Sommario
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia
Approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 32 del 28 aprile 2014
Sommario
PARTE I LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 1
PARTE IV SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA 9
Definizione di incarico professionale ai fini del presente regolamento | ||
PARTE V FORMA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 13
Art. 36 Stipulazione del contratto 13
Art. 37 Contenuto del contratto di cottimo per lavori in economia 13
PARTE VI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI 14
Art. 38 Gestione del contratto 14
Art. 39 Verifiche della regolare esecuzione delle forniture e dei servizi 14
ALLEGATO A - FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA 16
ALLEGATO B - LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA 18
PARTE I
LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 1 Finalità del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale relativa a lavori, servizi e forniture dell’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito Atersir o Agenzia), in osservanza delle disposizioni statutarie e in conformità al D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 (di seguito per brevità il Codice) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito per brevità il Regolamento), con specifica disciplina degli affidamenti in economia.
2. L’attività negoziale di cui al presente regolamento si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa, perseguendo obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell’ambiente.
Art. 2 Ambiti esclusi dal Regolamento
1. Sono esclusi dal presente regolamento gli affidamenti dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti.
2. E’ altresì esclusa dal presente regolamento la disciplina sui contratti di lavoro autonomo, per i quali si rinvia agli artt. 2222-2238 del codice civile ed all’art. 7 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
Art. 3 Contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria
1. Le procedure ordinarie di scelta del contraente per gli affidamenti di valore stimato (IVA esclusa), pari o superiore alla soglia comunitaria, sono procedure ad evidenza pubblica che possono assumere la forma della procedura aperta e della procedura ristretta secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi e alle condizioni specificate dagli articoli 56 e 57 del Codice.
2. E’ fatta salva in ogni caso l’adesione al sistema delle convenzioni sottoscritte da Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, e delle convenzioni sottoscritte dalla centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER, di cui all’art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11.
3. I contratti di cui al presente articolo sono preceduti da apposite determinazioni a contrarre assunte dal direttore generale dell’Agenzia, che indicano il fine particolare che si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
4. Negli atti di indizione delle procedure ad evidenza pubblica viene determinato l’importo presunto da porre a base di gara, gli oneri per la sicurezza, e vengono approvati tutti gli atti della procedura di selezione del contraente, quali il bando di gara, la lettera d’invito, il capitolato speciale, lo schema di contratto e i documenti complementari di progetto di cui all’art 279 del DPR 207/2010.
5. Per le procedure negoziate, la determina a contrattare motiva i presupposti per la deroga alle procedure ordinarie di scelta del contraente ed approva le clausole contrattuali e la spesa prevista.
6. Il direttore generale, nei casi e in ottemperanza all’art. 26 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella determinazione a contrarre approva il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
7. Si rinvia per le procedure di scelta del contraente per l’affidamento e la gestione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture di valore stimato (IVA esclusa), pari o superiore alla soglia comunitaria, alle disposizioni della parte II, Titolo I, del Codice e del regolamento.
Art. 4 Affidamento per settori merceologici particolari
1. Per le acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile si applica quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. relativamente all’adesione al sistema delle convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale Intercent-ER.
PARTE II
LE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 5 Ambito oggettivo
1. La presente parte del regolamento disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice e del Regolamento, fatta salva sempre l’adesione al sistema convenzionale di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. o al mercato elettronico Fornitori e Prodotti dell’Agenzia regionale Intercent-ER.
3. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a categorie merceologiche non comprese nei suddetti mercati elettronici, è consentito l’espletamento di procedure autonome in economia nei termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento.
Art. 6 Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell’allegato A al presente regolamento.
Art. 7 Responsabili del procedimento
1. Xxxxxx al Direttore generale l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, comprese le determinazioni a contrattare e la firma degli ordini e dei contratti.
2. Il direttore generale, con la determinazione a contrarre, dispone se mantenere su di sé o se assegnare ad altro dirigente o funzionario le funzioni ed i compiti di responsabile del procedimento di cui agli artt. 272 e 273 del Regolamento.
