di € 6.622.756,80 (euro seimilioniseicentoventiduemilasettecentocinquantasei/80) oltre € 8.000,00 (euro ottomila/00) per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA al 4%;
- esperita la procedura di gara, con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 506 del 27/06/2017 veniva approvata la graduatoria finale costituita da:
- Elior Ristorazione SpA - 1a classificata;
- costituenda ATI Sodexo Italia SpA – Fabbro SpA – 2a classificata;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Istruzione n. 426 del 13/07/2017 veniva disposta l’aggiudicazione della gara a favore della società Elior Ristorazione SpA e impegnata la spesa necessaria al mantenimento dell’equilibrio finanziario della concessione;
- in data 05/12/2017 veniva sottoscritto tra il Comune di Buccinasco e la società Elior Ristorazione SpA il contratto rep. n. 3807, registrato in data 07/12/2017 presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – Milano 5 – al n. 77, serie 1T, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2021;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Istruzione n. 640 del 22/07/2019 si stabiliva di aderire alla proposta di risoluzione consensuale del summenzionato contratto, avanzata da Xxxxx Xxxxxxxxxxxx SpA con atto in data 11/07/2019, prot. n. 20351;
- in data 18/07/2019 veniva sottoscritto tra il Comune di Buccinasco e la
società Elior Ristorazione SpA l’atto risolutivo del contratto rep. n. 3807 del 05/12/2017, con decorrenza dal 31/08/2019;
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 644 del 24/07/2019 veniva disposto, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti, a partire dal 01/09/2019, all’ATI Sodexo Italia SpA – Fabbro SpA, risultata 2a classificata nella procedura di gara;
- il servizio veniva affidato alle medesime condizioni del precedente contratto, fatto salvo quanto specificato nel successivo art.1 del presente atto;
- l’importo complessivo del contratto per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2021 è stato stimato in € 3.145.959,04 (euro tremilionicentoquarantacinquemilanovecentocinquantanove/04) e con Determinazione del responsabile di Settore n. 706 del 27/08/2019 è stata impegnata la spesa di € 689.730,00 (euro seicentoottantanovemilasettecentotrenta/00), IVA al 4% inclusa, quale corrispettivo a carico del Comune;
- i controlli circa il possesso in capo alla società mandataria Sodexo Italia SpA e alla società mandante Fabbro SpA dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. hanno avuto esito favorevole;
- in data 06/08/2019 è stata inoltrata, per entrambe le società, alla competente Prefettura di Milano, attraverso il sistema Si.Ce.Ant., la richiesta di comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e che è decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa; pertanto, in assenza di riscontro, si procede alla stipula del presente contratto, fatto salvo il recesso del Comune in caso di comunicazione positiva;
- per l’esecuzione del presente servizio, le società Sodexo Italia SpA e Fabbro SpA risultano iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx rispettivamente dal 23/11/1971 e dal 03/11/2011 per attività corrispondente a quella oggetto della presente concessione;
- le summenzionate società risultano in possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità
- Sodexo Italia SpA: Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 n. 73 100 5295, rilasciato da TUV Gmbh;
- Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 14001:2015 n. 73 104 5295, rilasciato da TUV Gmbh;
- Certificazione di Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000:2005 n. 70 154 5295, rilasciato da TUV Gmbh;
- Fabbro SpA: Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015
n. IT274329-5, rilasciata da Bureau Veritas Italia SpA;
- Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 14001:2015 n. IT274354/UK, rilasciata da Bureau Veritas Italia SpA;
- Certificazione di Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000:2005 n. IT274331, rilasciata da Bureau Veritas Italia SpA;
- con atto in data 17/09/2019, rep. n. 31094, raccolta n. 14190, a rogito della dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Notaio in Milano, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, D.P. II di Milano, in data 18/09/2019 al n. 27639, serie 1T, veniva costituita, l’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) tra le società Sodexo Italia SpA (capogruppo-mandataria) e Fabbro SpA (mandante);
- alla procedura di gara di cui trattasi è stato attribuito il seguente Xxxxxx
Identificativo di Gara (C.I.G.) 7044517753.
