COMUNE DI LUGO DI VICENZA
COMUNE DI LUGO DI VICENZA
(Provincia di Vicenza)
“SCHEMA DI CONVENZIONE PER GLI UTILIZZI DI CUI ALL’ART. 6 (DI DURATA SUPERIORE A 10 GIORNI ANCHE NON CONTINUATIVI) E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”
L'anno xxxxx (xxxxxx) addì xxx (xxxx) del mese di xxxxx, nella Sede Municipale del Comune di Lugo di Vicenza, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale
TRA
- il xxxxxxxxxxx, nato a xxxxxx (xxx) il 0xxxxxxxx, in qualità di Responsabile xxxxxxxxxx del Comune di Lugo di Vicenza (in seguito denominato Comune) con sede a Xxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx XXX Xxxxxx x. 00 C.F. 84001250244, che interviene ai sensi degli articoli 107 e 109 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 nonché del Decreto del Sindaco n. xxx del zzzzzzz, autorizzato ad agire in questo atto anche in esecuzione del vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
E
- il Sig. xxxxxxxxx nato il xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xx seguito denominato Concessionario) con sede in xxxxxxxxx x xxxxxxxx, Codice Fiscale xxxxxxxxxxx;
PREMESSO CHE:
• il Comune è proprietario dello stabile comunale XXXXX
• il concessionario ha chiesto la disponibilità del locale xxxx
• l’art. xxxx del vigente regolamento per la concessione di locali e beni comunali del Comune di Lugo di Vicenza disciplina l’uso XXXXXX;
• con delibera di X.X. x. XXXXX xxx XXXXXXX sono state determinate le tariffe per l’uso occasionale e temporaneo dei locali di cui all’art. 6 del vigente Regolamento per la concessione di locali e beni comunali;
oppure
• con delibera di G.C. n. XXXXX xxx XXXXXXX è stata determinata la tariffa per l’uso prolungato dei locali di cui all’art. 7 del vigente Regolamento per la concessione di locali e beni comunali;
TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il Comune concede al Concessionario, in uso temporaneo o prolungato il locale/immobile XXXXXXXX, che verrà utilizzato dal Concessionario per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti.
ARTICOLO 2 – DURATA E RECESSO
La presente convenzione ha durata per il periodo dal xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
La concessione rilasciata è da intendersi precaria e pertanto è revocabile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune, secondo quanto previsto all’art. 11.
La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
ARTICOLO 3 – CONSEGNA
Il Concessionario dichiara di aver visitato il locale/immobile oggetto della presente convenzione e di accettarlo nello stato in cui si trova, dichiara di non aver rilevato vizi che possano recare danno agli utilizzatori.
ART. 4 – INVENTARIO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI PER L’USO PROLUNGATO DI CUI ALL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO
Il Comune dà in consegna al concessionario, previa stesura di inventario da stilare in contraddittorio tra le parti: gli arredi, attrezzature ed utensili. Il Concessionario, si impegna a conservarli in buono stato.
Alla scadenza della convenzione, il Concessionario si impegna a riconsegnare al Comune i beni di cui all’inventario, in perfetto stato di pulizia e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo durante la gestione.
I beni, gli arredi e gli utensili non elencati nell’inventario saranno considerati di proprietà del Concessionario e dovranno essere rimossi al termine della convenzione, salvo accordi diversi tra le parti.
L’inventario farà parte dei documenti contrattuali ed in esso dovranno essere descritti:
- la tipologia e la derivazione del bene;
- la quantità;
- lo stato di manutenzione (nuovo, usato, ecc.);
- ogni altra nota utile all’individuazione del bene e al suo valore di stima.
ARTICOLO 5 – UTILIZZO DEI LOCALI
Il concessionario si assume la piena responsabilità del corretto uso dei locali e dell’accesso agli stessi per la durata della presente convenzione.
Il concessionario non può cedere il proprio diritto di utilizzo ad altri o permettere che altri utilizzino il bene comunale senza preventiva autorizzazione del Comune.
All'interno del locale/immobile è consentito utilizzare le attrezzature esistenti, purché sotto la piena responsabilità del concessionario.
