POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
DIRIGENTI - DIPENDENTI - AMMINISTRATORI
DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE
Polizza Convenzione ad adesione, con premio a carico di ogni persona assicurata
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI :
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Polizza : il contratto di assicurazione.
Documento di Copertura : il documento che prova l'assicurazione del singolo Assicurato che riporta i dati dell’Assicurato e la sua attività, il Periodo dell’Assicurazione, il Limite di Indennizzo e il Premio.
Contraente : GAVA Broker S.r.l. in nome e per conto degli Assicurati.
Assicurato : il Dirigente o il Dipendente o l’Amministratore, che presta la propria attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende Pubbliche aderente alla presente polizza convenzione e il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Gli Assicuratori : alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON
Rischio : probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento.
Indennizzo o
Risarcimento : la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Premio : la somma dovuta agli Assicuratori.
Massimale : la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Xxxxx : il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Danni Corporali : si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte,
infermità di persone.
Danni Materiali : si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o
deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
Perdite Patrimoniali : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Responsabilità Civile : la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato
nell’esercizio delle sue funzioni e attività, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità
Amministrativa : la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o
doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità
Amministrativa-Contabile : la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o
denaro pubblico, da parte dell’ Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Ente Pubblico o
Azienda Pubblica : ogni personalità giuridica la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della
Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza : l’Ente con il quale l’Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato.
Broker : l'intermediario di assicurazioni a cui è affidato l’esecuzione e la gestione della polizza.
POLIZZA CONVENZIONE
Premesso che nel testo che segue si designa come “Assicuratori” alcuni sottoscrittori dei LLOYD’S, come “Contraente” GAVA Broker S.r.l. e come “Assicurato” la Persona fisica che aderisce alla Convenzione e a cui spettano i diritti derivanti dall’assicurazione;
ciò premesso si conviene che per ASSICURATI si intendono i singoli Dirigenti, Dipendenti e Amministratori di Enti Pubblici e Aziende Pubbliche, che a loro richiesta vengono inseriti nella presente polizza convenzione alle condizioni stabilite dalla polizza stessa;
poiché il premio per la copertura assicurativa è a totale carico di ogni singolo Assicurato aderente, tutti i diritti spettanti al Contraente e gli oneri ad esso derivanti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per quanto concerne il singolo rapporto assicurativo, si intendono trasferiti ad ogni singolo Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell’Assicurato (art. 1892 C.C.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 – Variazioni del rischio
Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Xxxxx e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.
Resta convenuto inoltre che le variazioni conseguenti a modifiche dell’attività svolta dall’Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell’adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.
Art. 4 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Comunità Europea.
Art. 5 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 6 – Foro competente
Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
Art. 7 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.
Art. 8 – Contraente della polizza
L’Assicurazione prestata con la presente polizza è stipulata dal Contraente GAVA Broker S.r.l. esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse delle persone assicurate (a norma dell’art. 1891 C.C.) come definite al successivo articolo 9 e identificate in singoli “Documenti di Copertura”.
Art. 9 – Persone Assicurate
E’ persona Assicurata ogni Dirigente o Dipendente o Amministratore di Enti Pubblici o Aziende Pubbliche, il quale:
a) abbia aderito all’assicurazione prestata con la presente polizza;
b) abbia corrisposto il relativo premio, a suo totale carico, secondo le modalità stabilite.
Art. 10 – Modalità di adesione – Decorrenza dell’Assicurazione
Per aderire alla presente copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito questionario ed inviarlo al Broker a mezzo fax o e-mail e corrispondere il relativo premio a mezzo bonifico bancario a seguito di comunicazione dello stesso Broker.
Nel caso di polizza poliennale, tale adesione sarà valida per tutta la durata della polizza e successivi rinnovi, salvo eventuale comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato da effettuare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale prevista nel Documento di Copertura.
