CAPITOLATO D’ONERI CIG 819978222B
PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO, SITO IN ROMA, VIA XXXXXX XX XXXXXX, 22
CAPITOLATO D’ONERI CIG 819978222B
Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione 3
Art. 2 – Durata, valore e gestione della concessione 3
Art. 3 – Calendario indicativo e minimo di erogazione del servizio 4
Art. 4 – Verbale di consegna e riconsegna 4
Art. 5 – Interruzione/sospensione del servizio 5
Art. 6 – Autorizzazione, licenze e ulteriori obblighi 6
Art. 7 - Oneri a carico del gestore 6
Art. 8 - Modalità di espletamento dell'attività 8
Art. 9 - Applicazione dei CAM e della Direttiva UE 2019/904 8
Art. 10 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del concessionario 9
Art. 11 - Manutenzione straordinaria a carico dell‟Amministrazione 10
Art. 13 - Miglioramento del servizio 11
Art. 15 – Canone a base d‟asta e Royalties sul fatturato 12
Art. 17 - Avviamento commerciale 14
Art. 18 - Ispezione e controllo...................................................................................................................................................15 2
Art. 19 – Sponsorizzazioni e pubblicità 15
Art. 20 - Divieto del subappalto e di cessione del contratto 15
Art. 22 - Risoluzione del contratto 18
Art. 23 - Cauzione definitiva 21
Art. 24 – Assicurazione e Responsabilità per infortuni e danni 22
Art. 25 – Diritto di recesso e caparra penitenziale 22
Art. 26 - Chiavi di accesso ai locali 23
Art. 27 - Clausola di salvaguardia 23
Art. 28 - Responsabile unico del procedimento 23
Art. 29 – Direttore dell‟esecuzione del contratto 24
Art. 30 - Tutela della privacy 24
Art. 32 - Clausola compromissoria 24
Art. 33 - Stipula del contratto e spese relative 24
Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile 25
Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione
1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra Disco – Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (in seguito denominata anche “Amministrazione“) e l‟impresa concessionaria (di seguito anche aggiudicataria o prestatore di servizi) per la gestione del “Servizio bar-tavola calda presso i locali di DISCO, siti in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00”.
2. L‟Amministrazione per l‟esecuzione di tale servizio metterà a disposizione la struttura di via Xxxxxx Xx‟ Xxxxxx, 00 – Roma oltre allo spazio esterno (perimetrato all‟interno della spazio di DISCO di fronte all‟ingresso dei locali). Nello specifico, oltre allo spazio esterno, il locale interessato dall‟affidamento sarà il piano terra (circa 350 mq) della struttura precedentemente menzionata.
3. Il Concessionario avrà l‟accesso carrabile per il carico e lo scarico delle merci da concordare con l‟Amministrazione (preferibilmente nelle prime ore del mattino).
4. Il servizio consisterà in maniera esemplificativa nell‟attività di somministrazione e vendita di bevande, pasticceria, generi alimentari, etc. Tuttavia, considerato che i servizi di cui si tratta sono rivolti essenzialmente alla popolazione universitaria e giovanile in genere, nei locali sopra menzionati potranno essere attivati altri servizi e forniture strumentali e compatibili con le esigenze dell‟utenza specifica previamente concordati con l‟Amministrazione.
5. Il servizio sopra specificato, oltre ad essere rivolto all‟utenza di DISCO composta soprattutto da studenti 3
universitari, potrà essere fruito dal personale della stessa Amministrazione, da eventuali ed ulteriori soggetti circa i quali DISCO autorizzerà espressamente il concessionario, nonché da altri eventuali avventori occasionali. In ogni caso, l‟Amministrazione non assumerà alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale.
Art. 2 – Durata, valore e gestione della concessione
1. L‟affidamento decorrerà dalla data di stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica e avrà la durata di quattro anni (per un totale di quaranta mesi1) per un valore presuntivo di € 1.800.000,00 IVA esclusa, per l‟intero periodo contrattuale.
L‟importo indicato quale valore della concessione è stato ricavato dal fatturato annuo medio, come evincibile da quanto dichiarato dal concessionario uscente (€ 450.000,00 ca.) moltiplicato per il periodo contrattuale.
2. Non sono consentite proroghe ai sensi dell‟art. 175 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.
1 NB. Ogni anno è computato a dieci mesi, in cui deve essere reso il servizio.
3. Il Concessionario, inoltre, alla data di inizio della gestione del servizio, dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni per esercitare l‟attività commerciale di cui al presente affidamento.
4. Il servizio dovrà essere attivato entro massimo 40 gg. dalla consegna dei locali compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie, secondo il cronoprogramma concordato.
Art. 3 – Calendario indicativo e minimo di erogazione del servizio
1. Il servizio dovrà essere garantito almeno nei seguenti orari:
- periodo estivo: dal lunedì al venerdì: 7,00 – 18,00;
- periodo invernale: dal lunedì al venerdì: 7,00 – 17,00;
Il servizio deve essere svolto per 10 (dieci) mesi all’anno per quattro anni (indicativamente il servizio deve essere reso dal 10 settembre al 20 dicembre e dal 7 gennaio al 31 luglio, escluso il mese di agosto).
2. Il servizio comunque dovrà essere garantito tutti i giorni feriali concomitanti con il periodo di apertura della Residenza Universitaria sita in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00.
Il servizio non sarà, invece, effettuato nei giorni di festività civile e religiosa (compreso il 29 giugno, festività del Patrono di Roma).
3. Nei periodi di affluenza ridotta, potranno essere accolte eventuali richieste di riduzioni di orario di 4
apertura o di chiusura per ferie, previo preventivo accordo con l‟Amministrazione, comunque senza modifica delle condizioni economiche.
4. Sia durante l‟orario di apertura che durante l‟orario di chiusura al pubblico, dovrà comunque essere consentito l‟accesso ai locali da parte del RUP, del Direttore dell‟esecuzione o loro delegati.
Art. 4 – Verbale di consegna e riconsegna
1. È fatto obbligo al concessionario di procedere, prima dell‟inizio del servizio, in contraddittorio con il Direttore dell‟esecuzione del contratto, ad un sopralluogo durante il quale verrà presa visione dello stato dei locali di cui trattasi, degli impianti, nonché degli eventuali arredi e attrezzature.
2. Di tale sopralluogo verrà redatto il relativo verbale di consegna.
3. A decorrere da tale data, il concessionario sarà custode dei predetti locali e delle eventuali attrezzature e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
4. Entro massimo 40 giorni dalla data di presa in consegna dei locali, secondo il cronoprogramma stabilito, dopo l‟esecuzione degli eventuali lavori previsti a carico e spese del concessionario, compresa l‟installazione
di eventuali ulteriori nuovi arredi, attrezzature, etc., dovrà avere inizio l‟erogazione del servizio secondo le specifiche e le prescrizioni previste nel presente Capitolato.
5. Per adempiere all‟impegno previsto dal precedente art. 2 e dal comma 4 del presente articolo, l‟aggiudicatario si impegna a redigere ed a trasmettere, per tempo, all‟Amministrazione un apposito cronoprogramma.
6. La riconsegna dei locali degli ambienti e delle eventuali attrezzature da parte del concessionario, al termine, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale, avverrà ugualmente dopo una ricognizione, in contraddittorio, attestante lo stato di conservazione dei locali, eventuali arredi o quanto altro etc., mediante la redazione di un verbale nel quale verranno richiamati anche le eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di eventuali deficienze o rotture. Alla stesura del verbale di riconsegna si applicano le medesime modalità di cui al verbale di consegna, per quanto compatibili.
7. Qualora le attrezzature o l‟arredo, siano diventati parte non asportabile di altre e/o di immobili di proprietà dell‟Amministrazione, le stesse rimarranno di proprietà dell‟Ente allo scadere della concessione. Qualora la rimozione degli arredi e delle attrezzature comporti danneggiamenti ai beni di proprietà dell‟Amministrazione, la stessa potrà rivalersi in tutto o in parte del deposito costituito dal concessionario in sede di stipula contrattuale.
8. Tutto ciò che è messo a disposizione dall‟Amministrazione deve essere restituito nello stesso stato
risultante all‟atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall‟uso. 5
9. Qualunque miglioria apportata ai locali durante il corso della concessione resta a beneficio dell‟Amministrazione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno. Parimenti restano in proprietà dell‟Amministrazione le migliorie, intese sia in termini strutturali sia in termini di apporto di nuove attrezzature, che sono state offerte in sede di offerta tecnica ovvero apportate in esecuzione delle prescrizioni di cui al Capitolato e/o al contratto, fatte salve le attrezzature prese a noleggio.
Art. 5 – Interruzione/sospensione del servizio
1. Il concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l‟Amministrazione.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell‟aggiudicataria, per un periodo superiore a 3 gg., costituisce inadempienza contrattuale soggetta all‟applicazione di penali e anche della risoluzione del contratto, ove proseguita ad oltranza ovvero ripetuta.
3. In tal caso l‟Amministrazione procederà all‟incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall‟Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 6 – Autorizzazione, licenze e ulteriori obblighi
1. Sono a carico dell‟aggiudicatario l‟ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l‟esercizio dell‟attività di gestione del servizio di cui si tratta, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie, alle licenze di esercizio per la gestione del bar e per lo svolgimento delle attività in esso consentite.
2. Inoltre, il Concessionario dovrà assicurare il rispetto di tutte le normative nazionali e/o europee igienico- sanitaria vigenti in materia riguardanti tutte le fasi si esecuzione del servizio. In tal caso il Concessionario dovrà produrre all‟Amministrazione prima dell‟avvio del servizio tutta le documentazione a riguardo.
3. Il Concessionario si impegna ad escludere l‟utilizzo di prodotti dei quali sia accertata la provenienza da OGM. La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica consentirà l‟applicazione della penale prevista dall‟art. 21 del presente Capitolato.
