AD- 136) (LE- 26) (AF- 40)
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 231/AD del 17 luglio 2017
“Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”
(AD- 136) (LE- 26) (AF- 40)
Con la presente disposizione si provvede ad emanare le nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017.
In allegato sono riportati:
- una nota del Responsabile della Direzione Centrale General Counsel Affari Societari e Compliance, che riassume le principali novità rispetto alla precedente stesura (allegato 1);
- il testo completo delle nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (allegato 2).
I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente Disposizione di Gruppo.
La presente disposizione revoca e sostituisce la DdG n. 150/AD del 27 marzo 2012.
Firmato Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato 1 alla DdG n. 231/AD del 17 luglio 2017
Nota
Oggetto: Nuove Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
L’adozione di un nuovo testo delle Nuove Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“CGC Forniture”) si è resa necessaria anzitutto per adeguarne il contenuto alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”), che ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Invero, la Direttiva 2014/25/UE – che ha ricevuto attuazione in Italia con l’emanazione, per l’appunto, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – ha per la prima volta introdotto nell’ordinamento europeo e nazionale specifiche previsioni normative riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali, la cui regolamentazione era in passato interamente demandata alla libertà negoziale delle parti.
La disciplina legislativa dello svolgimento contrattuale risulta peraltro circoscritta a fattispecie e problematiche puntuali, il che ha consentito di salvaguardare ampi spazi di autonomia contrattuale e di limitare l’intervento di adeguamento delle CGC Forniture.
Il lavoro di aggiornamento ha, inoltre, fornito l’occasione per ricondurre nell’ambito delle CGC Forniture una serie di novità introdotte dalla normativa sopravvenuta o da provvedimenti amministrativi successivi al 2012, solo in parte recepiti da separate Disposizioni di Gruppo.
Nell’ambito dell’attività di aggiornamento che – come avvenuto per la revisione del Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo – rappresenta il risultato di un lavoro di proficua collaborazione tra questa Direzione Centrale e le Strutture legali ed acquisti delle principali Società del Gruppo, sono state, infine, apportate alcune revisioni dettate dalle istanze operative emerse nella prassi negoziale.
La novità di maggiore impatto introdotta dalle nuove CGC Forniture rispetto al testo attualmente vigente riguarda il regime delle modifiche contrattuali, che il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (cfr. art. 106) ammette solo in ipotesi predeterminate e sottopone a particolari procedure, obblighi di pubblicità e di informativa verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Per assicurare la compliance normativa, le corrispondenti previsioni delle CGC Forniture (cfr. art. 14 CGC Forniture) sono state rieditate, utilizzando anche la tecnica del rinvio recettizio alle norme del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Allegato 1 alla DdG n. 231/AD del 17 luglio 2017
Altra innovazione imposta dalla recente riforma legislativa riguarda l’introduzione, anche per i settori speciali, di ipotesi di risoluzione facoltativa o obbligatoria (per il committente) dei contratti di appalto.
Anche in questo caso, si è operato il rinvio alle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per garantirne l’ottemperanza.
Al contempo, è stata mantenuta la preesistente clausola risolutiva espressa, che elenca una serie di violazioni di particolare gravità che giustificano la risoluzione (ad esempio, violazione delle norme del Codice Etico del Gruppo, della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) e che in questo modo integrano la casistica prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici in materia di risoluzione, assicurando una maggiore tutela degli interessi pubblici e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (cfr. art. 61 CGC Forniture).
E’ risultato, inoltre, doveroso adeguare le previsioni delle CGC Forniture alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici in materia di subappalto (cfr. art. 15 CGC Forniture).
