REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE ALTERNATIVO ITALIANO DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO
REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE ALTERNATIVO ITALIANO DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO
“FAI Progetto Italia”
FONDO MULTICOMPARTO
istituito e gestito da
FIDEURAM Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management – SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
Regolamento di Gestione approvato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 1240258/20 del 25 settembre 2020
INDICE
5
Sezione (A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA
6
2. Denominazione, tipologia e caratteristiche generali del Fondo 6
3. Durata di ciascun Comparto 7
SEZIONE (B) - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
10
7. Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo 10
9. Principali profili di rischio dell’investimento nel Fondo 10
10. Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse 11
11. Proventi e distribuzioni 11
12. Regime delle spese e compenso della SGR 13
SEZIONE (C) - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
14
13. Assemblea degli Investitori 14
14. Compiti e responsabilità della Società di Gestione 15
15. Sostituzione della Società di Gestione 16
16. Compiti e responsabilità del Depositario 17
17. Sottoscrizione delle Quote 18
18. Periodo di sottoscrizione delle Quote 19
19. Ridimensionamento ed Incremento dell’Ammontare Totale del Comparto 20
20. Versamenti relativi alle Quote 20
22. Altre obbligazioni degli Investitori 22
23. Certificati di Partecipazione 22
24. Modifiche del Regolamento 23
25. Liquidazione del Comparto 24
29. Limitazione di responsabilità e indennizzo 26
30. Legge applicabile e foro competente 26
27
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL COMPARTO “XX”
27
1. Denominazione e caratteristiche 28
3. Ammontare Totale del Comparto 28
4. Politica di investimento e altre caratteristiche del Comparto 28
6. Caratteristiche delle Quote 30
7. Regime delle spese e compenso della SGR 31
DEFINIZIONI
Nel presente regolamento di gestione alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:
a) “Ammontare Minimo del Comparto”: l’ammontare nominale minimo previsto per ciascun Comparto come indicato nelle Disposizioni Specifiche del Comparto.
b) “Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti”: con riferimento a ciascun Comparto, la somma degli importi sottoscritti dagli Investitori ai sensi del presente Regolamento.
c) “Ammontare Totale del Comparto”: l’ammontare nominale di ciascun Comparto indicato nelle Disposizioni Specifiche del Comparto, come eventualmente ridimensionato ai sensi del presente Regolamento.
d) “Assemblea degli Investitori” o “Assemblea”: per ciascun Comparto, l’assemblea in cui si riuniscono gli Investitori per deliberare ove previsto dal presente Regolamento.
e) “Autorità di Vigilanza”: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ovvero qualsiasi altra autorità che esercita attività di vigilanza nei confronti del Fondo e/o della Società di Gestione, nell’ambito delle competenze rispettivamente loro attribuite dalla normativa applicabile.
f) “Avviso”: qualsiasi comunicazione a ciascun Investitore inviata mediante posta ordinaria, posta elettronica ovvero attraverso qualsiasi interfaccia messa a disposizione dell’Investitore, compreso il sito della Società di Gestione.
g) “Closing Finale”: l’ultimo Closing che si potrà verificare durante il Periodo di Sottoscrizione relativo a ciascun Comparto.
h) “Closing Finale del Fondo Master”: l’ultimo Closing del fondo master in cui investe il Comparto Xxxxxx.
i) “Closing Iniziale”: indica la prima data di sottoscrizione delle Quote del relativo Comparto che si verificherà̀ a discrezione della Società di Gestione secondo quanto indicato nel presente Regolamento. In caso di Comparto Feeder tale data sarà fissata tenuto conto del relativo periodo di sottoscrizione del fondo master.
j) "Closing": indica qualsiasi data di chiusura della sottoscrizione delle Quote del Comparto che si verificherà̀ a discrezione della Società di Gestione, inclusi il Closing Iniziale e il Closing Finale.
k) “Condotta Pregiudizievole”: qualsiasi azione od omissione (i) rispetto alla quale un organo giurisdizionale competente abbia emesso una decisione, sentenza o ordine di primo grado, i quali sanciscano che tale azione od omissione costituisca una violazione rilevante del presente Regolamento, frode, grave negligenza, o condotta dolosa, che non sia stata prontamente risolta successivamente alla ricezione della comunicazione, e che abbia causato un danno puntuale e rilevante al Fondo, oppure (ii) che la Società di Gestione abbia riconosciuto per iscritto quale violazione rilevante del presente Regolamento, frode, negligenza grave o condotta dolosa in relazione a se stesso o una delle società del Gruppo, che non sia stata prontamente risolta successivamente alla ricezione della comunicazione, e che abbia causato un danno puntuale e rilevante al Fondo.
l) “Comparto”: indica il patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri Comparti oltre che dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante, istituito e gestito dalla SGR ai sensi dell’articolo 2 del presente Regolamento Unico.
