ACCORDO CONSORTILE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
ACCORDO CONSORTILE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
TRA I COMUNI DI LEONFORTE E NISSORIA
(AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D. LGS. N. 163/2006)
L’anno duemilaquindici, addì
del mese di
nella
residenza municipale di Leonforte con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge tra:
- il Comune di Leonforte legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Enna (EN) il 13.05.1973, Codice Fiscale
, che interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Leonforte con sede in Leonforte (EN) in Xxxxx Xxxxxxx, 000 Codice Fiscale , che rappresenta
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la
sede dell'Ente stesso;
e
- il Comune di Nissoria legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxxx
Xxxxxxx nato a ( ) il , Codice Fiscale
, che interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Nissoria con sede in
( ), Codice Fiscale , che rappresenta
nella sua qualità di , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso;
PREMESSO
- che l'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 prevede l'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia, a far data dal 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e, al 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, di procedere nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi;
- che l’art. 16 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all’articolo precedente”;
- l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006 definisce la "Centrale di Committenza" come un'Amministrazione Aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad Amministrazioni Aggiudicatrici o altri Enti Aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o
conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad Amministrazioni Aggiudicatrici o altri Enti Aggiudicatori;
- le Centrali di Committenza sono tenute all'osservanza del D.LGS. n. 163/2006;
- che il D.P.C.M. 30 giugno 2011 ha disciplinato le Stazioni Uniche Appaltanti;
- che con Deliberazione di G.M. n. del il Comune di Nissoria ha aderito all'iniziativa approvando il presente schema di accordo consortile;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
1. E’ istituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Leonforte e Nissoria per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori della predetta convenzione. La C.U.C., ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n. 136/2006 è costituita presso la sede del Comune di Leonforte
2. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006.
3. L’esercizio associato della presente Centrale Unica di Committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo, con esclusione degli affidamenti diretti sino ad € 40.000,00 e delle acquisizioni in economia). Restano, altresì esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre Centrali di Committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e il MEPA di cui all’art. 328 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, di qualsiasi importo.
4. Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo.
ART. 2 – ENTI PARTECIPANTI ED ENTE CAPOFILA
1. L’ambito territoriale in cui opera la C.U.C. è individuato nel territorio degli Enti convenzionati che sono i Comuni di Leonforte e Nissoria. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Leonforte.
2. I singoli Comuni convenzionati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e di comunicazione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
ART. 3 – NUOVI INGRESSI
1. Per tutta la durata della convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla presente convenzione, previa approvazione della predetta convenzione da parte delle rispettive Giunte Comunali. L’ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.
ART. 4 – FINALITA’
1. La convenzione persegue le seguenti finalità:
- migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l’attuazione di standard uniformi;
- ridurre i costi per l’erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- di ottimizzare l’impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- migliorare la specializzazione e la responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi, attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- maggiore peso contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti ed istituzioni;
- maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
- maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART. 5 – GESTIONE DELLE FUNZIONI
1. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall’art. 33 comma 3-bis del D. Lgs n. 163/2006 al Comune di Leonforte, individuato come Ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.
2. Il Comune di Leonforte istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza individuata nell’Ufficio Gare e Contratti ed in relazione all’esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dal citato art. 33 comma 3-bis del D. Lgs n.
163/2006.
3. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come C.U.C. le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
4. La centrale unica di committenza si configura quale unità operativa all’interno del settore 1° Affari Generali del comune capofila e, in raccordo con i Comuni associati, gestisce le procedure di gara di competenza.
5. Il responsabile della centrale agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile di settore per i quali gli è affidata la gestione nell'ente di appartenenza, compresa la contabilizzazione riguardante la gestione finanziaria della C.U.C.
6. La centrale eseguirà le pubblicazioni di rito utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capofila.
7. La centrale si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici con cui si confronta, al fine della semplificazione delle procedure e dell'abbattimento dei costi.
ART. 6 – ATTIVITA’
1. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
- utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi posti in essere dalla Consip S.p.A., dal MEPA o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;
- curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, dalla predisposizione del bando, alla redazione della lettera di invito, nella scelta e predisposizione dell’elenco ditte, fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- nomina e presidenza della commissione di gara;
- valutazione delle offerte presentate;
- verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall’ente convenzionato e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel capitolato speciale d’appalto;
- in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa formula la graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di gara in tutte le sue fasi;
- accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
- collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio che sarà di competenza del Comune interessato;
- collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011, recante “Centrale Unica di Committenza”, in attuazione dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- aggiudicazione definitiva dell’appalto;
- acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- trasmissione all’ente associato del rendiconto finanziario delle spese sostenute.
5. la presente convenzione non si applica:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
6. La presente convenzione non si applica, inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai
sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
7. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in I. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.
ART. 7 - CRITERI DI DEVOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'APPALTO
1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
2. L’affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenza di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub- procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
- gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnicoprogettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente.
Inoltre l’ente convenzionato dovrà fornire i seguenti atti e dati:
a) per i lavori
• Codice Unico di Progetto (CUP)
• Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
• delibera di giunta di approvazione del progetto messo in gara
• copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom
• verbale di validazione del progetto
• modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
• nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa" il Comune indicherà alla C.U.C. i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
• Determina a contrarre
• Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara
LA C.U.C. provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.
b) Per forniture o servizi
• Codice Identificativo Gara (CIG)
• Nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
• Qualità ed importo stimato del fabbisogno
• Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio
• Eventuali capitolati d'oneri
• Determina a contrarre
• Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara
Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza trasmette al Comune:
a. lo schema di contratto predisposto sulla base della aggiudicazione definitiva
b. gli atti relativi alla procedura di gara Competono in ogni caso al Comune convenzionato:
x. Xx stipula del contratto e la sua registrazione;
b. Il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
c. Gli adempimenti relativi all'Osservatorio Contratti Pubblici;
d. Tutte le fasi esecutive del contratto ( direzione lavori, contabilizzazione, collaudi...)
ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE
1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti
principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche in coerenza con la Direttiva Appalti 2014/24/UE.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara possono essere poste, in misura pari al 2,50% da calcolarsi sul valore, al netto di Iva, della base di gara, secondo determinazione dell'organo amministrativo della Centrale di Committenza a valere sull'economie di gara, derivanti dal ribasso d'asta e nei limiti dello stesso.
ART. 9 - DURATA E RECESSO
1. Quanto alla durata la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo si anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La presente convenzione e s'intenderà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo se nessuno degli enti manifesterà la volontà di recesso nelle forme di seguito elencate
3. Essa ha carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.
ART. 11 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.