Contratto di agenzia in esclusiva
Contratto di agenzia in esclusiva
Spettabile
<...> di <...>
Via <...>, n...
<...> (<...>)
<...>, il <...>
Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarVi la nostra intenzione di proporVi con effetto dal <...> il presente contratto di agenzia a tempo determinato/indeterminato in regime di monomandato/plurimandato (nel proseguio della formula, per semplicità: “plurimandato”)
CONTRATTO DI AGENZIA PRODOTTI CATEGORIA “<...>”
1. Oggetto.
A S.p.A. con sede in <...> (<...>), via <...> n. <...>, codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di <...>, partita IVA <...>, in persona di
<...> in qualità di <...>. Vi conferisce l’incarico di Agente in esclusiva plurimandatario al fine di promuovere la conclusione di contratti di vendita di beni dalla stessa prodotti e commercializzati di cui alla categoria “<...>” alle condizioni e nei modi di seguito indicati.
2. Definizioni.
Nel presente contratto le espressioni “Preponente” (o la “Società) ed “Agente” designano rispettivamente la A SpA e la ditta <...> di <...>.
L’espressione “Prodotti” indica i beni della categoria “<...>” che costituiscono l’oggetto dell’attività di promozione conferita all’Agente.
3. Poteri di rappresentanza.
Nessun potere di rappresentanza è concesso all’Agente con il presente contratto, conseguentemente è da esclude qualsiasi potere dello stesso di concludere contratti in nome della A S.p.A e, in genere, assumere obblighi, rappresentare e/o impegnare la Società nei confronti dei terzi.
4. Zona.
L’attività di promozione specificata al precedente punto 1. dovrà essere effettuata esclusivamente nei confronti dei rivenditori aventi sede a:
• <...>
• <...>
con esclusione di:
• <...>
• <...>
• <...>
verso i quali l’attività di vendita viene curata direttamente dalla Preponente e con esclusione altresì di:
• cliente <...>
• cliente <...>
L’Agente non potrà operare, sia direttamente, sia indirettamente, al di fuori della Zona assegnata e per promuovere la vendita di prodotti diversi dai Prodotti oggetto del contratto. L’Agente si impegna a comunicare immediatamente alla Preponente qualunque ordinativo di cui venga a conoscenza proveniente da clienti con sede al di fuori della Zona o relativo a prodotti diversi dai Prodotti oggetto del contratto. Nessuna provvigione sarà dovuta per l’eventuale conclusione di affari con clienti, anche se segnalati dall’Agente, con sede al di fuori della Zona o relativi a prodotti diversi dai Prodotti.
5. Variazione della zona e dei Prodotti.
Alla Zona e/o ai clienti indicati al punto 4, la Preponente potrà apportare, in ogni momento del rapporto, le variazioni che riterrà opportune in relazione ad eventuali, sopravvenute esigenze di ordine commerciale e/o distributivo.
Quanto alla Zona, dette variazioni, escluse quelle di scarso rilievo comunque consentite al Preponente (intendendosi per variazioni di scarso rilievo quelle che incidano fino al
<...>% del valore delle provvigioni di competenza dell’Agente nell’anno solare precedente
la variazione ovvero nei dodici mesi antecedenti alla variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero), potranno essere realizzate dalla Preponente in qualunque momento con un preavviso non inferiore a 45 giorni, salvo che l’entità della modifica non richieda i termini maggiori previsti dalla disposizione collettiva in vigore in quanto applicabile o da quella legale (art. 1750 c.c.) applicabili in ragione della durata del rapporto. Sarà facoltà della Preponente sostituire in tutto o in parte il termine di preavviso con il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni che sarebbero maturate dall’Agente nel caso in cui le variazioni non fossero intervenute. Nel caso in cui l’Agente comunichi per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delle variazioni predette, di non accettare le stesse, la comunicazione del Preponente costituirà il momento iniziale del periodo di preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia.
Relativamente ai prodotti sarà facoltà della Preponente di estendere, ovvero di ridurre, la gamma di quelli in catalogo alla condizione che la variazione non incida sensibilmente sui contenuti economici del rapporto.