TUTTO CIO’ PREMESSO
volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbano regolare la concessione di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, per espressa dichiarazione del Procuratore Speciale della società Sodexo Italia SpA, la concessione del servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021.
Formano oggetto della presente concessione tutte le attività di preparazione, cottura e somministrazione dei pasti (inclusi trasporto e distribuzione).
Sono ricomprese nella presente concessione anche le seguenti attività:
- manutenzione ordinaria dei locali di produzione e di consumo dei pasti, concessi in uso a titolo di comodato gratuito;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, arredi e macchinari presenti presso i locali di produzione e consumo dei pasti;
- disinfestazione dei locali di produzione e di consumo dei pasti prima dell’inizio del servizio e, successivamente, con cadenza trimestrale;
- gestione amministrativa di tutto il processo informatico del servizio (registrazione delle iscrizioni, prenotazione giornaliera dei pasti, gestione degli incassi).
Il sevizio dovrà essere svolto alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Concessione, approvato con Determinazione del Responsabile di Settore n.
233 dell’11/04/2017, nonché alle condizioni indicate nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto nella Determinazione n. 644 del 24/07/2019.
Articolo 2 - Obbligo di continuità del servizio
Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse; pertanto lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo comprovati casi di forza maggiore.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, il Concessionario dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 84 del Capitolato Speciale.
Articolo 3 – Durata
La concessione ha validità per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2021.
Si dà atto che la consegna anticipata del servizio è avvenuta nelle more della stipula del presente contratto e quindi sotto riserva di legge.
Articolo 4 - Ammontare del contratto e corrispettivo del Concessionario
L’importo complessivo presunto della concessione in oggetto ammonta ad € 3.145.959,04 (euro tremilionicentoquarantacinquemila- novecentocinquantanove/04) di cui € 4.000,00 (euro quattromila/00) per oneri della sicurezza, oltre IVA al 4%. L’importo è determinato dal prezzo unitario del pasto offerto dal precedente gestore in sede di gara, maggiorato del dato inflattivo ISTAT, per un totale pari ad € 4,08 (euro quattrovirgolazerootto), moltiplicato per il numero presunto dei pasti annui pari a 385.044 (come indicato all’art. 12 del Capitolato Speciale).
Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario
nella gestione del servizio, il Comune è tenuto a versare al Concessionario un corrispettivo dato dalla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la somministrazione dei pasti e l’importo derivante dagli introiti corrisposti dagli utenti sulla base delle tariffe attualmente in vigore, adottate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 31/07/2019.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.
Il Comune mette a disposizione del Concessionario, in comodato d’uso, i locali adibiti a centro cottura e di consumo dei pasti di cui agli artt. 9 e 10 del Capitolato Speciale, arredati ed attrezzati, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare i locali con impianti, macchinari, attrezzature e arredi, secondo quanto previsto all’art. 83 del Capitolato. Tutti i beni forniti dal Concessionario derivanti da eventuali sostituzioni/integrazioni di attrezzature, arredi e macchinari diverranno proprietà del Comune, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo.
La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità esecutive previste per ciascuna delle categorie di utenti di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale e secondo le prescrizioni e le tempistiche di cui agli artt. 11 e 13 del Capitolato medesimo. Nell’organizzazione del servizio il Concessionario è tenuto a rispettare quanto proposto al punto 1 del progetto tecnico presentato in sede di offerta.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto degli standard qualitativi delle derrate alimentari utilizzate per le preparazioni gastronomiche, in
ottemperanza a quanto stabilito nel Titolo II del Capitolato Speciale, nonché il rispetto dei menù previsti per ciascuna tipologia di utenti, incluse le diete speciali, così come indicati agli artt. dal 17 al 29 (Titolo III e IV) del Capitolato medesimo e secondo le Specifiche Tecniche relative ai menù per ciascuna categoria di utenti di cui all’allegato 2 del Capitolato. In particolare nella gestione delle diete speciali il Concessionario dovrà attenersi a quanto proposto al punto 3 del progetto tecnico presentato in sede di offerta.
Poiché tra gli obiettivi del servizio vi è la promozione di abitudini alimentari corrette, il Concessionario è tenuto ad attuare il progetto di educazione alimentare elaborato e proposto in sede di offerta tecnica.
