CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Premesso
- che la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- che l’attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia.
DOCUMENTO DI SINTESI
1. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore al carico del cliente: da 0,00 % (zero/zero percentuale) a 1,00% (1/zero percentuale) - calcolata sul capitale netto erogato dalla banca o dall’intermediario finanziario.
2. Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore Euro 0,00 (zero).
3. Spese a carico del cliente documentate dal mediatore Euro 0,00 (zero).
4. Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi accessori/opzionali Euro 0,00 (zero).
5. Spese eventuali, a titolo di penali, Euro 0,00 (zero).
6. Diritto di recesso: giorni sette (7), con il pagamento delle spese documentate, di cui al punto 3.
7. Durata del contratto: mesi 3 (tre)
8. Termini di esecuzione del servizio: mesi 3 (tre).
Tra le seguenti parti:
- Sig./Ragione sociale…………………………………………………….., nato a ………………………il ,
residente a/con sede in …………………..…., via ………………………………………………..…………..……………, n. …, cod. fisc./P.IVA……………………………………………………………….…… in persona del legale rappresentante, di seguito più brevemente “cliente”.
- Sig. XXXXXXX XXXXX, nato a FIRENZE il 20 DICEMBRE 1969, residente a FIRENZE, xxx XXXXXXXXXX, x. 00, cod. fisc. BCHRND69T20D612U, PART. IVA 05411360489, iscrizione UIC n°
72403, di seguito più brevemente “ mediatore creditizio”.
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia al fine della concessione, da parte di banche o intermediari finanziari a favore del cliente, di un finanziamento sotto qualsiasi forma – ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestiti su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito – per un importo pari ad Euro …………………………..( ).
ART. 2 Durata del contratto
Il presente contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 3 (tre) dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; in caso di recesso prima della scadenza, il cliente è tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio delle spese così come specificate all’ART. 9 lettera a).
Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
ART. 3 Diritto di esclusiva
Il cliente riconosce al mediatore creditizio il diritto di esclusiva fino all’estinzione del presente contratto, poiché, in caso contrario, il cliente è tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio delle spese come indicate all’ART. 9 lettera a).
ART. 4 Termini di esecuzione del servizio
a) Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediato corso al presente contratto.
b) Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine di mesi 3 (tre) dalla sottoscrizione del presente contratto.
ART. 5 Obblighi del cliente
a) Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero; in caso contrario il cliente è tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio delle spese così come indicate all’ART. 9 lettera a).
b) Il cliente dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
c) Il cliente dichiara di non aver stipulato, nei sei mesi precedenti alla sottoscrizione del presente, alcun contratto di mediazione creditizia; poiché, in caso contrario, il cliente è tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio delle spese come indicate all’ART. 9 lettera a).
ART: 6 Obblighi del mediatore
a) Il mediatore deve adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto.
b) Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
c) Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.
ART. 7 Esoneri di responsabilità del mediatore creditizio
a) Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche e intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificatamente il motivo.
b) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
ART. 8 Provvigione
Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al mediatore creditizio, si obbliga al pagamento della provvigione che potrà variare tra 0,00% (zero/zero percentuale) e 1,00% (uno/zero percentuale) calcolata sul capitale netto erogato dalla banca o intermediario finanziario.
ART. 9 Spese
a) Le spese di istruttoria pari ad Euro 0,00 (zero) sono a carico del cliente e nel caso in cui, senza giustificato motivo, receda dal contratto o abbia fornito dati, notizie o documentazione non rispondenti al vero o abbia stipulato contratto con altro mediatore, verranno versate a titolo di penale.
b) Le spese documentate dal mediatore creditizio (tipo spese postali, bolli, visure catastali, etc.) pari ad Euro 0,00 (zero) sono interamente rimborsate dal cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione.
c) Le spese relative ai servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) espressamente accettati e sottoscritti dal cliente, pari ad Euro 0,00 (zero) sono totalmente a carico del cliente.
ART. 10 Diritto di recesso
Il cliente può recedere entro e non oltre 7 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione al mediatore creditizio a mezzo raccomandata A/R; in tale ipotesi sono a carico del cliente le spese documentate dal mediatore creditizio, come indicate all’ART. 9 lettera b).
ART. 11 Controversie e foro competente
In caso dell’insorgere di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Art. 12 Consenso al trattamento dei dati personali
Il cliente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; tali dati saranno usati per lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia e per le finalità ad essa connesse.
…………………, lì ………………….
Il cliente Il mediatore creditizio
Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.
Il cliente Il mediatore creditizio
Dichiaro di aver ricevuto copia del presente contratto di mediazione.
Il cliente