Cyber Family Reale
Cyber Family Reale
ASSICURAZIONE SICUREZZA INFORMATICA
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CYBER FAMILY REALE
Mod. 5047 LEG Ed. 11/2019
CONTATTI UTILI
CONTATTO | |
ASSISTENZA STRADALE, PER L’ABITAZIONE E LA SALUTE – 24 ore - 7 giorni su 7 | 800 092 092 |
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20 | 800 320 320 |
SERVIZIO “ARAGTEL“ – lun - gio 9-13 / 14-17, ven. 9-13 | 000 000 000 |
AREA RISERVATA
All’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l’App Reale Mobile.
L’accesso è gratuito previa la registrazione.
INTRODUZIONE
Cyber Family Reale è un prodotto assicurativo destinato a singoli individui e famiglie, a copertura dai rischi digitali e connessi all’utilizzo del web nella vita privata.
La polizza copre non solo il contraente della polizza ma tutto il suo nucleo familiare, purché i componenti risul- tino censiti nel certificato di stato famiglia. Sono, quindi, inclusi anche i figli minori, che con maggior probabilità possono approcciare al web in maniera impropria.
Il prodotto si compone di quattro garanzie, di cui una sempre operante e le restanti tre opzionali e combinabili tra loro in base alle esigenze del cliente.
Grazie alla Tutela Legale, garanzia base del prodotto, è previsto supporto legale a fronte di vertenze relative all’utilizzo del web, ad acquisti online o altre frodi subite mediante l’utilizzo di strumenti digitali.
A tutela dai danni provocati involontariamente a terzi, è possibile acquistare la garanzia Responsabilità Civile, per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento, ad esempio in caso di trasmissione malware, uso improprio di materiale protetto da copyright o violazione della privacy.
La garanzia Perdite Xxxxxxxxxx prevede, invece, un indennizzo economico qualora all’Assicurato vengano sot- tratte somme di denaro in seguito a furto o clonazione di carte di pagamento, furto d’identità oppure in caso di frodi subite nell’effettuare acquisti online.
Con la garanzia Assistenza, infine, è possibile ottenere numerose prestazioni dirette, volte ad affrontare in modo rapido ed efficace emergenze di tipo informatico o imprevisti in viaggio, in caso di frodi nella prenotazione online di pacchetti vacanze.
Il dettaglio completo delle prestazioni e l’operatività delle varie garanzie sono descritti all’interno delle rela- tive Sezioni.
Controlla i box di consultazione che troverai all’interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l’applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
INDICE
GLOSSARIO 6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 10
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 10
2 DURATA DELLA COPERTURA 10
3 DISDETTA E RECESSO 11
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 12
5 ALTRE INFORMAZIONI 12
SEZIONE TUTELA LEGALE 13
6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 13
7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 16
8 CHE COSA NON È ASSICURATO 17
9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 18
10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 18
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 20
11 CHE COSA POSSO ASSICURARE 20
12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 20
13 CHE COSA NON È ASSICURATO 21
14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 21
15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 22
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 23
16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 23
17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 24
18 CHE COSA NON È ASSICURATO 25
19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 25
20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 26
SEZIONE ASSISTENZA 27
21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 27
22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 30
23 CHE COSA NON È ASSICURATO 30
24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 30
25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 31
ARTICOLI DI LEGGE 32
LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzia.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
DISDETTA E RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
DOVE VALE LA COPERTURA
In questo capitolo è indicato l’ambito geografico nel quale la copertura è valida.
ALTRE INFORMAZIONI
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GLOSSARIO
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza an- nuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Il soggetto individuato nel modulo di polizza, e i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato famiglia.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ASSISTENZA
Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all’Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall’assicurazione.
ATTACCO CYBER
Qualunque manovra, impiegata da individui o organizzazioni, che colpisce o viola sistemi informativi, infrastrutture, reti di calcolatori e/o dispositivi elettronici personali tramite atti malevoli, provenienti generalmente da una fonte anonima, finalizzati al furto, alterazione o distruzione di specifici dati o obiettivi.
BANCA REALE
Istituto Bancario facente parte di Reale Group.