Per allineare le CGC Forniture alle norme diverse dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ai provvedimenti amministrativi e alle Disposizioni di Gruppo successivi al 2012, sono state inoltre adottate le seguenti previsioni:
a) in tema di pagamenti, si è tenuto conto delle modifiche introdotte al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con particolare riferimento ai termini di pagamento e al saggio degli interessi di mora (cfr. art. 57 CGC Forniture);
b) la disciplina in tema di garanzie e coperture assicurative (cfr. art. 10 CGC Forniture) è stata adeguata alla Disposizione di Gruppo n. 179/AD del 17 ottobre 2014, consentendo la possibilità di accettare fideiussioni rilasciate anche da “intermediari finanziari” appositamente autorizzati e prevedendo la facoltà del committente di non accettare fideiussioni di soggetti garanti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia;
c) la disciplina in tema di cessione dei crediti vantati dagli appaltatori verso le Società del Gruppo (cfr. art. 7 CGC Forniture) è stata uniformata alla nuova clausola di cui alla Disposizione di Gruppo n. 187/AD del 21 gennaio 2015, adottata a seguito della comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 luglio 2014, con la quale la stessa Autorità aveva rilevato profili di criticità anti-competitive in quanto la clausola allora vigente vietava, salva espressa autorizzazione, la cedibilità dei crediti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la cessione fosse effettuata a favore di Xxxxxxxxx, società di factoring del Gruppo.
Inoltre, sono state apportate revisioni dettate dalle istanze operative emerse nella prassi negoziale, tra cui:
Allegato 1 alla DdG n. 231/AD del 17 luglio 2017
- la modifica dell’ambito di applicazione in relazione ai contratti che non sono regolati dalla normativa sugli appalti pubblici; a fronte delle difficoltà operative derivanti dalla generalizzata ed automatica estensione delle CGC Forniture a fattispecie contrattuali che non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta normativa, si è optato per l’estensione delle sole disposizioni di volta in volta richiamate dal contratto (cfr. premesse delle CGC Forniture);
- una nuova disciplina della proprietà intellettuale; per garantire uniformità di comportamenti all’interno del Gruppo, si è ritenuto opportuno introdurre la facoltà del committente di prevedere in contratto l’obbligo dell’appaltatore di trasferire al committente medesimo, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale riferito a quanto realizzato in esecuzione del contratto (cfr. art. 5.10 CGC Forniture);
- l’eliminazione di ogni riferimento all’applicazione di una penale per il ritardo delle attività precontrattuali, laddove in tali casi la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia forniscono un adeguato ed incontestabile presidio agli interessi del committente (cfr. art. 8 delle CGC Forniture);
- la previsione della possibilità di adottare soluzioni alternative alla cauzione in forma di contratto autonomo di garanzia (es. ritenute) per adeguare le CGC Forniture alle previsioni delle specifiche Disposizioni di Gruppo in materia (cfr. art. 10.1 CGC Forniture).
Firmato Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato 2 alla DdG n.231/AD del 17 luglio 2017
Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture
delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 22 marzo 2017)
INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 9
PREMESSA 9
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 10
Articolo 1 Definizioni 10
Articolo 2 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione 14
Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 15
Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni 16
Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 17
Articolo 6 Impegno di riservatezza 20
Articolo 7 Cessione dei crediti 21
CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO 22
Articolo 8 Stipula del Contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione 22
Articolo 9 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore 30
Articolo 10 Garanzie 30
Articolo 11 Anticipazioni 35
Articolo 12 Prezzi contrattuali 37
Articolo 13 Requisiti dei materiali da fornire 37
Articolo 14 Modifiche del Contratto 26
Articolo 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti
…....................…………… .......................................................................................………………...…………....41
Articolo 16 Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E 45
Articolo 17 Contestazioni del Fornitore 48
Articolo 18 Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione del Contratto e Direttore dell’esecuzione 49
Articolo 19 Xxxxx per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni 50
CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA 52
TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI 52
SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE 52
Articolo 20 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente 52
Articolo 21 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore 53
Articolo 22 Campioni del Committente 55
Articolo 23 Campioni del Fornitore 55
Articolo 24 Modelli - Stampi - Maschere 56