m) “Comparto Feeder”: indica il Comparto istituito e gestito ai sensi del presente Regolamento Unico il cui patrimonio è investito principalmente nelle quote di un altro fondo di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato appartenente alla sua medesima categoria e che si qualifica come fondo master.
n) “Commissione di Gestione”: la commissione di gestione spettante alla Società di Gestione con riferimento a ciascun Comparto.
o) “Commissione di Ingresso”: la commissione che deve essere corrisposta dai Sottoscrittori con riferimento a ciascun Comparto.
p) “Depositario”: il depositario del Fondo, come definito all’articolo 4 del presente Regolamento.
q) “Disciplina PIR”: la disciplina sui piani individuali di risparmio c.d. “alternativi” prevista dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) e dall’art. 00-xxx, xxxxx 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni.
r) “Certificato Cumulativo”: il termine definito al successivo articolo 23.
s) “Disposizioni Generali”: le disposizioni di cui al presente Regolamento Unico applicabili a tutti i Comparti del Fondo Multicomparto.
t) “Disposizioni Specifiche del Comparto”: le disposizioni di cui al presente Regolamento Unico applicabili al singolo Comparto.
u) “Euribor”: il tasso “Euro Interbank Offered Rate” per depositi a 3 (tre) mesi che viene pubblicato su Il Sole 24Ore durante il periodo in questione, o se Il Sole 24Ore non viene pubblicato o non contiene la pubblicazione di una “rata” dell’Euribor come sopra indicato, il tasso Euribor come quotato da una primaria banca selezionata dalla Società di Gestione. Se il tasso “Euro Interbank Offered Rate” è meno di zero, ai fini del presente Regolamento l’Euribor sarà pari a zero.
v) “Fondo” o “Fondo Multicomparto”: il fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato multicomparto oggetto del presente Regolamento Unico.
w) “Giorno”: ciascun giorno di calendario.
x) “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono generalmente aperte a Milano per lo svolgimento della loro normale attività.
y) “Gruppo”: si intende il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, al quale appartiene la Società di Gestione.
z) “Introiti”: le entrate relative agli Investimenti e ai disinvestimenti e le altre entrate di cui al successivo articolo 11.
aa) “Introiti Distribuibili”: il termine definito al successivo articolo 11.4.
bb) “Investitore” o “Sottoscrittore” o “Partecipante”: ciascun sottoscrittore delle Quote del Fondo come definito al successivo articolo 2.1.
cc) “Investitore Istituzionale”: i sottoscrittori di cui all’articolo 6.2.
dd) “NAV”: il valore complessivo netto di Ciascun Comparto come definito al successivo articolo 5.1.
ee) “Nuovo Gestore”: il gestore eventualmente designato per sostituire la Società di Gestione nella gestione di uno o più Comparti, ai sensi del successivo articolo 15.
ff) “OICR”: un organismo di investimento collettivo del risparmio come definito ai sensi del TUF. gg) “Periodo di Investimento”: il termine definito al successivo articolo 8.
hh) “Quote”: le quote di partecipazione a ciascun Comparto.
ii) “Regolamento” o “Regolamento Unico”: il presente regolamento di gestione del Fondo.
jj) “Regolamento Banca d’Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con
provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come successivamente modificato e integrato. kk) “Società di Gestione” o “Società” o “SGR”: la società di gestione collettiva del risparmio che ha istituito e
gestisce il Fondo, come definita al successivo articolo 1.
ll) “Soggetti Collocatori”: il termine definito al successivo articolo 17.5.
mm) “Sottoscrittore Inadempiente”: l’Investitore dichiarato inadempiente dalla Società di Gestione per non aver effettuato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento i versamenti richiesti, come definito al successivo articolo 20.4.
nn) “Sottoscrittori Successivi”: il termine definito al successivo articolo 20.2.
oo) “TUB” o “Testo Unico Bancario” il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” come successivamente modificato e integrato.
pp) “TUF” o “Testo Unico della Finanza”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” come successivamente modificato e integrato.
qq) “Valore Complessivo Netto”: il termine definito al successivo articolo 5.1. rr) “Valore Unitario delle Quote”: il termine definito al successivo articolo 5.2.
ss) “Versamento”: importo di capitale corrisposto al Comparto da ciascun Investitore in base alla propria sottoscrizione.
PARTE A
DISPOSIZIONI GENERALI
Nella Parte A del presente Regolamento Unico sono riportate le disposizioni applicabili a tutti i Comparti del Fondo Multicomparto
Sezione (A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA
1.1 FIDEURAM Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. - in forma abbreviata FIDEURAM Asset Management SGR S.p.A. (di seguito anche la “Società di Gestione” o “SGR” o “Società”) ha istituito e gestisce il Fondo oggetto del presente Regolamento Unico.
