COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Xxxxxx
ALLEGATO 3 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI EDUCATORE D’INFANZIA
PRESSO IL NIDO COMUNALE DI BAGNOLO IN PIANO “POLLICINO” ANNI SCOLASTICI 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
(DAL 21.11.2011 AL 15.07.2015) C. I. G. 31813282EA
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto e luogo delle prestazioni Art. 2 – Durata e decorrenza dell’appalto
Art. 3 – Normativa di riferimento
Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio di somministrazione Art. 5 – Disciplina del servizio
Art. 6 – Personale
Art. 7 – Obblighi dell’Impresa somministratrice e del Comune di Bagnolo in Piano Art. 8 – Interruzioni
Art. 9 – Sostituzione dei lavoratori somministrati Art. 10 – Provvedimenti disciplinari
Art. 11 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio Art. 12 – Modalità e condizioni di pagamento
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 14 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa Art. 15 - Cessione e subappalto
Art. 16 – Garanzie
Art. 17 – Riservatezza e trattamento dei dati personali Art. 18 – Domicilio
Art. 19 - Controversie
Art. 20 – Recesso del contratto Art. 21 – Spese, imposte e tasse Art. 22 – Rinvio a norme vigenti
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e luogo delle prestazioni
L’appalto ha per oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali da impiegare presso il Nido Comunale “Pollicino” sito nel Comune di Bagnolo in Piano in Via Quasimodo n. 1.
Si prevede l’impiego di personale in somministrazione con il profilo di “Educatore d’Infanzia” – posizione economica C/1 del CCNL del Personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie Locali – Biennio economico 2008-2009”, sottoscritto in data 31/07/2009, da impiegarsi presso il Nido Comunale “Pollicino”, sulla base di singole richieste di somministrazione, che verranno effettuate in relazione alle effettive esigenze e fino alla data ultima di durata dell’appalto.
Art. 2 – Durata e decorrenza dell’appalto
La durata del contratto è di quattro Xxxx Xxxxxxxxxx: 2011/2012 - 2012/2013 -2013/2014 – 2014/2015 e precisamente dal 21 novembre 2011 al 15 luglio 2015.
Art. 3 – Normativa di riferimento
La somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di Gara, nonché della normativa vigente in materia ed in particolare:
➢ D.Lgs. 165/01 (Art. 36);
➢ D.Lgs. 276/03 (Artt. dal 20 al 28);
➢ Circolare del Ministero del lavoro n.7/2005;
➢ Circolare UPPA n.2/2007;
➢ CCNL del Personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie Locali – Biennio economico 2008-2009”, sottoscritto in data 31/07/2009;
➢ CCNL per i lavoratori temporanei del 24.07.2008;
➢ D.Lgs. 81/08
➢ D.Lgs. 163/06 (Art. 20)
➢ Ogni successiva integrazione e/o modificazione della suddetta disciplina legislativa e/o contrattuale.
Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio di somministrazione
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dalla normativa in materia, oltre che nel rispetto delle seguenti modalità:
a. il Comune di Bagnolo in Piano formulerà la richiesta di somministrazione di lavoro a tempo determinato all’Impresa somministratrice. La richiesta sarà firmata dal responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia;
b. i lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti che svolgono il ruolo di Educatori d’Infanzia appartenenti alla Categoria C1, nell’ambito del CCNL del Personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie Locali, sottoscritto in data 31/03/1999, per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia;
c. l’Impresa somministratrice, quando possibile, pone preferibilmente a disposizione del Comune di Bagnolo in Piano personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso Servizi Educativi per la Prima Infanzia;
d. l’orario di lavoro a tempo determinato, per ciascun lavoratore somministrato, potrà variare da un minimo di 10 ore sino ad un massimo di 36 ore settimanali. Il monte ore complessivo per l’insieme dei lavoratori somministrati, nel periodo di durata dell’appalto (21.11.2011 – 15.07.2015), viene fissato indicativamente in 4500 ore. A seconda delle esigenze del servizio, vi potranno essere variazioni in aumento e/o in diminuzione del monte ore complessivo, senza che l’Impresa somministratrice possa pretendere riconoscimenti aggiuntivi.