La polizza ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel “MODULO” allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante e la decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo Assicurato è stabilita con l’adesione alla presente polizza; l’inserimento in polizza avverrà con l’emissione del “Documento di Copertura” e comunque decorrerà dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello del pagamento del premio.
Art. 11 – Costituzione del premio
Il Documento di Copertura per l’adesione alla polizza è stipulato da singola persona fisica, il premio annuo sarà quello stabilito in base all’attività svolta e al Massimale richiesto.
Art. 12 – Pagamento del premio
L’Assicurato pagherà agli Assicuratori :
a) alla richiesta di copertura, il premio riferito al primo periodo;
b) entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, il premio riferito alle rispettive annualità successive. Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da successivo art. 18) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.
Art. 13 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo fax, agli Assicuratori oppure al broker incaricato della gestione della polizza, entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui l’Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso.
La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell’evento e ogni altra utile indicazione.
Art. 14 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato/Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni.
In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 15 – Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori, purchè ne abbiano interesse, assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici
eventualmente indicati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Art. 16 – Cessazione dell’assicurazione (Documento di Copertura)
Con riferimento ad ogni singolo Assicurato, oltre agli altri casi previsti dalla Xxxxx, salva la garanzia postuma di cui al successivo art. 25, l’assicurazione cessa:
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell' Assicurato, per pensionamento, dimissioni o altri motivi, dalle funzioni svolte o dalla carica ricoperta.
Art. 17 – Decorrenza – Durata – Rescindibilità - del contratto
Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel “MODULO” allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante.
La durata del presente contratto è quella indicata nel “MODULO” allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo diversa disposizione di ogni singolo Assicurato o salvo recesso dell’Assicuratore almeno 90 giorni prima della scadenza.
Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
Art. 18 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Con la sottoscrizione del Documento di Copertura alla presente Polizza, l’Assicurato conferisce mandato alla società di brokeraggio GAVA Broker Srl, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0/X, 00000 XXXXXXXX (xxx. 0000000000, fax 0000000000) e ufficio di rappresentanza in Xxx Xxxxx x. 00, 00000 XXXX (xxx. 0000000000, fax 0000000000) e-mail xxxx@xxxxxxxxxx.xx, in qualità di Broker di Assicurazioni dell’Assicurato, ed è conferito senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Assicurato.
Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta Società, iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi (R.U.I) sezione “B” - Broker n. B000182564, il ruolo di cui al D.Lgs 209/05 relativamente alla collaborazione ed l’assistenza del Documento di Copertura per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
L’Assicurato e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l’esecuzione del contratto devono trasmettersi dall’una all’altra parte per il tramite del suddetto Broker.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata all’Assicurato;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker dell’Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dall’Assicurato stesso.
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Broker ad incassare i premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi Collaboratori, ha effetto liberatorio per l’Assicurato nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI – DIRIGENTI – DIPENDENTI
DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE
Art. 19 – Oggetto dell'Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti nel Documento di Copertura e in polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all’Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all’esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta.
Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di colpa grave dell’Assicurato, comunque con l’esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
L’assicurazione è estesa :
▪ alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale.
▪ alla responsabilità derivante all’Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o Aziende Pubbliche, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, nell’esercizio di attività/funzioni di progettista, direttore dei lavori, collaudatore, validatore, responsabile di procedimento, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile unico del procedimento (RUP) e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n. 109/1994 (Merloni), successive modificazioni e/o integrazioni e/o leggi sostitutive;
▪ alla responsabilità che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell’attività dilevata dei protesti, cambiali e assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi. Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a sensazioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all’Assicurato stesso.
La copertura assicurativa è operante a condizione che l’ Assicurato abbia tutti i requisiti previsti per legge ed è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.
La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 20 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 21 – Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Art. 22 – Soggetti facenti le veci degli Assicurati
L’assicurazione si intende inoltre operativa, in relazione alle attività espletate dai singoli Assicurati, in caso di assenza o impedimento degli Assicurati stessi, nei confronti dei relativi sostituti.