La Società di Gestione è autorizzata alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia al numero 144 della sezione Gestori di FIA ed al numero 12 della sezione Gestori di OICVM ai sensi dell’articolo 35 del TUF. L’indirizzo internet della Società di Gestione xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Denominazione, tipologia e caratteristiche generali del Fondo
2.1 La Società di Gestione ha istituito il presente fondo comune di investimento alternativo (“FIA”) italiano di tipo chiuso non riservato, “FAI PROGETTO ITALIA” (“Fondo” o “Fondo Multicomparto”) le cui Quote possono essere sottoscritte indistintamente dal pubblico dei risparmiatori (“Investitori” o “Sottoscrittori”) purché nel rispetto dei limiti di importo minimo sottoscrivibile da ciascun Investitore previsti dal presente Regolamento Unico.
2.2 La partecipazione al Fondo consente, ricorrendone le condizioni, di beneficiare della disciplina di cui ai piani individuali di risparmio a lungo termine alternativi (PIR Alternativi) prevista dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) e dall’art. 00-xxx, xxxxx 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni. Ciascun Comparto consente, infatti, di investire in uno o più OICR che rientrano tra gli “investimenti qualificati” destinati ai PIR Alternativi ai sensi della Disciplina PIR.
2.3 Il Fondo si presenta come multicomparto, ossia si compone di diversi Comparti, ciascuno dei quali con attività e passività specifiche e con una distinta politica d’investimento. Ciascun Comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri Comparti oltre che dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante. Questa struttura offre agli investitori il vantaggio di poter scegliere di volta in volta tra i diversi Comparti che possono concorrere a comporre il piano di risparmio. I Comparti istituiti ai sensi del presente Regolamento Unico differiscono tra loro soltanto per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese. Le disposizioni applicabili a tutti i Comparti del presente Fondo sono riportate nella presente “Parte A” del Regolamento (Disposizioni Generali) mentre le disposizioni specifiche applicabili a ciascun Comparto sono riportate nella “Parte B” del Regolamento (Disposizioni Specifiche del Comparto). In caso di contrasto, le disposizioni specifiche di cui alla Parte B prevalgono rispetto alle disposizioni generali di cui alla Parte A.
2.4 Il Consiglio d’Amministrazione potrà istituire nuovi Comparti, approvando le relative Disposizioni Specifiche del Comparto, la cui politica d’investimento e le modalità d’offerta saranno rese note successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del nuovo Comparto; gli investitori saranno informati tramite le modalità ritenute opportune dal Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione della SGR potrà creare, all’interno di ogni Comparto, diverse classi e sottoclassi di quote, differenziate in base alla qualifica dell’investitore (istituzionale o retail), ad una specifica politica di distribuzione, all’importo minimo di sottoscrizione, alle diverse strutture di
commissioni, agli oneri e remunerazioni, o in base ad altri parametri.
2.5 I Comparti, ove previsto, possono avere natura di fondo feeder (“Comparto Feeder”) investendo il relativo patrimonio principalmente nelle quote di un altro fondo di investimento alternativo di tipo chiuso appartenente alla sua medesima categoria che si qualifica come fondo master.
2.6 Ciascun Comparto del Fondo ha forma chiusa, pertanto il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto agli Investitori solo alla scadenza della durata di ciascun Comparto, come eventualmente prorogata, secondo quanto indicato nelle Disposizioni Specifiche del Comparto fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 11.7, lettera a) in tema di rimborsi parziali e al successivo articolo 25.3 in tema di liquidazione anticipata del Comparto.
2.7 Non appena determinato, il patrimonio iniziale di ciascun Comparto è comunicato alla Banca d’Italia ed è reso noto agli Investitori mediante Avviso. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19, l’ammontare nominale di ciascun Comparto è definito nelle Disposizioni Specifiche del Comparto (“Ammontare Totale del Comparto”).
2.8 Non è previsto l’obbligo di quotare alcuno dei Comparti da parte della Società di Gestione. In caso di mancata quotazione le prospettive di liquidità di ciascun Comparto, prima della liquidazione dello stesso, sono collegate principalmente alla possibilità che la Società di Gestione proceda a rimborsi parziali delle quote secondo quanto previsto al successivo articolo 11.7, lettera a) dal presente Regolamento Unico.
2.9 Salvo diversamente previsto nelle Disposizioni Specifiche del Comparto, l’esercizio del Fondo coincide con l’anno solare. Il primo esercizio ha inizio alla data di chiusura del Closing Iniziale e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.
3.1 Salvo diversamente previsto nelle Disposizioni Specifiche del Comparto, la durata di ciascun Comparto termina, salvo la liquidazione dello stesso, l’ultimo giorno del trimestre di calendario in cui si verifica il 10° (decimo) anniversario del Closing Finale del Comparto. La data di decorrenza della durata del relativo Comparto sottoscritto sarà comunicata ai sottoscrittori mediante Avviso. Al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dalla Disciplina PIR connessi all’investimento nel Fondo, gli Investitori devono detenere le Quote di ciascun Comparto per un periodo di almeno 5 (cinque) anni (c.d. "regola di mantenimento").
3.2 Salvo diversamente previsto nelle Disposizioni Specifiche del Comparto, la Società di Gestione ha facoltà di prorogare la durata del Comparto per un periodo massimo di 2 (due) anni, ovvero per il diverso termine eventualmente previsto dalla normativa pro–tempore vigente, al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Dell’avvenuta deliberazione del periodo di proroga è data notizia alla Banca d’Italia e agli Investitori, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
4.1 L’incarico di depositario del Fondo (di seguito, il “Depositario”) è stato conferito a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxx; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia (“State Street”). Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale
Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx).
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino.
Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
L’ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l’ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione presso la sede del Depositario. Il Sito Internet del Depositario è xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
5.1 Il valore complessivo netto di ciascun Comparto (di seguito, "Valore Complessivo Netto" o “NAV”) è pari al valore delle attività che lo compongono – determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla Società di Gestione in ottemperanza della normativa della Banca d’Italia – al netto delle passività.
5.2 Il valore unitario delle Quote ("Valore Unitario delle Quote"), per ciascuna classe, è calcolato dalla Società di Gestione ed è pari al NAV, riferito al giorno di valutazione del patrimonio del Comparto, diviso per il numero di Quote del Comparto, per ciascuna classe, in circolazione alla stessa data. Per “giorno di valutazione” si intende l’ultimo Giorno di ogni trimestre.
5.3 Gli Investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla Società di Gestione.
5.4 Il valore delle Quote è comunicato mediante Avviso agli Investitori con cadenza trimestrale entro i medesimi termini in cui devono essere messe a disposizione degli Investitori le relazioni di cui al successivo articolo 26.
5.5 È facoltà della Società di Gestione sospendere il calcolo e/o la comunicazione del valore delle Quote di ciascun Comparto in conseguenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili che non ne consentano la regolare determinazione o la comunicazione. Rientrano in tali eventi, a titolo semplificativo e non esaustivo, in caso di Comparto Feeder, l’assenza di dati disponibili relativi al valore delle quote del fondo master. Ove ricorrano tali circostanze, la Società di Gestione informa della sospensione la Banca d’Italia nonché gli Investitori mediante Avviso. Al cessare delle predette circostanze, la Società di Gestione si adopera per determinare il valore delle Quote del Comparto non appena possibile e provvede alla relativa comunicazione agli Investitori.
5.6 In caso di Comparto Feeder, il valore complessivo netto del Comparto dipenderà dal valore del patrimonio del relativo fondo master, il quale sarà determinato secondo quanto previsto nell’ambito del relativo regolamento di gestione.
5.7 In caso di errore nel calcolo del NAV, per un importo non superiore allo 0,50% del Valore Complessivo Netto corretto (la cosiddetta "soglia di errore di irrilevanza"), la Società di Gestione non sarà soggetta al rispetto degli obblighi informativi altrimenti previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti.
6.1 Ciascun Comparto può prevedere diverse classi di Quote tutte di uguale valore nominale e con uguali diritti nell’ambito di ciascuna classe e si differenziano e/o per un diverso regime commissionale, e/o per l’ammontare minimo sottoscrivibile e/o per i soggetti legittimati a detenerle.
6.2 Ciascun Comparto può emettere classi di quote riservate a Investitori Istituzionali, intendendosi per tali:
- enti di previdenza obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
6.3 Per questa classe di quote, per cui trova applicazione la Disciplina PIR, la SGR non accetterà alcun trasferimento che possa consentire ad un investitore che non riveste la qualifica di cui al precedente articolo 6.2. di diventare titolare di tale classe di quote.
SEZIONE (B) - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
7. Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo
7.1 Scopo del Fondo è offrire ai suoi investitori un accesso agevolato ai mercati privati e/o quotati nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi e secondo una politica di investimento coerente con i limiti previsti dalla Disciplina PIR. L’obiettivo di ciascun Comparto è di incrementare il valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo attraverso investimenti diretti o indiretti in uno o più FIA.
7.2 La Società di Gestione si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte in via generale, con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso non riservati, dai provvedimenti di attuazione del TUF emanati dalle Autorità di Vigilanza. In caso di Comparto Feeder la diversificazione e il frazionamento degli investimenti del relativo Comparto sarà raggiunta, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio, prevalentemente tramite l’investimento nel relativo fondo master.
7.3 Le politiche d’investimento specifiche variano in funzione dei singoli Comparti e sono più ampiamente dettagliate nelle Disposizioni Specifiche del Comparto.
8.1 Il periodo di investimento di ciascun Comparto (“Periodo di Investimento”), è indicato nelle Disposizioni Specifiche del Comparto al presente Regolamento Unico, e decorre dalla data del Closing Finale.
8.2 Dopo la fine del Periodo di Investimento, possono essere effettuati solo Investimenti in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.
9. Principali profili di rischio dell’investimento nel Fondo
9.1 I rischi connessi all’investimento in Quote del Fondo sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della Quota. Inoltre per sua natura un fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della durata del Fondo, come prorogata eventualmente ai sensi del Regolamento Unico.