6. Esclusiva.
Il presente contratto è in esclusiva. L’Agente si impegna, sia direttamente sia indirettamente (con ciò intendendosi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, tramite interposta persona o tramite i soci e/o amministratori dell’agente, i quali ai fini della presente xxxxxxxx sottoscrivono personalmente il presente contratto):
(a) -a non trattare né in proprio, né in qualità di agente, sub-agente, distributore, commissionario, rivenditore, concessionario, procacciatore, consulente, lavoratore
autonomo o subordinato o parasubordinato o in qualsiasi altra forma i prodotti di alcun altra società e/o impresa che commercializzi prodotti in concorrenza con i prodotti del Preponente;
(b) -a non acquisire partecipazioni o interessenze, sia direttamente, che indirettamente (nel senso sopra precisato) in società o imprese che commercializzino prodotti concorrenti con i Prodotti o assumere, anche tramite soci e/o amministratori dell’Agente, la carica di amministratore in società o imprese che commercializzino prodotti concorrenti con i Prodotti;
La Preponente avrà la possibilità di stipulare contratti, direttamente e con i mezzi che riterrà opportuni, con la clientela di competenza dell’Agente; in ordine a tali affari resta fermo il diritto dell’Agente di conseguire la provvigione nella misura indicata nel punto 13.
7. Collaboratori e sub agenti.
Gli eventuali rapporti di collaborazione che l’Agente riterrà di instaurare per l’esecuzione del presente contratto, comporteranno una diretta assunzione da parte dello stesso dei correlati oneri sia di carattere retributivo, sia di ordine amministrativo e previdenziale, restando espressamente esclusa qualsiasi forma di rivalsa nei confronti della Preponente.
L’Agente non potrà avvalersi di sub-agenti nello svolgimento dell’incarico, salvo autorizzazione scritta della Preponente.
Ogni obbligazione assunta dalla Preponente con la sottoscrizione del presente contratto si riferisce in ogni caso esclusivamente e limitatamente al rapporto posto in essere con l’Agente, con esclusione di qualsiasi rapporto con i sub-agenti.
Qualora la Preponente autorizzi l’Agente ad avvalersi di sub-agenti l’Agente sarà responsabile nei confronti della Preponente del rispetto da parte dei sub-agenti di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi di cui all’art. 6 (Clausola di esclusiva), nonché di eventuali danni derivanti dall’incarico ai medesimi conferito.
Ferma restando l’estraneità della Preponente al rapporto che verrà eventualmente posto in essere tra l’Agente ed i sub-agenti, l’Agente si impegna a manlevare e tenere indenne la Preponente da qualsivoglia responsabilità nei confronti dei sub-agenti, nonché da qualsiasi pretesa dagli stessi eventualmente avanzata a qualsiasi titolo.
8. Xxxxxx, proposte d’ordine, prezzi e condizioni di vendita.
Il presente contratto di agenzia è concluso senza rappresentanza. Gli ordini di acquisto e le proposte d’ordine raccolti dall’Agente costituiranno mere proposte di contratto rispetto alle quali dovrà essere sempre espressa l’accettazione della Preponente.
Dette proposte dovranno essere raccolte in rigorosa conformità alle condizioni di vendita (derivanti anche da campagne commerciali) della Preponente ed ai prezzi dei suoi listini al momento in vigore. Le proposte, qualora raccolte dall’Agente, dovranno altresì essere formulate in modo tale da non ingenerare alterazione alcuna delle dichiarazioni di volontà del cliente. L’Agente sarà ritenuto responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella suddetta documentazione contrattuale.
In difetto di quanto sopra, sarà da ascrivere a responsabilità dell’Agente la mancata o irregolare esecuzione dell’affare.
L’Agente dovrà inviare alla Preponente gli ordini avvalendosi di mezzi informatici secondo le modalità indicate di volta in volta dalla Preponente.
L’evasione parziale e/o totale della commissione dovrà comunque intendersi quale approvazione tacita della proposta inoltrata dall’Agente.
La Preponente si riserva l’insindacabile diritto di non accettare o ridurre gli ordini o le proposte d’ordine trasmessi dall’Agente e potrà negare tale accettazione senza che l’Agente possa reclamare alcun indennizzo o provvigione o rimborso spese. Gli ordini o le proposte d’ordine si intenderanno accettati solo con la consegna effettiva dei Prodotti ai clienti.
I prezzi e le condizioni di vendita dei Prodotti saranno quelli praticati dalla Preponente e, salvo espressa autorizzazione scritta della stessa, l’Agente non avrà facoltà di indicare o trattare la vendita dei Prodotti a prezzi e/o condizioni diverse da quelle così stabilite.
9. Sconti.
Salvo specifica autorizzazione scritta della Preponente, l’Agente non potrà concedere sconti, dilazioni di pagamento, né comunque praticare condizioni di vendita differenti da quelle stabilite dalla Preponente al momento della raccolta dell’ordine. Le eventuali variazioni dei prezzi e delle condizioni di vendita verranno comunicate dalla Preponente.
10. Obblighi.
L’Agente si impegna all’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto con organizzazione di mezzi e risorse a proprio carico e ad eseguire l’incarico secondo buona fede. In particolare l’Agente si impegna a:
a. -promuovere i Prodotti, anche attraverso regolari e periodiche visite ai clienti e alla realizzazione di dimostrazioni su Prodotti presso i clienti;
b. -attenersi alle istruzioni di natura commerciale e/o tecnica che la Preponente potrà impartire in qualsiasi momento del rapporto;
c. -verificare la regolarità formale degli ordini ed inoltrare immediatamente gli stessi qualora vengano direttamente consegnati all’Agente;
d. -segnalare tempestivamente ogni notizia su eventuali reclami della clientela;
e. -fornire ogni necessaria informativa, occorrendo anche per iscritto, sulla capacità di assorbimento del mercato, sulla introduzione di nuovi modelli di prodotto e, in genere, sul grado di rispondenza che i prodotti trattati ottengono presso clienti ed utilizzatori;
f. -intervenire presso la clientela per ottenere il pagamento della merce fornita nei termini pattuiti astenendosi dal modificarli;
g. -intervenire, su segnalazione della Preponente, presso quei clienti che si rendessero morosi, facendo tutto quanto possibile al fine di ottenere il pronto pagamento dei crediti insoluti senza diritto ad una provvigione specifica;
h. -verificare la solvibilità dei clienti, comunicando immediatamente alla Preponente eventuali notizie relative a difficoltà nei pagamenti o altri elementi che facciano sorgere dubbi sulla solvibilità e tempestività nei pagamenti da parte dei clienti;
i. -cooperare, qualora venisse richiesto, nelle azioni dirette ad assicurare il completo e regolare adempimento degli obblighi del cliente o dirette al recupero del credito;
j. -alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto di agenzia a: I) restituire tutto il materiale consegnatogli dalla Preponente in relazione all’esecuzione del presente contratto; II) astenersi dal compiere qualsiasi attività che possa ingenerare nei terzi la convinzione di un proseguimento del rapporto con la Preponente; III) cessare immediatamente l’uso dei marchi, dei nomi e dei segni distintivi della Preponente.
La violazione degli obblighi di cui alla lettera “j” (compresa la sottonumerazione) da parte dell’Agente legittimerà la Preponente, tra l’altro, a chiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
11. Obiettivo di vendita.
All’inizio di ogni anno solare le parti concorderanno un obbiettivo di vendita annuale.
Il raggiungimento dell’<...>% dell’obiettivo, costituisce il minimo di vendita al quale l’Agente dovrà ritenersi impegnato, restando inteso che il mancato raggiungimento di detto minimo, darà facoltà alla Preponente, in assenza di valide e provate cause giustificative, di risolvere il rapporto ex art. 1456 c.c.
Qualora nel corso dell’anno dovessero intervenire sostanziali riduzioni dei prezzi di listino, concessioni di sconti, accordi tra Preponente ed Agente per vendite a condizioni particolari (od altro), di tali variazioni la Preponente terrà conto ai fini del ricalcolo dell’obiettivo stabilito per l’anno stesso.
12. Riscossioni.
I pagamenti da parte della clientela dovranno essere effettuati direttamente presso la Sede della Preponente ovvero, in via del tutto eccezionale e previa segnalazione della Preponente, nelle mani dell’Agente.
In questo caso le somme riscosse o i titoli ricevuti – questi ultimi previa verifica della regolarità degli stessi, rigorosamente intestati alla Preponente e non trasferibili
– dovranno essere rimessi alla Preponente entro <...> giorni dall’avvenuta consegna da parte del Cliente con espresso divieto per l’Agente di qualsivoglia trattenuta in pretesa compensazione con eventuali spettanze.
