Delibera nr. 515 del 04/05/2017
Delibera nr. 515 del 04/05/2017
OGGETTO: STIPULA ACCORDO CON “TENDA SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE BRESCIA EST CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI”, PER TIROCINIO EXTRACURRICULARE.
Il sottoscritto dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue:
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, cui questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è subentrata dal 01.01.2016, con d.D.G. n° 588 del 03.07.2002 aveva provveduto ad approvare un accordo tipo per l’effettuazione di progetti di esercitazione dell’autonomia per soggetti disabili;
RICHIAMATA la seguente normativa:
− Art. 1 della Legge 104/92 che invita a promuovere iniziative per la piena integrazione nella società della persona portatrice di handicap fisico, psichico o sociale, sviluppando progetti finalizzati allo stato di emarginazione e di esclusione sociale;
− D.G.R. Lombardia n° X/825 del 25.10.2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” che regolamenta tirocini extracurriculari per l’inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91;
− D.d.u.o. Mercato del Lavoro Regione Lombardia del 05.11.2013 n° 10031 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”;
CONSIDERATO che presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano venivano autorizzati accordi per l’esercitazione dell’autonomia finalizzati all’integrazione sociale delle persone disabili attraverso progetti personalizzati che si avvalevano di strumenti differenziati adatti allo scopo;
EVIDENZIATO che è pervenuta da parte di “Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est Consorzio di Cooperative Sociali” la richiesta di attivazione di una convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio;
ATTESO che la convenzione in oggetto:
− non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
−non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
− prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte di “Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est Consorzio di Cooperative Sociali”;
PRECISATO che:
− questa Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali;
− il tirocinio non può avere durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap;
− verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte;
− per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto formativo;
− i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa così come previsto dal Regolamento aziendale; ACQUISITI i pareri favorevoli:
− della Direzione Medica del Presidio di Manerbio;
− del Responsabile del Servizio Affari Legali, Assicurativi e del Contenzioso di questa Azienda sui profili giuridico assicurativi della convenzione;
RITENUTO pertanto di approvare ad ogni conseguente effetto il testo della convenzione con la Cooperativa “ Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est Consorzio di Cooperative Sociali”, per lo svolgimento di tirocini extracurriculari da parte dei soggetti sopra individuati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile pro tempore del Servizio Affari Generali;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di formalizzare la convenzione con la Cooperativa “Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est Consorzio di Cooperative Sociali” per lo svolgimento di tirocini extracurriculari, precisando che gli stessi non possono in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto il testo convenzionale in copia siglato dal Funzionario Istruttore e composto da n° 7 pagine;
3. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità di 24 mesi e potrà essere rinnovata purché esplicitamente. L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno;
4. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri specifici a carico del Bilancio di questa Azienda;
5. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n° VI/16086 del 17.07.1996 il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n° 33/2009 e s.m.i.;
6. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n° 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.
IL DIRETTORE SANITARIO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Si attesta la legittimità dell’atto presentato:
Il responsabile del procedimento amm.vo Dott.ssa Fior Xxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile pro tempore Servizio Affari Generali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Montichiari, data Prot
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE n°
(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)
TRA
TENDA SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE BRESCIA EST Consorzio di Cooperative Sociali – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxxxx x. 000, sede operativa in Xxxxxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx x.000, codice fiscale 01724100175 P.IVA 00650450984 rappresentato dalla sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx nata a Calcinato il 22.01.1961 residente a Calcinato Brescia via Xxxx Xxxxx 20 in qualità di:
Ente accreditato regionale ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
Ente autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 o autorizzato regionale speciale, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
E
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST del Garda) – con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in esecuzione della d.D.G. n° del ;
PREMESSO CHE:
la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
⮚ promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
⮚ a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini extracurriculari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
⮚ svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
⮚ attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso le proprie sedi, un numero di soggetti, concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominati “tirocinante” per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata e sarà svolto nell’arco temporale che sarà definito nei singoli Progetti formativi individuali entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.
ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.
ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati nei singoli Progetti formativi individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di
lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione nel caso di tirocini per disabili e svantaggiati le parti concordano che la stessa sarà definita nei singoli Progetti Formativi Individuali
3. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante la relazione come previsto dagli Indirizzi regionali;
ARTICOLO 5
GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Polizza INAIL n. 4222895/66 PAT 90407989, Integrativa infortuni sul lavoro n. 1202500100270.
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi: AGEMOCO Xxx Xxxxxxxxx x. 00 Xxxxxxx n. 1201400100475.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. l’invio delle comunicazioni obbligatorie1 è assolta dal Soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)
1 Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - “I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.
ARTICOLO 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
• formazione generale: a carico del Soggetto promotore
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del Soggetto ospitante;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del Soggetto ospitante;
ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
1. La presente convenzione ha validità 24 mesi dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante in forma scritta per raccomandata a/r e avrà effetto dalla data di ricezione della stessa e/o tramite invio posta certificata pec.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.
Il soggetto promotore | Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. | Il Legale Rappresentante (Sig.a Xxxxxxxx Xxxxxxx) |
Il soggetto ospitante | Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda | Il Direttore Generale (Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx) |
Per presa visione:
Il tirocinante | [inserire nome cognome] | [firma] |