CARTA DI CREDITO
Strumento di pagamento elettronico costituito da una carta di materia plastica che genera per l’utente un addebito in un tempo differito. Tale carta dispone di un dispositivo per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e dell'istituto bancario o finanziario emittente memorizzati su banda magnetica e/o chip. Si intendono comprese le carte multifunzione.
CARTA DI DEBITO
La carta di debito è uno strumento di pagamento elettronico, costituito da materia plastica, che prevede l'addebito delle cifre spese sul conto corrente bancario del titolare, contestualmente all'esecuzione dell'operazione. Si intendono com- prese le carte multifunzione.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
CLONAZIONE
Riproduzione fraudolenta della carta di debito e/o di credito necessaria per effettuare illecitamente prelievi o acquisti, compiuta anche con l’utilizzo di dispositivi elettronici fissi o portatili.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l’Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE
Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.
CYBERBULLISMO
Attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete che avviene tra minorenni, tra adulti o tra un adulto e un minorenne.
CYBERSTALKING
Serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che, mediante gli strumenti della rete, affliggono un'altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, compromettendone lo svolgimento della normale vita quotidiana.
DATI PERSONALI
Qualunque informazione o immagine relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, me- diante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
DATI INFORMATICI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi, memo- rizzate su disco fisso o su supporti. Il software non rientra nella presente definizione.
DIFFUSIONE
Dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a dispo- sizione o consultazione.
FASE GIUDIZIALE
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
FASE STRAGIUDIZIALE
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
FATTO ILLECITO
L’azione o l’omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
FRANCHIGIA
La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Esempio di applicazione della franchigia:
• Franchigia = € 100;
• Danno = € 750;
• Danno indennizzato all’Assicurato = € 650.
FURTO
Sottrazione di cose mobili altrui al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua all’Assicurato in caso di sinistro.
LIMITE DI RISARCIMENTO / LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garan- zia; esso non va comunque ad incrementare il massimale o la somma assicurata se prevista. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.
Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento
• danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo/risarcimento.
• danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all’Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il limite di indennizzo/risarcimento (€ 1.500).
MASSIMALE
La somma, indicata sul modulo di polizza, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. Per la sezione ASSISTENZA: la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua eroga le prestazioni.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell’assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il massimale, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
MOLESTIE
Serie di comportamenti che arrecano disturbo, fastidio, disagio fino a limitare il pieno esercizio dei diritti altrui.
NUCLEO FAMILIARE
I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
PERDITE PECUNIARIE
Per la sezione Responsabilità Civile: il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
Per la sezione Perdite Pecuniarie: il pregiudizio economico indennizzabile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
PERITO
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l’assicurazione.
PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
REATO
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
REVENGE PORN
Diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento.
RISARCIMENTO
La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l’Assicurato sia responsabile.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che, in un giudizio civile, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, che a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
Spese del processo o processuali che:
• in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
TERZI
Soggetti estranei alle Parti tra cui intercorre un rapporto giuridico.
TRANSAZIONE
Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
VERTENZA
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione.
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo e la cessazione della poliz- za; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni- cazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto indicato al punto 7.1 “Inizio e termine della garanzia”.
Esempio di inizio della copertura in relazione al pagamento del premio
Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul modulo di polizza per l’effetto dell’assicurazione: 28 maggio.
• prima rata di premio pagata contestualmente all’emissione = l’assicurazione inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
• prima rata di premio pagata dopo 3 giorni dall’emissione (31 maggio) = l’assicurazione inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.
2.2 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Qualora nella casella “tacito rinnovo” del modulo di polizza sia riportata l’indicazione “SI”, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza. Qualora la durata dell’assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella “tacito rinnovo” del modulo di polizza sia riportata l’indicazione “NO”, l’assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sul modulo di polizza senza necessità di formalità alcuna.
3. DISDETTA E RECESSO
3.1 DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE
È possibile disdire l’assicurazione inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella “Tacito rinnovo” del modulo di polizza sia riportato “SI’”.
Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo” sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sul modulo di polizza, senza obbligo di invio di disdetta.
3.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Reale Mutua o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la polizza risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Fermo quanto stabilito dal II comma dell’articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.
4.2 ONERI FISCALI
Il premio è comprensivo di imposte.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI
II Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli as- sicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
5.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5.4 FORO COMPETENTE
Perogni controversiarelativaal presentecontrattoècompetente l’autorità giudiziariadel luogodi residenza dell’Assicurato.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza. La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00
- 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
• Telefono centralino: 000.0000000,
• fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
• mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx,
• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449. Inoltre, al numero telefonico:
Numero Verde
800-508008
il servizio “ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:
• una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
• informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione;
• informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all’autorità giudiziaria.
6. CHE COSA POSSO ASSICURARE
6.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria e nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza, l’assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’As- sicurato nei casi indicati al successivo punto 6.4 “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
1. i compensi dell’avvocato per la trattazione in fase stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
2. i compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
3. i compensi dell’avvocato xxxxxxxxxxxxxx, se indicato da ARAG;
4. le spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
5. le spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
6. le spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
7. le spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
8. i compensi dei periti;
9. le spese di giustizia;
10.le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.
Le spese legali sono coperte per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
6.2 SOGGETTI ASSICURATI
Gli Assicurati sono il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.
6.3 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata degli Assicurati, in relazione ad eventi occasionati dall’utilizzo del web e di strumenti digitali, in maniera illecita, da parte di terzi, siano essi noti e/o ignoti.
6.4 CASI ASSICURATI
Vengono coperti gli oneri previsti dal punto 6.1 “Rischio assicurato”, nei seguenti casi:
1. DANNI SUBITI
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su Social e Media Network.
Sono coperte anche le spese sostenute per recuperare il danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus infor- matici tramite internet e posta elettronica.
La prestazione opera a condizione che sia instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio. In tal caso vengono coperte anche le spese sostenute per la redazione della denuncia/querela.
2. DELITTI COLPOSI E CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, commessi tramite l’uti- lizzo del web.
3. DELITTI DOLOSI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi tramite l’utilizzo del web. La garanzia opera quando:
A. l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
B. il reato è derubricato da doloso a colposo;
C. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiede all’Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.
4. AMBITO PRIVACY
Sono coperte le spese sostenute in materia di protezione dei dati personali, compresi i reclami all’autorità competente, segnalazioni e ricorsi.
In questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato, a secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza in violazione della materia di Privacy – Regolamento europeo.
In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.
5. DANNI CAUSATI
Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati.
La garanzia opera a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’as- sicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.
6. ACQUISTI SU PORTALI
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico), se il valore in lite è pari o superiore a € 200.
7. FORNITORI DI SERVIZI WEB
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con:
A. il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente;
B. il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente. Il valore in lite deve essere pari o superiore a € 200.
8. USO FRAUDOLENTO
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative all’uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell’Assicurato sia tramite il web sia tramite altre modalità.
9. RIPRISTINO ONORABILITÀ CREDITIZIA DELL’ASSICURATO
Sono coperte le spese sostenute per l’assistenza legale per il ripristino dell’onorabilità dell’Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di furto di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell’Assicurato sia sul web sia tramite altre modalità.
10. ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)
Sono coperte le spese sostenute per l’assistenza legale, in caso di frode creditizia, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazione e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d’Italia e dalle altre disposizioni vigenti, in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e Banche o Finanziarie.
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
7.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:
A. dalla data di efficacia della presente polizza per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
B. trascorsi tre mesi dalla data di effetto della polizza, in tutti gli altri casi. Se la polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza.
7.2 INSORGENZA DEL SINISTRO
La data di accadimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
1. il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall’Assicurato;
2. la violazione o presunta violazione del contratto;
3. la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
7.3 UNICO SINISTRO
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di insorgenza è quella del primo evento dannoso.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sini- stro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
7.4 MASSIMALE
Le garanzie della presente sezione operano con un massimale di € 10.000 per singolo sinistro e con un massimale di € 50.000 per annualità assicurativa.
7.5 ESTENSIONE TERRITORIALE
Sono coperte le spese sostenute per i sinistri accaduti in tutto il mondo sempreché il foro competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
8. CHE COSA NON È ASSICURATO
8.1 RISCHI ESCLUSI
Le garanzie della presente sezione non operano per sinistri relativi a:
A. diritto di famiglia, successioni e donazioni;
B. materia fiscale o amministrativa;
C. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
D. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
E. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
F. fatti volontari degli Assicurati;
G. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
H. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
I. esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all’attività di lavoro autonomo o di impresa;
J. controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
K. immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
L. compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
M. casi di adesione a class action;
N. casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale;
O. difesa penale per abuso di minori.
8.2 ONERI ESCLUSI
Reale Mutua non copre le seguenti spese:
A. i compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
B. i compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale:
C. i compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
D. le spese per l’indennità di trasferta;
E. le spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
F. le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
G. le imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
H. le multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
I. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
X. le spese non concordate con ARAG;
K. le spese in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.
9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
In questa sezione non sono previsti limiti, franchigie e/o scoperti, salvo il massimale previsto sul modulo di polizza e indicato al punto 7.4 “Massimale”.
10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l’ARAG ASSICURAZIONI SE Rappre- sentanza Generale e Direzione per l’Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, Telefono 000 000 00 00 - Fax 000 000 00 00, a cui l’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.
10.1 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
A. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e/o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura as- sicurativa per lo stesso rischio.
B. L’Assicurato deve informare Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, non- ché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
C. L’Assicurato ha l’onere di fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicura- tiva delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
D. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicu- rativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
10.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL’AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE
Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle Parti e si riserva di de- mandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’onere di fornire.
Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario. L’incarico all’avvocato o al Perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del Perito o del Consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documen- tazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
10.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE
L’Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:
• quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
• nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del
reato da doloso a colposo.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.
10.4 DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nella sezione, salvo diversa indi- cazione sul modulo di polizza.
11. CHE COSA POSSO ASSICURARE
11.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua, nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza, tiene indenne l’Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi a seguito di attacco cyber.
12. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
12.1 ESTENSIONE DELLA GARANZIA
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
A. uso improprio di materiale protetto da copyright e/o diritto d’autore;
B. pubblicazione di contenuti che cagionino a terzi un danno di immagine;
C. violazione della privacy di terzi;
D. diffusione di dati personali;
il tutto mediante l’uso di dispositivi elettronici e reti informatiche.
Ognuna delle presenti garanzie opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro.
12.2 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechten- xxxxx, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi nelle medesime aree geografiche.
12.3 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo.
13. CHE COSA NON È ASSICURATO
13.1 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
A. il coniuge o il convivente more-uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato;
B. i parenti e gli affini conviventi in base allo stato di famiglia dell’Assicurato;
C. chiunque altro risulti convivente dell’Assicurato sulla base dello stato di famiglia.
13.2 RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non vale per danni e perdite pecuniarie derivanti da:
A. svolgimento di attività professionali e/o che generino reddito anche in maniera occasionale;
B. diffusione di dati che siano custoditi presso terzi, utilizzando ad esempio un servizio di “cloud”.
14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nei punti precedenti della presente sezione.
Punto 12.1 “Estensione di garanzia” | Franchigia € | Scoperto % | Limite di risarcimento | |
12.1A | Responsabilità civile derivante all’Assicurato per uso improprio di materiale protetto da copyright e/o diritto d’autore | – – – | – – – | € 10.000 per annualità assicurativa |
12.1B | Responsabilità civile derivante all’Assicurato per pub- blicazione di contenuti che cagionino a terzi un danno di immagine | – – – | – – – | € 10.000 per annualità assicurativa |
12.1C | Responsabilità civile derivante all’Assicurato per viola- zione della privacy di terzi | – – – | – – – | € 10.000 per annualità assicurativa |
12.1D | Responsabilità civile derivante all’Assicurato per diffu- sione di dati personali | – – – | – – – | € 10.000 per annualità assicurativa |
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
15.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile).
15.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito sul modulo di polizza o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giu- diziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l’esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.
15.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 15.1 “Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell’assicurazione.
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella sezione, salvo diversa indica- zione sul modulo di polizza.
16. CHE COSA POSSO ASSICURARE?
16.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua indennizza le perdite pecuniarie conseguenti al verificarsi di uno degli eventi sottoindicati:
A. FURTO DI CARTE DI CREDITO E CARTE DI DEBITO
Reale Mutua indennizza le perdite pecuniarie corrispondenti ai prelievi ed agli acquisti illeciti compiuti da terzi con le
carte di xxxxxx e carte di credito sottratte all’Assicurato nel periodo di validità della polizza. La sottrazione e l’utilizzo illecito devono avvenire in vigenza di copertura assicurativa.
La garanzia opera per gli importi che non risultino recuperabili dopo che l’Assicurato abbia dato seguito a tutte le proce- dure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l’assistenza legale prevista dalla presente polizza ed attivata dal Contraente:
• non prenda in carico il caso;
• non determini il recupero totale delle perdite pecuniarie. La garanzia non opera in caso di:
A. danni indiretti nonché qualsiasi altro costo diverso dagli addebiti conseguenti ad acquisti o prelievi illeciti;
B. perdite economiche conseguenti all’utilizzo delle carte autorizzato con digitazione del PIN o altri codici personali, salvo il caso di rapina od estorsione.
B. CLONAZIONE DI CARTE DI CREDITO E CARTE DI DEBITO
Reale Mutua indennizza le perdite pecuniarie corrispondenti ai prelievi ed agli acquisti illeciti compiuti da terzi con i dati delle carte di debito e carte di credito clonate all’Assicurato nel periodo di validità della polizza.
La clonazione e l’utilizzo illecito devono avvenire in vigenza di copertura assicurativa.
La garanzia opera per gli importi che non risultino recuperabili dopo che l’Assicurato abbia dato seguito a tutte le proce- dure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l’assistenza legale prevista dalla presente polizza ed attivata dal Contraente:
• non prenda in carico il caso;
• non determini il recupero totale delle perdite pecuniarie.
La garanzia non opera per i danni indiretti nonché per qualsiasi altro costo diverso dagli addebiti conseguenti ad acquisti o prelievi illeciti.
C. ACQUISTI ON-LINE
Reale Mutua indennizza le perdite pecuniarie corrispondenti agli addebiti sulla sua carta di credito relativi ai suoi acqui- sti on-line di beni o servizi mai ricevuti o aventi caratteristiche diverse da quelle oggetto di compravendita, ivi compresi danneggiamenti o malfunzionamenti.
L’acquisto e la denuncia di sinistro devono avvenire in vigenza di copertura assicurativa.
La garanzia opera per gli importi che non risultino recuperabili dopo che l’Assicurato abbia dato seguito a tutte le proce- dure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l’assistenza legale prevista dalla presente polizza ed attivata dal Contraente:
• non prenda in carico il caso;
• non determini il recupero totale delle perdite pecuniarie.
La garanzia non opera per i danni indiretti nonché per qualsiasi altro costo diverso dagli addebiti conseguenti ad acquisti.
D. FURTO DI IDENTITÀ
Reale Mutua indennizza le perdite pecuniarie conseguenti:
A. alla sottrazione ed all’utilizzo fraudolento da parte di terzi di codici di accesso dell’Assicurato a piattaforme o siti in- ternet, per acquistare illecitamente beni o servizi;
B. all’utilizzo fraudolento di documenti di identità falsificati e contenenti i dati personali dell’Assicurato, per accedere illecitamente a linee di credito.
La garanzia opera per gli importi che non risultino recuperabili dopo che l’Assicurato abbia dato seguito a tutte le proce- dure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l’assistenza legale prevista dalla presente polizza ed attivata dal Contraente:
• non prenda in carico il caso;
• non determini il recupero totale delle perdite pecuniarie.
La garanzia non opera per i danni indiretti nonché per qualsiasi altro costo diverso da quanto previsto dalla presente garanzia.
17. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
17.1 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per ogni sinistro. Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascuna annualità assicurativa e per la totalità delle garanzie di cui alla presente sezione.
Relativamente alle garanzie Furto di carte di debito e clonazione carte di debito, se tali carte sono emesse da Banca Reale il massimale indicato sul modulo di polizza è aumentato del 20%.
17.2 ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente garanzia opera per i sinistri accaduti in tutto il mondo sempreché il foro competente si trovi in Unione Euro- pea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
17.3 LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta indennizzabile da tali altre assicurazioni.
18. CHE COSA NON È ASSICURATO
18.1 RISCHI ESCLUSI
Sono sempre escluse le perdite pecuniarie verificatesi in occasione di:
A. atti di guerra dichiarata o non, tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
B. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell’atomo o da elettromagnetismo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
La garanzia non opera in caso di dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato.
Le suddette esclusioni non sono operanti qualora il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rap- porto con i suddetti eventi.
19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento indicati nei punti precedenti della presente sezione.
19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO
Punto 16.1 “Rischio Assicurato” | Franchigia € | Scoperto % | Limite di indennizzo / risarcimento | |
16.1.1 | Furto di carte di credito e carte di debito | 100 € per sinistro | – – – | Massimale indicato sul modulo di polizza per annualità assicurativa |
16.1.2 | Clonazione carte di credito e carte di debito | 100 € per sinistro | – – – | Massimale indicato sul modulo di polizza per annualità assicurativa |
16.1.3 | Acquisti On-line | 100 € per sinistro | – – – | 50% del massimale indicato sul modulo di polizza per annualità assicurativa |
16.1.4 | Furto d’Identità | 100 € per sinistro | – – – | Per annualità: a. 50% del massimale indicato sul modulo di poliz- za in caso di utilizzo fraudolento da parte di terzi di codici di accesso dell’Assicurato a piattaforme o siti internet per acquistare illecitamente beni o servizi; b. 100% del massimale indicato sul modulo di po- lizza in caso di utilizzo fraudolento da parte di terzi di documenti di identità falsificati e conte- nenti i dati personali dell’Assicurato, per accede- re illecitamente a linee di credito. |
20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Le garanzie di cui alla presente sezione operano a condizione che l’Assicurato abbia dato seguito a tutte le procedure necessarie:
A. al recupero delle somme illecitamente sottratte in caso di furto o clonazione di carta di credito e/o carta di debito;
B. al recupero delle somme addebitate in caso di acquisto on-line di beni o servizi non conformi o mai ricevuti;
C. al disconoscimento delle operazioni illecitamente subite a seguito di furto di identità;
D. all’attivazione dell’assistenza legale prestata dalla presente polizza.
20.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza op- pure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’Assicurato deve informare Reale Mutua in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, la denuncia alle Autorità competenti, l’eventua- le esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile).
20.2 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Reale Mutua, esaurite le attività dell’assistenza legale prestata con la presente polizza senza il totale ristoro delle perdite pecuniarie sofferte, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia, determinato l’inden- nizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimen- to stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 18.1 “Rischi esclusi”.
SEZIONE ASSISTENZA
PREMESSA
A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile con le seguenti modalità:
• telefono, ai numeri:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
Numero Verde
800-092092 x00 000 000 00 00
• posta elettronica, all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
• telefax (dall’Italia e dall’estero): 0039 011 742 55 88
L’Assicurato dovrà comunicare:
• le proprie generalità;
• il numero di polizza;
• il tipo di prestazione richiesta;
• il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.
Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione.
21. CHE COSA POSSO ASSICURARE
21.1 COSA ASSICURIAMO
All’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di attacco cyber, cyberbullismo, cyberstalking, molestie attraverso gli strumenti della rete e/o revenge porn, ciascuna prestazione è erogata secondo le modalità descritte e può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per annualità assicurativa.
21.2 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA INFORMATICA
A. Recupero dati informatici
Qualora a seguito di attacco cyber venga compromesso il supporto di memoria del dispositivo di proprietà dell’Assicu- rato (computer, smartphone, tablet e relativi supporti di memoria) e si renda necessaria l’eliminazione di files dannosi, non eliminabili con i software antivirus in dotazione all’Assicurato, e/o il contestuale recupero dei dati informatici non compromessi, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro. È compreso il costo di manodopera per il lavoro di re- cupero dati.
Qualora la Centrale Operativa non riesca a reperire uno specialista e l’Assicurato provveda autonomamente a recuperare i dati, Reale Mutua rimborserà le spese per l’assistenza informatica fino ad un importo massimo di € 500.
Su richiesta della Centrale Operativa, l’Assicurato è tenuto ad allegare alla richiesta di rimborso, l’indicazione dettagliata dell’intervento informatico effettuato.
La prestazione non opera:
• in caso danni accidentali ai dispositivi e/o ai supporti di memoria;
• in caso di errori operativi da parte dell’Assicurato.
B. Cancellazione dati informatici da supporti danneggiati
Qualora a seguito dell’erogazione della prestazione "Recupero dati informatici", secondo il parere dello specialista informa- tico intervenuto risulti impossibile l’eliminazione selettiva dei files dannosi e/o il recupero degli stessi, su richiesta dell’As- sicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare lo stesso o altri specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati, con formattazione e ripristino del sistema operativo.
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.
Qualora la Centrale Operativa non riesca a reperire uno specialista e l’Assicurato provveda autonomamente a far cancel- lare i dati, Reale Mutua rimborserà le spese per l’assistenza informatica fino ad un importo massimo di € 500.
Su richiesta della Centrale Operativa, l’Assicurato è tenuto ad allegare alla richiesta di rimborso, l’indicazione dettagliata dell’intervento informatico effettuato.
La prestazione non opera:
• in caso danni accidentali ai dispositivi e/o ai supporti di memoria;
• in caso di errori operativi da parte dell’Assicurato.
C. Reperimento specialisti e consulenza informatica
In conseguenza di un attacco cyber che renda impossibile l’accesso ai dati informatici contenuti nei supporti danneggiati, su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzio- nati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell’apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati. Restano a carico dell’Assicurato tutte le spese per l’erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.
21.3 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA IN VIAGGIO
D. Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, nel corso di un viaggio, debba sostenere spese impreviste in quanto sia vittima di una truffa attra- verso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l’inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la Centrale Operativa provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le spese giustificate da idonea documentazione fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro. Poiché tale pagamento rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo.
Al rientro alla propria residenza l’Assicurato è tenuto a rimborsare alla Centrale Operativa la somma anticipata al mas- simo entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione.
X. Xxxxxxx anticipato o proseguimento del viaggio
Qualora l’Assicurato, nel corso di un viaggio, abbia la necessità di rientrare alla propria residenza o decida di cambiare destinazione, in quanto sia vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l’inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la Centrale Operativa procura all’Assicurato e al suo nucleo familiare i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), fino alla concorrenza di € 500 per sinistro, qualora si trovino in viaggio ad oltre 50 km dalla residenza.
L’Assicurato è tenuto a fornire, su richiesta della Centrale Operativa ed al massimo entro 30 giorni, copia della denuncia di truffa alle autorità di Pubblica Sicurezza del luogo in cui si trova.
F. Pernottamento in hotel
Qualora l’Assicurato, nel corso di un viaggio, abbia la necessità di pernottare in un albergo, in quanto sia vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l’i- nesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la Centrale Operativa provvederà a prenotare il pernottamento in un albergo del posto, per l’intero nucleo familiare, tenendo a proprio carico i costi per un massimo di due notti e di € 300 per sinistro.
L’Assicurato è tenuto a fornire, su richiesta della Centrale Operativa ed al massimo entro 30 giorni, copia della denuncia di truffa alle autorità di Pubblica Sicurezza del luogo in cui si trova.
G. Interprete a disposizione all’estero
Qualora l’Assicurato, nel corso di un viaggio, abbia la necessità di sporgere denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza del posto in cui si trova, richiedendo la presenza di un interprete, in quanto sia vittima di una truffa attraverso gli stru- menti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l’inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo ed inviarlo sul posto in cui si trova l’Assicurato.
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.
L’Assicurato è tenuto a fornire copia della denuncia, su richiesta della Centrale Operativa, al massimo entro 30 giorni.
21.4 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA ALLA PERSONA
H. Supporto psicologico
Il supporto psicologico ha lo scopo di soddisfare un’eventuale richiesta di ascolto nei momenti successivi al verificarsi di un evento significativo o traumatico, che comporti per l’Assicurato una situazione di disagio e di stress psicofisico.
Qualora l’Assicurato necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base o da altro medico specialista a seguito di stress psicofisico causato da: cyberbullismo, cyberstalking, molestie attraverso gli strumenti della rete e/o revenge porn, la Centrale Operativa, previo colloquio telefonico di valutazione con i propri medici, organizzerà, se richie- ste entro 90 giorni dal sinistro, ovvero dal momento in cui è stata posta la diagnosi per la prima volta, delle sedute di psicoterapia a domicilio o presso lo studio di un professionista.
La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica attestante la data in cui è stato diagnosticato il disturbo psicologico, fino alla concorrenza di € 800 per annualità assicurativa.
22. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
22.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ
Ciascuna prestazione può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per annualità assicurativa.
22.2 EFFICACIA TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza informatica e assistenza alla persona sono valide in Italia e si intendono operanti nei se- guenti Paesi:
Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Le prestazioni di assistenza in viaggio sono valide in tutto il Mondo, ma non sono garantite nei Paesi in stato belligeranza dichiarata o di fatto.
23. CHE COSA NON È ASSICURATO
23.1 RISCHI SEMPRE ESCLUSI
Reale Mutua non eroga le prestazioni qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:
A. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
B. stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
C. eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
D. patologie psichiatriche, disturbi psichici in genere e loro conseguenze, sindromi cerebrali di origine organica, abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
E. atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni.
24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti indicati nei punti precedenti della presente sezione.
Punto 21.2 “Garanzia Assistenza Informatica” | Franchigia € | Scoperto % | Limiti | |
21.2.A | Recupero dati informatici | – – – | – – – | € 500 per sinistro |
21.2.B | Cancellazione dati informatici da supporti danneggiati | – – – | – – – | € 500 per sinistro |
21.2.C | Reperimento specialisti e consulenza informatica (con- sulenza telefonica) | – – – | – – – | – – – |
Punto 21.3 “Garanzia Assistenza in viaggio” | Franchigia € | Scoperto % | Limiti | |
21.3.D | Anticipo spese di prima necessità | – – – | – – – | € 1.500 per sinistro |
21.3.E | Rientro anticipato o proseguimento del viaggio | – – – | – – – | € 500 per sinistro |
21.3.F | Pernottamento in hotel | – – – | – – – | € 300 per sinistro |
21.3.G | Interprete a disposizione all’estero | – – – | – – – | € 300 per sinistro |
Punto 21.4 “Garanzia Assistenza alla persona” | Franchigia € | Scoperto % | Limiti | |
21.4.H | Supporto psicologico | – – – | – – – | € 800 per annualità assicurativa |
25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve:
A. fornire ogni informazione richiesta;
B. fornire copia della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza;
C. per la sola prestazione “Supporto psicologico”, inviare prescrizione medica, proveniente dal medico di base o specia- lista, o dalla struttura sanitaria presso cui l’Assicurato sia stato eventualmente ricoverato, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha determinato la prestazio- ne fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
25.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento di assi- stenza previsto.
25.3 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa stessa sufficienti garanzie di rimborso.
Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
25.4 RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all’e- rogazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di assicurazione.
ARTICOLI DI LEGGE
ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annul- lamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1897 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'as- sicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 -AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiara- zione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicurato- re non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1900 -SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEI DIPENDENTI.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del bene- ficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al paga- mento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 - ASSICURAZIONE PARZIALE.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato rispon- de dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascu- no il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle in- dennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1912 - TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insur- rezione o da tumulti popolari.
ART. 1913 - AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre gior- ni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicura- tore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1916 - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicu- rato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTE
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Condizioni di assicurazione CYBER FAMILY REALE
Servizio Clienti Buongiorno Reale
800 320 320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Assistenza stradale,
per l’abitazione e la salute
800 092 092
24 ore su 24
7 giorni su 7
IL TUO AGENTE REALE
Mod. 5047 LEG
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.