Servizio Provveditorato
Servizio Provveditorato
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELL’ASL DI NUORO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I N D I C E
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO
Capo I – Definizioni generali Art. 1 Definizioni
Capo II Oggetto dell'appalto Art. 2 Oggetto dell’appalto Art. 3 Durata dell'appalto
Art. 4 Ordine di validità dei documenti d'appalto Art. 5 Affidamento dell’incarico
Art. 6 Compenso del servizio
Art. 7 Importo stimato dell’appalto
Art. 8 Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio Art. 9 Obblighi del Broker aggiudicatario
PARTE II – DISCIPLINARE DI GARA
Capo I – Modalità di scelta del Contraente Art. 10 Procedura e criterio di aggiudicazione Art. 11 Elementi di valutazione
Capo II – Modalità di compilazione dell'offerta e composizione del plico Art. 12 Composizione del plico generale dell’offerta
Art. 13 Documentazione amministrativa Art. 14 Offerta economica
Art. 15 Requisiti dell'offerta economica Art. 16 Validità delle offerte economiche Art. 17 Documentazione tecnica
Art. 18 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate Art. 19 C.I.G. e contributo di partecipazione alla gara
Art. 20 Informazioni e chiarimenti
Capo III – Modalità di svolgimento della gara Art. 21 Commissione Giudicatrice
Art. 22 Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice Art. 23 Presenza dei soggetti candidati
Art. 24 Aggiudicazione
Art. 25 Offerte anormalmente basse Art. 26 Stipulazione del contratto Art. 27 Cause espresse di esclusione
PARTE III – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
Capo I – Partecipazione e costituzione Art. 28 Soggetti ammessi alla gara
Art. 29 Raggruppamenti Temporanei di Imprese
Art. 30 Costituzione del Raggruppamento di Imprese Art. 31 Concorrenza sleale
PARTE IV – CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
Capo I – Garanzie
Art. 32 Cauzione provvisoria
Art. 33 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari Art. 34 Cauzione definitiva
PARTE V – AGGIUDICAZIONE
Capo I – Adempimenti soggetto aggiudicatario Art. 35 Documentazione
PARTE V – DISCIPLINARE DEL SERVIZIO
Art. 36 Obblighi di riservatezza e segretezza Art. 37 Penalità
Art. 38 Risoluzione del contratto Art. 39 Disposizioni particolari Art. 40 Subappalto
Art. 41 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni Art. 42 Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii Art. 43 Foro competente
Art. 44 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 45 Allegati
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I – Definizioni generali Art. 1- Definizioni
Nel testo del presente capitolato speciale d’appalto CSA valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda sanitaria. Per Azienda sanitaria si intende l’Azienda Sanitaria di Nuoro;
b) Per ASL si intende l’Azienda Sanitaria Locale ASL di Nuoro ;
c) Xxxxxxxx candidato. Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
d) Soggetto concorrente. Per soggetto concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
e) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell’appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato.
f) Xxxxxxxx escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione della gara.
g) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell’impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
CAPO II – Oggetto dell’appalto Art. 2 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze e alla gestione del rischio della Azienda Sanitaria di Nuoro .
La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D.Lgs n° 209/2005 (c.d “Codice delle assicurazioni”) e nel Regolamento dell’ISVAP n° 5 del 16.10.2006. La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara.
Il servizio di consulenza e brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
Sono richieste all’aggiudicatario dell’appalto le seguenti prestazioni principali:
• identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
• analisi delle polizze esistenti presso l’Azienda Sanitaria ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Azienda;
• elaborazione, d'intesa con il competente Ufficio dell’Azienda Sanitaria, dei Capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo ed assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara) e alla fase contrattuale;
• gestione, dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo contabile;
• assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell’Azienda Sanitaria occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, al fine di assicurare il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;
• costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa, d'intesa con il Servizio Legale dell’Azienda Sanitaria;
• elaborazione, di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
• assistenza e supporto nella progettazione, implementazione e sviluppo di un programma aziendale per la gestione del rischio clinico.
Art. 3 – Durata
Il contratto avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data della sua stipulazione.
All’aggiudicatario potrà essere richiesta una proroga agli stessi patti e condizioni per 6 mesi per consentire l’espletamento della nuova procedura di affidamento.
Il servizio potrà essere ripetuto per un periodo di ulteriori 24 mesi a seguito di affidamento a procedura negoziata all’aggiudicatario del contratto principale ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) d.lgs. 163/2006.
Art. 4 - Ordine di validità dei documenti d’appalto
L’Aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto il seguente ordine di validità e d’importanza dei documenti:
- Contratto
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Offerta dell’Aggiudicatario
Il contratto è il documento che riveste l’importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati precedentemente. Se all’interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole per l’Azienda Sanitaria.
Art. 5 - Affidamento dell'incarico
L'incarico in oggetto verrà affidato ad un broker (persona fisica o società - singola od associata) con regolare iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (art. 109 lett. B X.Xxx. 209/05), selezionato mediante procedura aperta, con l'avvertenza che si procederà al conferimento dell'incarico anche nel caso di una sola candidatura, se giudicata idonea e conveniente per la stazione appaltante.
Art. 6 - Compenso del servizio
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Azienda Sanitaria alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti in essere presso l’Ente (c.d. “clausola di brokeraggio”).
L’entità della provvigione del Broker verrà calcolata applicando la relativa percentuale, offerta dal Broker in sede di gara, ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici e si applicherà in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine dei contratti di assicurazione in essere, riportati nell’allegato F) al presente Capitolato.
L’Azienda Sanitaria provvederà ad indicare espressamente la percentuale della provvigione, offerta dal Broker aggiudicatario in sede di gara, in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti assicurativi che intenderà attivare. Pertanto il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione, con le quali l’Azienda Sanitaria stipulerà i nuovi contratti, una percentuale di provvigione superiore a quella formulata in sede di gara.
Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l’Azienda Sanitaria ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposta o le relative gare, avviate dall’Azienda, non abbiano buon esito.
Art. 7 - Importo stimato dell’appalto
Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all’entità dell’importo contrattuale (ad es. cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione CIG) il complessivo valore economico dell’appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte dell’Azienda Sanitaria, in € 738.000,00 per tutta la durata triennale del contratto, esclusa l’opzione di prosecuzione, di cui al precedente art. 3, e tenendo conto dell’importo dei premi delle polizze in pagamento al momento dell’espletamento della presente procedura (€ 8.200.000,00) e di una percentuale media ponderata del 9 % delle percentuali di provvigione poste a carico dei contratti.
In tal senso si precisa ulteriormente che il suddetto importo massimo stimato è stato determinato sia sulla base delle condizioni economiche di cui ai contratti assicurativi in essere, che in funzione di nuove ed
eventuali ulteriori esigenze di coperture assicurative che l’Azienda intenderà attivare nel corso dell’intero periodo contrattuale ed, al momento, non prevedibili.
Art. 8 - Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio
Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento, di durata complessiva stimabile non inferiore a 10 giorni, al termine delle attività oggetto del presente Capitolato, con l’eventuale nuovo soggetto selezionato con idonea procedura di gara.
Art. 9 - Obblighi del broker aggiudicatario
Il broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente appaltante né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria o dal dirigente appositamente autorizzato. Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione obbligandosi a depositare presso l’Azienda sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda Sanitaria committente assicurando la tutela degli interessi della stessa.
Nell'espletamento dell'incarico, il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il piano di lavoro, presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Azienda Sanitaria, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici.
Il broker aggiudicatario dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dall’art. 110 comma 3 D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato (in ogni caso non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro).
Il broker aggiudicatario dovrà presentare nei modi previsti dall'art. 113 del D.lgs. 163/06 una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo stimato del presente appalto, che esclusivamente a tale fine viene forfettariamente determinato in € 738.000,00 esclusa l’opzione di prosecuzione del servizio di cui al precedente art. 3.
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA
CAPO I – Modalità di scelta del Contraente Art. 10 – Procedura e criterio di aggiudicazione
La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi elencati come meglio specificati nel successivo art. 11.
Art. 11 - Elementi di valutazione
Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 283 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti elementi di valutazione:
Così suddivisi:
Qualità : massimo punti 60
Elementi di valutazione | Punti |
a) Modalità e criteri per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico, con particolare riferimento alle metodologie, ai criteri e modalità di espletamento dell’incarico che il broker intende adottare Sub criteri: a.1) personale dedicato alla ASL di Nuoro: | Xxx Xxxxx 20 Punti 5 di cui: |
Elementi di valutazione | Punti |
• Personale dedicato esclusivamente all’ASL di Nuoro (almeno 1 unità a tempo pieno) • Personale dedicato parzialmente alla ASL di Nuoro a.2) tempistica di presa in carico del sinistro: • entro 24 ore lavorative • tra 24 e 48 ore lavorative • tra le 48 e le 72 ore lavorative • oltre le 72 ore lavorative a.3) progetto di svolgimento del servizio con particolare riferimento a elementi di efficienza del servizio e della spesa, rapidità gestione e conclusione delle pratiche di sinistro; | punti 5 punti 2 Punti 5 di cui: punti 5 punti 3 punti 1 punti 0 punti 10 |
b) Programma di risk management clinico a favore dell’Azienda; il punteggio massimo verrà attribuito al progetto che renderà maggiormente esplicito e conveniente per la ASL il supporto del broker nelle attività di identificazione dei rischi, la valutazione dei loro impatti potenziali, l’approntamento di tutte le misure per il loro controllo, la loro prevenzione e la gestione delle loro conseguenze. | Punti 10 |
b) Modalità di gestione dei sinistri e descrizione dei supporti informatici utilizzati per l’esecuzione del servizio Sub criteri: c.1 piattaforma web dedicata c.2 scannerizzazione e restituzione digitale di tutta la pratica di sinistro | Punti 10 di cui 5 punti 5 punti |
c) Descrizione della struttura aziendale, del responsabile del servizio e delle risorse umane dedicate, con indicazione dell’iscrizione al RUI di cui al D.Lgs. 209/05, delle relative qualifiche e ruoli (indicare al massimo 6 risorse) Dovranno essere allegati i curricula | Punti 10 |
d) Programma di formazione a favore del personale della ASL determinato in termini quantità di ore di formazione nell’arco di espletamento dell’appalto e qualità e capillarità della proposta formativa; | Punti 5 |
e) Servizi aggiuntivi offerti attinenti al servizio in appalto aventi stretta correlazione con il servizio oggetto dello stesso, da svolgere a titolo gratuito. Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta nella cui descrizione analitica si sia rilevato una concreta utilità per la società, in termini di operatività e gestione delle risorse | Punti 5 |
Prezzo: massimo punti 40
così suddivisi e attribuiti in base all’offerta:
A | Commissioni poste a carico dalle compagnie assicurative sulle polizze NON RC Auto: | max 30 punti |
Provvigione fino al 10,00% | 30 punti |
Provvigione dal 10,01% al 11% | 25 punti | |
Provvigione dal 11,01% al 12% | 15 punti | |
Provvigione dal 12,01% al 13% | 10 punti | |
Provvigione dal 13,01% al 14% | 5 punti | |
Provvigione dal 14,01% in su | 2 punti |
B | Commissioni poste a carico dalle compagnie sulle polizze RC auto | max 10 punti |
Provvigione fino al 5,00% | 10 punti | |
Provvigione dal 5,01% al 6% | 7 punti | |
Provvigione dal 6,01% al 7% | 5 punti | |
Provvigione dal 7,01% all’8% | 2 punti | |
Provvigione dall’8,01 % al 9% | 1 punti | |
Provvigione dal 9,01% in su | 0 punti |
Fatti salvi i casi in cui la tipologia del criterio o sottocriterio di valutazione non determini la diretta ed automatica assegnazione del punteggio in ragione della presenza o meno, in offerta, della particolare condizione ivi rispettivamente richiesta (es. risorse umane dedicate, tempistiche di presa in carico, provvigione offerta), l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata secondo quanto previsto nell’Allegato P (“Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa”) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. utilizzando il metodo di cui al punto II – 5 come sotto meglio specificato.
Per l'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione Giudicatrice utilizzerà un criterio motivazionale valutando le condizioni offerte dai concorrenti.
Per ogni sub criterio di valutazione, con adeguata motivazione, verrà quindi attribuito un punteggio qualità provvisorio. Quindi, se del caso (cioè ove non sia già stato attribuito, in sede di valutazione dell’offerta, il punteggio massimo rispettivamente previsto), si procederà ad una prima riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti per ogni sub criterio, rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto per singolo sub criterio; tale operazione avverrà attraverso la moltiplicazione del punteggio provvisorio per un coefficiente, appunto di riparametrazione, ottenuto dalla seguente formula:
Ci = Ppi X Pqmax Ppmax
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ppi = punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente xxxxxx Xxxxx = punteggio qualitativo migliore assegnato provvisoriamente Pqmax = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione
Determinata in tal modo la graduatoria provvisoria si ri-procederà o si procederà per la prima volta, sempre secondo la formula sopra indicata, alla riparametrazione dei singoli punteggi conseguiti rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto, rispettivamente, per l’offerta tecnica-qualità e per il prezzo. Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
CAPO II – Modalità di presentazione dell’offerta e composizione del plico Art. 12 - Composizione del plico generale dell’offerta
Il Concorrente dovrà presentare un piego generale di offerta contenente le seguenti buste:
a) Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa.
All’esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:
• l’indicazione del soggetto candidato offerente (singolo o in R.T.I.)
• la seguente dicitura:
BUSTA 1 - Documentazione amministrativa per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell’ASL di Nuoro
In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 13.
b) Busta n. 2 contenente l’offerta economica
All’esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:
• l’indicazione del soggetto candidato offerente (singolo o in R.T.I.);
• la seguente dicitura:
BUSTA 2 – Offerta economica per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell’ASL di Nuoro
In tale busta deve essere contenuta l’offerta economica formulata secondo quanto indicato nell’art. 14.
c) Busta n. 3 contenente la documentazione tecnica
All’esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:
• l’indicazione del soggetto candidato offerente (singolo o in R.T.I.)
• la seguente dicitura:
BUSTA 3 – Documentazione tecnica per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell’ASL di Nuoro
In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 17.
Le suddette buste a pena di esclusione, devono a loro volta essere inserite in un plico più grande, chiuso con nastro adesivo trasparente e siglato sui lembi di chiusura. Tale plico deve riportare in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:
• l’indicazione del soggetto candidato offerente (nome e ragione sociale della ditta concorrente singola o in R.T.I.). Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
• la seguente dicitura:
NON APRIRE - OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELL’AZIENDA ASL DI NUORO
Il suddetto plico, indirizzato all’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Via Demurtas n.1 08100 Nuoro, deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, direttamente o a mezzo posta.
Nel caso di consegna a mano del plico si ricorda che l’Ufficio Protocollo di questa ASL è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 ( Tel. 0000000000)
Art. 13 - Documentazione amministrativa
La documentazione amministrativa da includere nella busta n. 1, pena l’esclusione, è la seguente:
1. istanza di partecipazione, in lingua italiana e dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentate o Procuratore dell’impresa offerente ai sensi degli artt. 38, 39, 41, 42 del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo l’unito Modello “B”, corredato del prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara;
2. dichiarazione di cui allegato “D” di accettazione di tutte le clausole contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti tutti di gara;
3. documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione provvisoria. Qualora il deposito cauzionale è prestato in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale documento è costituito da copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria della ASL di Nuoro. Qualora invece detto deposito cauzionale è prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, tale documento è costituito da copia della polizza medesima; tale cauzione dovrà contenere i seguenti dati: impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 del D. Lgs. N. 163/2006, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario; la rinuncia del Garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.; la
rinuncia del Garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del
C.C. ;
4. (nel caso la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di stato) Dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 75 comma 8 del Dlgs n°163/06 e s.m.i. , qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
5. documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza secondo le modalità di cui al successivo art. 19;
6. Eventuale procura, nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore;
N.B.: la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessitano di autenticazione; le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle stesse.
In caso di partecipazione in R.T.I., l’istanza e la dichiarazione di cui al punto 1, dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI costituito o costituendo. I documenti di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere sottoscritti da tutte le Imprese in RTI o Consorziate. La documentazione attestante il pagamento del contributo all’AVCP di cui al punto 6 dovrà essere presentata, in caso di RTI costituito o costituendo, dall’impresa mandataria.
La cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore di cui ai punti 4 e 5 dovrà essere prodotta:
a) in caso di RTI costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
b) in caso di RTI costituendo, dalla mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande.
Inoltre, dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. o Consorzio:
già costituito:
1) copia dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio e dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificati i servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. N. 163/2006;
non costituito:
2) dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta mandataria, sottoscritta da tutte le imprese in RTI o consorziate attestante:
a) a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero l’Impresa che sarà designata quale Referente responsabile del Consorzio;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. N. 163/2006;
c) la specificazione dei servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. N. 163/2006.
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o di uno solo dei documenti richiesti di cui al presente articolo, comporterà l’esclusione dalla gara.
Art. 14 - Offerta economica
L’offerta economica, contenente l’indicazione delle provvigioni richieste in percentuale rispetto ai Rami RC Auto e ai Rami diversi da RC Auto, deve essere resa legale mediante l’apposizione marca da bollo da € 14,62 (quattordici/62). Qualora le offerte non siano in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.
L’offerta, per essere valida deve essere sottoscritta in ogni sua pagina e pervenire dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso unitamente all’offerta economica il soggetto candidato dovrà trasmettere, in originale o in copia conforme, la procura, che deve essere speciale, e cioè riguardare lo specifico appalto, o, in genere, tutti gli appalti per le forniture delle amministrazioni pubbliche.
La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ( in originale o copia conforme).
L’offerta economica relativa al servizio in oggetto, dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dalla ASL ed allegato al presente capitolato sotto la voce Allegato “E”.
Si evidenzia che nessun compenso spetterà ai soggetti candidati per la redazione delle offerte e dei relativi documenti.
Art. 15 - Requisiti dell’offerta economica
I prezzi offerti (in termini di percentuali di provvigione) devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell’aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui.
Non sono ammesse offerte plurime o alternative.
Non sono ammesse offerte incomplete o non redatte secondo la traccia di cui al precedente articolo.
Art. 16 - Validità delle offerte economiche
L’offerta, ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di 180gg. a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere da essa.
Art 17 - Documentazione tecnica.
Le Imprese concorrenti sono tenute a presentare la seguente documentazione tecnica:
Relazione, sintetica ma esaustiva, suddivisa in capitoli corrispondenti ciascuno agli elementi di valutazione previsti ai criteri 1,2,3,4,5 e 6 dell’art. 11 che precede. La relazione – pena la mancata valutazione delle parti eccedenti - non dovrà eccedere complessivamente le 50 pagine (facciate) formato A4. La relazione dovrà essere sottoscritta in calce dal titolare della ditta individuale o dal Legale Rappresentante in caso di società. Il contenuto della stessa costituirà per l’impresa concorrente un preciso impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, la relazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.
La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un’adeguata valutazione tecnica, comporterà l’esclusione dell’offerta.
Si precisa che la Commissione Giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico valuterà solamente la documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara.
Tutta la documentazione tecnica prodotta deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta di carattere economico.
Art. 18 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Azienda Sanitaria procederà a verifiche secondo quanto disposto dal DPR 445/2000.
Art. 19 - CIG e contributo di partecipazione alla gara
Il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, da indicare in sede di versamento del contributo di partecipazione alla gara, è il seguente:
C.I.G.: 4789895A63
Importo presunto dell’appalto: € 738.000,00
Ai sensi dell’1, comma 67 della L. 266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture 15 febbraio 2010, le ditte partecipanti sono tenute al pagamento del contributo di partecipazione alla gara secondo le nuove modalità precisate nell’avviso del 31.03.2010, pubblicato sul sito dell’AVCP, entrate in vigore dal 01.05.2010.
Il pagamento della contribuzione, se dovuta, dovrà avvenire con le modalità previste per gli operatori economici dall’art. 2.2 delle succitate nuove istruzione operative.
A riprova dell’avvenuto pagamento la Ditta partecipante dovrà allegare all’offerta a pena di esclusione copia della ricevuta di pagamento, trasmessa via e-mail dal sistema di riscossione, nel caso di pagamento on-line con carta di credito ovvero originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita nel caso di pagamento effettuato presso i punti vendita della rete Lottomatica Servizi, abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Si rappresenta che la ASL è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo anche tramite l’accesso al SIMOG dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato nella ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Art. 20 - Informazioni e Chiarimenti
Ai sensi dell’art. 71, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, potranno essere richiesti alla ASL eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato Speciale e della restante documentazione di gara. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento xxxx. Xxxxxx Xxxxx dal lunedì al venerdì al Servizio Provveditorato a mezzo fax al n.0784/38557, tel.0784/240706 ovvero via mail all’indirizzo e-mail xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx e dovranno pervenire entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte; le richieste pervenute oltre quella data non saranno prese in considerazione;
Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni complementari ed i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate dalla ASL almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come per legge.
I chiarimenti agli atti gara verranno inviati via fax o e-mail a chi avrà formulato la corrispondente richiesta e verranno, altresì, resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione Bandi e Gare nello spazio dedicato alla presente procedura. È preciso onere delle ditte partecipanti la consultazione periodica del sito per verificare eventuali aggiornamenti dello spazio di che trattasi.
CAPO III – Modalità di svolgimento della gara Art. 21 - Commissione Giudicatrice
La valutazione tecnica delle offerte è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice nominata con Xxxxxxxx dal Direttore Generale successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La Commissione è composta da un numero dispari non superiore a cinque componenti. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Art. 22 - Adempimenti della commissione giudicatrice
Alla Commissione Giudicatrice competono, durante la prima seduta pubblica, le seguenti operazioni volte ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa:
1. verifica della regolarità esterna dei plichi generali pervenuti, della loro integrità e dell’osservanza dei termini e modalità di presentazione;
2. apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste N° 1, 2 e N°3 , confezionate come indicato all’art. 12 del presente capitolato, pena l’esclusione;
3. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA N° 1);
4. verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata a corredo dell’offerta in ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del presente Capitolato;
5. apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (BUSTA N° 3) e verifica della materiale presenza della documentazione specificata all'art. 17 del presente Capitolato;
6. ammissione alla fase successiva delle imprese la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse;
7. raccolta delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (BUSTA N° 2) presentate dalle ditte partecipanti alla gara e debitamente conservato dal Segretario della Commissione Giudicatrice;
In seduta riservata competono:
1. l'esame della completezza, regolarità e valutazione della documentazione tecnica (BUSTA N° 3);
2. l'attribuzione dei punteggi qualitativi relativi all'offerta tecnica secondo gli elementi di valutazione definiti dall'art. 11 del presente Capitolato;
Durante la seconda seduta pubblica compete:
1. comunicazione dei punteggi qualitativi conseguiti dalle ditte concorrenti con riferimento all’offerta tecnica;
2. apertura del plico in cui sono incluse le buste chiuse contenenti le offerte economiche;
3. apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e lettura delle percentuali offerte;
4. attribuzione dei punti relativi al prezzo secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Capitolato;
5. somma dei punteggi relativi alla qualità e dei punteggi relativi agli elementi quantitativi e formazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.
6. individuazione delle eventuali offerte risultate anomale ai sensi degli artt. 86-87 del D.Lgs. n° 163/2006.
Art. 23 -Presenza dei soggetti candidati
Alle sedute pubbliche di cui al punto precedente possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentati dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di delega.
Art. 24 - Aggiudicazione
L’aggiudicazione della presente procedura sarà effettuata secondo quanto specificato all'art. 10 del presente Capitolato (“Procedura e criterio di aggiudicazione”) e sarà resa definitiva con provvedimento del Direttore Generale di questa ASL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ASL di non procedere all’aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o carenza fondi, per incongruità dell’offerta nel suo insieme o per qualsivoglia ulteriore ragione questa ASL intenda avvalersi.
Il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà, ai sensi di Legge, gli esiti di gara ai Soggetti aggiudicatari e ai Concorrenti che seguono nella graduatoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater del Codice Penale, ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Art. 25 - Offerte anormalmente basse
La Commissione di gara procederà secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e dall'art. 284 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.
Art. 26 - Stipulazione del contratto
A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 27 - Cause espresse di esclusione
La violazione o l'inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio dei principi di “par condicio”, segretezza e imparzialità:
• • mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta (artt. 13,14 e 17);
• in caso di offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara; a tal fine farà fede la data di arrivo apposta dall’Ufficio Protocollo della ASL;
• mancata chiusura con nastro adesivo trasparente o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura dei plichi e delle buste;
• in caso di offerta presentata da un Raggruppamento Temporaneo inosservanza delle disposizioni contenute nella PARTE III - art. 33 “concorrenza sleale”;
• offerte pari o in aumento rispetto ai valori fissati a base di gara, nonché le offerte plurime, alternative e/o incomplete;
• indicazione di prezzi nella documentazione contenente l'offerta tecnica di gara;
PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
CAPO I - Partecipazione e costituzione Art. 28 - Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura d'appalto le Imprese e le Società riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii..
Art. 29 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese
Sono ammessi alle gare i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinati dall’art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34
D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.
Art. 30 - Costituzione del Raggruppamento di Imprese
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, dovrà avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 31 - Concorrenza sleale
Qualora un Soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro Raggruppamento.
Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una medesima ditta partecipi
contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi. Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
CAPO I – Garanzie
Art. 32 - Cauzione provvisoria
L'offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, come indicato nell’art. 7 del presente Capitolato, ovvero:
importo presunto appalto: € 738.000,00 cauzione 2%: € 14.760,00
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e xx.xx. e ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. L.vo 24 febbraio 0000 X. 00.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000).
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Art. 33 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari
La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente e sarà restituita ai Soggetti non aggiudicatari entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività della Deliberazione di aggiudicazione definitiva.
Art. 34- Cauzione definitiva
L'Esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo presunto dell’appalto indicato nell’art. 7 del presente Capitolato Speciale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 33 del presente Capitolato Speciale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.
PARTE V – AGGIUDICAZIONE
CAPO I - Adempimenti Soggetto aggiudicatario Art. 35 - Documentazione
Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il
Soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire:
a) deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 34 del presente documento;
Il termine di cui al primo comma può essere, a richiesta dell'Aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'ASL dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso l'ASL di Nuoro si riserva la facoltà di aggiudicare a favore della Ditta seconda classificata e sarà immediatamente incamerata la cauzione provvisoria del Concorrente a titolo di risarcimento.
PARTE VI – Disciplinare del servizio Art. 36 - Obblighi di riservatezza e segretezza
Il Broker ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.
Il Broker è inoltre responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L’Azienda Sanitaria autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003. Per quanto concerne l’attività svolta per conto dell’Azienda Sanitaria il Broker viene individuato quale Responsabile del trattamento dati.
Art. 37 - Penalità
Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a.r., al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.
Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni addebito.
Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Altresì nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’impresa aggiudicataria.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di interrompere/o sospendere il contratto con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
Art. 38 - Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi, l'ente appaltante potrà, nei casi di cui al precedente art. 39, risolvere ex art. 1456 c.c., l'incarico, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
La revoca avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. L'incarico si intenderà altresì risolto, con decorrenza immediata, e senza obbligo di informazione, qualora venga meno
l'iscrizione all'albo dei mediatori dell'impresa aggiudicataria, la quale e' tenuta a darne comunicazione all'ente appaltante al verificarsi della circostanza. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., qualora il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
L'appaltante avrà - in ogni caso - diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del broker.
Art. 39 - Disposizioni particolari
L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Sanitaria ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Istituto e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell'appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'aggiudicataria possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'ente appaltante stesso.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
Per quanto non espressamente indicato in questo Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi e alle altre norme presenti nell'ordinamento.
Art. 40 - Subappalto
Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa così come definita dal D.lgs. 209/05.
Art. 41 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Art. 42 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii
L'appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, ecc..
A questo proposito si ricorda che l’appaltatore dovrà procedere alla redazione dell’offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all’amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.
Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei relativi allegati e nel bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.
Art. 43 - Foro competente.
Foro competente sarà, per ogni controversia, quello di Nuoro.
Art. 44 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n°217/2010.
Art. 45 - Allegati
Sono parti integranti e sostanziali del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati: Allegato A – Dichiarazione possesso requisiti generali
Allegato B – Istanza di partecipazione Allegato C - Dichiarazione soggetti cessati
Allegato D – Dichiarazione accettazione atti di gara Allegato E - Modello Offerta Economica
Allegato F - Situazione Assicurativa della ASL di Nuoro