Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali
Multibusiness
Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
• Nota informativa, comprensiva di Glossario;
• Condizioni di assicurazione;
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
MB 912
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA Gruppo Aviva
Indice Pagina
❑ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SETTORE A - INCENDIO
❑ CONDIZIONI GENERALI 5
❑ CONDIZIONI SPECIALI 9
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 11
SETTORE B - INDENNITÀ AGGIUNTIVA
❑ CONDIZIONI GENERALI 12
SETTORE C - FURTO
❑ CONDIZIONI GENERALI 13
❑ CONDIZIONI SPECIALI 16
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 17
SETTORE D - CRISTALLI
❑ CONDIZIONI GENERALI 19
SETTORE E - ELETTRONICA
❑ CONDIZIONI GENERALI 20
❑ CONDIZIONI SPECIALI 22
SETTORE F - RESPONSABILITÀ CIVILE
❑ CONDIZIONI GENERALI 24
❑ CONDIZIONI SPECIALI 29
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 31
SETTORE G - ASSISTENZA
❑ CONDIZIONI GENERALI 34
SETTORE H - TUTELA LEGALE
❑ CONDIZIONI GENERALI 37
❑ AMBITO DELLE PRESTAZIONI 38
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 40
❑ DISPOSIZIONI GENERALI 40
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO
(non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale) 42
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE 45
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 46
❑ INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196 48
❑ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assi- curatori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 Codice Civile.
Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicurazio- ne, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati
Qualora l’attività venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i quattordici giorni successivi alla data di comunicazione del trasferimento o dalla data effettiva di inizio trasloco, purché comunicata dall’Assicurato prima dell’inizio del trasloco stesso, sempre- ché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano.
Nel caso di assicurazione a primo rischio assoluto il massimo indennizzo per ogni ubicazione si intende stabilito nel 50% della somma assicurata.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’art. 5 - Aggravamento del rischio.
Art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamen- to o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa in- dicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle sud- dette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inol- tre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 9 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sca- denza, l’assicurazione, di durata non inferiore all’anno, è prorogata per un anno e così successiva- mente. Qualora trattasi di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o altro contratto di finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, l’Assicurato può richiedere l’annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale - salvo venga diversamente indicato - e la Società provvede- rà all’emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.
Art. 00 - Xxxxx xx scali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Garanzia Assistenza
La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rap- presentanza per l’Italia e sede secondaria di AGA International S.A., tramite la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l. tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 13 – Tutela Legale
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 14 - Adeguamento automatico
Le somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.). L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corri- spondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate, massimali e premio.
Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo le Parti possono rinunciare all’adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata.
Nel caso di rinuncia all’adeguamento automatico le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Non sono soggette ad adeguamento:
• le franchigie, gli scoperti, i minimi e i massimi risarcimenti;
• le polizze a premio unico anticipato;
• tutte le prestazioni della garanzia Assistenza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza). L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla pre- stazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità so- lidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno
tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione com- piuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del con- tratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra pro- pria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
CONDIZIONI GENERALI INCENDIO
A
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione.
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell’am- bito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti anche non assicurati; mancata o anormale pro- duzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini del presente Settore che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si mani- festino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o compo- nenti elettronici.
Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai me- desimi;
7) urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine.
Sono, altresì, compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché stabil- mente fissati, all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di
€ 8.000,00 per anno assicurativo.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro; limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto.
Sono compresi i danni:
– da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve, compresi i danni che oc- corressero all’interno del fabbricato, sino ad un importo massimo pari al 50% della somma assicurata alle singole partite fabbricato e contenuto;
– da gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assi- curato, sino a un importo massimo indennizzabile di € 3.500,00;
– a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, sino ad un massimo indennizzo di
€ 15.000,00 causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto;
– da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 15.000,00.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per ogni sinistro;
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici, verificatesi:
– attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
– a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico;
Resta convenuto che il massimo indennizzabile è pari al 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con il minimo di € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
• rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fab- bricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato previa detra- zione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00;
• occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente il rischio assicurato oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Re- sta convenuto che il massimo indennizzabile è pari al 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con il minimo di € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;
Sono inoltre comprese:
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, anche conse- guente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, purché accertata dall’Azienda erogatrice o da altro operatore specializzato e che comporti il bloc- co dell’erogazione del servizio.
Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l’impianto conforme alle normati- ve vigenti in materia.
Resta inteso che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di € 5.000,00 e previa applica- zione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;
12) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un gua- sto accidentale agli impianti di riscaldamento o condizionamento, sino ad un importo massimo di
€ 2.000,00 per anno assicurativo;
13) incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 50.000,00;
14) incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 20.000,00;
15) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di incen- dio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribalta- mento, uscita di strada, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicura- to o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. Resto convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le
merci con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell’indennizzo;
16) perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente Set- tore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in istituti di credito o di pegno nel territorio italiano, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00.
La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:
17) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto pre- visto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’indennizzo, con il massimo assoluto di € 11.000,00;
18) le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchi- nari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo;
Art. 1.2 – Aumento dell’indennizzo
La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessi- va del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:
a) il mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, occupati dall’Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
b) i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato.
Art. 1.3 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:
a) 20% con il massimo di € 6.000,00 per il denaro;
b) 10% con il massimo di € 15.000,00 per i valori;
c) € 15.000,00 per singolo oggetto relativamente a tappeti, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti mer- ce dell’attività dichiarata. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
d) 15% con il massimo di € 10.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività dichiarata in polizza;
e) 30% con il massimo di € 30.000,00 per preziosi e valori portati dai clienti e consegnati all’albergatore. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
f) € 30.000,00 per fustelle farmaceutiche;
g) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
h) 30% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza o anche in eventuali dipendenze site altrove a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascuna di esse in polizza.
Art. 1.4 - Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 8.6 - Assicura- zione parziale – Deroga alla proporzionale.
Art. 1.5 - Merci in refrigerazione
La Società indennizza, nel limite della partita assicurata in polizza a tale titolo, i danni causati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti a:
– eventi previsti in polizza;
– accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’e- nergia elettrica.
Per danni non conseguenti a incendio, implosione, esplosione o scoppio - verificatisi nei locali as- sicurati - la garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 300,00 per sinistro.
Art. 1.6 - Ricorso Terzi
La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indenniz- zabile a termini del presente Settore di polizza. L’assicurazione comprende i danni derivanti da interru- zioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e sino alla concorrenza del 15% dello stesso. La presente garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 1.7 - Esclusioni e delimitazioni. Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) da fenomeno elettrico derivante da:
• usura o carenza di manutenzione;
• montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli ve- rificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
e) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 1.1 al punto 8) - Atti vandalici e dolosi:
• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazio- ne militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
• verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
• a cose ed enti mobili all’aperto;
• da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzio- ne di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da altera- zione od omissione di controlli o manovre;
• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
• da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
f) relativamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al punto 9) - Eventi atmosferici:
• a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tenso- strutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino;
• a cose ed enti mobili all’aperto, fatta eccezione dei serbatoi, macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione, tende esterne e installazioni consimili;
• arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
• subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
• da formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni d’acqua salvo quanto previsto dall’art. 1.1 punto 10), mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artifi- ciali;
• da bagnamento all’interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
• arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fab- bricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro;
g) da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
h) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
i) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto preceden- temente indicato all’art. 1.2) Aumento dell’indennizzo;
l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
m) relativamente all’art. 1.1 al punto 11) acqua condotta, le spese per ricercare, riparare o elimina- re il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
n) Limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi – di cui all’art. 1.6:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i vei- coli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
❑ CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)
1) Vincolo
Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto, vale quello sottoriportato.
La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell’Istituto richiamato nel frontespizio di polizza.
Pertanto, la Società si obbliga a:
a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assi curato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contra- ente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
2) Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.
3) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiara- zioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
4) Uffici e/o Studi professionali (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).
A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall’assicura- zione le merci.
5) Alberghi (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto l’assicurazione di cui al pre- sente Settore comprende:
• le cose portate dai clienti e non consegnate, sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per sin- golo oggetto, ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del denaro. Relativamente a valori e preziosi portati dai clienti la garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
• i veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno - purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo sino ad un im- porto massimo di € 20.000,00 per sinistro.
6) Macchine elettroniche
Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicu- rate con la partita prevista dal Settore E) Elettronica.
7) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazio- ne i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono conside- rati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
8) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
9) Cose all’aperto
Relativamente ad attrezzature e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all’a- perto, salvo le esclusioni previste - per le singole garanzie - all’art. 1.7 – Esclusioni e delimitazioni. La garanzia è operante purché le attrezzature e le merci si trovino nell’ambito dell’area imme- diatamente circostante l’ubicazione assicurata.
10) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni. Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponi- bile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici
Le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione - ai punti 8) atti vandalici e 9) eventi atmosferici - sono escluse dalla presente assicurazione.
B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione
Tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione - di cui al Settore Incendio sono prestate con applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro. Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusiva- mente con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 500,00.
C) Garanzia limitata per il fabbricato
La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall’art. 1.1 – Oggetto dell’Assicurazione
- ai punti: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica – 2) caduta aeromobili, veicoli spaziali – 3) fumo, gas e vapori – 4) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.
D) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici
A deroga di quanto previsto all’art. 1.7 – Esclusioni - lett. f) – eventi atmosferici - la Società inden- nizza, fino alla concorrenza di € 20.000,00, nella forma assicurativa a valore intero, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modiche e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche. Il limite d’indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s’intende unica e sostituisce quella operante all’art. 1.1 – punto 9) eventi atmosferici.
E) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici
A deroga di quanto previsto all’art. 1.7 – Esclusioni - lett. f) – eventi atmosferici - la Società inden- nizza, fino alla concorrenza di € 20.000,00, nella forma assicurativa a primo rischio assoluto, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215 e succes- sive modifiche.
Il limite d’indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s’intende unica e sostituisce quella operante all’art. 1.1 – punto 9) eventi atmosferici.
F) Flottante stagionale
Limitamente ai seguenti periodi stagionali:
• dal 01/11 al 31/01
• dal 30/06 al 30/09
la somma assicurata alla partita Contenuto è temporaneamente aumentata di un importo - ag- giuntivo alla somma assicurata – di € 50.000,00.
G) Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all’aperto – (per cod. attività AU10)
A deroga di quanto previsto all’art. 1.7 – Esclusioni - lett. f – eventi atmosferici – si prende atto che la garanzia è estesa ai veicoli posti all’aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contra- ente purché riconducibili all’attività assicurata, situati nell’area immediatamente circostante il rischio oggetto dell’assicurazione. La garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di €. 500,00 per ciascun veicolo. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di €. 10.000,00 per singolo veicolo e €. 40.000,00 per sinistro e per anno.
CONDIZIONI GENERALI INDENNITÀ AGGIUNTIVA
B
Art. 1.8 – Indennità aggiuntiva
La Società assicura nel limite della partita assicurata in polizza i danni da interruzione di attività in con- seguenza di sinistro indennizzabile a termini del Settore A) incendio.
Tali danni verranno riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 20% di quello liquidato per le partite: fabbricato, rischio locativo, contenuto e merci in refrigera- zione indipendentemente dal verificarsi o no dell’interruzione dell’attività.
CONDIZIONI GENERALI FURTO
C
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti di indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo in- dennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nell’esercizio indicato in polizza e nelle relative pertinenze e/o dipen- denze, in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusu- ra purché gli stessi abbiano caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 – Mezzi di chiusura - del presente Settore, oppure praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, pur- ché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denun- cia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, la Società rimborserà le spe- se documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, sino ad un importo massimo di € 800,00 per anno assicurativo;
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impie- go di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture situate in linea verticale a più di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
5) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
nonché i furti commessi:
6) attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante;
7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
8) durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio, con rottura delle vetrine;
9) mediante l’utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi. In tal caso, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico del l’Assicurato stesso fermo quanto disposto dall’art. 2.4 – Mezzi di chiusura.
La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:
10) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’esercizio, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia, alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo inden- nizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.500,00 per il denaro;
11) furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all’As- sicurato l’85% dell’indennizzo, restando il 15% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;
12) furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento, anche non comunicanti con i locali assicurati purché trovantisi nelle immediate vicinanze, oppure solida- mente fissate all’esterno degli stessi, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio,
avvenuto a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.000,00;
13) furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, con- dotti dall’Assicurato o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate ed i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso. Resto convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite di € 2.500,00 e con applicazione di una fran- chigia di € 150,00 per sinistro;
14) furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 – Mezzi di chiusura - del presente Settore. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo;
15) furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in de- posito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino ad un importo massimo del 15% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di €. 4.000,00;
16) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
17) furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri - ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e d’allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al loro contenuto in genere - in occasione di furto o tentativo di furto o rapina. Resta convenuto che l’impor- to massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000.00 per sinistro.
Art. 2.2 - Portavalori
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicu- rata in conseguenza di:
• xxxxxx e/o rapina;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
• furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;
purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’esercizio assicurato.
Le garanzie vengono prestate a condizione che:
• dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75 anni;
• gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del tito- lare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 2.3 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 15.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;
b) del 20% con il massimo di € 3.000,00 per denaro, valori e preziosi ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 nel caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte a condizione che la stessa venga aspor- tata oppure violata:
• mediante rottura e/o scasso;
• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
• in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) del 30% con il massimo di € 10.000,00 per valori e preziosi dei clienti consegnati all’albergatore pur- ché custoditi in cassaforte;
d) 10% con il massimo di € 2.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività dichiarata in polizza;
e) del 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e docu- menti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
f) del 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze pur- ché nella stessa ubicazione, o anche in eventuali dipendenze site altrove; a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascuna di esse in polizza. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 30% della somma assicurata nel caso in cui detti beni siano riposti in locali con mezzi di chiusura rigorosamente conformi al tipo B come previsto dall’art. 2.4 successivo.
Art. 2.4 - Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni aper- tura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri si- mili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diver- si dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a ter- mini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Salvo i casi previsti dall’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
• il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strut- ture.
Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni io- nizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, terremoti, maremoti, eruzioni vul- caniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
– persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
– persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l’Assicu- rato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinque- simo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del decimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pre- giudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Art. 2.6 – Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:
– nella misura massima del 30% qualora non risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare N)
Impianto di allarme a norme IMQ;
– nella misura massima del 40% qualora risulti richiamata in polizza la Condizione Particolare N) Im- pianto di allarme a norme IMQ.
❑ CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Furto)
1) Rischi speciali
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: AB10 Abbigliamento - AU10 Autosaloni - EL10 Elettrodomestici con audiovisivi - PE30 Personal Computer - TA10 Tabaccherie - TE10 Telefonia, la Società corrisponderà all’Assicurato l’inden- nizzo sotto deduzione di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto. Se in polizza risulta richiamata la Condizione Particolare L) Franchigia a carico dell’Assicurato, tale franchigia verrà applicata in aggiunta a quella prevista dalla presente Condizione Speciale. Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la medesima non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori agli stessi.
2) Uffici e/o studi professionali
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione contenuto, sono escluse dall’assicura- zione le merci.