Articolo 25 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore 57
SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE 58
Articolo 26 Custodia dei beni di proprietà del Committente 58
Articolo 27 Assicurazione 60
TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE 61
SEZIONE I LAVORAZIONI 61
Articolo 28 Inizio e svolgimento delle lavorazioni 61
Articolo 29 Divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle prescrizioni tecniche 62
Articolo 30 Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente 63
SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE 64
Articolo 31 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore 64
Articolo 32 Spese relative alle verifiche e prove 67
Articolo 33 Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza 67
Articolo 34 Verifiche eseguite dal Fornitore 69
TITOLO III COLLAUDI 70
SEZIONE I PROCEDURA 70
Articolo 35 Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell’incarico 70
Articolo 36 Gestione “Non Conformità” 71
Articolo 37 Collaudo eseguito dal Fornitore 72
Articolo 38 Collaudo eseguito dal Committente 73
Articolo 39 Documenti di registrazione della qualità della fornitura 79
SEZIONE II RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI 80
Articolo 40 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese 80
TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA 81
SEZIONE I CONSEGNA 81
Articolo 41 Luogo e condizioni di consegna 81
Articolo 42 Deposito fiduciario 82
Articolo 43 Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe 83
Articolo 44 Illegittima durata delle sospensioni 87
Articolo 45 Tolleranza sulla quantità dei materiali 89
SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE 90
Articolo 46 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali 90
Articolo 47 Marcature sugli imballaggi 91
SEZIONE III TRASPORTO 92
Articolo 48 Mezzo e spese di trasporto 92
Articolo 49 Responsabilità del trasporto 93
CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI 94
TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE 94
Articolo 50 Garanzia e sua durata 94
Articolo 51 Materiali difettosi 96
Articolo 52 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi 96
Articolo 53 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione 97
TITOLO II PENALI 98
Articolo 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi 98
Articolo 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione 100
TITOLO III PAGAMENTO DELLA FORNITURA 103
Articolo 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti 103
Articolo 57 Termini e modalità di pagamento 106
Articolo 58 Presentazione delle fatture 108
Articolo 59 Recupero di crediti - Compensazione 108
Articolo 60 Sospensione dei pagamenti 109
TITOLO IV VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO 109
Articolo 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi 109
Articolo 62 Risarcimento dei danni 111
Articolo 63 Recesso dal Contratto 111
CAPO V RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 112
Articolo 64 Transazione e accordo bonario 112
Articolo 65 Foro Competente 113
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PREMESSA
affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Le stesse disposizioni sopra elencate, ovvero ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in quanto espressamente richiamate nei contratti, possono applicarsi ai contratti di servizi che rientrano nella definizione di Appalti Estranei di servizi (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito al successivo art. 1).
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:
a) APPALTI ESTRANEI: l’appalto affidato da un Committente che non è tenuto all’applicazione del Codice perché:
- non è una stazione appaltante ai sensi del Codice;
- ovvero, è un’impresa pubblica che affida l’appalto in questione per scopi diversi dal perseguimento delle attività che rientrano nei settori speciali o per l’esercizio di tali attività in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea;
- ovvero, è un operatore economico ai sensi del Codice, in quanto affida il contratto in questione per partecipare ad una procedura di gara o confronto concorrenziale tra più operatori economici ovvero per dare esecuzione al contratto aggiudicatosi;
b) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: i contratti di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice di cui alla successiva lett. d);
c) CAPITOLATO TECNICO: il documento, diviso in due parti, contenente, nella prima, la descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo, e, nella seconda, la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto;
d) CODICE: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
e) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. Il Contratto contiene apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il Fornitore: (i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all’indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
f) COMMITTENTE: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in nome e per conto della quale l’appalto è affidato;
g) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto;
h) CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e il Fornitore (di seguito anche: “Parti”) per l’esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto stesso.
Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1) il documento sottoscritto dalle Parti nel quale sono specificati, fra l’altro, l’oggetto della prestazione oggetto di affidamento, l’importo dei beni oggetto della fornitura, le eventuali clausole particolari;
2) le Condizioni Generali di Contratto;
3) l’elenco prezzi;
4) il Capitolato tecnico;
5) il documento di cui alla successiva lett. p) del presente articolo, ove previsto;
6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza);
7) le polizze di garanzia, ove richieste;
8) l’ulteriore documentazione richiamata dal Contratto;
i) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione della fornitura;
j) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività del Fornitore, del Committente e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo di lavoro;
k) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:
i) della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura;
ii) della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell’oggetto della fornitura, che si rendano necessarie;
iii) della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell’ultimazione della fornitura;
l) FORNITORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in
gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano all’esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto;
m) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto;
n) ORGANISMO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: l’Ufficio del Committente competente allo svolgimento delle operazioni di sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura, nonché delle eventuali operazioni di collaudo del materiale, ovvero qualsiasi organismo nominato dal Committente medesimo ed incaricato dello svolgimento delle summenzionate operazioni;
o) PERSONALE INCARICATO: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente di svolgere le attività connesse all’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché di svolgere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
p) PIANO DELLA QUALITÀ: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell’esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della Qualità fornisce, tra l’altro, l’indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l’impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali il Fornitore è tenuto a presentare al Committente le singole sezioni in cui è articolato il Piano della Qualità. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni:
- Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
- Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);
- Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
- Piano di Assistenza Tecnica;
q) RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del Codice attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
Articolo 2
Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione
2.1
2.2.
2.3
Articolo 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1
3.2
3.3
Articolo 4
Domicilio delle parti e comunicazioni
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Articolo 5
Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest’ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo del Committente di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.
5.6
5.7
5.8
Articolo 6 Impegno di riservatezza
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Articolo 7 Cessione dei crediti
CAPO II
STIPULA DEL CONTRATTO
Articolo 8
Stipula del Contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione
8.1
8.2
8.3
Il Contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge. Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui:
a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;
b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione;
c) si tratti di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati mediante affidamento diretto, o di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici.
Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente invita per iscritto il Fornitore, con un preavviso di almeno cinque giorni, a procedere alla stipula, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie.
La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell’aggiudicatario della comunicazione dell’esito positivo delle verifiche in ordine all’effettivo possesso dei requisiti ed alla regolarità ed accettabilità dei documenti di cui al precedente comma 2. Resta salva ogni diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero l’ipotesi di differimento di tali termini concordato con l’aggiudicatario.
Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell’offerta è automaticamente svincolata.
Qualora consentito dalla disciplina vigente, il perfezionamento del Contratto può avvenire con apposito scambio di lettere commerciali, utilizzando, in caso di Contratto sottoscritto con firma digitale, la posta elettronica certificata o strumenti analoghi eventualmente utilizzati negli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia.
8.4
8.5
8.6
Xxxxx restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all’esecuzione del Contratto e attività del Committente stesso e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di appalti e/o di subappalti intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
8.7
In particolare, il verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni contiene:
Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 17 delle presenti Condizioni Generali.
8.8
a) 1% (uno per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro;
- in caso di comprovata urgenza.
Articolo 9
Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore
9.1
Articolo 10 Garanzie
10.1
cauzione provvisoria, da svincolarsi solo una volta che, mediante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%.
Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:
i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;
ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti;
iii) per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni del Fornitore.
Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell’ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5.
10.8
10.9
10.10
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice.
Articolo 11 Anticipazioni
11.1
11.2
11.3
11.4
Articolo 12 Prezzi contrattuali
12.1
12.2
12.3
Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili. Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l’art. 1664 cod. civ..
Articolo 13
Requisiti dei materiali da fornire
13.1
13.2
Articolo 14 Modifiche del contratto
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
a) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.
I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d’asta.
Articolo 15
Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti
15.1
Fornitore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.
15.2
Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
15.3
Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l’inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all’esecuzione del Contratto. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.
15.4
Il Fornitore può ricorrere all’istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto, ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nel Contratto medesimo. Il Fornitore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione dal Committente qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore, nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente ai sensi dell’art. 136 del Codice.
15.5
Per i subcontratti diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Committente; il Fornitore è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente al Committente il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto del subcontratto e a fornire ogni altra documentazione eventualmente prevista in Contratto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15.6
Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal Fornitore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere al Fornitore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a trenta giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il Fornitore ha l’obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia, in tutto o in parte, carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
15.7
Tutti i contratti stipulati dal Fornitore con soggetti terzi per l’esecuzione della fornitura debbono contenere l’indicazione:
i) degli estremi del Contratto stipulato con il Committente;
ii) dell’ubicazione dello stabilimento del subcontraente incaricato di approntare il materiale;
iii) dei materiali destinati all’allestimento della fornitura e della loro qualità;
iv) dei disegni, degli eventuali campioni e delle prescrizioni di capitolato ai quali detti materiali devono corrispondere;
v) di tutte le indicazioni utili per l’espletamento delle eventuali operazioni di sorveglianza e controllo necessarie all’accertamento della qualità del prodotto;
vi) dei termini di esecuzione del Contratto;
vii) della facoltà per il Committente di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le verifiche eventualmente ritenute necessarie e di accedere liberamente agli stabilimenti del subappaltatore o del subcontraente, il quale è tenuto a mettere a disposizione materiale, documentazione e quant’altro necessario per dette verifiche.
15.8
Il Fornitore deve corrispondere al subappaltatore, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
15.9
15.10
Il Fornitore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, trasmettono al Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, la
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché eventualmente copia del piano di sicurezza e coordinamento.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, e per il connesso collaudo, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva relativo al Fornitore e ai subappaltatori, nonché, ove lo ritenga opportuno, ogni documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, al fine di verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite sulla irregolarità degli stessi.
15.11
Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti dal Fornitore con subappaltatori e subcontraenti per l’esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto, debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 16
Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.
16.1
16.2
16.3
16.4
quali il consorzio medesimo abbia presentato offerta devono concorrere in termini effettivi e non fittizi alla esecuzione del Contratto.
16.5
16.6
Le disposizioni previste per i consorzi si applicano anche ai G.E.I.E..
16.7
Articolo 17 Contestazioni del Fornitore
17.1
17.2.
17.3
Articolo 18
Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione del Contratto e Direttore dell’esecuzione
Articolo 19
Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA
TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI
SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE
Articolo 20
Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente
20.1
20.2
xxxxxxx od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche, ai quali è tenuto a porre rimedio, a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.
20.3.
Articolo 21
Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8.
Articolo 22 Campioni del Committente
Articolo 23 Campioni del Fornitore
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
Articolo 24
Modelli - Stampi - Maschere
24.1
i) a verificare che gli stessi siano in perfetta efficienza e idonei all’allestimento della fornitura, secondo le indicazioni dei disegni e le prescrizioni dei capitolati;
ii) a segnalare, entro quindici giorni dalla data della consegna, eventuali discordanze che riscontrasse nonché eventuali difetti non rilevati all’atto della consegna stessa. Qualora modelli, stampi e maschere dovessero essere persi, danneggiati ovvero risultare inidonei all’uso, il Fornitore procede alla loro registrazione e ne dà notizia al Committente. Restano a carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla mancata o imperfetta osservanza di tali obblighi.
24.2
24.3
Articolo 25
Strumenti di misura e di controllo del Fornitore
25.1
25.2
25.3
misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.
25.4
25.5
SEZIONE II
CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Articolo 26
Custodia dei beni di proprietà del Committente
26.1
apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l’immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.
26.2
26.3
26.4
26.5
collaudo dell’ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
26.6
Articolo 27 Assicurazione
27.1
27.2
27.3
27.4
TITOLO II
LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE
SEZIONE I LAVORAZIONI
Articolo 28
Inizio e svolgimento delle lavorazioni
28.1
28.2
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante le fasi delle lavorazioni.
28.3
Articolo 29
Divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle prescrizioni tecniche
Articolo 30
Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente
30.1
Il Fornitore, qualora abbia accesso agli impianti del Committente, ovvero di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per esaminare o ritirare modelli, stampi, maschere od altro, per assistere a verifiche o collaudi, per eseguire lavori in opera o per qualsiasi altro motivo inerente l’esecuzione della fornitura, s’impegna ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori, tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni vigenti nell’impianto e quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell’impianto stesso.
30.2
In ogni caso, il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, sono manlevati da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Fornitore, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi altra causa, subire.
30.3
Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.
30.4
Il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso non possono, in alcun caso, essere considerati depositari degli strumenti, attrezzi od altri materiali introdotti dal Fornitore nei propri impianti; in tale ipotesi,
custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza che possa essere contestata, in capo al Committente, ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, alcuna responsabilità per eventuali mancanze, sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.
SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE
Articolo 31
Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore
31.1
i) l’esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
ii) riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
iii) sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
iv) partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
v) partecipazione alle prove di collaudo;
vi) verifiche ispettive.
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
Articolo 32
Spese relative alle verifiche e prove
Salva diversa pattuizione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.
Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni contrattuali qualora:
i) il Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore non dia sufficienti garanzie;
ii) la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore sia stata sospesa;
iii) il Fornitore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.
Articolo 33
Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza
33.1
Il Fornitore è obbligato ad assicurare all’Organismo incaricato della sorveglianza e controllo tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.
33.2
In particolare, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del predetto personale i disegni ricevuti dal Committente o da questo approvati, modelli, stampi, calibri, sagome, maschere, campioni e le eventuali attrezzature di controllo. Deve, inoltre, mettere a disposizione i tecnici, le maestranze e la
manovalanza eventualmente necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla sorveglianza e alle verifiche.
33.3
Le prescrizioni di cui ai precedenti commi debbono intendersi estese anche agli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, ai quali il Fornitore è tenuto ad assicurare la disponibilità di una copia di ciascuno dei disegni originali relativi alle parti della fornitura ad essi ordinate, affinché possano essere esibiti al personale del Committente ad ogni richiesta. Queste copie debbono contenere la riproduzione della firma del rappresentante del Committente che ha approvato i disegni.
33.4
Ogni eventuale ulteriore disegno di dettaglio che il Fornitore procuri deve, in ogni caso, recare anche l’indicazione del numero del disegno originale dal quale fu dedotto.
33.5
33.6
Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.
Articolo 34
Verifiche eseguite dal Fornitore
34.1
Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state disposte dal Committente, durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.
34.2
Il Contratto può prevedere che alcune verifiche siano eseguite direttamente dal Committente ovvero da un Organismo dal Committente medesimo incaricato. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.
Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza.
In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.
34.3
In ogni caso, il Committente ovvero il soggetto da esso incaricato hanno facoltà di assistere alle verifiche svolte presso Organismi terzi ed, a tal fine, devono essere informati con un preavviso di
almeno otto giorni, salva diversa previsione contrattuale, del luogo, giorno ed ora in cui le verifiche debbono essere effettuate.
TITOLO III COLLAUDI
SEZIONE I PROCEDURA
Articolo 35
Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell’incarico
35.1
I materiali, le macchine o qualsiasi altro bene oggetto del Contratto di fornitura devono essere sottoposti ad operazioni di collaudo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l’esecuzione del Contratto.
35.2
Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura, svolte dal Fornitore, ai sensi del successivo art. 37, ovvero, qualora contrattualmente previsto, dal Committente, che a tal fine potrà alternativamente incaricare - specificandolo nel contratto - il Direttore dell’esecuzione, un collaudatore esterno, una commissione di collaudo composta da due o tre membri, ovvero Organismi specializzati. Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, delle macchine o degli altri beni oggetto della
fornitura alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di collaudo anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle “Non Conformità” aperte durante l’esecuzione del Contratto.
35.3
Le operazioni di collaudo sono avviate e devono essere concluse entro il termine previsto in Contratto.
35.4.
I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l’indicazione della frequenza dei controlli, dei collaudi intermedi e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l’esito.
35.5.
I collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.
Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.
Articolo 36 Gestione “Non Conformità”
36.1
Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.
36.2
Una procedura documentata (procedura di gestione delle “Non Conformità”) deve:
i) indicare criteri e modalità in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le “Non Conformità”;
ii) precisare i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Committente.
36.3
Nell’ipotesi in cui una “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”, restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.
36.4
Tutti i rapporti sulle “Non Conformità” relativi all’esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.
Articolo 37
Collaudo eseguito dal Fornitore
37.1
Le operazioni di collaudo sono effettuate, salva diversa previsione contrattuale, dal Fornitore, il quale. è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto.
37.2
In ogni caso, le operazioni di collaudo sono demandate al servizio qualificato del Fornitore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI XXX XX XXX XXX 00000.