3. I Responsabili del procedimento come sopra individuati sono competenti, per ogni intervento da eseguirsi in economia, per l’istruttoria, la scelta, l’esecuzione, le verifiche di conformità e di collaudo.
Art. 8 Forme di esecuzione
1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
a. con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie.
b. con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.
Art. 9 Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l’esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. Sarà possibile, se espressamente previsto nel progetto approvato con la determinazione a contrarre, prevedere l’opzione per l’Agenzia di riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto o di ridurre la richiesta delle prestazioni stesse, in misura non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso il valore del contratto qualora aumentato dall’esercizio dell’opzione in parola non dovrà superare i limiti di soglia di cui al comma 1.
5. Sarà possibile procedere all’approvazione e realizzazione di varianti nei casi contemplati dagli artt 114 c. 2 del Dlgs 163/2006 e 311 del DPR 207/2010
Art. 10 Casi e situazioni particolari
1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall’art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.
Art. 11 Convenzioni delle centrali di committenza per le pubbliche amministrazioni
1. Per l’acquisizione di forniture e servizi, il responsabile del procedimento deve verificare innanzitutto se l’acquisizione della fornitura o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., ovvero mediante le convenzioni-quadro della centrale di committenza regionale Intercent-ER. In caso affermativo, il responsabile del procedimento valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione
rispetto ad altre modalità di acquisizione, formula la proposta di determinazione di adesione all’acquisto, da adottarsi da parte del direttore generale.
Art. 12 Mercato elettronico
1. Qualora non ricorra l’ipotesi indicata al precedente articolo, il responsabile del procedimento deve verificare la possibilità di procedere all’acquisto dei beni o dei servizi di interesse all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento.
2. L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso i M.E.P.A. avviene mediante un confronto concorrenziale delle offerte attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi dei M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all’art. 125, comma 11 (€ 40.000 EURO) del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:
a. ordini di acquisto diretto (ODA): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell’Agenzia;
b. acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
4. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore al limite di cui all’art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta (RDO), ad almeno 5 fornitori abilitati per le categorie merceologiche di interesse.
Art. 13 Istruttoria all’avvio di procedure autonome in economia
1. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista al precedente art. 11 e dopo aver verificato la mancanza del bene o del servizio all’interno del M.E.P.A., il responsabile del procedimento avvia la procedura autonoma di acquisizione in economia. Laddove sussista la comparabilità tra la fornitura o servizio che deve essere acquisito e la fornitura o servizio offerto in una convenzione quadro di Consip s.p.a., la procedura autonoma di acquisto deve avvenire nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro.
2. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra fornitura o servizio offerto in convenzione e fornitura o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata evidenza negli atti istruttori della procedura di acquisizione in economia.
3. La stipula dei contratti in violazione dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della l. 488/1999, comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 14 Modalità di svolgimento delle procedure in economia
1. Nelle forniture e servizi in economia il direttore generale attiva l’affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
2. È richiesto l’invito di almeno 5 operatori economici scelti dal Responsabile del procedimento previa indagine informale sul mercato di riferimento.
3. Qualora non venga utilizzato il M.E.P.A., la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
4. Negli acquisti in economia, la lettera d’invito è accompagnata di regola dal capitolato speciale, che stabilisce le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici – di regola di valore inferiore ai 10.000 euro - si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d’invito le condizioni d’oneri.
5. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
6. Il capitolato speciale e/o la lettera d’invito dovranno, comunque, contenere:
− l’oggetto della prestazione;
− le eventuali garanzie richieste all’esecutore (cauzione definitiva di cui all’art 113 del Dlgs 163/2006 e polizza assicurativa);
− le caratteristiche tecniche;
− la qualità e le modalità di esecuzione;
− il valore indicativo della prestazione;
− le modalità di pagamento;
− la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge;
− i criteri di affidamento (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e le modalità di presentazione dell’offerta;
− i termini assegnati per l’esecuzione del contratto;
7. Qualora il criterio di affidamento prescelto sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere esplicitati i criteri di valutazione (ed eventualmente i sub-criteri) delle offerte, e la relativa ponderazione.
