ArgoGlobal Assicurazioni Resposabilità Civile Professionale Agenzie Viaggio
ArgoGlobal Assicurazioni Resposabilità Civile Professionale Agenzie Viaggio
Edizione Giugno 2018
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e amministrativa: Via Xxxxx X’Xxxxxx, 14 – 00000 XXXX Telefono x00 00-00000000 – Telefax x00 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxx.xx Capitale sociale € 20.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n. 09549901008 – R.E.A. di Roma n. 1171322 Soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163
Nel testo che segue si intende per:
ASSICURAZIONE – il contratto di assicurazione.
ASSICURATO – il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
CLIENTE – qualunque persona fisica o giuridica che, per se o per altri, stipuli con l’Assicurato un contratto di organizzazione di viaggio, un contratto di intermediazione di servizi turistici o un contratto di fornitura di servizi turistici.
TURISTA/ CONSUMATORE – l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
CONTRAENTE – il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
COSE – sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO MATERIALE – la distruzione o il deterioramento di cose.
DANNO CORPORALE – la morte o lesioni corporali.
DANNO DA VACANZA ROVINATA – il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta a seguito dell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, sempreché l’inadempimento o l’inesatta esecuzione non siano di scarsa importanza, così come indicato dall’art. 1455 c.c. e richiamato dall’art. 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
EVENTO – il verificatisi del fatto dannoso che origina uno o più sinistri.
FORNITORE DI SERVIZI – qualunque persona fisica o giuridica di cui l’Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi ai clienti.
FRANCHIGIA – l’importo che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Impresa non riconosce indennizzo.
IMPRESA – ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A
INDENNIZZO – la somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO DI SERVIZI TURISTICI – il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzati ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, verso un corrispettivo forfetario, o singoli servizi turistici disaggregati.
INTROITI DI ORGANIZZAZIONE – gli importi complessivi pagati dai clienti (comprensivi anche delle spese di viaggio, alloggio, altri servizi turistici e delle commissioni pagate ai venditori).
ORGANIZZATORE DI VIAGGIO – il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso un corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione di almeno due degli elementi, tra il trasporto, l’alloggio, e servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono, così come indicato dall’art. 36 del D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, parte significativa del pacchetto turistico per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, o che offre al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione.
POLIZZA – il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO – la somma dovuta alla Impresa.
PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE – le commissioni ricevute dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di altri servizi turistici con la spendita del nome del fornitore degli stessi, con l’esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione.
La differenza tra quanto pagato dal Cliente e quanto corrisposto dal Contraente al fornitore dei servizi turistici nel caso di vendita di pacchetti turistici e/o di singoli servizi turistici acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell’effettivo organizzatore del viaggio e/o fornitore di servizi.”
SCOPERTO – la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO – la richiesta di risarcimento di danni per i quali è stata prestata l’assicurazione.
VIAGGIATORE – qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai punti “Organizzatore di viaggi e/o Intermediario di servizi turistici”.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione ;
nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
2 - Imposte e tasse
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
3 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, con esclusione tuttavia delle azioni promosse contro l’assicurato negli USA o in CANADA. L’Impresa non risponderà delle conseguenze di azioni proposte sulla base di ordinamenti giuridici estranei e diversi dalle fonti legislative applicabili al presente contratto assicurativo e più precisamente al D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 – Codice del Turismo (artt. 32-51).
4 - Franchigie e scoperti
Per le responsabilità conseguenti a danni materiali e perdite patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% di ogni danno, con il minimo di € 35,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 1.500,00 per evento.
5 - Rivalsa
La Impresa è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto di rivalsa. La Impresa rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni.
6 - Conformità agli obblighi di legge
La presente assicurazione risponde alle prescrizioni ed agli obblighi del D.Lgs. del 23/5/2011 n° 79 e dalle Convenzioni internazionali in vigore e comprende in via sostanziale e non formale tutti i contenuti minimi previsti dallo schema tipo approvato dalla Legge Regionale in materia di turismo”.
7 – Clausola di cumulo
Fermo restando i massimali indicati in polizza, qualora nello stesso evento fossero coinvolti più organizzatori di viaggio ed intermediari di servizi turistici assicurati con polizze di primo rischio emesse da ArgoGlobal Assicurazioni Spa, il massimale per evento viene fissato in € 15.000.000,00, fermo comunque il limite previsto da ogni singola polizza, e lo stesso si intenderà unico indipendentemente dal numero degli organizzatori di viaggio ed intermediari di servizi turistici coinvolti.
Qualora la somma dei massimali complessivamente assicurati eccedesse l’importo di € 15.000.000,00, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
8 - Integrazione documentazione di denuncia del sinistro
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a ArgoGlobal Assicurazioni SpA la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso
9 – Gestione delle vertenze – spese di resistenza
La Impresa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Impresa ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
10 – Determinazione del Premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza in base al fatturato annuo relativo agli introiti di organizzazione e all’importo annuo delle provvigioni di intermediazione comunicati dal Contraente.
Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto,
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio dei premi, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Impresa i dati previsti in polizza per il calcolo del premio.
La differenza attiva, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od al pagamento della differenza attiva dovuta, la Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Impresa , fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale i riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 % di quello dell’ultimo consuntivo.
La Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Il contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
11 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata di premio prevista; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Fermo il disposto del successivo Art. 16, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il contraente/assicurato non paga i premi, le rate di premio successivi e/o le appendici di regolazione, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio o delle appendici di regolazione non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. La Impresa, in caso di mancato pagamento del Premio Minino, avrà diritto di rivalersi sul Contraente per gli esborsi che fossero stati comunque effettuati in favore degli Assicurati, senza dover dimostrare di aver eccepito nei confronti dei medesimi l’intervenuta sospensione di efficacia della polizza.
La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la
prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siamo conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione.
La garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione.
12 – Altre Assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato e il Contraente debbono darne avviso a tutti gli assicuratori (Art. 1910 C.C.), e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare dell’anno.
SEZIONE 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, a sensi di legge, per l’esercizio di un’impresa legalmente costituita ed autorizzata alla:
intermediazione di servizi turistici
organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori.
La Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali, nonché per danni da vacanza rovinata involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività professionale indicata in polizza.
L’assicurazione comprende la vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell’assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici fornti dai consumatori.
E’ compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche del fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di piu’ assicurati.
Nel caso che a seguito dell’inadempimento totale o parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi, al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Impresa autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato coperta dalle condizioni di polizza.
La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni.
Art. 1.2 - Organizzazione di viaggi studenteschi
Laddove l’Assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l’assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti.
Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di € 1.550.000,00 per evento in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti.
Art. 1.3 - Escursioni facoltative
Premesso che l’Assicurato pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni facoltative organizzate e realizzate da terzi, si conviene fra le parti che la garanzia della polizza in essere è operante anche per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare a sensi di legge per danni subiti dai consumatori in relazione alle suindicate escursioni locali, sia che il prezzo dell’escursione venga pagato all’Assicurato oppure all’organizzazione locale.
Rimane fermo il diritto della Impresa di agire in rivalsa ai sensi delle normative vigenti nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l’esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell’Assicurato salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.
Art. 1.4 – Massimali e limiti di indennizzo
La garanzia di cui alla presente Sezione 1 è prestata fino alla concorrenza del seguenti massimali :
a) Xxxxx materiali e corporali
2.100.000,00 € per sinistro Con i seguenti sottolimiti
520.000,00 € per persona per danni corporali subiti 260.000,00 € per danni materiali a cose
b) Perdite patrimoniali
30.000,000 € per ogni anno assicurativo, con il limite di 20.000,00 € per ogni evento entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del sinistro, così come indicato nel D.Lgs. del 23/5/2011 n° 79 e dalle Convenzioni internazionali in vigore.
Art. 1.5 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Responsabilita’ civile professionale
Sono esclusi:
- i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell’Assicurato;
- la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto,
- di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico infermieristiche;
- i danni di cui l’intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. del 23/5/2011 n° 79, in qualità di organizzatore.
- I danni che si verificassero durante l’uso di mezi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell’imbarco fino al momento dello sbarco avvenuto
- i danni avvenuti in occasione di guerra – sia essa dichiarata o meno – e di guerra civile;
- i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti d’assicurazione;
- i danni patrimoniali e non patrimoniali (inclusi quelli biologici, morali e da vacanza rovinata) conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a rapina o tentata rapina.
- i danni derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
Si intendono esclusi i rimborsi relativi ad errate prenotazioni di servizi e pacchetti turistici o emissioni di biglietteria, così come il rimborso dei servizi/pacchetti turistici acquistati in sostituzione a quelli summenzionati.
Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai consumatori dell’Assicurato, restano esclusi dall’assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dall’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
Art. 1.6 - Liquidazione dei danni
Al fine di agevolare ed accelerare la trasmissione della documentazione utile all’accertamento
del danno, l’Assicurato, al momento della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, deve richiedere allo stesso i seguenti documenti:
- dichiarazione attestante il verificarsi dell’evento dannoso;
- copia di certificazione medica, ospedaliera e/o altra documentazione rilasciata da pubblica autorità;
- ricevute, fatture e/o altri documenti di spesa relativi all’evento accaduto;
- generalità degli eventuali testimoni dell’evento dannoso;
- in caso di furti e/o smarrimenti, copia della denuncia alle autorità competenti;
- ogni altra eventuale documentazione probatoria relativa al sinistro.
L’Assicurato dovrà trasmettere alla Impresa oltre ai documenti sopra indicati, la relazione di eventuali accompagnatori di viaggio e del fornitore del servizio in merito al reclamo avanzato dal danneggiato.