3) Alberghi
Ad integrazione di quanto previsto dalla definizione contenuto l’assicurazione di cui al presen- te settore comprende:
– valori e preziosi portati dai clienti, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati con- segnati in custodia all’albergatore;
– i veicoli a motore dei clienti purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato all’interno dei veicoli stessi - sempreché posti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo - sino ad un importo massimo di € 10.000,00 per sinistro.
Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell’albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell’Assicurato o dei suoi familiari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stes- si o delle cose assicurate.
4) Alberghi con attività stagionale
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da furto di denaro, valori e preziosi avvenuti nei periodi di chiusura stagionale.
5) Macchine elettroniche
Sono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dal Settore E) Elettronica.
6) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazio- ne i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono conside- rati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
7) Prezzo di vendita
Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro, l’in- dennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
8) Impianti fissi del fabbricato
Limitatamente alla garanzia Furto, si intendono compresi nella partita Contenuto i sanitari installati nel fabbricato.
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
H) Abrogazione franchigia prevista dalla Condizione Speciale 1) Furto
La franchigia prevista dalla Condizione Speciale 1), per le categorie di rischio in essa indicate, deve intendersi abrogata.
L) Franchigia a carico dell’Assicurato
Relativamente a tutte le garanzie previste dall’Art. 2.1 di cui al settore Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con applicazio- ne di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”.
M) Mezzi di chiusura di tipo A
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dal presente Settore Furto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvol- gibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, ma- novrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
• inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettan- golari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 75% dell’indennizzo restando il 25% rimanen- te a carico dell’Assicurato stesso.
Salvo quanto previsto dall’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:
• per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
• il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
N) Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle ga- ranzie previste dal presente Xxxxxxx Xxxxx, che:
– i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q;
– si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qual- volta nei locali non vi sia presenza di persone;
– ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
– farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostitu- zioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 70% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
O) Impianto d’allarme di tipo generico
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal presente Settore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
P) Flottante stagionale
Limitamente ai seguenti periodi stagionali:
• dal 01/11 al 31/01
• dal 30/06 al 30/09
la somma assicurata alla partita contenuto è temporaneamente aumentata di un importo - ag- giuntivo alla somma assicurata – di € 10.000,00.
Q) Furto di veicoli posti all’aperto (per cod. attività AU10)
A parziale deroga dell’art. 2.5 – Esclusioni e delimitazioni – lett. a) - premesso che l’area di ubicazio- ne rischio è adeguatamente protetta e cintata e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura, la garanzia è operante per i veicoli posti all’aperto costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all’attività assicurata, situati nell’area di pertinenza del rischio assicurato.
La garanzia è operante:
– a condizione che il furto avvenga con scasso o effrazione delle recinzioni e/o delle chiusure;
– a condizione che le chiavi dei veicoli siano custodite all’interno dei locali oggetto dell’effrazione;
– solo per il furto totale, escluso il furto parziale;
– xxxxxxx xxxxxxxxxx 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il limite di € 25.000,00 per sinistro ed € 10.000,00 per veicolo; la garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00 per singolo sinistro.
CONDIZIONI GENERALI CRISTALLI
D
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicura- ta in polizza, i danni materiali e diretti di rottura delle lastre avvenuta in occasione di:
• causa accidentale;
• fatto involontario dell’Assicurato o dei suoi dipendenti;
• fatto di terzi;
• furto e tentato furto;
• atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, compresi gli atti dolosi delle persone di cui il Contraente debba rispondere ai sensi di legge;
• eventi atmosferici compresa la grandine.
Sono inoltre indennizzabili i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre sino ad un importo massimo pari al 20% di quello liquidabile a termini del presente Settore.
Art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni L’assicurazione non copre i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisi- ca, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostili- tà, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo e da esposizione a radia- zioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, ma- reggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e in mancanza di manutenzione;
e) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni od operazioni di trasloco, lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione dei locali ove si svolge l’attività esercitata.
Inoltre le rigature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente polizza.
CONDIZIONI GENERALI ELETTRONICA
E
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare, nel limi- te della partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dall’art 4.3.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:
1) ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell’at- tività - verificatisi in conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata e comunque entro il territorio italiano garantiti sino ad un importo mas- simo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
2) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 10.000,00 per anno assi- curativo, con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
3) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corren- te dei conduttori assicurati. Nell’ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro;
4) impianti solari e fotovoltaici, sino ad un importo massimo di € 3.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.
La Società indennizza inoltre:
5) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo, con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo;
6) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 15% dell’indennizzo.
Art. 4.2 - Aumento dell’indennizzo
La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 4.1 per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:
• la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati me- morizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
• la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00;
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da:
• spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registrato- ri di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente Settore;
• spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
• spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supple- mentari di elaborazione.
Art. 4.3 - Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti:
a) determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisi- ca, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’u- so o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manu- tenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 4.1 p. 1);
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costrut- tore e/o fornitore;
f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e compo- nenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi duran- te l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di ade- guati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h) attribuibili a difetti noti all’Assicurato e/o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza;
i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
l) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e osti- lità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni io- nizzanti;
m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, ma- reggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
n) di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici;
In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all’art. 4.2 lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:
o) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
p) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
q) perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indenniz- zate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
In relazione alla garanzia prestata dall’art. 4.2 lettera b) la Società non risponde dei costi supple- mentari di elaborazione dovuti a:
r) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettro- niche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
s) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riac- quisto degli enti distrutti o danneggiati;
t) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
❑ CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Elettronica)
1) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme” Dichiarazione relative alle circostanze del rischio, l’omissio- ne da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omis- sioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.
2) Atti vandalici e dolosi
I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 in aggiunta alle franchigie previste dall’art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione, e fermi i limiti di indennizzo.
Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati sta- bilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sono garantiti sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per ogni anno assicurativo ferma l’applicazione del suddetto scoperto.
Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:
– di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all’esterno dei locali;
– direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
– di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparec- chiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
– a impianti e pannelli solari e fotovoltaici.
3) Operatività dell’assicurazione per il furto.
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità perso- nale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano con- formi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquida- bile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni di furto e/o atto vandalico qualora:
– per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
– il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
L’eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall’art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione – fermi i limiti di indennizzo.
4) Macchine elettroniche
Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nel presente Settore, il valore delle stesse non verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui ai Settori Incendio e Furto.
5) Beni in leasing
Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE
F
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamen- ti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)
La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmen- te responsabile:
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del pre- sente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori sog- getti alla disciplina del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o inte- grazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni interve- nute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.
La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell’Assicurato, purché regolar- mente iscritti all’INAIL, ma limitatamente:
• all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
• alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua mor- te per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in re- gola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l’Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di legge, a condizione che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria, errata, interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro
– entro il limite RCO per danni a persona indicato in polizza;
• da dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
• da lavoratori a progetto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice;
• da persone che stipulano con l’Assicurato un contratto d’opera saltuaria o occasionale per gli in- fortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
• da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, prestino la loro opera a favore dell’As- sicurato sempre che dall’evento derivi all’Assicurato stesso una responsabilità civile.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa for- nitrice.
4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limite del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarci- mento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o sommi- nistrati, per morte, per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs n 38 del 23/02/2000. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice.
Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione del- la Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal presente Settore.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 5.2 - Estensioni di garanzia
La garanzia comprende, nell’ambito dei massimali assicurati in polizza e nei limiti e percentuali indicati alle singole estensioni, che costituiscono il massimo risarcimento per sinistro e anno as- sicurativo, anche la responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:
1. dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza e nei quali si svolge l’attività assicu- rata, comprese le dipendenze di pertinenza del fabbricato, compresi dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.
La garanzia comprende i danni:
• da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;
• da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlu- sioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua il risarcimento è corrisposto con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
2. da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3. da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività e comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente dei lavori;
4. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’al- lestimento, montaggio e smontaggio degli stands; qualora i lavori di allestimento, montaggio e smon- taggio siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente;
5. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovun- que nel territorio italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
6. dall’uso, nell’ambito dell’ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività;
7. dall’esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei;
8. dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soc- corso siti all’interno dell’azienda;
9. dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto degli addetti dell’a- zienda per tale scopo;
10. dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
11. dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano, sia all’interno che all’esterno delle aree occupate dall’Assicurato;
12. dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
13. dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato;
14. dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assi- curato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 15% del massimale stabilito in polizza.
L’assicurazione di cui al presente Settore è inoltre estesa ai danni:
15. diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di ese- cuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
16. subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna o custodia dall’Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione. La garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 300,00 per sinistro e fino ad un massimo risarcimento di € 5.000,00;
17. diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione lavori o po- steggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell’Assicurato;
18. conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o forni- tori, restando comunque esclusi i rischi della circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
19. cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell’azienda, l’assicurazione s’intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Sono comunque esclusi dall’assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;
20. derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 50.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro;
21. cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. L’assicura- zione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro;
22. derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi fami- gliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;
Restano pertanto esclusi dalla presente garanzia i responsabili esterni per la sicurezza iden- tificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono inoltre escluse dall’assicurazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all’inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione;
23. derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’As- sicurato o dei propri dipendenti anche all’esterno delle aree dove viene svolta l’attività.
Sono compresi l’uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell’ambito delle aree private dell’azienda, restando comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l’assicurazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e suc- cessivi aggiornamenti e/o modifiche.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di € 200,00.
24. da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa esten- sione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il limite di € 100.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di € 500,00 per sinistro;
25. a cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell’attività indicata in polizza con un limite di risarcimento di € 25.000,00. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
26. da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nell’ambito dell’Azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo quanto previsto al precedente punto 17 - del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute;
27. da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assi- curato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento € 50.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 1.000,00 per ogni sinistro;
28. da errato trattamento dei dati personali da parte dell’Assicurato, ai sensi della legge 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusio- ne) dei dai personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 30.000,00 pre- via applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.
Art. 5.3 - Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limita- tamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 5.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mon- do, esclusi USA e Canada.
Per quanto riguarda il Rischio della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) la garanzia vale per il mondo intero.
Art. 5.5 - Variazione del numero degli addetti
La Società, qualora nel corso del contratto, l’Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in au- mento del numero degli addetti dichiarati in polizza, rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo com-
ma dell’art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti:
• superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti non sia superiore a 10 (dieci) unità;
• superiore di due unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti sia pari o superiore a 11 (undici) unità.
Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante il presente Settore, ma senza l’indi- cazione del numero degli addetti, sarà considerato convenzionalmente un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.
Art. 5.6 – Buona fede
L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del presente contratto, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesattezze o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio risultino accettabili dalla Società in base alle vigenti norme assuntive ed ai criteri tariffari. Il Contra- ente e/o l’Assicurato avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.
Art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni
L’assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende i danni derivanti da:
a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connes- sione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’ac- celerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) malattie professionali da qualunque causa determinate.
L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
d) da furto o rapina;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici - salvo quanto previsto dall’art. 5.2 – punto 23; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
h) da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interra- te all’esterno del fabbricato;
i) a cose a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 5.2 – Estensioni di garanzia punti 14) 16) 17) 25) e 26);
l) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
m) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecu- zione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad as- sestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
o) derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l’assicurazione;
p) da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
q) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordina- ria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto previsto dall’art. 5.2 punto 3) lavori di manutenzione straordinaria;
r) subiti da persone che, ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
• i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
• i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natu- ra del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro parteci- pazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
❑ CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE
(che integrano le condizioni Generali del settore Responsabilità Civile quando esse siano rife- rite ai rischi sottoindicati)
1) Farmacie
La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta.
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque du- rante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, omeopatici, erboristici e fitoterapici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l’assicurazio- ne si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massi- male per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
2) Parrucchieri, xxxxxxxx, centri estetici, solarium, visagisti, massaggiatori, pedicure ed altre atti- vità affini che non richiedano controllo medico
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi su indicati la garanzia comprende anche i danni:
– corporali causati dall’applicazione di tinture, decoloranti, permanenti e prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli, nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;
– causati in occasione di prestazioni professionali eseguite al domicilio dei clienti.
La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo con- trollo medico e i danni estetici.
Tale estensione di garanzia è valida purché l’applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque, non oltre la data di scadenza di polizza e viene prestata sino ad un importo pari al 10% del massi- male assicurato con il massimo di € 80.000,00 per anno assicurativo.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
3) Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con servizio di autofficina.
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lett i) e l) qualora l’assicurazione sia rife- xxxx ai rischi suindicati, la garanzia comprende i danni:
– cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione, sistema- zione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
– subiti dai veicoli in consegna e custodia all’Assicurato, per lavori di manutenzione e riparazione, rifornimento e lavaggio;
La garanzia è operante purché detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita
l’attività, intendendosi per tale il locale e le eventuali pertinenze non aperte al pubblico, a cui si riferisce l’assicurazione.
Sono esclusi i danni:
– alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli og- getto di lavorazione;
– da incendio e furto nonché quelli derivanti da circolazione in base a quanto previsto dal Codice del- le Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
Tale garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 40.000,00, per sinistro e anno assicu- rativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 250,00 per sinistro.
4) Lavanderie, tintorie, stirerie
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lett i) e l) l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo e con applica- zione di una franchigia di € 150,00 per sinistro.
5) Xxxxx alle cose portate dai clienti nell’esercizio assicurato
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lett d) e i) la garanzia è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e deterioramento di cose portate dai clienti, a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza, consegnate e non, con il limite di risarcimento di € 1.500,00 per ogni cliente danneggiato con il massimo di € 4.500,00 per anno assicurativo.
La garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute ed il risarcimento verrà corrisposto previa applicazione di una franchi- gia di € 150,00 per ogni cliente danneggiato.
6) Esercizio con vendita all’ingrosso e per corrispondenza
Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispondenza l’assicurazione non comprende il rischio dello smercio di cui all’art. 5.2) punto 19).
7) Uffici e/o studi professionali
Si intende esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato inerente l’attività professionale o com- merciale.
8) Commercio Ambulante
Premesso che l’Assicurato esercita l’attività di commercio ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, la garanzia comprende la responsabilità deri- vante all’Assicurato nella sua qualità di ambulante nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. La garanzia comprende inoltre l’allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stands in connessione con il rischio descritto in polizza.
9) Negozi di animali - Servizio di toelettatura
Qualora l’assicurazione sia riferita al rischio su indicato la garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni gravi degli animali in consegna e custodia all’Assicurato nei locali ove esercita l’attività assicurata e sottoposti a lavaggio e toelettatura.
La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro e con il limite di
€ 3.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro.
10) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato (valida solo se indicata nel tipo di rischio nella scheda di polizza).
Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicu- rata a valore intero nell’ambito del Settore A) Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, i dehors, le tende, le recin- zioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.
Pertanto l’operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall’art. 5.2 ai punti 1), 2), 3), 14) e 24).
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile ed al locatario nella quali- tà di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
11) Xxxxxxx: cose portate dai clienti consegnate e non consegnate (Valida solo se indicato il limite nella scheda di polizza)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l’intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l’importo di € 60.000,00. Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all’alberga- tore, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente. Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i com- ponenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. La garanzia non vale per:
• denaro;
• veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
• per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell’albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
• per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscalda- mento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’im- porto liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 150,00 per ciascun cliente.
12) Alberghi: esercizio dei servizi accessori
L’assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall’esercizio dei servizi accessori, quali bar, ristorante, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna, sale da ballo, sale per convegni e tutto quanto inerente ad attività ricreative e cultu- rali. Relativamente a rischi riguardanti tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle Condizioni Speciali che precedono la presente clausola.
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
R) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai
A parziale deroga dell’Art. 5.1, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, pertanto le garanzie previste dall’Art. 5.1 ai punti 2), 3) e 4) non sono operanti.
S) R.C. postuma.
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera M) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, la garanzia comprende:
a) qualora l’assicurazione sia riferita a stazioni di servizio per veicoli a motore – distributori di carburante – stazioni di lavaggio – servizio di autofficina – fermo quanto previsto dalla Condi- zione Speciale 3 - i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore ri- parati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge.
La garanzia è prestata purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge stessa e purché detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell’as- sicurazione e comunque entro un anno dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento.
Sono esclusi i danni:
• alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
• da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
• da mancato uso o disponibilità del veicolo;
• derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati.
Per i danni a cose, l’estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% sull’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.
b) per attività diverse da quelle indicate al punto a) l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purché lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione dei lavori.
Sono esclusi i danni:
• agli impianti, apparecchiature e/o cose installate od oggetto di lavori di manutenzione e/x xxxx- razione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso;
• da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali sono destinati;
• da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
• derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell’as- sicurazione e comunque entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, sino ad un importo massimo € 50.000,00, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.
In entrambi i casi la garanzia riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fat- tura o ricevuta fiscale o documento attestante l’avvenuto acquisto, redatti anteriormente all’ac- certamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.
U) Alberghi - Cure termali
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’albergatore da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l’esercizio di uno stabilimento termale annes- so al complesso alberghiero. Si intendono esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.
V) Alberghi - Attività sportive
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l’esercizio, nell’ambito del complesso alber- ghiero delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell’ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori incari- cati dall’albergatore e in possesso - se richiesti - di abilitazione ai sensi di legge.
W) Alberghi - Custodia veicoli a motore
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in conse- gna o custodia all’Assicurato compresi quelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - pur- ché avvenuti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo; il risarcimento sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per ogni veicolo danneggiato e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi dall’assi- curazione i danni da incendio e da furto.
X) Malattie Professionali
A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera c) l’assicurazione di Responsa- bilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 5.1 punto 2) del Settore F) Responsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e di quelle ritenute tali dalla Ma- gistratura, escluse comunque in ogni caso l’asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del 25% del massimale RCO per sinistro indicato nella scheda di polizza:
a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professio- nale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momen- to in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l’assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Y) Franchigia assoluta su danno biologico
A parziale deroga dell’art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – al punto 2 lett. b), l’assicurazione ri- guarda il risarcimento ai sensi del Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni dai quali sia derivata un’invalidità permanente – escluse le malattie professionali –
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.
1) Franchigia su tutte le garanzie previste dal Settore F) Responsabilità Civile verso Terzi L’assicurazione di cui al presente Settore F) Responsabilità Civile verso Terzi è prestata, limitatamen- te ai danni a cose, con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.
Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non sarà dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 1.000,00.
2) Prestatori di lavoro stagionali
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 5.5 del presente Settore – si prende atto che oltre agli addetti dichiarati in polizza l’Assicurato potrà avvalersi, per lo svolgimento della propria attività descritta in polizza, di ulteriori prestatori di lavoro, a titolo stagionale, nel numero massimo di quattro unità e per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di ogni periodo assicurativo.
L’estensione opera ai fini sia della garanzia RCT sia della garanzia RCO.
G
CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA
Per usufruire del servizio di assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. contattabile telefonando ai seguenti recapiti telefonici e telematici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno:
dall’estero
x00 00 00 000 000
fax
00 000 000 00
Per richiedere l’assistenza è necessario comunicare:
• il numero di polizza;
• cognome e nome o ragione sociale dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, fax, e-mail);
• la prestazione richiesta;
• l’ubicazione presso la quale si richiede l’intervento.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA CENTRALE OPERATIVA
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rap-
presentanza Generale per l’Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Xxxxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, tramite la società Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con sede operativa Xxx Xxxxxx, 00
- 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.
Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero:
a) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che provochino un allagamen- to o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un idraulico per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla vo- lontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
b) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un elettrici- sta per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
c) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’ubicazione assicurata; op- pure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso
della medesima. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assi- curata, un fabbro per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite mas- simo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipen- denti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di
€ 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
d) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’As- sicurato stesso;
e) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’im- pianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa prov- vederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
f) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’ubicazione assicurata, ovvero qualora l’As- sicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento;
g) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provve- derà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
Art. 6.2 - Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro
La Società garantisce le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’azienda assicurata durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’attività, dei dipendenti, non- ché dei visitatori dell’azienda, ovvero:
• reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
• trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza.
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo che l’Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoam- bulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l’Assicurato.
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l’Assicurato.
Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Cen- trale Operativa e l’attivazione da parte di quest’ultima.
Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, sac- cheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro feno- meno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nu- cleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato;
e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f) sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi;
g) per xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a) b) c) dell’art.
6.1 Oggetto dell’assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
H
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicu- rati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
– per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
– per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
– di giustizia;
– liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vin- coli di solidarietà;
– conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sem- preché siano state autorizzate da D.A.S.;
– di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
– di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
– per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
– degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
– per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pub- blici;
– per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
– le spese per l’assistenza di un interprete;
– le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
– l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.
L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, tra- scorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
❑ AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Art. 7.2 - Difesa Penale ed Opposizione Sanzioni Amministrative – Opzione A
Con riferimento all’art. 7.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa dichiarata in polizza:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compre- si, a parziale deroga dell’art. 7.6 – Esclusioni e delimitazioni - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con deci- sione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qual- siasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi, a parziale deroga dell’art. 7.6 – Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• xxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
– Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
– Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri sog- getti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
– Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-341143 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza da- vanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
– per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
– per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro , familiari e affini che collabo- rano nell’attività e stagisti;
– per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del La- voro e stagisti.
Art. 7.3 – Difesa Penale, Opposizione Sanzioni Amministrative e Civile - Opzione B
Con riferimento all’art. 7.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’As- sicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa dichiarata in polizza:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con deci- sione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qual- siasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• xxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
– Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
– Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri sog- getti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
– Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
• subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
• debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00 relative a:
– contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
– le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguar- dante l’immobile identificato in polizza ove è svolta l’attività;
– contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro;
• debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esisten- te, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l’esibizio- ne della polizza di Responsabilità Civile verso terzi, in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-341143 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza da- vanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
– per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
– per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro , familiari e affini che collabo- rano nell’attività e stagisti;
– per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del La- voro e stagisti.
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Z) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 5 CASI
In estensione a quanto previsto all’Art. 7.3, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Ita- lia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
Limitatamente ad una denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richie- sta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commer- ciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
❑ DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
Art. 7.4 - Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera nella ipotesi di vertenze contrattuali;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni am- ministrative.
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xx- xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 7.5 - Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia assicurativa
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la con- troparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrat- tuale.
Inoltre:
• Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
• La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentar- si (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
• La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
• Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente con- testata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
• Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diver- sa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
• In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà pre- stata solo a favore del Contraente.
Art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende:
– danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
– fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
– materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
– controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
– controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l’attività indicato in polizza;
– vertenze con i clienti, salvo se espressamente previsto come estensione di garanzia;
– controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
– vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
– controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
– controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
– controversie e procedimenti quando il Contraente sia un’azienda edile.
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO
(non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela legale)
Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve inoltre:
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, specifican- do le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno, trasmettendone copia all’A- genzia o alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debi- tore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fat- ture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.
Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.
Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presi- dente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 8.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comu- nicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 8.1;
c) verificare I’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 8.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di pe- rizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 8.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza se- condo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggia- te - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in man- canza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si ap- plicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che re- sta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre: l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche:
• in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
• in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 8.6 – Assicura- zione parziale – Deroga alla proporzionale.
Art. 8.6 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risultas- se inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto, escluse le Merci, inferiore al valore a nuovo, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme as- sicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Art. 8.7 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d’inden- nizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 8.8 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
– la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive sca- denze, se previste;
– I’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
– il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale sol- tanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 8.9 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà sol- tanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 8.10 - Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 8.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 8.12 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società, presso la propria sede, ovvero preso quella dell’a- genzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta oppo- sizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.7 - lett. a) e dell’art. 2.5
– lettera d) – 3.2 – lett. a) – 4.3 lett. a) – dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può ri- chiedere anche:
– l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
– il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 8.13 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la So- cietà potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell’indenniz- zo di cui all’ art. 4.2 – Aumento dell’indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all’art. 1908 del Codice Civile.
Art. 8.14 - Anticipo indennizzi (valido solo per il Settore A) Incendio)
La Società anticipa un importo fino al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 500.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d’uso, purché:
– non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
– I’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
– il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;
– non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato.
Art. 8.15 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 8.16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono:
1) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a. esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o ammi- nistrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
2) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a. denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
b. dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio è iniziato un procedimento penale;
c. dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere ri- sarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni inter- venute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbliga- toria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque doman- da od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 8.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.
Art.8.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudi- ziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8.19 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 8.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento
(Valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati) Qualora l’assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda ope- rante la Condizione Speciale 10) del Settore F) Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, a condizione che la stessa superi il 15% e per la sola parte eccedente.
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. 8.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notifica- to secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la contro- versia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di
€ 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società.
Art. 8.22 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale,
D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 8.21.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pre- tese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le ne- cessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’As- sicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 8.23 - Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 8.24 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizial- mente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; ela- borazione, compresi modifica, raffronto/interconnes- sione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazio- ne; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurez- za/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti par- te della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferi- mento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rap- porti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuri- dici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di in- formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’im- possibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcu- na conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione com- merciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’inte- ressato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) i dati personali possono essere comunicati, per le fi- nalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligato- ri per legge agli altri soggetti del settore assicurati- vo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affi- dati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archi- viazione; organismi associativi (ANIA) e consortili pro- pri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Indu- stria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre ban- che dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del grup- po di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelli- gibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interes- se, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO L’Amministratore Delegato, pro tempore, è titolare del trat- tamento dei dati personali per l’Area Industriale assicura- tiva.
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