Art. 7 - Oneri a carico del gestore
1. Il Concessionario è tenuto:
- al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato;
- al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e di sicurezza, nonché alle
prescrizioni impartite dall‟Amministrazione; 6
- al rispetto di tutte le normative nazionali e europee attinenti al servizio oggetto dell‟affidamento;
- ad attivarsi per l‟ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di cui si tratta e quelle ulteriori che dovessero rendersi necessarie per l‟esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quello principale, comunque compatibili con la struttura e concordati con DISCO;
- all‟uso esclusivo dei locali per l‟attività oggetto del presente affidamento, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti al contratto;
- a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti ad imposte, tasse, concessioni, consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, internet, pay tv etc. relative alla gestione, compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani;
- a provvedere alla perfetta pulizia dei locali concessi in uso (pavimenti, infissi, vetri, etc.) e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dall‟Amministrazione;
- a far rispettare nei locali adibiti a bar l‟assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
- a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti;
- a provvedere affinché l‟attività del bar, compresi gli approvvigionamenti, non ostacolino la normale attività dell‟Amministrazione (colli nel piazzale, etc.);
- a contribuire alla pulizia dell‟area immediatamente adiacente alla struttura dove viene eseguito il servizio;
- a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ed alla loro collocazione nei siti all‟uopo destinati in conformità delle disposizioni normative anche comunali vigenti in materia;
- a gestire il servizio con dignità e decoro secondo standard di levata qualità;
- a garantire che i prezzi siano costantemente esposti in modo ben visibile al pubblico;
- contabilizzare tutti gli incassi derivanti dalla gestione del servizio mediante registratori di cassa a norma di legge;
- a nominare ed a comunicare all‟Amministrazione al momento dell‟avvio della gestione il nominativo del Responsabile di tutte le attività del presente affidamento. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l‟Amministrazione quando richiesto dalla stessa. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi, inadempienze e doglianze contestate dal Direttore dell‟esecuzione del contratto al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente all‟appaltatore
- a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto all‟Amministrazione derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del servizio in oggetto e per la conduzione dei locali, a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all‟immediato rimborso, salvo il diritto di DISCO di rivalersi sul deposito cauzionale.
2. L‟aggiudicatario dovrà, inoltre, a sua cura e spese:
- arredare e attrezzare convenientemente i locali, comunque in modo da non ledere l‟immagine dell‟Ente, 7
fornendoli di quanto necessario per la continua, funzionale ed accurata conduzione dell‟esercizio ed all‟aggiornata ed efficiente offerta dei servizi. L‟aggiudicataria è obbligata a dotarsi di arredamenti e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le eventuali prescrizioni dell‟Amministrazione;
- collaudare gli impianti elettrici e similari a seguito dell‟installazione delle nuove attrezzature facendo ricorso a un tecnico specializzato iscritto all‟albo;
- attivare e/o volturare a proprio carico le utenze (idriche, elettriche, gas e telefoniche) presenti nei locali.
3. L‟aggiudicatario è responsabile dei danni che deriveranno agli impianti o ai locali o aree o a persone per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato, per incuria o per ritardi nei lavori di manutenzione ordinaria.
4. É fatto divieto di mutamento della destinazione dei locali, salvo eventuali modifiche concordate con l‟Amministrazione, pena la risoluzione dell‟affidamento.
5. È, inoltre, fatto divieto installare apparecchi/macchine relative al gioco d‟azzardo (ad es. video poker, etc.).
6. L‟aggiudicatario si impegna a condurre i beni consegnati in uso in modo diligente, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione per danni, gli incendi, l‟igiene, la sanità e quanto altro attinente all‟uso e al godimento degli immobili.
Art. 8 - Modalità di espletamento dell'attività
1. I prodotti venduti devono essere di prima qualità e delle migliori marche, sempre freschi e/o di recente acquisto.
2. I prodotti confezionati dovranno riportare, sull‟involucro, l‟indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza. In particolare, l‟etichettatura dei singoli prodotti (e/o i cartelli) dovrà riportare, l‟elenco di tutti gli ingredienti presenti, a partire dall‟ingrediente più rappresentativo e poi di quelli presenti in minori quantità, preferibilmente e laddove possibile, indicando anche le percentuali relative dei principali ingredienti. In particolare, dovranno essere indicate le preparazioni contenenti ingredienti allergizzanti, glutine, latte e suoi derivati, ingredienti di origine animale e derivati. In caso di mancata segnalazione di applicherà la penale di cui all‟art. 21.
3. I dati sopra menzionati nonché la scadenza, in particolar modo, dovranno essere riportati, controllati e rispettati dal gestore anche per i prodotti sfusi e/o aperti.
4. l residui alimentari e gli scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare negli 8
ambienti oggetto della concessione non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.
5. Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa in vigore in merito alle procedure di conservazione e preparazione degli alimenti con un proprio Piano di autocontrollo (D.Lgs. 193/07 HACCP).
6. La preparazione ed il confezionamento di alimenti compositi quali panini, tramezzini, toast, etc., dovrà avvenire mediante una separata zona lavoro dedicata.
7. In ogni caso le conseguenze di legge derivanti dal mancato rispetto delle norme in materia restano imputabili esclusivamente all‟aggiudicataria.
Art. 9 - Applicazione dei CAM e della Direttiva UE 2019/904
1. Il Concessionario ha l‟obbligo di rispettare i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) per Ristorazione Collettiva e Derrate Alimentari, di cui al D.M. 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) in quanto compatibili.
Parimenti, dovranno essere osservate le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione contrattuale inerenti i criteri ambientali minimi per: la pulizia ed i prodotti per l‟igiene (D.M. 24 maggio 2012), la fornitura di prodotti tessili (D.M. 11 GENNAIO 2017) laddove applicabili.
2. In attuazione della Direttiva 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell‟incidenza di determinati prodotti di plastica sull‟ambiente, il Concessionario è tenuto, per l‟espletamento del servizio a non utilizzare i seguenti prodotti di plastica monouso:
- posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- piatti;
- cannucce;
- agitatori per bevande;
- aste in plastica per palloncini;
- contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione (per es. cottura, bollitura o riscaldamento); compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, xxxxxx, xxxxxxxxx e involucri contenenti alimenti;
- contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
Ulteriori disposizioni su stoviglie e tovagliato monouso 9
3. Il Concessionario dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.)2.
Il concessionario dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.
I tovaglioli dovranno essere doppio velo di dimensioni 33x33 cm e dovranno essere di ovatta di cellulosa.
I vassoi di plastica, ove utilizzati, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d‟uso personale”. Le tovagliette per vassoi dovranno essere di carta per uso alimentare. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all‟uso per l‟igiene personale, l‟assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall‟articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). Detti materiali dovranno tutti essere forniti dall‟Impresa appaltatrice aggiudicataria del servizio.
Art. 10 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del concessionario
2Le posate, le stoviglie ed i bicchieri dovranno essere forniti a spese del concessionario.
1. Sono a carico del prestatore di servizi gli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle attrezzature ed agli arredi, oltre agli eventuali oneri delle manutenzioni ordinarie di impianti e locali che non siano spettanti alla proprietà.
2. Sono comunque a carico del prestatore di servizi i seguenti interventi di manutenzione ordinaria (elenco sommariamente indicativo, non esaustivo):
- le tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche, vitree, lignee, etc. (Dovranno essere eseguite previa autorizzazione di DISCO circa la natura dell‟intervento e le scelte dei colori);
- tutte le opere necessarie a conservare l'efficienza delle rubinetterie, degli infissi, delle pavimentazioni e rivestimenti (con la sostituzione delle parti che dovessero rimanere danneggiate a causa di urti accidentali);
- la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti;
- la sostituzione delle lampade autoalimentate di sicurezza esaurite;
- il reintegro e, ove necessario, la fornitura delle dotazioni di sicurezza, ivi compresa la cartellonistica;
- la verifica ed il mantenimento in efficienza degli impianti antincendio;
- la pulizia periodica delle fognature ed impianti di scarico;
- il mantenimento in efficienza ed eventuale sostituzione di serrature e maniglie in dotazione all'immobile consegnato;
- la pulizia di tutti i filtri installati su impianti ed attrezzature;
- l‟installazione, ove eventualmente assente, o la manutenzione di dispositivi/impianti atti a consentire gli 10
scarichi in fogna nel pieno rispetto delle norme in materia e nel rispetto degli impianti di DISCO;
- la verifica ed il mantenimento in efficienza della scala interna che collega il locale al soprastante ufficio di DISCO, ai fini dell‟accesso e del transito, che devono essere sempre consentiti negli orari di apertura al pubblico del BAR;
- l‟installazione ed il mantenimento di almeno uno schermo da almeno 40 pollici con sistema di caricamento contenuti online, per la pubblicizzazione delle iniziative di DISCO.
3. I danni causati dalla mancata o ritardata esecuzione degli interventi sopra elencati saranno posti a carico del prestatore di servizi.
4. L‟elenco delle manutenzioni indicate in questo articolo a carico del prestatore di servizi, sono da intendersi minimali, sono infatti da includere anche le manutenzioni similari non specificatamente comprese nell'elenco.
Art. 11 - Manutenzione straordinaria a carico dell’Amministrazione
1. L‟Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali e/o strutture e/o impianti oggetto di concessione di sua proprietà.
2. L‟Amministrazione non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria, qualora l‟aggiudicatario non abbia segnalato tempestivamente gli interventi manutentivi necessari.
Art. 12 Reportistica
1. Il Concessionario è tenuto a redigere ogni quattro mesi un documento denominato “Resoconto quadrimestrale” e a consegnarlo all‟Amministrazione entro 15 giorni solari dal termine del quadrimestre di riferimento, pena l‟applicazione della penale di cui all‟art. 21.
2. Il documento ha la finalità di illustrare le attività svolte e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione del servizio.
3. Il Concessionario deve illustrare il resoconto attraverso dati, indicatori specifici, analisi quantitative e report, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche e di proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione.
4. Il resoconto deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati: numero di scontrini e relativi importi medi suddivisi per fascia oraria (antimeridiana e pomeridiana), giorno e mese di riferimento, soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione; organigramma, organizzazione del lavoro e formazione del personale; altri dati richiesti in forma scritta con espressa specifica delle informazioni da trasmettere, delle modalità con cui fornire le informazioni stesse. 11
5. Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione devono essere successivamente condivise con
l‟Amministrazione e, previo accordo, attuate entro i termini concordati tra le parti.
6. Infine, il Concessionario deve produrre un documento denominato “Resoconto finale della Concessione” entro 30 giorni solari antecedenti la data di scadenza del Contratto, pena l‟applicazione della penale di cui all‟art. 21. Tale documento deve essere prodotto dal Concessionario e trasmesso all‟Amministrazione anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale per cause diverse dalla scadenza naturale e/o patologiche.
Art. 13 - Miglioramento del servizio
1. Alla luce dell‟esperienza maturata, o a seguito di fatti comunque sopravvenuti, nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere concordate fra le parti modificazioni contrattuali non sostanziali, unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso.
Art. 14 – Prezzi
1. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per le consumazioni sarà versato direttamente
dagli utenti, anche a mezzo di buoni pasto sia cartacei che elettronici. Il prestatore del servizio dovrà effettuare nei confronti dell‟utenza indicata nell‟art. 1, comma 5 del presente Capitolato, per tutta la durata dell‟affidamento, un ribasso pari almeno al 20% rispetto ai prodotti di cui al listino ASSOBAR (IV Categoria) aggiornato (All. B).
2. Il listino ufficiale dei prezzi ASSOBAR (IV Categoria) dovrà essere esposto in luogo ben visibile a tutti con l‟indicazione del prezzo praticato a seguito del ribasso, così come l‟elenco dei generi non ricompresi nel citato listino ASSOBAR esposti in vendita.
3. Per i panini farciti si applicherà il prezzo minimo indicato nel listino ASSOBAR.
4. I prezzi praticati applicando il ribasso di cui al comma 1 sul listino ASSOBAR, dovranno essere esposti sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all‟utenza.
5. L‟Amministrazione si riserva il diritto di verificare la rispondenza dei prezzi rispetto a quelli stabiliti con il presente Capitolato.
6. I prezzi offerti per la somministrazione di bevande ed alimenti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato.
Art. 15 – Canone a base d’asta e Royalties sul fatturato
1. Il concessionario dovrà corrispondere all‟Amministrazione un canone concessorio, il cui esatto 12
importo è individuato a seguito del rialzo percentuale offerto dal concessionario sull’importo a base d’asta pari ad € 40.000,00, annui IVA esclusa. Nello specifico, il concessionario dovrà corrispondere tale canone, mensilmente, entro il giorno 5 del mese di riferimento.
2. Il pagamento sarà subordinato all‟emissione della fattura elettronica da parte dell‟Amministrazione.
3. A pena di nullità assoluta, il concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pertanto, il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o nelle altre modalità previste dalla L. n. 136/2010 e ss.
4. Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità anche i subcontraenti della filiera delle imprese.
5. Qualora il pagamento avvenga mediante bonifico, lo stesso avrà come beneficiario DISCO - Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX): CODICE IBAN - IT 46 P 00000 00000 000000000X00.
6. L‟aggiudicataria si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell‟Amministrazione. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.
Sulle somme non corrisposte, l‟Amministrazione, inoltre, procederà a farsi corrispondere gli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente.
7. Al termine di ciascun anno solare di esercizio, il concessionario dovrà corrispondere all‟Amministrazione, le royalties sul fatturato nella misura del 5% del fatturato realizzato, nel caso in cui superi la soglia di € 449.999,99, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.
8. In generale la royalty sarà calcolata sull‟intero anno solare. Laddove il servizio abbia inizio da metà anno ovvero oltre, il valore delle royalties sarà calcolato sul fatturato realizzato per le effettive mensilità di servizio (sempre con riguardo all‟anno solare di riferimento), essendo quindi possibile che le royalties non siano dovute per tale periodo di servizio iniziale nel caso del mancato superamento della soglia oltre la quale esse sono dovute. Analogamente, al termine di conclusione del rapporto concessorio per il computo delle royalties dovute si terrà conto del fatturato realizzato per le effettive mensilità residue.