L’Ente appaltante, per esigenze di servizio e riconoscendo il valore della continuità didattica, si riserva le seguenti possibilità:
• di richiedere, per ciascun lavoratore somministrato, l’aumento (fino a un massimo di 36 ore settimanali) o la diminuzione (fino a un minimo di 10 ore settimanali) dell’orario di lavoro inizialmente stabilito, senza che l’impresa somministratrice possa pretendere il riconoscimento di compensi aggiuntivi, in quanto dette prestazioni non sono da considerarsi straordinari;
• di richiedere altresì prestazioni straordinarie, oltre l’orario settimanale massimo stabilito di 36 ore, ove se ne verificasse la necessità.
e. nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, per ogni lavoratore somministrato, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato, in base alle esigenze del Comune di Bagnolo in Piano. In tal caso, in considerazione della particolare tipologia del servizio, l’Impresa somministratrice dovrà, se possibile, assicurare la continuità del medesimo lavoratore in
somministrazione. Le richieste di proroga saranno anticipate telefonicamente e successivamente inoltrate, tramite posta elettronica, all’Impresa somministratrice, la quale dovrà evadere la richiesta entro 1 giorno lavorativo. Le richieste di proroga non sono da intendersi come lavoro straordinario.
f. i lavoratori di volta in volta assegnati saranno soggetti ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita dalla normativa legale e contrattuale attualmente vigente ed applicabile per l’Impresa somministratrice;
g. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo determinato di pari categoria applicato dal Comune di Bagnolo in Piano (posizione economica C/1 del CCNL del Personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie Locali – Biennio economico 2008-2009”, sottoscritto in data 31/07/2009), ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi, con decorrenza durante il relativo periodo di assegnazione.
Le voci retributive fisse ed accessorie sono le seguenti:
✓ Paga base (corrisposta per 13 mensilità) = € 1.621,18
✓ Indennità di comparto (corrisposta per 12 mensilità) = € 45,80
✓ Indennità aggiuntiva educatori (corrisposta per 12 mensilità) = € 67,14
✓ Indennità asilo nido (corrisposta per 10 mensilità, escluso luglio ed agosto) = € 61,97
✓ Indennità di vacanza contrattuale = € 12,16
✓ Totale mensile = € 1.808,25 Si fa presente, inoltre, che:
o il trattamento economico è quello previsto dal vigente “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie Locali – Biennio economico 2008- 2009”, sottoscritto in data 31/07/2009, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti da applicazioni contrattuali future;
o la contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
o la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL del Comune di Bagnolo in Piano pari allo 0,80%;
h. i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono a carico dell’Impresa somministratrice;
i. gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo e al rischio dell’attività lavorativa e, pertanto, sono riferiti alle posizioni INAIL comunicate nella richiesta di somministrazione di lavoro;
j. l’Ente appaltante si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 t.v.;
k. l’Ente appaltante osserva, nei confronti dei lavoratori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per l’eventuale violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. E’ responsabile, altresì, della sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori, ove richiesta, sulla base del protocollo sanitario contenuto nella propria valutazione rischi, previsto per le mansioni svolte dai lavoratori;
Art. 5 – Disciplina del servizio
Per il servizio di somministrazione oggetto del presente Capitolato, l’Ente appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta con i seguenti elementi:
a. la descrizione della professionalità richiesta e la corrispondente categoria;
b. le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
c. la sede e l’orario di lavoro.
L’Impresa somministratrice si impegna ad evadere la richiesta sottoponendo al Comune di Bagnolo in Piano, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima, una proposta di candidatura, fornendo il curriculum vitae del lavoratore individuato.
Il Comune di Bagnolo in Piano accetterà la proposta o farà richiesta, motivandola debitamente, di altre candidature.
La data di inizio del servizio è stabilita nella richiesta di somministrazione di lavoro.
Art. 6 – Personale
L’impresa somministratrice metterà a disposizione personale professionalmente qualificato, idoneo fisicamente ed in possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente.
Il personale somministrato mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione all’Ufficio Scuola del Comune qualora questi possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
Il personale somministrato osserva, nei rapporti con l’utenza, un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed attento, adeguato alla particolare età degli utenti.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta aggiudicataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.
Art. 7 – Obblighi dell’Impresa somministratrice e del Comune di Bagnolo in Piano
L’Impresa somministratrice ed il Comune di Bagnolo in Piano si obbligano reciprocamente alle garanzie, come di seguito indicate:
a. l’Impresa somministratrice è obbligata a pagare direttamente al lavoratore somministrato le retribuzioni, di cui al precedente Art. 4, nonché versare i contributi previdenziali e assicurativi vigenti;
b. Il Comune di Bagnolo in Piano comunicherà all’Impresa somministratrice il C.C.N.L. da applicarsi, nonché i relativi trattamenti retributivi e le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
c. Il Comune di Bagnolo in Piano, nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’Impresa somministratrice, che avrà diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante;
d. Il Comune di Bagnolo in Piano, nel caso di inadempimento dell’Impresa somministratrice, dovrà versare direttamente al lavoratore e/o all’Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai lavoratori dall’Impresa somministratrice, fatto salvo il diritto di rivalsa del Comune di Bagnolo in Piano nei confronti dell’Impresa somministratrice stessa;
e. Il Comune di Bagnolo in Piano sarà inoltre responsabile degli eventuali danni nei confronti di terzi, causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest’ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli;
f. Il lavoratore ha diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso e/o sostituzione;
Art. 8 - Interruzioni
L’interruzione del singolo rapporto di lavoro, per cause imputabili al Comune di Bagnolo in Piano, comporterà comunque il diritto dell’Impresa somministratrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante, sino alla naturale scadenza della fornitura richiesta.
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Impresa somministratrice, l’Impresa stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 2 (due) giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’Impresa somministratrice non provvedesse adeguatamente alla sostituzione del lavoratore, il Comune di Bagnolo in Piano ha la facoltà di risolvere il singolo contratto di somministrazione.
Art. 9 – Sostituzione dei lavoratori somministrati
Nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori somministrati non fossero adeguate a quanto richiesto, ad insindacabile giudizio del Comune di Bagnolo in Piano, l’Impresa somministratrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione degli stessi, nel termine perentorio fissato dal periodo di prova, previa comunicazione, da parte del Comune di Bagnolo in Piano, in tempo utile per consentire all’Impresa somministratrice di formalizzare la risoluzione del rapporto di lavoro all’interessato, entro la scadenza prevista.
Art. 10 – Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore svolgerà la propria attività secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Comune di Bagnolo in Piano, il quale si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, all’Impresa somministratrice i comportamenti del lavoratore, che possono determinare l’esercizio del potere disciplinare da parte dell’impresa somministratrice stessa.
Art. 11 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Impresa Somministratrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell’Impresa stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, senza che, a seguito di ciò, l’Impresa somministratrice possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
Qualora dal controllo effettuato, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, l’Impresa somministratrice dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Impresa somministratrice dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Art. 12 – Modalità e condizioni di pagamento
Alla fine di ogni mese, il Comune di Bagnolo in Piano sottoscriverà il foglio presenze che l’Impresa somministratrice consegnerà, al momento dell’assunzione, al lavoratore somministrato.
Sulla base del foglio presenze, che riporterà le ore effettivamente lavorate dal lavoratore in somministrazione, alla fine di ogni mese l’Impresa somministratrice procederà all’emissione della relativa fattura. Non saranno invece addebitate le ore non lavorate per malattia, permessi o ferie.
L’Impresa somministratrice emetterà, con data fine mese di competenza, fattura per le prestazioni del mese stesso e dovrà inviarla intorno al giorno 10 (dieci) del mese successivo.
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 60 gg. data fattura, tramite accredito bancario, previa attestazione degli uffici competenti e nel rispetto dell’Art.4 comma 3 del DPR 207/2010
La fattura dovrà essere intestata e inviata a: Comune di Bagnolo in Piano – Xxxxxx Xxxxxxxxx x.0/0 – 00000 Xxxxxxx xx Xxxxx (XX) – P.IVA 00441280351.
L’Iva, da applicarsi al solo costo del servizio riconosciuto all’Impresa somministratrice, dovrà essere assolta secondo la vigente normativa e addebitata in fattura.
Per il primo Anno Scolastico il corrispettivo sarà quello offerto in sede di gara. Dall’ 1 settembre 2012, con cadenza annuale, è consentita la revisione del corrispettivo a carico dell’Ente Appaltante, ai sensi dell’Art.
115 del D.Lgs. 163/2006. L’eventuale richiesta di revisione deve essere presentata, a mezzo di raccomandata A.R., entro il 31 luglio di ogni anno, a valere dal 1 settembre dello stesso anno.
La revisione verrà effettuata annualmente, sulla base di un istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.115 del D.Lgs. 193/2006.
In mancanza delle elaborazioni dell’ISTAT, la revisione è effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo registrata a giugno dell’anno della richiesta di aumento rispetto a giugno dell’anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.
Art. 13. - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’Art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. l’impresa somministratrice assume espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato Art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.
I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall’impresa somministratrice, in riferimento al presente affidamento, dovranno riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.
Art. 14 – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa
La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora la l’Impresa somministratrice cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora la ditta aggiudicataria si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall’Amministrazione Comunale, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l’abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- l’impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- la violazione degli orari comunicati all’Amministrazione Comunale o l’effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non autorizzato o comunque inadempienze che comportino disservizi per l’Ente;
- il danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente o agli utenti dei servizi;
- inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;
- qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione contrattuale;
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell’Amministrazione Comunale.
In tali casi l’Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata A/R comunicherà alla ditta aggiudicataria la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.
Art. 15 - Cessione e subappalto
E’ vietato all’Impresa somministratrice di cedere o subappaltare ad altri l’esecuzione di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali.
Art. 16 –Garanzie
1. L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, costituita con le modalità di cui all’Art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e/o in possesso delle dichiarazioni di cui all’Art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della certificazione.
2. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria e’ tenuta, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, a presentare una cauzione definitiva, in conformità all’Art. 113 D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al D.Lgs. 385/93 Art. 107, autorizzati dal Ministero Economia e Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta.
La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla Ditta.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e fino all’accertamento della corretta gestione (Art.113 del D.Lgs. 163/2006).
Art. 17 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Il Comune di Bagnolo in Piano e l’Impresa somministratrice si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, la ditta appaltatrice potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 18 – Domicilio
L’Impresa somministratrice dovrà indicare un proprio referente, al fine di consentire l’esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l’esecuzione del presente appalto.
L’Impresa somministratrice dovrà eleggere, e mantenere per tutta la durata dell’appalto, il suo domicilio presso la propria sede operativa con dotazione stabile di personale e dare comunicazione al Comune di Bagnolo in Piano dell’esatta ubicazione e relativo indirizzo.
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al referente dell’Impresa somministratrice dal dirigente competente, si considera fatta personalmente al titolare dell’impresa stessa
Art. 19 - Controversie
In caso di controversia tra l’impresa somministratrice e l’Ente appaltante circa l’interpretazione e l’esecuzione del servizio e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Xxxxxx.Xx nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione del servizio.
Art. 20 – Recesso del contratto
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.
Art. 21 – Spese
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative, inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 22 – Rinvio a norme vigenti
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile nonché alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.
L’impresa somministratrice è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d’Appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità.
Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel Disciplinare di gara.