CONTRATTO QUADRO MONEYFARM
Il presente contratto (il “Contratto”) è stipulato tra
il/l Sig./ra ,
nato/a il a ,
C.F , residente a , in xxx ,
xxx , xxxxx , (xx “Xxxxxxx”) e MFM INVESTMENT LTD con sede in 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx X0 0XX Xxxxxx - Italian Branch con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, PEC xxx_xxx@xxxxxxxxx.xx (di seguito “Moneyfarm”), in persona del proprio rappresentante legale pro tempore xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
PREMESSE
A MFM Investment Ltd è una società di investimento di diritto inglese autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”), autorizzazione n. 629539, con sede legale in 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx, X0 0XX, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, e autorizzata ad operare in Italia attraverso la propria succursale con sede in Cagliari, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, iscritta al n. 142 dell’elenco delle imprese di investimento comunitarie allegato all’Albo tenuto dalla CONSOB in conformità all’art. 20 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).
Accettando le seguenti condizioni anche ai sensi degli artt. 36 del Regolamento Intermediari (come infra definito) e 44 ss. del Regolamento (come infra definito), il Cliente conferma di:
B aver ricevuto, esaminato e compreso le informazioni relative a Moneyfarm, ai servizi da questa prestati - compresi, tra l’altro, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi e i metodi di comunicazione che sono utilizzati tra Moneyfarm e il Cliente - e alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari trattati e delle strategie di investimento proposte, come descritti nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento, allegato al presente Contatto quale Allegato A;
C voler essere classificato come cliente al dettaglio;
D essere consapevole che, prima di poter procedere alla prestazione dei servizi di investimento, e quale condizione essenziale per la validità ed efficacia del presente Contratto, Moneyfarm, al fine di agire secondo il migliore interesse del Cliente, dovrà determinarne il Profilo Personale (come di seguito definito) acquisendo, ai sensi degli artt. 40 del Regolamento Intermediari e 54-55 del Regolamento e sulla base del questionario finanziario MiFID (“Questionario MiFID”) presentato sulla propria piattaforma informatica, le informazioni necessarie circa:
● conoscenza e l’esperienza del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
● la situazione finanziaria e patrimoniale del Cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite, ed in particolare:
(i) i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare; (ii) i dati relativi al patrimonio complessivo, ivi inclusi i dati sulle attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili; (iii) i dati relativi agli impegni finanziari regolari;
● gli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la tolleranza al rischio, ed in particolare: (i) il periodo di tempo per il quale desidera conservare gli investimenti;
(ii) le preferenze in materia di rischio; (iii) il profilo di rischio; (iv) le finalità degli investimenti.
E essere consapevole che, all’esito della procedura di profilazione descritta al precedente punto D, il Cliente dovrà verificare il proprio Profilo Personale (come di seguito definito) elaborato da Moneyfarm;
F essere consapevole che la validità del presente Contratto è condizionata all’esito positivo delle verifiche e controlli, da parte di Moneyfarm, dei dati forniti dal Cliente stesso.
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI
Moneyfarm Fee significa il corrispettivo calcolato ai sensi del successivo art.
17.3 per i servizi prestati al Cliente;
Modalità Contributo Ricorrente significa un piano di accumulo del capitale consistente in un investimento dilazionato nel tempo, attraverso rate mensili dell’importo minimo di € 100,00 (Euro cento) ciascuna, per il periodo di tempo e sulla base delle condizioni e dei termini concordati con Moneyfarm;
Codice del Consumo significa il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato;
Soluzione Consulenza significa le specifiche raccomandazioni personalizzate fornite su base indipendente da Moneyfarm al Cliente per effettuare scelte di investimento o disinvestimento relative a strumenti finanziari, basate sulle informazioni raccolte mediante il Questionario MiFID ivi incluse le caratteristiche personali, la situazione finanziaria e patrimoniale e gli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente, la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua tolleranza al rischio e il suo profilo di rischio (il “Profilo Personale”), il tutto come descritto nella Sezione I del presente Contratto; la Soluzione Consulenza include il servizio accessorio di valutazione della posizione del Cliente secondo la logica dell’Asset Allocation e la raccomandazione personalizzata di strumenti in un’ottica di portafoglio, secondo le linee guida di Moneyfarm;
Gestione significa il servizio di gestione di portafogli, come descritto nella Sezione III del presente Contratto;
Ordine/i significa uno o più ordini di acquisto/vendita di prodotti o strumenti (i) impostati dal Cliente e basati sulle raccomandazioni fornite da Moneyfarm nell’ambito del servizio di Soluzione Consulenza oppure (ii) effettuati da Moneyfarm nell’ambito del servizio di Gestione;
Portafoglio/i Modello significa uno o più portafogli personalizzati costituiti sulla base del Profilo Personale del Cliente;
Regolamento significa il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea, come successivamente modificato e integrato;
Regolamento Intermediari significa la Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modifiche e integrazioni;
RTO significa il servizio di ricezione e trasmissione di Ordini, come descritto nella Sezione II del presente Contratto;
Transmission Policy significa la strategia di trasmissione degli Ordini illustrata nell’apposita sezione del Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A.
2. SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce l’incarico a Moneyfarm di fornire, a scelta del Cliente stesso e come di volta in volta comunicato dal Cliente a Moneyfarm con le modalità previste dal presente Contratto, uno o più dei seguenti servizi:
a) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari su base indipendente (Soluzione Consulenza), ai sensi di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), TUF;
b) ricezione e trasmissione di ordini (RTO), ai sensi di cui all’art. 1, comma 5, lett. e), TUF, relativamente agli ordini impartiti dal Cliente sulla base della Soluzione Consulenza, e conferiti a Moneyfarm nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx;
c) servizio di gestione di portafogli (Gestione), ai sensi di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), TUF, anche tramite istruzioni impartite dal Cliente e conferite a Moneyfarm nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) TUF.
Resta fermo che Moneyfarm provvederà in conformità alle previsioni di cui al Contratto alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei Clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato nonché al deposito delle disponibilità liquide della clientela qualunque sia il servizio prescelto dal Cliente.
2.2. Il Cliente selezionerà i servizi richiesti (e potrà modificare la propria scelta) accedendo di volta in volta alla sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx
e seguendo le istruzioni ivi previste. Tale scelta avverrà in ogni caso nel rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo Personale.
2.3. Indipendentemente dal tipo di servizio prescelto Moneyfarm potrà effettuare un ribilanciamento del portafoglio/linea di gestione del Cliente durante il corso dell’investimento al fine di allinearlo alle proprie valutazioni sulle situazioni contingenti di mercato. Tale ribilanciamento avverrà in ogni caso tenendo conto delle caratteristiche del Profilo Personale del Cliente. Laddove un tale ribilanciamento avvenga (a) il Cliente ne sarà tempestivamente informato via email e (b) Moneyfarm provvederà a far avere al Cliente raccomandazioni aggiornate alla luce del ribilanciamento effettuato oppure, nel caso del servizio di Gestione, ad adottare i conseguenti atti gestori.
2.4. Resta ferma la possibilità del Cliente, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 13 che segue, di usufruire del servizio di Gestione prestato da Moneyfarm sulla base della Modalità Contributo Ricorrente, secondo le condizioni e i termini concordati con Moneyfarm.
2.5. Moneyfarm ha provveduto a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli quale “Cliente al dettaglio”. E’ onere del Cliente comunicare a Moneyfarm eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto di Moneyfarm di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più̀ i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
SEZIONE I: SOLUZIONE CONSULENZA
3. CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
3.1. Qualora il Cliente si avvalga del servizio di consulenza, il mandato conferito a Moneyfarm con il presente Contratto avrà per oggetto la prestazione da parte di Moneyfarm del servizio Soluzione Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), TUF, in base al quale Moneyfarm fornirà al Cliente, relativamente ad investimenti e dietro sua richiesta, specifiche raccomandazioni personalizzate basate sul Profilo Personale del Cliente finalizzate alla costituzione di Portafogli Modello coerenti con tale Profilo Personale.
Il servizio Soluzione Consulenza è prestato da Moneyfarm su base indipendente. Moneyfarm, nell’ambito della consulenza su base indipendente, non riceve o trattiene incentivi, fermo quanto previsto dal paragrafo 5 del Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento, allegato al presente Contratto quale Allegato X. Xxxxxxxxx non intrattiene legami, rapporti legali, economici o contrattuali con nessuno degli emittenti o distributori degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni.
Nell’espletamento del servizio di Soluzione Consulenza Moneyfarm, in via indiretta mediante il ricorso a ETF e coerentemente con le previsioni di cui all’art. 53 del Regolamento, valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di
tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano opportunamente soddisfatti.
Il Cliente che abbia deciso di avvalersi del servizio di Soluzione Consulenza disporrà altresì di un servizio telefonico mediante il quale potrà ottenere da Moneyfarm supporto ai fini dell’identificazione e della scelta del proprio Portafoglio Modello tra quelli consigliati da Moneyfarm, tramite la valutazione ed analisi del proprio Profilo Personale.
Moneyfarm presta il servizio di consulenza in materia di investimenti esclusivamente in abbinamento con il servizio di RTO descritto nella Sezione II del Contratto.
3.2. L’attività di Soluzione Consulenza, come descritta al punto 3.1. che precede, è basata su valutazioni di adeguatezza come definite dagli artt. 40 e 41 del Regolamento Intermediari e 54 e 55 del Regolamento.
3.3 Moneyfarm procede su base mensile - e comunque in ogni caso in cui il Cliente muti il proprio profilo di rischio - alla valutazione periodica della coerenza del portafoglio del Cliente con il suo Profilo Personale, tenuto conto in particolare di nuovi dati aggiornati di cui Moneyfarm sia a conoscenza. Il Cliente riceverà su base annuale, nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, una dichiarazione aggiornata indicante i motivi per cui l’investimento effettuato corrisponde al proprio Profilo Personale. Nel caso invece in cui il portafoglio non sia più adeguato, Moneyfarm ne darà prontamente informazione al Cliente via email e tramite apposita notifica nell’area riservata del Cliente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx. In tale comunicazione Moneyfarm (i) proporrà al Cliente il nuovo portafoglio adeguato che il Cliente potrà confermare (e in tal caso il Cliente riceverà le raccomandazioni necessarie al fine di allineare la composizione del proprio portafoglio al nuovo Portafoglio Modello) e (ii) darà al Cliente la possibilità di modificare il proprio Profilo Personale e scegliere un nuovo Portafoglio Modello (e in tal caso il Cliente riceverà le raccomandazioni eventualmente necessarie al fine di allineare la composizione del proprio portafoglio al nuovo Portafoglio Modello). Laddove il portafoglio non risulti adeguato in ragione di una eccessiva rischiosità, il Cliente non potrà più effettuare nuove operazioni in relazione al proprio portafoglio, salva la possibilità di procedere alla liquidazione dell’intera somma investita, sino a quando il Cliente abbia confermato il nuovo portafoglio o modificato il proprio Profilo Personale e scelto il nuovo Portafoglio Modello. Laddove invece il portafoglio non risulti adeguato in quanto eccessivamente conservativo non sarà applicata alcuna restrizione operativa, fermo il fatto che Moneyfarm manterrà presente nell’area riservata del sito la notifica di non adeguatezza.
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOLUZIONE CONSULENZA
4.1. Moneyfarm, nel prestare i servizi legati alla Soluzione Consulenza, si avvale esclusivamente di supporti di tipo informatico, in particolare della piattaforma informatica xxx.xxxxxxxxx.xxx. Il Cliente troverà tutte le raccomandazioni di cui alla Soluzione Consulenza fornite da Moneyfarm nella
sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx accessibile tramite chiavi di accesso personalizzate (username e password). Moneyfarm, a fronte di notifica preventiva al Cliente e previa sua espressa accettazione, oltre alla piattaforma informatica, può utilizzare altri mezzi telematici ed informatici (i.e. email, sms, etc.) per la trasmissione delle raccomandazioni al Cliente.
4.2. Le raccomandazioni di cui alla Soluzione Consulenza fornite da Moneyfarm con le modalità descritte al precedente punto 4.1. sono relative prevalentemente a Exchange Traded Funds (ETF) e Exchange Traded Commodities (ETC), categorie di strumenti finanziari in cui il Cliente conferma di essere interessato a investire anche su base esclusiva.
4.3. Le raccomandazioni di cui alla Soluzione Consulenza saranno elaborate da Moneyfarm in considerazione del Profilo Personale del Cliente. Esse sono inoltre elaborate da Moneyfarm in un’ottica di portafoglio e formulate in maniera chiara, descrivendo le caratteristiche ed i rischi specifici dell’operazione e dei singoli strumenti consigliati, nonché i relativi costi associati.
L’elaborazione della singola raccomandazione non potrà prescindere dalla valutazione complessiva di tutti gli attivi finanziari presenti nel portafoglio del Cliente al momento dell’elaborazione di tale raccomandazione.
