ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
Accordo Quadro, con un solo operatore per ciascun lotto,per la manutenzione delle sedi aziendali quali Centri di Raccolta, Stabilimenti e Autorimesse, situate nel territorio del Comune di Roma.
LOTTO
INDICE
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, norme regolatrici e definizioni .6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 10
Articolo 4 Condizioni dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni ed obbligazioni generali del Fornitore 10
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 16
Articolo 7 Verifiche, controlli ed Accettazione 17
Articolo 8 Corrispettivi dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni e collaudo 18
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 19
Articolo 10 Penali 25
Articolo 11 Cauzione 26
Articolo 12 Riservatezza 28
Articolo 13 Risoluzione 29
Articolo 14 Recesso 31
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 33
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 34
Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 35
Articolo 18 Subappalto 35
Articolo 19 Foro competente 37
Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 37
Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali 38
Articolo 22 Trasparenza 38
Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari 39
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse 41
Articolo 25 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo AMA
.................................................................................................................................................. 42
Articolo 26 Codice Etico 42
Articolo 27 Clausola finale 43
SCHEMA DI CONTRATTO
Accordo Quadro, con un solo operatore per ciascun lotto,per la manutenzione delle sedi aziendali quali Centri di Raccolta, Stabilimenti e Autorimesse, situate nel territorio del Comune di Roma.
LOTTO TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente Contratto in Roma, via Xxxxxxxx De La Barca n. 87 (00142), Italia, telefono n. 00.00000, telefax n. 06.51692540, X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del Direttore generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 28 del 19 aprile 2013 (nel seguito, per brevità, anche “AMA” o “Committente”);
E
la , con sede legale in
, Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di al n. e C.F. , P. IVA , domiciliata ai
fini del presente Contratto in ,
Via , in persona del e legale rappresentante pro tempore, Dott. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Appaltatore” o “Assuntore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Contratto in , Via , in persona del e legale rappresentante pro tempore, Dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente Contratto in , via , e la mandante , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Contratto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. ,
repertorio n. “Assuntore”);
(nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Appaltatore” o
PREMESSO
a) che AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere alla stipula di un Accordo Quadro, con un solo operatore per ciascun lotto, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione delle sedi aziendali quali Sedi Territoriali di Zona, Centri di Raccolta, AIA, Stabilimenti e Autorimesse, situate nel territorio del Comune di Roma, suddivisa in tre lotti ed ha deliberato di procedere all’affidamento delle menzionate attività con determinazione n. del / / ;
c) che a tal fine ha AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n.
del
e pubblicato nella
Gazzetta dell’Unione Europea n. del - ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria edile delle strutture aziendali AMA” (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”), suddivisi in due lotti;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto , inerente la manutenzione
di e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha
espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico ed il suo Allegato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dall’insieme della documentazione inerente la Procedura e delle norme ivi richiamate, definisce in modo adeguato e
completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente Allegati, nonché gli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l’Allegato “A” (Capitolato tecnico e suoi Allegati), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (DUVRI e suoi Allegati) e l’Allegato “D” (Protocollo di legalità).
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente Contratto, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli Allegati del presente Contratto;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente alla stipula del presente atto.
d) Dalle norme tecniche afferenti le attività oggetto del presente Contratto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore ai fini della partecipazione alla medesima Procedura, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
1. Capitolato Tecnico e relativi Allegati: il documento di cui all’Allegato “A”; nel presente Contratto, ogni riferimento al “Capitolato Tecnico” deve essere inteso come riferito automaticamente anche agli Allegati al medesimo Capitolato Tecnico.
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Contratto: il presente Contratto compresi tutti i suoi Allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) XXXXX : il documento di cui all’Allegato “C”, unitamente ai relativi Allegati;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
f) Fornitura o Prestazioni: le prestazioni oggetto del Contratto: manutenzione ordinaria edile delle strutture aziendali AMA corrispondente al lotto n.
, come descritte nel Capitolato e negli altri documenti inerenti la Procedura, così come previsto nel prosieguo del presente Contratto e negli Allegati;
g) Lavori o manutenzioni: i lavori di manutenzione oggetto del presente Contratto;
h) Lotto: il lotto di gara di cui al presente Contratto, corrispondente all’ insediamento di , dove dovranno essere rese le prestazioni oggetto del Contratto;
i) Ordine o Ordinativo di Servizio: le singole comunicazioni con le quali AMA chiederà al Fornitore l’esecuzione delle attività di manutenzione, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico;
j) Parte: AMA o il Fornitore/Fornitore (congiuntamente definiti anche “le
Parti”);
k) Protocollo di legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”;
l) Servizio: il servizio di reperibilità e di monitoraggio delle sedi aziendali.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente Xxxxxxxxx, AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
per il Lotto n. .
2. Tutti i lavori di manutenzione si svolgeranno previa richiesta effettuata mediante
Ordine di Servizio e con le modalità, qualità e termini meglio specificati nel Capitolato d’appalto e suoi Allegati, tutti allegati al presente Contratto, sino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo di spesa.
3. L’importo complessivo del presente Contratto, è pari ad Euro
( ), oltre I.V.A., come indicato nell’Offerta economica allegata.
4. I Lavori/Manutenzioni/Riparazioni devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati e negli Ordini di Servizio e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente Contratto e relativi Allegati e delle norme tecniche che presiedono alla corretta esecuzione delle attività affidate.
5. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati e negli atti della Procedura, nei limiti di cui all’articolo 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440. AMA si riserva, altresì di incrementare o diminuire il numero degli immobili oggetto dei lavori/manutenzioni, in conseguenza di ulteriori acquisizioni o dismissioni aziendali: restano ferme, in ogni caso, la tipologia di immobili sui quali eseguire i lavori/manutenzioni – che resterà omogenea a quella degli altri immobili del lotto , nonché l’importo massimo contrattuale prestabilito per i lavori/manutenzioni da eseguirsi nel medesimo lotto
.
6. AMA S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, da esercitarsi nel corso della durata del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali.
7. I Lavori/Manutenzioni/Riparazioni non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA potrà affidare le medesime attività anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, ovvero provvedere in proprio allo svolgimento dei medesimi, nel caso in cui il Prestatore non vi provveda tempestivamente ed adeguatamente.
8. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato. L’Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo dell’importo contrattuale, determinato all’art. 2 del presente Contratto.
2. AMA S.p.A. si riserva di prorogare la durata del Contratto nel caso in cui, allo scadere del termine suindicato, non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo stimato di spesa eventualmente aumentato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2. L’eventuale proroga verrà disposta da AMA per una durata di 12 mesi e, comunque, fino al completo esaurimento di detto importo complessivo massimo stimato di spesa.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
4. La durata dei singoli interventi da eseguirsi nel periodo contrattuale sarà determinata all’atto dell’affidamento della singola, specifica attività, mediante Ordine di Servizio.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 4 Condizioni dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni ed obbligazioni generali del Fornitore
1. L’erogazione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico e relativi Allegati, nonché di quelli indicati negli atti della Procedura e nelle norme tecniche ivi richiamate, oltre ad eventuali livelli di servizio che verranno prestabiliti in funzione di norme o accordi cui AMA è tenuta ad attenersi ed a adeguarsi, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. In difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche e/o Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali
di cui al successivo articolo 8 ed all’Allegato “B” (Offerta economica) del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto e comprese – espressamente
– le certificazioni afferenti gli impianti ed i lavori effettuati in cemento armato o interessanti la statica degli edifici.
3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 ed all’Allegato “B” (Offerta economica) del presente Contratto ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati, negli atti della Procedura e nelle norme tecniche richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile del contratto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) riparare gli impianti presenti negli edifici, oggetto di manutenzione, garantendo la messa a norma e certificazione dei medesimi, ai sensi del D.M. n. 37/2008 ed, in caso di sostituzione, la garanzia annuale delle parti o corpi sostituiti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici e/o aree; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA e richiederanno l’aggiornamento – a cura del Fornitore – del D.U.V.R.I.
7. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto ed a rispettare le prescrizioni
indicate nel DUVRI (Allegato “C” al presente Contratto).
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Prestatore si impegna a fornire tutte le attrezzature, materiali di consumo e ricambi che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole ad AMA, salvo materiali di caratteristiche specifiche messi a disposizione dalla medesima Stazione Appaltante.
10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di
compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
11. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati ed Appendici, nonché a dotare detto personale di vestiario adatto all’attività da svolgere e dotato di un cartellino di riconoscimento con fotografia ed impresa di appartenenza.
12. Il Fornitore si obbliga ad informare gli addetti all’esecuzione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto, che è loro vietato aprire cassetti ed armadi nonché rimuovere carte, documenti e/o altri oggetti dalle scrivanie e da qualsiasi altro luogo. Il Fornitore si impegna, inoltre, a dare chiare istruzioni agli addetti all’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto in merito alla circostanza che gli stessi dovranno consegnare al Responsabile del Contratto qualsiasi oggetto rinvenuto nei locali di AMA affinché il Responsabile del Contratto lo consegni al Direttore dell’esecuzione nominato da AMA.
13. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
14. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite da AMA.
15. Il Fornitore si impegna ad erogare i Lavori/Manutenzioni/Riparazioni con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA, adempiendo puntualmente e correttamente a tutti le obbligazioni assunte; ciò anche con riferimento alle singole Richieste di attività (o Ordini di Servizio) inoltrate da AMA.
16. Il Fornitore si impegna ad erogare i Lavori/Manutenzioni/Riparazioni con continuità, senza sospendere in nessun caso e per nessun motivo il servizio pubblico affidato rispondendone, in mancanza in ogni sede civile e penale, salvo il risarcimento del danno.
17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di
diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
18. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 5 Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, Direttore tecnico Responsabile del Contratto e Direttore dei lavori
1. Il Prestatore nomina entro giorni dalla stipula del Contratto, quale
“Responsabile del Contratto” un proprio dipendente/dirigente, il cui nominativo e recapiti dovrà comunicare ad AMA entro 24 ore. Il Responsabile del Contratto rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Prestatore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA, ivi incluse le contestazioni ed i reclami, le contestazioni che potrebbero dare luogo a penali, nonché gli ordini di servizio o di attivazione delle attività contrattuali. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. L’Appaltatore nomina quale “Direttore tecnico” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell’Appaltatore verso AMA e verso il Direttore dei Lavori per l’esecuzione del presente Contratto. Il Direttore tecnico è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto e svolge il ruolo e le attività meglio indicati nel Capitolato Speciale, nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010. Il Fornitore nomina quale Responsabile del Contratto il proprio dipendente/dirigente Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto, per conto del Fornitore, del quale è nominato ad ogni effetto rappresentante, in relazione al cantiere sito nel lotto. Al Responsabile del Contratto
– che si interfaccerà con il Direttore tecnico - verranno inviate e consegnate tutte le comunicazioni e le indicazioni da parte di AMA e del Direttore dei Lavori per la
migliore esecuzione del Contratto, in particolare gli Ordini di servizio e gli Ordini di Inizio Attività. I recapiti del Responsabile del Contratto e del Direttore tecnico della ditta sono i seguenti:
Responsabile del Contratto
• numero telefono cellulare , numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail . Direttore tecnico
• numero telefono cellulare , numero telefono fisso e numero fax ; Direttore tecnico
• indirizzo e-mail .
3. Per parte sua AMA indica quale ”Direttore Lavori” in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010; egli, inoltre, svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati. I recapiti del Direttore dei Lavori sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
4. AMA, inoltre, nomina il Sig. , Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. I recapiti del contatto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
5. I soggetti nominati da AMA, di cui ai precedenti commi sono dotati di tutte le necessarie competenze e conoscenze e svolgeranno il ruolo e le attività previste per il Direttore tecnico ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nel D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché le funzioni indicate nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
2. Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore stesso, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nello svolgimento delle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, al rispetto di tutte le norme in materia di subappalti e sub affidamenti, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, in particolare, si impegna a comunicare prontamente anche le copie dei contratti di subappalto ed a computare anche con separata contabilità le prestazioni oggetto di subappalto.
8. Nell’ipotesi di inadempimento, anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti
commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze - anche con riferimento alle inadempienze ad essa denunciate da parte delle Autorità competenti.
9. In caso di inadempienze agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA effettuerà sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo dovuto per ciascun SAL di riferimento; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che AMA o l’Autorità competente – secondo le rispettive competenze - avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
10. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7 Verifiche, Controlli ed Accettazione
1. I Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del Contratto e tutte le attività ad essi connesse sono sottoposti a verifica e controllo, che saranno finalizzati, in particolare, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti per l’esecuzione delle prestazione previste nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati e, comunque, negli atti della Procedura.
2. Le verifiche verranno effettuate sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di esito positivo delle verifiche, le attività effettuate si intenderanno “Accettate”. In particolare, per quanto concerne gli impianti oggetto di riparazione, la verifica riguarderà la messa a norma degli stessi, come previsto dal D.M. n. 37/2008.
3. I Lavori oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse sono sottoposti, invece, a Collaudo o a verifica di regolare esecuzione con oneri a carico della ditta, nel rispetto di quanto previsto al riguardo nel presente Contratto, nel disciplinare e nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati ed Appendici, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
4. Nel caso di esito negativo delle verifiche o del collaudo (o della verifica di regolare esecuzione), il Fornitore dovrà nuovamente prestare, in modo corretto, i
Lavori/Manutenzioni/Riparazioni e le attività non Accettati ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie e, comunque, adempiere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati affinché le verifiche possano essere ripetute e positivamente superate entro il termine perentorio che sarà di volta in volta indicato da AMA, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui ai successivi articoli
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 8 Corrispettivi dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni e collaudo
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore per la corretta esecuzione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto sono indicati nell’Allegato “B” (Offerta economica) e devono intendersi qui integralmente trascritti. L’importo complessivo del contratto, quindi , è quello derivante dall’applicazione della percentuale di sconto unica, applicata all’importo posto a base di gara, indicata nell’Allegato “B” - Offerta Economica e che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e relativi Allegati, nonché dagli atti della Procedura, ivi incluse le certificazioni.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono riferiti ai Lavori/Manutenzioni/Riparazioni prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, condizioni, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico e relativi Allegati e agli atti della Procedura, in particolare agli emanandi Ordini di Servizio; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, ivi inclusa la messa a norma degli impianti oggetto di riparazione, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo e, quindi, nell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2.
5. I menzionati corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA S.p.A., nell’eventualità di proroga delle prestazioni contrattuali, riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi secondo le modalità previste dal X.Xxx. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 avverrà secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, all’articolo 17.
2. Il contratto è stipulato “a misura”. L’importo “a misura” è definito con l’applicazione dei prezzi d’elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d’asta. Il corrispettivo dei singoli “Ordini di Servizio” verrà determinato valorizzando le attività effettivamente rese, con i prezzi unitari di cui al “Elenco Prezzi Regione Lazio 2012”, ribassati secondo la percentuale prevista dall’Offerta Economica allegata al presente Contratto.
3. Qualora, per la valutazione economica delle lavorazioni, fosse richiesta la formulazione di nuovi prezzi, si procederà a concordare i relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei Lavori e l’Impresa, in base a quanto espresso nel presente Capitolato.
4. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c. l’Assuntore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi – ribassati secondo quanto previsto dall’Offerta Economica - , per l’intera durata del Contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.
5. I corrispettivi saranno fatturati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa, preventivamente autorizzata dal Committente.
6. È facoltà di AMA S.p.A., nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., approvare e richiedere per iscritto varianti all’Accordo
Quadro, che l’Assuntore ha l’obbligo di eseguire nei limiti previsti per legge.
7. Ai sensi dell’art. 161 comma 12 D.P.R. n. 207/2010, l’Assuntore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e, senza aver diritto ad alcuna indennità, i maggiori lavori ai sensi dei precedenti articoli purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore ad un quinto dell’importo del contratto ovvero non mutino, sostanzialmente, la natura dei lavori compresi in contratto.