Articolo 38
Collaudo eseguito dal Committente
38.1 - Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali 38.1.1
Le operazioni di collaudo possono essere effettuate, ove contrattualmente previsto e fermo il disposto di cui al precedente art. 37 delle presenti Condizioni Generali, presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, nel luogo d’impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Committente.
38.1.2
Le operazioni di collaudo possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.
38.1.3
Qualora le operazioni di collaudo abbiano luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve chiederne per iscritto l’esecuzione al Committente. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al Committente almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale, salvo diverso termine previsto in Contratto; per i materiali da collaudare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa richiesta deve essere avanzata da quest’ultimo per il tramite del Fornitore.
38.1.4
Tutte le conseguenze dovute all’eventuale mancato recapito della richiesta di collaudo entro il termine di cui al precedente 38.1.3 del presente articolo fanno carico al Fornitore.
38.1.5
Una copia della richiesta di collaudo deve essere inviata, a cura del richiedente, all’ufficio del Committente competente a sottoscrivere il Contratto.
38.1.6
Qualora il collaudo non avvenga presso lo stabilimento del Fornitore, del subappaltatore o subcontraente, valgono, anche agli effetti dell’approntamento al collaudo, le comunicazioni relative al trasporto di cui all’art. 48 delle presenti Condizioni Generali.
38.1.7
I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.
38.1.8
I materiali vanno presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dal Committente.
Su ognuno dei campioni prelevati per l’esecuzione delle prove ed analisi deve essere applicata una marca d’identificazione indelebile ed inamovibile.
38.2 - Esecuzione del collaudo 38.2.1
Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro quindici giorni dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di otto giorni di cui al precedente 38.1.3, entro ventitré giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta.
38.2.2
Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Condizioni Generali.
Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo 38.3, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.
38.2.3
Il Committente è in facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d’imballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
38.2.4
collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
38.3 - Esiti del collaudo 38.3.1
In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili.
Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.
38.3.2
L’avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali.
Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali.
38.3.3
Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l’esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.
38.3.4
Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell’esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.
38.3.5
Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l’idoneità all’uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l’accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l’applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna.
I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.
38.3.6
Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l’applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.
38.3.7
In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per l’eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.
38.3.8
L’occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l’intera partita del materiale sottoposto al collaudo.
38.3.9
Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l’esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.
38.3.10
In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.
38.4 Spese di collaudo
Per le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, si applicano le norme di cui all’art. 32 delle presenti Condizioni Generali.
38.5 Trattamento antinfortunistico
Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, il disposto di cui all’art. 31 delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 39
Documenti di registrazione della qualità della fornitura
39.1
Qualora controlli, analisi, prove, verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in Contratto siano stati eseguiti con esito favorevole, deve essere redatto, a cura dei soggetti che abbiano svolto le operazioni di collaudo, un documento che ne attesti l’esito positivo e che precisi tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.
39.2
Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Committente, quest’ultimo redige un attestato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore, ovvero, nell’ipotesi in cui l’importo contrattuale sia inferiore a 50.000 (cinquantamila) Euro, un attestato di regolare esecuzione.
39.3
Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore, quest’ultimo è tenuto a produrre, nelle forme e con le modalità stabilite dalla disciplina in materia di semplificazione amministrativa, un
documento con il quale il Fornitore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati al Committente (“Dichiarazione di Conformità all’ordine”).
La Dichiarazione di Conformità all’ordine è accompagnata dalla documentazione che attesti l’esito delle prove e verifiche effettuate dal Fornitore e, ove espressamente previsto dal Committente, dell’esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle “Non Conformità”.
Ove contrattualmente previsto, la Dichiarazione di Conformità all’ordine è controfirmata anche dal personale dell’Organismo incaricato delle attività di sorveglianza.
Sui materiali per i quali l’esecuzione del collaudo è, ai sensi del primo periodo del presente comma, demandata al Fornitore, il Committente è in facoltà di effettuare, in qualunque momento e a proprie spese, controlli a campione.
SEZIONE II
RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI
Articolo 40
Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese
40.1
Fermo restando quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, i materiali rifiutati al collaudo od in esito agli accertamenti eseguiti nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali, debbono essere ritirati, per la sostituzione, previa richiesta del Committente, a cura e spese del Fornitore.
