CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE VEICOLI SENZA CONDUCENTE
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CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE VEICOLI SENZA CONDUCENTE
Premessa
Con riferimento alle intese intercorse, riassumiamo qui di seguito le modalità, termini e condizioni che regoleranno il rapporto di locazione veicolo senza conducente (denominato noleggio) del/i veicolo/i richiesto/i alla nostra società (denominata di seguito: Locatore), riportandoci, anche, alle disposizioni contenute nella/e conferma/e d’ordine (di seguito: scheda/e d’ordine) sottoscritta/e dalla Vostra Società (denominata di seguito: Cliente), e che in caso di nostra accettazione verrà allegata alla presente scrittura e andrà considerata parte integrante della stessa. Il documento “Form stato d’uso” è considerato parte integrante del presente contratto.
1. GARANZIA E RESPONSABILITÀ
Il Locatore provvederà ad acquistare il/i veicolo/i nuovo/i così come indicato nella/e scheda/e d’ordine al fine di fornirlo/i in noleggio al Cliente. I veicoli sono coperti dalla garanzia concessa dalla Casa Costruttrice e per tanto il Cliente esonera il Locatore da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi dei veicoli, ritardi di consegna degli stessi o altre inadempienze non direttamente imputabili al Locatore.
2. CONSEGNA - DURATA CONTRATTUALE
La consegna dei veicoli verrà effettuata dal Locatore nei tempi previsti dalle Case Costruttrici. All’atto del ritiro del veicolo il Cliente firmerà il verbale di consegna con il quale riconoscerà di averne accettato la conformità a quanto indicato nella scheda d’ordine. Il Cliente esonera il Locatore da ogni responsabilità per il caso di ritardata consegna del veicolo. La durata di ogni singola locazione è quella prevista sulla scheda d’ordine oltre il periodo intercorrente tra la data di messa a disposizione ed il primo giorno del mese successivo (pro-rata). La conseguente fatturazione dei canoni avrà inizio dalla data indicata nella “messa a disposizione” del veicolo, e terminerà il giorno di scadenza del contratto o, se successivo, il giorno indicato nel verbale di riconsegna. Le parti escludono fin d’ora ogni volontà di proroga tacita. Eventuali danni presenti sul veicolo alla consegna dello stesso dovranno essere riportati sul verbale di consegna, differentemente verranno trattati come sinistri.
3. DISDETTA ORDINE
In caso di disdetta della scheda d’ordine trascorsi otto giorni dalla data di ricezione da parte del Locatore, ma prima dell’immatricolazione del veicolo, lo stesso si riserva il diritto di addebitare al Cliente una penale equivalente al 10% (diecipercento) del prezzo del bene locato, pari al valore di listino ufficiale di vendita della Casa Costruttrice al netto dell’IVA a cui verrà sommato il valore degli optionals e degli accessori richiesti, sempre al netto dell’IVA. In caso di disdetta della scheda d’ordine dalla data di avvenuta immatricolazione del veicolo e nel termine massimo di 20 giorni dall’avviso di disponibilità per la consegna dello stesso, il Locatore si riserva il diritto di addebitare al Cliente una penale equivalente al 30% (trentapercento) del prezzo del bene locato, pari al valore listino ufficiale di vendita della Casa Costruttrice al netto dell’IVA a cui verrà sommato il valore degli optionals e accessori richiesti, sempre al netto dell’IVA e fatta salva la facoltà del Locatore di richiedere il risarcimento del maggior danno.
4. DEPOSITO
Alla sottoscrizione della scheda d’ordine il Cliente verserà, per ciascun veicolo, un deposito cauzionale infruttifero pari all’importo indicato nella scheda d’ordine stessa. Tale deposito, che non potrà in nessun caso essere conteggiato nel conteggio dei canoni del Cliente, sarà restituito dal Locatore alla cessazione per qualunque titolo della locazione del relativo veicolo. La suddetta restituzione potrà essere bloccata qualora il Cliente, al momento della cessazione, dovesse eventualmente essere debitore verso il Locatore per canoni non pagati o per qualunque altra obbligazione prevista dal presente contratto anche relativo ad altri veicoli o ad altri contratti.
5. CANONI E ALTRI PAGAMENTI
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Il canone di locazione è indicato nella scheda d’ordine. Il primo pagamento comprenderà il rateo di canone relativo del mese in cui è avvenuta la consegna, oltre al canone per il mese successivo e quant’altro risulti alla data in forza del presente contratto. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo SDD il primo giorno lavorativo dell’ultimo mese fatturato. I successivi canoni mensili diventeranno, invece, esigibili entro il primo giorno del mese di competenza indipendentemente dalla messa a disposizione o dalla ricezione della fattura. Il canone si intende fisso per tutta la durata della locazione, salvo l’addebito al Cliente di eventuali nuove tasse o imposte future, anche a carattere straordinario, o variazione di tasse e imposte attuali, variazione dell’importo dei canoni dovuta ad aumenti o diminuzioni dei premi assicurativi per le coperture attivate, a norma del successivo art. 9, da parte del Locatore, nonché l’eventuale addebito del corrispettivo per esubero oltre il 25% di eccedenza chilometrica, così come riportato nel successivo art. 7. L’adeguamento del canone non potrà in ogni caso determinare la risoluzione del contratto o costituire valido motivo di recesso da parte del Cliente. Alla data di cessazione del contratto il Locatore provvederà al calcolo ed eventuale addebito del corrispettivo per le eccedenze chilometriche, se esistenti, cosi come riportato nel successivo art. 7. Ciascun altro pagamento a favore del Locatore diverso dai canoni mensili dovrà essere corrisposto a decorrere dalla data di emissione della fattura a mezzo SDD. Eventuali contestazioni relative a vizi o difetti del veicolo locato, così come l’eventuale soggezione del veicolo a sequestro o altro vincolo, non esonereranno il Cliente dall’obbligo di puntuale pagamento dei canoni. In caso di ritardo nella ricezione dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Locatore, dalla data di esigibilità senza necessità di atti di messa in mora, gli interessi moratori calcolati, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, ad un tasso pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della banca Centrale Europea, comunicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, maggiorato come indicato nel D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni. Xxxxxxx altresì dovuti dal Cliente, in caso di ritardo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, le spese e/o commissioni relative ad eventuali interventi da parte di esattori incaricati dal Locatore al recupero dei crediti. Saranno addebitate al Cliente:
- per il recupero delle spese di sollecito: 5% dell’importo dovuto con un minimo di Euro 15,00 + IVA;
- per il recupero delle spese di esazione domiciliare anche affidate a terzi all’uopo autorizzati: 13% dell’importo dovuto con un minimo di Euro 25,00 + IVA.