Al termine di ogni utilizzo i locali devono essere riconsegnati in perfetto ordine, nello stesso stato in cui sono stati consegnati, liberi da ogni cosa di proprietà del concessionario, puliti, con gli infissi chiusi e le luci spente. E’ obbligo del concessionario provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti. Fatti salvi diversi accordi, le apparecchiature elettriche o elettroniche presenti nei locali dovranno essere spente e scollegate dalla rete elettrica. Eventuali attrezzi, strumenti o materiali di proprietà del concessionario possono essere collocati e mantenuti nei locali solo previa autorizzazione del Comune, e a condizione che non ostacolino la fruizione degli stessi per altre attività. Eventuali attrezzature mobili dovranno essere limitate a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività previste ed autorizzate. L’eventuale autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità da parte del Comune per eventuali furti o danneggiamenti di quanto collocato.
E’ fatto divieto di eseguire opere, sia pur di carattere provvisorio, senza espressa autorizzazione comunale rilasciata per iscritto. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario restano acquisite dal Comune senza obbligo di compenso o rimborso, fatto salvo l’indennizzo ove tali interventi siano stati preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune. La mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa concessionario.
Durante la permanenza nei locali oggetto della presente convenzione il contegno deve essere improntato alla massima cura e diligenza nei confronti della struttura utilizzata. In difetto l'Amministrazione Comunale può a suo insindacabile giudizio revocare la concessione.
Durante l’utilizzo dei locali il concessionario ha l’obbligo di custodia e vigilanza degli stessi ed assume la responsabilità, per la durata della convenzione, dei beni mobili e delle attrezzature esistenti all’interno dei locali stessi ed è tenuto ad adoperarsi affinchè non vengano recati danni di sorta alcuna.
Il Concessionario è responsabile delle chiavi dei locali prese in consegna con il divieto di effettuare duplicati e di consegnarle a terzi. Le chiavi dovranno essere riconsegnate nella mattinata del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo all’Ufficio indicato dall’ente, salvi diversi accordi.
ART. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO
L’accesso ai locali è consentito ai soli soggetti autorizzati dal Comune o dal concessionario. L’orario assegnato per l’utilizzo degli stessi deve essere rigorosamente osservato.
All'interno dei locali va tenuto un comportamento corretto ed è vietato:
- fumare;
- l'ingresso di animali (salvo specifica deroga);
- fare schiamazzi e rumori molesti.
ART. 7 – RESPONSABILITA’
Il concessionario risponde integralmente di tutti i danni provocati alle persone, all'immobile, alle attrezzature ed ai beni del Comune e/o di terzi custoditi o comunque presenti all'interno dei locali comunali nel periodo di utilizzo.
In caso di danni l’onere del ripristino a regola d’arte o della sostituzione è a carico del concessionario che vi dovrà provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Comune. In caso contrario provvederà il Comune con conseguente richiesta di rimborso a carico del concessionario
inadempiente, salva rivalsa sulla polizza fidejussoria e l’applicazione di penali ove previste.
Eventuali danni riscontrati dovranno essere segnalati immediatamente, e comunque nel primo giorno lavorativo successivo, agli uffici comunali per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In caso di omessa segnalazione nei termini previsti il concessionario sarà ritenuto responsabile del danno e tenuto a risarcirlo integralmente.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di mancata pulizia dei locali tale da non rendere regolarmente utilizzabile gli stessi da parte di altri soggetti. In tal caso l’onere di ripristino dev’essere adempiuto nello stesso giorno della richiesta da parte del Comune.
Il concessionario e gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per eventi connessi all’utilizzo dei locali, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni ai propri tesserati o a terzi derivanti dalla frequentazione dell’immobile.
Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici e delle utenze energetiche per cause indipendenti dalla sua volontà.
ART. 8 – CONTROLLO
Gli amministratori comunali ed i componenti degli uffici comunali possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo della struttura.
ART. 9 – TARIFFA
Il Concessionario è tenuto al pagamento della tariffa di € xxxxxxxxxxx (compresa/oltre IVA) entro il XXXXXXX. I pagamenti dovranno essere
effettuati sul conto di tesoreria del Comune. I pagamento dovranno essere effettuati come segue:
- (per gli utilizzi di cui all’art. 6) mediante versamento anticipato sul conto di tesoreria da effettuarsi almeno tre giorni prima della data richiesta;
- (per gli utilizzi di cui all’art. 7) ....