I servizi saranno svolti dalle società facenti parte dell’ATI nelle seguenti percentuali:
- il 58% dalla capogruppo Sodexo Italia SpA, consistente nel coordinamento delle attività, gestione competa del centro cottura di via Indipendenza c/o scuola infanzia e primaria Robbiolo, servizio di trasporto dei pasti in partenza dal suddetto centro cottura, servizio di distribuzione dei pasti, preparazione e riordino tavoli, lavaggio stoviglie e pulizia locali c/o scuola dell’infanzia di via dei Mille;
- il 42% dalla mandante Fabbro SpA, consistente nella gestione completa del xxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx x/x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, gestione completa del xxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx x/x xxxxx xxxx Xx Xxxxx, gestione completa del centro cottura di via dei Mille c/o asilo nido Mille Amici, servizio di trasporto dei pasti in partenza dai suddetti centri cottura, servizio di distribuzione dei pasti, preparazione e riordino tavoli, lavaggio stoviglie e pulizia locali c/o scuola dell’infanzia e primaria Robbiolo
di via Xxxx Xxxx, scuola dell’infanzia di via Xxxxxxxx, scuola primaria di via Mascherpa, scuola primaria di via I Maggio, scuola primaria di via degli Alpini, scuole secondarie di primo grado di via Tiziano e di via Xxxxxx, preparazione e consegna dei pasti c/o il centro diurno integrato di via Lomellina, gestione del servizio erogato per i dipendenti comunali e gli utenti autorizzati dal Comune.
Spetta al Direttore dell’Esecuzione, nominato dal Comune il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione dei servizi.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In questo caso trova applicazione l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte del Concessionario, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse. Le prestazioni oggetto della presente concessione sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 98 del Capitolato Speciale.
Articolo 6 - Divieto di modifiche e varianti in corso di esecuzione
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non disposta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. In ogni caso, sono ammesse variazioni al contratto unicamente nei casi
contemplati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo_7 – Obblighi ed oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario ha l’obbligo di nominare un proprio Responsabile Operativo, quale rappresentante dell’Impresa nei rapporti con il Direttore dell’Esecuzione al fine dell’organizzazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 del Capitolato Speciale.
Spetta al Concessionario garantire l’attività di gestione dei pasti, compresa la rilevazione giornaliera del numero degli utenti e la gestione degli incassi, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 62-68 del Capitolato. In nessun caso è possibile per il Concessionario sospendere la somministrazione del pasto agli utenti inadempienti all’obbligo di pagamento della tariffa.
Sono a carico del Concessionario i costi per le volture a proprio carico delle utenze relative al gas ed all’energia elettrica dei centri cottura di via Tiziano e via Indipendenza, nonché le spese per le utenze telefoniche.
Il Concessionario ha l’obbligo di attivare un servizio di Pronto Intervento di Manutenzione (art. 4 e art. 82 del Capitolato) al fine di garantire interventi tempestivi in caso di guasti ai macchinari. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti conformemente alle Specifiche tecniche relative alle manutenzioni ordinarie di cui all’allegato 4 del Capitolato Speciale.
Articolo 8 - Controlli di conformità
Il Comune effettuerà, direttamente o per il tramite di propri incaricati, controlli periodici e senza preavviso al fine di verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali. A tal fine il Concessionario dovrà garantire l’accesso degli incaricati nei locali adibiti a Centri Cottura, in qualsiasi ora lavorativa.
In tema di modalità di effettuazione dei controlli trovano applicazione gli articoli del Titolo XIV del Capitolato Speciale. I genitori degli alunni possono partecipare al controllo del funzionamento del servizio mediante apposita Commissione Mensa, di cui all’art. 79 del Capitolato.
Articolo 9 - Esecuzione d’ufficio
In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà, qualora il Concessionario diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese al Concessionario, maggiorate del 25% per oneri di amministrazione.
Resta salvo il diritto del Comune alla rifusione dei danni, all’applicazione delle penali di cui all’art. 100 del Capitolato Speciale, nonché all’eventuale risoluzione del contratto nelle ipotesi previste.