6. GESTIONE MULTE
Il Cliente dovrà attenersi alla normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzo del veicolo rispondendo direttamente per tutte le eventuali infrazioni contestategli in Italia o all’estero. Alla ricezione di qualsiasi verbale di contestazione di violazioni del Codice della Strada, il Locatore provvederà a restituire il verbale congiuntamente alla comunicazione dei dati del Cliente alle Autorità emittenti il verbale e a
chiederne la rinotifica al Cliente, a norma del vigente Codice della Strada e norme collegate. Il Cliente si impegna a provvedere direttamente al pagamento delle contravvenzioni entro i termini previsti, fatte salve le eventuali opposizioni, sollevando in ogni caso il Locatore da ogni responsabilità per omesso o ritardato pagamento. Laddove il Locatore dovesse corrispondere in luogo del Cliente le somme relative alle contravvenzioni, così come ogni altro onere accessorio alle stesse (i.e. interessi di mora, spese di notifica, ecc.), il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Locatore tutte le somme da questi corrisposte all’Autorità emittente. Il Locatore, quindi, addebiterà tali costi al Cliente oltre alle spese amministrative pari ad Euro 10,00 + IVA. A titolo di rimborso delle spese amministrative, per ogni operazione di rinotifica dei verbali o comunque per ogni comunicazione eseguita per conto del Cliente all’Autorità Competente, il Locatore addebiterà al Cliente l’importo di Euro 10,00 + IVA più le eventuali spese postali. Nel caso in cui, a norma del Codice della Strada, l’Autorità richiedesse la comunicazione delle generalità e dei dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, sarà ad esclusiva cura del Cliente provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie mantenendo indenne il Locatore da ogni eventuale onere conseguente alla omissione o irregolarità della comunicazione. Nel caso in cui il Locatore riceva una cartella esattoriale su una contravvenzione già inoltrata precedentemente all’ Autorità emittente, il Locatore provvederà a contestare la stessa all’ente emittente. Il costo dei parcheggi e dei pedaggi autostradali e di ogni altra sanzione ad essi collegata è a carico del Cliente. Per ogni eventuale richiesta di pagamento che dovesse pervenire al Locatore da parte del gestore di tali servizi il Locatore richiederà a quest’ultimo di procedere, ove possibile, alla rinotifica della richiesta al Cliente con le stesse modalità e costi indicati sopra. In tutti i casi in cui la gestione con rinotifica al Cliente, di cui ai punti precedenti, non fosse possibile, il Locatore provvederà a pagare la sanzione, riaddebitandone il costo al Cliente oltre alle spese amministrative pari a Euro 10,00 + IVA.
7. CONGUAGLIO CHILOMETRICO
I chilometri inclusi nel totale dei canoni mensili per la durata contrattuale ed il corrispettivo chilometrico per ogni chilometro eccedente sono riportati per ciascun veicolo nella scheda d’ordine. Tale corrispettivo sarà dovuto alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo essa sia avvenuta. Nel caso in cui, alla cessazione del contratto, non fosse possibile rilevare il chilometraggio percorso dal veicolo, lo stesso sarà stimato riproporzionando l’ultima percorrenza rilevata rispetto alla effettiva durata applicando la seguente formula:
[chilometri rilevati ÷ n. giorni intercorsi tra la data di attivazione del contratto e la data della rilevazione stessa × n. giorni durata effettiva].
In caso di risoluzione anticipata del contratto, al fine di determinare se sia dovuto il corrispettivo per eccedenze chilometriche, i chilometri inclusi nei canoni mensili per la durata originariamente prevista del contratto, verranno ridotti in proporzione alla minor durata effettiva dello stesso con la seguente formula: [totale chilometri inclusi ÷ n. giorni durata prevista × n. giorni durata effettiva].
Salvo l’ipotesi di recesso anticipato dal contratto come previsto nel successivo art. 19, al termine della locazione, nel caso in cui il chilometraggio risultasse inferiore a quello previsto dalla scheda d’ordine, il Locatore rimborserà i chilometri non percorsi al costo riportato nella scheda d’ordine alla voce “rimborso km”. Qualora, in base alla rilevazione chilometrica effettuata all’atto di un qualsiasi intervento sul veicolo, si preveda un’eccedenza chilometrica superiore deI 25% rispetto al chilometraggio complessivo originariamente previsto su ogni singola scheda d’ordine, il Locatore si riserva la facoltà di adeguare il canone, riproporzionando il chilometraggio complessivo previsto nella scheda d’ordine e la percorrenza effettiva al momento della verifica.
8. CONTACHILOMETRI
Il contachilometri dovrà essere sempre funzionante. Il Cliente ha l’obbligo di avvertire per iscritto immediatamente il Locatore di qualsiasi rottura o malfunzionamento dello stesso comunicando i chilometri registrati al momento della rottura. In caso di mancata o ritardata comunicazione il Locatore avrà facoltà di conteggiare forfettariamente una percorrenza giornaliera pari a Km 100 a decorrere dal giorno dell’ultimo controllo effettuato dal Locatore fino al giorno della riparazione. Il Cliente sarà responsabile nei confronti del Locatore o di terzi di tutte le conseguenze civili e penali dovute o determinate dall’alterazione del contachilometri.