Art. 23 – Appartenenza ad altri Enti o organi collegiali
L'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolto dall’Assicurato, in rappresentanza dell'Ente o Azienda di Appartenenza, presso altri Enti, Aziende o Organi Collegiali.
Art. 24 – Vincolo di solidarietà
L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 25 – Inizio e termine della garanzia
L‘assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all‘Assicurato nel periodo di efficacia dell‘assicurazione, pertanto anche per comportamenti colposi posti in essere prima della decorrenza dell’assicurazione senza limiti temporali (retroattività illimitata) a condizione che tali richieste non siano state ancora presentate neppure all‘Ente o Azienda Pubblica di Appartenenza dell‘Assicurato.
Pertanto si intendono esclusi atti – fatti – od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l’Assicurato sia già stato in qualunque modo informato precedentemente alla data di decorrenza dell’assicurazione.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C., ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della sottoscrizione della proposta.
L‘assicurazione é altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell‘assicurazione (postuma), nei casi di dimissioni, fine mandato, quiescenza e decesso dell’Assicurato, afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell‘assicurazione stessa (compreso il periodo di retroattività),se l’ Assicurato abbia rinnovato la presente assicurazione per un periodo non inferiore a 3 (tre) annualità consecutive.
Gli Assicuratori, comunque, concedono la possibilità di usufruire della garanzia postuma secondo i termini sopra indicati, previo pagamento da parte dell’Assicurato (o gli eredi in caso di decesso dell’Assicurato) delle annualità di premio mancanti a completamento delle tre annualità, da effettuarsi in unica soluzione ed entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso all’atto della cessazione. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia corrisposto il premio nei termini di cui sopra, l’operatività della garanzia postuma sarà limitata ai soli comportamenti colposi posti in essere nel periodo dell’assicurazione per il quale l’Assicurato ha corrisposto il relativo premio (con l’esclusione dei comportamenti colposi posti in essere nel periodo di retroattività).
Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell’assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nel Documento di Copertura e dei limiti previsti in polizza.
Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni da chiunque promosse in sede di rivalsa o da richieste di danni da parte di terzi, per sinistri verificatisi durante il periodo di decorrenza del contratto di assicurazione, nei limiti temporali previsti in polizza.
Art. 26 – Massimale
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel Documento di Copertura, per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
Art. 27 – Limiti di indennizzo
Il Massimale specificato nel Documento di Copertura é riferito a ciascun Assicurato ed ad ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero dei Sinistri avvenuti durante il periodo di validità dell’Assicurazione e denunciati dall’Assicurato stesso.
Resta convenuto che, per ciascun periodo assicurativo, gli Assicuratori non saranno responsabili oltre il Limite aggregato annuo indicato nel Documento di Coperura indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo e dal numero di persone coinvolte.
Qualora, in relazione al/alla medesimo/a errore/omissione, una richiesta di risarcimento sia rivolta oltre che nei confronti dell’Assicurato anche nei confronti di altri soggetti assicurati in base ad altre polizze stipulate con gli stessi Sottoscrittori, la massima somma indennizzabile, in base alla presente polizza ed alle altre polizze sopracitate, non potrà complessivamente eccedere € 5.000.000.00, somma che sarà ripartita tra i diversi assicurati in base alla presente polizza ed alle altre predette polizze in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno di essi, indipendentemente dal Massimale previsto per ciascun Assicurato.
Art. 28 – Attività di cui ai D. Lgs. N°81/2008 ( ex X.Xxx. 626/1994 ed ex X.Xxx 494/1996)
La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui ai D. Lgs. N° 81/2008 (ex N° 626/1994 ed ex N° 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Art. 29 – Attività svolte precedentemente
La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dall’Assicurato presso altre Amministrazioni sempre che le eventuali richieste di risarcimento siano state notificate all’Assicurato nel periodo di efficacia dell’assicurazione e che siano effetto di comportamenti colposi posti in essere nel periodo per cui opera la garanzia retroattiva.
Art. 30 – Danni da inquinamento
L’assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocato da sostanze fuoriuscite, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati dall’Assicurato a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dall’Assicurato.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di
€ 2.500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale previsto nel Documento di Copertura di ogni singolo Assicurato.
Art. 31 – Danni alle opere
L’Assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
▪ rovina totale o parziale delle opere stesse;
▪ gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
L’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso agli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario,
dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 32 – Mancata rispondenza e inidoneità dell’opera
L’Assicurazione si intende estesa :
▪ ai danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate purchè conseguenti ad errori di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
▪ alle perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere, riscontrati e/o sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia ogni costo per eventuali migliorie alle opere.
Art. 33 – Xxxxx a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori
L’Assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi o che l’Assicurato/Contraente abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione.
Art. 34 – Mancato rispetto di vincoli urbanistici
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.
Art. 35 – Acquisizioni in economia
Premesso che l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
l’Assicurazione si intende estesa, entro il massimale e con il limite di € 211.000,00 per sinistro e per ciascun Assicurato, alle responsabilità derivanti all’Assicurato stesso in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Impresa cottimista.
Art. 36 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003
L’Assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall’Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi. Sono coperti i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art.2050 C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 C.C..
L’Assicurazione non vale:
a) per il trattamento dei dati aventi finalità commerciali;
b) per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.
Art. 37 – Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici e Aziende pubbliche, o Privati
L’Assicurazione vale anche per le attività svolte e/o l’esercizio di funzioni da parte dell’Assicurato, su incarico e/o autorizzazione dell’Ente di Appartenenza, in convenzione e non, presso e/o per altri Soggetti Pubblici o Privati.
Art. 38 – Xxxxxx esclusi dall'assicurazione
Non sono considerate terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore.
L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente art. 23;
c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
d) comportamento doloso dell'Assicurato;
e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto al precedente art. 30;
f) fatti e/o circostanze già note all’Assicurato al momento dell’adesione alla presente polizza;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
i) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di ener- gia nucleare o di radioattività;
l) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l’Assicurato, salvo che le stesse siano inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato stesso, contro Xxxxx compreso l’Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscono in via di rivalsa nei confronti dell’Assicurato;
n) per i danni causati dall’Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
o) qualora l’Assicurato non sia regolarmente abilitato all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
p) per i lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
q) per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;
r) per responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti d’ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell’Ente di Appartenenza; per i danni a cose e persone a meno chè derivanti da errori professionali dell’Assicurato (solo per i tecnici);
s) per le richieste di risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali determinate da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’Assicurato;
t) esclusione rischi Guerra e Terrorismo:
e’ espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
2) qualunque atto di terrorismo.
Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno l’uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei su detti punti 1) e 2).
Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall’assicurazione, l’onere di dimostrare altrimenti è a carico dell’Assicurato.Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.
IL CONTRAENTE GLI ASSICURATORI
CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Art. 2
ALTRE ASSICURAZIONI
Art. 3
VARIAZIONE DEL RISCHIO
Art. 6
FORO COMPETENTE
Art. 7
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Art. 9
PERSONE ASSICURATE
Art. 10
MODALITA’ DI ADESIONE – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11
COSTITUZIONE DEL PREMIO
Art. 14
FACOLTA’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 16
CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 17
DECORRENZA – DURATA – RESCINDIBILITA’ – DEL CONTRATTO
Art. 18
CLAUSOLA BROKER
Art. 19
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 25
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Art. 27
LIMITI DI INDENNIZZO
Art. 38
RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Le Parti dichiarano altresì di aver preso conoscenza che il contratto di Assicurazione con clausola "a richiesta fatta" (cd. claims made) non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1332 cod.civ.
IL CONTRAENTE GLI ASSICURATORI