Articolo 10 – Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo a carico del Comune avverrà dietro presentazione di regolari fatture mensili in formato elettronico, sulla base dei pasti effettivamente erogati, entro 30 giorni decorrenti dalla data della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, a mezzo bonifico bancario sui conti correnti bancari dedicati a commesse pubbliche rispettivamente indicati da Sodexo Italia SpA, previa verifica della regolarità contributiva, mediante l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte del Comune.
Il corrispettivo versato dal Comune sarà comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di D.U.R.C. irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Dal pagamento di ciascun corrispettivo mensile saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a titolo di penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità, previa presentazione della cauzione per la rata di saldo di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In tale occasione il Comune provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano applicazione gli interessi moratori calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Articolo 11 – Revisione dei corrispettivi
Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale, pertanto, lo stesso resterà fisso per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si procederà esclusivamente all’adeguamento periodico dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. 89 del Capitolato Speciale.
Articolo 12 – Dichiarazione di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Con la sottoscrizione del presente contratto ed a pena di nullità assoluta dello stesso, le parti dichiarano di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disposto dall’art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 13 – Subconcessione, cessione del contratto, del ramo d’azienda e
dei crediti
Il Concessionario ha dichiarato, in sede di offerta, l’intenzione di non avvalersi della subconcessione; pertanto, è fatto espresso divieto di affidare in subconcessione in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione del presente contratto.
È fatto divieto al Concessionario di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile e dell’art. 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), documenti il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 14 – Obblighi del Concessionario in ordine al personale assunto
Il Concessionario è tenuto ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto mediante personale assunto alle proprie dipendenze e regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, in numero idoneo a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio, ed in possesso delle necessarie qualifiche come previsto agli artt. 48, 49 e 50 del Capitolato.
Il Concessionario ha trasmesso al Comune l’elenco recante i nominativi del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del servizio, indicando i dati
contenuti nel Libro Unico del Lavoro. Il Concessionario deve, altresì, comunicare al Servizio Istruzione e Xxxxx Xxxx entro 5 giorni, qualsiasi variazione e modifica che interverrà, nel corso dell’esecuzione del servizio, nei rapporti di lavoro con il succitato personale o con il nuovo personale che sarà eventualmente assunto.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.
Il personale in servizio deve essere munito di divisa, distinta per tipologia di attività, completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto e deve attenersi alle norme comportamentali previste all’art. 52 del Capitolato. Spetta al Concessionario provvedere ad organizzare corsi periodici di formazione professionale destinati al personale dipendente, così come indicato all’art. 53 del Capitolato. Il piano di aggiornamento professionale dei cuochi dovrà essere quello illustrato in sede di offerta tecnica.
E’ facoltà del Comune chiedere qualsiasi documento atto a certificare il corretto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi, pertanto, è obbligo del Concessionario provvedere all’inoltro della documentazione richiesta.
Articolo 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori
Il Concessionario ha depositato presso il Comune il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., corredato dalle dichiarazioni previste all’art. 69 del Capitolato.
Il Concessionario deve fornire tempestivamente al Comune gli aggiornamenti
alla documentazione fornita. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni contenute nel documento di cui sopra, previa la formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno del Concessionario. Il Concessionario dovrà operare scrupolosamente nel rispetto di quanto stabilito nel D.U.V.R.I., adottando tutte le misure ivi previste, per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze nell’esecuzione dei servizi.
E’ fatto obbligo al Concessionario di redigere e far applicare il Piano di Autocontrollo e il Protocollo Sanitario Specifico, al fine di ottemperare alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Inoltre, presso i luoghi di distribuzione dei pasti, il Concessionario dovrà mettere a disposizione le schede tecniche e tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione. Il Concessionario è altresì tenuto a predisporre e affiggere, all’interno dei locali di preparazione, cottura e somministrazione dei pasti, la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, secondo la normativa vigente.
Articolo 16 - Penalità
Al verificarsi dei casi previsti all’art. 100 del Capitolato Speciale, verranno applicate le corrispondenti penalità, seguendo la procedura indicata, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire. In caso di applicazione della penale, il Comune provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione.