In ogni caso l’Agente non è autorizzato ad incassare somme di pertinenza della Preponente, quietanzare fatture per conto della stessa, rilasciare dichiarazioni liberatorie o concordare termini diversi a qualsiasi titolo richiesti.
Eventuali quietanze dovranno essere sempre rilasciate a titolo provvisorio e con riserva di rilascio di quietanza definitiva da parte della Preponente e, in caso di titoli di credito, “pro solvendo”.
La Preponente potrà tuttavia richiedere l’intervento dell’Agente per esigere crediti scaduti.
Il recupero degli insoluti trova ragione nel reciproco interesse al buon fine degli affari e pertanto non attribuisce all’Agente il diritto a compenso o rimborso alcuno.
13. Provvigioni.
Quale compenso per l’attività di promozione ed ogni altra obbligazione posta a carico dell’Agente dal presente contratto, a fronte degli affari andati a buon fine e conclusi nei confronti della clientela di competenza dell’Agente, la Preponente riconoscerà la provvigione del <...>%, da calcolarsi sul corrispettivo netto (dedotto quindi ogni sconto, ad eccezione di quelli di valuta accordati per condizioni di pagamento, nonché eventuali resi, bonus o premi riservati discrezionalmente alla clientela medesima) pagato dal cliente al Preponente.
La misura della provvigione potrà, peraltro, essere periodicamente concordata in misura differente, mediante separata comunicazione scritta, sulle vendite riferite a diverse tipologie di prodotto (promozioni, famiglie di prodotto, etc.), diverse tipologie di clienti, obiettivi specifici o ogni altro parametro che le parti vorranno di volta in volta considerare. In nessun caso l’Agente avrà diritto alla provvigione relativamente a forniture richieste per uso proprio.
Il diritto alla provvigione maturerà a favore dell’Agente sugli affari conclusi anche dopo la cessazione del rapporto, ma entro <...> giorni dalla cessazione stessa purché egli provi di avere inviato o di aver ricevuto dal Cliente, prima di tale evento, le relative proposte d’acquisto o comunque che fornisca idonea prova scritta che la conclusione dell’affare è stata soprattutto effetto della sua attività.
Quanto sopra ad integrazione dell’art. 1748, 3° comma c.c.
Qualora, per effetto di errori in eccesso nell’invio di Prodotti e nella fatturazione al Cliente, debbano essere poi emesse delle note di credito, le somme indebitamente corrisposte a titolo di provvigioni per effetto di tale errore saranno recuperate (mediante compensazione in occasione della liquidazione successiva alla constatazione dell’errore).
La Preponente è autorizzata ad operare la compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., anche qualora i crediti vantati siano illiquidi o inesigibili o comunque non ricorrano le condizioni previste per la compensazione legale o giudiziale.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia, potranno maturare provvigioni in favore dell’Agente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1748 3° comma c.c., esclusivamente per ordini pervenuti alla Preponente entro e non oltre la data di scioglimento del contratto stesso.
Nessun compenso o rimborso sarà dovuto per le spese sostenute nello svolgimento dell’incarico.
14. Liquidazione delle provvigioni.
Le provvigioni saranno conteggiate all’Agente alla fine di ciascun trimestre e pagate nei
<...> giorni successivi sulla base di dettagliato estratto conto.
Eventuali contestazioni sulle risultanze del conto provvigionale dovranno essere inoltrate alla Preponente, a pena di decadenza, entro il ...° giorno dal suo ricevimento.
Xxxx xxxxx la facoltà della Preponente di procedere alla compensazione di eventuali crediti vantati nei confronti dell’Agente.
15. Materiale promozionale e campionario.
Il materiale che la Preponente potrà affidare all’Agente per favorirne l’attività promozionale o dimostrativa rimane di proprietà della Preponente stessa. L’Agente sarà tenuto alla custodia del materiale ed alla sua restituzione alla cessazione del rapporto e comunque a semplice richiesta della Preponente. In difetto o nel caso di danneggiamento, sarà facoltà della Preponente provvedere ad addebitare all’Agente il prezzo di detto materiale sulla base del <...>% del valore riferito ai listini vigenti al momento della consegna.
16. Solvibilità dei Clienti.
L’Agente svolgerà indagini preventive circa la solvibilità dei possibili Clienti con i quali intenda entrare in contatto.
L’Agente è tenuto a raccogliere ordini solamente da clientela di cui abbia verificato la solvibilità e la correttezza commerciale.
Al 31 dicembre di ogni anno verranno rilevati tutti gli insoluti registrati mensilmente nell’arco dell’anno e confrontati con il fatturato procurato dall’Agente nel medesimo periodo. (eventualmente: “Qualora l’ammontare complessivo degli insoluti fosse superiore al ....% del fatturato, il presente contratto si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c..”). È fatto salvo il caso di pagamenti non effettuati per contestazione della merce consegnata.
17. Decorrenza e durata.
Il presente contratto decorre dal <...> e si intende a tempo indeterminato con facoltà di recesso in qualsiasi momento da esercitarsi mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo telefax da inviarsi all’altra parte nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 1750, comma 3, cod. civ.
In ogni caso il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso ed avrà termine il giorno di scadenza del relativo periodo.
Resta ferma, in ogni caso, la reciproca facoltà delle parti di sostituire in tutto o in parte al preavviso il pagamento di una corrispondente indennità da determinarsi secondo le modalità previste dagli Accordi Economici Collettivi per gli agenti delle aziende
<...>.
Nell’ipotesi in cui l’Agente receda dal presente contratto ai sensi del comma precedente, la Preponente potrà, nel corso del periodo di preavviso, affidare la promozione della vendita dei prodotti nella Zona dell’Agente ad altri agenti e/o promuovere direttamente la vendita dei Prodotti in detta Zona senza che venga riconosciuta provvigione alcuna all’Agente.
Per quanto riguarda la misura delle indennità di fine rapporto eventualmente spettanti all’Agente, le parti fanno rinvio alle disposizioni di legge in materia in vigore al momento della cessazione del rapporto, in quanto applicabili.
18. Iscrizione al ruolo.
L’Agente dichiara di essere iscritto al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio della Provincia di <...>, matricola ENASARCO <...> n. posizione <...>.
19. Riservatezza
Qualunque notizia inerente l’attività, la politica commerciale, i prodotti, i prezzi, la clientela e la tecnologia della Preponente, della quale l’Agente venga a conoscenza a causa o in occasione del presente contratto, deve considerarsi riservata, sia durante sia dopo la cessazione del rapporto di agenzia. L’Agente si impegna pertanto, anche per conto dei propri dipendenti ed ausiliari che dovessero venire a conoscenza di tali informazioni al fine dell’adempimento delle loro obbligazioni, a non divulgarle e a non utilizzarle per qualunque ragione diversa dal corretto adempimento del presente contratto, anche se alla Preponente non dovesse derivare alcun danno da tale utilizzo o divulgazione e salvo che le stesse non siano già di dominio pubblico.
20. Clausola risolutiva.
Il presente contratto si risolverà di diritto, senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora la Preponente dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di uno degli inadempimenti di seguito indicati: <...>. (ad esempio: “artt. 4 (svolgimento della attività nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati), 6 (divieto di relazioni commerciali con imprese concorrenti – assunzione di nuovi mandati senza assenso ove previsto), 11 (mancato raggiungimento minimo di vendita), 12 (divieto di incasso – trasmissione delle somme riscosse – divieto di compensazione”).
21. Cessazione del rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di agenzia per qualsiasi causa dovuta l’Agente nell’esercizio della propria attività dovrà cessare di utilizzare ogni riferimento alla Preponente, restituire tutti i materiali, prodotti, strumenti atti e documenti che possano ricondurre l’attività dell’Agente alla Proponente nonchè consegnare e restituire tutte le somme eventualmente spettanti alla Preponenete in forza del presente contratto.
22. Divieto di cessione del contratto.
L’Agente non potrà cedere il presente contratto per alcun motivo o titolo senza il preventivo consenso scritto della Preponente.
23. Normativa applicabile.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto precede corrisponde alla loro effettiva volontà di concludere ed eseguire un contratto d’agenzia, con esclusione di ogni altra diversa configurazione o pattuizione. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile e degli Accordi Economici Collettivi del settore industria in quanto applicabili.
24. Clausola Finale – Foro competente
L’eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non determinerà l’invalidità dello stesso.
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto, qualsiasi proposta di modifica del presente contratto comunicata all’Agente dalla Preponente si intenderà tacitamente accettata salvo che l’Agente esprima il proprio dissenso mediante
comunicazione scritta (anche via telefax) da inviarsi entro <...> giorni dal ricevimento della proposta di modifica.