8. Si prescinde dalla preventiva determinazione a contrarre per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro.
Art. 15 Affidamento diretto
1. Per le acquisizioni di forniture e di servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all’art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, qualora il bene o servizio non sia presente sui mercati di cui al precedente articolo 12, si procede, di norma, con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte individuate dal responsabile del procedimento, fra gli operatori economici del settore. La richiesta di semplici preventivi non genera in ogni caso una procedura concorsuale e pertanto, anche ai fini delle successive comunicazioni, si tratterà di affidamento diretto.
2. Si potrà prescindere dalla richiesta di tre preventivi nei soli casi di:
− nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
− indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante.
3. Nei casi di cui al presente articolo, al termine della procedura, il direttore generale adotta un unico atto di approvazione degli atti e dello schema di contratto con il fornitore individuato.
Art. 16 Altri appalti di beni e servizi sotto soglia
1. Agli appalti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria e che non rientrano nelle casistiche disciplinate nei precedenti articoli dedicati agli acquisti in economia ed al mercato elettronico, si applicano in quanto compatibili l’art. 124 del Codice e gli articoli 326 e 327 del Regolamento.
Art. 17 Verifica dei requisiti di ordine generale
1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice che devono essere posseduti dai soggetti ammessi alle procedure in economia, per importi inferiori a 20.000 euro si può prescindere dalla verifica di quanto dichiarato dall’affidatario, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
PARTE III LAVORI IN ECONOMIA
Art. 18 Tipologie di lavori eseguibili in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all’art. 125 del Codice, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad Euro 200.000. Con riferimento alle lettere del medesimo comma, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
• lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
• lett. b) manutenzione di opere e impianti:
− interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà e/o in uso all’Agenzia;
• lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
− interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
• lett. d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
• lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti:
− demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all’acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d’opera;
− scavi, sondaggi e indagini ambientali;
− prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche;
− indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
• lett. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. I lavori indicati nell'allegato B costituiscono l'elenco indicativo dei lavori eseguibili in economia.
Art. 19 Limiti di applicazione
1. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 18.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
Art. 20 Modalità di esecuzione
1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati mediante procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori avviene mediante affidamento a terzi.
2. Qualora si presenti la necessità di ricorrere alle procedure semplificate previste dal presente regolamento, il direttore generale provvede con propria determinazione a:
− individuare il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza;
− individuare l’oggetto del contratto, l’importo di spesa e le condizioni contrattuali;
− approvare i documenti progettuali con approfondimenti tecnici ed amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria di intervento da realizzare;
− stabilire le modalità di affidamento.
Art. 21 Responsabile Unico del Procedimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve essere un tecnico, dipendente di ruolo e deve essere in possesso del titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
Art. 22 Affidamento diretto
1. Per i lavori in economia di importo fino a 40.000 euro si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte scelte dal responsabile del procedimento. La richiesta di semplici preventivi non genera in ogni caso una procedura concorsuale e pertanto, anche ai fini delle successive comunicazioni, si tratterà di affidamento diretto.
2. Il direttore generale può comunque, con propria Determinazione, procedere mediante affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro motivando la scelta effettuata.
3. In ogni caso il direttore generale, per gli affidamenti di cui sopra, può assumere un’unica determinazione a conclusione della procedura
Art. 23 Procedure di affidamento del cottimo fiduciario
1. Per lavori di importo superiore ad euro 40.000,00, gli inviti devono essere rivolti ad almeno cinque operatori economici.
2. È richiesto l’invito di almeno 5 operatori economici scelti dal Responsabile del procedimento previa indagine informale sul mercato di riferimento.