Articolo 17 - Risoluzione del contratto
Nei casi di grave errore contrattuale di cui all’art. 101 del Capitolato Speciale,
il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento, con conseguente incameramento della cauzione, e risarcimento del danno.
Al verificarsi di una o più delle fattispecie su indicate, si farà luogo alla procedura di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di risoluzione del contratto, al Concessionario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Articolo 18 – Recesso unilaterale
Ai sensi dell’art. 103 del Capitolato, il Comune si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del presente contratto, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, per motivi di pubblico interesse. In tali casi, si applica la disciplina prevista dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 19 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante atto di fidejussione n. 1583209/185 rilasciata da Société Générale in data 23/10/2019, per l'importo di € 125.838,36 (euro centoventicinquemilaottocentotrentotto/36), nel rispetto del combinato disposto degli artt. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, il Comune potrà incamerare, totalmente o parzialmente, la cauzione. Conseguentemente alla riduzione della stessa, il Concessionario è obbligato nel termine di 15 giorni naturali consecutivi al suo reintegro, pena la risoluzione del contratto a
discrezione del Comune.
La garanzia di cui sopra sarà restituita in seguito ad istanza del Concessionario entro i 6 mesi seguenti la scadenza del termine di validità del presente contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 20 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative
Il Concessionario assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Il Concessionario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e un'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro per i rischi inerenti la propria attività, incluso il rischio da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti, con l’estensione del novero dei terzi, del Concedente e dei suoi dipendenti, con le seguenti polizze:
- numero IT00018158LI19A, rilasciata da XL Insurance Company SE a Sodexo Italia SpA;
- numero ITCASC15449, rilasciata da CHUBB European Group SE a Fabbro Italia SpA;
nel rispetto dei massimali previsti dall’art. 95 del Capitolato.
Articolo 21 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni stesse.
Il Concessionario si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e in particolare al “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
Articolo 22 – Nomina a Responsabile trattamento
Il Comune quale Titolare del trattamento dei dati personali, valutato che il Concessionario possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l’idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, designa il Concessionario, in virtù dell’art. 28 del Reg. CE 679/2016, quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
Si rileva che il Concessionario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Concessionario di cui all’oggetto del presente contratto.
La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina del Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra e si intenderà revocata alla scadenza del contratto.
Articolo 23 – Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici e dal Patto di Integrità
Si dà atto che il Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, riceve in consegna copia del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Buccinasco, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 23/12/2013 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 dell’08/02/2017. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori del Concessionario, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’Ente.
Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2016, anch’esso consegnato all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 24 – Documenti che fanno parte del contratto
Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:
- il Progetto di Servizio, comprendente il Capitolato Speciale di Concessione e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Istruzione n. 233 dell’11/04/2017;
- l’offerta tecnica presentata in sede di procedura di gara;
- il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., depositato presso il Comune;
- la Determinazione n. 644 del 24/07/2019.
Articolo 25 – Riserve, reclami e controversie
Tutte le riserve e i reclami che il Concessionario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati per iscritto al Comune con motivata documentazione. Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (accordo bonario).
Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non dovessero risolversi in xxx xxxxxxx, xxxxxxx devolute all’autorità competente del Foro di Milano. E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 26 - Spese di contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria e scritturazione) sono a totale carico del Concessionario.
Si dà atto che il Concessionario ha provveduto al rimborso delle spese sostenute dal Comune relative alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Si dà atto, altresì, che il presente contratto verrà registrato con modalità telematica e, pertanto, l’imposta di bollo è dovuta in misura forfettaria per un importo di € 45,00, ai sensi del D.M. 22/02/2007. L’imposta di registro e di bollo saranno versate mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.5. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. L’IVA, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.
Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Concessione, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Il presente atto viene da me, Segretario Generale, pubblicato mediante lettura fattane alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.
Il presente atto è stato redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e viene da me sottoscritto digitalmente nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Questo atto consta di n. 21 pagine a video di 25 righe ciascuna, oltre a quanto di questa.
Per il Comune - Il Responsabile del Settore Istruzione x.xx digitalmente Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Concessionario - Il Procuratore della società Sodexo Italia SpA x.xx digitalmente Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante x.xx digitalmente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx