ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Allegato 2
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
I sottoscritti
… - dirigente dell’Ufficio
(nome e cognome, qualifica, ufficio, incarico) e
… - lavoratore agile
(nome e cognome, qualifica, ufficio)
PREMESSO CHE
Con circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile adot- tata in data 10 novembre 2021 è stata prevista, in attuazione delle previsioni contenute nel decreto del Presi- dente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 e nel decreto del Ministro per la Pubblica Ammini - strazione dell’8 ottobre 2021, nonché in coerenza con la legislazione vigente, la disciplina per l’applicazione del lavoro agile al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui agli articoli 244, comma 2, e 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esclusivamente impiegato in attività che pos - sono essere svolte in modalità agile e che non sia inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni che dovessero essere fornite con le linee guida di cui al citato decreto dell’8 ottobre 2021;
il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa … ……………ha manifestato il proprio interesse a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e, a tal fine, si impegna a mettere a disposizione la propria dotazione informatica ovvero ad utilizzare la dotazione messa a disposizione dall’Amministrazione, come specificato al paragrafo 8 delle indicazioni operative in allegato alla circolare del Capo del Dipartimento del 10 novembre 2021;
il dirigente dell’Ufficio ha accertato la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, secondo i criteri e le procedure di cui alla circolare sopra richiamata;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. Con il presente accordo le parti s’impegnano a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.
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2. A tal fine, il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa è ammesso a svolgere la prestazione lavorativa secondo
le modalità nei termini e alle condizioni indicate nel presente atto, nonché in conformità alle prescrizioni di cui agli allegati alla circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile emanata in data 10 novembre 2021.
Art. 2
Contenuti e caratteristiche della prestazione lavorativa in modalità agile
1. La prestazione lavorativa in modalità agile ha ad oggetto il seguente settore di attività (fornire
un’indicazione delle attività e dei procedimenti da svolgere in modalità agile).
2. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del dirigente dell’Ufficio, che è esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
3. Il potere di controllo sull’attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure adottate dall’Amministrazione.
4. Durante l’attività svolta in modalità agile il dipendente è impegnato al conseguimento degli obiettivi assegnati nell’ambito di attività di cui al punto 1, nonché degli ulteriori obiettivi che potranno essere assegnati in corso di esecuzione del presente accordo, ad integrazione di quelli iniziali. Il dipendente è altresì impegnato alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo le modalità e criteri definiti dal dirigente.
Art. 3 Durata
1. Il presente accordo, nei limiti temporali di cui al punto 2 delle Indicazioni operative, ha durata a fino al
………. a decorrere dal …...…
Art. 4
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. Il lavoratore agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per n. … giorni al mese, non frazionabili ad ore, secondo il seguente calendario: ……….…
(le parti possono stabilire che la definizione del calendario venga effettuata nel corso dell’esecuzione dell’accordo, con cadenza periodica).
2. Il dipendente deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità per n. … ore, nelle seguenti fasce orarie: … ……..
3. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è scelto dal dipendente, nel rispetto di quanto indicato nell’allegato alla circolare recante le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione e ferma l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’informativa sui rischi generali e specifici connessi all’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile, di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente accordo.
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4. Nel caso d’impossibilità, per qualsiasi causa, di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto a rientrare in sede. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il dipendente è tenuto a completare la propria prestazione fino al termine del proprio orario di lavoro.
5. Il dirigente dell’Ufficio ha facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento, per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che devono essere comunicate al lavoratore per iscritto.
6. Al lavoratore è garantito il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche dalle ore … alle ore … Durante la fascia oraria di disconnessione, il dipendente ha diritto ad interrompere il collegamento con gli strumenti tecnologici utilizzati per l’esecuzione della prestazione e non è tenuto a svolgere alcuna prestazione lavorativa.
Art. 5 Strumenti del lavoro agile
1. Il dipendente svolge l’attività lavorativa in modalità agile avvalendosi della dotazione informatica
…………… (specificare se dotazione propria ovvero messa a disposizione dall’Amministrazione), composta da:
• ………………………..(PC …….);
• connessione dati.
2. L’Ufficio ……...… (indicare l’Ufficio responsabile dei sistemi informatici dell’Amministrazione) adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l’accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della prestazione dal dispositivo esterno in uso, salvaguardando, in ogni caso, la sicurezza della rete e dei dati dell’Amministrazione.
3. Non è in alcun caso consentita la trattazione di dati e documenti dell’Amministrazione con modalità diverse dal collegamento da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa messi a disposizione dall’ufficio indicato al precedente punto.
4. Le spese relative ai consumi elettrici, alla connettività e alle apparecchiature di proprietà del dipendente rimangono a carico del medesimo. L’Amministrazione provvede per quanto concerne la manutenzione delle apparecchiature da essa fornite, compresi i materiali di consumo.
5. Le apparecchiature fornite dall’Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per le attività inerenti il rapporto di lavoro.
6. L’Amministrazione non può essere chiamata a rimborsare o risarcire le spese di manutenzione, il deterioramento e il guasto di apparecchiature di proprietà del dipendente.
Art. 6
Trattamento giuridico ed economico
1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti in modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente al lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto di seguito previsto.
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2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio
3. Nelle giornate lavorative svolte in modalità agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario.
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto.
Art. 7
Riservatezza e la sicurezza dei dati
1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente, secondo quanto dettagliatamente riportato nell’allegato “Specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni”.
2. Il dipendente è, altresì, tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro.
3. Le strutture competenti dell’Amministrazione in materia di sistemi informatici adottano soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche dell'ufficio, necessarie allo svolgimento delle attività previste nell’accordo di lavoro agile.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalla normativa vigente.
Art. 8 Sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del D.M. 21 agosto 2019, n. 127, la sal ute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. Il dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corret- to della prestazione di lavoro.
3. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non conforme alle indicazioni contenute nell'allegata informativa di cui all’articolo 10.
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Art. 9
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa ………..… autorizza l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del G.D.P.R. n. 2016/679/UE (Regolamento europeo sulla protezione dati), per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.
Art. 10 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni contenute negli allegati alla circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile emanata in data 10 novembre 2021. .
Si allega:
1. documento contenente le specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione;
2. informativa sui rischi generali e specifici connessi con l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile.
(Luogo e data)
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IL LAVORATORE AGILE