OGGETTO: Procedimento di affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 1/07/2016 al 30/06/2021 – Approvazione schema di convenzione – Indirizzi e direttive.
OGGETTO: Procedimento di affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 1/07/2016 al 30/06/2021 – Approvazione schema di convenzione – Indirizzi e direttive.
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 18.11.2010 è stato disposto di indire bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2015 con procedura ristretta, mediante invito a Istituti di Credito che abbiano sportelli operativi nel territorio di almeno tre dei Comuni fondatori dell’Ente, con aggiudicazione al soggetto che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa;
con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione del servizio in argomento;
in esito al procedimento di gara esperito, il C.d.A. con deliberazione n. 41 del 29/12/2010 ha deliberato di affidare il Servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese di Azzano Decimo alle condizioni normative indicate nello schema di Convenzione approvato ed economiche praticate dall’Istituto in sede di gara;
il relativo contratto è stato stipulato in data 25/3/2011. n.1/2011 Rep. S.P. e nell’approssimarsi della scadenza del Servizio (31/12/2015), con nota in data 11/12/2015 prot. n. 420, trasmessa via PEC, eè stato richiesta all’Istituto bancario la disponibilità ad un eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio così come consentito dall’art. 3 della citata convenzione;
con nota in data 15/12/2015 n. 2283 l’Istituto bancario ha comunicato l’indisponibilità al proposto rinnovo;
in relazione con nota in data 22/12/2015 n. prot. 445, trasmessa via PEC, veniva data informativa dell’avvio del procedimento di gara per l’affidamento del Servizio, rammentando all’Istituto che a termini del citato art. 3 della convenzione doveva comunque essere assicurato fini al subentro del nuovo gestore e comunque per almeno sei mesi.
Quanto premesso;
Constatata la necessità di impartire le opportune direttive ed indicazioni al fine di consentire l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica così come disciplinate nel regolamento di contabilità e nelle norme in materia.
Considerato che detto Regolamento non è stato ancora adottato ed è all’esame del C. d. A., del Revisore dei Conti, del Direttore Generale e dei Servizi amministrativo-contabili.
Preso atto l’art. 9 della L.R. 11/12/2003 n. 19 e s.m.i. e l’art. 19 dello Statuto dispongono che in mancanza di detto Regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall’ordinamento degli Enti Locali.
Richiamate in proposito le disposizioni di cui al titolo V del T.U. Enti Locali contenute nel D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 210 comma 1 e 2 che stabilisce che l’affidamento del Servizio di Tesoreria avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica e che la convenzione per la gestione di detto Servizio debba essere deliberata dall’organo consiliare dell’Ente.
Atteso pertanto che si rende necessario approvare il testo della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria.
Preso atto della particolarità, importanza e delicatezza del servizio, che deve essere garantito senza soluzioni di continuità.
Vista la documentazione allegata sub. A) costituita dai seguenti elaborati:
A-1) “Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria”;
A-2) “Linee guida per il mandato informatico”;
A-3) “Linee guida per il servizio di riscossione di entrate patrimoniali e ripetitive”.
Riassunti alcuni aspetti ritenuti di rilievo o comunque innovativi che la struttura operativa da tempo sollecita al fine di aggiornare la prassi lavorativa e i rapporti con l’utenza e i fornitori, in particolare:
massima flessibilità per i fornitori prevedendo la possibilità di riscuotere i mandati in tutti gli sportelli dell'istituto di credito e riducendo o eliminando i costi bancari per gli incassi;
conferma dell’uso esclusivo degli strumenti informatici di dialogo con la tesoreria. L’Azienda ha già in uso un sistema informatizzato che consente la trasmissione di documenti sottoscritti tramite firma digitale, in sostituzione della relativa produzione cartacea;
previsione della disponibilità degli istituti di credito a contribuire, tramite appositi finanziamenti, alle attività sociali, culturali e del tempo libero promosse dall’Azienda:
il servizio di tesoreria viene assicurato a titolo gratuito e che pertanto saranno a carico del Tesoriere tutte le spese e le imposte inerenti il servizio stesso con la sola esclusione di quelle per le quali vige l’obbligo di rivalsa;
affidamento per cinque anni. Si ritiene infatti che l'arco temporale dei 5 anni rappresenti il periodo ottimale per l'espletamento del servizio in quanto consente ai due soggetti (Azienda e Istituto di credito) di conoscere i rispettivi metodi di lavoro e permette di raggiungere le migliori sinergie;
il procedimento di gara è aperto a tutti gli Istituti bancari; l'unico vincolo è quello di avere già uno sportello aperto nel territorio in cui ha sede l’Azienda (Azzano Decimo) in modo da poter assicurare il servizio.
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio utilizzando la procedura aperta del pubblico incanto, artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 163/06, individuando quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.
Acquisito ai sensi dell’art. 12, co. 2, dello Statuto e, per quanto applicabili, degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificati dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con L. 231/2012, il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e dato atto che lo stesso è espresso nella firma apposta in calce al presente atto.
Visti:
- l’art. 19 del vigente Statuto approvato con decreto assessorile F.V.G. n. 127 del 18/3/2010 relativamente alla competenza di adottare il presente atto;
- l’art. 9 della L.R. 11.12.2003 n. 19 che stabilisce i principi di contabilità applicabili alle Aziende Pubbliche di Servizi;
- il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 163 del 23/03/2006 “Codice dei contratti pubblici”.
Proceduto a votazione palese ed all’unanimità di voti
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria nel testo che alla presente si allega sub A) costituito dai seguenti elaborati:
A-1) “Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria”;
A-2) “Linee guida per il mandato informatico”;
A-3) “Linee guida per il servizio di riscossione di entrate patrimoniali e ripetitive”.
2. Di approvare l’affidamento del servizio in parola mediante esperimento di procedura aperta, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
3. Di dare atto che, in sede di sottoscrizione, potranno essere apportate modificazioni non sostanziali allo schema di convenzione approvato con la presente deliberazione.
4. Di dare atto che il Direttore, responsabile unico del procedimento, provvederà all’adozione della determinazione a contrarre e relative procedure.
Indi, con separata ed unanime votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 8, co. 3, del vigente Statuto e dell’art. 6, comma 2bis, della L.R. 11/12/2003 n. 19 come introdotto con l’art. 179, comma 3, della
L.R. 21/10/2010 n. 17 al fine di consentire il più celere avvio delle procedura di gara.
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Carcò Xxxxxxx
Allegati elaborati sub A):
A-1) “Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria”;
A-2) “Linee guida per il mandato informatico”;
A-3) “Linee guida per il servizio di riscossione di entrate patrimoniali e ripetitive”.