9.2 Non essendo prevista la quotazione, le prospettive di liquidità dell'investimento prima della scadenza della durata di ciascun Comparto sono pertanto collegate unicamente alla possibilità che la SGR proceda ai rimborsi parziali delle Quote e/o alla distribuzione di proventi secondo quanto previsto dal Regolamento Unico.
9.3 Per apprezzare il rischio connesso a tale investimento occorre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi di rischio indicati nella documentazione messa a disposizione all’Investitore prima dell’investimento ai sensi del TUF. In caso di Comparto Feeder, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli Investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel regolamento e nella documentazione messa a disposizione all’Investitore da parte del gestore del relativo fondo master che potrà essere richiesta alla Società di Gestione ai sensi presente Regolamento Unico.
9.4 La presenza di tali rischi può pertanto determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale. Tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale investimento in uno o più Comparti.
9.5 Il profilo di rischio è determinato utilizzando un modello di gestione del rischio che, attraverso un rating quantitativo di rischio, consente di assegnare la relativa classe di profilo di rischio del Fondo. Il rating di rischio è determinato sulla base di punteggi di rischio assegnati ai cinque fattori di rischio definiti in conformità con il del Regolamento (UE) 231/2013.
9.6 Il risultato di tale modello stima preliminarmente un posizionamento del livello di rischio del Fondo
nella categoria di rischio “Alto”.
10. Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse
10.1 La Società di Gestione vigila per l’individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e degli Investitori, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse.
10.2 Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle previsioni del Regolamento, delle politiche adottate dalla Società di Gestione per l’effettuazione di operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, con le cautele previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti. In particolare, tutte le tematiche inerenti alla gestione dei conflitti di interesse formano oggetto di disamina da parte del Consiglio di Amministrazione previa analisi da parte dei consiglieri indipendenti.
10.3 Il Fondo non può acquistare beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della Società di Gestione, né cedere tali beni direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti.
10.4 La Società di Gestione, nell’interesse del Fondo e dei relativi Comparti e nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, si riserva la possibilità di investire in quote o azioni di OICR promossi o gestiti da Società rientranti nel Gruppo Intesa Sanpaolo (c.d. OICR collegati) ovvero di altre categorie di strumenti finanziari emessi da Società rientranti nel medesimo Gruppo di appartenenza della Società di Gestione. In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La Società di Gestione deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR “collegati”. Il Fondo può inoltre acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR.
10.5 La Società di Gestione, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e i dipendenti della medesima e di altre società facenti parte del Gruppo potranno sottoscrivere, acquistare e detenere Quote di partecipazione al Fondo.
11.1 Costituiscono Introiti di pertinenza di ciascun Comparto tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall’impiego delle somme corrisposte al relativo Comparto quali i versamenti o comunque collegati alle operazioni di investimento o di disinvestimento. Rientrano, in particolare, tra gli Introiti:
(i) ogni rimborso dei capitali investiti e le plusvalenze o altri introiti realizzati a fronte degli investimenti effettuati;
(ii) gli interessi ed altri eventuali proventi realizzati a valere sulla liquidità detenuta dal relativo Comparto; e
(iii) ogni altra componente di reddito realizzata dall’impiego delle risorse del relativo Comparto o comunque ad essi collegata.
11.2 La Società di Gestione ha la facoltà di utilizzare gli Introiti, nei limiti di quanto nelle Disposizioni Specifiche del Comparto, per:
a) effettuare nuovi investimenti;
b) far fronte agli impegni assunti con il relativo Comparto;
c) rimborsare i prestiti contratti;
d) far fronte ai costi e alle spese collegate con la gestione del Comparto, incluse le Commissioni di Gestione;
e) costituire riserve per far fronte a specifici rischi e passività.
11.3 La Società di Gestione valuta, a propria assoluta discrezione, la forma più idonea per la copertura degli esborsi di cui al precedente articolo 11.2.
11.4 Gli Introiti che la Società di Gestione non utilizza per la copertura degli esborsi di cui ai precedenti commi e che la stessa non accantona per far fronte a specifici rischi, costituiscono importi distribuibili agli Investitori del relativo Comparto (gli “Introiti Distribuibili”).
11.5 Gli Introiti Distribuibili sono distribuiti agli Investitori del Comparto, secondo le modalità di seguito indicate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Una volta adottata tale delibera, la SGR invia agli Investitori una comunicazione nella quale viene indicato l’ammontare degli Introiti Distribuibili che la Società di Gestione intende distribuire, nonché le relative modalità e i termini di distribuzione.
11.6 Le distribuzioni di Introiti Distribuibili sono effettuate, a discrezione della Società di Gestione, previa approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria relativa al diverso periodo di riferimento che la Società di Gestione può di volta in volta determinare per le distribuzioni. Le distribuzioni vengono effettuate in Euro previa conversione in Euro di eventuali altre valute.