8. L’Ordine di Servizio, a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione di AMA S.p.A., la descrizione dei maggiori lavori, l’eventuale programma dei lavori e il relativo prezzo calcolato secondo i criteri di Legge.
9. Qualora per modifiche tecniche o maggiori lavori, sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal presente Capitolato e/o dal Contratto, ovvero adoperare materiali di tipo diverso da quelli previsti da detti documenti, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati sulla base dei i criteri indicati nel Capitolato Tecnico.
10. I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei Lavori e l’Assuntore. In caso di disaccordo la Direzione Lavori applicherà i prezzi approvati da AMA S.p.A., salvo il diritto dell’Assuntore di iscrivere riserva nei modi e nei termini, precedentemente, stabiliti nel presente documento.
11. Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, corredata dai prezzi unitari offerti dall’Assuntore.
12. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell’eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell’opera.
13. Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell’Assuntore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessari.
14. E’ fatto obbligo all’Assuntore di avvertire in tempo debito la Direzione Lavori
affinché provveda a far rilevare le misure e i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili o, comunque, non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito, eventualmente, avanzata in merito alle quantità stesse.
15. Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Assuntore e contabilizzati in base ai prezzi offerti in sede di gara.
16. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 ter L. n. 98/2013, è prevista l’anticipazione del prezzo, pari al 10 percento dell’importo complessivo contrattuale, che sarà compensato sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
17. Si applicano, all’anticipazione, gli articoli 124, commi 1 e 2 e l’art. 140, commi 2 e 3 del Regolamento.
18. Durante il corso dei lavori, a fronte degli stati di avanzamento approvati dal Direttore dei Lavori o da AMA S.p.A. potranno essere pagati all’Assuntore (fatta salva la compensazione di cui al precedente comma 16) acconti dell’ammontare non inferiore ad euro 100.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e dei prezzi riportati nel Computo metrico, al netto del ribasso offerto; l’ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
19. In caso di sospensione totale dei lavori, di durata superiore a mesi 1 (uno), la rata d’acconto, relativa alle opere eseguite sino alla data della sospensione dei lavori stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
20. Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Assuntore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, AMA S.p.A. opera una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque percento).
21. In sede di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) l’Assuntore è inoltre tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale di AMA S.p.A. addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’Assuntore. Qualora si verificasse la circostanza che l’Assuntore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il contratto di lavoro in essere tra autista e Assuntore.
22. In sede di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) l’Assuntore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
23. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato non oltre il 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale. Detto pagamento, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del c.c..
24. Le manutenzioni eseguite sugli impianti sono considerate complete ed effettuate “a regola d’arte” soltanto a seguito della consegna delle relative certificazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii.
25. Analogamente, le manutenzioni che incidano sulla statica dell’edificio o che richiedano l’impiego di cemento armato, saranno considerate complete ed effettuate “a regola d’arte” soltanto a seguito della consegna delle relative certificazioni, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
26. Pertanto, il Fornitore con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura inerente le attività correttamente eseguite nel mese appena concluso, qualora rientrino nell’ammontare indicato al precedente comma 18, computando non soltanto i costi del solo servizio di reperibilità e di monitoraggio delle sedi aziendali, ma anche le attività “a chiamata” svolte ed accettate da AMA nel mese di riferimento.
27. Ai fini del pagamento delle singole fatture, il Fornitore deve trasmettere ad AMA, unitamente a ciascuna di dette fatture, la documentazione inerente i Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto di fattura e, comunque, tutta l’ulteriore documentazione atta a rendere noti i dettagli delle attività eseguite e, quindi, necessaria/opportuna per l’effettuazione da parte di AMA dei controlli e della verifica, propedeutici ai pagamenti.
28. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG (Codice Identificativo Gara) ed il riferimento del lotto di pertinenza, il dettaglio del periodo di riferimento della medesima, nonché il numero di ordinativo (ovvero, il riferimento dell’Ordine di Servizio) assegnato da AMA e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui al precedente comma 27, oltre che dei certificati (inerenti gli impianti, ovvero dei lavori che interessano la statica degli edifici,
ovvero dei lavori che richiedono l’impiego di cemento armato, come previsto dal
D.P.R. n. 380/2001). Ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita o consegnata ad AMA. Nel caso di pagamento dei Lavori, alla fattura dovrà essere allegato il certificato di collaudo o il certificato di verifica di regolare esecuzione.
29. L’importo di ciascuna delle fatture di cui ai precedenti commi verrà corrisposto da AMA, previa verifica per accettazione della documentazione alle medesime allegata, secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, redatta secondo quanto specificato nei commi precedenti, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso Agenzia/Filiale Codice IBAN
.
30. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della L. n. 136/2010.
31. (Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: Sig. ,
Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
32. (Clausola eventuale ed alternativa alla precedente, da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7, della L. n. 136/2010.
33. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico
del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
34. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, che si protragga oltre trenta giorni, a far data dal trentunesimo giorno quest’ultimo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
35. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
36. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi Allegati. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
37. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte,
corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 6 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce.
38. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
39. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
40. In caso di subappalto, AMA procederà al pagamento direttamente al subappaltatore, per quanto concerne i lavori ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 D.Lgs. n. 163/2006.
41. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 10 Penali
1. Al verificarsi degli inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte, fatta salva l’ipotesi che detti inadempimenti siano determinati da forza maggiore o di caso fortuito.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Appaltatore (anche nella persona del Responsabile del Contratto); a fronte delle menzionate contestazioni, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo complessivo massimo di spesa previsto per il presente Contratto.
6. L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
7. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore
– e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, entro il limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMA, con periodicità trimestrale/semestrale - in caso di completa ed esatta esecuzione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto di Contratto e sempre che non vi sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a supporto delle fatture medesime - emetterà un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 L. n. 35/2012, AMA si riserva di svincolare definitivamente la cauzione definitiva, decorsi due anni dalla cessazione delle prestazioni contrattuali.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Parimenti, il Fornitore ha rilasciato una garanzia per la Responsabilità Civile a norma dell’art. 129, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006. Con riferimento a tale garanzia, essa sarà svincolata con le modalità e termini stabiliti nei rispettivi contratti di assicurazione e, comunque dalle norme di riferimento.
9. Il mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario della garanzia.
10. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a
pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
8. AMA, è espressamente autorizzata a fornire i dati tecnici, normativi, giuridici, sensibili, economici, amministrativi inerenti il Fornitore, necessari alla esecuzione del presente Contratto, o comunque richiesti dall’Autorità Giudiziaria e comunque dalle Autorità ed Amministrazioni pubbliche ai fini o nell’ambito dell’esercizio dei loro compiti ad essi devoluti.
9. Tutte le disposizioni contenute nel presente articolo, in caso di subappalto e sub affidamento devono essere trasferite nei relativi contratti di subappalto e sub affidamento, intendendosi tali obblighi e facoltà estesi anche nei confronti di subappaltatori e subaffidatari. L’inosservanza della presente disposizione è valutata quale giusta causa di risoluzione del contratto di appalto.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto,
anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile e previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, escutendo la cauzione (ove essa non sia stata ancora restituita) e/o di applicando una penale equivalente, nei seguenti casi, fatti salvi in ogni caso il risarcimento dell’ulteriore danno e l’esecuzione in danno del Fornitore:
a) nel caso in cui AMA, a fronte di inadempimenti del Fornitore, debba ricorrere per più di 3 (tre) volte, nel corso di un anno solare, a terzi per la prestazione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni;
b) superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AMA S.p.A.;
d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
e) negli altri casi previsti dal Capitolato Tecnico ed in quelli espressamente previsti dal presente Contratto, nonché nei casi identificati agli articoli: 4 (Condizioni dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 19 (Foro competente), 21 (oneri fiscali e spese contrattuali), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 24 (Condizioni risolutive espresse), 25 (Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo AMA), 26 (Codice Etico);
f) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi.
3. AMA, inoltre, potrà risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di interruzione o soltanto sospensione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni affidati con il presente Contratto per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, ovvero di compensare eventuali crediti vantati dal Fornitore, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, è fatta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, addebitando le relative spese di quest’ultimo, come espressamente previsto nel Capitolato.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso (ad eccezione del recesso nell’ipotesi di cui alla successiva lettera d), per il quale è richiesto un preavviso di almeno 10 giorni), tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a/r, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, comunque superiori a tre, anche se non gravi;
d) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga revocato o comunque annullato o venga a cessare l’efficacia del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti, affidato ad AMA stessa;
e) eventi straordinari accaduti nell’ambito della gestione dell’impianto (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: incidenti all’interno dell’impianto, sequestro dell’impianto, ecc.);
f) per legge.
Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, ivi inclusa la L. n. 3/2012, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti i Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del medesimo Contratto;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto, ivi compresa qualsiasi colpa in violazione di leggi e delle specifiche autorizzazioni vigenti.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente prestate alla data di efficacia del recesso, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA o interruzione del servizio pubblico; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per
assicurare la continuità dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni in favore di AMA.
4. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA o interruzione del servizio pubblico.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo risultante dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, ridotto del 20% ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto
assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di
autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i Lavori/Manutenzioni/Riparazioni erogati.
Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 18 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto non è stato preventivamente indicato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: . A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi
indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla L. n. 136/2012, alla L. n. 190/2012 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
[valutare se di interesse, altrimenti eliminare il presente comma]
7. Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 37, comma 11, in caso di subappalto dei lavori oggetto del Contratto, AMA provvederà a corrispondere direttamente le somme dovute al subappaltatore per i lavori eseguiti. Il Fornitore, pertanto, si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da effettuarsi al subappaltatore, testimoniata dalla fattura presentata dal subappaltatore stesso. In ogni caso, AMA non procederà al pagamento di tali lavori al Fornitore e, qualora non vengano
trasmesse tempestivamente le fatture del subappaltatore, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non
avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente recepite e trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
12. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 19 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. E’ esclusa qualunque forma di arbitrato o arbitraggio ai fini della risoluzione delle controversie connesse con la stipula e l’esecuzione, la risoluzione e comunque la definizione del presente contratto o di singole clausole di esso.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata norma. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, in particolare agli obblighi di trasparenza nei contratti pubblici, nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per il controllo della spesa totale, ed anche per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché della propria ragione sociale e del/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet: xxx.xxxxxxx.xx,
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/ xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx0/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Oltre agli oneri per le tutte le pubblicazioni di gara, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 22 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque
volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti
- sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei
sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti i Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto del medesimo Contratto;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al X.Xxx.
n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
f. nei casi previsti dalla L. n. 190/2012.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
Articolo 25 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo AMA
1. AMA ed il Fornitore si impegnano a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare AMA si impegna a rispettare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore – anche ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 - si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili” di cui alle premesse del protocollo di legalità (Allegato “D”). Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA nel Protocollo di legalità (Allegato “D”) di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula, da parte del Fornitore, di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 3.
Articolo 26 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima (alla URL: ) e
di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 27 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa
espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
ALLEGATI:
• Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi Allegati);
• Allegato “B” (Offerta Economica);
• Allegato “C” (DUVRI e suoi Allegati);
• Allegato “D” (Protocollo di legalità);
• Dichiarazione del legale rappresentante del Prestatore posta in calce al presente
Contratto, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Roma, lì / / .
AMA S.P.A.. IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ivi inclusi gli Allegati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli Allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Verifiche, Controlli ed Accettazione); Articolo 8 (Corrispettivi dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni e collaudo); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Foro competente); Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 22 (Trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo AMA); Articolo 26 (Codice Etico); Articolo 27 (Clausola finale).
Roma, lì / /
IL FORNITORE
ALLEGATI:
• Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi Allegati);
• Allegato “B” (Offerta Economica);
• Allegato “C” (DUVRI e suoi Allegati);
• Allegato “D” (Protocollo di legalità);
• Dichiarazione del legale rappresentante del Prestatore posta in calce al presente Contratto, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.