Fermo quanto previsto all’Art. 1) delle Norme comuni a tutte le garanzie, la Impresa entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione, inerente il sinistro ed utile per la sua quantificazione, si impegna a comunicare la propria determinazione in ordine alla valutazione dello stesso.
Entro 30 giorni dalla data di accettazione dell’entità del danno da parte del danneggiato, la Impresa procederà alla liquidazione del sinistro che avverrà in Italia ed in Euro.
SEZIONE 2 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Art. 2.1 – Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessie spese) perdanniinvolontariamentecagionatia terziper:
- morte e lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla proprietà e conduzione degli uffici nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e dei relativi impianti fissi e attrezzature ivi esistenti.
Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed accompagnatori.
Art. 2.2 – Estensioni diverse
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende anche:
il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all’attività descritta in polizza;
il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands;
il rischio della proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;
il rischio della proprietà e della gestione, nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in gestione affidata a terzi, l’assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
il rischio derivante dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
il rischio della committenza di cui all’art. 2049 del C.C., di dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell’Assicurato si
trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell’Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione; il rischio è esteso ai terzi trasportati.
i rischi in genere ai sensi dell’articolo 2049 del C.C.
Art. 2.3 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza (dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori) con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Sono invece considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:
- titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell’ambito dell’azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, semprechè ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell’assicurazione;
- i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
- professionisti in genere che abbiano rapporti occasionali con l’Assicurato e frequentino l’azienda in ragione del loro incarico.
Art. 2.4 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Responsabilita’ civile verso terzi
Sono esclusi i danni:
- relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti aereomobili;
- cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantesi sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi dove si svolge l’attività;
- da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall’Assicurato;
- derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di terzi;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’ Assicurato ed allo stesso non imputabili a’ sensi di legge.
Dalle garanzie RCT e RCO sono esclusi i danni:
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- derivanti da trasformazioni dell’atomo o da uso di sostanze radioattive;
- derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico:
- i danni derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata,
- direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
Art. 2.5 - Responsabilità personale di dirigenti e dipendenti in genere, collaboratori e accompagnatori designati dall’assicurato.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile professionale e diretta di dirigenti, quadri, dipendenti in genere dell’Assicurato, collaboratori ed accompagnatori designati dall’Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, semprechè, dall’evento, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la RCO.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Art. 2.6 - Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l’attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera del macchinario e delle attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza.
Art. 2.7 - Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta
L’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell’ambito degli immobili di proprietà od uso dell’Assicurato ove si svolge l’attività descritta in polizza, fermo tuttavia quanto stabilito dall’art.2.4) Esclusioni lettera a) della presente sezione di polizza. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.
Art. 2.8 – Danni da interruzione o sospensione di attività
A parziale deroga dell’art. 2.4 Esclusioni lettera “g” della presente sezione di polizza, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata entro il massimale per danni a cose, con un limite di risarcimento di € 50.000,00 per evento e con l’applicazione di uno scoperto del 10% del danno, col minimo di € 1.500,00 per evento.
Art. 2.9 – Prelievo, consegna e rifornimento
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti ad operazioni di movimentazione della merce, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento, con l’esclusione comunque dei danni derivanti a seguito della circolazione dei veicoli a motore.
Art. 2.10 – Mezzi meccanici
La garanzia comprende il risarcimento dei danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e di sollevamento, anche se operanti in aree aperte ad uso pubblico, fermo quanto disposto in merito alla assicurazione obbligatoria.
S’intendono esplicitamente esclusi dal risarcimento i danni alle persone trasportate ed a cose che le persone medesime portano con sé.
Art. 2.11 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)
La Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
per gli infortuni ( escluse le malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori o lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione che abbiano determinato la morte o lesioni corporali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.
La presente garanzia è prestata previa deduzione di una franchigia fissa, a carico dell’Assicurato, di € 2.500,00.
Agli effetti dell’assicurazione RCO i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, oppure abbia, in buona fede, errato nell’ interpretazione delle relative norme vigenti.
Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 2.12 – Infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione Inail
A parziale deroga della condizione “Persone non considerate terzi” lett. c), sono considerati terzi, nei limiti di massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori dell’ Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL. Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Impresa anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.
Art. 2.13 – Prestatori d’opera utilizzati nell’ambito dell’impresa compresi i lavoratori interinali
In deroga alle condizioni “Persone non considerate terzi”, qualora l’assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori d’opera non dipendenti, lavoratori interinali compresi, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l’assicurazione RCO, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell’Assicurato.
Art. 2.14 – Massimali
Le garanzie di cui alla presente Sezione 2 sono prestate fino a concorrenza dei seguenti limiti:
1) Per la Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 2.1) della presente sezione di polizza:
o € 2.100.000,00 per evento e con sottolimite di € 520.000,00 per danni materiali.
2) per la responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (Art. 2.11) della presente sezione di polizza:
o € 2.100.000,00 per evento e con sottolimite di € 520.000,00 per prestatore di lavoro infortunato.