9. Il pagamento delle royalties sul fatturato avverrà sulla base dei dati e sulla documentazione contabile fornita ufficialmente dal Concessionario, che consentirà l‟emissione della relativa fattura elettronica da parte di DISCO. A tal fine, entro 15 gg. dalla chiusura dell‟esercizio finanziario, il concessionario dovrà inviare e documentare a DISCO l‟importo del fatturato annuo conseguito attraverso la presentazione principalmente dei “registri dei corrispettivi” specificamente relativi al servizio svolto presso il BAR DE LOLLIS. L‟Amministrazione emetterà una fattura elettronica per un importo pari al 5% del fatturato annuo conseguito nell‟annualità di riferimento ed il gestore dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa. Il pagamento degli importi dovrà essere corrisposto dal Concessionario
mediante bonifico bancario all‟IBAN sopra indicato. Il mancato o ritardato invio dei dati e/o della 13
documentazione contabile ufficiale, necessaria all‟Amministrazione per l‟effettuazione dei controlli e per l‟emissione della fattura relativa alle royalties, ovvero la non veridicità della suddetta documentazione, comporta l‟applicazione delle relative penali ed è valutabile dall‟Amministrazione ai fini della risoluzione del rapporto contrattuale. Analogamente, il mancato o ritardato pagamento delle royalties sarà valutato dall‟Amministrazione ai fini dell‟applicazione di penali e della risoluzione del contratto.
Art. 16 – Personale
1. L‟aggiudicatario dovrà impiegare, per lo svolgimento dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore e comunque in numero sufficiente per un sollecito servizio.
2. Il Personale dovrà, inoltre, portare divise, cuffie e grembiuli sempre puliti e diversi secondo il tipo di attività.
3. Il concessionario subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell‟affidatario uscente3, in applicazione della clausola sociale di cui al Bando tipo di riferimento inserita nell‟art. 24 Disciplinare di gara.
4. Il personale in servizio presso i locali oggetto della concessione, dovrà essere munito di divisa, con cartellino di riconoscimento, tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale, disporre delle eventuali autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia. Il gestore dovrà inviare all‟Amministrazione un elenco nominativo aggiornato del personale impiegato ed indicare, in particolare, il nominativo di un Responsabile del servizio.
5. La Ditta, in caso di assenza dell‟incaricato, dovrà preventivamente comunicare il nominativo e l‟indirizzo di un suo sostituto. L‟aggiudicatario dovrà comunicare l‟indirizzo ove inviare ogni eventuale comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del Responsabile.
6. L‟Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire, su richiesta dell‟Amministrazione, tutta la documentazione attestante l‟osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell‟inquadramento, della
retribuzione e della contribuzione versata. 14
7. La Ditta sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
8. Con la stipula del contratto, il gestore diviene responsabile del rispetto di tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assume la responsabilità esclusiva dell‟adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonera DISCO da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Art. 17 - Avviamento commerciale
1. Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, aperto prevalentemente all‟utenza universitaria, il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l‟espletamento dell‟attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e
3 Per l‟elenco completo dei profili professionali impiegati si veda l‟art. 2.4 tabella n. 2 “Elenco figure professionali” della Progettazione preliminare.
tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del contratto.
Art. 18 - Ispezione e controllo
1. L‟Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli da parte del Direttore dell‟esecuzione circa la perfetta osservanza da parte della Ditta aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
4. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate relativamente al servizio saranno comunicate dal Direttore dell‟esecuzione del contratto, o suo delegato, alla Ditta aggiudicataria a mezzo pec e/o con lettera raccomandata a/r.
Art. 19 – Sponsorizzazioni e pubblicità 15
1. Sugli spazi esterni di cui all‟art. 1, comma 2 del presente Capitolato, ancorché costituiscano pertinenze
dei locali concessi per l‟espletamento del servizio, DISCO conserva il diritto di poterli utilizzare per pubblicità sponsorizzanti in proprio favore.
2. Il concessionario potrà stipulare contratti di sponsorizzazione negli spazi siti all‟interno del locale messo a disposizione dell‟Amministrazione per l‟esecuzione del servizio, anche inerenti alle forniture relative alla gestione del servizio, previa autorizzazione dell‟Amministrazione.
3. Le pubblicità, in qualsiasi forma, sia all‟interno dei locali che all‟esterno (perimetrato all‟interno della spazio di DISCO di fronte all‟ingresso dei locali), relative all‟attività svolta e ai prodotti utilizzati, dovranno essere preventivamente autorizzate da DISCO.
Art. 20 - Subappalto e divieto di cessione del contratto
1. La limitazione introdotta al subappalto è di natura qualitativa correlata a ragioni di carattere tecnico che impongono che una parte delle prestazioni oggetto dell‟appalto siano eseguite direttamente dall‟affidatario anche in ragione della prestazione principale, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare la concessione, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di infiltrazioni criminali ed anche per ragioni di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (si veda in tal senso Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 concernente la disciplina del subappalto di
cui all‟art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 – approvato dal Consiglio dell‟Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019).
2. Inoltre, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l„immediata risoluzione dello stesso con perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all‟Amministrazione, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.
Art. 21 – Penalità
Sospensione del servizio fino alla riattivazione | € 200,00 al giorno |
Mancata esposizione del listino ASSOBAR nei locali e/o mancata esposizione dei prezzi sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all‟interno dei locali | € 250,00 al giorno fino all‟adempimento; |
Mancata attivazione e/o volturazione delle utenze | € 100,00 al giorno fino a 10 gg. dall‟inizio del servizio salvo che il ritardo non si imputabile al concessionario |
Vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica | € 250,00 al giorno |
Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa dell‟appaltatore | € 250,00 a persona al giorno fino all‟adempimento |
Mancato e/o inadeguato smaltimento dei rifiuti e/o mancata e/o inadeguata pulizia dei locali e delle relative pertinenze/zone circostanti | 200 € al giorno per ogni giorno di inadempimento |
Mancata contabilizzazione degli incassi | 500 € per ogni violazione accertata |
Inadempienze relative agli obblighi di reportistica | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza |
Inadempienze relative agli obblighi di etichettatura dei prodotti, dell‟indicazione della scadenza e di eventuali componenti allergeniche (v. art. 8 del | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza |
1. In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, al concessionario saranno applicate le seguenti penali:
16
presente Capitolato) | |
Inadempienze relative al rispetto dei CAM e della Dir. UE sulla riduzione delle plastiche | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza |
Ritardata corresponsione del canone mensile di concessione, delle royalties ovvero degli altri importi dovuti all‟Amministrazione | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. |
Mancato, incompleto o ritardato invio della documentazione contabile ufficiale per il calcolo delle royalties | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. |
Altre inadempienze degli obblighi di cui al presente Capitolato assunti contrattualmente considerate “di non scarsa importanza” dall‟Amministrazione | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza |
2. Qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l‟Impresa a cui è affidato il servizio, corrisponderà una penale da 0,3 per mille e il 1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni liberi
dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide. 17
L‟entità della penale è definita a discrezione dell‟Amministrazione in rapporto alla gravità
dell‟inadempimento.
3. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l‟Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale.
Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall‟applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all‟applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall‟Amministrazione per iscritto al Concessionario;
- Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all‟Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all‟Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l‟inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere dall‟inizio dell‟inadempimento.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 18
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
3. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, salvi gli importi dovuti all‟Amministrazione, anche a titolo di penale. Resta salvo altresì il risarcimento del danno.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario e rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente contratto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria per reati che incidono sulla moralità professionale di cui all‟art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato 19
in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante).
- esito negativo dell‟informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza (art. 1353 e ss. del c.c.);
- mutamento destinazione dei locali senza autorizzazione dell‟Amministrazione;
- utilizzo locali per servizi non inerenti al presente affidamento;
- mancata rispondenza, riscontrata dall‟Amministrazione, dei prezzi applicati dal concessionario all‟utenza, rispetto a quelli stabiliti;
- non attivazione e/o non volturazione delle utenze, salvo che il ritardo non sia imputabile al concessionario;
- inesistenza e/o non validità delle polizze prodotte, ovvero sopravvenuta inefficacia delle stesse;
- verifica in corso di esecuzione della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/00;
- mancata produzione all‟Amministrazione della copia delle buste paga del personale quando richieste dall‟Amministrazione;
- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure concorsuali;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le modalità difformi da quelle previste dalla L. 136/2010 e smi.
- utilizzo di derrate alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto;
- casi di gravi intossicazione alimentare;
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia;
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale dopo l‟aggiudicazione o dopo la stipula contrattuale;
- inosservanza del Piano di riassorbimento dei dipendenti;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste italiane spa; 20
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, espressa a mezzo pec e/o lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società aggiudicatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
6. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L‟affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall‟originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353
Art. 23 - Cauzione definitiva
1. La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell‟art. 103, comma 1, del D.Lgs.50/16 e smi una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari ad € 180.000,00 a garanzia dell‟esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mancato pagamento dei canoni, dell‟eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l‟Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio.
2. La cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s‟intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l‟Amministrazione appaltante e l‟Impresa a cui è affidato il servizio.
3. Resta salvo per l‟Amministrazione appaltante l‟esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta a cui è affidato il servizio è obbligata a reintegrare la cauzione nella misura cui l‟appaltante è stato costretto ad avvalersene, in tutto o in parte, durante l‟esecuzione del contratto.
4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
5. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta della Ditta appaltatrice a cui è affidato il servizio. 21
6. La cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall‟art. 1944 del c.c. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell‟obbligazione principale secondo quanto prescritto all‟art. 1957, 2° comma del c.c.
La polizza di assicurazione dovrà essere stipulata per l‟esecuzione del presente affidamento.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti
Art. 24 – Assicurazione e Responsabilità per infortuni e danni
1. L‟impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all‟espletamento della concessione, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell‟Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa.
2. L‟assunzione di tale responsabilità sarà documentata dalle seguenti polizze assicurative:
a) RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile (comprese eventuali intossicazioni) con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.500.000,00;
b) RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.500.000,00;
c) Incendio – fabbricato - rischio locativo nei casi di responsabilità a temine degli artt. 1588 – 1589 e 1611 del c.c.: per massimale di € 2.000.000,00, per rischi relativi ad incendio della struttura adibita a bar e relative pertinenze ed edifici confinanti con relativi impianti per anno;
d) Ricorso terzi fino a concorrenza di un massimale di € 1.500.000,00 per sinistro - per anno;
e) Incendio contenuto per un massimale di € 800.000,00.
3. L‟appaltatore assumerà a proprio carico l‟intero onere economico di franchigie eventualmente previste
nelle predette polizze. 22
4. Le suddette polizze dovranno essere sottoscritte con primaria Compagnia assicurativa operante nell‟intero territorio nazionale e copie delle stesse saranno consegnate all‟Amministrazione prima della
stipula del contratto.
5. Inoltre, prima della stipula contrattuale e per tutta la durante della gestione del servizio, il concessionario si impegna, inoltre, a stipulare una polizza fideiussoria di € 50.000,00 che potrà essere escussa in caso di mancato rilascio dei locali in caso di risoluzione contrattuale o nel caso di scadenza naturale dell‟affidamento, nonché qualora il locale o i macchinati/attrezzature di proprietà dell‟Amministrazione siano stati danneggiati e/o indebitamente asportati.
Tutte le polizze di assicurazione sopra menzionate dovranno essere stipulate espressamente per l’esecuzione del presente affidamento.
Art. 25 – Diritto di recesso e caparra penitenziale
1. L‟Amministrazione, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti dei presupposti generali o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, di recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all‟appaltatore con pec e/o con lettera A/R, senza che l‟appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. È espressamente
esclusa la corresponsione e/o restituzione, da parte dell‟Amministrazione, di alcuna somma per l‟esercizio del diritto di recesso da essa esercitato.
2. Il recesso anticipato dal contratto da parte del concessionario, incidendo sulla continuità del servizio, è consentito “a pagamento” e con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data del recesso. L‟esercizio del diritto recesso in questione, da parte del Concessionario, comporta la corresponsione, in favore dell‟Amministrazione, della somma di € 40.000,00. Il pagamento di tale importo condiziona l‟efficacia del recesso ed è dovuto nella sua totalità per il solo esercizio del recesso da parte del Concessionario, senza interferire con eventuali altri importi dovuti all‟Amministrazione (per canoni arretrati, penali e/o royalties non corrisposte, altri inadempimenti ecc.).
Il mancato versamento integrale dell‟importo indicato impedisce l‟efficacia del recesso.
Sono fatti comunque salvi il risarcimento dei danni e il rimborso di ulteriori importi o spese e gli importi dovuti per le penali eventualmente applicate e non integralmente corrisposte.
3. L‟Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto di concessione ai sensi dell‟art. 175 d.lgs.
n. 50/2016 e smi, a fronte dell‟emersione di ragioni di pubblico interesse inderogabili, urgenti, sopravvenute e non prevedibili, debitamente motivate e circostanziate, tenuto altresì conto dell‟esigenza di garantire la continuità del servizio all‟utenza.
4. È altresì fatta salva l‟applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1965 e ss. del codice civile. 23
Art. 26 - Chiavi di accesso ai locali
1. Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei locali oggetto di concessione, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso l‟Amministrazione.
2. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il concessionario prestatore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto a DISCO provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.
Art. 27 - Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il concessionario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l‟Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell‟utenza e dell‟immagine dell‟Amministrazione, avendo cura di mantenere i livelli qualitativi e prestazionali offerti senza soluzione di continuità.
Art. 28 - Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxx, Dirigente Area 1 “Risorse economiche e finanziarie”;
Art. 29 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Direttore dell‟Esecuzione, dipendente dell‟Amministrazione, è il responsabile dei rapporti con il Concessionario nella gestione del Contratto e sarà individuato in vista della stipula del contratto.
2. Al Direttore dell‟Esecuzione sono demandate le attività previste in capo al medesimo dal Codice e dalle Linee Guida dell‟A.N.A.C. n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dell‟Esecuzione effettua inoltre, anche tramite propri delegati e/o gruppo di supporto, le verifiche continue sulla rispondenza del servizio offerto rispetto al Capitolato Tecnico e all‟offerta tecnica del Concessionario.
Art. 30 - Tutela della privacy
1. Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell‟ambito della presente 24
procedura di gara.
Art. 31 - Foro competente
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere durante l‟esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 32 - Clausola compromissoria
Il contratto che regolerà l‟affidamento, non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Art. 33 - Stipula del contratto e spese relative
1. L‟Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa, nel termine che verrà indicato e comunicato dall‟Amministrazione.
2. Sono a carico dell‟aggiudicataria, tutte le spese contrattuali e di pubblicazione, oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all‟appalto.
Art. 34 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Timbro e firma per accettazione
Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile
1. Il Concessionario accetta e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 14 (Prezzi); ART. 15 (Canone); ARTICOLO 16 (Personale); ARTICOLO 17 (Avviamento commerciale); ARTICOLO 20 (Subappalto e divieto di cessione del contratto); ARTICOLO 21 (Penalità); ARTICOLO 22 (Risoluzione del contratto);
ARTICOLO 25 (Diritto di recesso e caparra penitenziale); ARTICOLO 31 (Foro competente); ARTICOLO 32 (Clausola compromissoria). 25
Timbro e firma per accettazione