PARERE DI CONFORMITA’
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 dello Statuto e, per quanto applicabili, degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificati dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con L. 231/2012, si esprime, sulla presente proposta di deliberazione, parere favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
IL DIRETTORE
Carcò Xxxxxxx
Si attesta, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal al senza riportare denunce o reclami.
IL DIRETTORE
Lì, Carcò Xxxxxxx
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003:
IL DIRETTORE
Lì, Carcò Xxxxxxx
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SOLIDARIETA’2 MONS. X. XXXXXX
Allegato A) alla deliberazione C.d.A n. 10 in data 15.04.2016
A-1
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 1
Affidamento del servizio
1. L’Azienda Pubblica di servizi alla Persona “solidarietà” Mons. X. Xxxxxx, in seguito denominata “Azienda”, concede a , in seguito denominato “Tesoriere”, la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa che accetta di svolgerlo presso una propria filiale ubicata nel territorio del Comune di Azzano Decimo con proprio personale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e con sportello distinto dagli altri.
2. Il Tesoriere è tenuto a riservare allo sportello destinato al servizio di tesoreria un numero adeguato di addetti impegnandosi sin da ora all’intensificazione del numero degli stessi nelle date e periodi di particolare addensamento dei pagamenti o delle riscossioni. I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico. L’orario di apertura dovrà essere identico a quello assunto per gli sportelli bancari e costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati, alle modalità di espletamento dei servizi, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento degli stessi, mediante un semplice scambio di lettera. Il Tesoriere si impegna ad eliminare, pena decadenza dall’aggiudicazione, le eventuali barriere architettoniche esistenti nel richiamato sportello entro 3 mesi dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione di cui all’articolo 19 della presente convenzione.
3. Il Tesoriere deve garantire, nell’ambito delle attività di incasso/pagamento previste, il servizio anche all’estero ove, non avendo propri recapiti o sportelli, si avvarrà sotto la propria responsabilità di altre aziende di credito.
4. Il Tesoriere si obbliga alla prestazione gratuita dei servizi di Remote/Corporate banking (esempio F24 telematico), comunque denominati, attivati o da attivare nel rispetto della normativa vigente.
ART. 2 Durata del servizio
1. Il servizio oggetto della presente convenzione avrà durata stabilita in anni solari 5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto (decorrenza presunta 01.07.2016).
2. Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.
3. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi.
4. Il Tesoriere subentrante provvederà, a proprio carico e senza spesa alcuna per l'Ente, a collegare la situazione chiusa dal precedente Tesoriere con quella iniziale per la nuova gestione del servizio.
5. Il Tesoriere, alla cessazione della gestione del servizio, per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende all'Ente il conto di gestione con tutta la documentazione relativa e trasferisce ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere affidatario della gestione del servizio. All’atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è, altresì, tenuto a depositare presso l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro inerente la gestione del servizio medesimo.
ART. 3
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’ Azienda ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’ Azienda e dalla stessa ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti aziendali o da norme pattizie.
2. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’ Azienda ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3. Esula dall’ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dell’ente, affidata a terzi sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici fissati dalle rispettive convenzioni, presso il conto di Tesoreria e sono riscosse dal tesoriere con le modalità ordinarie di cui all’articolo 5 della presente convenzione. Il Tesoriere prende atto che l’Ente non è assoggettato alla Disciplina della Tesoreria Unica mista, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 1/2000, confermato dall’art. 5. c. 9 della L.R. 3/2012.
4. Tutte le attività dovranno essere effettuate conformemente alle diposizioni normative vigenti e future in materia, comprese quelle relative al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e relative norme attuative in materia di Armonizzazione Contabile per gli Enti Locali, comprese le disposizioni SEPA e le disposizioni in materia di ordinativi informatici (Circolare n. 64 del 15/1/2014 e relativi allegati).
ART. 4 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario dell’ Azienda ha durata annuale, con inizio il 1°gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo e che sarà contabilizzata con riferimento
all’anno precedente.
2. I mandati, interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, saranno eseguiti dal Tesoriere che vi provvederà mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
3. Le reversali non riscosse alla fine dell’esercizio verranno restituite all’ Azienda, accompagnate da un elenco in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito, firmato per ricevuta.
ART. 5 Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione informatici (reversali) emessi dall’ Azienda, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal soggetto individuato dal Regolamento di Contabilità dell’ Azienda o comunque dalla stessa comunicato, trasmessi al Tesoriere, contro rilascio di ricevute di ritorno e di quietanze numerate progressivamente, compilate ed inviate con procedure informatiche.
2. Per quanto riguarda gli ordinativi di riscossione informatici, dovrà essere ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di “firme elettroniche” e di “ordinativo informatico”.
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile dagli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’ Azienda. Negli ordinativi sono evidenziate le informazioni funzionali alla gestione del regime di tesoreria al tempo vigente. In particolare, per le somme con vincolo di specifica destinazione deve essere indicata la dicitura “entrate vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
4. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario contenente tutti gli elementi utili all’individuazione del versante e della causale del versamento e, qualora presente, il “sequence number” (detto protocollo di Tesoreria); le matrici-quietanze dovranno riportare la medesima numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio e contenere l’indicazione dell’anno di competenza.
5. Il Tesoriere dovrà:
a) inviare telematicamente all’ Azienda un flusso informatico contenente tutti i dati relativi alle quietanze, ove possibile;
b) accettare, anche senza autorizzazione dell’ Azienda, le somme che i terzi verseranno – a qualsiasi titolo – a favore della medesima, rilasciandone ricevuta sulla quale dovranno essere riportati tutti gli elementi utili all’individuazione dell’esatta causale di versamento e del versante, nonché la clausola espressa “salvi i diritti dell’ Azienda”; tali incassi dovranno essere segnalati al Azienda con richiesta di tempestiva emissione delle reversali.
6. Qualora la carenza dei dati di causale – rilevati direttamente dal Tesoriere allo sportello o dall’ufficio amministrativo-finanziario – non permettesse la corretta individuazione per la conseguente emissione della
reversale, il Tesoriere resta obbligato alla ricerca dei dati mancanti.
7. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori e soggetti morosi e non dovrà accettare:
a) in pagamento da terzi: assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere;
b) accrediti a favore dell’ Azienda con valute retrodatate (o anomale).
8. Il Tesoriere è invece tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dall’Azienda. Per quanto riguarda gli incassi dei pagamenti effettuati da utenti che aderiscono alla domiciliazione bancaria, mediante la procedura interbancaria Servizio Addebito Diretto SEPA SDD (ex RID Rapporti Interbancari Diretti) e per gli incassi effettuati tramite terminali POS e/o con carte di credito e con altri sistemi di incasso, che si affermino come standard di mercato, il Tesoriere procederà direttamente, senza alcuna richiesta da parte dell’ Azienda, al trasferimento delle somme sul conto di Tesoreria, trasmettendo in forma telematica i dati necessari all’incasso attraverso il servizio di Home Banking.
9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente ogni 30 (trenta) giorni mediante emissione di ordinativo di incasso cui è allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro ed accredita all’ Azienda l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. Il predetto accredito al conto di Tesoreria sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
ART. 6 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi di pagamento informatici (mandati) individuali, anche con distinta/ruolo, o collettivi emessi dall’ Azienda, numerati progressivamente, firmati digitalmente, trasmessi al Tesoriere, contro rilascio di ricevute di ritorno compilate ed inviate con procedure informatiche.
2. Per quanto riguarda gli ordinativi di pagamento informatici, dovrà essere ottemperato, nell’arco temporale di vigenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla normativa in materia di “firme elettroniche” e di “mandato informatico”, di cui all’art. 30 e come meglio specificato nelle linee guida di cui all’allegato sub. A-2) che forma parte integrante della convenzione stessa.
3. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, nonché quelli relativi a spese ricorrenti e con scadenze improrogabili come canoni di utenze, rate assicurative ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse o prestabilite o dal cui mancato pagamento possa derivare all’ Azienda l’addebito di interessi moratori ai sensi del Dlgs n. 231/2002, sulla base di documenti che preventivamente
gli siano stati comunicati con l’ordine da parte dell’ Azienda di soddisfare il debito alle relative scadenze. A tal fine provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel più breve tempo possibile e comunque entro i 30 (trenta) giorni consecutivi alla richiesta del Tesoriere e sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce la spesa.
4. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Legge secondo le indicazioni fornite dall’ Azienda con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ Azienda sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio, fatta eccezione per i capitoli dei servizi conto terzi per i quali, ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del TUEL, lo stanziamento non costituisce limite inderogabile. Nessun mandato può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica prevista per legge. E’ vietato il pagamento di mandati annuali complessivi. Dall’entrata in vigore del Dlgs 118/2011 limite inderogabile ai pagamenti sarà lo stanziamento di cassa ex art. 216 c. 1 del TUEL.
5. I mandati, eventualmente emessi in eccedenza ai fondi stanziati nei relativi interventi di bilancio, non devono essere ammessi al pagamento, in quanto non costituiscono titoli legittimi di scarico per il Tesoriere e dovranno essere restituiti all’ Azienda.
6. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile dagli enti locali e dal regolamento di contabilità del comune. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori, o chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti, del codice fiscale ove richiesto e l’eventuale annotazione di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; in ogni caso il Tesoriere deve tenere la gestione delle somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili dell’ Azienda è tenuto.
7. Stante l’impossibilità di provvedere ai pagamenti con valute antecedenti all’esecuzione, l’ Azienda dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere i pagamenti con scadenza determinata con congruo anticipo.
8. I mandati saranno ammessi al pagamento, il primo giorno lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito), successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione del Comune, che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva; sono pagabili, di norma, agli sportelli del Tesoriere abilitati allo svolgimento del servizio, senza oneri a carico del beneficiario.
L’ Azienda potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa contenente l’indicazione delle modalità da utilizzare come richiesto dal creditore e gli estremi necessari all’esatta individuazione ed ubicazione del creditore stesso, che i mandati vengano estinti con le seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b) commutazione in:
b/1) assegno circolare non trasferibile, da riscuotersi allo sportello; b/2) assegno circolare non trasferibile a favore del creditore;
b/3) vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato.
L’esecuzione dei pagamenti con le modalità di cui sopra non potrà essere differita oltre il 3° giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere, con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito. In nessun modo il Tesoriere potrà ritardare il pagamento qualora l’indicazione della modalità dello stesso si espressamente indicata nel mandato.
9. A richiesta dell’ Azienda, ed ove l’operazione non possa essere effettuata tramite altre dipendenze, ed altri Istituti di credito o con le modalità sopra richiamate, il Tesoriere curerà la riscossione ed il pagamento di somme anche fuori dal proprio ufficio, sempreché non esistano divieti per disposizione degli organi di vigilanza o per accordi sindacali.
10. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, agli amministratori ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire in modo da garantire la valuta e la disponibilità di somma del giorno fissato nel mese per pagamento degli stipendi a tutto il personale. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. A coloro che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle proprie competenze in conti correnti aperti presso qualsiasi Istituto di credito anche fuori piazza non dovrà essere addebitata alcuna spesa bancaria e l’accreditamento avverrà con valuta fissa del giorno fissato nel mese per pagamento degli stipendi a tutto il personale. L’ Azienda si impegna a far pervenire al Tesoriere i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso relativi al pagamento delle retribuzioni e/o indennità al personale dipendente ed assimilato almeno 2 giorni prima di quello del pagamento.
11. I conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere da dipendenti, amministratori, e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno fruire di speciali condizioni liberamente offerte in sede di gara. Tali condizioni in nessun caso saranno oggetto in sede di gara di valutazione e conseguente attribuzione di punteggi da parte dell’ Azienda e la disponibilità di somma del giorno fissato nel mese per pagamento degli stipendi a tutto il personale.
12. L’ Azienda si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, (o primo giorno non festivo immediatamente successivo) ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quelli a copertura di pagamenti già effettuati di iniziativa del Tesoriere e quelli relativi a movimenti contabili interni.
13. Le spese incontrate nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, con l’eccezione di quelli specificatamente individuati con apposita determinazione dell’ Azienda, saranno poste a carico dei beneficiari; pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato le commissioni e le spese reclamate da terzi nell’esecuzione dei pagamenti.
14. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’ Azienda l’importo degli assegni del sistema postale o bancario
rientrati per irreperibilità degli intestatari ed a comunicare, contestualmente alla stessa, gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile.
15. Nel caso che il beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza, la relativa ricevuta postale.
16. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare informaticamente sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre l’indicazione “pagato”, o il timbro “pagato” in caso di documento cartaceo, e la propria firma. Il Tesoriere provvederà ad inviare giornalmente all’ Azienda, in via telematica, ove possibile, tale documentazione con i medesimi mezzi informatici ed i canali di trasmissione usati per la ricezione.
17. Il Tesoriere può, in alternativa, annotare gli estremi della quietanza su documentazione meccanografica da consegnare al Comune, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
18. Su richiesta dell’ Azienda, il Tesoriere fornirà gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.
19. I mandati eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione.
20. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti alle previste scadenze e dovrà, quindi, rispondere di ogni spesa che, per tali ritardi, fosse addebitata all’ Azienda.
21. Per i pagamenti relativi alle utenze dell’ Azienda, il pagamento dovrà avere valuta coincidente con la data di scadenza delle fatture o con la data di scadenza fissata dalla legge per i pagamenti relativi a imposte, tasse, canoni, diritti gravanti sulla stessa.
22. I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere l’indicazione delle persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (amministratore delegato, proprietario unico, ecc.). L’accertamento della suddetta qualifica incombe all’ Azienda. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligate le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del Conto Consuntivo e del discarico di cassa.
23. Nell’ambito delle procedure esecutive che coinvolgono l’ Azienda in qualità di terzo pignorato, qualora i relativi provvedimenti siano notificati direttamente al tesoriere, è obbligo dello stesso informare tempestivamente l’ Azienda dell’avvenuta notifica del provvedimento ed attendere l’emissione del relativo mandato di pagamento. Ciò anche con riguardo ai pagamenti da effettuarsi a seguito di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice.
ART. 7
Avvisi di pagamento
1. L’ Azienda, dopo la consegna/invio degli ordinativi di pagamento al Tesoriere, provvederà a dare comunicazione degli estremi del mandato ai beneficiari.
ART. 8 Delegazioni di pagamento
1. Qualora l’ Azienda emetta delegazioni di pagamento a garanzia delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000, queste saranno notificate al Tesoriere e costituiranno titolo esecutivo per i pagamenti stessi.
2. In caso di ritardato pagamento, l’indennità di mora è a carico del Tesoriere.
ART. 9 Imposta di bollo
1. Tanto i mandati di pagamento quanto gli ordinativi di riscossione debbono recare l’indicazione se le operazioni in essi ordinate siano o meno da assoggettarsi all’imposta di bollo; la mancanza di tale indicazione esonera il Tesoriere da ogni responsabilità in materia.
ART. 10 Rimborso Spese su bonifici
1. I bonifici ordinati dall’ Azienda con apposita determinazione a favore di creditori titolari di conti correnti bancari, intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere, sono gratuiti.
ART. 11 Ordinativi informatici
1. Gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno redatti e firmati digitalmente e saranno trasmessi in via telematica dall’ Azienda al Tesoriere con procedura informatica da quest’ultimo predisposta nel rispetto della normativa vigente. Il Tesoriere invierà una ricevuta elettronica a comprova dell’avvenuta corretta ricezione dei dati o l’indicazione dettagliata degli errori intercorsi che hanno causato lo scarto degli stessi.
2. Eventuali errori inerenti i mandati o le reversali già trasmessi al Tesoriere, saranno risolti tramite inoltro di
e-mail per il ripristino della correttezza del documento.
3. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, invece, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici in modo da garantire l’allineamento e la consistenza degli archivi, con l’indicazione sui medesimi della dicitura “Regolarizzazione operazione già effettuata con disposizione cartacea” onde evitare l’eventuale doppio pagamento.
4. Il Tesoriere dovrà adeguarsi alle specifiche tecniche del sistema in uso nell’ Azienda e dovrà pertanto pienamente rispettare l’operatività, la funzionalità e la procedura automatizzata suddetta. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l’integrità e la sicurezza dei dati.
5. Il Tesoriere fornisce gratuitamente il collegamento telematico ai propri archivi al fine di consentire all’ Azienda la visualizzazione e l’estrazione di dati ed informazioni, in via telematica ed in tempo reale, di tutti i rapporti di conto corrente intestato alla stessa o comunque in relazione alla gestione del servizio di Tesoreria.
6. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio di home-banking, con possibilità di inquiry online da un numero illimitato di postazioni in contemporanea, per la visualizzazione in tempo reale dei dati e dei documenti relativi alla gestione finanziaria dell’ Azienda, nonché per il pagamento del Mod. F24 ed eventuali adeguamenti normativi futuri.
7. Con il servizio on-line il Tesoriere mette giornalmente a disposizione dell’ Azienda i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate, integrati dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sul conto, e dalla valuta applicata. Analogamente per gli ordinativi di pagamento i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli con la data di pagamento, la valuta applicata all’ Azienda e ai beneficiari.
8. Rende, inoltre, possibile la consultazione on-line e la stampa delle quietanze di riscossione e il loro collegamento con le corrispondenti reversali ed analogamente per gli ordinativi di pagamento.
9. Il Tesoriere trasmette giornalmente la situazione di cassa in via telematica contenente l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in giornata con indicati gli estremi delle quietanze. La situazione di cassa espone il totale dei movimenti del giorno, il totale progressivo, l’entità delle somme vincolate.
10. Il Tesoriere deve, inoltre garantire il mantenimento, presso gli uffici indicati dall’ Azienda di almeno n. 1 postazione POS utilizzabile con tessera bancomat e carta di credito senza oneri di installazione, manutenzione, gestione, né commissioni né per l’ Azienda, né per gli utenti.
11. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento di hardware e software connesso ai collegamenti telematici è a carico del Tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell’ente, di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione adottata garantisce l’interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata dell’ Azienda.
ART. 12 DEPOSITO FIRME
1. L’ Azienda dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe e digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento nonché le variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
2. La validità delle comunicazioni decorrerà dalla ricezione delle stesse da parte del Tesoriere.
ART. 13
Vincoli sulle disponibilità di cassa
1. Il Tesoriere provvederà ad effettuare accantonamenti con vincoli sulla disponibilità di cassa dell’Azienda per provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui od obbligazioni previste dalla legge.
2. Gli accantonamenti non potranno essere effettuati con un anticipo superiore ad un mese antecedente alla data prevista per i relativi pagamenti.
3. In caso di insufficienza di fondi, il Tesoriere potrà attingere, alla scadenza, i mezzi occorrenti per i pagamenti di cui sopra, anche ricorrendo all’anticipazione di Tesoreria prevista dal successivo art. 14.
ART. 14 Anticipazioni di Tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’ Azienda, presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata accertate nel Consuntivo del penultimo anno precedente.
2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: incapienza del conto di Tesoreria ed assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo articolo.
3. L’ Azienda deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per il pagamento dei relativi interessi al tasso contrattualmente stabilito sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’ Azienda si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’ Azienda.
ART. 15
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L’ Azienda, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi ad inizio esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui.
2. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.
3. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere.
ART. 16
Gestione di servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, le somme di competenza dell’ Azienda destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’ Azienda ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta deliberazione semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella deliberazione stessa, l’ Azienda si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’ Azienda rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori medesimi.
ART. 17 Giacenze e depositi
1. E’ consentita l’esistenza di giacenze o depositi vari (denaro e titoli) separati, presso il Tesoriere od altri Istituti di credito.
2. Sui depositi o sulle giacenze il Tesoriere corrisponde un interesse calcolato sulla base del tasso previsto al successivo art. 18.
3. L’ Azienda può costituire depositi di cui al comma 1) presso istituti di credito diversi dal Tesoriere mediante utilizzo di momentanee eccedenze di cassa, qualora il Tesoriere non pratichi condizioni pari o migliori di quelle offerte.
ART. 18
TASSO CREDITORE E DEBITORE
1. Sulle giacenze di cassa dell’ Azienda, verrà applicato un interesse annuo pari al tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell’ultimo giorno lavorativo antecedente l’inizio del trimestre, da quotidiani finanziari, aumentato di uno spread pari a punti . La liquidazione avrà luogo trimestralmente, con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di Tesoreria.
2. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui al precedente art. 14, verrà applicato un interesse annuo pari al tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell’ultimo giorno lavorativo antecedente l’inizio del trimestre, da quotidiani finanziari, diminuito di uno spread pari a punti , senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto.
3. La liquidazione avrà luogo trimestralmente, in esenzione di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procederà, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’ Azienda eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo alla stessa l’apposito riassunto scalare.
4. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi o che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.
ART. 19 Condizioni di valuta
1. Il Tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute per riscossioni e pagamenti:
a) riscossioni in contanti, assegni circolari, vaglia postali: stesso giorno dell’incasso;
b) accrediti su c/c di Tesoreria, con valuta fissa: stesso giorno della valuta;
c) riscossioni con procedura POS, carte di credito, procedure internet: giorno lavorativo successivo all’incasso;
d) pagamenti: addebito sul conto di Tesoreria con valuta pari alla data di effettivo pagamento; per i pagamenti a valuta fissa addebito sul conto corrente di Tesoreria con uno stacco di valuta non superiore a 1 giorno antecedente lavorativo , rispetto alla valuta fissa, indicata nel titolo di spesa.
2. Per quanto riguarda i movimenti di Tesoreria, resta inteso che questi devono essere contabilizzati nella giornata in cui essi vengono effettuati.
ART. 20 Garanzie fidejussorie
1. Il Tesoriere si impegna, su richiesta del Comune, a rilasciare polizze fidejussorie nei casi previsti dalle norme vigenti e a titolo gratuito.
ART. 21 Consulenze
1. Il Tesoriere si impegna a fornire gratuitamente all’ Azienda consulenza in materia finanziaria, sulla convenienza di operazioni bancarie e parabancarie, sull’andamento delle quotazioni del mercato mobiliare e ad assistere, in tempo reale, l’ Azienda nella compravendita dei valori mobiliari sul mercato.
2. La consulenza potrà essere fornita direttamente dal Tesoriere ovvero per il tramite di società collegate o controllate.
ART. 22
Custodia e amministrazione titoli e valori
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell’ Azienda nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli, salva la facoltà prevista per la stessa dall’art. 17.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell’ Azienda, con l’obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini della stessa comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
ART. 23 Contribuzioni e Sponsorizzazioni
1. L’Istituto di Credito Tesoriere si impegna ad erogare all’ Azienda, giusta offerta di gara, in ciascuno dei cinque esercizi finanziari di vigenza della presente convenzioni, un contributo per acquisto di beni durevoli, per manifestazioni e/o per iniziative nel campo culturale, sociale e del tempo libero.
2. L’ Azienda si impegna a riportare sul materiale divulgativo delle manifestazioni il logo dell’Istituto Tesoriere ovvero apporre apposita indicazione “Con il contributo dell’Istituto di Credito ”.
3. Il Tesoriere, infine, può chiedere di intervenire con sponsorizzazioni in tutti i campi di attività dell’ Azienda.
ART. 24
Trasmissione documenti contabili al Tesoriere
1. L’ Azienda si obbliga a trasmettere al Tesoriere in via telematica e/o cartacea:
a) all’inizio di ciascun esercizio finanziario l’elenco provvisorio dei residui attivi e passivi e, successivamente, la rideterminazione degli stessi, sulla base delle variazioni apportate in sede di riaccertamento;
b) copia del bilancio di previsione;
c) copie delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva;
d) delibera di approvazione del rendiconto della gestione;
e) copia della nota di trasmissione del conto della gestione di Tesoreria alle competenti autorità.
ART. 25
Obblighi gestionali del Tesoriere
1. Il Tesoriere è tenuto ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa contenente le registrazioni, in ordine cronologico, delle riscossioni e dei pagamenti; copia del giornale, con l’indicazione delle risultanze di cassa e con evidenza dei sospesi di entrata e di spesa (rispettivamente operazioni di incasso effettuate in difetto di reversali e pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato) verrà inviata giornalmente all’ Azienda, unitamente al suo equivalente flusso informatico. Qualora il flusso rispettasse pienamente la normativa in vigore in materia di documenti firmati digitalmente, potrà considerarsi sostitutivo del giornale cartaceo;
b) conservazione dei verbali delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, da trasmettere in copia all’ Azienda;
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge, delle cui risultanze l’ Azienda viene tempestivamente informata;
d) tenuta del bollettario informatico delle riscossioni;
e) conservazione delle reversali e dei mandati di pagamento, cronologicamente ordinati, corredati dei relativi allegati;
f) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’ Azienda della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa;
g) tenuta di eventuali altre evidenze previste dalla legge;
h) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;
i) concorso con l’ Azienda, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa;
l) resa del conto della gestione di cassa per conto dell’ Azienda, entro il termine di 30 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario o diverso termine stabilito dalla legge, redatto in conformità alle disposizioni di legge e corredato dalle matrici dei bollettari, dagli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento regolarmente quietanzati e da tutte le altre documentazioni che fossero richieste.
2. Qualora il Tesoriere non provvedesse a rendere il conto della gestione annuale in tempo utile, vi provvederà l’ Azienda, a spese del Tesoriere.
ART. 26 Verifiche ed ispezioni
1. L’ Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibire, a ogni richiesta, tutta la documentazione relativa alla gestione della Tesoreria.
2. L’organo di revisione economico finanziaria dell’ Azienda ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria e può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio stesso. Analogamente si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Azienda a tal fine incaricato.
ART. 27
Condizioni per lo svolgimento del servizio
1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto da in maniera gratuita, con rinuncia da parte dello stesso al recupero di qualsiasi spesa inerente il servizio, ad esclusione dell’imposta di bollo eventualmente dovuta.
2. Le spese di spedizione di bonifici reclamate dall’Amministrazione postale o dal sistema bancario sono a carico dei beneficiari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 13 e dall’articolo 10 della presente convenzione.
3. Rimangono a carico del Tesoriere le spese per la fornitura di bollettari, stampati e registri e le spese di trasmissione telematica inerenti l’esecuzione del servizio.
4. Per quanto riguarda invece l’apertura di c/c postali per l’esecuzione del Servizio di Tesoreria derivante da esigenze proprie dell’ Azienda, al Tesoriere incombe l’obbligo della movimentazione delle partite, disposta su iniziativa della stessa, mentre a quest’ultimo verranno imputate le spese di gestione dei c/c postali, le tasse di negoziazione per cassa di assegni postali, nonché i costi pretesi dalle Poste per la fornitura della modulistica richiesta.
ART. 28 Servizi accessori
1. Viene considerato servizio accessorio, ma qualora richiesto dal Comune, il Tesoriere è obbligato ad effettuare la riscossione delle entrate patrimoniali e ripetitive secondo le linee guida di cui all’allegato A-3).
ART. 29 RINVIO
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione le parti, di comune accordo, potranno addivenire alla sua revisione per adeguarla ai risultati del servizio ed a particolari contingenze.
3. Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti la presente convenzione, aventi forma scritta, dovranno trovare
riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.
ART. 30
Gestione informatica del servizio
1. Il Tesoriere garantisce sin dall’attivazione della convenzione la gestione informatica del servizio; per cui dovrà:
a) dotarsi delle necessarie attrezzature per la gestione informatica del Servizio di Tesoreria, in ottemperanza allo standard ABI/CNIPA relativamente allo scambio dei documenti firmati digitalmente;
b) acquisire l’hardware ed il software necessari e compatibili con quelli dell’Azienda, per integrare il servizio informatico di Tesoreria con il sistema informatico di contabilità dell’Azienda stessa, nonché a formare il personale addetto; se ritenuto più funzionale, efficiente ed economico il Tesoriere può proporre, con oneri a suo carico, la sostituzione del sistema informatico di contabilità aziendale.
c) rendere possibile la consultazione on-line delle quietanze di riscossione e del loro collegamento con le corrispondenti reversali (quietanza – reversale; reversale - quietanza);
d) garantire l’aggancio in caso di “sequence number” (detto protocollo di Tesoreria), qualora presente;
e) rendere possibile la consultazione on-line della situazione giornaliera di cassa, nonché quella relativa alle entrate a specifica destinazione ed all’eventuale utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria.
2. Nella prima fase di attivazione della convenzione, ove ricorressero particolari esigenze di coordinamento e funzionalità del sistema informatico e dei collegamenti telematici, la gestione informatica del servizio può essere posposta per un periodo non superiore a sei mesi.
3. In tal caso le Parti concordano tempi e modalità di attuazione ed il Tesoriere garantisce comunque l’esplicazione dell’ordinaria attività dell’Azienda anche attraverso l’uso della documentazione cartacea che dovrà, ad avvenuta realizzazione e funzionamento del sistema, essere sostituita dagli equivalenti informatici in modo da garantire l’allineamento e la consistenza degli archivi, con l’indicazione sui medesimi della dicitura “Sistema informatizzato - operazione già effettuata con disposizione cartacea”.
ART. 31
Garanzia per la regolare gestione del Servizio di Tesoreria
1. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti del Comune e dei terzi, ai sensi degli articoli 211 e 217 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per eventuali danni e per la regolarità delle operazioni di pagamento; è inoltre responsabile di
tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ Azienda.
ART. 32
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente.
2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
3. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
ART. 33 SPORTELLI
1. Il Tesoriere è tenuto a garantire l’operatività del servizio presso tutti gli sportelli operanti sul territorio, per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
2. L’ottemperanza del succitato obbligo potrà essere assicurata anche attraverso eventuale convenzione con altro Istituto bancario.
ART. 34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti danno atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’ Azienda nomina il Tesoriere, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dall’art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675.
3. Il Tesoriere si impegna ad osservare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”; in particolare si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso contenute ed in particolare:
a) utilizzare le banche dati trasmesse dall’ Azienda per le sole finalità di cui al presente servizio;
b) comunicare all’ Azienda le modalità di protezione dei dati trattati in relazione alle misure minime di sicurezza previste dal precitato codice della Privacy;
c) restituire e/o cancellare le banche dati in proprio possesso alla conclusione del servizio se non diversamente concordato con l’ Azienda.
ART. 35
Inadempimento- penali – risoluzione del contratto
1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio previste dalla presente convenzione, nonché le disposizioni di legge.
2. In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell’offerta o di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, l’ Azienda provvederà a diffidare mediante raccomandata A/R o PEC il Tesoriere che dovrà adempiere entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione.
3. A titolo esemplificativo sono previste le seguenti penali:
a) In caso di ritardo nell’attivazione della gestione informatica del servizio di cui all’art. 30 della presente convenzione € 300,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo fino al trentesimo giorno. Dal trentunesimo giorno l’Azienda potrà risolvere il contratto senza particolari formalità.
b) Con riferimento alle condizioni di valuta indicate all’art. 19 della presente convenzione, nella misura dell’1% dell’importo lordo di ogni ordinativo di riscossione per ogni giorno di ritardo per il quale non sono state rispettate le condizioni previste.
c) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11 c.10 € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione previsto dalla presente convenzione.
4. Per eventuali inadempienze, ritardi nell’espletamento della gestione di servizi accessori di cui all’art. 28 della presente convenzione, secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.
5. In caso di applicazione di una penale, il Tesoriere deve provvedere al pagamento della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’ Azienda.
6. L’ Azienda ha facoltà di risolvere il contratto a norma dell’art. 1456 del c.c. in caso di ripetuto mancato rispetto da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla convenzione o da disposizione di legge e regolamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.
7. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento.
8. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche l’ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne l’ Azienda da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. Inoltre in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Tesoriere risponderà di tutti i danni che possono derivare all’ Azienda da tale risoluzione anticipata compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione da altro Istituto.
ART. 36
Domicilio delle parti. Foro competente
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Azienda ed il Tesoriere eleggono proprio domicilio presso le rispettive sedi.
2. Al domicilio eletto dall’ Azienda il Tesoriere potrà far eseguire le notificazioni di ogni specie di atti, anche esecutivi, e ciò per tutti gli effetti di legge.
3. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente
Convenzione, o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Pordenone.
ART. 37 PERSONALE
1. Il Tesoriere dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti e, se avente forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
La Società dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
2. In caso di mancata osservanza di quanto sopra da parte del tesoriere, l’ Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. L’ Azienda si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l’avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
4. Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell’appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all’attuazione delle misure per garantire la sicurezza sul lavoro.
5. Il Tesoriere è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E’ altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d’ora l’ Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
L’ Azienda rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario e i sui dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso la stessa.
ART. 38
Subappalto e cessione del contratto
1. Stante la natura particolare del servizio è vietato il subappalto.
É vietata, inoltre, la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l’art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
ART. 39
Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
1. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell’appalto.
3. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 37 del Dlgs n. 163/2006.
ART. 40
Spese effettuate attraverso i funzionari delegati ed economi
1. Il Tesoriere assicura l’erogazione del servizio di tesoreria all’ente anche per le spese effettuate attraverso i propri funzionari delegati ed economi ai sensi dei vigenti regolamenti aziendali di contabilità ed economato.
2. A tal fine, il Tesoriere è tenuto, su richiesta dell’ Azienda, ad aprire appositi conti correnti accesi, per ciascun funzionario delegato ed economo individuato.
3. I funzionari delegati ed economi effettuano, a valere sui rispettivi conti e secondo le prescrizioni dell’ Azienda, i pagamenti a favore dei creditori con ordinativi o prelevamenti diretti.
4. Sulle disponibilità giacenti presso tali conti verrà corrisposto il tasso di cui al precedente art. 18, con liquidazione ed accredito trimestrale degli interessi d’iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria e contestuale trasmissione all’ Azienda dell’apposito riassunto a scalare.
5. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere.
ART. 41 Tracciabilità
1. Il Tesoriere, in relazione alla presente Convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa da AVCP, e successive modifiche e integrazioni.
2. A tal fine, si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione, il conto corrente dedicato n……………………, acceso presso la sede del Tesoriere stesso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
3. Le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere applicate a pena di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010.
ART. 42
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Qualora per effetto di specifiche disposizioni legislative, l’ Azienda dovesse essere assoggettato al regime di Tesoreria Unica, la presente convenzione sarà oggetto di revisione unicamente per quanto riguarda l’adeguamento delle modalità di espletamento del servizio alle procedure della T.U. ferme restando le condizioni che ne hanno determinato l’affidamento.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SOLIDARIETA’2 MONS. X. XXXXXX
Allegato A) alla deliberazione C.d.A n. 10 in data 15.04.2016
Allegato allo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria.
A-2
Linee guida per il mandato informatico.
Premessa:
Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede all’art. 213 che qualora l’organizzazione dell’Azienda e del Tesoriere lo consentano, il Servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Finanziario dell’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del Servizio.
In vigenza del contratto di Tesoreria, di comune accordo tra le parti contraenti, devono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio in parola.
La legge 15.03.97 n. 59 all’art. 15, comma 2 prevede che gli atti e i documenti formati dall’Azienda pubblica e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
4. il D.P.R. 10.11.1997, n. 513 (successivamente abrogato), ha approvato il regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’art. 15, comma 2, della Legge n. 59/1997;
5. il decreto 8.2.1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 513/1997;
6. il comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. 20.4.1994, n. 367, stabilisce che i pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici;
7. ai sensi dell’art. 2 del succitato D.P.R. n. 367/1994, gli atti e documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato possono essere sostituiti a tutti gli effetti anche ai fini della resa dei conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione;
8. con deliberazione in data 9.11.1995 l’autorità per l’informatica nelle Pubbliche Amministrazioni (AIPA) ora Centro Nazionale per l’informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha provveduto alla definizione delle regole tecniche per il mandato informatico;
9. con D.P.R. 28.7.1999, n. 318, è stato emanato il regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’art. 15, comma 2, della legge 31.12.1996, n. 675;
10. con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
11. con X.Xxx. 23.01.2002, n. 10, sono state emanate le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
12. con D.P.R. 7.4.2003, n. 137 è stato emanato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.1.2002, n. 10;
13. ai sensi dell’art. 2 del succitato D.Lgs. n. 10/2002, si intende per firma elettronica avanzata (firma digitale) “la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisca la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”;
14. ai sensi dell’art. 6 del succitato X.Xxx. n. 10/2002 che ha sostituito il disposto dell’art. 10 del D.P.R. n.
445/2000, “il documento informatico quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto”;
15. ai sensi del già citato art. 2 del D.Lgs. n. 10/2002, i certificati qualificati (ossia gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l’identità dei titolari stessi) sono i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all’allegato della direttiva
1999/93/CE rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;
16. con il decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, è stato approvato il codice dell’amministrazione digitale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e nell’intesa che la normativa che precede, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisca la base giuridica alla quale adeguarsi per la fornitura del servizio di “mandato informatico” e che la stessa formi parte integrante e sostanziale del presente documento,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art 1 Documento informatico
c) Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali.
d) Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle Economie e Finanze. Il documento informatico, quanto è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata e la firma è basata su di un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.
ART. 2
Documento informatici delle pubbliche amministrazioni
- Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
- Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi all’amministrazione interessata, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Art. 3 Firma digitale
e) Per firma digitale s’intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
f) La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
g) Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell’emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
h) L’apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione.
i) La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto al momento della pubblicazione, salvo che il revocante o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
j) L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
k) Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08.02.99, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.
l) In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la firma comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del Testo Unico.
ART. 4
Sistema di validazione
1. Per sistema di validazione si intende il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità.
Art 5 Sistema di chiavi
f) Per chiavi asimmetriche si intende la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell’ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici.
g) Per chiave privata si intende l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
h) Per chiave pubblica si intende l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche.
i) Per chiave biometrica si intende la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di riscossione (reversali) e dei mandati di pagamento in veste elettronica e di ogni altro documento nella stessa veste, inerente la gestione del servizio di tesoreria.
ART. 6
CODICI DI ACCESSO
c) Ai fini del riconoscimento del soggetto (Ente) durante l’utilizzo del servizio e della firma digitale, per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi in veste elettronica, si renderà necessaria l’implementazione di un sistema di codici di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’ente di appartenenza nelle forme prescritte, provvederà direttamente alla generazione dei codici personali di accesso e trasmetterà con immediatezza al competente ufficio dell’ente di appartenenza ed al Tesoriere una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire il codice identificativo e la parola chiave (password) – da utilizzare per l’accesso al sistema e per la firma digitale dei documenti – con la più scrupolosa cura e diligenza.
d) Gli anzidetti codici sono strettamente personali e non devono essere divulgati o comunicati ad alcuno.
L’utente è l’unico responsabile della custodia dei codici e del loro regolare e legittimo utilizzo nei confronti dell’Ente al quale soltanto – e non al tesoriere – risalirà l’eventuale danno conseguente all’uso improprio dei codici suddetti. In caso di smarrimento o furto dei codici, l’utente deve darne immediata comunicazione al Tesoriere con ogni mezzo che consenta una sommaria verifica circa l’identità di chi effettua la comunicazione e deve, altresì, far seguire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’invio di una copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria. Soltanto dopo la ricezione della suddetta comunicazione, il Tesoriere disattiva i codici e riattiva il procedimento per l’assegnazione di una nuova coppia di codici.
Art. 7 Trasmissione dei documenti
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 28.12.2000, n. 445 ed alle regole tecniche di cui all’art. 8, comma 2 e 9, comma 4 del medesimo decreto, sono opponibili ai terzi.
3. Per indirizzo elettronico si intende l’identificazione di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici.
ART. 8
Trasmissione ordinativi dall’Ente al Tesoriere
1. L’Azienda, nell’ambito del servizio di mandato informatico provvede alla trasmissione per via telematica dell’archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritto mediante firma digitale.
2. In ogni caso, la trasmissione dovrà avvenire con strumenti o con modalità che garantiscano, mediante cifratura, la riservatezza delle informazioni trasmesse.
3. L’archivio, predisposto secondo le specifiche tecniche fornite dal Tesoriere, deve contenere tutte le informazioni previste per i documenti della specie e comunque necessarie per dar corso alle operazioni di incasso e di pagamento.
ART. 9
Ricezione degli ordinativi da parte del Tesoriere
1. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento in veste elettronica, provvede a rendere disponibile, nell’ambito del servizio di mandato informatico, un messaggio attestante la semplice ricezione del flusso, con riserva di verificarne il contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il tesoriere predispone e trasmette all’ente, per via telematica, un successivo documento informatico destinato all’Ente, sottoscritto con firma digitale e munito di marcatura temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’assunzione.
2. Resta comunque inteso che il trattamento dei dati contenuti nell’archivio suddetto pervenuti alla Banca nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico degli sportelli bancari non potrà avere luogo prima delle ore 9 (nove) del primo giorno bancabile successivo a quello di ricevimento dell’archivio stesso.
Art. 10 Esecuzione delle operazioni
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento saranno in veste informatica e saranno trasmessi dall’Azienda al Tesoriere per via telematica.
2. In luogo e in sostituzione della copia della distinta cartacea di accompagnamento degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento data e firma in segno di ricevimento dei documenti in essa indicati, il Tesoriere trasmetterà all’Azienda per via telematica una ricevuta di servizio.
3. L’Azienda, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, trasmetterà al Tesoriere – in luogo e in vece delle firme autografe con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati di pagamento – i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi alle cariche rivestite nonché l’indicazione del provvedimento di attribuzione o di conferimento delle attribuzioni e dei poteri stessi.
4. Nel caso in cui gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento siano firmati dai sostituti, si intenderà che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
5. Con separata comunicazione scritta l’Azienda dovrà precisare al Tesoriere l’ordine che sarà osservato nelle sostituzioni.
6. A comprova dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglierà, ove del caso, la quietanza del creditore su foglio separato da trattenere ai propri atti e provvederà ad annotare gli estremi del pagamento effettuato sulla pertinente documentazione meccanografica da consegnare all’Azienda in allegato al proprio rendiconto.
7. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascerà, come previsto dalla convenzione di tesoreria in corso, in luogo e vece dell’Azienda, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati.
8. Soltanto a fine esercizio, sulla base delle quietanze come sopra rilasciate, il Tesoriere provvederà all’elaborazione della documentazione meccanografica, sostitutiva delle matrici di dette quietanze, da consegnare all’Ente in allegato al proprio rendiconto.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SOLIDARIETA’2 MONS. X. XXXXXX
Allegato A) alla deliberazione C.d.A n. 10 in data 15.04.2016
Allegato allo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria.
A-3
Linee guida per il servizio di riscossione di entrate patrimoniali e ripetitive.
Art. 1 Oggetto del servizio
1. L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Solidarietà” Mons. D Cadore di Azzano Decimo, in seguito denominata Azienda, affida all’Istituto (in seguito denominato Tesoriere) il servizio di riscossione di entrate patrimoniali e ripetitive.
2. Il Tesoriere si obbliga a curare l’incasso e la rendicontazione delle entrate indicate al precedente c. 1 e ad attivare un servizio di domiciliazione utenze, od altre procedure similari.
Art. 2 Svolgimento del servizio
m) Per lo svolgimento del servizio il Tesoriere dovrà attivare, sin dall’inizio della convenzione ex art. 30 della convenzione, le procedure necessarie per l’organizzazione dell’incasso che consenta agli utenti il pagamento delle bollette attraverso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale e tutti gli sportelli postali;
n) Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall’Azienda, numerati progressivamente e firmati dai soggetti previsti dallo Statuto dell’Azienda e trasmessi al Tesoriere che rilascerà ricevute e, successivamente all’incasso, rilascerà quietanze numerate progressivamente.
o) Le reversali dovranno contenere gli elementi di cui all’articolo 180, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 194/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
p) Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario contenente tutti gli elementi utili all’individuazione del versante e della causale del versamento e, qualora presente, il protocollo di Tesoreria (detto “sequence number”); le matrici- quietanze dovranno riportare la medesima numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio e contenere l’indicazione dell’anno di competenza.
q) Il Tesoriere dovrà:
a) inviare telematicamente all’Azienda un flusso informatico contenente tutti i dati relativi alle quietanze;
b) accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda, le somme che i terzi verseranno – a qualsiasi titolo – a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta sulla quale dovranno essere riportati tutti gli elementi utili all’individuazione dell’esatta causale di versamento e del versante, nonché la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”; tali incassi dovranno essere segnalati all’Azienda con richiesta di tempestiva emissione delle reversali.
6. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori e soggetti morosi e non dovrà accettare:
a) in pagamento da terzi: assegni bancari e postali;
b) accrediti a favore dell’Azienda con valute retrodatate (o anomale).
7. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Azienda e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza è disposto esclusivamente dalle stesse persone autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso, mediante ordine scritto ovvero previa emissione di reversale. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’Azienda ed accredita il corrispondente importo sul conto di tesoreria.
8. L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
Art. 3 Imposta di bollo
j) Gli ordinativi di riscossione debbono recare l’indicazione se le operazioni in essi ordinate siano o meno da assoggettarsi all’imposta di bollo; la mancanza di tale indicazione esonera il Tesoriere da ogni responsabilità in materia.
Art. 4 Responsabilità
Il Tesoriere sarà sollevato da ogni responsabilità sul merito dei dati forniti dall’ Azienda.
Art. 5
Oneri connessi alla gestione della convenzione
9. Il servizio oggetto della presente convenzione viene reso alle condizioni economiche di cui all’offerta in data del Tesoriere.
Art. 6 Norme di rinvio
1. Per quanto concerne la durata della convenzione, la risoluzione del rapporto, il domicilio delle parti ed il foro competente, si rinvia alla convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.