9. ASSICURAZIONE RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE
Il Locatore provvederà ad attivare le seguenti coperture assicurative:
- Assicurazione RCA: per tutti i veicoli consegnati al Cliente con il massimale unico indicato nella scheda d’ordine e la Carta Verde relativa. Dal momento della consegna il Cliente si impegna ad utilizzare sempre il veicolo in modo tale da rendere valide, efficaci e applicabili le polizze assicurative; dallo stesso momento il Cliente è responsabile di ogni danno provocato o subito dal veicolo e pertanto si impegna a manlevare totalmente il Locatore da qualunque pretesa risarcitoria conseguente all’utilizzo del veicolo noleggiato, da chiunque avanzata, eccedente il massimale di copertura, o non rifusa, totalmente o parzialmente, per qualsiasi ragione, dalla Compagnia Assicuratrice.
- Polizza infortuni al Conducente: con il massimale indicato nella scheda d’ordine come da condizioni disponibili presso il Locatore, fatta salva l’applicazione di eventuali franchigie. Il Locatore avrà sempre facoltà di non offrire tale copertura al Cliente. Ove richiesto dal Cliente, il Locatore si riserva la facoltà di attivare la copertura Tutela Legale.
10. INCENDIO E FURTO – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
10.1 In caso di furto/incendio totale/parziale il Cliente dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità Giudiziaria e farsi rilasciare l’attestato di resa denuncia la cui copia dovrà essere inviata immediatamente via fax al Locatore. L’originale della denuncia e le chiavi del veicolo dovranno essere inviate al Locatore con raccomandata A.R. entro 72 ore. In caso di smarrimento, ovvero di furto delle chiavi o dei documenti relativi al veicolo, il Cliente dovrà presentare immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria ed inviare copia della stessa al Locatore con raccomandata A.R. entro 72 ore. In caso di furto/incendio totale il Cliente si impegna ad accettare la penalità indicata nella scheda d’ordine da calcolarsi sul valore commerciale del bene rilevato al momento del sinistro dal listino “Quattroruote” o altra pubblicazione ufficiale. Nel caso in cui il valore del bene non fosse ancora oggetto di quotazione, la predetta penalità sarà calcolata come segue:
- nei primi sei mesi dall’immatricolazione, sul valore del bene risultante dal listino ufficiale di vendita della Casa Costruttrice al netto dell’IVA. A tale importo andrà aggiunto quello relativo agli optionals ed agli accessori richiesti;
- successivamente, sarà calcolato un deprezzamento mensile pari all’1,5% rispetto al predetto valore di listino.
In caso di furto/incendio parziale la penalità sarà pari a quanto indicato nella scheda d’ordine per ogni evento, da calcolarsi sull’ammontare complessivo delle riparazioni. È fatto salvo il diritto del Locatore di richiedere il risarcimento dell’intero valore del veicolo o della riparazione in caso di colpa grave o dolo del Cliente. In caso di ritrovamento del veicolo entro 30 giorni dalla data del furto, l’ammontare complessivo delle eventuali riparazioni e/o costi accessori sarà a carico del Cliente fino alla concorrenza della penalità applicata in caso di furto totale.
10.2 Per la copertura incendio e furto sono previste le seguenti inclusioni ed esclusioni:
Inclusioni: il Locatore si impegna a tenere indenne il Cliente, nei limiti ed alle condizioni riportate nel precedente punto 10.1 e sulle singole schede d’ordine, dai danni materiali e diretti causati al veicolo da:
- incendio totale e parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia consumato che tentato;
- rapina del veicolo, sia consumata che tentata;
- danni da furto o rapina causati al veicolo nella esecuzione di tali reati. Esclusioni: sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- semplici bruciature e/o fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- saranno sempre esclusi i danni derivanti dal furto di oggetti contenuti nel veicolo.
11. RIPARAZIONE DANNI - ESCLUSIONI
11.1 Il Locatore si impegna a mantenere indenne il Cliente da danni materiali e diretti anche se non risarcibili da terzi (compresi cristalli e pneumatici) in conseguenza di:
- collisione;
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- atti vandalici;
- eventi atmosferici.
In tutti i casi di danni al bene noleggiato, il Cliente si impegna a notificare immediatamente, via fax o e-mail, al Locatore l’evento occorso, specificandone la data, il luogo e la dinamica dell’accadimento nonché i danni riscontrabili sul veicolo. In caso di danni al veicolo il Cliente si impegna ad accettare una penalità nella misura indicata nella scheda d’ordine per ciascun singolo evento (punto d’urto). In caso in cui l’evento sia dipeso da dolo o colpa grave del Cliente, dell’Utilizzatore o delle persone delle quali questi debba rispondere a norma di legge o a norma del presente contratto, il Locatore si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dell’intero valore del veicolo o delle riparazioni necessarie per ripristinare il danno. È fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
11.2 Sono sempre escluse le riparazioni al veicolo a carico del Locatore per danni avvenuti in conseguenza diretta di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche e terremoti;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine derivanti da fenomeni sismici;
- partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico o comunque tutti i danni procurati agli interni della vettura;
- subiti dal veicolo se guidato da parte di persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo purché non di roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- caduta di resine vegetali, materiale organico animale, materiali ferrosi corrosivi, che comportino, per la loro eliminazione, la necessità di specifici interventi (quali ad esempio senza carattere di esaustività la lucidatura dell’auto);
- subiti dal veicolo in conseguenza di rifornimento di carburante errato.
12. CONFERIMENTO DI MANDATO
Nel caso in cui il veicolo venga sottratto o danneggiato durante il tempo del suo deposito o comunque del suo affidamento a qualunque titolo presso terzi, il Cliente e/o il singolo Utilizzatore si obbligano a conferire specifico mandato allo Studio Legale che rappresenta il Locatore per l’introduzione di tutte le necessarie azioni giudiziali e stragiudiziali del caso. Del pari, in tutte le altre ipotesi di danneggiamento del veicolo locato, il Cliente e/o l’Utilizzatore si impegnano a prestare la massima collaborazione con lo Studio Legale e comunque con il mandatario del Locatore nelle fasi giudiziali e stragiudiziali promosse per ottenere il risarcimento del danno.
13. MANUTENZIONE DEL VEICOLO
Sono a carico del Locatore per tutta la durata contrattuale gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, ritenuti necessari anche a giudizio del Locatore stesso, in considerazione del chilometraggio percorso, per il mantenimento in buona efficienza del veicolo. Sono esclusi gli interventi sugli allestimenti dei veicoli commerciali. È obbligo del Cliente controllare costantemente il corretto funzionamento del veicolo locato, sospendendo l’uso dello stesso in caso di difetto o di guasto meccanico informando immediatamente il Locatore. Il Cliente inoltre dovrà:
a) rispettare ed eseguire la manutenzione programmata alle percorrenze indicate nel “libretto di garanzia e assistenza” e, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla strumentazione di bordo, presso le Officine Autorizzate delle Case Costruttrici prenotando gli interventi con un congruo anticipo;
b) effettuare il controllo del livello dell’olio del motore e liquido di raffreddamento negli intervalli della manutenzione programmata provvedendo se necessario ad eventuali rabbocchi;
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c) curare con la massima diligenza la conservazione dei veicoli;
d) attenersi scrupolosamente ai limiti e alle prescrizioni d’uso indicate dalle Case Costruttrici e contenute nella documentazione di bordo;
e) controllare regolarmente il livello di usura e la pressione degli pneumatici, secondo le prescrizioni delle Case Costruttrici.
Attenendosi alle procedure previste il Cliente potrà richiedere la sostituzione degli pneumatici quando lo spessore del battistrada sarà inferiore a 3 (tre) millimetri e comunque entro il limite massimo previsto dalla scheda d’ordine. Eventuali miglioramenti ed addizioni riportate dal Cliente al veicolo resteranno acquisiti dal Locatore senza riconoscimento di indennizzo anche se autorizzati. In deroga a quanto previsto dall’art. 1584 del Codice Civile, il Cliente non potrà sospendere i pagamenti né ridurre gli stessi neppure quando, per la riparazione o per qualsiasi altro motivo, il veicolo non possa essere utilizzato per più di 20 (venti) giorni, salvo il caso di responsabilità per dolo o colpa grave del Locatore. Il Locatore
non sarà in ogni caso responsabile di eventuali pregiudizi causati dai tempi necessari ad effettuare gli interventi di manutenzione e/o riparazione o di fornitura degli pneumatici.
14. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E PREASSEGNAZIONE
I veicoli in sostituzione o in preassegnazione saranno soggetti, oltre che alle clausole generali qui espresse, alle norme che regolano il contratto tra il Locatore ed il Fornitore del servizio e saranno dotati di equipaggiamenti standard. Il costo di eventuali dotazioni particolari (catene, impianto di navigazione, seggiolino bambini ecc.), se disponibili, dovrà essere considerato a carico del Cliente che ne fa richiesta.
14.1 Sostituzione Veicolo
Quando previsto dalla scheda d’ordine, il Locatore metterà a disposizione un veicolo sostitutivo presso le sedi indicate dal Locatore al momento della prenotazione dello stesso, compatibilmente con la disponibilità di veicoli nel luogo più prossimo alla richiesta del Cliente, in buone condizioni e della categoria concordata per il seguente numero di giorni:
a) max 5 in caso di guasto meccanico che richieda più di 6 ore di fermo;
b) max 21 in caso di incidente che richieda più di 6 ore di fermo;
c) max 30 giorni in caso di furto totale.
In nessun caso comunque il veicolo potrà essere sostituito al di fuori dell’Italia. Il veicolo sostitutivo potrà essere trattenuto solo per il periodo strettamente necessario al ripristino del veicolo locato ed andrà consegnato entro 24 ore dalla conferma dell’avvenuta riparazione comunicata dalla Officina. In caso di mancato ritiro entro detto termine ogni ulteriore giorno di utilizzo del veicolo sostitutivo sarà fatturato alle tariffe di noleggio pro-tempore vigenti. Il veicolo sostitutivo deve essere riconsegnato presso la sede del Fornitore del servizio, indicato dal Locatore, sempre con il pieno di carburante. In caso contrario verrà addebitato il corrispettivo della quantità di carburante mancante. Il Locatore non sarà responsabile verso il Cliente per lucro cessante o danno emergente nel caso in cui non riuscisse per causa di forza maggiore ad effettuare la sostituzione del veicolo. Nei casi di guasto o incidente in cui il veicolo non possa proseguire la marcia in condizioni di sicurezza, il Locatore metterà a disposizione una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24. La Centrale Operativa, contattabile al numero telefonico indicato nella documentazione di bordo del veicolo, disporrà l’invio di un mezzo di soccorso sul luogo del guasto o dell’incidente per provvedere al traino fino alla più vicina Officina della Casa Costruttrice.
14.2 Preassegnazione
Qualora il Cliente lo richieda, verrà messo a disposizione un veicolo in preassegnazione fino alla consegna del veicolo ordinato, anche di marca, tipo, cilindrata diversa ad un costo da concordare. L’utilizzo del veicolo in preassegnazione sarà regolato dal presente contratto quadro. Il veicolo in preassegnazione verrà fornito da soggetto terzo per il tramite del Locatore o dal Locatore stesso a discrezione di quest’ultimo. Per poter ottenere il veicolo in preassegnazione il Cliente dovrà scegliere da apposito elenco messo a disposizione dal Locatore il Gruppo auto (non sarà possibile scegliere il modello specifico di autovettura ma solo esprimere una preferenza), la stazione più vicina preferita per il ritiro e la tariffa che pagherà direttamente al Locatore. Dovranno inoltre essere indicati dal Cliente la preferenza per la data e l’orario di ritiro del veicolo e il nome dell’Utilizzatore dello stesso. Sulla base dei predetti dati forniti, il Locatore provvederà a mettere a disposizione il veicolo tra quelli dallo stesso detenuti o a prenotarlo alla Società di noleggio prescelta per 30 (trenta) giorni rinnovabili automaticamente. Al Cliente verrà data conferma della disponibilità con evidenziazione della stazione e della data e ora del ritiro, momento dal quale partirà la preassegnazione. I veicoli in preassegnazione forniti da soggetti terzi saranno soggetti, oltre che alle clausole generali qui espresse, alle norme che regolano il contratto stipulato di volta in volta dal Locatore con il fornitore esterno ove sono descritte altresì le coperture assicurative e gli eventuali oneri accessori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri ferroviari, oneri aeroportuali, ecc.). Sarà cura del Cliente prendere conoscenza delle medesime, con particolare riguardo alle condizioni, ai massimali assicurati ed alle franchigie assicurative.
15. USO VEICOLI
Il Cliente si obbliga a far condurre i veicoli da persona in possesso di tutti i requisiti per l’abilitazione alla guida di volta in volta richiesti dalle vigenti normative e comunque titolare di patente di guida da almeno un anno. Potrà sotto la Sua responsabilità concedere in uso i veicoli a persone che siano dipendenti, consulenti e collaboratori del Cliente, parenti di primo grado o comunque conviventi degli stessi. I veicoli saranno ritenuti affidati al Cliente, se persona fisica, oppure al Legale Rappresentante del Cliente, se ente collettivo e/o persona giuridica. Il Cliente si obbliga a non usare o far usare i veicoli per scopi contrari alla Legge e/o difformi da quanto previsto dalla carta di circolazione ed inoltre:
a) in Stati dove non sia valida la Carta Verde;
b) per competizioni sportive;
c) per spingere o trainare oggetti;
d) per corsi di guida e/o circolazione in autodromi o piste automobilistiche.
Il Cliente si obbliga, inoltre, a non apportare modifiche ai veicoli od apporre scritte pubblicitarie senza l’autorizzazione del Locatore. Il Cliente, o chi per lui autorizzato all’uso del veicolo, dovrà usare la massima diligenza nella custodia e nella guida e rispettare tutte le norme di disciplina stradale e di uso e cura dei veicoli prescritte dalle Case Costruttrici e dal Locatore. Il Cliente dovrà altresì curare che i veicoli vengano regolarmente parcheggiati chiusi a chiave e con l’antifurto inserito se ne sono dotati. Il Cliente ed i soggetti a cui lo stesso concederà in uso i veicoli ai sensi del primo comma del presente articolo, sono sin d’ora autorizzati a circolare esclusivamente nei confini dell’Unione Europea (ad eccezione di Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Croazia, Città del Vaticano) senza espressa autorizzazione da parte del Locatore. Qualora per la circolazione in uno dei Paesi all’interno della Carta Verde fosse necessaria una delega a condurre, sarà cura del Cliente richiederla al Locatore che addebiterà le relative spese sostenute. Il Locatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, tramite suo Personale, lo stato dei veicoli ed il chilometraggio percorso. Il Cliente si obbliga, nell’eventualità che il veicolo locato sia soggetto a revisione o ad altre richieste previste dalle Autorità Competenti a provvedere direttamente in conformità alle istruzioni ricevute dal Locatore. Saranno a carico del Cliente i relativi costi. É in facoltà del Locatore di cedere il contratto, i crediti o qualsiasi altro diritto che al Locatore ne derivi. La cessione verrà comunicata per iscritto al Cliente ed avrà immediato effetto intendendosi già sin d’ora consentita ed accettata dal Cliente stesso.
16. SINISTRI
In tutti i casi di sinistri derivanti da circolazione stradale il Cliente, oltre alle obbligazioni sopra descritte, è tenuto a:
a) in caso di sinistro che non vede il coinvolgimento di altri veicoli trasmettere entro 48 ore dalla data dell’evento a mezzo fax o e-mail all’ufficio sinistri del Locatore una relazione dettagliata circa l’accadimento;
b) in caso di sinistro che vede il coinvolgimento di uno o più veicoli, compilare il modello di denuncia sinistro, anticiparlo entro 48 ore dalla data dell’evento via fax o e-mail all’ufficio sinistri del Locatore e spedirlo a mezzo raccomandata A.R.;
in ogni caso:
c) chiedere l’intervento della più vicina Autorità in caso di feriti o di discordanza tra le dichiarazioni delle parti coinvolte;
d) prendere nota di tutti i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte e dei testimoni;
e) curare la custodia del veicolo;
f) utilizzare esclusivamente l’organizzazione autorizzata dal Locatore per l’eventuale traino.
In caso di sinistro occorso con controparte estera, il Cliente si impegna ad avere una condotta atta all’identificazione della controparte avendo cura di reperire almeno le seguenti informazioni: targa del
veicolo e Compagnia assicurativa. In caso contrario sarà facoltà del Locatore addebitare i danni causati dal sinistro stesso.
17. RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER FURTO, GRAVE INCIDENTE O GRAVE DANNO
Furto totale: in caso di definitiva indisponibilità del veicolo in conseguenza di furto totale il Cliente rimane obbligato al pagamento del canone per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data del furto e comunque non oltre la data della prevista originaria scadenza contrattuale. Se in questo periodo il veicolo rubato fosse ritrovato, è obbligo del Cliente continuare nella prosecuzione del contratto ai canoni originariamente convenuti, altrimenti decorsi 30 giorni il contratto relativo al veicolo interessato si intenderà risolto di diritto. Nel caso in cui sia prevista nel contratto la messa a disposizione di una vettura sostitutiva la stessa potrà essere trattenuta dal Cliente per un periodo massimo di 30 giorni o comunque non oltre la scadenza naturale del contratto.
Grave Incidente - Grave Danno: il Locatore ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto relativo al veicolo interessato qualora a seguito di grave incidente o grave danno del veicolo il costo delle riparazioni superi l’80% dei valore commerciale oppure qualora l’evento avvenga entro i 30 giorni precedenti la naturale scadenza del contratto. Nel caso in cui sia prevista nel contratto la messa a disposizione di una vettura sostitutiva la stessa potrà essere trattenuta dal Cliente fino alla data riportata nella lettera di risoluzione, o comunque non oltre il massimale previsto di 21 giorni o oltre la scadenza naturale del contratto stesso. L’eventuale sottoscrizione di un successivo contratto avverrà alle condizioni e prezzi in vigore al momento della stipula del nuovo contratto senza alcun diritto del Cliente di vedersi riconosciute in tutto o in parte le condizioni del contratto precedente.
18. RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto potrà essere risolto in virtù di una semplice comunicazione da parte del Locatore a mezzo raccomandata A.R. nel caso in cui il Cliente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, di uno qualsiasi degli obblighi contrattualmente assunti essendo ognuno di essi considerato essenziale. In particolare, e senza che ciò abbia carattere di esaustività, il Locatore potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di violazione anche parziale delle seguenti obbligazioni:
a) in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità anche di un solo canone per ciascun veicolo o altro importo a qualunque titolo dovuto dal Cliente in forza del presente contratto;
b) in caso di apertura di una qualsiasi procedura concorsuale a carico del Cliente o suo assoggettamento a procedura esecutiva o cautelare o in caso si verifichi altro fatto che determini una diminuzione dei requisiti di affidabilità economica del Cliente;
c) in caso di mancato ritiro di uno o più veicoli da parte del Cliente trascorsi 20 giorni dall’avviso di disponibilità di cui al precedente art. 3;
d) in caso di violazione da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi ed impegni a suo carico previsti negli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto in tutte le ipotesi sopra elencate il Cliente a Sua cura e spese dovrà restituire immediatamente al Locatore o a persona da questi indicata i veicoli presso le sedi indicate dal Locatore stesso, fermo il diritto di quest’ultimo a riprenderne legittimamente il possesso anche in luoghi di pertinenza del Cliente. Il Cliente dovrà inoltre corrispondere immediatamente al Locatore:
- tutti i canoni ed importi a qualunque altro titolo dovuti al momento del verificarsi della risoluzione e non ancora pagati;
- gli interessi moratori convenzionali di cui all’art. 5;
- se esercitata entro il dodicesimo mese, sarà soggetta ad una penale equivalente alla metà dell’importo dei canoni mancanti alla prima annualità più un terzo dei successivi canoni fino alla scadenza del contratto, se esercitata dal tredicesimo mese, sarà soggetta ad una penale pari all’importo di un terzo dei canoni a scadere.
19. RECESSO ANTICIPATO
Il Cliente potrà, in assenza di inadempimenti contrattuali, fatta salva la riserva del Locatore di aderire a tale richiesta, richiedere il recesso anticipato dalla locazione relativa ad uno o più veicoli prima della scadenza contrattuale, con preavviso minimo di 60 giorni. Per ciascun veicolo, la facoltà di recedere dal contratto:
a) se esercitata entro il dodicesimo mese, sarà soggetta ad una penale equivalente alla metà dell’importo dei canoni mancanti alla prima annualità più un terzo dei successivi canoni fino alla scadenza del contratto;
b) se esercitata dal tredicesimo mese, sarà soggetta ad una penale pari all’importo di un terzo dei canoni a scadere.
20. RESTITUZIONE DEL VEICOLO
Il Cliente alla scadenza contrattuale prevista per ciascun veicolo ovvero in qualsiasi caso di cessazione del contratto, dovrà restituire i relativi veicoli presso le sedi indicate dal Locatore:
- nelle normali condizioni di uso;
- completi di tutti gli accessori (quelli forniti di serie, quelli previsti nella scheda d’ordine e/o quelli successivamente installati dal Locatore su espressa richiesta del Cliente) e di tutte le chiavi fornite;
- corredati della documentazione di bordo fornita: carta di circolazione o copia della denuncia di smarrimento, documentazione assicurativa completa (contrassegno, certificato, Carta Verde) o copia della denuncia di smarrimento, il libretto service, la VWL-Card.
1FIVE1 Mod. 36-0007 – 03/2019
Per normale usura deve intendersi l’appropriato utilizzo del veicolo che comporti un normale degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti meccaniche e/o di carrozzeria. All’atto della riconsegna verrà firmata dal Cliente o da persona da esso incaricata e dal Locatore o da persona dallo stesso incaricata, un “verbale di riconsegna” dove saranno riportate le condizioni del veicolo. In caso di mancata sottoscrizione del “verbale di riconsegna” il Cliente dichiara sin d’ora di riconoscere il contenuto del verbale stesso. Gli eventuali danni meccanici e/o di carrozzeria riscontrati sui veicoli non imputabili a normale usura e non preventivamente comunicati al Locatore verranno addebitati al Cliente. Parimenti verranno addebitati al Cliente i costi sostenuti dal Locatore per il ripristino di riparazioni non autorizzate dal Locatore e mal eseguite e per la eliminazione di scritte pubblicitarie. Tale addebito potrà avvenire anche in assenza di effettivo ripristino del veicolo; in tal caso il Locatore fornirà opportuna documentazione comprovante l’ammontare dei danni rilevati. In caso di controversia sulla valutazione dei danni le parti concordano nel deferire la decisione al giudizio tecnico di un perito iscritto all’albo incaricato dal Locatore. La decisione del perito avverrà sulla base delle risultanze fotografiche e documentali prodotte dalle parti; essa sarà insindacabile ed inappellabile. Le spese del perito saranno a carico della parte che risulterà soccombente. In caso di ritardo rispetto alla scadenza contrattuale nella restituzione del veicolo in assenza di preventivi accordi, al Cliente per ogni giorno di ritardo verrà addebitata una penale di importo pari ad un trentesimo del canone di noleggio oltre al canone di locazione, fatte salve le azioni di diritto del Locatore per rientrare in possesso del veicolo nelle ipotesi di seguito regolamentate. In caso di mancata restituzione o quando siano trascorsi 30 giorni dalla data di restituzione indicata dal Locatore, per inadempienza del Cliente, oltre a promuovere l’azione penale per appropriazione indebita, il Locatore potrà richiedere una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo secondo la pubblicazione Eurotax Giallo o di altra rivista specializzata scelta dal Locatore al momento della mancata riconsegna, salvo la prova del maggior danno subito; questo in aggiunta a quanto già dovuto per altro titolo. Quanto previsto dal presente articolo vale anche per i veicoli forniti in sostituzione o in preassegnazione.
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E ALTRI ATTI
Al di fuori dei casi previsti dall’art. 15 del presente contratto, è espressamente fatto divieto al Cliente di cedere a terzi il presente contratto, di sublocare i veicoli ed in genere di compiere atti di disposizione degli
stessi che ne comportino il trasferimento della detenzione a terzi (comodato, usufrutto, deposito in garanzia e simili) salvo preventivo accordo scritto con il Locatore. Il Locatore prima di accettare ogni eventuale sostituzione verificherà l’idoneità del subentrante e si riserverà di accettare o meno il mantenimento delle condizioni contrattuali. Le spese di voltura, indicate forfettariamente in Euro 150,00 + IVA, saranno a carico del subentrante.
21-BIS. ADESIONE AL CONTRATTO
Ferme le disposizioni di cui agli artt. 15 e 21 del Contratto, in dipendenza delle dichiarate esigenze operative di un Gruppo societario del Cliente che possono prevedere l’interesse delle Società facenti parte del gruppo ad aderire al Contratto, il Locatore si impegna a considerare applicabili le condizioni contrattuali ed economiche applicate al Cliente anche alle società indicate nell’Allegato
1 (denominate Società Aderenti), a condizione che l’adesione delle Società Aderenti avvenga richiamando le condizioni contrattuali per tempo vigenti e nell’ambito di vigenza del Contratto previsto dall’art. 2 e salvo che non sia intercorso il recesso e/o una dichiarazione di revoca della possibilità di adesione da parte del Locatore; in tal caso, la dichiarazione che il Locatore potrà comunicare alla Cliente a mezzo PEC o raccomandata R.R. farà cessare gli effetti della presente clausola con la conseguenza che a far data dalla ricezione della stessa da parte della Cliente, non potranno essere effettuate nuove adesioni da parte delle Società Aderenti che non siano già divenute Clienti avendo perfezionato la propria adesione. Gli effetti della presente clausola per le Società Aderenti cesseranno, altresì, anche in caso di intervenuta cessazione del Contratto con il Cliente per qualsiasi causa, ivi inclusa la risoluzione del Contratto stesso (anche per gli effetti di cui sub artt. 17 e 18), dal momento del verificarsi della stessa, salva diversa dichiarazione per iscritto da parte del Locatore. Ne consegue che, da tale momento, le Società Aderenti non potranno più aderire richiamando, per nuovi contratti, le condizioni contrattuali ed economiche applicate al Cliente. Compete al Cliente comunicare immediatamente alle Società Aderenti il venir meno della possibilità di adesione. Al fine di consentire l’adesione, si intende onere e responsabilità ascritta a cura esclusiva della Cliente trasmettere alle Società Aderenti, nelle forme per tempo aggiornate, copia integrale del Contratto unitamente al modulo di adesione e all’Informativa Privacy predisposta dal Locatore. L’adesione alle condizioni contrattuali potrà avvenire singolarmente da parte di ogni Società Aderenti e potrà essere esercitata, solo ed esclusivamente, attraverso la trasmissione al Locatore, in forma completa e sottoscritta da parte dei soggetti muniti di appositi poteri, della dichiarazione contenuta nel modulo di adesione, quale adesione integrale e specifica a tutte le condizioni contrattuali nella versione vigente al momento della dichiarazione, unitamente a specifica scheda d’ordine e alle dichiarazioni e/o attestazioni di Xxxxx previste all’art. 24. Le Società Aderenti si intendono sin d’ora informate e, a seguito dell’avvenuta informativa, accettano i limiti e le condizioni per il perfezionamento dell’adesione nonché la decadenza dalla possibilità di aderire.
22. IMPOSTE E TASSE
I corrispettivi riportati nella scheda d’ordine si intendono al netto di XXX che verrà applicata con l’aliquota pro-tempore prevista dalla Legge.
23. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e dei singoli contratti di locazione, e comunque in ogni ipotesi di controversia in qualche modo dipendente o collegata con il presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Il presente contratto è disciplinato dalla legislazione italiana.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) nonché del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e sue successive modificazioni, il Cliente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell’informativa all’uopo predisposta nonché di aver espresso liberamente le proprie preferenze in merito al trattamento dei Suoi dati personali. Il Cliente dichiara inoltre di aver assolto nei confronti dei conducenti dei veicoli oggetto del contratto gli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dal GDPR nonché dal Codice Privacy e sue successive modificazioni. Il Cliente si impegna a fornire ai conducenti informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR indicando in essa che i dati personali dei conducenti potranno essere trattati dal Locatore, in qualità di titolare del trattamento, e/o da fornitori, in qualità di responsabili esterni del trattamento, di cui il Locatore si avvale, per finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto tra cui a titolo esemplificativo: la gestione della notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, mancata corresponsione del costo di parcheggi, pedaggi, altre sanzioni. A tal fine, il Cliente dichiara che per i veicoli locati, a propria cura e sotto la propria responsabilità, adempierà nei confronti dei conducenti ad ogni obbligo su di sé gravante circa il trattamento dei loro dati personali, esonerando sin d’ora il Locatore da ogni responsabilità nei confronti dei conducenti e tenendolo indenne da ogni eventuale richiesta risarcitoria avanzata dagli stessi. Ai fini dell’applicazione dell’eventuale adesione delle Società facenti parte del gruppo di cui all’art. 21-bis, il Cliente dichiara che, in relazione ad ogni dato personale e/o informazione comunicato in riferimento alle Società Aderenti, ha provveduto ad assolvere preventivamente agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali e, conseguentemente, i dati e le informazioni che sono contenuti nell’allegato elenco di società aderenti sono comunicati in modalità pienamente legittima e conforme ai fini del trattamento dei dati personali di cui si assume piena responsabilità. Le Società Aderenti che desiderassero aderire al Contratto si impegnano a prendere preventiva visione dell’Informativa sul trattamento dei dati e, solo successivamente, a rendere al Locatore conforme attestazione e rilascio del consenso congiuntamente all’adesione.
