DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE
n. 33 del 10/07/2012
Oggetto: Accordo quadro tra Agenzia Regionale di Sanità e PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze – Approvazione schema.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento generale di organizzazione dell’A.R.S., approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARS;
Richiamato l’art. 82 novies decies, della sopra citata legge 40/2005, nel quale si prevede che le strutture tecnico- scientifiche dell’A.R.S. collaborano su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale;
Valutato che l’Agenzia Regionale di Sanità, per finalità istitutiva, concorre a promuovere la crescita qualitativa del sistema sanitario e dei suoi operatori, anche attraverso la divulgazione e condivisione delle proprie conoscenze e dei risultati della sua ricerca, incentivando opportune forme di integrazione e collaborazione con altri Enti e/o soggetti aventi finalità similari alla propria;
Considerato che il PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze, società consortile partecipata dai principali attori del territorio pratese (Università degli studi di Firenze, Comune di Prato, Provincia di Prato, CCIAA di Prato, Fondazione CaRiPrato, Consiag, Unione industriale pratese, Confartigianato Prato, CNA Prato, Serin S.r.l., S.A.T.A. S.c.r.l., CNA Servizi S.r.l., Sirio Sistemi Elettronici S.p.a.) svolge attività e servizi utili al trasferimento sul territorio di conoscenze e capacità operative avanzate per le esigenze delle imprese e della Pubblica Amministrazione, e rappresenta uno strumento di dialogo tra il sistema universitario e il territorio;
Valutata l’opportunità di stabilire una collaborazione fattiva tra l’ARS e il PIN per lo svolgimento di attività di interesse comune come parte integrante della realizzazione del mandato dell’ARS, che consiste nelle attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari al fine del mantenimento e miglioramento della salute, e come rispondente al mandato del PIN, che si esprime nel supporto tecnico-logistico alla ricerca;
Ritenuto essenziale, per la significatività e la specificità della situazione in essere, esaminare e coordinare nel miglior modo possibile ogni soluzione, stimolando logiche di sinergia e condivisione che consentano di non disperdere risorse, bensì di ricavarne la massima utilità ed efficacia;
Visto lo schema di accordo quadro, allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di regolamentare lo svolgimento della collaborazione in oggetto;
Tenuto conto altresì che:
- la durata è di anni tre (3) rinnovabile e decorre dalla data di sottoscrizione;
- tutti gli eventuali rapporti di collaborazione che si venissero ad instaurare, ivi inclusi in particolar modo quelli di consulenza, assistenza, servizio, e supporto, saranno regolati da specifici progetti operativi ove saranno in ogni caso indicati i limiti, le modalità, le scadenze e gli oneri pattuiti per il compimento dell'attività richiesta, che dovranno essere stipulati a pena di nullità in forma scritta;
Ritenuto di procedere alla relativa sottoscrizione; Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di accordo quadro, allegato 1) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, con il PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze;
2) di dare atto che:
- il suddetto accordo è finalizzato alla regolamentazione di attività di interesse comune in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari al fine del mantenimento e miglioramento della salute;
- la durata è di anni tre (3) rinnovabile e decorre dalla data di sottoscrizione;
- tutti gli eventuali rapporti di collaborazione che si venissero ad instaurare, ivi inclusi in particolar modo quelli di consulenza, assistenza, servizio, e supporto, saranno regolati da specifici progetti operativi ove saranno in ogni caso indicati i limiti, le modalità, le scadenze e gli oneri pattuiti per il compimento dell'attività richiesta, che dovranno essere stipulate a pena di nullità in forma scritta;
3) di autorizzare i Dirigenti/Coordinatori degli osservatori ARS, all’adozione di tutti gli atti amministrativi nonché di tutte le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità proprie del presente decreto;
4) di trasmettere al PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze, l’allegato schema di accordo quadro per i successivi adempimenti di competenza;
5) di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e xx.xx. e dell’art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Trasparenza / Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (xxx.xxx.xxxxxxx.xx).
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA AGENZIA REGIONALE DI SANITA’ E
PIN S.C.R.L. SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE
Avente ad oggetto la collaborazione volta alla condivisione di studi e progetti di ricerca, di approfondimento e supporto in attività di interesse comune in tema di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari
L’Agenzia Regionale di Sanità, di seguito denominata anche “ARS”, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, x. 0, codice fiscale 04992010480, rappresentata legalmente dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore;
e
il PIN S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, di seguito denominato “PIN”, con sede in Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx 00, codice fiscale e P.IVA 01633710973, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Presidente;
Premesso
- che l’obiettivo generale dell’attività oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra l’ ARS e il PIN per la realizzazione di attività di interesse comune come parte integrante della realizzazione del mandato dell’ ARS che consiste nello svolgere attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari al fine del mantenimento e miglioramento della salute, e come rispondente al mandato del PIN che si esprime nel supporto tecnico-logistico alla ricerca;
- il presente atto convenzionale renderà possibile un’integrazione funzionale di competenze professionali e di esperienze specialistiche pertinenti ai temi di volta in volta individuati e che tale integrazione può rappresentare un valore aggiunto di notevole interesse per i due Enti e più in generale per l’intero sistema sanitario regionale;
- che la LR 40/2005 e xx.xx all’art. 82-novies decies, comma 3, prevede che, “Le strutture tecnico-scientifiche dell’A.R.S. collaborano su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale”;
- l’ ARS ha istituito, nell’ambito dell’organizzazione individuata dalla sopra citata legge, gli Osservatori di Epidemiologia e per la Qualità ed Equità;
- gli Osservatori dell’ ARS, per dettato legislativo e per i compiti ad essi affidati dalla normativa regionale, svolgono la propria attività avendo come scenario operativo l’intera regione toscana e, sotto certi aspetti, anche quello nazionale e internazionale;
- per la realizzazione di obiettivi pertinenti al proprio mandato e riguardanti eventuali progetti regionali, nazionali ed internazionali, l’ ARS, tramite i suoi Osservatori, considera di particolare rilevanza la collaborazione con soggetti impegnati nello sviluppo di attività di ricerca e alta formazione anche in collegamento con il tessuto economico e politico locale;
- che il PIN, società consortile partecipata dai principali attori del territorio pratese (Università degli studi di Firenze, Comune di Prato, Provincia di Prato, CCIAA di Prato, Fondazione CaRiPrato, Consiag, Unione industriale pratese, Confartigianato Prato, CNA Prato, Serin S.r.l., S.A.T.A. S.c.r.l., CNA Servizi S.r.l., Sirio Sistemi Elettronici S.p.a.) svolge attività e servizi utili al trasferimento sul territorio conoscenze e capacità operative avanzate per le esigenze delle imprese e della Pubblica Amministrazione, e rappresenta uno strumento di dialogo tra il sistema universitario e il territorio;
- che il PIN concretizza le proprie attività di ricerca applicata attraverso le ricerche di laboratori universitari operanti in una pluralità di settori specializzati per competenze tematiche diversificate: Ambiente ed Energia, Arte e Beni culturali, Economia e Management, ICT, Scienze sociali applicate, Tecnologie industriali e logistica.
- i laboratori, singolarmente o in maniera collaborativa, lavorano su progetti di ricerca applicata che hanno sia carattere locale sia carattere nazionale ed internazionale, commissionati da enti ed aziende private, istituzioni pubbliche, o finanziati attraverso programmi regionali, nazionali ed europei. L'attività di ricerca è rivolta al trasferimento all'esterno dei metodi applicati, delle tecnologie e dei risultati della ricerca universitaria, a beneficio del sistema produttivo ed istituzionale
Rilevata
la conseguente e comune volontà di promuovere una specifica attività di collaborazione e cooperazione tra l’ARS ed il PIN volta alla condivisione di studi, progetti di ricerca, analisi di approfondimento e il supporto, anche di tipo logistico, nelle materie di comune interesse;
Stipulano il seguente Accordo
Art. 1 La premessa fa parte integrante della presente Convenzione;
Art. 2 – Oggetto
Il presente atto convenzionale disciplina il rapporto di cooperazione tra l’ARS e il PIN per l’attuazione di forme di collaborazione in merito alla condivisione di studi, progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, analisi di approfondimento e il supporto, anche di tipo logistico, nelle materie di comune interesse e pertinenti al proprio mandato istituzionale.
Art. 3 – Modalità operative
Le parti stabiliscono che tutti gli eventuali rapporti di collaborazione che fra di esse si venissero ad instaurare, ivi inclusi in particolar modo quelli di consulenza, assistenza, servizio, e supporto, saranno regolati da specifici progetti operativi ove saranno in ogni caso indicati i limiti, le modalità, le scadenze e gli oneri pattuiti per il compimento dell'attività richiesta, che dovranno essere stipulate a pena di nullità in forma scritta. Parimenti eventuali modificazioni a tali contratti dovranno essere redatte in forma scritta, a pena di loro nullità, e sottoscritte per accettazione da entrambe le parti.
Detti progetti operativi che rappresentano vincolo organizzativo e finanziario per i soggetti firmatari della presente Convenzione saranno sottoscritte per il PIN dal Presidente e dal Responsabile scientifico del laboratorio coinvolto, e per l’ARS dal Coordinatore dell’Osservatorio di riferimento e/o dal Dirigente responsabile dell’attività oggetto di detti progetti.
Art. 4 – Verifiche periodiche
Le parti si impegnano a procedere periodicamente a verifiche sul raggiungimento degli scopi per i quali sono sottoscritti i progetti operativi di cui all’art. 3, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, sia in termini organizzativi e tecnici sia in termini di costi e collaborazioni professionali, senza che ciò comporti rettifiche alla presente Convenzione.
Art. 5 - Durata dell’Accordo
Il presente accordo è stipulato con una durata di 3 anni a decorrere dalla sua data di stipula e si intenderà tacitamente prorogata di un identico periodo ove una delle parti non comunichi all’altra, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima del termine di scadenza naturale l’intenzione di non prorogarne la durata. Al termine del periodo di validità dell’eventuale secondo rinnovo tacito, la volontà di rinnovare il presente accordo tra le parti dovrà avvenire comunque in forma scritta ed a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
La stessa non rappresenta ostacolo o impedimento allo svolgimento di autonome attività e/o accordi che sia l’ARS sia il PIN dovessero intraprendere con altri soggetti.
Art. 7 - Tutela della privacy
Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell’Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità consone ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza.
Tutti i dati di cui gli Enti contraenti entreranno in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente atto dovranno essere considerati riservati ed ai medesimi compete, nel momento in cui questi si trovano nella loro disponibilità, provvedere al loro trattamento in conformità alle previsioni del D.Lgs.196/2003.
Art. 8 – Registrazione
Il presente atto convenzionale è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 punto 1 del D.P.R. 131/86 e dell’art. 4 della tariffa – Parte II - annessa al medesimo decreto, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono ripartite in parti uguali tra gli Enti contraenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Firenze, lì …………………
p. Agenzia Regionale di Sanità p. PIN S.c.r.l. Il Direttore Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx