Comune di Casalgrande
Comune di Casalgrande
(Provincia di Reggio Xxxxxx)
Regolamento del Servizio di trasporto scolastico
Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2020
Indice generale
Sezione 1 – Criteri generali 4
Art. 1 Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico 4
Art. 2 Utenti del servizio e criteri di accesso 4
Sezione 2 – Criteri di utilizzo 6
Art. 4 Comportamento degli utenti 6
Art. 6 Servizio di accompagnamento 7
Art. 7 Responsabilità dei genitori 7
Sezione 3 – Trasporto speciale 8
Art. 1 Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico
Nell’ambito del diritto allo studio, il Settore Servizi scolastici ed educativi del Comune di Casalgrande assicura il trasporto scolastico per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado.
Il servizio viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola di assegnazione indicata dall’Istituto Comprensivo, secondo specifici percorsi di andata e ritorno con l’individuazione di punti di raccolta, fatto salvo il servizio per la scuola dell’infanzia che prevede la fermata all’abitazione del bambino. Nei casi in cui le dimensioni del mezzo non siano compatibili con la viabilità in cui è collocata l’abitazione, verranno individuati specifici punti di raccolta in prossimità dell'abitazione.
Il servizio è affidato mediante appalto, nei limiti delle disponibilità e delle risorse di bilancio, e viene organizzato a favore degli alunni residenti nel comune di Casalgrande. Previo eventuale accordo/convenzione con altri Comuni limitrofi, possono essere accolti alunni residenti in tali Comuni che frequentino scuole del territorio comunale di Casalgrande, purché vi siano posti disponibili sugli automezzi e rispettino il percorso già stabilito, senza alcuna modifica.
Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente sulla base del Piano del Trasporto Annuale (PTA) approvato, di norma, entro il 31 luglio e secondo il calendario scolastico definito dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dagli Organismi scolastici.
Per ogni sede scolastica servita dal trasporto scolastico, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole. Resta comunque salva la facoltà di attivare un ulteriore percorso di ritorno, in un orario differente, laddove sia presente un numero minimo di richiedenti il servizio stabilito con atto di indirizzo da parte della Giunta comunale - anche in termini di sostenibilità economica - oppure in caso di esigenze eccezionali.
In caso di formazione di ghiaccio sulle strade o improvvise nevicate, tali da non consentire il trasporto in sicurezza, non potrà essere assicurato il normale servizio. In questo caso, qualora ciò avvenga in concomitanza con il trasporto da scuola a casa, sarà cura degli uffici del Settore Servizi scolastici ed educativi avvisare le famiglie dell’avvenuta sospensione del servizio e della conseguente necessità, da parte delle stesse, di provvedere personalmente al rientro dei figli. A tal fine sarà obbligo delle famiglie comunicare un numero di telefono cellulare di reperibilità.
Art. 2 Utenti del servizio e criteri di accesso
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto principalmente agli alunni residenti ad una distanza pari o superiore ai 500 metri dal plesso di assegnazione indicato dall’Istituto Comprensivo, fatte salve specifiche difficoltà di ordine personale, o famigliare, o sociale adeguatamente documentate. Le famiglie degli utenti che frequentano per loro scelta una scuola diversa da quella di assegnazione, in relazione al luogo di residenza, dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto.
L’iscrizione al servizio ha validità per l’intero anno scolastico, non ripetibile nel corso dello stesso anno scolastico, salvo disponibilità dei posti e casi eccezionali adeguatamente documentati.
L'iscrizione dovrà essere richiesta da un genitore, ovvero da chi esercita nei confronti del minore la potestà o l’affido famigliare, utilizzando il modulo d’iscrizione fornito dagli uffici del Settore Servizi scolastici ed educativi, entro il termine indicato annualmente.
Possono essere ammessi solo i richiedenti in regola con i pagamenti dei Servizi scolastici ed educativi o con piani di rientro sottoscritti prima dell’iscrizione al servizio di trasporto (e in linea con le scadenze di pagamento indicate dal piano di cui sopra), e che non siano stati sospesi in via definitiva dal servizio di trasporto nell'anno scolastico precedente.
DOMANDE NEI TERMINI. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che sarà comunicato al richiedente entro 60 giorni dal termine del periodo di iscrizione.
Le domande pervenute da alunni non residenti saranno valutate sulla base delle disponibilità dei posti.
Eventuali richieste eccedenti la disponibilità dei posti saranno collocate in una lista di attesa stilata per ciascuna linea, secondo criteri di priorità individuati con apposito atto di indirizzo da parte della Giunta.
DOMANDE FUORI TERMINE. Le domande di iscrizione fuori termine potranno essere accolte in base alla disponibilità dei posti, purché non comportino modifiche sostanziali e peggiorative dei percorsi e/o degli orari o fermate aggiuntive rispetto a quanto già definito in merito all’organizzazione del servizio prevista nel Piano Trasporto Annuale (PTA).
Per consentire la regolare ed efficiente organizzazione del servizio, le ammissioni saranno concesse entro la prima settimana del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda fuori termine.
Eventuali richieste eccedenti la disponibilità dei posti saranno collocate in una lista di attesa stilata per ciascuna linea, in ordine di numero di protocollo della domanda.
Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate al Settore Servizi scolastici ed educativi in forma scritta e non daranno diritto ad alcun rimborso delle eventuali rate già pagate, o per le quali sia già maturato il diritto al pagamento, per effetto della fruizione anche parziale del servizio.
Il Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi può inoltre disporre le dimissioni dal servizio di trasporto nei casi di:
· assenze prolungate e/o ingiustificate superiori ad un mese;
· reiterata inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 5.
Art. 3 Contratto d’utenza
Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell’utente e da questi approvate per iscritto al momento dell’iscrizione, formalizzata con l’apposito modulo di richiesta, che costituisce a tutti gli effetti di legge contratto d’utenza ai sensi delle normative vigenti.
Sezione 2 – Criteri di utilizzo
Art. 4 Comportamento degli utenti
Gli utenti devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati nel Piano del Trasporto Annuale (PTA).
Gli utenti sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio:
b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l’incolumità dei compagni;
c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;
d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell’autobus;
e) non utilizzare i mezzi di trasporto se non in regola con la relativa iscrizione;
f) rivolgersi con rispetto ed educazione al conducente, all’eventuale accompagnatore e agli altri alunni;
g) rimanere seduti durante tutto il tragitto, posizionando lo zaino sopra le ginocchia;
h) non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti dall’autobus.
In ogni caso il conducente ha facoltà di interrompere la guida ogniqualvolta si verifichino situazioni di pericolo o, comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto del codice della strada e dell’incolumità dei trasportati.
Art. 5 Sanzioni
Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 4, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale effettuato dall’autista o dall’accompagnatore, seguito da segnalazione formale – a cura degli uffici comunali – sia alla famiglia di appartenenza sia al Dirigente della scuola frequentata;
b) irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 al verificarsi del terzo richiamo verbale, ovvero al verificarsi del secondo richiamo verbale nei casi di particolare gravità;
c) sospensione dall’utilizzo del servizio per un periodo di tempo determinato in relazione alla gravità dell’infrazione, nel caso in cui perduri il comportamento scorretto anche dopo l’irrogazione della sanzione di cui al punto b);
d) interruzione definitiva dell’utilizzo del servizio relativamente all’anno scolastico in corso, quale ultima misura, qualora perduri il comportamento scorretto nonostante siano già state comminate tutte le precedenti sanzioni.
Le sanzioni diverse dal richiamo verbale sono comminate dal Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi, il quale procede dietro segnalazione dell’autista o dell’accompagnatore.
L’irrogazione delle sanzioni diverse dal richiamo verbale deve essere preceduta da una contestazione scritta agli esercenti la potestà genitoriale, ai quali deve essere concesso un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali osservazioni, nonché dal parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi.
Tuttavia, laddove si verifichino da parte degli utenti comportamenti tali da mettere in serio pericolo l’incolumità degli altri trasportati, dell’autista o dell’accompagnatore, il Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi può procedere – in via d’urgenza – alla sospensione dell’autore dei predetti comportamenti con efficacia immediata, salvo provvedere in seguito ad attivare il contraddittorio con la famiglia, che entro 10 giorni può presentare motivate osservazioni. In questo caso, il Responsabile, entro 20 giorni, dalle osservazioni pervenute può decidere di confermare o modificare il provvedimento di sospensione adottato.
Art. 6 Servizio di accompagnamento
Per il solo trasporto degli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia, è prevista la figura dell’accompagnatore con compiti di vigilanza e sorveglianza, ai sensi del D.M. 31/01/1997.
Gli accompagnatori, oltre alla sorveglianza durante il percorso, curano le operazioni di salita e di discesa davanti alla scuola, sono responsabili della presa in carico e della consegna dei minori da parte del personale ausiliario e/o educativo del plesso di appartenenza, della riconsegna dei minori al genitore, o adulto da questi delegato, presso la fermata di pertinenza, previo accertamento della loro identità.
Nel trasporto degli utenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, pur non essendo obbligatorio, può essere istituito il servizio di accompagnamento, in caso lo si ritenga necessario per garantire maggiori condizioni di sicurezza, e il relativo costo può essere posto a carico delle famiglie interessate.
Art. 7 Responsabilità dei genitori
I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all’interno del mezzo di trasporto, e saranno pertanto tenuti al risarcimento, previa quantificazione del danno stesso.
La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell’automezzo alla sua abitazione, o ad altro luogo precedentemente autorizzato, e viceversa, compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell’incolumità dei minori durante tale tragitto.
Per i frequentanti le scuole secondarie di primo grado il genitore può autorizzare all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, mediante sottoscrizione di apposito modulo al momento dell'iscrizione.
Art. 8 Verifiche e reclami
I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, in forma scritta e non anonima, agli uffici del Settore Servizi scolastici ed educativi che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.
Sezione 3 – Trasporto speciale
Art. 9 Trasporto speciale
Nel caso di alunni portatori di handicap con idonea certificazione e adeguata relazione prodotta dagli enti competenti il Comune si impegna a garantire il trasporto “da” e “per” la scuola (incluso il servizio di accompagnamento, ove previsto) valutando le soluzioni ritenute maggiormente idonee in rapporto ai singoli casi, mettendo in atto ogni sforzo per garantirne il servizio, compatibilmente con le risorse di bilancio.
Le iscrizioni sono da effettuarsi nei termini ed alle stesse condizioni previste dal presente Regolamento.
Art. 10 Norme transitorie
Nel primo anno di applicazione la Giunta stabilisce gli indirizzi necessari per l’attuazione delle modifiche apportate dal presente Regolamento.