40.2
Il ritiro deve avvenire, salva diversa previsione contrattuale, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta del Committente a provvedervi. Detto termine è ridotto a tre giorni dalla richiesta, da farsi mediante fax o posta elettronica certificata, nel caso in cui i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.
40.3
Decorsi tali termini, ovvero qualora il Fornitore ne faccia richiesta anche anteriormente, il Committente può provvedere, con spese ed oneri a carico del Fornitore, all’invio dei materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dal Fornitore medesimo.
40.4
Salva diversa previsione contrattuale, il recupero delle spese sostenute dal Committente a seguito del rifiuto di materiali, ai sensi del presente articolo, è effettuato mediante trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito.
TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA
SEZIONE I CONSEGNA
Articolo 41
Luogo e condizioni di consegna
Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire, con le modalità di cui al successivo art. 48, a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino,
impianto o stabilimento del Committente, indicato in Contratto, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l’accertamento del relativo peso e quantità. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l’accettazione dei materiali.
Articolo 42 Deposito fiduciario
42.1
Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all’atto della richiesta di differimento della consegna.
42.2
Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario al Fornitore.
42.3
L’avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.
42.4
I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. Il Fornitore risponde della buona
conservazione dei materiali per l’intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.
Articolo 43
Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe
43.1
La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in Contratto.
43.2
Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisti e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga all’Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, con l’indicazione analitica delle cause del ritardo.
43.3
L’istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve pervenire all’Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, prima della scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del Contratto. In tal caso, il Committente, fatto salvo quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, può concedere, una volta accertata la fondatezza dell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo, una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata.
43.4
La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell’esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del presente articolo (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l’applicazione delle penali di cui agli articoli 54 e 55 delle presenti Condizioni Generali.
43.5
Salva diversa disposizione contrattuale, il mese di agosto non rientra nel computo dei termini contrattuali.
43.6
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l’esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d’opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.
43.7
indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.
Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell’esecuzione ai sensi del presente comma anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze dei conti pubblici.
43.8
43.9
43.10
43.11
43.12
a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa;
43.13
Nell’ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 11 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il piano di gestione della Fornitura.
Articolo 44
Illegittima durata delle sospensioni
44.1
stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
44.2
44.3
Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.
Articolo 45
Tolleranza sulla quantità dei materiali
45.1
Nel caso di forniture di beni e merci con accettazione “a vista” è facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali entro il limite del 5% (cinque per cento), salvo diversa percentuale stabilita in Contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali, comprese eventuali penali.
45.2
Ai materiali consegnati in più oltre l’eccedenza tollerata, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro di materiali, di cui agli articoli 40, 41 e 42 delle presenti Condizioni Generali. Per quelli consegnati in meno oltre il limite di tolleranza indicato, valgono le disposizioni sulle inadempienze contenute nel Capo IV.
SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
Articolo 46
Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali
46.1
Il condizionamento, l’imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un’efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.
46.2
Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all’imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.
46.3
Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l’osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.
46.4
Il Fornitore deve, in ogni caso, evitare l’impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un’agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.
46.5
Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano in proprietà del Committente.
46.6
Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, il Fornitore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.
Articolo 47 Marcature sugli imballaggi
47.1
Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell’anno di fornitura.
47.2
Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.
47.3
Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.
47.4
Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.
47.5
Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l’indirizzo al quale il materiale viene inviato.
SEZIONE III TRASPORTO
Articolo 48
Mezzo e spese di trasporto
48.1
Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
48.2
I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
48.3
Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.
48.4
Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario e all’Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell’eventuale spedizioniere.
Articolo 49 Responsabilità del trasporto
49.1
Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.
49.2
In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti
effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali.
49.3
In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all’art. 41 delle presenti Condizioni Generali.
CAPO IV
GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI
TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE
Articolo 50 Garanzia e sua durata
50.1
Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all’uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
50.2
La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell’ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell’ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.
50.3
Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell’ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell’ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.
50.4
La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall’avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.
50.5
La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente, di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.