In ogni caso, salvo quanto diversamente pattuito nel presente articolo, qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti.
Eventuali inerzie e/o tolleranze, anche reiterate, del Preponente rispetto a inadempimenti dell’Agente non potranno in alcun modo implicare la rinunzia ai diritti nascenti dal presente contratto od al diritto di far valere le proprie ragioni, costituire precedente o vanificare gli obblighi disattesi, nonché la facoltà del Preponete di valersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente contratto.
Per qualsiasi controversia nascente in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di <...> (solo per agente persona giuridica)
Gli allegati costituiscono parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto.
Si allega:
Allegato A).
<...>, il <...>
L’AGENTE LA PREPONENTE
<...> <...>
Limitatamente alla Clausola di esclusiva (punto 6) i soci e gli amministratori personalmente:
<...>
<...>
<...>
<...>
L’Agente dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del presente contratto. In particolare, con riferimento all’art. 1341, 1342 c.c., dichiara espressamente di accettare quelle riportate agli artt. 1 (Oggetto) – 4 (Zona) – 5 (Variazione della Zona) – 6 (Esclusiva) – 7 (Sub collaboratori e agenti) – 8 (Xxxxxx, proposte d’ordine, prezzi e condizioni di vendita) – 10 (Obblighi) – 11 (Obiettivo di vendita) – 12 (Riscossioni) – 19 (Riservatezza) – 20 (Clausola risolutiva)
– 22 (Divieto di cessione) – 23 (Normativa applicabile) – 24 (Clausola finale – Foro competente).
L’AGENTE
<...>
A) Allegato al contratto di agenzia concluso in data <...> tra <...>
Privacy.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, art.13, la Preponente informa l’Agente che i dati personali dello stesso (nonché quelli relativi a eventuali collaboratori e/o dipendenti dello stesso), raccolti in occasione della sottoscrizione ed esecuzione del rapporto contrattuale intrapreso ed inseriti nelle banche dati clienti/fornitori/Imprese di A SpA, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità: adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; gestione contabile, amministrativa ed operativa del rapporto di agenzia.
I dati forniti dall’Agente: a) saranno trattati mediante supporto cartaceo e con l’ausilio di mezzi informatici collegati o meno in rete da personale espressamente incaricato; b) saranno trattati nell’ambito delle attività funzionali di A SpA ovvero dei rapporti di fornitura o servizi, degli adempimenti fiscali e contabili obbligatori, delle operazioni di incasso a pagamento e dei rapporti commerciali nei termini contrattuali; c) saranno utilizzati per l’invio di informativa commerciale, di materiale pubblicitario, di comunicazione commerciale interattiva o per il compimento di ricerche di mercato e statistiche interne. I dati personali dell’Agente, e gli eventuali dati relativi a suoi dipendenti e collaboratori, non sono oggetto di diffusione. Tuttavia essi possono essere
comunicati anche all’estero in paesi comunitari ed extra-comunitari, alla rete di vendita e di distribuzione, a clienti in fase di trattativa commerciale, a studi professionali, a società che svolgono attività di revisione di contabilità e bilancio, a società che effettuano indagini di mercato o inerenti il grado di soddisfazione della clientela, ad Enti assistenziali ed assicurativi, all’amministrazione finanziaria, nonché ad altri enti pubblici per i quali sussiste un obbligo di legge di comunicazione in relazione al rapporto in essere.
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati di cui sopra non consentirà alla Preponente di dare corso al contratto di agenzia.
L’Agente, informato dei propri diritti, acconsente al trattamento e all’eventuale comunicazione dei propri dati personali, non sensibili, per le finalità sopra indicate nonché per finalità pubblicitarie a mezzo stampa o rete telematica. Il consenso, di cui sopra, potrà essere revocato dall’Agente in qualsiasi momento, a mezzo comunicazione scritta inviata al Responsabile del trattamento dati di A SpA.
L’Agente si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori, coinvolti nell’esecuzione del contratto e dei quali la Preponente debba trattare dati personali, il contenuto della presente informativa e ad ottenere il loro consenso informato al trattamento.
Rispetto ai dati oggetto di trattamento, l’Agente e i propri dipendenti e collaboratori potranno sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: in particolare potranno ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei dati e la
00000 XXXX
comunicazione degli stessi in forma intellegibile. Potranno altresì ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Potranno inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potranno altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la A S.p.A., con sede legale in via <...>, n. ..., a <...>(...). Il Responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, al quale l’Agente e i propri dipendenti e collaboratori potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7, è <...>., allo stesso indirizzo di cui sopra. I dati identificativi di tutti i responsabili del trattamento, designati come sopra, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso la Preponente all’indirizzo sopra indicato.
Nomina a responsabile del trattamento di dati personali
In relazione al contratto di agenzia individuato in calce alla presente, la Preponente, nella qualità di Titolare del trattamento, nomina l’Agente quale Responsabile, ai sensi degli art. 29 del Decreto Legislativo 196/2003, delle operazioni di trattamento effettuate in conseguenza dell’attività svolta nell’esecuzione del contratto.
Con la sottoscrizione della presente l’Agente accetta la nomina, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 196/2003,
00000 XXXX
conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni di legge e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare e di seguito riportate, nel pieno rispetto di quanto imposto dall’articolo 29 comma 2 del Decreto Legislativo 196/2003.
Le istruzioni relative al trattamento alle quali l’Agente si impegna ad attenersi sono le seguenti:
A) -L’Agente è autorizzato ad operare il trattamento dei dati personali dei clienti e potenziali clienti della Preponente esclusivamente per la finalità di promozione e vendita dei Prodotti, limitatamente a quanto stabilito dal contratto di agenzia. L’Agente è, altresì, autorizzato a trattare i dati personali dei dipendenti, collaboratori e fornitori della Preponente, limitatamente a quanto strettamente necessario per l’espletamento del rapporto di agenzia regolato dal contratto.
B) -L’Agente opererà sulla base delle direttive e istruzioni ricevute dalla Preponente.
C) -L’Agente deve mantenere l’assoluta riservatezza sui dati personali dei quali venga a conoscenza per effetto dei trattamenti ai quali è stato autorizzato.
D) -L’Agente deve adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche sia informatiche, atte a proteggere l’integrità, conservazione e riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti sensibili e giudiziari dal Decreto Legislativo 196/2003. In particolare dovranno essere rigorosamente osservate le misure minime stabilite dall’allegato B al Decreto Legislativo 196/2003 (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) e le eventuali ulteriori misure specifiche
stabilite dalla Preponente.
00195 ROMA
E) -L’Agente deve individuare per iscritto i propri “incaricati” ai quali deve fornire, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni in merito all’esecuzione del trattamento, tenendo aggiornato il Titolare in merito (cfr. art. 30 del del Decreto Legislativo 196/2003).
F) -L’Agente è tenuto a far rispettare ai propri incaricati la riservatezza su tutte le informazioni acquisite in occasione del contratto di agenzia. In particolare egli assicura che i propri dipendenti e collaboratori (i quali operano sotto la sua esclusiva responsabilità) osserveranno e faranno osservare le disposizioni previste sia dal contratto sia dalla normativa vigente nonché le istruzioni relative al presente incarico al fine di adempiere ai compiti assunti dall’Agente in base al contratto medesimo.
G) -L’Agente inoltre deve provvedere all’adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla legge ed in particolare sulle misure di sicurezza adottate.
H) -L’Agente garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, quando richiesto e nei limiti dovuti, rendendosi disponibili a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con la Preponente sia con l’Autorità. In particolare l’Agente si impegna a fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte ed a consentire l’effettuazione di controlli da parte della Preponente.
La presente nomina ha efficacia dalla data di perfezionamento dei contratti di agenzia sotto indicati e cesserà al termine degli stessi, salvi eventuali rinnovi.
Qualora i contratti di agenzia abbiano decorrenza e durata diversa, salvo diverso accordo scritto tra le parti, la presente nomina avrà efficacia dalla data di perfezionamento del
primo contratto e cesserà al termine dell’ultimo. Gli impegni di riservatezza di cui ai punti C) ed F) resteranno validi per cinque anni dalla data di scadenza della presente nomina.
La presente nomina deve considerarsi quale parte integrante ed essenziale dei seguenti contratti di agenzia sottoscritti tra la Preponente e l’Agente:
contratto sottoscritto in data <...> (prodotti : <...>);
contratto sottoscritto in data <...> (prodotti : <...>);
contratto sottoscritto in data <...> (prodotti : <...>).