Moneyfarm tiene altresì in considerazione il mercato di riferimento degli strumenti consigliati, la loro strategia di distribuzione e le informazioni disponibili riguardo alla loro rischiosità e ai limiti della loro commercializzazione. Moneyfarm, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l’operazione è adeguata.
5. RISCHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI CONSIGLIATE
5.1. Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite da Moneyfarm nell’espletamento del servizio di Soluzione Consulenza hanno mera natura consulenziale e consistono unicamente nel rilascio di consigli e raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, in tutto o in parte. Ogni decisione di investimento / disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione.
5.2. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate di cui al Contratto su determinati strumenti finanziari possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, le conseguenze derivanti dall’intempestiva, o parziale, comunicazione da parte del Cliente degli Ordini relativi all’esecuzione degli investimenti oggetto di raccomandazione non potranno in alcun modo essere imputate a Moneyfarm.
5.3. Moneyfarm non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti. Pertanto,
nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di Moneyfarm per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite. Le raccomandazioni e i dati forniti non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell’investimento. Il Cliente prende atto che il servizio reso non comporta alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti, che vi è un rischio di perdita anche integrale del capitale e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute. Resta inoltre fermo quanto previsto dall’art. 14.1 che segue.
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
6.1. Moneyfarm non può essere ritenuta responsabile per la mancata e/o parziale prestazione dei servizi rientranti nella Soluzione Consulenza, dovuta a cause ad essa non imputabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi o cadute di linee o altri inconvenienti, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici, elettronici, telematici. Resta inoltre fermo quanto previsto dagli artt. 15.1 e 15.2 che seguono.
7. INFORMAZIONI ED OPERAZIONI ADEGUATE NEL SERVIZIO DI SOLUZIONE CONSULENZA
7.1. Moneyfarm si asterrà, nella prestazione del servizio di Soluzione Consulenza, dal consigliare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e comunque non adeguate al Profilo Personale del Cliente, anche sulla base di un’analisi costo/beneficio.
7.2. Il Cliente fornisce a Moneyfarm tutte le informazioni e le notizie utili alla migliore prestazione del servizio nel proprio interesse, xxx comprese le notizie necessarie per la definizione del proprio Profilo Personale. Il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate a Moneyfarm.
Moneyfarm fornirà il servizio di Soluzione Consulenza unicamente in presenza di una profilatura aggiornata. Fermo quanto previsto dall’art. 14.2 che segue, Moneyfarm potrà verificare con il Cliente l’attualità delle informazioni rese richiedendo al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando la profilatura in essere.
7.3. Moneyfarm aggiorna la posizione complessiva del Cliente sulla base delle operazioni su strumenti finanziari, tra quelle consigliate da Moneyfarm nell’ambito della prestazione del servizio di Soluzione Consulenza, che siano state poi effettivamente eseguite da quest’ultimo attraverso il servizio di RTO. Nel caso in cui il Cliente non dia esecuzione a tutte le raccomandazioni oggetto della Soluzione Consulenza, oppure ne dia una parziale esecuzione in termini quantitativi, le operazioni raccomandate da Moneyfarm nell’ambito della Soluzione Consulenza potrebbero risultare non adeguate ai sensi degli artt. 40 del Regolamento Intermediari e 54-55 del Regolamento, e non conformi con il Portafoglio Modello del Cliente.
SEZIONE II: RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
8. SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
8.1. Oggetto del Contratto è, inoltre, la prestazione da parte di Moneyfarm del servizio di ricezione e trasmissione di ordini (RTO), con detenzione di disponibilità liquide e di strumenti finanziari della clientela, esclusivamente in esecuzione delle raccomandazioni fornite da Moneyfarm nell’ambito del servizio di Soluzione Consulenza. Il servizio di RTO è quindi prestato esclusivamente in abbinamento con il servizio di Soluzione Consulenza. La detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela avverrà secondo le modalità di cui all’art. 13 che segue.
9. CONFERIMENTO DEGLI ORDINI
9.1. Il Cliente, qualora intenda recepire e dare seguito ad una o più delle raccomandazioni fornite da Moneyfarm a seguito della prestazione del servizio di Soluzione Consulenza, potrà farlo inserendo l’Ordine nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx accessibile tramite le chiavi d’accesso personalizzate (username e password), e previa conferma dell’Ordine tramite PIN ricevuto via SMS.
9.2. All’atto del ricevimento dell’Ordine, Moneyfarm ne darà evidenza al Cliente nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
9.3. L’Ordine non potrà essere eseguito, e di ciò il Cliente sarà prontamente informato nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, qualora, previa verifica operata da Moneyfarm, non vi sia idonea provvista di denaro (o di titoli) a copertura dell’operazione di acquisto/vendita, per un valore, quanto al denaro, almeno pari a quello dell’operazione richiesta dal Cliente.
9.4. Una volta impartito, l’Ordine viene messo in esecuzione e non può essere revocato.
9.5. Moneyfarm non è responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce l’Ordine. Il Cliente dichiara altresì di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del software così come descritte nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
10. TRASMISSIONE DEGLI ORDINI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
10.1. Moneyfarm, nella ricezione degli Ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente. Moneyfarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente alla luce della propria strategia di trasmissione degli Ordini (Transmission Policy), di cui il Cliente accetta integralmente il contenuto, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 65 del Regolamento. Moneyfarm provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante della Transmission Policy.
10.2. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Transmission Policy, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
10.3. Moneyfarm si impegna a controllare l’efficacia delle misure adottate, a verificare la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti individuati per l’esecuzione degli Ordini e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. Moneyfarm si impegna altresì a riesaminare le misure adottate e la Transmission Policy con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
10.4. Moneyfarm, in conformità alla normativa applicabile, non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento, errore, ritardo od omissione imputabile esclusivamente ai suoi fornitori di servizi.
10.5. Moneyfarm non è responsabile della mancata trasmissione degli Ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l’interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento della rete Internet, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi in genere e ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, Moneyfarm informerà tempestivamente il Cliente dell’impossibilità di trasmettere gli Ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati con apposita comunicazione in risposta, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
10.6. Inoltre, Moneyfarm non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet, del terminale del Cliente o dell’account personale del Cliente sul portale di Moneyfarm, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite o degli Ordini impartiti e ricevuti da Moneyfarm - anche se dovute a virus, bugs e malware - riconoscendo pieno valore probatorio al testo o all’Ordine inviato o registrato elettronicamente da Moneyfarm. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio o Ordine ricevuto da Moneyfarm rispetto all’eventuale diverso messaggio o Ordine inviato dal Cliente, o all’asserita riconducibilità del messaggio o dell’Ordine a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa e alla validità ed efficacia dell’Ordine. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse da Moneyfarm nel Post Office Protocol (POP). Moneyfarm non si assume alcuna responsabilità per la mancata o parziale prestazione del servizio nonché per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico - quali virus, bugs, malware, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi
vandalici e terroristici, eventi esterni al di fuori del controllo di Moneyfarm, scioperi e qualsivoglia causa di forza maggiore o caso fortuito.
SEZIONE III: GESTIONE
11. SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
11.1. Oggetto del Contratto è, altresì, il servizio di gestione di portafogli, con detenzione di disponibilità liquide e di strumenti finanziari della clientela. La detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela avverrà secondo le modalità di cui all’art. 13 che segue. Nel momento in cui il Cliente decide di avvalersi del servizio di Xxxxxxxx opta automaticamente in relazione allo stesso per il regime di tassazione del cd. risparmio gestito di cui all’art. 7 del D.Lgs. 461/1997. Si precisa che tale regime potrà essere soggetto a variazioni in futuro in virtù delle decisioni del legislatore.
11.2. Moneyfarm svolge l’attività di gestione di portafogli ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché́ in conformità a quanto previsto dal presente Contratto e dal relativo Allegato A.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, Moneyfarm viene espressamente autorizzata ad agire a propria discrezione sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2, TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
11.3. Moneyfarm nell’esecuzione del servizio di gestione di portafogli ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere, salvo disposizione contraria da parte del Cliente e nel rispetto delle caratteristiche del Profilo Personale del Cliente, tutti gli atti relativi alla Gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente. Le linee di gestione che possono essere attivate dal Cliente, nei limiti del rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo Personale, sono indicate nell’Allegato A.
Il Cliente che abbia deciso di avvalersi del servizio di Gestione disporrà di un servizio telefonico mediante il quale potrà ottenere da Moneyfarm supporto ai fini dell’identificazione e della scelta della propria specifica linea di gestione tramite la valutazione ed analisi del proprio Profilo Personale.
11.4. Nella trasmissione degli Ordini relativi alle operazioni disposte, Moneyfarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e regolamento, alle dimensioni e alla natura dell’Ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, nel rispetto della Transmission Policy. In particolare, quando esegue un Ordine per conto di un Cliente al dettaglio, Moneyfarm tiene conto del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione.
11.5. Moneyfarm (i) assicura che le operazioni svolte nell’ambito dell’attività di Gestione siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; e (ii)
tratta le operazioni comparabili dei Clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente. Moneyfarm provvede a riesaminare le misure adottate e la strategia di trasmissione con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sull’investimento.
11.6. Il Cliente ha facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, purché dettagliate, specifiche e compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta e con l’operatività di Moneyfarm. In particolare, le istruzioni possono riguardare esclusivamente acquisti e vendite di ETF e ETC facenti parte dei Portafogli Modello di Moneyfarm. Tali eventuali istruzioni dovranno essere comunicate a Moneyfarm, in lingua italiana e in forma scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via PEC all’indirizzo xxx_xxx@xxxxxxxxx.xx (a tal fine il Cliente utilizzerà per l’invio della comunicazione un indirizzo PEC che sia allo stesso chiaramente e inequivocabilmente riconducibile). Moneyfarm darà attuazione a tali istruzioni nei tempi tecnici necessari, salvo quanto disciplinato dal successivo punto 11.8 del presente articolo e fatto salvo il proprio diritto di recesso ai sensi dell’art. 19 ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta o con il Profilo Personale del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che nel caso di istruzioni che comportino il superamento di un limite di investimento, così come stabilito nella linea di gestione prescelta, del controvalore del patrimonio gestito, la posizione deve essere riportata entro detti limiti nel più breve tempo possibile e Moneyfarm potrà pertanto adottare i conseguenti atti gestori. Moneyfarm non darà seguito a istruzioni che prevedano la negoziazione di ETF o ETC non facenti parte dei propri Portafogli Modello e/o al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.
11.7. Moneyfarm, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della linea di gestione dallo stesso prescelta, valuta che le operazioni realizzate siano adeguate rispetto al Profilo Personale del Cliente. Su base mensile - e comunque in ogni caso in cui il Cliente muti il proprio profilo di rischio - Moneyfarm procede ad una nuova valutazione di adeguatezza del portafoglio del Cliente rispetto al suo Profilo Personale, tenuto conto in particolare di nuovi dati aggiornati di cui sia a conoscenza. Il Cliente riceverà su base annuale, nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, una dichiarazione aggiornata indicante i motivi per cui l’investimento effettuato corrisponde al proprio Profilo Personale. Nel caso invece in cui il portafoglio non sia più adeguato, Moneyfarm ne darà prontamente informazione al Cliente via email e tramite apposita notifica nell’area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, invitandolo a fornire tempestivamente nuove istruzioni, anche mediante modifica del proprio Profilo Personale, fermo il diritto di recesso di Moneyfarm ai sensi dell’art. 19.
11.8. Moneyfarm non può effettuare per conto del Cliente operazioni non conformi al mandato gestorio conferito con il presente Contratto e non in linea con il Profilo Personale del Cliente. Qualora Moneyfarm riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non conformi al mandato gestorio e/o al relativo Profilo Personale, provvede ad informarlo di tale circostanza e del fatto che non darà esecuzione alle disposizioni stesse, salva la possibilità di concordare con il Cliente i termini di un nuovo diverso mandato gestorio e/o di modificare il Profilo Personale del Cliente.
Moneyfarm valuta nell’ambito della Gestione la compatibilità degli strumenti finanziari e delle relative caratteristiche rispetto al mercato di riferimento in cui rientra il Cliente. Moneyfarm può non consentire all’esecuzione di operazioni impartite dal Cliente qualora il relativo strumento non sia ritenuto compatibile con il predetto mercato di riferimento.
11.9. Moneyfarm non è responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce le istruzioni (e/o l’eventuale revoca delle stesse). Il Cliente dichiara altresì di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del software così come descritte nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx. Restano ferme, ove applicabili, le previsioni di cui agli artt. 10.5 e 10.6 che precedono.
