Garanzie integrative non agevolate
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Garanzie integrative non agevolate
per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore aventi lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili, ai sensi del vigente Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura valido per l’annualità
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia di anagrafe zootecnica e di assicurazione agevolata ai sensi del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura valido per l’annualità.
Mod. 5 – INTEGRATIVE ed. 01/01/2019
Cattolica Assicurazioni Sede e Direzione Generale
Lungadige Cangrande,16 – 00000 Xxxxxx codice fiscale/partita Iva 00320160237
I N D I C E
A) DEFINIZIONI 2
B) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1 - Durata della polizza 6
Art. 2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie 6
Art. 3 - Recesso 7
Art. 4 - Pagamento del premio da parte del Contraente 7
Art. 5 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione 7
Art. 6 - Oneri fiscali 7
Art. 7 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza 7
Art. 8 - Aggravamento e diminuzione del rischio 8
Art. 9 - Obblighi derivanti dalla polizza 8
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 9
Art. 11 - Altre assicurazioni 9
Art. 12 - Comunicazioni e modifiche dell’assicurazione 9
Art. 13 - Validità territoriale 9
C) COSA È ASSICURATO 10
Art. 14 – Oggetto dell’assicurazione 10
Art. 15 - Valore Assicurato dell’Allevamento 11
Art. 16 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni 13
Art. 17 - Soggetti che possono aderire 16
Art. 18 – Allevamenti che possono essere assicurati 17
Art. 19 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi 18
D) COSA NON È ASSICURATO 19
Art. 20 – Xxxxx non coperti dalla garanzia 19
E) SINISTRI 19
Art. 21 – Obblighi in caso di sinistro 19
Art. 22 - Valutazione dei danni e arbitrato 21
Art. 23 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo 21
F) QUALI SONO I LIMITI DELLA COPERTURA 22
Art. 24 - Massimale di Rimborso/Xxxxxxxxxx, franchigia assoluta e scoperti 22
Allevamenti di Avicoli 24
Allevamenti di Bovini 25
Allevamenti di Bufalini 26
Allevamenti di Equidi 26
Allevamenti di Cunicoli 26
Allevamenti di Ovini e di Caprini 27
Allevamenti di Suini 27
G) ALLEGATO PARAMETRI 29
A) DEFINIZIONI
I termini di seguito definiti sono redatti negli articoli di polizza in corsivo sottolineato.
Abbattimento Forzoso | Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento dovuta a: - abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure; - abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l’esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi. |
Adeguamento Contrattuale | È l’emissione di un apposito modulo di variazione contrattuale e/o anagrafica a mezzo del quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell’annualità anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale. |
Agenzia | Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato della Società. |
Allevamento | L’insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell’Anagrafe Zootecnica. |
Allevamento Standard | Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni. |
Animale o Capo | L’individuo animale - della specie, razza e tipologia produttiva assicurata – allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento. |
Annualità | Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno. |
Area a maggior r ischio epidemiologico | Area geografica che a causa di una maggiore frequenza di rischio di insorgenza di focolai di epizoozie assicurabili necessita di modalità assuntive nonché limiti, scoperti e franchigie diversamente regolate. Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell’articolo 8 delle diverse specie. |
Assicurato | Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione. |
Assicurazione | La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento. |
Anagrafe Zootecnica | Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell’IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. |
Beni Assicurati | Unità di misura delle quantità assicurate, precisate nell’articolo 16, corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti |
Certificato di Assicurazione | Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che, redatto ai sensi dell’art. 15, attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati. |
Cic lo e numero d i c ic l i ( di allevamento) | Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell’annualità. Ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento. |
Codice d i Identificazione Aziendale | Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica. |
Contraente | Il soggetto giuridico che stipula la Polizza. |
Consistenza Zootecnica | Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica. |
Danno/ Danni | Il totale delle perdite subite dall’Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali. |
Data d i Decorrenza | Data di efficacia della garanzia. |
Data d i Notifica | Data di effetto e inizio della validità contrattuale del Certificato di Assicurazione. |
Data d i t rasmissione telematica | Data di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico, della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale. |
Decreto Prezzi | Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.) |
Divieto d i Movimentazione | Si intende il divieto o la limitazione di spostamento di animali, delle specie sensibili all’epizoozia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni, miele e latte a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall’autorità competente. |
Fascicolo Aziendale ( F. A.) | E’ il modello cartace ed elettrobnico ( D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3). |
Fermo dell’ allevamento | Il periodo di inattività produttiva dell’Allevamento che inizia con l’esecuzione dell’Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e/o con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall’Autorità Sanitaria. |
Franchigia | L’importo del valore assicurato che rimane a carico dell’Assicurato. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
Indennizzi Riservati | Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare. |
ISMEA | Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. |
Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute | La perdita di reddito sofferta dall’Assicurato in ragione dell’abbattimento forzoso delle fattrici infette conseguente alla mancata riproduzione delle medesime oppure alla mancata produzione di latte. |
Mancato Reddito | Perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate, in seguito a: - Fermo dell’Allevamento; - Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute |
Manifestazione d i Interesse | Documento presentato, ai sensi dell'Avviso pubblico n. 24810 del 24 novembre 2015 e dei decreti 8 marzo 2016 n. 1018 e 31 marzo 2016 n. 7629, per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevista nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale. |
Migliore qualifica | Status sanitario dell’allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate. |
Ordinanze Sanitarie | Provvedimento esecutivo dell’autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relative all’insorgenza di malattie infettive |
OTP | Sistema di verifica e convalida della firma del certificato mediante sistema OTP (One Time Password). |
Periodo d i carenza | Periodo espresso in giorni al termine del quale la garanzia comincia ad essere efficace. |
Piano Assicurativo Individuale ( PAI) | Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall’imprenditore agricolo nell’ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da ISMEA. Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione deve essere custodito in Agenzia. |
Polizza | Il documento sottoscritto dalla Società e dal Contraente, nel quale il Contraente è l’ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche: 1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato 2) Società cooperative agricole e loro consorzi 3) Consorzi di cui all’art. 2612 e seguenti del C.C 4) Società consortili di cui all’art. 2615 ter del medesimo codice Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall’Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche. |
Polizza Collettiva | È il contratto assicurativo al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione il valore assicurativo di ciascuno dei quali è inferiore a € 700.000. |
Polizza Individuale | È il contratto assicurativo al quale aderisce un solo Allevatore anche con più certificati, il cui valore assicurativo complessivo è uguale o superiore a € 700.000 |
Premio di Polizza | L’ammontare dovuto alla Società dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione. |
Prezzo Assicurativo Xxxxxxx | Xxxxx massimo determinato per provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, , dall’apposito Decreto Prezzi emesso annualmente dal MIPAAFT. |
Prezzo Unitario | Valore di ciascuna unità di bene assicurato: alveare, capo presente / fattrice / Kg. di miele / quintali di latte / metri quadrati, Rank, specificato all’art. 15 nel limite degli importi definiti nel Decreto Prezzi, descritti nell’allegato PARAMETRI |
Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U./ Produzione Unitaria | Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. È pari alla produzione Unitaria, in quanto è indennizzabile un solo ciclo di allevamento. |
Qualifica Sanitaria | Stato sanitario dell’allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate. |
Registro di Carico e Scarico | Il registro di azienda, anche informatizzato, tenuto, conservato e aggiornato secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica. |
Scoperto | La percentuale dell’importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sequestro | Provvedimento adottato dall’Autorità Sanitaria negli Allevamenti compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l’allevamento stesso. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA |
Soglia di Danno | Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni - entro il quale non è riconosciuto alcun indennizzo dalle polizze agevolate ai sensi del vigente Piano di gestione del Rischio in Agricoltura |
Tasso di Premio | Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata. |
Ufficialmente Indenne | Qualifica di allevamento o Territorio “Ufficialmente Indenne” ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni. |
Valore Assicurato | Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva, come specificato all’art.16. |
Valore Assicurato Unitario | Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna tipologia produttiva, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario. |
Valore ISMEA | Valore di Mercato ISMEA (sezione: rimborsi animali - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000) della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587 |
B) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Durata della polizza
La Polizza è in vigore dalle ore 00:00 del 1° gennaio di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente, fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.
La Polizza è prorogata per un anno e così successivamente, salvo nei seguenti casi:
a) disdetta mediante lettera raccomandata oppure P.E.C. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza da una delle Parti;
b) a seguito di un aumento dei tassi di premio di cui all’Allegato Parametri, qualora non accettati dal Contraente.
Art. 2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie
L’effetto e l’inizio della validità contrattuale delle coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica.
La data di notifica viene convenzionalmente fissata alle ore 00:00 del 01 gennaio esclusivamente nei seguenti casi:
per i certificati di assicurazione non tacitamente rinnovati ma comunque in continuità rispetto alla precedente annualità, emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo;
per i certificati di assicurazione tacitamente rinnovati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all’annualità in copertura devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 maggio.
In tutti gli altri casi, la data di notifica coincide con quella di trasmissione telematica con l’applicazione di una carenza contrattuale per l’efficacia delle coperture variabile in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell’allevamento assicurato
Il periodo di carenza è misurato in numero di giorni successivi alle ore 24:00 della data di trasmissione telematica del certificato di assicurazione.
Il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 30° giorno, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si siano verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno. Per tutti gli Allevamenti ubicati in provincie comprese nell’Area a maggior rischio epidemiologico il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si siano verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 120° giorno.
RISCHIO EPIDEMIOLOGICO | DECORRENZA GARANZIA dalle ore 24:00 del | AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DECORRENZA GARANZIA dalle ore 24:00 del |
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto | 30° giorno | 60° giorno |
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto | 60° giorno | 120° giorno |
Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato, anche in caso di:
1. precedente copertura prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di: morte/eredità
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell’allevamento stesso.
La scadenza di tutte le garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell’Assicurazione.
Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:
– quanto previsto nel precedente art.1 – Durata della polizza convenzione;
– disdetta dell’Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell’Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
– disdetta della Società, inviata all’Assicurato – per il tramite dell’Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
– aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall’Assicurato.
L’efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall’Assicurato, dall’Agente e convalidato dal Contraente.
Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione per l’insolvenza dei Soci Assicurati.
Art. 3 - Recesso
Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione dell’intervento finanziario al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l’intera annualità, accertata dopo l’avvio dell’annualità medesima, al Contraente sarà concesso di rescindere dal contratto entro il termine del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata alla società e anticipata a mezzo telefax.
In tal caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso. Il premio dovuto per tale periodo di copertura sarà:
- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.
Resta inteso che a seguito del recesso di cui sopra, dalla data di decorrenza della comunicazione da parte del Contraente, non sarà più possibile l’emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Allevatori/Allevamenti.
Art. 4 - Pagamento del premio da parte del Contraente
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 5 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione
Il Valore Assicurato di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.
Il Premio Annuo del certificato è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.
Il Premio dovuto per il periodo di copertura e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel certificato di assicurazione sarà comunque pari all’intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.
In caso di cessazione anticipata della copertura, e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente nei casi di:
a. subentri per morte/eredità;
b. cessione dell’azienda a un componente del nucleo familiare;
c. cambio anagrafico del codice cuaa e di quello identificativo dell’allevamento ma non dell’allevamento fisico;
d. nei casi nei quali si possa configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell’allevamento; il premio dovuto sarà calcolato come segue:
per l’Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione.
per l’Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Il Premio annuo minimo
E’ stabilito un premio minimo di € 20,00 per ciascuna garanzia.
Art. 6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.
Art. 7 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza
La Società e il Contraente provvederanno, in accordo tra loro, all’adeguamento:
a) dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell’annualità seguente qualora il rapporto percentuale fra sinistri liquidati e riservati e premi emessi nella corrente annualità fosse superiore al 120%, oppure qualora si verificasse un aggravamento del rischio, entro il 30 novembre di ciascuna annualità.
b) dei prezzi unitari di tutte le garanzie, entro 15 giorni dall’emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell’annualità successiva.
Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio eventualmente concordate saranno accettate dal Contraente e dalla Società con la
sottoscrizione di una apposita appendice di polizza, emessa dall’Agenzia, e di un allegato Parametri aggiornato con i nuovi valori concordati.
Art. 8 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Al fine delle presenti condizioni contrattuali le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:
Specie | Epizoozia | Area a maggior rischio epidemiologico |
Api | Peste Americana, Peste Europea | Tutte le regioni e tutte le Province |
Avicoli | Influenza Aviaria | Lombardia, Veneto ed Xxxxxx Xxxxxxx |
Malattia di Newcastle, | ||
Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Xxxxxxx, Infantis) | ||
Bovini | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | |
Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, | Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia | |
Bufalini | Tubercolosi e Brucellosi | |
Cunicoli | Mixomatosi | Veneto |
Malattia Emorragica Virale | Veneto | |
Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale | Veneto |
Ovini e caprini | Brucellosi, | Sardegna, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia |
Scrapie, Blue Tongue, | ||
Afta Epizootica | ||
Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky | |
Peste Suina Africana | Xxxxxxxx, Xxxxxx X.X., Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx |
II Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti alla Società o non accettati dalla stessa entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 - Obblighi derivanti dalla polizza
L’Assicurato è tenuto a:
a) dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati siano affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l’Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
b) comunicare alla Società, per il tramite dell’agenzia, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, a meno che gli spostamenti che avvengono in occasione di alpeggio siano notificati dal Contraente, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento. Nel caso in cui l’Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. precedente art. 5) entro i successivi 7 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
c) attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell’A.S.L. di competenza, alle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria relative alle Malattie oggetto dell’Assicurazione e all’identificazione e registrazione degli Animali, nonché ad ogni altra normativa nazionale o comunitaria riguardante gli Animali e la sanità animale;
d) consentire a personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e ad esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;
e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
f) di fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico – sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
g) relativamente ai beni assicurati e agli eventi assicurati, comunicare alla Società l’eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
h) assicurare l’intero allevamento ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
i) segnalare l’eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all’Agenzia che ha presentato il Certificato d’Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall’Assicurato stesso.
L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 11 - Altre assicurazioni
II Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora ometta dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 12 - Comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non sia espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Art. 13 - Validità territoriale
L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio Italiano.
C) COSA È ASSICURATO
Art. 14 – Oggetto dell’assicurazione
A. La polizza indennizza l’Assicurato l’abbattimento forzoso e il mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:
Specie | Epizoozie / Malattie Infettive |
Api | Peste Americana, Peste Europea |
Avicoli | Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Xxxxxxx, Infantis) |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, Afta Epizootica e Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini |
Bufalini | Tubercolosi e Brucellosi |
Cunicoli | Mixomatosi e Malattia Emorragica Virale |
Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina e Arterite Virale |
Ovini | Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue e Afta Epizootica |
Caprini | |
Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana e malattia di Aujeszky |
Le garanzie assicurative prestate per le malattie sopra riportate sono le seguenti:
1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito “BASIC”, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell’Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute;
Le epizoozie e le malattie infettive sono assicurabili esclusivamente con le garanzie specificate nella seguente tabella:
Specie | Epizoozia | Abbattimento FORZOSO | Mancato Reddito “BASIC” |
Api | Peste Americane, Peste Europea | SI | SI |
Avicoli | Influenza Aviaria | ||
Malattia di Newcastle, | SI | ||
Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Xxxxxxx, Infantis) | SI | ||
Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, | SI | SI |
Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | SI | ||
Bufalini | Tubercolosi e Brucellosi | SI | SI |
Cunicoli | Mixomatosi | SI | SI |
Malattia Emorragica Virale | SI | SI | |
Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale | SI | |
Ovini e caprini | Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue, | SI | SI |
Afta Epizootica | SI | ||
Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky | SI | |
Peste Suina Africana | SI |
B. La polizza indennizza l’Assicurato per la perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:
Specie | Epizoozia | Abbattimento FORZOSO |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, | SI |
Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | SI | |
Ovini e caprini | Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue, | SI |
Afta Epizootica | SI |
C. La polizza indennizza l’Assicurato per la mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:
Specie | Epizoozia | Mancato Reddito “BASIC”, |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, | SI |
Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | SI | |
Bufalini | Tubercolosi e Brucellosi | SI |
Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky | SI |
Peste Suina Africana | SI |
D. La polizza indennizza l’Assicurato per la perdita di animali in conseguenza di evento predatorio da canide, nei casi di seguito descritti:
Specie | La garanzia opera unicamente nel caso in cui l’azione dell’animale predatore determini: | Evento predatorio da Canide |
Bovini | - la morte - l’abbattimento d’urgenza - lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina - il diroccamento del capo che comporti il decesso o l’abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale). | SI |
Bufalini | SI | |
Equidi | SI | |
Ovini e Caprini | SI |
E. La polizza indennizza l’Assicurato per la perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina
Art. 15 - Valore Assicurato dell’Allevamento
Il Valore Assicurato dell’allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:
Valore Assicurato dell’allevamento | = | Numero dei Beni Assicurati | X | Valore assicurato unitario |
Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche che, a seconda delle garanzie prestate, sono desunte come di seguito indicato:
A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria, a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata. | ||||
Specie | Tipologia di allevamento | Abbattimento forzoso | Mancato RedditoBasic | Mancato Reddito Plus |
Api | Stanziale e Nomade | numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A. | ||
Avicoli | Per la produzione di carne - Capponi | garanzia non prestata | metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A. | |
Per la produzione di carne - Polli | ||||
Per la produzione di carne - Tacchini e Oche | ||||
Per la produzione di carne - Altre specie | ||||
Per la produzione di uova da cova | numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A. | |||
Per la produzione di uova da consumo |
Bovini | Da ingrasso | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | garanzia non prestata | |
Da rimonta | ||||
Da carne | Numero di fattrici da F.A. | |||
Da latte | x.xx latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I. | |||
Bufalini | Da latte | |||
Da carne | Numero di fattrici da F.A. | |||
Da ingrasso | garanzia non prestata | |||
Cunicoli | A ciclo aperto | Numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5 | numero dei fori fattrice | garanzia non prestata |
A ciclo chiuso | ||||
Da ingrasso | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | garanzia non prestata | ||
Equidi | Da carne | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | garanzia non prestata | |
Da latte | ||||
Ovi caprini | Da latte | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | x.xx latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I. | |
Da carne | Numero di fattrici da F.A. | |||
Suini | Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia | garanzia non prestata | Numero di fattrici (scrofe) da F.A. | |
Ingrasso e Multisede/Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio | numero di capi presenti in allevamento da F.A. |
B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata | |
Bovini | Il numero dei Beni Assicurati è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell’Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento |
Bufalini | |
Equidi | |
Ovini e Caprini |
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata | |
Bovini | Il numero dei Beni Assicurati è pari ai x.xx di reflui zootecnici dichiarati dall’Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni. |
Bufalini | |
Equidi | |
Ovini e Caprini |
D - Evento predatorio da canide | |
Bovini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
Bufalini | |
Equidi | |
Ovini e Caprini |
E - Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 | |
Bovini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
Bufalini | |
Equidi | |
Ovini e Caprini |
Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:
A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria ( 20 % ) | X | Prezzo Unitario |
B - Perdita di animali di alto valore genetico | Valore Assicurato Unitario | Produzione Assicurata Unitaria ( % ) | X | Prezzo Unitario | |
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas | Valore Assicurato Unitario | Produzione Assicurata Unitaria ( % ) | X | Prezzo Unitario | |
D - Evento predatorio da canide | Valore Assicurato Unitario | Produzione Assicurata Unitaria | X | Valore medio del capo | |
E - Perdita di animali non deambulanti | Valore Assicurato Unitario |
TABELLA “Valore Medio del capo” per Evento predatorio da canide
Specie | Alpeggio / Evento predatorio |
Bovini e bufalini | € 1.500,00 |
Caprini | € 130,00 |
Equidi | € 700,00 |
Ovini | € 80,00 |
Art. 16 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni
La Società non è impegnata per indennizzi superiori al valore assicurato per ciascuna garanzia.
A. Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria, a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
Abbattimento Forzoso
L’indennizzo per le perdite totali o parziali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore ISMEA della specie e/o razza e della categoria di ogni capo abbattuto, disponibile alla data di emissione dell’Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, liquidato:
- mediante la moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria pari al 60%
- al netto di eventuali rifusioni e contributi spettanti all'Assicurato in base alla vigente normativa, calcolate nella misura minima pari al 40% del valore ISMEA,
Indennizzo per l’Abbattimento Forzoso | = | Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto | X | Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%) |
Mancato Reddito “BASIC”
L’indennizzo per il Mancato Reddito Basic è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria, in seguito all’abbattimento forzoso totale o parziale.
Il numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa o di cessazione dei suoi effetti.
L’indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:
Diaria Giornaliera | = | Valore Assicurato dell’allevamento | : | 180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili) |
L’indennizzo per il MANCATO REDDITO “BASIC” è calcolato come segue:
Abbattimento forzoso totale Fermo dell’allevamento | = | Diaria Giornaliera | X | n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 160 giorni annui) |
In caso di ordinanza sanitaria di durata superiore a 70 giorni di efficacia, saranno indennizzati ulteriori 20 giorni per coprire i costi di riorganizzazione produttiva.
Abbattimento forzoso parziale Mancata Produzione di fattrici | = | Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate | X | fattrici abbattute | X | n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui) |
B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata
Abbattimento Forzoso
L’indennizzo per la perdita di animali di alto valore genetico è pari al prezzo unitario (Valore ISMEA del punto rank per la specie e/o razza di ogni capo abbattuto), disponibile alla data di emissione dell’Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, liquidato mediante la moltiplicazione:
- per la sommatoria dei punti rank dei capi abbattuti superiori, per ciascuno di essi, a 75, e per
- per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria pari al 60%
Indennizzo per l’Abbattimento Forzoso | = | Prezzo Unitario Valore ISMEA del punto rank | X | Sommatoria dei punti rank, al netto dei primi 75 | X | Produzione Assicurata Unitaria |
C. Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
Mancato Reddito “BASIC”
L’indennizzo per il Mancato Reddito Basic è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria, in seguito all’abbattimento forzoso totale o parziale.
Il numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa o di cessazione dei suoi effetti.
L’indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:
Diaria Giornaliera | = | Valore Assicurato dell’allevamento | : | 180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili) |
L’indennizzo per il MANCATO REDDITO “BASIC” è calcolato come segue:
Abbattimento forzoso totale Fermo dell’allevamento | = | Diaria Giornaliera | X | n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 160 giorni annui) |
In caso di ordinanza sanitaria di durata superiore a 70 giorni di efficacia, saranno indennizzati ulteriori 20 giorni per coprire i costi di riorganizzazione produttiva.
Abbattimento forzoso parziale Mancata Produzione di fattrici | = | Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate | X | fattrici abbattute | X | n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui) |
D. Evento predatorio da canide, nei casi di seguito descritti:
L’indennizzo per la morte o l’abbattimento d’urgenza causata da evento predatorio è pari al valore corrispondente alla categoria del capo sinistrato - per le diverse specie assicurate – riportato nella seguente tabella VALORI, moltiplicato per la Produzione Assicurata Unitaria:
Indennizzo | = | Valore del capo sinistrato | X | Produzione Assicurata Unitaria |
TABELLA VALORI
BOVINI (categorie di età) | Bovini di razza Piemontese Non iscritti L.G. | Bovini di razza Piemontese Iscritti L.G. | Bovini meticci e di altre razze Non iscritti L.G. | Bovini di altre razze Iscritti XX.XX/Xxxxxxxx Anagrafici e Bovini di Razze in via di estinzione |
Vitelli e vitelle Fino a 15 giorni | € 400,00 | € 600,00 | € 200,00 | € 450,00 |
Vitelli e vitelle > 15 gg e fino a 6 mesi | € 700,00 | € 1,000.00 | € 300,00 | € 600,00 |
Manzette > a 6 e fino a 12 mesi | € 1.100,00 | € 1.500,00 | € 600,00 | € 900,00 |
Manze e giovenche > 1 anno e fino a 18 mesi | € 1.600,00 | € 2.000,00 | € 900,00 | € 1.200,00 |
Vacche > 18 mesi fino a 10 anni | € 1.400,00 | € 2.200,00 | € 1.200,00 | € 1.100,00 |
Vacche > 10 anni fino a 15 anni | € 700,00 | € 1.000,00 | € 600,00 | € 800,00 |
OVINI (categorie di età) | Ovini di razza e ovini di razze in via di estinzione | Ovini meticci e di altre razze |
Agnelli e agnelle fino a 2 mesi | € 80,00 | € 40,00 |
Agnelli e agnelle > a 2 e fino a 6 mesi | € 100,00 | € 60,00 |
Adulti > a 6 mesi | € 120,00 | € 90,00 |
CAPRINI (categorie di età) | Caprini di razza e caprini di razze in via di estinzione | Caprini meticci e di altre razze |
Capretti fino a 2 mesi | € 90,00 | € 50,00 |
Capretti > a 2 e fino a 8 mesi | € 170,00 | € 100,00 |
Capre e becchi > a 8 mesi | € 200,00 | € 80,00 |
Becchi > a 12 mesi | € 240,00 | € 130,00 |
€ 675,00
EQUIDI (tutte le specie e età)
I valori sopra riportati sono stabiliti in misura forfetaria e comunque ricompresi entro i valori di mercato ISMEA, (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587).
Limitatamente alle razze ovine e caprine e per ciascun evento predatorio successivo al primo, l’indennizzo sarà maggiorato come segue:
+ 20 % | nel solo caso di comprovata e congiunta presenza - dei sotto elencati strumenti di protezione del bestiame: 1. recinzioni elettrificate per il ricovero notturno del gregge dimensionate in relazione al numero di capi; 2. cani da guardiania; 3. presenza continua in alpe a custodia del gregge dell’allevatore, della famiglia o di suo personale; |
+ 10% | In caso di presenza di almeno due degli strumenti di protezione del bestiame sopra riepilogati, |
L’effettiva presenza dei succitati strumenti deve essere accertata dal Veterinario Ufficiale intervenuto e regolarmente documentata nel Certificato di avvenuto accertamento e/o nel Verbale di accertamento della Predazione |
Si precisa che la Società è impegnata:
In caso di smarrimento:
- ad indennizzare il valore dei capi dispersi, della specie ovina e caprina, in conseguenza di evento predatorio, regolarmente accertato dal Veterinario Ufficiale, per i quali sia stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza; nel limite massimo del 10% del numero dei capi riportati nel certificato di assicurazione;
In caso di smarrimento e/o diroccamento
- nel solo caso in cui l’evento predatorio abbia comportato il contestuale decesso e/o ferimento di animali presenti nel medesimo gregge, chiaramente riconducibili all’azione dell’Animale Predatore.
In caso di danni derivanti dalle maggiori spese a rimborsare:
- la prestazione delle prime cure veterinarie - sostenute entro il 3° giorno dalla data della scoperta dell’evento predatorio e in ogni caso documentate da diagnosi veterinaria e comprovate da regolare fattura o ricevuta fiscale - ai capi che abbiano subito lesioni da parte dell’Animale Predatore;
- le spese sostenute per la pratica dell’eutanasia e le prestazioni veterinarie rese necessari per la cura degli animali feriti, nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun bovino e equino ed euro 35,00 (trentacinque/00) per ciascun ovino e caprino.
E. La polizza indennizza l’Assicurato per la perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina
Abbattimento d’urgenza
L’indennizzo per l’Abbattimento di Animali non deambulanti è pari al Valore di Mercato ISMEA ISMEA della specie e/o razza e della categoria di ogni capo abbattuto, disponibile alla data di emissione dell’Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, liquidato:
mediante la moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria pari al 60%:
Indennizzo per l’Abbattimento Forzoso | = | Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto | X | Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%) |
Art. 17 - Soggetti che possono aderire
Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell’articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
c) essere Socio del Contraente, nel caso in cui l’Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
f) aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale).
g) essere titolare dell’interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi e in cui tutte le specie allevate possiedano la medesima miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate;
Qualora l’Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall’origine.
Art. 18 – Allevamenti che possono essere assicurati
L’assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:
Specie | Tipologia di allevamento | Specie | Tipologia di allevamento |
Avicoli | Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo | Cunicoli | A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso |
Equidi | Da carne Da latte | ||
Bovini | Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta | Ovi caprini | Da latte Da carne |
Suini | Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio) | ||
Bufalini | Da carne Da latte Da ingrasso |
In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:
Tipo Qualifica | Malattia Infettiva / Epizoozia |
Accreditamento dell’allevamento | Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky |
Ufficialmente Indenne dell’allevamento | Anemia Infettiva, Arterite Virale, tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzottica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini |
Ufficialmente Indenne della Regione | Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, afta epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana |
Livello Genetico | Scrapie |
Indenne da sierotipo della provincia | Blue Tongue |
Qualora l’Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall’origine.
In particolare, è necessario allegare al certificato di assicurazione:
1. per gli allevamenti delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina l’autodichiarazione di produzione di latte vaccino relativa al triennio precedente la data di decorrenza della garanzia.
2. Per gli allevamenti di api:
a) Attestazione dell’assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata e rilasciata all’Assicurato, per l’intera annualità assicurativa e di quella precedente, dall’Associazione Produttori Apistici, operante nella provincia di ubicazione dell’allevamento Assicurato;
b) Certificato Sanitario attestante l’assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api;
c) Auto dichiarazione di produzione di miele;
d) Attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, per ciascun Apiario detenuto dall’Assicurato.
Per gli Allevamenti di Api a conduzione nomade è necessario produrre anche la Dichiarazione di Nomadismo, completa della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell’ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di decorrenza della Polizza.
In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive sia superiore al valore di 700.000,00 euro dovrà essere effettuata, dal personale tecnico incaricato dalla Direzione della Società, al fine di verificarne le condizioni di assicurabilità, una visita ispettiva presso gli allevamenti oggetto della copertura.
Art. 19 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi
La Società presta le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un Certificato di Assicurazione che attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa per la/e garanzia/e sottoscritte dall’Assicurato, dal Contraente e dall’Agenzia per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la scadenza.
Il Certificato di Assicurazione deve contenere i seguenti dati specifici della copertura:
- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L’indicazione delle garanzie prestate;
- il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica, decorrenza e scadenza della copertura;
- La Franchigia e il Massimale di Rimborso/Indennizzo;
- Il Tasso di premio;
- L’importo del Premo Dovuto (rateo di premio), il Premio Annuo;
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma autografa dell’Assicurato e dell’Agente.
Il certificato deve recare la ragione sociale e la firma del Contraente attestanti la validità del certificato.
Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Fisica, oppure in modalità Digitale oppure tramite validazione OTP.
L’Anagrafica dell’Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.
I certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e/o alla documentazione fornita dall’Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell’annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.
Qualora vi siano variazioni in corso d’anno, i certificati dovranno essere aggiornati attraverso:
un modulo di integrazione anagrafica per le variazioni anagrafiche (tutte le modifiche che non comportano una variazione del Premio quali rettifica di: regime IVA, intestazione o dati anagrafici dell’allevatore);
un modulo di variazione Contrattuale per le variazioni dei dati contrattuali (codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza);
tali documenti, sottoscritti con le stesse modalità indicate per il certificato di Assicurazione, dovranno accompagnare ciascuna copia del certificato.
Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà come descritto nella seguente tabella:
Garanzie | Termine accettazione dei certificati |
A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno | 01.08 di ciascuna annualità |
B - Perdita di animali di alto valore genetico | |
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas | |
D - Evento predatorio da canide | 31.10 di ciascuna annualità |
E - Perdita di animali non deambulanti |
Il termine inderogabile di accettazione di eventuali moduli di integrazione anagrafica e/o di variazione contrattuale il 29 dicembre, di ciascuna annualità.
Per le province ubicate nelle Aree a maggior rischio epidemiologico il termine per l’accettazione dei certificati di assicurazione è il 1° agosto.
Tutti i documenti comprovanti i dati riportati sul certificato assicurativo devono essere archiviati in Agenzia e a disposizione della Società dietro semplice richiesta.
I certificati e i moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale sottoscritti dall’Agente e dall’Assicurato dovranno essere inseriti nel sistema informatico della Società mediante upload.
La trasmissione telematica al Contraente sarà effettuata automaticamente dal sistema entro le ore 24:00 della data di caricamento della scansione del frontespizio del medesimo certificato e degli eventuali moduli.
L’Agente rilascerà all’Assicurato ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione e degli eventuali moduli, con l’indicazione della data di trasmissione telematica degli stessi.
La notifica per ciascun certificato deve riportare i seguenti dati:
• Dati anagrafici e fiscali;
• Specie e tipologia produttiva;
• Data di notifica e scadenza della copertura;
• Premio annuo, rateo di premio, e valore assicurato per ogni garanzia sottoscritta.
Il Contraente dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA – Xxxxxxxxx@Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, e per conoscenza all’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, i Certificati di Assicurazione e gli eventuali moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale emessi e trasmessi anche in applicazione di rinnovo tacito, e quindi in continuità con il precedente periodo di assicurazione, non convalidati o non convalidabili, motivando le ragioni della mancata vidimazione.
In assenza di comunicazione di “non convalida” la copertura si intende accettata.
L'AGENZIA dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica degli stessi o, comunque, 30 giorni prima dell’emissione dell’appendice di prima inclusione da parte della Società.
I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente (copia Assicurato e copia Società) e spediti a SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA – Agricoltura Rischi Zootecnici –Unità Tecnico Commerciale Rischi Zootecnici- xxx Xxxxxx, 000/x 00000 XXXX.
Entro 5 giorni | Entro 30 giorni | Entro 30 giorni dal ricevimento dei Certificati | Dopo 45 giorni |
dalla data di Trasmissione Telematica | dalla data di Xxxxxx | ||
Il Contraente dovrà comunicare alla | L'Agente dovrà far | L’Agente ritirerà i certificati convalidati dal | L'Agente dovrà |
Società i Certificati emessi e notificati NON | pervenire al | Contraente (copia Assicurato e copia | consegnare i |
accettati | Contraente i | Agenzia) e li spedirà alla Società Cattolica di | certificati di |
La società si riserva la facoltà di valutare le | certificati di | Assicurazioni | assicurazione |
coperture richieste nel medesimo tempo. | assicurazione | all’Assicurato |
D)COSA NON È ASSICURATO
Art. 20 – Danni non coperti dalla garanzia
Sono esclusi dalla presente copertura i Xxxxx conseguenti a:
a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
b) rischi atomici;
c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali; Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:
e) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, xxxxx e rispettivi tentativi;
g) ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
h) da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l’allevamento non detenga la migliora qualifica sanitaria;
i) direttamente e/o indirettamente dall’inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell’assicurazione;
j) Da eventi non certi.
k) In allevamenti in cui gli animali siano allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati alla Società ai sensi dell’art. 9, punto b).
E) SINISTRI
Art. 21 – Obblighi in caso di sinistro
L'Assicurato, in relazione alle coperture oggetto di assicurazione di seguito specificate, ha l'obbligo di:
A. Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria, a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
B. Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata
C. Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all’agenzia di riferimento l’evento, da confermare con l’invio a mezzo fax oppure e-mail, entro i primi tre giorni lavorativi successivi:
- copia della visura della B.D.N. riportante la qualifica sanitaria e la relativa data di acquisizione;
- di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall’Autorità Sanitaria;
- di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Registro di Carico e Scarico degli Animali estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti) o da analogo documento ufficiale, aggiornate alla data del Sinistro;
b) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all’Agente di riferimento data e luogo dell’eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;
c) consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i documenti per le specie di seguito specificate:
Avicoli | Cunicoli |
1.Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l’identificazione dei singoli capannoni; 2.Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium; 3.Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall’ ASL competente; 4.Autocertificazione rilasciata dall’Assicurato, comprovante l’avvenuta disinfezione; 5.Modelli 4 e/o bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa. | 1.Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l’identificazione dei singoli capannoni; 2.Dichiarazione inerente la data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di decorrenza delle garanzie; 3.Autodichiarazione di somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppo RHDV2, vidimata dalla ASL competente, nel solo caso di sottoscrizione della garanzia “Abbattimento Forzoso”. |
d) seguire le disposizioni dell’Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
e) consegnare a SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA -, xxx Xxxxxx, 000/x 00000 XXXX – per il tramite dell’Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente il Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
f) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
g) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all’Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
D. La polizza indennizza l’Assicurato per la perdita di animali in conseguenza di evento predatorio da canide
a) Disporre l’immediato intervento dei servizi veterinari dell’A.S.L. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l’allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri;
b) Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell’eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati al fine di consentire al personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti;
c) Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE:
800.545.252, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati,
oppure all’agenzia di riferimento l’evento, da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l’invio di:
- copia del certificato Veterinario comprovante l’avvenuto accertamento e riportante: la causa del decesso, l’elenco dettagliato dei capi deceduti, l’elenco dei capi eventualmente dispersi, la dinamica dell’evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno (lince, lupo o canide);
- copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali dispersi, che dovranno risultare chiaramente e singolarmente identificati;
- l’ordinanza sanitaria di interramento nel caso in cui il capo non venga smaltito;
- documentazione idonea a comprovare l’eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza e specie detenuta;
E. La polizza indennizza l’Assicurato per la perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina
a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l’evento;
b) confermare a mezzo fax entro 48 ore lavorative successive alla Società, con l’invio del certificato di non trasportabilità e di idoneità alla macellazione redatto da Veterinario professionista.
L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.
Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.
Art. 22 - Valutazione dei danni e arbitrato
L’ammontare del Danno viene valutato:
1. secondo le norme descritte nel art. 16;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato dalla Società presso l’Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell’Allevamento al momento del Sinistro.
Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.
In caso di controversia, i Xxxxx sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l’altra parte avrà 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell’arbitro da lei designato.
In difetto, la nomina dell’arbitro della parte che non vi abbia provveduto potrà essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell’altra parte.
I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall’esito del procedimento arbitrale.
Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.
Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.
Art. 23 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo
La Società liquiderà l'Indennizzo direttamente all’Assicurato entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Liquidazione e Quietanza da parte dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali, fermo quanto segue.
Nel caso in cui il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risultasse essere superiore al massimale di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri verranno ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale massimale di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.
In caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, ai fini della determinazione delle somme spettanti a ciascun Assicurato si procederà come segue:
1. la Società liquiderà una somma provvisoria pari al 50 % del Danno indennizzabile, entro il massimale di Indennizzo sopraindicato previsto per la Polizza;
2. alla scadenza dell’annualità assicurativa, nel caso in cui le somme spettanti complessivamente a tutti i danneggiati siano inferiori al massimale di Indennizzo sopra indicato, la Società provvederà alla liquidazione della parte di Sinistro indennizzabile non ancora liquidata, se invece le somme complessivamente spettanti sono superiori a detto massimale di Indennizzo, la Società procederà alla riduzione proporzionale dei singoli Indennizzi; nel caso in cui gli Indennizzi così ridotti risultino inferiori alle liquidazioni effettuate come indicato al punto 1. la Società provvederà a richiedere i relativi rimborsi agli Assicurati, che saranno tenuti a provvedere.
Per le specie e tipologie produttive di seguito specificate l’indennizzo calcolato come indicato all’art. 17 viene liquidato applicando le tabelle di liquidazione stagionale sotto riportate.
Allevamento di API, nomade o stanziale
Tabella di liquidazione dell’indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti delle api | ||||||||
Ubicazione dell’Apiario | Tra il 01/10 e il 31/01 | Tra il 01/02 e il 15/03 | Tra il 16/03 e il 15/04 | Tra il 16/04 e il 15/05 | Tra il 16/05 e il 15/06 | Tra il 16/06 e il 31/08 | Tra il 01/09 e il 30/09 | |
NORD | (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Xxxxxx Xxxxxxx) | 0% | 5% | 30% | 70% | 150% | 125% | 30% |
CENTRO | (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio) | 0% | 10% | 40% | 90% | 150% | 110% | 30% |
SUD | Campania, Puglia, Basilicata e Calabria | 5% | 20% | 55% | 140% | 140% | 70% | 40% |
ISOLE | (Sicilia e Sardegna) | 10% | 30% | 55% | 150% | 145% | 50% | 40% |
Allevamento Bufalini da Latte
Tabella di liquidazione dell’indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte | |
Tra il 01/04 al 30/9 | 1,1 |
Tra il 1/10 e il 31/3 | 0,9 |
Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra viene ridotto a 30 giorni e decorre dalla data di accordo tra la Società e l’Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'articolo precedente o all’esito dell’arbitrato irrituale.
Nei casi in cui sia in corso un procedimento penale sulle cause del Sinistro, tale termine decorrerà dalla data di accertamento, sempre che non ricorra alcuno dei casi previsti dall’art.21.
La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.
F) QUALI SONO I LIMITI DELLA COPERTURA
Art. 24 - Massimale di Rimborso/Xxxxxxxxxx, franchigia assoluta e scoperti
Massimale di Indennizzo
La Società sarà impegnata per l’intera annualità assicurativa a indennizzare i danni degli allevamenti coperti dai certificati di assicurazione inclusi nella Polizza sottoscritta dal Contraente, entro i limiti di seguito specificati:
Oggetto dell’assicurazione | Limiti di indennizzo | |
A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno | derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria, a carico dell’allevamento in seguito a focolaio | A. Polizza Collettiva: € 2 MIO ridotto a € 1 MIO per le regioni comprese nell’AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO; |
B - Perdita di animali di alto valore genetico |
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas | di malattia infettiva o epizoozia assicurata | B. Polizza Individuale: € 2 MIO, salvo estensione del massimale regolato da apposita appendice di polizza. |
D - Evento predatorio da canide | Limite pari al 200% dei premi complessivamente incassati, con il minimo di 100.000 euro (centocinquantamila/00). | |
E - Perdita di animali non deambulanti | in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 |
Franchigia Contrattuale per Focolaio
I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici ed ai piani di risanamento, saranno indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato. Tale franchigia dovrà, comunque, rimanere a carico dell’Assicurato e non potrà essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo”.
Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio nel caso in cui il focolaio epizootico si sia verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del certificato assicurativo, la franchigia applicata sarà del 20%.
Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate
Per gli Allevamenti ubicati in provincie nelle quali si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell’annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull’importo del danno relativo alle epizoozie assicurate, sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell’importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.
Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell’area ai maggior rischio epizootico il cui certificato di assicurazione sia stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell’ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, sarà applicato un ulteriore scoperto del 20%.
Per la Scrapie ovina e caprina, sull’importo del danno sarà applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell’allevamento, specificato nella tabella seguente:
Livello acquisito | Scoperto | |
I | Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR | Nessuno |
II | Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR | 5 % |
III | Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR | 10% |
IV | Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR | 15 % |
V | Greggi aderenti al piano | 20% |
DEFINIZIONI PER SPECIE E TIPOLOGIE PRODUTTIVE
Allevamenti di Avicoli
Accasamento | Presa i n carico dei pulcini, per Partita. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents) Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Al levamento l a cui attivit à consiste nella produzio ne di uova da cova destinate a l l a produz ione di pol lame ripro dut tore. I n questa t i pologia di a l l evamento s i distinguo no due cat egorie di a l l evamento: un a l levamento l a cui attiv i tà consist e nel garantire l a crescita del pollame f i no a l lo s tadio di produzione delle uova; un al l evamento la cui att iv i tà consist e nella deposizione di uova ( 120 uova/ anno/ gallina). | |||
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents) Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Al levamento l a cui attivit à consiste nella produzio ne di uova da cova destinate a l l a pro duzio ne di pol lame da reddito. In questa t ipologia di a l l evamento s i distinguo no due cat egorie di a l l evamento: un a l levamento l a cui attiv i tà consist e nel garantire l a crescita del pollame f i no a l lo s tadio di produzione delle uova; un al l evamento la cui att iv i tà consist e nella deposizione di uova ( 170 uova/ anno/ gallina). | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazio ne ; a seconda del peso di macellaz ione del s ingolo capo s i distinguono l e seguenti t i pologie/ categorie: | |||
T ipol. - Catego r i a | Peso Macellazione | T ipol. Categoria | Peso Macellazione | |
Femmine | 8 kg. | Misti | 12 kg. | |
Masc hi | 19 kg. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazio ne ; a seconda del peso di macellaz ione del s ingolo capo s i distinguono l e seguenti t i pologie/ categorie: | |||
T ipol. Categoria | Peso Macellazione | T ipol. Categoria | Peso Macellazione | |
Da rosticc eria | 1 , 6 kg. | Da sez ionare | 4 , 0 kg. | |
Da arrosto | 2 , 2 kg. | Misto | 2 , 7 kg. | |
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita di Animali destinati al la macel lazione; s i definisce cappone un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della c arne. I l peso di macellazione varia da 2 . 7 a 5 . 3 kg. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r ic avata dalla v endita di Animali destinati al la mac el laz ione; per a l t re spec ie s i i ntende quelle diverse da Gallus Gallus e comunque assimilabili a l l e cat egorie commerciali definit e per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernic i . |
Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r icav ata dalla vendita di uova. In questa t i pologia di a l levamento s i distinguono due categorie di a l lev amento: Al levamento la c ui att iv i tà consiste nel garantire la crescita del pollame f i no a l lo stadio di produz i one delle uova; Al levamento la c ui at t iv i tà consiste nella deposizio ne di uova da consumo. Le galline ovaiole sono a l l evate con le seguent i mo dalità, cui corrisponde l ’ i ndicata produttiv i tà massima: | |||
In gabbia | 290 uovo/ gallina | Al l ’ aperto | 240 uovo/ gallina | |
A t erra | 270 uovo/ gallina | Biologic a | 230 uovo/ gallina | |
Cic lo Produttivo | Periodo che in i z ia co n l ’ ac casamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione. | |||
Partita | Gruppo di Animali della s tessa fasc ia di età, a l lev ati, i n una medesima st ruttura az iendale nello stesso tempo, in condiz ioni uniformi di a l l evamento. |
Allevamenti di Bovini
Allevamenti Bovini da Latte | Al levamento l a cui parte prev alente della produzione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita del lat te. |
Allevamenti Bovini da Carne | Al levamento l a cui parte prev alente della produzione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita di Animali da vita e/ o da ingrasso e/ o di Animal i destinati al la mac el laz ione. In questa t ipolo gia di Allevamento gl i Animali nascono e sono a l levati f i no a l l a fase di svezzamento e/ o f i no a l l ’ età adulta e sono destinat i a l la r iproduz ione e/ o a l r i stallo e/ o a l l a macellazione. |
Allevamenti Bovini da Ingrasso | Al levamento l a cui parte prev alente della produzione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendit a di Animali destinati al la mac el lazione, nel quale sono presenti esc lusivamente sogget t i nat i e/ o provenienti da Allevamenti da carne o da la t te, di et à variabile a seco nda delle t i pologie di seguito indicate, c he sono sottoposti a un regime a l imentare specifico per massimizzare l ’ acc rescimento e raggiungere l ’ ot t imale confo rmaz ione e composiz ione della carcassa. Nell’ ambito degli Allevamenti da ingrasso s i distinguono i seguenti c ic l i di a l l evamento: Al levamento di v i tello a Carne b ianca o sa nato ( g iov ane bovino a l l evato f i no a l peso di 200 - 250 Kg co n una a l imentazio ne composta esc l usivamente da so st i tutiv i del la t te ( l at te r icostruito). Al levamento di Xxxxxxxxx ( v i te l l i svezzati, sott oposti a piani di a l iment azio ne intensivi per ot tenere incrementi ponderali elevat i e r i dotti periodi di a l l evamento). In base a l peso i niz ia le possiamo dist inguere due t ip i di v i t el l i : i l v i te l lo sv ezzato precocement e – cd naziona le - ( generalmente nella s tessa azienda) a un peso v ivo c ompreso tra i 110 ed i 130 Kg ed i l v i tel lo di impor tazione , svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg. In base a l peso di mac el laz ione possiamo distinguere due t ip i di prodotto: i l v i te l lone leggero e i l v i tel lone pesante: |
I l v i t el lone leggero : s i ottiene al l evando Animali di razz e aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui r i sultano pronti a l l a macellazione ad un peso v ivo compreso f ra i 400 ed i 500 Kg. I l v i t el lone pesante : s i ottiene al l evando v i te l l i di razze che ingrassano a pesi v iv i elevati per c ui possono essere mac el lati a l peso di 550 - 650 Kg. | |
Allevamento da Rimonta | Al levamento nel quale sono present i esclusivamente soggetti provenienti da Al levamenti da carne o da latte, di età variabile e che non abbiano partorito, comunque destinat i a l l ’ i nserimento i n a l l evamento di Bovini da Latte o da Carne. |
Fattrice | Manz a gravida x xxxxx adulta fertile, primipara o pluripara. |
Partita | Gruppo di Animali della st essa fascia di età, a l levati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di al l evamento. |
Allevamenti di Bufalini
Allevamenti Bufalini da Latte | Al levamento l a cui parte prev alente della produzione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita del lat te. |
Allevamenti Bufalini da Ingrasso | Al levamento l a cui parte prev alente della produzione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendit a di Animali destinati al la mac el lazione, nel quale sono presenti esc lusivamente sogget t i nat i e/ o provenienti da Allevamenti da latte c he sono sottoposti a un regime a l imentare specifico per massimizzare l ’ accrescimento e raggiungere l ’ ottimale conformazione e compo s i z ione della carcassa. |
Fattrice | Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. |
Partita | Gruppo di Animali della st essa fascia di età, a l levati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di al l evamento. |
Allevamenti di Equidi
Equidi | Per Equini s i intendono i cavalli, g l i asini ed i loro i bridi sterili ( mulo, bardotto). |
Allevamenti di Cunicoli
Foro Xxxxxxxx | Xxxxxx adeguatamente predisposto a l l ’ i nterno dell’ Allevamento per agevolare i l parto delle Fattric i , anc he detto buco parto. |
Fattrice | Capo di sesso femminile, gravido oppure co n prec edenti eventi r i produttivi. |
Valore da Macello | Valore del c apo determinato i n base a l peso v ivo e a l prezzo medio naz ionale a l l ' o r i gine ( espresso in €/ Kg di peso v ivo, Iva esc lusa) r i levato da ISMEA sul mercato naz i onale per l e categorie specific he, ed utilizzato, secondo l e modalità descritte nelle presenti Condiz i oni di Assicuraz ione, a i f i ni del calcolo del Valo re Assic urato. |
Allevamenti cunicoli a c i c lo aperto | Al levamento la c ui parte prevalente della produzione lorda vendibile v iene r icavata dalla vendita di co nigli da v i ta destinati a c ic l i da ingrasso. In questa t i pologia di Allevamento, g l i Animali nascono e so no a l levati generalment e f ino a l lo svezzamento. |
Allevamenti cunicoli a c i c lo chiuso | Al levamento la c ui parte prevalente della produzione lorda vendibile v iene r icavata dalla vendita di co nigli destinati a l l a macellazione. In quest a t i pologia di Al levamento gl i Animali nascono e sono a l levati f ino a l peso t i pico di mac el l azio ne. |
Allevamento Cunicoli da ingrasso. | Al levamento la c ui parte prev alente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla v endita di Animali destinat i a l la mac el lazione, nel quale so no presenti esc lusivamente soggetti sv xxxxxx di et à variabile c he sono sotto po st i ad un regime a l imentare specifico per massimizzare l ’ accrescimento e raggiungere l ’ ottimale conformazione e composizione del capo macellato. |
Allevamenti di Ovini e di Caprini
Allevamenti Ovini e Caprini da Latte | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita del l at te. |
Allevamenti Ovini da Carne | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla v endita di Animali destinati a l l a macellazio ne. In questa t i pologia di Allevamento g l i Animali nascono e sono a l l evati f ino a l la fase di sv ezzamento e/ o f ino a l l ’ età adulta e so no dest inati a l l a mac ellaz ione. |
Capi Riproduttori | Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assic urabili: - Agnelli da r i produzione da 6 a 12 mesi; - Arieti da 12 a 24 mesi; - Arieti oltre 24 mesi. |
Pecore / Capre | Animali della spec i e ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. |
Allevamenti di Suini
Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto Lattoni Magroni | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria. Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg. Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg. |
Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso Suino leggero Suino pesante | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria. Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg. Capi grassi di peso superiore a 110 kg. |
Allevamento Suinicoli da ingrasso. | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per |
massimizzare l’accrescimento e raggiungere l’ottimale conformazione e composizione della carcassa. | |
Allevamenti Suinicoli Multisede Sottociclo di allevamento multisede Scrofaia Svezzamento Magronaggio Finissaggio | Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in 4 sottocicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sottocicli: comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg. comprendente i suinetti dal peso di 15 fino a 30 kg. comprendente i suinetti dal peso di 30,01 fino a 90 kg. comprendente i suini dal peso di 90,01 fino a 150 kg e oltre. |
G) ALLEGATO PARAMETRI