25. VALIDITÀ CONTRATTUALE
Il presente contratto quadro, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31 dicembre con tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una parte all’altra mediante lettera raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima. Resta comunque convenuto che, anche in caso di disdetta, le presenti pattuizioni contrattuali produrranno i loro effetti e continueranno a regolare i rapporti locativi, relativi alle singole schede d’ordine, stipulati in costanza del presente contratto fino alla loro naturale scadenza. Qualsiasi pattuizione diversa dalle condizioni sopra riportate deve, a pena di nullità, risultare accettata per iscritto dal Locatore.
26. COMUNICAZIONI
Il Cliente si impegna a dare immediata comunicazione al Locatore, per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di tutte le eventuali variazione di: ragione o denominazione sociale, stato giuridico, del/dei soggetto/i nella compagine sociale munito/i di validi poteri di firma rispetto a quello/i che ha/hanno sottoscritto il contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il legale rappresentante, il procuratore munito dei necessari poteri…), indirizzo, pec/e-mail, codice di destinazione della fattura, nonché di ogni altra informazione fornita all’atto della stipula del presente contratto.
27. MODELLO 000 X XXXXXX XX XXXXXXXX
Xx Cliente dichiara di aver letto, conosciuto e accettato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001, nella versione di volta in volta aggiornato e il Codice di Condotta entrambi pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Milano, 18/06/2019
Spett.le
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX)
Contratto Locazione Veicoli Senza Conducente n. 201118406
Egregi Signori,
con riferimento all’oggetto, di seguito la nostra proposta relativamente ai patti in deroga da accordare alla nostra società:
5. CANONI E ALTRI PAGAMENTI
L’articolo viene sostituito integralmente e si specifica che:
Il canone di locazione è indicato nella scheda d’ordine. Il primo pagamento comprenderà il rateo di canone relativo del mese in cui è avvenuta la consegna, oltre al canone per il mese successivo e quant’altro risulti alla data in forza del presente contratto.
Il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo canone fatturato a mezzo bonifico bancario sul c/c numero 1162 presso Volkswagen Bank Gmbh – Succursale di Milano – ABI 03105 – CAB 01600 intestato a Volkswagen Leasing Gmbh
IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
I successivi canoni mensili diventeranno, invece, esigibili entro il primo giorno del mese successivo al canone fatturato indipendentemente dalla data di messa a disposizione o dalla ricezione della fattura.
Il canone si intende fisso per tutta la durata della locazione, salvo l’addebito al Cliente di eventuali nuove tasse o imposte future, anche a carattere straordinario, o variazione di tasse e imposte attuali, variazione dell’importo dei canoni dovuta ad aumenti o diminuzioni dei premi assicurativi per le coperture attivate, a norma del successivo art. 9, da parte del Locatore, nonché l’eventuale addebito del corrispettivo per esubero oltre il 25% di eccedenza chilometrica, così come riportato nel successivo articolo 7.
L’adeguamento del canone, non potrà in ogni caso determinare la risoluzione del contratto o costituire valido motivo di recesso da parte del Cliente.
Alla data di cessazione del contratto il Locatore provvederà al calcolo ed eventuale addebito del corrispettivo per le eccedenze chilometriche, se esistenti, cosi come riportato nel successivo articolo 7.
Ciascun altro pagamento a favore del Locatore diverso dai canoni mensili dovrà essere corrisposto a decorrere dalla data di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario .
Eventuali contestazioni relative a vizi o difetti del veicolo locato, così come l’eventuale soggezione del veicolo a sequestro o altro vincolo, non esonereranno il Cliente dall’obbligo di puntuale pagamento dei canoni. In caso di ritardo nella ricezione dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Locatore, dalla data di esigibilità senza necessità di atti di messa in mora, gli interessi moratori calcolati, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, ad un tasso pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della banca Centrale Europea, comunicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, maggiorato come indicato nel D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni.
Xxxxxxx altresì dovuti dal Cliente, in caso di ritardo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, le spese e/o commissioni relative ad eventuali interventi da parte di esattori incaricati dal Locatore al recupero dei crediti. Saranno addebitate al Cliente:
- per il recupero delle spese di sollecito: 5% dell’importo dovuto con un minimo di Euro 15,00 + IVA;
- per il recupero delle spese di esazione domiciliare anche affidate a terzi all’uopo autorizzati: 13% dell’importo dovuto con un minimo di Euro 25,00 + IVA.
COMUNE DI TRIESTE
Timbro e firma
new B02
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 21/06/2019 08:46:43
IMPRONTA: A3D04CC37C1474DFDBEC7790F04319EC76A473F40BEF05C98873860BC2F6547D 76A473F40BEF05C98873860BC2F6547D43CDFF034C00ECDB82211DB8D5AB2AC4
43CDFF034C00ECDB82211DB8D5AB2AC4F2FAD23BB1AECD28A41BAF6D247F3257 F2FAD23BB1AECD28A41BAF6D247F325790B368E012EEE0110CA4356BAE6EF085
Atto n. 1663 del 21/06/2019