12. PATRIMONIO IN GESTIONE
12.1. La provvista relativa alle operazioni disposte da Moneyfarm nell’espletamento dell’attività di Gestione verrà prelevata dal Conto Omnibus (come di seguito definito). Gli importi risultanti a credito del Cliente e gli strumenti finanziari inseriti nel Conto Omnibus devono ritenersi indisponibili per il Cliente, salvo quanto di seguito precisato nel presente Contratto, in relazione all’esercizio della facoltà di recesso dal Contratto Quadro, di revoca del mandato di Gestione come successivamente descritto al successivo art.
13.6 o di disinvestimento parziale o integrale del portafoglio in Gestione.
12.2. Costituiscono il patrimonio in Gestione sia gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide trasmessi inizialmente e nel perdurare dell’incarico, sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
12.3. Il Cliente, nel rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo Personale, può in qualunque momento chiedere di cambiare la linea di gestione prescelta accedendo alla sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
12.4. Salva diversa disposizione del Cliente, il mutamento della linea di gestione non comporta effetti novativi, né dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. Moneyfarm provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta.
SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI
13. CONFERIMENTI – DEPOSITO DELLA LIQUIDITA’ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
13.1. Per l’avvio della prestazione (i) del servizio di consulenza su base indipendente abbinato al servizio di RTO oppure (ii) del servizio di Gestione è previsto un conferimento minimo iniziale pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila.
La predetta soglia di € 5.000,00 è calcolata con riferimento ad ogni singolo portafoglio attivato (oppure, nel caso del servizio di Gestione, ad ogni singola linea di gestione attivata) dal Cliente successivamente alla conclusione del presente Contratto.
Il patrimonio iniziale versato dal Cliente è quello risultante da specifica comunicazione trasmessa da Moneyfarm all’atto del versamento. Il Cliente può eseguire i versamenti esclusivamente in Euro mediante bonifico bancario
o tramite Xxxxxxxx Diretto SEPA su conto corrente.
Con riferimento al servizio di Gestione, Il Cliente potrà usufruire della Modalità Contributo Ricorrente solo in relazione a singoli portafogli (oppure, nel caso del servizio di Gestione, a singole linee di gestione) che presentino un importo investito pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila).
13.2. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento versamenti successivi con le modalità sopra previste. Moneyfarm non risponderà in alcun caso dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di liquidità, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
13.3. Moneyfarm è espressamente autorizzata dal Cliente a ricorrere al deposito della liquidità conferita nonché della liquidità e degli strumenti finanziari comunque derivanti dalla prestazione da parte di Moneyfarm dei propri servizi in un conto unico (c.d. “Conto Omnibus”) tenuto presso altri soggetti dotati dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e intestato a MFM Investment LTD, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri clienti, fermo restando che Moneyfarm, nel rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il patrimonio di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. Moneyfarm tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei singoli Clienti.
I soggetti presso i quali sono depositate le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari del Cliente sono indicati nell’Allegato A al presente Contratto.
Nell’amministrazione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei Clienti, Moneyfarm si conforma alle disposizioni nazionali di cui agli articoli da 23 a 30 del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del Testo Unico della Finanza, adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 5 dicembre 2019 e delle disposizioni applicabili alle imprese di investimento del Regno Unito in conformità ai capitoli 6, 7 e 8 del Client Assets Sourcebook (“CASS”) della FCA.
13.4. Moneyfarm provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari (ex. esercizio del diritto di opzione), Moneyfarm chiede istruzioni al Cliente e sulla base di esse provvede all'esecuzione dell'operazione, previo versamento dei fondi occorrenti da parte del Cliente. In mancanza di istruzioni in tempo utile.
Moneyfarm, pur non essendo tenuta a compiere alcuna operazione, può provvedere a quanto necessario nell'interesse del Cliente.
Moneyfarm non sarà responsabile nel caso in cui, per effetto delle operazioni effettuate ai sensi del Contratto, siano acquisiti strumenti finanziari in relazione ai quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di una successiva variazione in aumento o in diminuzione degli strumenti finanziari per i quali sia stata effettuata la detta comunicazione.
Moneyfarm non utilizza, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide della clientela, da essa detenuti a qualsiasi titolo. La liquidità versata o comunque detenuta da Moneyfarm non è produttiva di interessi.
Tutte le rimesse e i movimenti in Euro, in dare ed avere, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in strumenti finanziari, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant’altro derivante in numerario dalla prestazione del servizio prescelto dal Cliente saranno regolati sulla quota di liquidità del patrimonio investito dal Cliente in un portafoglio o in una linea di gestione e custodito da Moneyfarm (la “Liquidità”).
13.5. I prelevamenti effettuati da Moneyfarm ai fini della prestazione dei servizi di investimento ai sensi del presente Contratto vengono addebitati sulla Liquidità con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui Moneyfarm avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.
13.6. Il Cliente può effettuare in ogni momento disinvestimenti parziali. In tale ipotesi Moneyfarm è espressamente autorizzata a procedere nei tempi tecnici necessari alla liquidazione di quanto occorrente al fine di effettuare il disinvestimento richiesto e custodirà le somme così derivanti come liquidità disponibile sul Conto Omnibus, utilizzabile per ulteriori investimenti in portafogli o linee di gestione. Laddove invece il Cliente richieda espressamente nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx di ricevere in tutto o in parte la somma derivante dal disinvestimento, Moneyfarm procederà ad effettuare a suo favore il relativo bonifico bancario, al netto delle imposte applicabili.
Resta tuttavia fermo il fatto che laddove a seguito di un disinvestimento parziale il saldo netto residuo del patrimonio investito del Cliente sia inferiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila) Moneyfarm si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell’art. 19 che segue.
La predetta soglia pari a € 5.000,00 sarà calcolata (i) nel caso del servizio di Gestione, con riferimento ad ogni singola linea di gestione attivata dal Cliente successivamente alla conclusione del presente Contratto e, (ii) nel caso di scelta del servizio di consulenza su base indipendente in abbinamento al servizio di RTO, con riferimento al singolo portafoglio attivato dal Cliente successivamente alla conclusione del presente Contratto.
Resta inoltre ferma la possibilità per il Cliente di effettuare in ogni momento il disinvestimento integrale del proprio patrimonio investito. In tale ipotesi Moneyfarm procederà nei tempi tecnici necessari alla liquidazione del
patrimonio del Cliente al fine di effettuare il disinvestimento richiesto e custodirà le somme così derivanti sul Conto Omnibus come liquidità disponibile, salvo che il Cliente richieda espressamente nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx di ricevere tutta o parte della somma derivante dal disinvestimento. In tale ultima ipotesi Moneyfarm procederà ad effettuare a suo favore il relativo bonifico bancario, al netto delle imposte applicabili.
Laddove il Cliente intenda, oltre ad effettuare il disinvestimento integrale del proprio patrimonio e ricevere integralmente la somma derivante dal disinvestimento, terminare il rapporto contrattuale con Moneyfarm dovrà esercitare il diritto di recesso in conformità alle previsioni di cui all’art. 19 che segue.
Qualora il Cliente richieda il disinvestimento integrale del proprio patrimonio nell’ambito del servizio di Gestione di cui alla sezione III del Contratto Quadro, si intenderà che il Cliente abbia revocato il mandato di Gestione precedentemente conferito a Moneyfarm e troveranno quindi applicazione i corrispondenti effetti. La revoca del mandato di Xxxxxxxx conseguente al disinvestimento integrale del patrimonio non comporta, di per sé, interruzione dell’intero rapporto contrattuale.
Laddove il Cliente intenda, oltre ad effettuare il disinvestimento integrale del proprio patrimonio e ricevere integralmente la somma derivante dal disinvestimento, terminare il rapporto contrattuale con Moneyfarm dovrà esercitare il diritto di recesso in conformità alle previsioni di cui all’art. 19 che segue.
Qualora invece il Cliente intenda, successivamente alla revoca del mandato di Xxxxxxxx, effettuare ulteriori investimenti nell’ambito della prestazione servizio di Gestione, dovrà conferire un nuovo incarico a Moneyfarm sottoscrivendo un mandato ad hoc, che sarà reso disponibile nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
14. RISCHI DELLE OPERAZIONI
14.1. Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di investimento sub Allegato A, dichiara di essere consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e di essere pienamente informato del fatto che i rischi connessi alle operazioni finanziarie oggetto del Contratto non sono eliminabili: i servizi di cui al Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di non veder diminuito il valore degli investimenti e maturano altresì a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti. Il Cliente si dichiara quindi consapevole (i) del rischio di perdita totale di quanto investito, e (ii) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.
14.2. Il Cliente si impegna altresì a mantenere costantemente aggiornato il proprio Profilo Personale e le informazioni contenute nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, fornendo tutti gli elementi informativi che
compongono i criteri per la determinazione del predetto Profilo Personale (e.g. variazioni della situazione finanziaria e patrimoniale).
15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
15.1. Moneyfarm non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet, del terminale del Cliente o dell’account personale del Cliente sul portale di Moneyfarm, nonché per le discordanze tra le comunicazioni ricevute e quelle spedite o degli Ordini impartiti e ricevuti da Moneyfarm - anche se dovute a virus, bugs e malware - riconoscendo pieno valore probatorio al testo o all’Ordine inviato o registrato elettronicamente da Moneyfarm. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio o Ordine dal Cliente, o all’asserita riconducibilità del messaggio o dell’Ordine a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa e alla validità ed efficacia dell’Ordine. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse da Moneyfarm nel Post Office Protocol (POP).
15.2. Moneyfarm non assume alcuna responsabilità per la mancata o parziale prestazione del servizio nonché per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo virus, bugs, malware, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, eventi esterni al di fuori del controllo di Moneyfarm, scioperi e qualsivoglia causa di forza maggiore o caso fortuito.
16. STRUMENTI FINANZIARI GESTITI
16.1. Il Cliente dichiara di essere stato informato da Moneyfarm che la tipologia di strumenti finanziari che potranno essere inclusi nel portafoglio o linea di gestione del Cliente e in cui potrà investire sono quelli elencati nell’Allegato A al presente Contratto e conferma di essere interessato a investire negli stessi anche su base esclusiva.
17. CORRISPETTIVI
17.1. Nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, Moneyfarm fornisce al Cliente, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento, ai servizi accessori e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Moneyfarm potrà utilizzare a tal fine anche il proprio sito xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica. Moneyfarm inoltre, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, fornisce al Cliente con periodicità annuale un’informativa ex post personalizzata inerente agli oneri e ai costi sostenuti dal Cliente stesso relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi di investimento e ai servizi
accessori di cui al presente Contratto, nonché al relativo effetto complessivo sul rendimento.
17.2 Fermo quanto sopra previsto, il Cliente riconosce a Moneyfarm la Moneyfarm Fee, calcolata come previsto dal successivo art. 17.3, quale compenso per i servizi di cui all’art. 2 che precede prestati al Cliente ai sensi del Contratto.
17.3. La Moneyfarm Fee è calcolata su base giornaliera secondo la seguente formula: (X * Y) / Z, dove:
X è rappresentato dal controvalore di mercato complessivo, calcolato alla fine del giorno di riferimento, dei portafogli e linee di gestione attivi del Cliente;
Y è un valore percentuale individuato come segue sulla base del valore massimo, alla fine del giorno di riferimento, tra (i) quanto il Cliente ha complessivamente investito – al netto di eventuali disinvestimenti effettuati - nei propri portafogli e linee di gestione attivi e (ii) il controvalore di mercato complessivo, alla fine del giorno di riferimento, di tali portafogli e linee di gestione attivi (il “Valore Massimo”):
1,00% quando il Valore Massimo è inferiore a Euro 20.000,00;
0,75% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 20.000,00 e inferiore a Euro 200.000,00;
0,50% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 200.000,00 e inferiore a Euro 500.000,00;
0,40% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 500.000,00;
Z, essendo la Moneyfarm Fee calcolata su base giornaliera, è il numero complessivo dei giorni dell’anno solare in cui viene effettuato il calcolo.
La MoneyFarm Fee è in ogni caso da considerarsi sempre IVA esclusa. Resta ferma la possibilità di concordare per iscritto con il Cliente eventuali specifiche promozioni.
17.4. Sono esclusi dalla Moneyfarm Fee, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e le imposte applicati direttamente da Moneyfarm.
17.5. Il Cliente autorizza Moneyfarm a procedere al prelievo dei corrispettivi (pro-rata in caso di più portafogli e/o linee di gestione) della Moneyfarm Fee direttamente dal Conto Omnibus con cadenza mensile posticipata o preventivamente rispetto alla scadenza del mese in caso di chiusura del rapporto con il Cliente relativo a un portafoglio/linea.
17.6. Le modifiche delle condizioni economiche di cui al presente Contratto sono soggette alle previsioni di cui all’art. 21 che segue. Nel caso in cui il Cliente non accetti tale modifica, egli avrà facoltà di recedere dal Contratto immediatamente. Resta in ogni caso salvo il diritto di recesso di Moneyfarm ai sensi del successivo art. 19.
18. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO
18.1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, il Contratto si conclude esclusivamente con la comunicazione email di conferma con cui Moneyfarm
informa il Cliente della propria accettazione, successiva al ricevimento da parte di Moneyfarm del Contratto debitamente sottoscritto dal Cliente, previa sua identificazione ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, come previsto dal successivo art. 20.
18.2. Ai sensi dell’art.67-duodecies del Codice del Consumo, il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal Contratto, con le modalità di cui all’art.
18.3 che segue, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il termine di quattordici giorni durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del Contratto ai sensi del precedente art.18.1.Tuttavia il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso.
18.4. La scelta del servizio di investimento da prestarsi da parte di Moneyfarm effettuata dal Cliente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx costituisce richiesta espressa di dare esecuzione al Contratto, ai sensi dell’art. 67-terdecies del Codice del Consumo.
19. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
19.1. Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato. Resta ferma la facoltà per entrambe le Parti di recedere dal Contratto in ogni momento, mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’altra parte. Il recesso di Moneyfarm sarà soggetto a un preavviso di 15 giorni.
19.2. Resta inteso che il Cliente, al fine di recedere tramite PEC dal presente Contratto, dovrà utilizzare un indirizzo PEC che sia chiaramente e inequivocabilmente riconducibile allo stesso.
19.3. Il recesso non comporta alcun rimborso né alcuna penalità o spesa a carico del recedente, oltre alla Moneyfarm Fee eventualmente maturata a carico del Cliente, alle imposte applicabili e, se del caso, ad eventuali somme dovute dal Cliente sulla base dell’applicazione dei meccanismi di recupero (clawback) previsti nei termini e nelle condizioni delle iniziative commerciali promosse da Moneyfarm ed a cui il Cliente ha aderito. In caso di recesso Moneyfarm è autorizzata a procedere alla liquidazione del portafoglio del Cliente facendo poi avere allo stesso tramite bonifico bancario e nei tempi tecnici necessari la
somma così ottenuta, al netto della Moneyfarm Fee eventualmente maturata e delle imposte applicabili.
20. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
20.1. Il Cliente è tenuto a trasmettere a Moneyfarm i dati identificativi e le informazioni richieste in conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione della Banca d’Italia), secondo le procedure operative adottate da Moneyfarm in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
20.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente autorizza Moneyfarm ad accertare la veridicità dei dati bancari e ad effettuare le verifiche previste dalla normativa sopra richiamata sulle informazioni trasmesse ai fini del precedente comma attraverso il conferimento di un mandato SEPA
20.3. Il Cliente si impegna altresì a comunicare a Moneyfarm qualsiasi cambiamento dei dati e delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 del precedente comma 1.
21. MODIFICAZIONI AL CONTRATTO
21.1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento con il consenso di Moneyfarm e del Cliente. Ogni modifica dovrà avvenire per iscritto.
21.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, Moneyfarm ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le condizioni previste dal Contratto, dando al Cliente trenta giorni di preavviso mediante comunicazione via email e fornendogli adeguata motivazione; il Cliente, durante il periodo di preavviso, ha diritto di recedere dal Contratto in ogni momento. Qualora si tratti di modifiche delle pattuizioni contrattuali o delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Cliente, trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, salvo sempre il suo diritto di recedere ai sensi dell’art. 19.
21.3. Le modifiche al Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Moneyfarm provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche recepite.
22. COMUNICAZIONI
22.1. L'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche o ogni altra comunicazione o dichiarazione di Moneyfarm al Cliente, diverse da quelle relative alla formulazione di raccomandazioni in materia di investimenti la cui modalità di comunicazione è regolata dal precedente art. 4, sarà effettuata con piena validità all’indirizzo email indicato dal Cliente a Moneyfarm e presente nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal precedente art. 19.
22.2. Sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente a Moneyfarm eventuali modifiche dei propri indirizzi postali e email, fermo restando che, in caso contrario, saranno considerate valide le comunicazioni inviate agli indirizzi precedentemente indicati.
22.3. Ove non diversamente precisato, le comunicazioni indirizzate a Moneyfarm dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: (i) via posta: MFM Investment Ltd – Milano – 20124, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 0; (ii) via email: xxxx@xxxxxxxxx.xxx; (iii) via PEC: xxx_xxx@xxxxxxxxx.xx .
Eventuali modifiche degli indirizzi di Moneyfarm saranno tempestivamente comunicate al Cliente ed opportunamente evidenziate nell’area pubblica del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
23. RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
23.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, con possibilità di salvataggio su supporto durevole.
23.2. Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all’attività svolta in conformità alla normativa applicabile e secondo quanto indicato ai paragrafi che seguono.
23.3. Il Cliente è informato volta per volta sugli Ordini eseguiti che esulano dal servizio di Gestione in conformità alle previsioni di cui all’art. 59 del Regolamento. In particolare, Moneyfarm (a) fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’Ordine e (b) invia al Cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l’esecuzione dell’Ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se Moneyfarm riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma del terzo. La lettera (b) che precede non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Moneyfarm fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo Ordine. In caso di Ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, Moneyfarm ne informa il Cliente in via cumulativa su base trimestrale. Le comunicazioni sopra indicate contengono le indicazioni previste dalla normativa applicabile. Qualora l’Ordine sia eseguito in tranche e sia fornito il prezzo medio, il Cliente può richiedere di conoscere il prezzo di ciascuna tranche.
23.4. Con riferimento all’attività di Gestione, Moneyfarm fornisce al Cliente il relativo rendiconto con cadenza trimestrale. Il rendiconto contiene le indicazioni di cui all’art. 60 del Regolamento. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite nel contesto della Gestione su base operazione per operazione. In tale ipotesi all’atto dell’esecuzione di un’operazione Moneyfarm fornirà prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali in merito a tale operazione. Moneyfarm invierà inoltre al Cliente una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le indicazioni previste dalla normativa applicabile, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, qualora Moneyfarm riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. La comunicazione di conferma non troverà applicazione nei casi in cui conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.
23.5 Moneyfarm comunica al Cliente eventuali perdite relative al valore complessivo del portafoglio in Gestione (valutato all’inizio di qualsiasi periodo
oggetto della comunicazione) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui la soglia di perdita del 10% (e successivi multipli del 10%) è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo.
23.6. Se detiene strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm mette a sua disposizione su supporto durevole, nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su base trimestrale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 63 del Regolamento. Tale rendiconto contiene le informazioni di cui al predetto art. 63 e può essere incluso nel rendiconto periodico fornito per il servizio di Gestione. Nel caso di operazioni non regolate le informazioni relative allo strumento finanziario o ai fondi detenuti alla fine del periodo oggetto del rendiconto possono essere basate sulla data di negoziazione o di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo presenti nel rendiconto.
23.7. I rendiconti e gli avvisi di conferma cumulativi sopra indicati si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso a Moneyfarm entro 60 giorni dalla data della relativa ricezione.
24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
24.1. Il Cliente che intenda presentare eventuali reclami inerenti la prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, può inviare tali reclami in forma scritta ai seguenti recapiti:
MFM Investment Ltd, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, x. 0, 00000, Xxxxxx
email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx; PEC: xxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
24.2. Moneyfarm si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
24.3. Xxx insoddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato a Moneyfarm, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, ove sia un cliente al dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente a Moneyfarm. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con Moneyfarm, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell’ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con Moneyfarm, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie
ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
25. FONDI DI GARANZIA
MFM Investment Ltd – Italian Branch aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Inoltre, MFM Investment Ltd aderisce al Financial Services Compensation Scheme istituito ai sensi della legge inglese, che ha lo scopo di offrire un indennizzo (totale o parziale) ai clienti nel caso in cui l’intermediario sia insolvente o cessi la propria attività. Il livello di copertura dipende dalla tipologia di servizio finanziario prestato da MFM Investment Ltd al Cliente. Il Financial Services Compensation Scheme offre infatti differenti livelli di copertura per differenti categorie di attività; per la categoria “investimenti” è previsto un possibile indennizzo fino a un massimo di £ 85.000.
26. RISERVATEZZA
26.1. Moneyfarm adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. Tuttavia, Moneyfarm non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento anche tecnici e dovuti ad eventi non imputabili a Moneyfarm.
26.2. Il Cliente si impegna a mantenere confidenziali e a non divulgare a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Moneyfarm, dati, ricerche, analisi ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza o in occasione del Contratto.
27. FORO COMPETENTE
27.1. Per qualsiasi controversia inerente al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo è competente il foro di residenza o di domicilio eletto del Cliente.
28. LEGGE APPLICABILE
28.1. Il Contratto è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.
29. ALLEGATI
29.1. Il Cliente conferma di aver preso completa visione del seguente
allegato al presente Contratto, che il Cliente dichiara di accettare e approvare integralmente:
A) Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento.
Firma Moneyfarm Firma Cliente
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di accettare espressamente le seguenti previsioni contenute nel presente Contratto:
3. Consulenza in materia di investimenti;
4. Modalità di esecuzione del servizio di Soluzione Consulenza
5. Rischi connessi alle operazioni consigliate;
6. Limitazione di responsabilità;
7. Informazioni ed operazioni adeguate nel servizio di Soluzione Consulenza;
9. Conferimento degli Ordini;
10. Trasmissione degli Ordini e limitazione di responsabilità;
11. Servizio di gestione di portafogli;
12. Patrimonio in gestione;
13. Conferimenti – Deposito della liquidità e degli strumenti finanziari;
14. Rischi delle operazioni;
15. Limitazione di responsabilità.
17. Corrispettivi;
18. Conclusione del Contratto e diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo;
19. Durata del Contratto e diritto di recesso;
21.Modificazioni al Contratto;
23. Rendicontazione sull’attività svolta;
26. Riservatezza;
27. Foro competente.
Firma Cliente
Allegato A
DOCUMENTO INFORMATIVO
SULL’IMPRESA E SUI RISCHI GENERALI DI INVESTIMENTO
MFM INVESTMENT LTD – ITALIAN BRANCH DICEMBRE 2019
Il presente documento informativo precontrattuale si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (il “Cliente”) informazioni appropriate affinché possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e accessori e degli strumenti finanziari proposti da Moneyfarm nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le proprie decisioni di investimento in modo consapevole.
Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel presente documento informativo sarà comunicata al Cliente.
INDICE
1. Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari
3. Informazioni sugli strumenti finanziari
4. Informazioni sulla classificazione e sintesi delle principali regole di condotta ai sensi della Direttiva XxXXX XX
5. Incentivi
6. Strategia di trasmissione degli ordini
7. Commissioni e altri oneri
8. Documento informativo sulla trattazione dei reclami della clientela
9. Policy conflitti di interessi
1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI
(art. 36 del Regolamento Intermediari e art. 47 del Regolamento delegato UE 2017/565)
Dati societari
🟃 Denominazione: MFM Investment Ltd
🟃 P.IVA. 03681170928
🟃 Sede legale: 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx, X0 0XX Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx). Sede legale e amministrativa della succursale italiana: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
🟃 Sedi operative italiane: xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
🟃 Iscritta al registro delle imprese di Cagliari n. 92237220923
🟃
🟃 Indirizzo email: xxxx@xxxxxxxxx.xxx
🟃
□ Recapito telefonico: x00.00.000 76621
□ Iscritta al n.142 dell’elenco delle Imprese di Investimento Comunitarie allegato all’Albo tenuto da Consob ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 58/1998. Consob – Commissione Nazione per le Società e la Borsa ha sede in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, tel. x00 0000000.
🟃 Aderente al Financial Services Compensation Scheme (FSCS) e, limitatamente all’attività svolta in Italia, al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 del D.lgs 415/96).
Servizi di investimento autorizzati ai sensi del TUF
MFM Investment Ltd – Italian Branch (di seguito, Moneyfarm) è la branch italiana di MFM Investment Ltd con sede legale in 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, X0 0XX (Xxxxx Xxxxx), regolata dalla Financial Conduct Authority e autorizzata dalla stessa (Autorizzazione no. 629539) alla ricezione e trasmissioni ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, consulenza in investimenti, servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, gestione titoli e liquidità.
Moneyfarm è abilitata all'esercizio in Italia dei seguenti servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (TUF), lettere:
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti
oltre all’esercizio dei servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.
Modalità di comunicazione tra il Cliente e Moneyfarm
Eventuali comunicazioni tra Moneyfarm ed il Cliente, per ricevere il servizio, informazioni e documentazione, come previsto dalla normativa applicabile, avverranno in lingua italiana e prevalentemente per posta elettronica agli indirizzi ed ai recapiti sopra indicati per quanto concerne Moneyfarm e agli indirizzi e ai recapiti che saranno indicati nel contratto di investimento (il “Contratto”) per quanto concerne il Cliente, oppure attraverso la sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx. Le suddette comunicazioni avverranno per posta ordinaria o telefonicamente solo su richiesta espressa per iscritto del Cliente. Moneyfarm potrà registrare su nastro magnetico o altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente e mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dallo stesso. Una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione.
Le modalità di comunicazione tra Moneyfarm e il Cliente in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, ivi comprese quelle di invio e ricezione delle disposizioni, sono disciplinate nel Contratto.
Il Cliente può opporsi al ricevimento in futuro di comunicazioni relative ad attività di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Servizi di investimento offerti
Informativa relativa al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
A seguito dell’applicazione in Italia della Direttiva MIFID 2004/39/CE, la consulenza in materia di investimenti è considerata quale servizio di investimento che può essere prestato solo dagli intermediari autorizzati. Tale approccio è stato confermato dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Direttiva MiFID II).
L’art. 1, comma 5-septies, del TUF definisce l’attività di consulenza in materia di investimenti come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”.
Elemento essenziale dell’attività di consulenza in materia di investimenti è la ‘personalizzazione’: è necessario che la ‘raccomandazione personalizzata’ sia diretta ad uno specifico investitore, deve essere basata sulle caratteristiche specifiche della persona (di qui la necessità di valutare il servizio prestato in termini di ‘adeguatezza’, basata su conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, la situazione finanziaria e patrimoniale, gli obiettivi di investimento e il profilo di rischio) e deve avere ad oggetto una specifica operazione di investimento in strumenti finanziari: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Le modalità di erogazione di detto servizio sono specificate nel Contratto. In particolare, Moneyfarm fornirà al Cliente, relativamente ad investimenti e dietro sua richiesta, specifiche raccomandazioni personalizzate basate sulle informazioni raccolte mediante il questionario MiFID ivi incluse le caratteristiche personali, la situazione finanziaria e patrimoniale e gli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente, la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua tolleranza al rischio e il suo profilo di rischio (il “Profilo Personale”) e finalizzate alla costituzione di portafogli modello coerenti con tale Profilo Personale.
Il servizio di consulenza è prestato da Moneyfarm su base indipendente. Moneyfarm, in via indiretta mediante il ricorso a ETF e coerentemente con le previsioni di cui all’art. 53 del Regolamento, valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano opportunamente soddisfatti. Moneyfarm nell’ambito della consulenza su base indipendente non intrattiene legami, rapporti legali, economici o contrattuali con nessuno degli emittenti o distributori degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni e non riceve o trattiene incentivi, fermo quanto previsto dal paragrafo 5 del presente Documento Informativo: ne consegue che il corrispettivo per la prestazione del servizio è direttamente a carico del Cliente.
Per l’avvio della prestazione del servizio di consulenza su base indipendente, che è sempre prestato in abbinamento con il servizio di RTO, è previsto un conferimento minimo iniziale pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila), da raggiungersi entro tre mesi dall’attivazione da parte del Cliente del singolo portafoglio e calcolato al netto degli eventuali disinvestimenti parziali nel frattempo effettuati.
Moneyfarm si riserva pertanto il diritto di recedere dal Contratto qualora entro tre mesi dall’attivazione del singolo portafoglio il Cliente non abbia conferito su tale portafoglio un importo complessivo -al netto degli eventuali disinvestimenti parziali nel frattempo effettuati- pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila).
La predetta soglia pari a € 5.000,00 è calcolata nel caso di richiesta del servizio di consulenza in abbinamento al servizio di RTO con riferimento ad ogni singolo portafoglio attivato dal Cliente successivamente alla conclusione del Contratto.
Il Cliente in relazione a singoli portafogli che presentino un importo investito pari ad almeno Euro 5.000,00 potrà richiedere la prestazione del servizio di
consulenza in abbinamento al servizio di RTO in Modalità Contributo Ricorrente, ovvero attivando un piano di accumulo del capitale consistente in un investimento dilazionato nel tempo, attraverso rate mensili dell’importo minimo di € 100,00 (Euro cento) ciascuna, per il periodo di tempo e sulla base delle condizioni e dei termini concordati con Moneyfarm.
Per una descrizione delle caratteristiche dei tipi di strumenti finanziari che possono essere oggetto di raccomandazione si rinvia al paragrafo 3 del presente Documento Informativo.
Il Cliente riconosce a Moneyfarm un compenso per la prestazione del servizio, denominato “Moneyfarm Fee”.
La Moneyfarm Fee è calcolata su base giornaliera secondo la seguente formula: (X * Y) / Z, dove:
X è rappresentato dal controvalore di mercato complessivo, calcolato alla fine del giorno di riferimento, dei portafogli e linee di gestione attivi del Cliente;
Y è un valore percentuale individuato come segue sulla base del valore massimo, alla fine del giorno di riferimento, tra (i) quanto il Cliente ha complessivamente investito – al netto di eventuali disinvestimenti effettuati - nei propri portafogli e linee di gestione attivi e (ii) il controvalore di mercato complessivo, alla fine del giorno di riferimento, di tali portafogli e linee di gestione attivi (il “Valore Massimo”):
1,00% quando il Valore Massimo è inferiore a Euro 20.000,00;
0,75% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 20.000,00 e inferiore a Euro 200.000,00;
0,50% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 200.000,00 e inferiore a Euro 500.000,00;
0,40% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 500.000,00;
Z, essendo la Moneyfarm Fee calcolata su base giornaliera, è il numero complessivo dei giorni dell’anno solare in cui viene effettuato il calcolo.
La Moneyfarm Fee è in ogni caso da considerarsi sempre IVA esclusa.
Resta ferma la possibilità di concordare per iscritto con il Cliente eventuali specifiche promozioni.
Sono esclusi dalla Moneyfarm Fee, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e le imposte applicati direttamente da Moneyfarm.
Il Cliente autorizza Moneyfarm a procedere al prelievo dei corrispettivi (pro-rata in caso di più portafogli e/o linee di gestione) della Moneyfarm Fee direttamente dalla quota di liquidità del patrimonio investito dal Cliente in un portafoglio o in una linea di gestione e custodito da Moneyfarm con cadenza mensile posticipata o preventivamente rispetto alla scadenza del mese in caso di chiusura del rapporto con il Cliente relativo a un portafoglio/linea.
Informativa relativa al servizio di ricezione e trasmissione ordini.
L’art. 1, comma 5-sexies, del TUF indica che il servizio di cui al comma 5, lettera
e) comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione). Moneyfarm riceve quindi gli ordini del Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad altro intermediario abilitato alla negoziazione/esecuzione con le
modalità descritte nella propria “Strategia di trasmissione degli Ordini” di cui al paragrafo 6 che segue.
Le modalità di erogazione di detto servizio sono specificate nel Contratto. Il servizio di ricezione e trasmissione ordini (RTO) è prestato esclusivamente in abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e in esecuzione delle raccomandazioni fornite nell’ambito di quest’ultimo.
Il compenso di Moneyfarm per la prestazione del servizio è compreso nella Moneyfarm Fee di cui sopra.
Informativa relativa al servizio di gestione di portafogli.
L’art. 1, comma 5-quinquies, del TUF definisce il servizio di gestione di portafogli come “la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti”.
Moneyfarm ha il compito di gestire il patrimonio del Cliente con detenzione di disponibilità liquide e strumenti finanziari in base alle indicazioni e le informazioni rese note dal Cliente durante la fase di registrazione e definizione dell’investimento.
Moneyfarm svolge l’attività di gestione di portafogli ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Tramite la stipula del Contratto Moneyfarm viene espressamente autorizzata ad agire a propria discrezione sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2, del TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il Cliente ha facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, purché dettagliate, specifiche e compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta e con l’operatività di Moneyfarm. In particolare, le istruzioni possono riguardare esclusivamente acquisti e vendite di ETF e ETC facenti parte dei portafogli modello di Moneyfarm.
Moneyfarm non può effettuare per conto del Cliente operazioni non conformi al mandato gestorio conferito con il Contratto e non in linea con il Profilo Personale del Cliente.
Le linee di gestione che possono essere attivate dal Cliente nell’ambito del servizio di gestione di portafogli e nei limiti del rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo Personale, sono di seguito indicate.
Linee di investimento del servizio di gestione di portafogli Caratteristiche generali comuni a tutte le linee di gestione
Con la sottoscrizione del Contratto con Moneyfarm, il Cliente accetta quanto segue, e conferma di essere interessato a investire, anche su base esclusiva, nella categoria di strumenti finanziari degli Exchange Traded Funds (ETF) e degli Exchange Traded Commodities (ETC):
- Tipologia d’investimento:
La gestione di portafogli può avere ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), principalmente di tipo ETF, e ETC.
- Tipologia delle operazioni:
Moneyfarm non conferisce a terzi deleghe di gestione in relazione alle linee di gestione di seguito descritte.
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli Moneyfarm potrà liberamente compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari: acquistare, vendere, sottoscrivere, permutare e riscattare strumenti finanziari della tipologia sopra indicata, selezionandoli in quantità e qualità secondo le proprie scelte e nel rispetto delle previsioni del Contratto, incassare tutti i proventi di negoziazione di tali strumenti finanziari nonché i proventi e frutti maturati e spettanti al Cliente, acquistare, esercitare o alienare i diritti inerenti ai titoli e aderire alle offerte pubbliche su strumenti finanziari.
Moneyfarm potrà investire in strumenti finanziari della tipologia sopra indicata che presentino nel proprio sottostante un derivato o strumenti a cambio aperto con conseguente rischio di cambio.
- Leva Finanziaria:
Pari a 1 (non si può perdere più di quanto investito). Con specifico riferimento alla leva, si precisa che essa, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. Il gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni o utilizzando strumenti finanziari derivati (ove ciò sia previsto dalla corrispondente linea di gestione). Una leva pari all’unità, come quella applicata da Moneyfarm, non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
- Orizzonte temporale consigliato:
Oltre 2 anni
- Conferimento minimo:
Per l’avvio della prestazione del servizio di gestione di portafogli è previsto un conferimento minimo iniziale pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila), da raggiungersi entro tre mesi dall’attivazione da parte del Cliente di una specifica linea di gestione e calcolato al netto degli eventuali disinvestimenti parziali nel frattempo effettuati.
Moneyfarm si riserva pertanto il diritto di recedere dal Contratto qualora entro tre mesi dall’attivazione di una specifica linea di gestione il Cliente non abbia conferito su tale linea di gestione un importo complessivo -al netto degli eventuali disinvestimenti parziali nel frattempo effettuati- pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila).
La predetta soglia pari a € 5.000,00 è calcolata nel caso del servizio di gestione di portafogli con riferimento ad ogni singola linea di gestione attivata dal Cliente successivamente alla conclusione del Contratto.
Fermo quanto sopra previsto, il Cliente in relazione a singole linee di gestione che presentino un importo investito pari ad almeno € 5.000,00 potrà richiedere la prestazione del servizio di gestione di portafogli in Modalità Contributo Ricorrente, ovvero attivando un piano di accumulo del capitale consistente in un investimento dilazionato nel tempo, attraverso rate mensili dell’importo minimo di € 100,00 (Euro cento) ciascuna, per il periodo di tempo e sulla base delle condizioni e dei termini concordati con Moneyfarm.
- Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari:
Con la periodicità indicata nel Contratto il cliente riceverà un rendiconto di gestione con il quale avrà evidenza della valutazione degli strumenti finanziari. Il Cliente potrà inoltre in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, con possibilità di salvataggio su supporto durevole.
La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:
Strumenti finanziari negoziati in Mercati regolamentati o in Mercati di Stati appartenenti all'OCSE: prezzo ivi rilevato nell'ultimo giorno di negoziazione precedente.
- Costi e Oneri:
Commissioni di gestione imponibili: Quale compenso per la prestazione del servizio di gestione Moneyfarm avrà diritto a percepire un compenso (la “Moneyfarm Fee”).
La Moneyfarm Fee è calcolata su base giornaliera secondo la seguente formula: (X * Y) / Z, dove:
X è rappresentato dal controvalore di mercato complessivo, calcolato alla fine del giorno di riferimento, dei portafogli e linee di gestione attivi del Cliente;
Y è un valore percentuale individuato come segue sulla base del valore massimo, alla fine del giorno di riferimento, tra (i) quanto il Cliente ha complessivamente investito – al netto di eventuali disinvestimenti effettuati - nei propri portafogli e linee di gestione attivi e (ii) il controvalore di mercato complessivo, alla fine del giorno di riferimento, di tali portafogli e linee di gestione attivi (il “Valore Massimo”):
1,00% quando il Valore Massimo è inferiore a Euro 20.000,00;
0,75% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 20.000,00 e inferiore a Euro 200.000,00;
0,50% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 200.000,00 e inferiore a Euro 500.000,00;
0,40% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 500.000,00;
Z, essendo la Moneyfarm Fee calcolata su base giornaliera, è il numero complessivo dei giorni dell’anno solare in cui viene effettuato il calcolo.
La Moneyfarm Fee è in ogni caso da considerarsi sempre IVA esclusa. Resta ferma la possibilità di concordare per iscritto con il Cliente eventuali specifiche promozioni.
Sono esclusi dalla Moneyfarm Fee, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e le imposte applicati direttamente da Moneyfarm.
Il Cliente autorizza Moneyfarm a procedere al prelievo dei corrispettivi (pro- rata in caso di più portafogli e/o linee di gestione) della Moneyfarm Fee direttamente dalla quota di liquidità del patrimonio investito dal Cliente in un portafoglio o in una linea di gestione e custodito da Moneyfarm con cadenza mensile posticipata o preventivamente rispetto alla scadenza del mese in caso di chiusura del rapporto con il Cliente relativo a un portafoglio/linea.
- Costi relativi all'acquisto dei prodotti inclusi nelle linee di gestione: l'acquisto di quote e/o azioni emesse da ETF e di ETC comporta un costo annuale (TER) che varia a seconda del singolo prodotto, ma che
non supera complessivamente lo 0,75% annuale sul controvalore gestito; non ci sono costi relativi all'entrata ed uscita dal prodotto.
- Benchmark:
Con riferimento al benchmark delle specifiche linee di gestione patrimoniale di seguito indicate, si precisa che esso potrà essere modificato da Moneyfarm a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta essa lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa al Cliente mediante comunicazione scritta via e-mail e con un preavviso di almeno 15 giorni. Resta inteso che il benchmark rappresenta un mero elemento indicativo utile per la valutazione dei risultati della gestione che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte di Moneyfarm di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal relativo metodo di valutazione e comparazione. Moneyfarm dunque é esonerata da ogni responsabilità̀ qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal benchmark. Si evidenzia che una politica di investimento flessibile, determina per sua stessa natura la possibilità̀ per Moneyfarm – ad esempio – di concentrare gli investimenti per tipologia, settore o area geografica.
Caratteristiche specifiche delle singole linee di gestione
Le diverse linee di gestione che possono essere attivate dal Cliente nei limiti del proprio Profilo Personale nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli avranno le caratteristiche specifiche di seguito indicate. Tali caratteristiche potranno essere consultate dal Cliente accedendo all’area riservata nel sito di Moneyfarm al momento dell’attivazione della relativa linea di gestione.
Linea 1
- Nome: P1
- Livello di rischio: molto basso (livello 1 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+0,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC, con focus principale sul mercato obbligazionario. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio molto bassa.
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Xxxxxxx 15%
o Obbligazionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 40%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un massimo del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 40% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 1,42%
Linea 2
- Nome: P2
- Livello di rischio: basso (livello 2 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+1% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC, con un’esposizione prevalente sui mercati obbligazionari e residuale sui mercati azionari. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio bassa.
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Xxxxxxx 50%
o Obbligazionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
• Peso % senza rating: Massimo 30%
• Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 2,84%
Linea 3:
- Nome: P3
- Livello di rischio: medio basso (livello 3 di 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+1,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC, con un’esposizione contenuta al mercato azionario. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio medio- bassa.
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Xxxxxxx 60%
o Obbligazionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 4,27%
Linea 4:
- Nome: P4
- Livello di rischio: medio (livello 4 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+2% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC, con un’esposizione misurata ai mercati azionari. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio media.
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Xxxxxxx 70%
o Obbligazionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 5,69%
Linea 5:
- Nome: P5
- Livello di rischio: Medio alto (livello 5 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+2,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC, con un’importante esposizione ai mercati azionari. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio medio-alta.
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Xxxxxxx 90%
o Obbligazionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 7,12%
Linea 6:
- Nome: P6
- Livello di rischio: Alto (livello 6 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+3% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC, con una consistente esposizione ai mercati azionari sia sviluppati sia emergenti. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio alta.
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 8,54%
Linea 7:
- Nome: P7
- Livello di rischio: Alto (livello 7 su 7)
- Benchmark: 1 mese euribor + 3.5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC, con una consistente esposizione ai mercati azionari sia sviluppati sia emergenti. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di
settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio alta.
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Xxxxxxx 100%
o Obbligazionario: Massimo 100% o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 9,90%
Informativa relativa al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e denaro.
Si tratta di un servizio accessorio finalizzato alla custodia e amministrazione degli strumenti finanziari e del denaro per conto del Cliente.
Con questo servizio Moneyfarm cura la custodia degli strumenti finanziari ed assolve alle incombenze amministrative e contabili legate ad essi e provvede alla custodia delle disponibilità liquide della clientela.
I costi di tale servizio accessorio sono inclusi nella Moneyfarm Fee.
La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell’attività svolta.
Nella caso di ordini eseguiti che esulano dalla gestione di portafogli, Moneyfarm fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Moneyfarm invia al Cliente un avviso, su supporto durevole, che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se Moneyfarm deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
Moneyfarm non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso da Moneyfarm.
Moneyfarm fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. Nel caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, Moneyfarm ne informa il Cliente in via cumulativa su base trimestrale. Le comunicazioni sopra indicate contengono le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm mette a disposizione del Cliente, nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento. Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra possono essere basate sulla data di negoziazione o di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo presenti nel rendiconto.
In ogni caso, su base annuale, Moneyfarm fornisce al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento/servizi accessori prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli.
Nell’ambito del servizio di Gestione di portafogli, salvo diversi obblighi di legge, Moneyfarm mette a disposizione del Cliente con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e
avente i contenuti previsti dall'articolo 60, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, Moneyfarm gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o alla ricezione di tale conferma da parte di un terzo, salvo il caso in cui tale conferma a favore del Cliente risulta già a carico di un terzo. In queste ipotesi Moneyfarm fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico con cadenza trimestrale.
Il Cliente riceverà su base annuale una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde al proprio Profilo Personale. Nel caso invece in cui il portafoglio non sia più adeguato, Moneyfarm ne darà prontamente informazione al Cliente via email e tramite apposita notifica nell’area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, invitandolo a fornire tempestivamente nuove istruzioni, anche mediante modifica del proprio Profilo Personale, fermo il diritto di recesso di Moneyfarm. Il Cliente riceverà altresì su base annuale il rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Moneyfarm comunicherà altresì al Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm riepiloga la situazione di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all’interno dei rendiconti periodici.
Nell’ambito del Servizio di consulenza in materia di Investimenti Moneyfarm, al momento dell’erogazione delle raccomandazioni, rilascerà al Cliente un’attestazione contenente gli elementi essenziali della raccomandazione oggetto della consulenza stessa ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde al Profilo Personale del Cliente.
Moneyfarm rilascerà inoltre al Cliente su base trimestrale le informazioni in forma personalizzata in merito ai costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.
Informazioni aggiuntive relative alla prestazione del servizio di Gestione di portafogli
Informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente e la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente (il cd. Benchmark) sono contenute nella descrizione delle linee di gestione sopra riportata e a cui si rimanda. In tale sede è possibile altresì reperire informazioni in merito ai tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti e gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Le modalità di deposito dei beni e delle disponibilità liquide dei Clienti sono disciplinate sulla base dei termini e delle condizioni di cui al Contratto e nel rispetto delle norme vigenti in materia che sono di seguito riportate per completezza. Conformemente con quanto previsto dalla normativa applicabile, Moneyfarm rispetta stringenti procedure di sicurezza, in modo tale da assicurare la massima protezione e tutela del capitale investito.
a) La normativa di riferimento
Moneyfarm è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority, Autorizzazione no. 629539, è iscritta al no. 142 dell’elenco delle imprese di investimento comunitarie allegato all’Albo tenuto dalla CONSOB in conformità all’art. 20 del d.lgs. 58/1998 ed è soggetta alla normativa emanata nel Regno Unito in materia di salvaguardia e deposito del patrimonio della clientela.
Tale normativa, peraltro, essendo stata adottata sulla base della normativa XxXXX XX (si veda, in particolare, la Direttiva delegata (UE) 2017/593) è ampiamente armonizzata con quella degli altri Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia.
In sintesi, la suddetta normativa prevede che:
- nella prestazione dei servizi di investimento, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei Clienti detenuti da Moneyfarm costituiscono patrimonio separato da quello di pertinenza di Moneyfarm e di altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni legali dei creditori di Moneyfarm o nell’interesse degli stessi, né dei creditori dei depositari o eventuali sub- depositari o nell’interesse degli stessi. Le azioni legali dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi;
- per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.
b) Custodia e deposito della liquidità - Sub-deposito di strumenti finanziari
Le somme di denaro (liquidità) versate dalla clientela per l’esecuzione delle operazioni, secondo gli accordi delle parti, sono anzitutto depositate in un conto omnibus aperto presso Banca Sella S.p.A. (banca di diritto italiana, regolarmente autorizzata e vigilata), intestato a MFM Investment LTD Italian Branch, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale conto è tenuto distinto da quelli accesi da Moneyfarm in proprio.
Quindi, poiché per l’esecuzione delle operazioni Moneyfarm si avvale di Saxo Capital Markets UK Limited (intermediario finanziario di diritto britannico, regolarmente autorizzato e vigilato), Moneyfarm mantiene –previo consenso della clientela, espresso con la sottoscrizione del Contratto- presso quest’ultima un ulteriore conto omnibus (c.d. “client transaction account”) dove vengono depositati il denaro e sub-depositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, in funzione delle operazioni disposte; tale conto è sempre intestato a MFM Investment LTD Italian Branch con l’espressa indicazione che si tratta di beni della clientela ed è tenuto distinto da quelli accesi da Moneyfarm in proprio.
Con riferimento ad entrambi i conti omnibus di cui sopra, al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi Clienti, presso Moneyfarm sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro depositati per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari).
Nè Banca Sella S.p.A. né Saxo Capital Markets UK Limited appartengono allo stesso gruppo societario di Moneyfarm. Moneyfarm monitora periodicamente l’attività svolta dai depositari e sub-depositari al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio da questi prestato.
In caso di insolvenza dei soggetti utilizzati da Moneyfarm per il deposito e sub- deposito degli strumenti finanziari e del denaro della clientela, i beni così custoditi saranno restituiti a Moneyfarm che provvederà quindi a proseguire le proprie attività depositando gli stessi presso un depositario alternativo. Resta in ogni caso fermo quanto di seguito previsto in materia di sistemi di indennizzo della clientela stessa.
Moneyfarm non utilizza, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza dei Clienti, da essa detenuti a qualsiasi titolo.
La liquidità versata a Moneyfarm in relazione al Contratto con questa sottoscritto o comunque da essa detenuta non genera interessi.
c) Modalità di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari
Moneyfarm provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela.
Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari (ex. esercizio del diritto di opzione), Moneyfarm chiede istruzioni al Cliente e sulla base di esse provvede all'esecuzione dell'operazione, previo versamento dei fondi occorrenti da parte del Cliente. In mancanza di istruzioni in tempo utile Moneyfarm, pur non essendo tenuta a compiere alcuna operazione, può provvedere a quanto necessario nell'interesse del Cliente.
d) Adesione a sistemi di indennizzo della clientela
Moneyfarm -conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile- aderisce ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto nel Regno Unito. Tale sistema di indennizzo è il Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Il FSCS ha lo scopo di offrire un indennizzo (totale o parziale) ai Clienti nel caso in cui l’intermediario sia insolvente o cessi la propria attività. Il livello di copertura dipende dalla tipologia di servizio finanziario prestato da Moneyfarm al Cliente. Il Financial Services Compensation Scheme offre infatti differenti livelli di copertura per differenti categorie di attività; per la categoria “investimenti” è previsto un possibile indennizzo fino a un massimo di £ 85.000.
Inoltre, Moneyfarm ha scelto di aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal FSCS, anche al Fondo Nazionale di Garanzia, limitatamente all'attività svolta in Italia. Copia dello statuto e del regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia sono disponibili sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Fondo Nazionale di Garanzia è finalizzato a indennizzare gli investitori, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei confronti degli intermediari in caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo di questi ultimi nonché in caso di intervento dei sistemi di indennizzo dei paesi di origine di imprese di investimento estere cui facciano capo succursali in Italia. L’indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all’importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito degli eventuali riparti parziali già effettuati, fino a un massimo complessivo di € 20.000,00. Nessun investitore può beneficiare di un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.
3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
(art. 48 del Regolamento delegato UE 2017/565)
Gli strumenti trattati da Moneyfarm nell’ambito dei servizi e attività di investimento dalla stessa prestati sono quote ed azioni emesse da OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), principalmente di tipo ETF, e ETC.
MFM INVESTMENT Ltd Italian branch
GLI STRUMENTI FINANZIARI
a) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gli OICR si dividono in OICR armonizzati UCITS, OICR armonizzati alternativi e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati UCITS si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/CE e successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività, ai limiti di investimento ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Anche gli OICR armonizzati alternativi di cui alla Direttiva 2011/61/UE sono soggetti ad alcuni, meno stringenti, requisiti minimi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione consente alla SGR o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati.
a1) Fondi comuni di investimento
Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio di un fondo comune di investimento è autonomo poiché è giuridicamente distinto sia dai patrimoni dei singoli partecipanti che dal patrimonio del gestore del fondo. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti in Italia dalle società di gestione del risparmio (SGR). L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. L’attività di gestione è di competenza del gestore del fondo mentre il singolo partecipante non può influire sulle modalità di gestione del fondo e sulle scelte di investimento.
