CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO - PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO - PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il giorno 13 dicembre 2006, a Trento presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione,
tra
•la Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal consigliere delegato alle relazioni sindacali Xxxxxxx Xxxx e dal Vice Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, dalla delegazione dei Presidenti delle Cooperative sociali Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, assistiti dai Signori Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx dell’Unità di Servizio sindacale della Federazione stessa;
e
le XX.XX. provinciali:
♦ FISASCAT - CISL, rappresentata dal segretario provinciale signor Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
♦ FUNZIONE PUBBLICA - CGIL, rappresentata dal segretario provinciale Xxxxx Xxxxxxx e dal sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
♦ XXXXxXX - XXX, rappresentata dal segretario provinciale signor Xxxxxx Xxxxxx, unitamente alle rispettive delegazioni dei lavoratori,
visti:
1. l’ “ACCORDO QUADRO per il riassetto contrattuale collettivo di settore ed il passaggio al CCNL” del 22 febbraio 2002, con il quale si procedeva ad individuare gli ambiti
contrattuali –come segnatamente la riclassificazione del personale- sui quali procedere ad un’armonizzazione dei trattamenti nel passaggio dal CCPL al CCNL di settore e si disponevano le ulteriori norme di valenza integrativa concordate tra le parti;
2. il verbale d’accordo del 13 dicembre 2002, con il quale le parti concordavano il contratto di secondo livello provinciale delle cooperative sociali della provincia autonoma di Trento;
3. l’art. 10 (“Struttura della contrattazione”) del CCNL delle Cooperative sociali del 26 maggio 2004,
tra le parti si conviene e si stipula la seguente accordo per il rinnovo del Contratto di secondo livello – provinciale
per le Cooperative sociali operanti nella provincia autonoma di Trento.
1. Premessa
Il presente accordo modifica ed integra il contratto di 2° livello del 13.12.2002 per le Cooperative sociali della provincia autonoma di Trento
2. Comitato misto paritetico.
Le parti stipulanti, ai sensi delle previsioni dell’art. 9 del CCNL, costituiscono il Comitato misto paritetico.
Le parti convengono:
− di sommare le funzioni previste dal CCNL per il livello regionale con il livello provinciale in considerazione della particolare situazione amministrativa del territorio;
− di definire entro sei mesi dalla firma del presente accordo il regolamento attuativo;
− di far divenire il Comitato un luogo di stabile confronto tra le parti sulle più varie problematiche delle cooperative sociali trentine, con particolare riguardo ai temi dell’integrazione dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro (progetti di inserimenti lavorativi) e del confronto con le istituzioni pubbliche in merito ai rapporti con esse al fine di lavorare al comune interesse di tutela della qualità e della coerenza di comportamenti nel campo dei servizi alla persona gestiti dalle cooperative, con particolare riguardo quelli in relazione contrattuale con la pubblica amministrazione.
− di promuovere, attraverso l’attività del comitato, il monitoraggio delle situazioni occupazionali ed organizzative di specifici settori di attività sociale (ad es. l’assistenza domiciliare, il sostegno scolastico realizzato con gli assistenti educatori nelle scuole ecc.). Il Comitato potrà monitorare e analizzare i singoli atti negoziali, accordi aziendali o interaziendali o settoriali, i quali consentano di gestire in modo ottimale l’attività lavorativa nelle sue specificità organizzative.
3. Diritto allo studio
L’art. 68 del CCNL delle Cooperative sociali regolamenta i quantitativi individuali ed aziendali nonché le modalità di fruizione dei permessi retribuiti per le lavoratrici e i lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
Le Parti, pur mantenendo i limiti quantitativi individuali ed aziendali previsti dall’art 68 del CCNL, concordano di estendere, con effetto dall’anno 2007, la possibilità di fruizione di detti permessi -attualmente previsti per la sola frequenza dei corsi e/o partecipazione ad esami- alla preparazione di esami nonché alla preparazione per la frequenza dei regolari corsi di studio citati, limitatamente alla durata legale dei corsi.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiranno di detti permessi saranno tenuti a esibire documentazione ufficiale dell’avvenuta frequenza -se obbligatoria- o degli esami sostenuti. Nel caso di mancanza di detta documentazione le lavoratrici e i lavoratori saranno tenuti:
- in costanza di rapporto di lavoro al recupero delle ore di permesso usufruite;
- in caso di risoluzione del rapporto le ore di permesso usufruite saranno trattenute come ore ordinarie dalle competenze di fine rapporto.
Le lavoratrici e i lavoratori che non raggiungeranno la promozione o il minimo di 15 crediti nei corsi universitari, non potranno, ai sensi del presente articolo, presentare domanda per i permessi dell’anno successivo.
In caso di più richieste di utilizzazione dei permessi di cui all’art. 68 del CCNL, da formularsi alla cooperativa entro il 31 dicembre di ciascun anno (salvo diversa determinazione della cooperativa), si conviene in linea di principio la suddivisione del monte ore spettante per la citata norma fra il personale che ne abbia fatto richiesta, con priorità in ogni caso per chi abbia già iniziato il percorso di studi.
4. Soggiorni con gli utenti del servizio.
Le parti concordano sull’importanza educativo/terapeutica dei soggiorni con gli utenti del servizio.
Allo scopo di evitare che un eccessivo aggravio dei costi di detti soggiorni generi l’impossibilità di effettuare questi importanti momenti di socializzazione tra educatori ed utenti le parti intendono regolamentare, a partire dal 1° gennaio 2007, i soggiorni di durata uguale o inferiore ai sette giorni continuativi e non ripetitivi nell’arco dell’anno.
− 5 ore di recupero compensativo in altri periodi per ogni giorno feriale di soggiorno;
− una giornata intera di recupero a fronte dei giorni festivi e delle domeniche, per i quali compete anche la maggiorazione retributiva per lavoro festivo ordinario;
− il riconoscimento dell’indennità di disponibilità notturna per ogni notte trascorsa nell’attività di soggiorno.
Per i soggiorni di durata superiore o ripetitivi le parti, con accordi specifici, potranno derogare alla presente regolamentazione, nella logica di favorire l’effettuazione dei soggiorni.
Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in essere alla firma del presente accordo.
5. Rimborsi chilometrici
Quanto previsto al punto 10.h) del verbale d’accordo del 13 dicembre 2002, “contratto di secondo livello provinciale delle cooperative sociali della Provincia autonoma di Trento” è così sostituito a partire dal 1 gennaio 2007.
L’uso occasionale del mezzo proprio per fini di servizio, debitamente autorizzato dalla cooperativa, dà luogo a rimborso chilometrico pari alle tariffe ACI secondo l’autovettura utilizzata (con riferimento ad una percorrenza media di 15.000 Km annui).
Inoltre, in caso di incidente senza che ricorra l’ipotesi di colpa grave del lavoratore, con danni all’automezzo non coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l’azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, nel limite del valore commerciale dello stesso automezzo, anche mediante copertura assicurativa Kasko.
L’uso del proprio mezzo da parte delle lavoratrici e i lavoratori nei servizi in cui gli spostamenti sul territorio sono di carattere strutturale (quotidiano, continuativo, programmato), quale avviene ad esempio per l’assistenza domiciliare, dà luogo a rimborso chilometrico non inferiore a 0,25 Euro lordi.
Sono fatte salve le situazioni di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo nonché la possibilità di specifici accordi aziendali.
6. Parte salariale
6.1 Una tantum
Alle lavoratrici e ai lavoratori in servizio al momento della firma del presente Contratto di 2° livello, a copertura del periodo 2005, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum secondo la seguente tabella:
Livello CCNL | Importo forfetario Una tantum |
10 | 165,16 |
9 | 147,81 |
8 | 136,26 |
7 | 121,60 |
6 | 110,55 |
5 | 105,05 |
4 | 100,00 |
3 | 94,45 |
2 | 88,42 |
1 | 87,72 |
L’importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato in quote mensili proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005, nonché all’ orario di lavoro individuato nella lettera d’incarico.
Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero; frazioni inferiori sono considerate nulle.
Gli importi di cui sopra saranno erogati con il cedolino paga di gennaio 2007.
6.2 Elemento retributivo territoriale
Il valore dell’elemento retributivo territoriale, relativo a ciascun livello, verrà adeguato ai seguenti nuovi valori complessivi lordi mensili:
- a decorrere dal 01/01/2006
Livello CCNL | Aumento dal 01/01/2006 26,44 | Elemento retributivo territoriale dal 01/01/2006 |
10 | 357,39 | |
9 | 23,68 | 354,63 |
8 | 21,84 | 352,79 |
7 | 19,47 | 266,30 |
6 | 17,68 | 202,10 |
5 | 16,80 | 194,87 |
4 | 16,00 | 195,91 |
3 | 15,12 | 201,39 |
2 | 14,15 | 168,59 |
1 | 14,03 | 168,47 |
- a decorrere dal 01/01/2007
Livello CCNL | Aumento dal 01/01/2007 31,38 | Elemento retributivo territoriale dal 01/01/2007 |
10 | 362,33 | |
9 | 28,08 | 359,03 |
8 | 25,89 | 356,84 |
7 | 23,10 | 269,93 |
6 | 21,00 | 205,42 |
5 | 19,96 | 198,03 |
4 | 19,00 | 198,91 |
3 | 17,95 | 204,22 |
2 | 16,80 | 171,24 |
1 | 16,67 | 171,11 |
6.3 Cassa mutua provinciale
A decorrere dal 1°gennaio 2008, sono iscritti alla Cassa Mutua provinciale del Movimento Cooperativo le lavoratrici e i lavoratori dipendenti e soci delle Cooperative sociali trentine, assunti a tempo indeterminato sia con contratto a tempo pieno sia con contratto a tempo parziale.
Per l’iscrizione e l’adesione alla Cassa Mutua provinciale del Movimento Cooperativo è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
− per il personale assunto a tempo pieno, 100,00 euro annuali per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1°gennaio 2008;
− per il personale assunto a tempo parziale, 70,00 euro annuali ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Le prestazioni erogate, la periodicità e le modalità di contribuzione, nonché l’eventuale quota di compartecipazione dei lavoratori saranno oggetto di specifici incontri tra le parti e d’intesa entro il 30.11.2007.
Vista la sperimentalità del trattamento sanitario integrativo di cui alla presente norma, le parti procederanno a decorrere dal 01.10.2009 ad una verifica finalizzata a valutarne gli esiti ed a deciderne congiuntamente la prosecuzione o meno.
7 Decorrenza e durata
Il presente Contratto ha decorrenza, salvo quanto previsto sopra espressamente per specifici istituti, quadriennale sia per la parte normativa che per la parte economica (dal 1.1.2005 al 31.12.2008).
La parte salariale, comprensiva della previsione del trattamento sanitario integrativo del personale, è stata concordata tenendo conto della perdita di potere d’acquisto fino al 31.12.2005, dei tassi di inflazione programmata e delle compatibilità economiche di settore a livello provinciale.
Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
FISASCAT - CISL
FUNZIONE PUBBLICA - CGIL
UILTuCS – UIL