3. Come criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più basso.
4. Le imprese invitate devono dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi previsti dal Codice e dal relativo Regolamento. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell’intervento.
5. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti.
6. L’affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal direttore generale, con propria determinazione.
Art. 24 Verifica dei requisiti
1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice e di ordine speciale, di cui all’art 40 del Codice o dell’art 90 del DPR 207/2010, per i lavori d’urgenza o di somma urgenza di cui ai successivi articoli si può prescindere dalla verifica di quanto dichiarato dall’affidatario, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
Art. 25 Lavori d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formazione dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori.
Art. 26 Lavori di “somma urgenza”
1. In circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 25, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal direttore generale anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento.
3. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con determina del direttore generale si procederà alla presa d’atto dell’avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.
Art. 27 Programmazione dei lavori in economia
1. L’Agenzia individua nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale dei lavori pubblici l’elenco dei lavori “prevedibili” da realizzarsi in economia in conformità a quanto previsto dall’art. 128 del Codice dei contratti.
2. L’ Agenzia individua altresì in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi “non preventivabili” per lavori da eseguirsi in economia.
Art. 28 Contratti misti
1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della Parte III del presente regolamento se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del Codice.
PARTE IV
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA
Art. 29 Definizione di incarico professionale ai fini del presente regolamento
1. Il presente articolo e seguenti disciplinano le modalità di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria indicati nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice, in conformità alla normativa vigente.
2. Si ha contratto di incarico professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l’obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
3. Anche nel caso in cui l’incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all’Albo
del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla legge, i quali provvederanno all’apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all’incaricato.
Art. 30 Presupposti per il ricorso ad incarichi professionali
1. Il ricorso all’affidamento di incarichi esterni può essere previsto per obiettivi determinati e con rapporti a termine.
2. Il direttore generale provvede con propria determinazione all’affidamento degli incarichi esterni adeguatamente motivati. La motivazione deve riguardare:
a) carenza di organico
b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
c) difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
d) lavori di speciale complessità
e) lavori di rilevanza architettonica o ambientale
f) lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali.
Art. 31 Attività e soggetti interessati
1. Le attività interessate concernono i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici quali:
− Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
− Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
− Attività di verifica del progetto ai sensi dell’art 112 Dlgs 163/2006 e artt. 44-59 DPR 207/2010
− Direzione dei Lavori
− Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
− Collaudo
− nonché tutte le attività tecnico-amministrative o di consulenza connesse alla progettazione e direzione lavori.
2. Le tipologie di soggetti incaricabili sono quelle indicate espressamente dall’art. 90 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 254, 255, 256 del Regolamento.
3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di
progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato all’approvazione della stazione appaltante sulla progettazione definitiva.
Art. 32 Limiti di importo e relative procedure
1. Gli incarichi per la progettazione, l’attività di verifica, la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudo, o per altre prestazioni tecniche connesse, si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
− fascia 1 fino ad Euro 40.000,00
− fascia 2 = oltre 40.000 Euro e inferiore ad Euro 100.000,00
− fascia 3 = pari o superiore ad Euro 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria
− fascia 4 = pari o superiore alla soglia comunitaria
2. Per la fascia 1 l’incarico può essere affidato, nel rispetto del criterio rotativo, direttamente al professionista da parte del direttore generale previa valutazione della capacità tecnica. Il professionista non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario.
3. La fascia 2, prevede di ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art.57 co. 6 del Codice invitando almeno 5 professionisti, nel rispetto dei principi generali di “non discriminazione”, “parità di trattamento”, “proporzionalità” e “trasparenza”. A tal fine si procederà con le modalità di cui al successivo art. 33.
4. I servizi da affidare, rientranti nella fascia 3, sono assoggettati alla disciplina dell’art. 91 del Codice e dall’art. 261 del Regolamento per le disposizioni concernenti i termini, i bandi e gli avvisi di gara, e la pubblicità relativamente agli affidamenti sotto soglia comunitaria.
5. Per la fascia 4, affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I del Codice e dalla parte III titolo I e II del Regolamento.
Art. 33 Espletamento della gara ufficiosa
1. L’affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 è preceduta da pubblicazione di apposito avviso, per 15 giorni, sul sito Internet dell’Agenzia e sul SITAR (Xxxxxx Xxxxxxx) ai sensi di quanto previsto dall’art 267 DPR 207/2010. L’avviso di indagine di mercato dovrà contenere i seguenti elementi:
2. Oggetto dell’incarico - Requisiti richiesti - Importo presunto dell’opera e/o dell’incarico - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - Termine per la presentazione della candidatura; tale termine può avere carattere perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente.
3. Pervenute tutte le candidature, Atersir può limitare l’invito a favore di cinque o più professionisti individuati mediante sorteggio o mediante formulazione di graduatoria.
4. La pubblicazione dell’avviso è preceduta da determinazione dirigenziale a contrattare contenente: l’oggetto e le caratteristiche principali dell’incarico, l’approvazione dello schema di disciplinare d’incarico, l’approvazione della relativa spesa.
5. Il direttore generale, per ragioni di snellezza operativa o di urgenza, può adottare un unico provvedimento finale.
6. L’affidamento dell’incarico potrà avvenire:
a) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al curriculum specifico, fra cui, l’elemento “prezzo”, e/o “il tempo di esecuzione dell’incarico” e/o “la relazione tecnico-metodologica” sulle modalità di espletamento dell’incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell’avviso.
b) al prezzo più basso nei casi consentiti dalle disposizioni di legge
7. La scelta dell’affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sul sito internet dell’Agenzia.
8. In caso di assenza di candidature in risposta all’avviso pubblico, il direttore generale può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.
Art. 34 Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici
1. Il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno dell’Agenzia, in possesso dei requisiti definiti dall’art.216 del Regolamento; in caso di carenza del proprio organico si può affidare l’incarico di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni sempre in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa oppure affidare l’incarico a soggetti esterni con le medesime modalità stabilite dall’art. 32 per gli importi corrispondenti.
2. Non possono comunque essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare.
3. Si applicano le norme relative al collaudo previste dal Codice degli appalti (artt. 120 e 141 Dlgs 163/2006) e dal Regolamento (artt. 215 – 238 DPR 207/2010)
Art. 35 Gli incarichi di consulenza tecnico-progettuale
1. Sono qualificabili come “incarichi di consulenza tecnico-progettuale” le attività di supporto alla progettazione riconducibili ai servizi di cui all’art 90 c. 1 Dlgs 163/2006 e 252 del DPR 207/2010, che:
a) si risolvono in uno studio o in un’indagine di carattere preliminare relativa a questioni di carattere generale, oppure
b) assicurano un apporto di alta specializzazione, per consigliare il progettista nell’impostazione preliminare o durante lo sviluppo del progetto, oppure il direttore dei lavori durante l’esecuzione dell’opera, relativamente ad uno o più aspetti settoriali
2. e che, come tali, si caratterizzano per la loro distinzione rispetto agli incarichi di progettazione o di direzione lavori, in quanto non comportanti l’effettiva redazione di elaborati che costituiscano elementi tipici delle varie fasi progettuali, o l’espletamento di attività riconducibili ai compiti espressamente demandati alla competenza del direttore dei lavori.
3. L’incarico di consulenza tecnico-progettuale deve prevedere la precisa pianificazione del risultato da raggiungere e della prestazione professionale da fornire.
4. Per l’attribuzione di tali incarichi di consulenza sono applicabili le ordinarie procedure di selezione descritte in precedenza, trattandosi, comunque, di servizi di natura tecnica attinenti all’architettura o all’ingegneria.
PARTE V
FORMA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
Art. 36 Stipulazione del contratto
1. Al termine della procedura di gara ad evidenza pubblica o in economia mediante cottimo fiduciario, il direttore generale approva la determinazione di aggiudicazione del contratto in favore del concorrente risultante migliore offerente.