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate, la presente convenzione viene risolta di diritto dal Comune che inibirà al Concessionario, ad ogni effetto, l’accesso al locale.
ART. 10 – CAUZIONE E ASSICURAZIONI
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contenuti nella presente convenzione l’associazione presta una cauzione di €. *******.= mediante fidejussione rilasciata da ******************./ deposito in contanti.
La cauzione verrà restituita alla scadenza del contratto, previo accertamento in contraddittorio fra Comune e Concessionario del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Salvo ed impregiudicata l’azione di risarcimento del danno, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione per tutti i danni ad essa derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, nonché del mancato o ritardato pagamento delle spese.
Qualora l’Amministrazione comunale si avvalga della cauzione durante il periodo di validità del contratto, il Concessionario è obbligato all’immediata integrazione della cauzione stessa nel suo importo originario.
Il Concessionario, a garanzia di eventuali danni e/o deterioramenti prodotti all’immobile, alle cose o alle persone per colpa propria, di soggetti dei quali sia responsabile e di soggetti terzi da esso ammessi, ha stipulato con oneri a proprio carico con primaria compagnia assicurativa:
- una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune), per danni all’immobile, alle cose e alle persone con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (polizza n. compagnia
scadenza );
Copia delle succitate polizze è stata depositata agli atti del comune in data odierna.
Eventuali coperture assicurative in occasioni di manifestazioni ed eventi particolari, potranno essere convenute caso per caso.
ART. 11 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
La convenzione stipulata tra le parti può essere risolta anticipatamente:
a) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;
b) unilateralmente, con provvedimento di revoca da parte della Giunta Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a. qualora il soggetto assegnatario venga sciolto;
b. qualora il soggetto assegnatario non utilizzi l’immobile o le attrezzature nei tempi concessi o li utilizzi con modalità o per scopi diversi da quelli oggetto della concessione;
c. nel caso di cessione, anche parziale, dei locali a terzi;
d. qualora i beni vengano danneggiati e il concessionario non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
e. per morosità superiore a sei mesi nel pagamento della tariffa o del canone;
f. quando si riscontri che l’attività del concessionario non corrisponde ai fini dichiarati;
g. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo indennizzo;
h. nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 5.
La revoca avviene previa diffida ad adempiere al concessionario ove compatibile con l’urgenza di intervenire e con l’economicità del procedimento.
ART. 12 – PENALI
In caso di inadempimento agli obblighi di cui alla presente convenzione, previa contestazione scritta, si applicano le seguenti penali:
a) per la perdita delle chiavi date in custodia € 10,00;
b) per mancata consegna delle chiavi nei termini indicati dall’art. 5: € 10,00;
c) per mancato rispetto delle norme di comportamento di cui all’art. 6:
€ 50,00;
d) per mancato ripristino a regola d’arte o mancata sostituzione in caso di danni entro il termine di 5 giorni, così come previsto dall’art. 7: € 100,00
e) per mancata pulizia dei locali tale da non renderli regolarmente utilizzabili da parte di altri soggetti: € 50,00.
Prima dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale assegnerà al concessionario un congruo termine, non inferiore a 5 giorni, al fine di poter consentire allo stesso di presentare controdeduzioni alle contestazioni effettuate.
ART. 13 – CONTROVERSIE E SPESE
A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario dichiara di essere domiciliato in xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (XX).
Sono a carico del Concessionario le eventuali spese relative al presente atto, nella misura stabilita dalle vigenti leggi.
ARTICOLO 14 – CLAUSOLE FINALI
Le parti dichiarano di avere preso visione della presente scrittura e del vigente Regolamento per la concessione di locali e beni comunali, che accettano integralmente.
Qualunque modifica alla presente potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto.
Per quanto non espressamente previsto e per l’interpretazione della presente convenzione le parti fanno riferimento al vigente Regolamento per la concessione di locali e beni comunali e alle norme in materia di comodato.
ARTICOLO 15 – CONTENUTI EVENTUALI E CLAUSOLE PARTICOLARI
[L’Amministrazione si riserva di inserire clausole e condizioni particolari, aggiuntive o sostitutive di quelle sopra indicate, in relazione alle peculiarità dell’immobile e all’uso dello stesso.]
COMUNE DI LUGO DI VICENZA
IL CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXX