Determina del Direttore Generale 21.0358
determina del direttore generale
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2021.09.14
Determina del Direttore Generale 21.0358
del registro delle determine
OGGETTO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA - ITALIA 2014/2020.
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione ex art.15 L. 241/1990 tra ASSET e ARPA Puglia, per le attività legate al progetto AETHER - “alleanza per l'efficace gestione transnazionale delle risorse ambientali” - finanziato dal programma Interreg Grecia-Italia 2014/2020.
CUP F49J20000730006
MIS code 5070064
l’anno 2021 giorno 14 del mese di settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in xxx X. Xxxxxxx, x. 00
l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;
VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Xxx Xxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx 1.6
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quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 2358 DEL 16/12/19;
VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 del 10/09/2020;
VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-2023;
Premesso che
- l’ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio”, è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
- con Decisione C (2015) 9347 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia è territorio eleggibile per l’Italia;
- il programma in questione si pone quale obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari “innovazione e competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei trasporti”;
- l’ASSET ha partecipato alla 6^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al citato programma aderendo, in qualità di leader partner, alla proposta progettuale “AETHER – AIIiance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources”, rientrante nell’asse prioritario 2 “Gestione ambientale integrata” – Obiettivo specifico 2;
- con nota prot. JS 269/20 del 17/09/2020 acquisita al prot. gen. ASSET n. 3668 del 22/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato all’ASSET l’ammissione a finanziamento del progetto “AETHER” - MIS code 5070064;
- in data 08/10/2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del progetto:
Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (“A.S.S.E.T.”) – lead partner (capofila) del progetto;
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Xxx Xxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx 2.6
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Regione Puglia - Dipartimento Protezione civile – partner di progetto
Regione Grecia Occidentale – partner di progetto
Regione Epiro – partner di progetto
Regione Isole Ioniche – partner di progetto
- in data 09/10/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (“A.S.S.E.T.”) capofila del progetto;
- il Progetto AETHER ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/11/2020, ed un budget complessivo di € 4.500.000,00, suddiviso tra i 5 Partner di Progetto, di cui € 2.200.000,00 di competenza di ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai Fondi Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che come indicato nella Delibera CIPE n.10/2015, per i Partner Italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L.183/1987;
- Tra le azioni progettuali a cura di ASSET vi è:
o la realizzazione nel Mar Piccolo di una prima applicazione del disciplinare “Acquacoltura Sostenibile” (approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali MIPAAF) che consiste nella realizzazione di un impianto di allevamento “pilota” nell'ambito della filiera di produzione della “Cozza Tarantina” dalla semina, accrescimento, allevamento, raccolta e spedizione a “zero emissioni” e “zero plastica”. Il modello di gestione pilota dei servizi ecosistemici che verrà così implementato, oltre a rivestire particolare interesse per la conservazione del delicato ecosistema marino dell’area, permetterà di sperimentare e valutare l’efficacia dei PES (pagamenti per i servizi eco-sistemici) basati sulla creazione di “convenienze economiche” per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere e valorizzare specifici servizi ecosistemici, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato;
o il recupero e la rifunzionalizzazione del capannone ex deposito mezzi del servizio nettezza urbana ubicato all’interno dell’area prospiciente l’ex mattatoio comunale di Tricase (LE) in cui verranno sperimentate azioni pilota relative alle fasi di lavorazione e trasformazione del pescato secondo con il codice di condotta etica per la piccola pesca artigianale;
Considerato che
- il progetto AETHER è finalizzato al miglioramento della gestione dei piani di governance per la biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali, porgendo attenzione alle risorse naturali e alle aree protette attraverso misure di protezione ambientale;
- ai fini della valutazione dell’efficacia delle azioni pilota realizzate da ASSET è imprescindibile la conduzione di azioni di valutazione e monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- l’ARPA Puglia, è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27, di seguito denominata legge istitutiva;
- l’ARPA Puglia è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività;
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Xxx Xxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx 3.6
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- l’attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarità ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell’art. 15 della L.R. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale;
- l’ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla Legge Regionale 30 dicembre 1994 n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.22 del 03-06-1995), dalla Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell' amministrazione regionale), dalla Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.30 del 27-07-2002);
- l’ARPA Puglia opera su tutto il territorio della regione Puglia, ed è presente in ogni provincia con i suoi Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP).
Rilevato che
- l’ARPA Puglia provvede, in base ai compiti istituzionalmente ad essa affidati, alla valutazione e al monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo sul territorio regionale;
- con la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144) (GU Serie Generale n.166 del 18-07-2016) è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fa parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente, tra le quali ARPA Puglia;
- la sopra citata Legge, all’art.1, comma 2, definisce che il Sistema nazionale (e quindi le ARPA, compresa ARPA Puglia) concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali;
- sempre la stessa Legge, all’art. 3, tra le funzioni del Sistema nazionale (e quindi delle ARPA, compresa ARPA Puglia), al comma 1 – lettere e), f) e l), vengono incluse il “supporto tecnico- scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale (omissis), l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche”, il “supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica”, nonché “attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale”;
- allo stesso art. 3, comma 4, viene esplicitamente riportato che i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività del Sistema nazionale (e quindi delle ARPA, compresa ARPA Puglia) “costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione”;
Richiamati
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Xxx Xxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx 4.6
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- l’art. 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), che, nel disciplinare gli accordi tra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP, oggi ANAC), che ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra le pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: “lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi”;
Dato atto che
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
- in piena aderenza ai presupporti richiesti ai fini della legittimità dell’utilizzo dello strumento dell’Accordo, come esposti ai punti precedenti, le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art.12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le previsioni contenute nell’Application Form del progetto di cooperazione approvato e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati secondo le regole e procedure previste dal Programma;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, si impegnano a mettere a disposizione risorse umane e strumentali ed ogni altra azione di competenza ritenuta utile per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto, di cui le Parti risultano beneficiarie.
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di approvare lo schema di accordo di collaborazione ex art.15 L. 241/1990 tra ASSET e ARPA Puglia, per le attività legate al progetto “AETHER” finanziato dal programma Interreg Grecia-Italia 2014/2020 allegato alla presente Determinazione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale;
- di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della trasparenza dell'ASSET ed al responsabile del servizio amministrazione;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Xxx Xxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx 5.6
determina del direttore generale
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.
il responsabile del procedimento xxx. Xxxxxxx Xxxxx
il direttore generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx dal 14/09/2021 al 29/09/2021
il responsabile dell’albo online dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal / / al / / per quindici giorni consecutivi.
il responsabile dell’albo online dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Xxx Xxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx 6.6
Allegato n. 1 alla Determina n. 0358 del 14/09/2021 composto da n. 11 facciate
ALLEGATO A
ACCORDO DI COOPERAZIONE
ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e dell’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016
TRA
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET Puglia)
E
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia, di seguito
(ARPA PUGLIA)
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata anche solo “ASSET”, con sede legale in Bari, alla Via X. Xxxxxxx n. 52, Codice Fiscale 93485840727, nella persona del Direttore Generale pro tempore, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente che rappresenta ed in nome del quale interviene nel presente atto, in forza della DGR 1171/2019
e
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia, di seguito denominata “ARPA Puglia”, con sede legale in Bari, Corso Trieste n.27, Codice Fiscale e Partita Iva 05830420724, nella persona del Direttore Generale Avv. Xxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente che rappresenta ed in nome del quale interviene nel presente atto, in forza della DGR
_
congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- L'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione e anche di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici.
Inoltre, all'Agenzia sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 2 comma 3 della legge regionale n. 41 del 2 novembre 2017, tra i quali i seguenti:
1
a) supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
b) supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell’edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;
c) definizione di criteri operativi e linee guida per l’attuazione di piani di miglioramento infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);
d) elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;
e) rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
f) rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione.;
g) approfondimento e sviluppo, in un’ottica intermodale, delle linee d’intervento in tema di merci e logistica, attraverso l’elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica (PML);
h) verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;
i) supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
j) centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;
k) supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio;
l) fornire supporto tecnico, ove richiesto, all’Area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia;
m) attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento associato all’ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;
n) analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;
o) svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico- privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
p) promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;
q) assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale;
r) supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi;
s) supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale;
t) supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
u) supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.
- L’ARPA Puglia, è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27, di seguito denominata legge istitutiva;
- L’ARPA Puglia è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività;
- L’attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarità ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell’art. 15 della L.R. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale;
- L’ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla Legge Regionale 30 dicembre 1994 n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.22 del 03-06-1995), dalla Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell' amministrazione regionale), dalla Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.30 del 27-07-2002);
- L’ARPA Puglia opera su tutto il territorio della regione Puglia, ed è presente in ogni provincia con i suoi Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP).
CONSIDERATO CHE
- la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- l’obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
- con Decisione C (2015) 9347 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia è territorio eleggibile per l’Italia;
- il programma in questione si pone quale obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari “innovazione e competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei trasporti”;
- a Luglio 2020, il Programma Grecia-Italia 2014-2020 ha pubblicato la 6° targeted call per progetti strategici, con focus sull’Asse Prioritario n.2 “Gestione Ambientale Integrata” con lo scopo di migliorare dei piani di gestione e governance congiunti per la biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali tra Italia e Grecia, con particolare attenzione alle misure per la protezione delle risorse naturali e ambientali.
- in risposta alla 6° Targeted Call per progetti “Strategici”, l’ASSET (Lead Partner) con il supporto della Protezione Civile della Regione Puglia (PB2), la Regione Western Greece (PB3), la Regione dell’Epiro (PB4) e la Regione delle Isole Ionie (PB5), hanno presentato la proposta progettuale denominata “AETHER - AIIiance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources;
- con nota prot. JS 269/20 del 17/09/2020 acquisita al prot. gen. ASSET n. 3668 del 22/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato all’ASSET l’ammissione a finanziamento del progetto “AETHER” - MIS code 5070064;
- in data 08/10/2020 è stato sottoscritto da tutti i Partner, il Partnership Agreement;
- in data 09/10/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (“ASSET”) capofila del progetto;
- il Progetto AETHER ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/11/2020, ed un budget complessivo di € 4.500.000,00, suddiviso tra i 5 Partner di Progetto, di cui € 2.200.000,00 di competenza di ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai Fondi Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che come indicato nella Delibera CIPE n.10/2015, per i Partner Italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L.183/1987;
- Tra le azioni progettuali a cura di ASSET vi è:
la realizzazione nel Mar Piccolo di una prima applicazione del disciplinare “Acquacoltura Sostenibile” (approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali MIPAAF) che consiste nella realizzazione di un impianto di allevamento “pilota” nell'ambito della filiera di produzione della “Cozza Tarantina” dalla semina, accrescimento, allevamento, raccolta e spedizione a “zero emissioni” e “zero plastica”. Il modello di
gestione pilota dei servizi ecosistemici che verrà così implementato, oltre a rivestire particolare interesse per la conservazione del delicato ecosistema marino dell’area, permetterà di sperimentare e valutare l’efficacia dei PES (pagamenti per i servizi eco- sistemici) basati sulla creazione di “convenienze economiche” per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere e valorizzare specifici servizi ecosistemici, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato;
il recupero e la rifunzionalizzazione del capannone ex deposito mezzi del servizio nettezza urbana ubicato all’interno dell’area prospiciente l’ex mattatoio comunale di Tricase (LE) in cui verranno sperimentate azioni pilota relative alle fasi di lavorazione e trasformazione del pescato secondo con il codice di condotta etica per la piccola pesca artigianale;
- Ai fini della valutazione dell’efficacia delle azioni pilota realizzate da ASSET è imprescindibile la conduzione di azioni di valutazione e monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo;
RILEVATO CHE
- l’ARPA Puglia provvede, in base ai compiti istituzionalmente ad essa affidati, alla valutazione e al monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo sul territorio regionale;
- con la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144) (GU Serie Generale n.166 del 18-07-2016) è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fa parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente, tra le quali ARPA Puglia;
- la sopra citata Legge, all’art.1, comma 2, definisce che il Sistema nazionale (e quindi le ARPA, compresa ARPA Puglia) concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali;
- sempre la stessa Legge, all’art. 3, tra le funzioni del Sistema nazionale (e quindi delle ARPA, compresa ARPA Puglia), al comma 1 – lettere e), f) e l), vengono incluse il “supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale (omissis), l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche”, il “supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica”, nonché “attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale”;
- allo stesso art. 3, comma 4, viene esplicitamente riportato che i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività del Sistema nazionale (e quindi delle ARPA, compresa ARPA Puglia) “costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione”;
RICHIAMATI:
- l’art. 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), che, nel disciplinare gli accordi tra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP, oggi ANAC), che ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra le pubbliche
amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: “lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi”;
DATO ATTO CHE:
In piena aderenza ai presupporti richiesti ai fini della legittimità dell’utilizzo dello strumento dell’Accordo, come esposti ai punti precedenti, le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art.12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le previsioni contenute nell’Application Form del progetto di cooperazione approvato e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati secondo le regole e procedure previste dal Programma;
Le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, si impegnano a mettere a disposizione risorse umane e strumentali ed ogni altra azione di competenza ritenuta utile per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto, di cui le Parti risultano beneficiarie.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante del presente Accordo, le Parti stabiliscono quanto segue.
Art. 1 - Disposizioni generali
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e hanno valore giuridicamente vincolante tra le Parti, che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
Le Parti, ciascuna per le proprie rispettive competenze, concordano di cooperare nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea – CTE, e nello specifico, in relazione al progetto strategico AETHER – MIS code 5070064 per le seguenti finalità:
a) Co-progettazione della metodologia per la mappatura per la valutazione dei rischi ambientali che dovrà essere utilizzata dai Partner del Progetto AETHER;
b) Implementazione della mappatura per la valutazione dei rischi ambientali nelle aree degli interventi pilota di ASSET: Mar Piccolo di Taranto e Tricase;
c) Co-progettazione della metodologia per la gestione dei servizi ecosistemici locali, comprese (a) le attività di monitoraggio e analisi preliminari alla valutazione e al miglioramento economico dei servizi ecosistemici forniti dall'impianto pilota, e (b) la definizione delle modalità di gestione degli ES (Servizi Ecosistemici);
d) Rispetto del cronoprogramma definito per ciascun intervento in coerenza con la durata e il time planning del progetto;
e) Cooperazione nell’esecuzione di tutte le azioni necessarie al raggiungimento dei target di spesa stabiliti dal Programma, rientranti all’interno del presente Accordo.
Le Parti si impegnano ad applicare, come criterio di azione, il principio della reciprocità, per rendere disponibili le relative risorse, sia in termini finanziari che umani, ai fini di una completa ed integrata attuazione degli obiettivi comuni in una logica sistemica ed unitaria, nel rispetto nelle singole specificità e competenze istituzionali, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Art. 3 – Impegni delle Parti
Le Parti s’impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a rispettare i termini indicati nel presente Accordo, ad utilizzare forme di collaborazione e stretto coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi comuni da realizzare attraverso le azioni di cui al precedente art. 2 e a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo al perseguimento degli stessi.
In tal senso, al fine di realizzare le azioni di cui al predetto art. 2 del presente Accordo:
A. l’ASSET s’impegna a:
1. definire le priorità strategiche di attuazione delle attività;
2. coordinare, monitorare e controllare, con risorse proprie, il processo di attuazione delle attività, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione dell’Agenzia e nello specifico eseguire il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi;
3. definire, entro 15 giorni (quindici) dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione, il cronoprogramma delle attività necessarie all’espletamento di tutte le fasi procedurali in cui si articola il progetto;
4. garantire la disponibilità dei dati relativi al progetto AETHER;
5. quantificare gli indicatori del Programma funzionali alla redazione del rapporto ambientale;
6. favorire la presenza di ARPA Puglia ai Tavoli partenariali di confronto;
7. stabilire i termini di trasferimento delle risorse finanziarie coerentemente con il rispetto del cronoprogramma di esecuzione delle attività da parte di ARPA Puglia.
B. l'ARPA Puglia s’impegna a:
1. declinare operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
2. definire, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del cronoprogramma di cui al precedente punto A3, un piano operativo di dettaglio che descriva, unitamente al relativo cronoprogramma, le azioni che ARPA Puglia porrà in essere per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo. Tale piano operativo di dettaglio dovrà poi essere condiviso con ASSET;
3. mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la realizzazione delle attività progettuali, provvedendo, laddove necessario, all’acquisizione di personale, di beni e servizi a ciò funzionali, con le modalità consentite dalle vigenti norme e dalle regole del Programma Interreg V A Grecia Italia 2014-2020;
4. cooperare alla predisposizione di tutta la documentazione tecnica – in lingua italiana ed inglese - richiesta per la compiuta implementazione del progetto;
5. assicurare il supporto metodologico per l’impostazione degli strumenti di rilevazione e analisi;
6. effettuare studi, ricerche, elaborazione dati, necessari all’implementazione degli aspetti contenutistici dei documenti da produrre nell’ambito del progetto;
7. elaborare le sezioni specifiche dei vari documenti – in lingua italiana ed inglese - previsti dal progetto in relazione alla propria competenza istituzionale;
8. partecipare ai Tavoli partenariali di confronto.
Il coordinamento delle attività in capo all’ARPA Puglia, come su rappresentate, è assicurato con risorse proprie.
Le Parti collaboreranno, ciascuna nell’ambito dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilità come individuati alle precedenti lettere A) e B), all’attuazione ed all’esecuzione delle attività previste nell’Application Form del progetto, nel quale vengono individuati e definiti la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le azioni individuate, il cronoprogramma, impegnandosi a garantire il livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell’esecuzione delle azioni progettuali condivise.
Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le parti attiveranno risorse finanziarie a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione delle annualità di riferimento.
Art. 4 – Responsabili delle attività
I Responsabili designati dalle parti per la gestione delle rispettive attività sono:
– per l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), l’xxx. Xxxxxxx Xxxxx;
– per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia), il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx.
– Art. 5 – Spese Ammissibili
1. Sono ritenute ammissibili a rendicontazione tutte le spese sostenute per la realizzazione delle azioni di cui all’art.2, nelle forme e nei limiti indicati dai Regolamenti di Programma, fino alla concorrenza di un importo massimo di € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00).
2. Si specifica che tutte le spese sono considerate sempre IVA Inclusa.
3. Sono ammissibili, pertanto, le seguenti spese:
a. spese di staff;
b. spese di missione (vitto, alloggio e viaggio), per la realizzazione delle attività progettuali di cui all’art. 2;
c. spese per l’acquisizione di personale e di beni e servizi funzionali alla realizzazione del progetto.
Art. 6 – Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi
1. L’ASSET corrisponderà ad ARPA Puglia, a titolo di rimborso delle spese sostenute e rendicontate, un importo massimo di € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00) nel rispetto della disciplina del Programma INTERREG V-A- GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di quanto stabilito dai relativi regolamenti comunitari in materia.
2. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all’attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco a favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in corso d’opera dell’ASSET o di altri organi competenti.
3. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, si procederà ad effettuare rettifiche finanziarie fino a dichiarare la decadenza dell’importo finanziato e a recuperare le eventuali somme già erogate.
4. Secondo le tempistiche indicate nella successiva tabella, l’ARPA Puglia deve inviare all’ASSET la documentazione di rendicontazione delle spese sostenute durante il periodo di riferimento, che comprende i rapporti tecnico-finanziari relativi alle attività svolte e alle spese sostenute, unitamente alle copie conformi dei giustificativi delle predette spese e delle ricevute di pagamento delle stesse. A tal fine, l’ARPA Puglia utilizza esclusivamente i modelli e gli strumenti forniti dall’ASSET conformemente al programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020.
Periodo di riferimento | Data entro cui inviare il report |
Gennaio – Aprile | 30 Giugno |
Maggio - Settembre | 30 Novembre |
Ottobre - Dicembre | 28 Febbraio |
5. L’ASSET, qualora necessario, accerta la completezza e la regolarità della documentazione di rendicontazione prodotta dall’ARPA Puglia e verifica la validità della spesa ai fini dell’ammissibilità, a partire dalla verifica dell’ordinativo di pagamento emesso prima della sua esecuzione, fino alla valutazione sulla congruenza tra il costo sostenuto, l’attività realizzata e la tipologia di bene/servizio previsti nel formulario.
6. In caso di irregolarità o incompletezza della documentazione prodotta, l’ASSET, procede alla richiesta di modifiche ed integrazioni. L’ARPA Puglia deve provvedere alle modifiche e/o integrazioni richieste entro il termine stabilito dall’ASSET, a pena dell’inammissibilità delle spese rendicontate.
7. L’ARPA Puglia è tenuta ad adottare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall’intervento, al fine di rendere identificabile e verificabile l’attribuzione della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto AETHER.
8. Le ricevute originali della spesa, comprese le fatture, devono essere intestate al progetto AETHER cui si riferiscono, anche tramite un apposito timbro che rechi il titolo del progetto, il CUP e l’importo imputato al progetto, così come riportato nei manuali del Programma.
9. Ai fini dell’ammissibilità, l’ARPA Puglia deve provvedere al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività del progetto AETHER, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro il termine della sua scadenza, così come determinato dalle parti tramite accordi scritti ed esclusivamente tramite modalità tracciate.
Resta inteso che l’importo stimato omnicomprensivo di euro 117.000,00 (centodiciassettemila//00) costituisce l’ammontare massimo del rimborso riconoscibile da ASSET a fronte delle spese sostenute da ARPA Puglia e che, in ogni caso, qualora in sede di controllo della rendicontazione - fornita da ARPA Puglia sul 100% delle spese sostenute in relazione alle attività di propria pertinenza nell’ambito del presente Accordo - vi siano dei costi non riconosciuti quali ammissibili, l’importo da erogare ad ARPA Puglia verrà corrispondentemente ridotto.
A valle della sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione, ARPA Puglia fornirà ad ASSET i dati occorrenti ai fini dell’effettuazione dei trasferimenti.
Art. 7 – Durata e modifiche dell’Accordo
Ferma restando l’articolazione temporale di cui al cronoprogramma che sarà definito dall’ASSET e del quale verrà fornita comunicazione all’ARPA Puglia - la quale si impegna al rispetto dello stesso, restituendo all’ASSET copia dello stesso cronoprogramma sottoscritto dal Responsabile delle attività
individuato - la validità del presente Accordo di cooperazione decorre dalla data di sottoscrizione sino al compiuto e completo espletamento delle rispettive attività, per una durata comunque stimata in 30 mesi, salvo proroghe, a cui le Parti potranno addivenire di comune intesa, ove necessarie per garantire un miglioramento dell’attuazione e gestione delle attività o a seguito di sopraggiunte modificazioni nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Art. 8 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni
I risultati delle attività svolte in comune sono di proprietà dell’ASSET, in qualità di Autorità procedente nell’ambito del progetto strategico Interreg AETHER, e di ARPA Puglia in qualità di organo Tecnico- Scientifico.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
È vietata alle Parti l’utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività svolte.
I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti.
Per la pubblicazione disgiunta da parte di ARPA Puglia e/o di ASSET occorrerà la preventiva condivisione tra le Parti e, in ogni caso, in ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Accordo.
Art. 9 – Responsabilità
Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
L’ARPA Puglia garantisce che il proprio personale impegnato nelle attività, anche eventualmente presso le strutture dell’ASSET, è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
L’ASSET, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività di propria pertinenza, anche eventualmente presso le strutture dell’ARPA Puglia, è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
Ciascuna delle Parti si impegna a sollevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità, ove dimostrate.
Art. 10 - Riservatezza e trattamento dati
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, astenendosi da ogni azione che possa nuocere ai risultati.
Ove, nel corso dell’espletamento delle attività previste per l’esecuzione del presente Accordo, si renda necessario il trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a trattare i dati eventualmente acquisiti e/o utilizzati secondo le modalità e le finalità strettamente necessarie alla realizzazione dell’Accordo stesso, nel rispetto della normativa applicabile in materia di privacy ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
(Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, conformandosi ai principi di liceità, correttezza e tutela dei diritti degli interessati.
Art. 11 – Recesso
Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l’inadempimento dell’altra Parte, previa comunicazione scritta da inviare con preavviso di giorni 30 (trenta).
Art. 12 – Controversie
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l’intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall’insorgere della controversia.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.
Art. 13 - Corrispondenza
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di cooperazione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- ASSET Puglia:
PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
- ARPA Puglia:
PEC: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
Art. 14 - Norme finali
La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi del X.X.xx. n. 82/2005 e del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 241/1990. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per ASSET
Il Direttore Generale
- Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx -
Per l’ARPA Puglia Il Direttore Generale
- Avv. Xxxx Xxxxx -