Acc. 9 maggio 2006
Acc. 9 maggio 2006
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle auto- nomie locali, per il biennio economico 2004-2005.
AGGIORNATA AL 31/12/2008.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.
Titolo I. Parte economica Capo I. Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione, durata e decorrenza.
1. Il presente Contratto collettivo si applica al personale dipendente da tutti gli enti del com- parto delle regioni e delle autonomie locali, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunto suc- cessivamente.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.
Capo II. Il trattamento economico Art. 2. Stipendi tabellari.
1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come de- finito nella tabella A allegata al C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati a regime, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.
3. Sono confermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, con le modifiche introdotte dall'art. 43 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, e del- l'art. 5 del presente C.C.N.L., la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nonchè gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso quel- lo previsto dall'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 (1)
(1) Per l'ulteriore incremento degli stipendi tabellari vedi l'art. 6 del CCNL di cui all'Accordo 11 aprile 2008.
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica, relativa al biennio 2004-2005, gli incrementi di cui all'art. 2, comma 1, e all'allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del pre- avviso, del TFR nonchè di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 e del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del si- stema di classificazione previsti nell'art. 2, comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 4. Incrementi delle risorse decentrate.
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non su- periore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla diri- genza.
2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, e- sclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metro- politane, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. Le Camere di commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, in- crementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota re- lativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di commercio incrementano, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori per- centuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.
5. Le regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclu- sa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risor- se decentrate di cui all'art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari del- l'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il C.C.N.L. relativo al quadriennio 2006-2009 saran- no individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.
7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti lo- cali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'ap- provazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti re- lativo all'anno 2005.
Art. 5. Tredicesima mensilità.
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tem- po determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui al- l'art. 52, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come sostituito dall'art. 10 del presente C.C.N.L., spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previ- sto nei commi successivi.
3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effetti- va prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Ai fini del computo dell'ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura inte- ra o ridotta.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti so- no i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
6. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e dell'art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, nel caso di conferimento di incari- co in corso d'anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensili- tà spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell'incarico.
7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
8. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disci- plinari.
9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano ap- plicazione le regole stabilite nel decreto legislativo n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredice- sima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina del- l'art. 17, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.
10. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economi- co, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa pro- porzione della riduzione del trattamento economico.
11. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all'interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.
12. La presente disciplina trova applicazione a far data dal 31 dicembre 2006; da tale data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, con le modifiche in- trodotte dall'art. 43 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.
Art. 6. Personale incaricato di posizioni organizzative.
1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32, comma 40, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, relativi all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
Art. 7. Compensi per particolari responsabilità.
1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 è sostituita dalla se- guente:
«f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.».
2. È disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo, la disciplina dell'art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.
Art. 8. Disposizioni per il personale delle categorie A e B.
1. È confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili col- locati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressio- ne verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del 16 luglio 1996.
Titolo II. Disposizioni particolari
Art. 9. Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale.
1. In caso di passaggio tra categorie nonchè di acquisizione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, ai sensi dell'art. 4 del medesimo C.C.N.L. del 31 marzo 1999, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuo- va categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il di- pendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva pro- gressione economica.
2. L'importo dell'assegno personale di cui al comma 1, fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come sostituito dall'art. 10 del presente C.C.N.L.
3. La disciplina del comma 2 trova applicazione solo per i passaggi tra categoria e l'acquisi- zione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 intervenuti successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente C.C.N.L.; dalla medesima data è di- sapplicata la disciplina dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.
Art. 10. Nozione di retribuzione.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità tem- porali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto regioni- autonomie locali è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizio- ne iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonchè per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall'indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi del- l'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nonchè dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui all'art. 9, comma 1.
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonchè da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribu- zione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13ª mensilità nonchè l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compresa l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo non- chè quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, si pro- cede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 18, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L., quella dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Tutti i richiami alle previsioni dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono in- tendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere del presente articolo.
Art. 11. Incarico di vice-segretario.
1. Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente me- desimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.
3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferi- mento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.
4. Il vice segretario è unico ed è l'unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest'ultimo sia assente o impedito.
Art. 12. Termini di preavviso.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spet- tante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recu- pero del credito.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'in- dennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile non- chè una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui al- l'art. 10, comma 2, lettera c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del
C.C.N.L. del 14 settembre 2000.
10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente C.C.N.L., quella dell'art. 39 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come sostituito dall'art. 7 del
C.C.N.L. del 13 maggio 1996, che dalla medesima data è disapplicato.
Art. 13. Disposizioni in materia di buoni pasto.
1. Nell'ambito della complessiva disciplina degli articoli 45 e 46 del C.C.N.L. del 14 settem- bre 2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle partico- lari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli con- nessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione de- centrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di la- voro.
Art. 14. Norma programmatica.
1. Con la stipulazione del prossimo C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009, gli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative degli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale sono posti a carico del bilancio degli enti stessi; con il medesimo C.C.N.L. sarà disciplinata l'attuazione della presente norma.
Tabella A. Incrementi mensili della retribuzione tabellare
(Omissis)
Tabella B. Nuova retribuzione tabellare
(omissis)
Tabella C. Nuova retribuzione tabellare dal 31 dicembre 2005
(omissis)