Contract
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IL PREMIO DI RISULTATO – LA STRUTTURA DELL’ACCORDO
1 Pisa, 23 Gennaio 2020
L’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 Marzo 2016, denominato “Premi di risultato e criteri di misurazione” stabilisce che:
« 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
2. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.»
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INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’, REDDITIVITA’, QUALITA’, EFFICIENZA, INNOVAZIONE
PARAMETRI E OBIETTIVI INCREMENTALI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE AGEVOLATA
CIRCOLARE 5/E/2018: CHIARIMENTI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI OBIETTIVI
• I parametri di erogazione e di quantificazione del premio di risultato, ovvero le regole di strutturazione del premio;
• Gli obiettivi incrementali, i quali possono essere fra loro alternativi, individuati nell’accordo ai fini della applicazione della tassazione sostitutiva.
PARAMETRI E OBIETTIVI POSSONO3 COINCIDERE O NON COINCIDERE
IPOTESI DELLA COINCIDENZA TRA OBIETTIVI PER LA CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO E PARAMETRI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA TASSAZIONE SOSTITUTIVA
In questo caso gli obiettivi per la corresponsione del premio di risultato sono indicati nel contratto anche come parametro per la verifica della sussistenza dei requisiti per la tassazione sostitutiva, l’obiettivo incrementale dovrà (chiaramente) essere verificato anche con riguardo alle regole di strutturazione del premio.
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IPOTESI DELLA NON COINCIDENZA TRA OBIETTIVI PER LA CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO E PARAMETRI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA TASSAZIONE SOSTITUTIVA
Il raggiungimento di un risultato incrementale nel periodo congruo è richiesto solo con riferimento agli obiettivi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, mentre gli indicatori/parametri concordati fra le parti ai fini della determinazione del quantum spettante al dipendente hanno un rilievo autonomo.
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ART. 2 DEL SOPRACITATO DECRETO MINISTERIALE FA RIFERIMENTO “AL PERIODO CONGRUO STABILITO NELL’ACCORDO”
Cosi come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 5/E/2018 il periodo congruo di riferimento non può essere un periodo remoto rispetto all’anno di misurazione del premio.
Preferibilmente il periodo di riferimento è l’anno precedente rispetto a quello di misurazione.
PERIODO DI MISURAZIONE | PERIODO CONGRUO DI RIFERIMENTO | ANNO DI EROGAZIONE/COMPETENZA |
0000 | 0000 | 0000 |
2021 | 2020 | 2022 |
2022 | 2021 | 2023 |
2023 | 2022 | 2024 |
Il periodo di riferimento può essere anche un periodo temporale non omogeneo (es. il risultato conseguito nel 2020 può essere confrontato con la media del triennio mobile precedente).
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DEPOSITO
L'articolo 14 del Decreto Legislativo n.151/2015 stabilisce che le agevolazioni legate alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciute a condizione che questi vengano depositati in via telematica.
A partire dal 15 settembre 2019, i contratti collettivi di secondo livello, aziendali o territoriali, non potranno più essere depositati tramite posta elettronica certificata presso le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Diviene, infatti, obbligatorio l’utilizzo esclusivo della procedura telematica, resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul sito di “cliclavoro”.
Per completezza espositiva è opportuno altresì ricordare che di fatto ad oggi continua ad essere necessario il deposito via PEC alle sedi territoriali di INPS e INAIL ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 della legge n. 402/1996, non essendo intervenuta alcuna abrogazione di tale disposizione normativa, di seguito riportata.
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“1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma.”