La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la
sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso.
I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi, ossia rispettivamente fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote oppure fondi in relazione ai quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
In particolare, con riferimento a fondi comuni aperti, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.
I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi immobiliari rientrano nella categoria dei fondi chiusi.
a2) Società di investimento a capitale variabile
Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l’investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Analogamente ai fondi comuni, il capitale di una SICAV non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso. Le SICAV sono organismi di tipo “aperto”: un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse. Da ciò si evince anche la differenza principale rispetto alle società per azioni: il capitale sociale non è fisso, ma è pari al patrimonio netto, che varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e dei rimborsi. Le azioni rappresentative del capitale devono essere interamente liberate all’atto della loro emissione ed i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro. Oltre alla natura giuridica differente dai fondi comuni d’investimento, la peculiarità della SICAV consiste nell’elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d’investimento.
a3) Exchange Traded Funds
Gli Exchange Traded Funds (ETF, letteralmente ‘fondi quotati sul mercato’) sono una particolare categoria di fondi comuni o SICAV che sono caratterizzati dall’avere lo stesso profilo di rischio di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario, obbligazionario o altre classi di attivi) e
di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere assimilati ad OICR aperti a gestione passiva il cui profilo di rischio è vincolato ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice. Gli ETF possono replicare l'indice di riferimento sinteticamente o tramite l’acquisto diretto dei titoli del paniere sottostante. Gli ETF che replicano gli indici di riferimento in modo sintetico, o altresì tramite derivati ‘Over The Counter’, devono acquistare dei titoli, tipicamente bond governativi, da porre a collaterale per l’esposizione del derivato. Il collaterale degli ETF deve seguire le regole di concentrazione determinate dalla normativa UCITS in modo similare all'approccio utilizzato dai più tradizionali fondi comuni.
b) Exchange Traded Commodities (ETC)
Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante.
Gli ETC nascono per offrire agli investitori strumenti semplici da gestire e negoziare con i quali accedere a mercati particolarmente ostici e tecnici, quali quelli delle materie prime. Gli ETC consentono di investire su una singola materia prima (quale, a titolo esemplificativo, oro, petrolio, zucchero, soia, zinco) o su un determinato basket di commodities.
Gli ETC sono molto simili agli ETF per modalità di negoziazione e strategia di investimento ma presentano alcune differenze di natura giuridica e fiscale. In particolare diversamente dagli ETF, che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche a una singola materia prima o a indici poco diversificati.
Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento diretto nella materia prima o dell’investimento in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori internazionali di elevato standing. Rispetto agli ETF, gli ETC, non sono quindi giuridicamente assimilabili a fondi comuni o SICAV. Gli ETC sono soggetti alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell’indice di materie prime) sottostanti e al rischio di default della società emittente.
A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti alle quote o azioni di OICR trattate da Moneyfarm si ritiene utile fornire alcune indicazioni anche in merito alla natura e alle caratteristiche delle categorie di strumenti finanziari rappresentati dalle azioni e dalle obbligazioni.
c) Azioni
L'azione è l'unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale di una società per azioni, in accomandita per azioni o di società cooperative per azioni. Tutte le azioni di una società sono caratterizzate da uguale valore nominale e da
specifici diritti garantiti ai relativi detentori, nonché da indivisibilità, autonomia e circolazione.
L'azionista titolare di più azioni può disporne separatamente e autonomamente (ad esempio, può vendere alcune azioni e rimanere proprietario delle altre, oppure può esercitare il diritto di voto con alcune azioni e non esercitarlo con le altre).
Esistono diverse tipologie di azioni che si differenziano in base (i) ai diritti che incorporano, (ii) al regime di circolazione, (iii) al fatto che siano o meno quotate.
d) Obbligazioni
Le obbligazioni sono titoli di credito rappresentativi di un prestito emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario. Un'obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un'operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza.
Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono: (i) il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell'obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato); (ii) la durata; (iii) la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate; (iv) la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato); (v) il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.
L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.
Si trovano in una posizione intermedia tra i titoli azionari ed obbligazionari le cd. obbligazioni convertibili. Il relativo possessore ha infatti la facoltà di decidere se rimanere creditore della società emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, in determinati periodi, convertire il proprio status da creditore a socio (azionista) sulla base di un rapporto di cambio predeterminato (nel regolamento di emissione).
L’elenco degli strumenti potrà essere oggetto di modifiche in relazione alle scelte commerciali di tempo in tempo effettuate da Moneyfarm.
RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI E DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Nei paragrafi che seguono si forniscono informazioni in merito ai rischi connessi ai servizi d’investimento prestati da Moneyfarm e agli strumenti finanziari nei quali il patrimonio del Cliente può essere investito (nel servizio di gestione di portafogli) o che sono raccomandabili (nel servizio di consulenza su base indipendente abbinato alla ricezione e trasmissione ordini). Quanto di seguito riportato ha la finalità di fornire alcune informazioni di base non esaustive sui rischi connessi ai servizi ed agli investimenti in strumenti finanziari, con particolare riferimento ai rischi connessi ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.
Parte I – La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
- a che tipologia o classe di attivi appartiene;
- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità e liquidabilità;
- la valuta in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.
a) Classi di attivi differenti
Occorre distinguere innanzi tutto tra le varie classi di attivi differenti. Ogni classe di attivi (Asset Class) è definita come l’insieme di titoli con caratteristiche di rischio e natura similare. Nello specifico, le Asset Class considerate da Moneyfarm (prevalentemente quale sottostante degli strumenti finanziari trattati) sono le seguenti:
1. Cash e Bond Governativi Short Term;
2. Bond Governativi Paesi Sviluppati;
3. Bond Societari Investment Grade;
4. Obbligazioni il cui rendimento è legato al tasso di inflazione;
5. Azionario Paesi Emergenti;
6. Azionario Paesi Sviluppati;
7. Materie Prime e Real Estate.
Le prime cinque Asset Class rappresentano diverse tipologie di titoli di debito, le Asset Class nn. 6 e 7 sono rappresentative di diverse tipologie di titoli di capitale di rischio mentre l’Asset Class n. 8 è rappresentativa di future legati
all’andamento del prezzo delle materie prime o titoli di capitale rappresentativi dell’andamento del mercato immobiliare.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato alla scadenza solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito in ipotesi di fallimento.
b) Rischio di variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura descritta come sopra.
Per quanto riguarda gli ETF che replicano indici appartenenti alle diverse Asset Class il rischio di variabilità di prezzo è riconducibile ad un insieme di titoli di capitale o di debito appartenenti al paniere a composizione dell’indice sottostante che l’ETF punta a replicare.
c) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o di mercato). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (si veda punto (e) che segue) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico o di mercato rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato nel suo complesso, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (si veda punto (f) che segue) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
In generale il rischio sistematico per ciascun titolo è dato dalle variazioni di prezzo dell'Asset Class in cui è compreso che generalmente è rappresentata da uno o più indici di riferimento.
d) L'effetto della diversificazione degli investimenti.
Come accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.
L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e società d’investimento a capitale variabile - SICAV), ivi inclusi gli ETF.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
e) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono, in ogni momento, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore.
Nel caso degli organismi di investimento collettivo costruiti tramite un paniere di titoli diversificati, il rischio emittente è residuale. Nel caso degli ETF sintetici il rischio emittente è dato dalla controparte del derivato a cui è di fatto legato il
payout dell'ETF. Questa esposizione deve comunque rispettare i limiti di concentrazione (10% del NAV) di cui alla normativa UCITS.
f) Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito e ad Asset Class che fanno riferimento agli stessi, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva del rendimento del titolo si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall’investitore fino alla scadenza o alle stesse condizioni di tassi d’interesse e di rischio di credito dell'emittente.
Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. Nel caso degli ETF, che non hanno una scadenza determinata con precisione come i fondi comuni, le variazioni di prezzo date dal movimento dei tassi d’interesse sono dipendenti dalla durata residua dei titoli che compongono l'indice e quindi presenti nel portafoglio.
In particolare, più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato, salvo titoli la cui cedola si aggiusta con la variazione dei tassi (cosiddetti titoli a tasso variabile). È dunque importante per l’investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
g) La liquidità e la liquidabilità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. I titoli trattati su mercati organizzati, come gli ETF, sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che talvolta a causa di condizioni straordinarie di mercato anche lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi configurando quindi un limite alla liquidabilità dei titoli stessi.
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.
h) La valuta
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una valuta diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento.
L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare significativamente il risultato complessivo dell'investimento.
i) Gli altri fattori di rischi generali
Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei Paesi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Le remunerazioni spettanti all’intermediario ovvero i criteri oggettivi per la loro determinazione sono riportate nel Contratto. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediano circa le limitazioni di responsabilità suddette, connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare eseguiti o meno secondo le modalità specificate dall'investitore nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
l) Strumenti finanziari derivati
A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti agli strumenti finanziari trattati da Moneyfarm, si precisa infine che gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
Parte II – I rischi dei servizi di investimento prestati
Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite da Moneyfarm nell’espletamento dell’attività di consulenza su base indipendente consistono unicamente nel rilascio di consigli e raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, in tutto o in parte. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento.
Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate a seguito del servizio di consulenza su determinati strumenti finanziari possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, le conseguenze derivanti dall’intempestiva o parziale esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o dell'esecuzione degli investimenti non potranno in alcun modo essere imputate a Moneyfarm.
Moneyfarm nell’erogare il servizio di consulenza ha un’obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte.
Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di Moneyfarm per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche del servizio e sul grado di rischio derivante dall’utilizzo dei suggerimenti e deve concludere il Contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura del servizio ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Il servizio di gestione di portafogli consente la possibilità di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L’investitore può impartire istruzioni vincolanti per il gestore.
La rischiosità della linea di gestione prescelta è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. Il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo i limiti entro cui devono essere effettuate le
scelte di gestione, selezionando una o più linee di gestione offerte da Moneyfarm, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata sul sito Moneyfarm. In fase di selezione da parte del Cliente, Moneyfarm esplicita il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. Il Cliente viene quindi informato da Moneyfarm sulle caratteristiche e sul grado di rischio delle singole linee di gestione offerte da Moneyfarm e deve scegliere il servizio di gestione di portafogli solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso il grado di esposizione al rischio che esso comporta.
Una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento al suo Profilo Personale.
La rischiosità effettiva della singola linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, in ogni caso, rimangono nei limiti indicati nella fase di selezione della linea di gestione da parte del Cliente. Nell’ambito di tali limiti le scelte operate da Moneyfarm sono comunque caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
Con riferimento alla leva finanziaria, le linee di gestione di Moneyfarm prevedono un livello di leva pari a uno, che non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
4. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE E SINTESI DELLE PRINCIPALI REGOLE DI CONDOTTA AI SENSI DELLA DIRETTIVA XXXXX XX
Nell’ambito delle regole previste dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Xxxxx XX) e dalla relativa regolamentazione di attuazione in tema di protezione degli investitori Moneyfarm deve comunicare ai clienti la loro classificazione secondo le tre categorie specifiche di cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata. Nella prestazione dei servizi d’investimento Moneyfarm è tenuta a osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del cliente più elevato con riferimento alla categoria dei clienti al dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria dei clienti professionali e delle controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono una categoria residuale, essendo definiti come tutti coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate.
Il cliente professionale può essere privato o pubblico (in particolare, l’art. 6, comma 2-sexies, del TUF demanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Banca d’Italia e Consob, l’emanazione di un regolamento di attuazione che individui i clienti professionali pubblici “di diritto” nonché i criteri in forza dei quali i soggetti pubblici possono richiedere di essere trattati come clienti professionali. Si veda in proposito il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 236 dell’11 novembre 2011).
Il cliente professionale privato è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
I clienti professionali privati si suddividono in:
• clienti professionali di diritto;
• clienti professionali “su richiesta”.
Rientrano nella categoria di clienti professionali privati di diritto:
1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
2. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: Euro 20.000.000; - fatturato netto: Euro 40.000.000; - fondi propri: Euro 2.000.000.
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
La categoria dei clienti professionali privati “su richiesta” individua clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l’esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, Moneyfarm non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l’esperienza di mercato del cliente. Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:
a) richiesta scritta di up-grading da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale;
b) avvertimento per iscritto di Moneyfarm al cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di up-grading;
c) dichiarazione scritta del cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
d) valutazione da parte di Moneyfarm della capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l’esperienza e le conoscenze del cliente. Ai fini della valutazione, l’Intermediario può fare riferimento al "test di competenza” applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive europee nel settore finanziario. Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
• il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
• il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
• il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
e) accertamento da parte di Moneyfarm, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da essa adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente professionale possegga i requisiti di cui alla precedente lettera d);
f) accettazione o meno della richiesta di up-grading da parte di Moneyfarm.
Le controparti qualificate sono clienti professionali di diritto nei cui confronti l’intermediario che presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmissione ordini, non è tenuto, salvo un diverso accordo con il cliente, all’osservanza delle regole generali di condotta che impongono agli intermediari, tra gli altri, obblighi di informativa precontrattuale, obblighi di valutazione di appropriatezza nella prestazione del servizio di investimento, obblighi di best execution e gestione degli ordini, ad eccezione della pubblicazione degli ordini con limite di prezzo e fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento sull’informativa relativa alla classificazione. Qualora invece, nei confronti dei predetti soggetti siano prestati servizi diversi da quelli sopra indicati, le controparti qualificate saranno trattate alla stregua di “clienti professionali” e dunque, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli nonché collocamento, l’intermediario sarà tenuto ad osservare le medesime regole di comportamento applicabili agli investitori professionali come individuate nel successivo paragrafo inerente la clientela professionale. Ai sensi della normativa di riferimento, il cliente classificato “controparte qualificata” ha la facoltà di
chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere classificato diversamente, come cliente professionale o, in via espressa, come cliente al dettaglio, con conseguente applicazione di un differente livello di protezione rispetto a quello attuale. La richiesta è soggetta al consenso dell’intermediario.
La qualificazione come cliente professionale determina per gli intermediari:
• la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
✓ la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all’esecuzione;
✓ la disposizione che prevede di comunicare eventuali difficoltà che potrebbero influire sull’esecuzione degli ordini non appena l’intermediario ne viene a conoscenza;
✓ gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni con passività potenziali;
✓ le disposizioni sull’offerta fuori sede;
• la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
✓ con riguardo ai clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell’ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
✓ con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell’ambito della valutazione di adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati.
5. INCENTIVI
Nel seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa applicabile sugli incentivi (c.d. inducements).
Informativa generale sui benefici non monetari di minore entità percepiti nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente
Si precisa che, con riferimento ai servizi di investimento prestati Moneyfarm non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento.
Più in particolare Moneyfarm può accettare benefici non monetari di minore entità quali: a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente
documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento; c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento; d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento di Moneyfarm in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del Cliente. Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli Moneyfarm potrebbe percepire le commissioni che le vengono retrocesse dagli OICR target inseriti nei patrimoni gestiti: tali commissioni sono integralmente riaccreditate al Cliente.
6. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
a) Concetti Generali
Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini Moneyfarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché trasmette ordini, il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo, ai sensi dell’art. 27 della Direttiva UE 2014/65 (“Mifid II”), al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente.
A tal fine Moneyfarm ha adottato, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Xxxxx XX e dal Regolamento delegato (UE) 2017/565, una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini finalizzata ad ottenere, nella prestazione dei servizi sopra citati, il miglior risultato possibile per i propri Clienti (Best Execution) in sede di esecuzione degli ordini stessi.
Moneyfarm effettua come di seguito descritto le proprie scelte per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario che ne curerà l’esecuzione. L’importanza relativa dei fattori e dei criteri che possono concorrere alla determinazione della best execution è definita ai sensi dell’art. 64, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ed è la seguente:
1. corrispettivo totale dell’operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione sostenuti, che comprendono tutte le spese direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine,
2. rapidità e probabilità di esecuzione,
3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. dimensioni e natura dell’ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato).
In particolare, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per la clientela retail, Moneyfarm ritiene che il corrispettivo totale rappresenti di norma il criterio più rilevante.
Moneyfarm si riserva nel rispetto della normativa vigente di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al Cliente, all’ordine e/o allo strumento finanziario.
Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche in merito all’esecuzione di un ordine, l’ordine viene eseguito attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Ciò potrebbe impedire l’applicazione della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, pregiudicando il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Limitatamente all’oggetto di tali istruzioni, pertanto, Moneyfarm è sollevata dalla normativa di riferimento dall’obbligo di garantire la best execution per il Cliente. Si precisa inoltre che, nel caso di istruzioni parziali ricevute dal Cliente, l’ordine viene eseguito secondo tali istruzioni, applicando la Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini per la parte lasciata alla propria discrezionalità.
b) Procedura di scelta degli intermediari
In linea generale nell’espletamento dei servizi prestati, con riferimento alla trasmissione degli ordini relativi ai titoli quotati alle condizioni più favorevoli per il Cliente, al fine di rispettare l’importanza relativa dei fattori elencati sopra, Moneyfarm si avvarrà dell’operato di Saxo Capital Markets UK Limited (l’Intermediario), primario intermediario tra i migliori provider per volumi scambiati e per numero di operazioni degli strumenti finanziari tipicamente oggetto degli ordini.
Tale intermediario può fornire apparati che permettono la trasmissione telematica degli ordini, rendendone ancora più tempestiva ed efficace l’esecuzione e risponde a requisiti di solvibilità finanziaria, onorabilità e reputazionali, trasparenza, gestione di conflitti di interesse, qualità ed efficienza dei servizi forniti.
Nello specifico si ritiene che i livelli di liquidità presenti sui mercati regolamentati di Milano gestiti da Borsa Italiana possano garantire l’ottenimento delle condizioni più favorevoli per il Cliente così da ottenere:
- maggiore liquidità e trasparenza,
- maggiore efficienza degli scambi,
- miglior processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
- adeguati servizi di clearing e settlement. Quanto sopra esposto contribuisce a garantire l’ottenimento delle condizioni più favorevoli per il Cliente.
Nell’ottica di ottenere economie di scala, la scelta di ricorrere ai servizi dell’Intermediario permette di sgravare da onerosi impegni le strutture dedicate all’operatività.
Sia nel caso del servizio di ricezione e trasmissione ordini, sia in caso di gestione di portafogli, gli ordini sono trasmessi all’Intermediario in via telematica. Il Cliente è informato in merito all’esecuzione degli ordini in conformità alla normativa vigente e alle previsioni di cui al Contratto.
In particolare, gli ordini relativi a ETF ed ETC saranno trasmessi all’Intermediario e da questo eseguiti. Il prezzo verrà determinato attraverso modelli interni di valutazione e prendendo come particolare riferimento il prezzo del mercato borsistico italiano.
c) Verifiche e aggiornamenti della policy
Moneyfarm controlla l’efficacia della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini adottata al fine di identificare e correggere eventuali carenze. Moneyfarm riesamina la propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale, ed al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sull’idoneità della stessa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri Clienti.
Nell’ambito della trasmissione degli ordini Moneyfarm, al fine di verificare che siano ottenuti i migliori risultati per i Clienti, riesamina periodicamente la scelta dell’affidamento dell’incarico di negoziatore analizzando il rispetto dei criteri che hanno condotto alla scelta dell’Intermediario e la qualità dell’esecuzione ottenuta. In particolare, viene verificato:
− nel continuo il mantenimento della coerenza della strategia di esecuzione con l’ordine di importanza dei fattori definito da Moneyfarm;
− la solidità finanziaria dell’Intermediario;
- al fine di potere svolgere le suddette attività, viene verificato su base periodica che l’Intermediario fornisca i dovuti aggiornamenti e report di controllo a Moneyfarm.
x) Xxxxxxxxx della politica di trasmissione ordini per i Clienti al dettaglio
Moneyfarm adotta una strategia di trasmissione degli ordini ricevuti da Clienti al dettaglio volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela. Come visto, il miglior risultato possibile, in caso di clientela al dettaglio, è determinato considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. corrispettivo totale).
Si precisa che in relazione all’esecuzione degli ordini i Clienti non sopportano costi aggiuntivi rispetto al versamento della Moneyfarm Fee.
Moneyfarm, con cadenza annuale e per ciascuna classe di strumento finanziario, rende disponibili in apposita pagina dell'area riservata del proprio sito internet le seguenti informazioni:
− i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso o presso i quali ha collocato ordini dei Clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente (ovvero il minor numero di negoziatori effettivamente utilizzato per ciascuna classe di strumento finanziario);
− informazioni sulla qualità dell’esecuzione ottenuta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
7. COMMISSIONI E ALTRI ONERI
Prima di concludere il Contratto il Cliente deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dallo stesso dovuti.
L’importo dei costi è esplicitato nei termini e condizioni relative ai servizi forniti da Moneyfarm e viene accettato dal Cliente con l’attivazione di uno dei servizi forniti. In particolare, è possibile ottenere ulteriori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/.
8. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA
Il Cliente o potenziale Cliente che intenda presentare eventuali reclami può inviare tali reclami in forma scritta ai seguenti recapiti:
MFM Investment Ltd, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, x. 0, 00000, Xxxxxx
email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx; PEC: xxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
Moneyfarm ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti o potenziali Clienti. Ricevuto il reclamo, MFM Investment Ltd provvederà ad annotarlo nell’apposito Registro Reclami e la funzione Compliance prenderà in carico la gestione del reclamo e si attiverà con le strutture interne per la sua risoluzione entro 40 giorni dalla ricezione del reclamo.
Moneyfarm contatterà successivamente il Cliente e si adopererà per una composizione condivisa del reclamo. Moneyfarm si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 45 giorni dalla ricezione del medesimo.
Xxx insoddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato a Moneyfarm, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, ove sia un Cliente al dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente a Moneyfarm. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con Moneyfarm, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell’ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con Moneyfarm, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
9. POLICY CONFLITTI DI INTERESSI
a) Premessa
La normativa di riferimento prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, o di una combinazione di tali servizi, l’intermediario:
1. adotti ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tale intermediario, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro Clienti o tra due Clienti;
2. elabora, attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta;
3. quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi;
4. mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale riporta i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall’intermediario o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti.
Più in particolare, il presente paragrafo 9 si propone di illustrare in forma sintetica le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all’attuale struttura di Moneyfarm, tenuto conto delle circostanze connesse con la struttura e le attività ed i servizi prestati, nonché le principali misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai Clienti.
La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell’evoluzione della struttura di Moneyfarm e dei servizi prestati e, dall’altro lato, di eventuali modifiche normative.
Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata al Cliente, attraverso la piattaforma.
b) Definizione dei conflitti
Moneyfarm ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori potrebbero sorgere tra Moneyfarm ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi.
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, Moneyfarm ha elaborato un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti di Moneyfarm.
In particolare, Moneyfarm, nella prestazione dei servizi di:
a) consulenza in materia di investimenti su base indipendente;
b) ricezione e trasmissione ordini;
c) gestione portafogli;
coerentemente con l’approccio generale della Società, volto a garantire la completa indipendenza nello svolgimento di tutti i servizi, ha ritenuto di limitare, in taluni casi, la propria operatività, introducendo in tal modo, nella maggior parte dei conflitti di interesse individuati, meccanismi di gestione così radicali da sterilizzare ex-ante e in modo oggettivo il rischio di un potenziale danno nei confronti della clientela. L’attuale struttura di business e societaria di tipo indipendente implica che Moneyfarm non intrattiene rapporti commerciali ovvero legami di controllo diretto o indiretto con le società emittenti fornitrici strumenti di investimento utilizzati nell’ambito dei servizi da essa prestati. Anche nel caso in cui dovessero sorgere nuovi e non ancora noti rapporti commerciali, Moneyfarm adotterà misure tali da minimizzare un eventuale pregiudizio ai danni del Cliente.
Moneyfarm manterrà con il Cliente esclusivamente un rapporto basato su un sistema di compenso cosiddetto fee-only, evitando schemi di remunerazione diversi o aggiuntivi.
Su richiesta del Cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse.
c) La politica in materia di conflitti di interesse
Moneyfarm adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per proprio conto, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più Clienti.
La politica di gestione del conflitto di interessi di Moneyfarm prevede:
- l’identificazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso del rapporto tra Moneyfarm ed il Cliente o tra i Clienti;
- la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto;
- l’implementazione di appositi presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.
Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, Moneyfarm considera se essa stessa, un soggetto rilevante o una persona avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:
a) è probabile che Moneyfarm, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del Cliente;
b) Moneyfarm, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del Cliente;
c) Moneyfarm, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
d) Moneyfarm, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del Cliente;
e) Moneyfarm, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal Cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
La politica di gestione dei conflitti adottata da Moneyfarm è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei Clienti.
Tra le procedure che Moneyfarm adotta per garantire ai clienti il grado di indipendenza richiesto vi sono:
a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti;
b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l’esercizio di attività per conto di Clienti o la prestazione di servizi a Clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell’impresa;
c) l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
d) misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate da Moneyfarm per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, Moneyfarm informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, fornendo informazioni sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del Cliente, da consentire a quest’ultimo di prendere una decisione avvertita sul
servizio nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole.