SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURA DI FIBRA OTTICA SPENTA DEL COMUNE DI VERBANIA
Allegato E)
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURA DI FIBRA OTTICA SPENTA DEL COMUNE DI VERBANIA
Tra
Il Comune di Verbania, nella persona di , domiciliato per la
carica in via
n° il , di seguito indicato come “Concedente”
e
La Società , con sede in
via n°
nella persona del suo legale rappresentante Sig. , di seguito indicata come “Concessionario”
e congiuntamente definite “Parti”
Premesso che
▪ con determinazione n. 249 del 17 febbraio 2017 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo decreto;
▪ che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. … del …, efficace, ha stabilito che il servizio sia affidato in concessione …;
▪ che con determinazione n. … del … è stata aggiudicata definitivamente la concessione del servizio ........................... secondo il progetto approvato con determinazione n. … del … alla … per il periodo dal … al … ed è stata acquisita la documentazione necessaria per la stipulazione .
Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse, nonché la seguente documentazione, materialmente allegata alla presente concessione, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa:
− la proposta progettuale (Relazione Tecnica) presentata in fase di partecipazione alla gara dal Concessionario relativamente al progetto di gestione ed eventuale espansione dell’infrastruttura;
− i prezzi offerti in sede di gara dal Concessionario sul “Catalogo di servizi” del modello di offerta economica;
− la documentazione “as-built” presentata in fase di collaudo con indicazione dell’esatta ubicazione e composizione dell’infrastruttura;
− il Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali e Requisiti Tecnici).
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Con il presente atto viene concesso al Concessionario
a. il servizio di gestione dell’infrastruttura di cui in premessa,
b. la manutenzione relativa sia all’infrastruttura esistente sia alle eventuali future estensioni (intese come rilegamenti volti al raggiungimento dell’utenza finale) o espansioni (intese ad esempio come aumento della capacità di fibre ottiche) della stessa realizzate dal Concessionario durante il periodo di concessione,
c. l’erogazione dei servizi di connettività di cui agli artt. 5 e 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali,
d. il compito di stipulare contratti di servizio con gli operatori di telecomunicazioni individuati attraverso azioni promozionali autonome, per tutta la durata della concessione.
Il Concedente si riserva l’utilizzo esclusivo, da esercitare direttamente o, nel proprio interesse, per il tramite di altro soggetto cui affidarlo eventualmente a titolo oneroso, delle fibre ottiche precisate agli artt. 4.1.1 e 6.3.6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici. Tali fibre ottiche, pertanto, si intendono sottratte al diritto di sfruttamento economico da parte del Concessionario, pur rimanendo in capo al Concessionario l’obbligo di manutenzione e di gestione tecnica delle stesse.
Il Concessionario, in sede di offerta economica, per ciò che concerne lo sconto unico da proporre sui prezzi da praticare agli operatori nell’ambito delle proprie attività di “wholesaler”, ha tenuto conto delle fibre ottiche che il Concedente si è riservato ad utilizzo esclusivo, come sopra indicato, pur rimanendo in capo al Concessionario l’obbligo di manutenzione e di gestione tecnica delle stesse.
L’individuazione delle fibre riservate al Concedente, avvenuta in fase di collaudo dell’infrastruttura, è risultante dalla documentazione “as- built” e dovrà essere mantenuta aggiornata durante tutto il periodo di concessione (cfr. articolo 6.3.6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici).
Nel caso in cui l’utilizzo delle fibre ottiche riservate al Concedente venga concesso a soggetti terzi sarà cura del Concedente stesso indicare formalmente al Concessionario i riferimenti del soggetto terzo individuato ed il numero delle coppie di fibre ottiche a questo affidate. Il soggetto terzo sarà autorizzato a segnalare al Concessionario eventuali disservizi sulle fibre ottiche ad esso affidate dal Concedente.
L’infrastruttura descritta nei sopra citati allegati è messa a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario.
ART. 2 – SCOPO
Lo scopo della presente concessione consiste nella gestione dell’infrastruttura oggetto della presente concessione per le finalità che la Concedente persegue.
Il Concessionario assegna a tal fine fibra ottica spenta, mediante stipulazione di contratti di servizio in logica IRU – Diritto Irrevocabile d’Uso (nel seguito, per brevità, IRU), agli operatori autorizzati che ne facciano richiesta, con il fine di erogare servizi di connettività a banda ultra larga a siti attualmente sprovvisti.
Tale attività viene svolta in conformità alle condizioni di cui al “Catalogo di servizi” allegato al presente contratto di concessione e presentato dal Concessionario in sede di gara.
Nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto e con riferimento all’infrastruttura a tal fine messa a disposizione, è fatto divieto al Concessionario di assegnare fibra ottica in IRU a utenti finali, salvo quanto disciplinato al successivo articolo 6 “Modalità di gestione”.
La gestione dell’infrastruttura non può essere effettuata per scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta.
ART. 3 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l’attività data in concessione sarà rappresentato esclusivamente dal diritto di gestire funzionalmente l’infrastruttura realizzata e di sfruttarla economicamente.
ART. 4 – UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA
Il Concedente ha acquisito la piena ed esclusiva disponibilità dell’intera infrastruttura (composta da tratte realizzate ex novo e tratte già esistenti, messe a disposizione in usufrutto a titolo gratuito nel progetto dall’operatore aggiudicatario) e ne consente l’utilizzo al Concessionario per tutta la durata della presente concessione, al fine di diffondere il servizio di connettività.
Il Concessionario dovrà utilizzare l’infrastruttura in modo corretto, usando l’ordinaria diligenza.
Il Concessionario dovrà altresì osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’infrastruttura in oggetto.
ART. 5 – DURATA
La concessione a gestire l’infrastruttura di rete di cui trattasi decorre dalla sottoscrizione del presente contratto di concessione fino al compimento di 10 (dieci) anni.
É facoltà del Concedente procedere con il rinnovo della concessione alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni.
Salvo quanto sopra disposto, decorso il termine finale, la concessione scadrà di pieno diritto, essendo esclusa qualunque forma di tacito rinnovo o proroga.
Per i motivi di pubblica utilità, il Concedente potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.
ART. 6 – MODALITÀ DI GESTIONE
Il Concessionario provvede alla riscossione diretta delle entrate derivanti dalla gestione.
Durante il periodo di concessione, il Concessionario stipulerà contratti con operatori di telecomunicazioni per la diffusione della connettività, tenendo conto delle seguenti limitazioni:
− non potrà essere attribuita al medesimo operatore una quantità di fibra ottica superiore al 20% della totalità di fibre disponibili;
− nel caso in cui allo stesso operatore venga concessa in IRU più di una coppia di fibra ottica, sulla seconda coppia e le altre a seguire, il Concessionario è tenuto ad applicare ai prezzi offerti in sede di gara un ulteriore sconto del 20%;
− il Concessionario potrà utilizzare in proprio un numero di fibre disponibili nell’infrastruttura gestita non superiore al 20% delle stesse. Tali fibre potranno essere illuminate dal Concessionario allo scopo di sviluppare la propria rete e portare all’utenza finale servizi di accesso.
− il Concedente si riserva, così come indicato all’art.1 del presente contratto, l’utilizzo esclusivo le coppie di fibre ottiche elencate nella tabella 4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, e di una coppia di fibre ottiche per ciascun punto di interesse raggiunto, da questo fino al pozzetto di spillamento lungo la dorsale, Tali fibre ottiche si intendono sottratte al diritto di sfruttamento economico da parte del Concessionario.
ART. 7 – PREZZI E REVISIONE
I prezzi indicati nel “Catalogo di servizi” allegato al presente contratto si intendono comprensivi dei costi di manutenzione e devono essere applicati su tutta l’infrastruttura in fibra ottica spenta realizzata e ad eventuali estensioni o espansioni della medesima che saranno realizzate dal Concessionario durante il periodo di concessione.
I prezzi sopra indicati non possono inoltre subire variazioni durante il periodo di concessione, salva la revisione periodica secondo gli indici ISTAT, a partire dal secondo anno di gestione.
É comunque prevista la facoltà del Concessionario di richiedere al Concedente l’autorizzazione ad adeguare al ribasso i prezzi, in funzione dell’andamento del mercato.
Qualunque variazione dovrà comunque essere preventivamente sottoposta, fornendo adeguate motivazioni, all’esame e all’approvazione del Concedente.
ART. 8 – PENALI
L’applicazione delle penali è disciplinata dal presente documento e dal Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici.
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Concessionario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Concedente) od imputabili al Concedente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Concedente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.
Il Concedente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione; in ogni caso il Concessionario non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.
Il Concedente, in caso di applicazione di penali, procederà con l’addebito formale delle stesse attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Concessionario – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione del Concessionario da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo
anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dal Concessionario, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Concedente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Concedente di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Nell’ipotesi in cui il Concedente dovesse procedere all’applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico del Concessionario tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Restano in capo al Concessionario:
▪
le operazioni di giunzione delle fibre (ove non realizzate direttamente dall’operatore richiedente)
Sono a carico del Concessionario le attività di giunzione delle fibre ogni qualvolta, secondo i previsti meccanismi di provisioning, ce ne sia la necessità a fronte di richiesta da parte di operatori di telecomunicazioni di utilizzo della fibra.
▪
l’obbligo di manutenzione dell’infrastruttura esistente e delle eventuali future estensioni o espansioni della stessa
Il Concessionario provvede alla manutenzione correttiva e programmata dell’infrastruttura con oneri a proprio carico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 5.2.3 e 5.2.4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici.
Tale onere vale anche per tutti i nuovi rilegamenti realizzati durante il periodo di validità del presente contratto di concessione.
Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’infrastruttura di rete in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterla riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.
L’obbligazione della manutenzione comporta, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 997 e 1004, primo comma, del Codice Civile, l’accollo in capo al Concessionario degli oneri ivi previsti a carico dell’usufruttuario.
▪
la realizzazione di nuove opere (rilegamenti, estensioni, espansioni e giunzioni)
Qualora un operatore di telecomunicazioni, al fine di poter usufruire dell’infrastruttura oggetto della presente concessione, richieda, allo scopo di raggiungere le utenze finali, la realizzazione di rilegamenti e/o generiche estensioni dell’infrastruttura, tali opere potranno essere realizzate:
✓ dal Concessionario;
✓ direttamente dell’operatore richiedente.
Nel caso di realizzazione affidata al Concessionario, l’operatore richiedente dovrà negoziare direttamente con il Concessionario i costi e le modalità di realizzazione delle opere. Il Concessionario addebiterà i relativi costi all’operatore stesso, producendo preventivamente un’offerta; conseguentemente, l’operatore acquisirà la titolarità, a titolo di proprietà, di quanto realizzato dal Concessionario.
La realizzazione di tali nuove opere, che dovranno essere gestite con identico vincolo di destinazione dell’infrastruttura principale inizialmente realizzata e commercializzate secondo il medesimo “Catalogo di servizi” allegato al presente atto, è disciplinata dalle previsioni di cui alla presente concessione.
Nel caso di realizzazione effettuata dall’operatore richiedente, quest’ultimo dovrà concordare con il Concessionario le modalità di accesso all’infrastruttura esistente. In questo caso, l’obbligo di gestione e manutenzione dell’infrastruttura realizzata sarà direttamente in capo all’operatore richiedente.
La realizzazione di espansioni (intese, ad esempio, come l’aumento della capacità di fibre ottiche) e giunzioni sull’infrastruttura oggetto della presente concessione dovrà essere effettuata direttamente dal Concessionario; tali opere dovranno essere gestite con identico vincolo di destinazione dell’infrastruttura principale inizialmente realizzata e commercializzate secondo l’allegato “Catalogo di servizi”.
Il Concessionario, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza della presente concessione o rispetto alla data in cui l’eventuale recesso anticipato del Concessionario ha esecuzione, è tenuto a presentare al Concedente una relazione sull’architettura della rete aggiornata rispetto alle modifiche approntate sino a quel momento; dovrà altresì presentare un elenco aggiornato dei contratti di servizio stipulati.
Il Concessionario è tenuto ai medesimi oneri entro 15 (quindici) giorni dall’eventuale comunicazione di revoca della presente concessione.
▪
La formalizzazione dei contratti di servizio
Il Concessionario dovrà stipulare direttamente i contratti di servizio con gli operatori di telecomunicazioni che saranno interessati all’utilizzo dell’infrastruttura. Tali contratti dovranno necessariamente avere scadenza non eccedente quella della presente concessione.
Le operazioni di giunzione delle fibre, in virtù dei contratti di servizio stipulati, saranno a carico del Concessionario.
Al fine del rispetto del principio di non discriminazione e per evitare condizioni di predominanza da parte di un singolo operatore di telecomunicazioni, il Concessionario sarà tenuto al rispetto delle medesime condizioni con tutti gli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta, salvo non emergano valutazioni che non ne consentano il rispetto. Eventuali necessità di variazioni dovranno essere sottoposte di volta in volta all’esame e all’approvazione del Concedente.
▪ L’attività di promozione e marketing
Le attività di promozione e di marketing relativamente all’infrastruttura della dorsale provinciale sono poste a carico del Concessionario.
▪ La trasmissione periodica di Report ed eventuale altra documentazione contabile
Al fine di verificare l’attività svolta, il Concessionario dovrà fornire al Concedente l’evidenza dell’andamento dell’attività oggetto della presente concessione, con cadenza annuale, attraverso esibizione di Report, così come disciplinato all’art. 5.4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici).
É altresì onerato di produrre, a semplice richiesta del Concedente, tutta la documentazione contabile e contrattuale necessaria per accertare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente concessione e degli obiettivi raggiunti, in conformità al programma di attività presentato in fase di gara.
▪ Spese e oneri di gestione
Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione dell’infrastruttura, le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente concessione, ivi comprese le spese per
gli oneri di occupazione del sottosuolo e per il rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla osta.
▪ Meccanismo di rientro dei capitali
Coerentemente con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, è previsto un meccanismo di rientro dei capitali verso l’amministrazione pubblica per compensare un eventuale eccesso di profitto da parte del Concessionario.
La marginalità, per l’intero periodo di concessione, sarà calcolata secondo quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici.
Sulla base di quanto previsto nel medesimo art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, nel caso in cui, al termine del periodo di concessione (compreso l'eventuale rinnovo), si evidenziasse una marginalità superiore al 20%, il Concessionario dovrà versare un conguaglio tale da riequilibrare la situazione economica e garantire la realizzazione del rientro di capitali verso il proprietario delle infrastrutture oggetto della concessione (Comune di Verbania).
Tale meccanismo di rientro si applicherà anche nel caso di revoca della concessione da parte del Concedente, ovvero di recesso anticipato da parte del Concessionario (cfr. art. 16 della presente concessione).
ART. 10 – ATTIVITÀ, RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE
Il Concedente assume tutte le attività finalizzate al monitoraggio ed al controllo sulle attività svolte dal Concessionario.
Il Concedente, pertanto, garantisce il controllo centralizzato per la verifica degli adempimenti contrattuali oggetto della presente concessione e del rispetto di ogni vincolo imposto e ogni requisito minimo richiesto e/o dichiarato in fase di partecipazione alla gara.
Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Concedente deputati al controllo riterranno di effettuare.
Salvo quanto sopra disciplinato, il Concedente, per tutta la durata della presente concessione, non potrà disporre dell’infrastruttura in fibra ottica.
ART. 11 – SUB CONCESSIONE DELL’INFRASTRUTTURA
La sub-concessione, totale o parziale, a terzi da parte del Concessionario, onerosa o gratuita, di quanto forma oggetto della presente concessione è subordinata alla preventiva e formale autorizzazione da parte del Concedente.
In particolare, il Concessionario potrà sub-concedere le attività di manutenzione dell’infrastruttura ed i lavori necessari per procedere ad eventuali rilegamenti. É fatto obbligo al Concessionario di rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento nella scelta del sub-concessionario.
ART. 12 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE E MARKETING
Il Concessionario è autorizzato ad effettuare operazioni di marketing e pubblicità commerciale nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari vigenti, specie in materia di uso di marchi e di spendita del nome altrui.
L’utilizzo dei marchi a scopo di marketing e pubblicità del Comune di Verbania da parte del Concessionario dovrà essere esplicitamente concordato con il Concedente.
ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
A tale scopo il Concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti, da parte di persone o cose, in dipendenza di omissioni, negligenze riconducibili all’operato proprio o, eventualmente, delle imprese a cui vengano sub-concesse delle attività.
Il Concessionario si assumerà, altresì, la responsabilità per i danni arrecati direttamente o indirettamente al Concedente o a terzi per il malfunzionamento dell’infrastruttura, imputabili a dolo o colpa del Concessionario stesso.
A tal fine il Concessionario presta polizza assicurativa n. , Compagnia Assicuratrice che tiene indenne il Comune di Verbania da tutti i rischi riferibili alle attività oggetto del contratto, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore.
Il Concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata del rapporto contrattuale.
È espresso obbligo del Concessionario trasmettere al Concedente copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 (dieci) giorni dall’effettuazione del medesimo. I massimali di polizza dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita.
ART. 14 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario presta cauzione per complessivi € , pari al 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura, mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da , con validità di 5 anni.
Per tutta la durata della concessione, entro il quarto mese antecedente la scadenza quinquennale di validità della fidejussione, il Concessionario dovrà dimostrare di essersi attivato per l’espletamento delle pratiche di rinnovo della stessa, ovvero di rilascio di nuova fidejussione, mediante la produzione di idonea documentazione di richiesta. In difetto, il Concedente si riserva la facoltà di incamerare la cauzione prestata e di procedere con la revoca della presente concessione.
L’importo garantito sarà rideterminato, allo scadere di ogni quinquennio, in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Nel corso di esecuzione della presente concessione, il Concessionario si impegna ad integrare la cauzione prestata nel caso in cui il Concedente si sia dovuto valersene in tutto o in parte.
Nel caso di mancata integrazione della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il Concedente ha la facoltà di revocare la presente concessione e di incamerare l’importo rimanente.
ART. 15 - PROPRIETÀ DELL’INFRASTRUTTURA ACQUISITA
L’infrastruttura concessa con il presente atto è composta
a. dalla rete esistente descritta dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, e più dettagliatamente dagli allegati G ed HM;
b. dalla rete realizzata conformemente al progetto presentato dal Concessionario in fase di gara, e descritta dalla documentazione “as built” di cui in premessa e così come verificato dal Concedente con verbale di regolare esecuzione n.
del / / .
Quest’ultima infrastruttura è costituita da tratte in fibra ottica secondo le seguenti tipologie, di cui all’art. 6.3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici:
➢ Infrastruttura di tipo “A” realizzata ex-novo. In tale tipologia rientrano anche le tratte realizzate posando un nuovo cavo in fibra ottica in tubazioni esistenti di proprietà del Comune di Verbania (anche mediante equipaggiamento con sotto tubazioni). Il Comune di Verbania ne ha acquisito la proprietà e resterà proprietario per tutta la durata della concessione, riacquisendone di diritto ed in automatico la piena disponibilità a concessione terminata.
Le opere accessorie a tale tipo di infrastruttura che dovessero essere realizzate dal Concessionario successivamente alla stipula del presente contratto resteranno, al termine della concessione, di proprietà del Comune di Verbania.
➢ Infrastruttura di tipo “B” (cavi in fibra ottica già esistenti o di nuova posa in infrastruttura esistente di proprietà del Concessionario). Tale infrastruttura è stata concessa al Comune di Verbania dal Concessionario in usufrutto a titolo gratuito dalla sottoscrizione del presente contratto fino al compimento dell’intera concessione. Tali componenti, messe a disposizione nell’infrastruttura dal realizzatore, al termine della durata fisiologica della concessione, torneranno nella piena disponibilità dello stesso.
ART. 15.1 - LA PROPRIETÀ DELLE ESTENSIONI O ESPANSIONI DELLA RETE
Le tratte relative alle estensioni o espansioni realizzate dal Concessionario durante il periodo di concessione e/o, ai sensi dell’articolo 6.3 del Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, dalla Società e tutte le opere ad esse accessorie saranno di proprietà del Comune di Verbania, che acquisirà tale titolarità al termine della concessione stessa.
ART. 16 – REVOCA PER INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO
Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, in caso di inadempimento rispetto a quanto disposto nella presente concessione il Concedente, potrà dichiarare la revoca della presente concessione e procedere in danno del Concessionario nella procedura di scelta di altro soggetto cui affidare il servizio, salva la facoltà per il Concedente di procedere con l’incameramento della cauzione prestata ed il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
É in ogni caso obbligo del Concessionario garantire, senza diritto a indennità o risarcimento alcuno, la continuità dei servizi oggetto della presente concessione sino alla scelta da parte della Concedente del nuovo Concessionario.
Il Concessionario è altresì obbligato a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire un completo passaggio di consegne al nuovo Concessionario.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve dare preavviso di un anno, mediante lettera raccomandata a/r diretta al Concedente e, comunque, non prima di 5 (cinque) anni dalla stipula del presente contratto.
In caso di recesso anticipato da parte del Concessionario, il Concedente si riserva la facoltà di incamerare la cauzione prestata.
In ogni caso di recesso anticipato del Concessionario o di revoca della concessione per inadempimento, il Concessionario dovrà trasferire i contratti in essere al nuovo Concessionario.
Con riferimento alla componente infrastrutturale di tipo ”B”, in caso di risoluzione o di recesso anticipato della concessione, il Concessionario garantisce la possibilità di accesso al cavo, nonché di utilizzo dello stesso.
ART. 17 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Nel caso di imperfezioni e/o difformità nell’attività svolta dal Concessionario rispetto a quanto previsto nel presente contratto, il Concedente ha la facoltà di intimare, con lettera raccomandata a/r, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, la concessione si risolverà di diritto.
Qualora gli scostamenti dagli SLA attesi fossero tali da generare nel quadriennio delle penali superiori al 10% del valore della concessione per l’arco temporale in questione (ossia 3.195,00 €), il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione, senza nulla dovere al Concessionario in risarcimento per gli investimenti fino a quel momento impegnati nell’ambito della concessione. Tale calcolo delle penali, che sarebbero dovute al Concedente, nel quadriennio di riferimento sarà effettuato indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia esercitato o meno la facoltà di applicazione delle stesse.
Sarà facoltà del Concessionario provare le eventuali cause di forza maggiore e non dipendenti dalla propria volontà e diligenza, che hanno determinato gli scostamenti di cui sopra.
ART. 18 – TUTELA PRIVACY
Il Concedente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni e del know-how commerciale contenuti in tutta la documentazione in generale fornita dal Concessionario.
Il Concessionario è tenuto, durante l’esecuzione della presente concessione, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché dagli Allegati al decreto stesso sull’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
Concordato il regime operativo della sicurezza nell’accesso a dati e transizioni, il Concessionario assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni e del know-how commerciale di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente atto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Concedente.
Il Concessionario è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Concessionario deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che egli stesso usa relativamente a dati, informazioni e documentazione inerenti alla sua impresa.
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi, il Concessionario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.
Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Concedente avrà la facoltà di revocare con effetto immediato la presente concessione.
ART. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
Qualunque modifica e/o integrazione al presente contratto sarà oggetto di successivi accordi separati conclusi per iscritto dal Concedente e dal Concessionario.
ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
a) Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto;
b) il Concedente sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione;
c) qualunque controversia in ordine all’interpretazione o esecuzione della presente concessione sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla giurisdizione del Tribunale di Torino;
d) le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla presente concessione, immediate e future, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.
Torino, il
IL CONCEDENTE Il CONCESSIONARIO
Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:
Art. 1 – Oggetto della concessione 2
Art. 2 – Scopo 2
Art. 3 – Corrispettivo 3
Art. 4 – Utilizzo dell’infrastruttura 3
Art. 5 – Durata 3
Art. 6 – Modalità di gestione 3 Art. 7 – Prezzi e Revisione 4 Art. 8 – Penali 4
Art. 9 – Obblighi a carico del Concessionario 5
Art. 10 – Attività, ruoli e responsabilità del Concedente 7
Art. 11 – Sub concessione dell’infrastruttura 7 Art. 12 – Pubblicità commerciale e marketing 7 Art. 13 – Responsabilità verso terzi 8
Art. 14 – Cauzione 8
Art. 15 - Proprietà dell’infrastruttura acquisita 8
Art. 15.1 - La proprietà delle estensioni o espansioni della rete 9
Art. 16 – Revoca per inadempimento e recesso del Concessionario 9
Art. 17 - Diffida ad adempiere e revoca della concessione 10
Art. 18 – Tutela Privacy 10
Art. 19 – Modifiche al contratto di concessione 11
Art. 20 – Disposizioni generali e finali 11
Il CONCESSIONARIO