2. L’efficacia della predetta determinazione è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale o speciale in capo al soggetto aggiudicatario, fatti salvi i casi per cui la normativa vigente e il presente regolamento prevedano il controllo solo a campione o nel caso sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara.
3. I contratti sono stipulati con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata.
4. I contratti per le forniture ed i servizi in economia sono stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata, che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito.
5. Nel caso di acquisti attraverso il mercato elettronico, il contratto è stipulato mediante scrittura privata che consiste nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall’Agenzia.
6. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti e le polizze assicurative richieste.
Art. 37 Contenuto del contratto di cottimo per lavori in economia
1. Il contratto di cottimo deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) l’obbligo del rispetto da parte del cottimista delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza;
e) il termine di ultimazione dei lavori;
f) le modalità di pagamento;
g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
h) il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell’art. 137 del Codice, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
2. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell’atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal Regolamento, nonché le determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo.
3. Ai contratti di cottimo va allegato, secondo quanto disposto dal Codice e dal X.Xxx. 81/2008 nei testi in vigore, in base alla particolarità del lavoro:
a) il piano di sicurezza e coordinamento, ovvero
b) il piano di sicurezza sostitutivo, ovvero
c) il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
4. Ciascun cottimo deve comunque prevedere espressa indicazione degli specifici costi della sicurezza.
5. In caso di lavori trova applicazione l’art 131 del Dlgs 163/2006 e sarà richiesto altresì il Piano Operativo di Sicurezza
PARTE VI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Gestione del contratto
1. L’esecuzione del contratto è responsabilità del responsabile del procedimento che si coordina con l’eventuale direttore dell’esecuzione espressamente nominato (art 272, 273 e 300 del DPR 207/2010).
2. Il responsabile del procedimento è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni ed all’assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compreso l’assenso a sospensioni o proroghe.
3. Qualora durante l’esecuzione del contratto si prospettino gravi irregolarità o ritardi, ovvero occorra recare modifiche all’oggetto della prestazione, il responsabile del procedimento procede all’applicazione delle penali contrattualmente previste, ovvero effettua le necessarie segnalazioni al direttore generale per l’adozione dei necessari atti modificativi o risolutivi del contratto.
Art. 39 Verifiche della regolare esecuzione delle forniture e dei servizi
1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l’attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
3. Dopo l’accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere all’atto di liquidazione ed al pagamento sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.
Art. 40 Direzione dei lavori e dell’esecuzione del contratto e Certificato di regolare esecuzione
1. La direzione dei lavori, dell’esecuzione del contratto (per le forniture e i servizi) e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell’esecuzione, nel rispetto
delle norme del Codice e del Regolamento e delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dal Regolamento nell’ipotesi di contabilità semplificata.
Art. 41 Varianti nei lavori
1. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si verifichi una o più ipotesi di cui all’art 132 del Dlgs 163/2006 e si riveli insufficiente la somma impegnata, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal direttore generale con propria determinazione.
Art. 42 Disposizioni finali
1. L’esito degli affidamenti in economia di importo pari o superiore a 40.000,00 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.
2. Si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gli obblighi di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione) ed al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. Si rinvia al Regolamento di contabilità per la disciplina del fondo economale, mediante il quale il direttore generale o suo delegato provvede alle spese minute ed urgenti.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si osservano le disposizioni del Codice e del regolamento, nonché le norme di settore in materia di contratti pubblici.
5. Il presente Regolamento entra in vigore con l’acquisizione dell’efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio d’ambito.
ALLEGATO A - FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA
a) Cancelleria e beni di minuto consumo;
b) Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) Spese per corsi di preparazione, formazione, e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
d) analisi di laboratorio;
e) Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici;
f) Beni per l’igiene e la pulizia;
g) Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
h) Stampati vari e servizi di stampa, tipografia, litografia copie eliografiche;
i) Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi;
j) Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti;
k) Biciclette e ciclomotori e relativi accessori;
l) Materiale di ferramenta;
m) Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti;
n) Beni per lo svolgimento dell’attività di autoparco e riparazione di mezzi motorizzati;
o) Spese per allestimento di manifestazioni e gadget;
p) Materiali e strumenti per l’elettricità e forme diverse di energia;
q) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
r) Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti;
s) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi;
t) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
u) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
v) Servizi di manutenzione, riparazione e fornitura di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature, comprese le attrezzature hardware e software;
w) Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate;
x) Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature;
y) Servizi di trasporto;
z) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
aa) Servizi e prestazioni riguardanti l’informatica;
bb) Servizi di natura intellettuale in genere;
cc) Servizi di collocamento e reperimento del personale; dd) Servizi di mensa e ristorazione;
ee) Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi;
ff) Lavori di traduzione ed interpretariato;
gg) Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
hh) Servizi di ingegneria ed architettura indicati nell’art 31, 34 e 35 del presente Regolamento
ii) Servizi per rilievi planoaltimetrici, aerofotogrammetrici, topografici e immagini da satellite; jj) Servizi di indagini geognostiche, geologiche, strutturali, batimetriche;
kk) Studi idraulici, idrologici;
ll) Misure di portata e di trasporto solido;
mm) Servizi telefonici e telematici, servizi per il trasporto dati;
nn) Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
oo) Spese di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
pp) Noleggio di fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi; qq) Spedizioni, imballaggio, facchinaggio e traslochi;
rr) Servizi di catering e di hosting; ss) Spese di vigilanza.
ALLEGATO B - LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
Si considerano lavori eseguibili in economia le seguenti tipologie:
1. interventi di manutenzione da eseguirsi sugli immobili in proprietà o uso ad Atersir inclusi
a) la realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, lastre galleggianti, grigliati di ferro, compreso i rispettivi sottofondi ed opere annesse
b) l'eliminazione delle barriere architettoniche
c) la realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra
d) la realizzazione e/o manutenzione di opere edili (incluse piccole modifiche interne agli edifici) ed affini nei fabbricati e loro pertinenze in proprietà o uso ad Atersir
e) la riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo acqua ed autoclavi
f) il ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli
g) il ripristino della pubblica incolumità con l'eliminazione del pericolo
h) la realizzazione di opere di arredo urbano e l’installazione di pennoni portabandiera e insegne;
2. interventi per il miglioramento e/o adeguamento e/o sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. interventi di manutenzione sugli impianti inclusi:
a) la realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici in proprietà o uso ad Atersir
b) la realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti idrico-sanitari e di irrigazione
c) la trasformazione delle centrali termiche con l'adozione di sistemi a minor impatto ambientale
d) la realizzazione e/o manutenzione reti fognarie bianche o nere e fosse biologiche
e) la realizzazione e/o manutenzione, nonché l’adeguamento alle normative vigenti, dei quadri di distribuzione linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra, gruppi elettrogeni e UPS (gruppi statici di continuità)
f) la realizzazione e/o manutenzione di impianti TV, videoproiezione, allarme, antintrusione, controllo degli accessi e antincendio
g) il ripristino di servizi igienici e relativa funzionalità compreso le modifiche per i portatori di handicap
h) l'adeguamento alle normative di ascensori e montacarichi, nonché lavori di manutenzione o di mantenimento, compreso le verifiche periodiche per l'esercizio
i) gli interventi necessari causa nuove utenze (luce-gas-acqua-telefono-trasmissione dati- connessioni telematiche);
j) la realizzazione, modifica e/o manutenzione di impiantistica specifica a servizio dei laboratori inclusi gli impianti di aspirazione (cappe) e gli impianti per il funzionamento della strumentazione(impiantistica a banco)
k) la realizzazione e/o manutenzione di sistemi di monitoraggio e telegestione di impianti
4. interventi di esplorazione e/o sondaggio e/o rilievo necessari per la redazione dei progetti e/o delle perizie di variante.