11.7 La Società di Gestione può, nell’interesse dei Partecipanti, effettuare rimborsi parziali pro quota degli Introiti Distribuibili Netti a favore dei Partecipanti prima della scadenza del termine di durata del Fondo (di seguito, i “Rimborsi Parziali”). Detti rimborsi saranno ripartiti tra i Partecipanti a titolo di rimborsi parziali pro-quota di capitale (“Rimborsi Capitale”) ovvero a titolo di proventi, sino a concorrenza degli utili conseguiti dal relativo Comparto riflessi nella relazione di periodo redatto dalla Società di Gestione (di seguito, i “Proventi”), tenuto conto di quanto previsto anche dalla Disciplina PIR.
11.8 È facoltà della Società di Gestione deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, tenuto conto dell’interesse degli Investitori nonché dei diritti e delle legittime aspettative dei creditori del relativo Comparto e, in generale, dell'esigenza di mantenere la stabilità finanziaria di lungo periodo del Comparto, la distribuzione di Introiti Distribuibili in misura inferiore al 100% dell’importo complessivo distribuibile ovvero la mancata distribuzione di Introiti Distribuibili.
11.9 L’ammontare degli importi distribuiti a titolo di Proventi non potrà in ogni caso eccedere
l’ammontare del risultato effettivo di gestione del relativo Comparto maturato nel periodo di riferimento.
11.10 In relazione a ciascun periodo di riferimento, i Rimborsi Parziali sono distribuiti fra gli Investitori in proporzione al controvalore delle Quote possedute da ciascuno di essi, tenuto conto delle eventuali modalità specifiche di rimborso previste per ciascun Comparto nelle Disposizioni Specifiche del Comparto. Hanno diritto alla distribuzione dei Proventi ed ai Rimborsi Capitali gli Investitori che risultano titolari di Quote nel giorno di approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria del periodo di riferimento della distribuzione.
11.11 I pagamenti sono effettuati mediante accredito del relativo importo sul conto corrente indicato da ciascun Investitore nel modulo di sottoscrizione, ovvero come successivamente comunicato alla Società di Gestione. L’estinzione dell’obbligazione di pagamento a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione, da parte dell’avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.
11.12 Il pagamento viene effettuato per il tramite del Depositario su istruzione della Società di Gestione e deve avvenire entro e comunque non oltre 15 (quindici) Giorni dalla data di ricezione da parte del Depositario della richiesta della Società di Gestione medesima. Agli Investitori è data notizia della distribuzione mediante Avviso, con indicazione delle somme poste in distribuzione a titolo di Rimborsi Capitale ovvero di Proventi.
11.13 Le somme non riscosse entro il termine di 10 (dieci) Giorni dall’inizio delle operazioni di pagamento sono depositate in un conto intestato alla Società di Gestione, vincolato al pagamento delle somme suddette, presso il Depositario, con sotto rubriche nominative intestate agli aventi diritto ove tecnicamente possibile. Tali somme non sono produttive di interessi, fermo restando l’applicazione di eventuali interessi negativi.
11.14 Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge, a decorrere dalla data fissata per la loro distribuzione ai sensi del presente articolo, in favore:
(i) del relativo Comparto, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Comparto medesimo; ovvero
(ii) della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Comparto.
12. Regime delle spese e compenso della SGR
12.1 Per ogni Comparto e/o classe di Quote, le spese e l’importo massimo delle commissioni a carico di
ciascun Comparto e degli Investitori è dettagliato nelle Disposizioni Specifiche del Comparto.
12.2 Sono a carico della Società di Gestione:
- le spese relative all’organizzazione ed al funzionamento della Società di Gestione
medesima;
- tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del relativo Comparto o degli Investitori nel presente Regolamento Unico.
SEZIONE (C) - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
13. Assemblea degli Investitori
13.1 Gli Investitori si riuniscono in assemblea in relazione a ciascun Comparto (“Assemblea degli Investitori” o “Assemblea”) esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione della Società di Gestione dal ruolo di gestore del relativo Comparto. In caso di Comparto Feeder, ove richiesto dalla Società di Gestione, l’Assemblea potrà essere inoltre convocata, al verificarsi di determinate condizioni, per esprimersi circa l’eventuale sostituzione del gestore del fondo master.
13.2 La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche al di fuori della sede legale della Società di
Gestione.
13.3 L’Assemblea degli Investitori è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, mediante Avviso che deve indicare l’ordine del giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’indicazione della materia da trattare. L’Assemblea degli Investitori si considera validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato, anche per delega, il 100% (cento per cento) delle Quote e nessuno degli Investitori si opponga alla trattazione dell’ordine del giorno.
13.4 L’Assemblea degli Investitori è altresì convocata tempestivamente, su richiesta di tanti Investitori che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore delle Quote in circolazione del relativo Comparto.
13.5 Sia ai fini costitutivi che a quelli deliberativi è consentito lo svolgimento dell’Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tali modalità consentano: (i) l’identificazione degli intervenuti all’Assemblea; (ii) la parità informativa dei membri; (iii) la discussione e l’intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché la ricezione, trasmissione e visione dei documenti; (iv) la contestualità dell’esame delle questioni trattate e della deliberazione.
13.6 Gli Investitori possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e trasmessa alla Società di Gestione almeno il Giorno Lavorativo precedente a quello previsto per l’adunanza e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società di Gestione; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il Giorno Lavorativo precedente a quello previsto per l’adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega.
13.7 L’Assemblea degli Investitori è presieduta dal Presidente della stessa, che può farsi assistere da un Segretario nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea è eletto dall’Assemblea degli Investitori, anche tra soggetti diversi dagli Investitori. Le riunioni dell’Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, fermo restando che in ipotesi di Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza le riunioni dell’Assemblea si considerano tenute presso la sede della SGR.
13.8 L'Assemblea degli Investitori, convocata ai sensi del presente articolo, delibera validamente sulla sostituzione della Società di Gestione ai sensi dell’articolo 15 con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazione del relativo Comparto.
14. Compiti e responsabilità della Società di Gestione
14.1 La gestione di ciascun Comparto del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nell’interesse degli Investitori e nel rispetto delle prescrizioni del TUF, del Regolamento Banca d’Italia, delle Autorità di Vigilanza e del presente Regolamento.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l’organo responsabile della gestione del Fondo e, come tale, attua la politica di investimento e disinvestimento di ciascun Comparto descritta nel presente Regolamento e nelle Disposizioni Specifiche del Comparto.
14.3 Il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, può conferire deleghe interne in ordine all’attuazione delle politiche di investimento del Fondo e di ciascun Comparto secondo quanto previsto al successivo articolo 14.4 del presente Regolamento.
14.4 L’attuazione della politica di investimento del Fondo e di ciascun Comparto spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe, conformemente alle previsioni statutarie, all’Amministratore Delegato, a propri membri e a dirigenti della SGR.
14.5 Nell’interesse degli Investitori, la Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge.
14.6 La Società di Gestione è responsabile verso gli Investitori dell’adempimento ai propri compiti secondo le regole del mandato.
14.7 In caso di Comparto Feeder, al fine di consentire ai detentori di quote del relativo Comparto di beneficiare delle medesime informazioni offerte ai detentori di quote del fondo master, la Società di Gestione dovrà sottoscrivere un accordo con la società di gestione del fondo master che, tra le altre cose, disciplina: a) lo scambio di informazioni relative alla gestione del fondo master; b) le caratteristiche e il funzionamento del fondo master; c) le modalità di investimento e di disinvestimento del fondo feeder nel fondo master; d) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle quote del fondo master; f) il coordinamento delle relazioni di revisione;
g) le modalità di revisione dell’assetto della struttura master-feeder.
14.8 In caso di Comparto Feeder, la Società di Gestione controlla con continuità l’attività del fondo master, anche e soprattutto avvalendosi delle informazioni ricevute da parte dello stesso e includerà nelle comunicazioni agli Investitori e nella relazione annuale del Comparto informazioni relative al fondo master.
14.9 Gli Investitori possono richiedere alla Società di Gestione di ricevere, senza costi, copia cartacea del Regolamento Unico, della documentazione d’offerta, della relazione di gestione annuale e la relazione semestrale di ciascun Comparto. In caso di Comparto Feeder, se richiesto, la Società di Gestione comunica al Depositario le informazioni relative al fondo master in suo possesso che risultino necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni del depositario.
14.10 Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società di Gestione, ferma restando la propria responsabilità in ordine alle scelte adottate.
15. Sostituzione della Società di Gestione
15.1 La sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire con riferimento a ciascun Comparto unicamente:
(a) ove consti una delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote del relativo Comparto in circolazione:
(i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di Condotta Pregiudizievole; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di Condotta Pregiudizievole, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
(b) con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione che comportino la necessità di proseguire la gestione del Comparto a cura di altra società di gestione del risparmio.
Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Comparto un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Comparto.
15.2 Nei casi previsti all’articolo 15.1 lettere (a) trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(A) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine
di individuare il Nuovo Gestore del Comparto;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla Società di Gestione, entro 10 (dieci) Giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La Società di Gestione, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento Unico conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del regolamento di gestione dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);
(C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del gestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la Società di Gestione procede alla liquidazione del Comparto, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento.
(D) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 15.1 lettera (A), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Comparto da parte della Società di Gestione.
15.3 Nel caso previsto all’articolo 15.1 lettera (b), il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della Società di Gestione e dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso di operazioni societarie che comportino la sostituzione del gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
15.4 L’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione. Sino all’avvenuta sostituzione la Società di Gestione ha il diritto di percepire le commissioni.
16. Compiti e responsabilità del Depositario
16.1 I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che
specifica tra l’altro:
(i) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio del Fondo;
(ii) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
(iii) le modalità con le quali il Depositario è interessato in occasione di ogni transazione avente ad oggetto gli attivi del Fondo e di ciascun Comparto;
(iv) le modalità di regolamento delle operazioni relative alla gestione del patrimonio del Fondo e di ciascun Comparto.
16.2 Tra il Depositario e la Società di Gestione sono definite apposite procedure, sviluppate anche con
l’ausilio di supporti telematici, volte a:
(i) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e/o di richiamo degli impegni;
(ii) consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni;
(iii) verificare la corretta esecuzione, da parte della Società di Gestione, delle attività di valorizzazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
16.3 Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo consenso della Società di Gestione, può sub- depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
16.4 La Società di Gestione può revocare in qualsiasi momento l’incarico conferito a tempo indeterminato al Depositario, che, a sua volta, può rinunciare allo stesso con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi nel Periodo di Investimento e di almeno 12 mesi successivamente alla data di scadenza del Periodo di Investimento riferito a ciascun Comparto. L’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
(i) un altro depositario in possesso dei requisiti normativi previsti, accetti l’incarico di
depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
(ii) la conseguente modifica del Regolamento sia stata approvata secondo quanto previsto al successivo articolo 24;
(iii) le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.
16.5 Il Depositario è responsabile nei confronti del Gestore e di ciascun Investitore per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza di qualunque inadempimento dei propri obblighi.
16.6 In caso di perdita di strumenti detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Comparto o dagli Investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.
17. Sottoscrizione delle Quote
17.1 Il patrimonio di ciascun Comparto viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote. Non sono previste emissioni di Quote successive al Closing Finale. Nessun singolo Investitore potrà sottoscrivere Quote di un singolo Comparto per un ammontare tale da comportare il raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 20% dell’Ammontare Totale del Comparto.
17.2 La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione, indirizzato alla Società di Gestione (anche per il tramite dei Soggetti Collocatori) e sottoposto all’accettazione della Società di Gestione. Nella domanda sono indicati, tra l’altro, le generalità dell’Investitore e o degli Investitori e l’importo che il medesimo intende sottoscrivere. La Società di Gestione non accetta domande di sottoscrizione che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento ovvero nel modulo di sottoscrizione. Esaurite positivamente le verifiche richieste dal Regolamento e dalle norme vigenti, la Società di Gestione conferma mediante Avviso l’accettazione delle domande di sottoscrizione.
17.3 La sottoscrizione delle Quote è immediatamente definitiva e vincolante per l’Investitore, il quale si obbliga con la stessa – subordinatamente all’accettazione della Società di Gestione – ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento – di cui dichiara di aver ricevuto copia nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione – e, in particolare, ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di Gestione con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento stesso. Sono in ogni caso salvi i diritti, nel caso di offerta fuori sede, degli Investitori classificati come investitori non professionali ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF, come disciplinati dai moduli predisposti dalla Società di Gestione per la raccolta delle domande di sottoscrizione. In tal caso l’efficacia della sottoscrizione delle Quote è sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’Investitore non professionale.
17.4 La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento Unico.
17.5 La Società di Gestione ha conferito mandato per il collocamento delle Quote a intermediari abilitati (i “Soggetti Collocatori”), che possono operare anche a mezzo di sub-collocatori autorizzati e/o con le modalità descritte nel successivo articolo 17.6.
17.6 La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione – di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore. In virtù del mandato conferito al Soggetto Collocatore, quest’ultimo provvede, in nome e per conto del mandante, a
sottoscrivere le quote del relativo Comparto anche provvedendo ad addebitare il conto corrente dell’Investitore ai fini del pagamento degli importi, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alla distribuzione degli Introiti. Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto è integralmente riportato nel modulo di sottoscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione al relativo Comparto, che resta disciplinata in via esclusiva dal Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell’incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico del Sottoscrittore, nel Regolamento. L’Investitore può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito al Soggetto Collocatore.
18. Periodo di sottoscrizione delle Quote
18.1 Salvo quanto diversamente indicato nelle Disposizioni Specifiche del Comparto, il termine massimo di sottoscrizione delle Quote di ciascun Comparto è di 12 (dodici) mesi a decorrere del Closing Iniziale (“Periodo di Sottoscrizione”), durante il quale si potranno verificare uno o più closing, il cui ultimo sarà il Closing Finale (“Closing Finale”). In relazione all’andamento delle adesioni, la Società di Gestione può, tuttavia, anticipare la data di chiusura delle sottoscrizioni dandone comunicazione alla Banca d’Italia e agli Investitori. La chiusura delle sottoscrizioni sarà deliberata a cura della SGR entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione e sarà successivamente comunicata mediante Avviso agli Investitori dalla Società di Gestione.
18.2 Con riferimento a ciascun Comparto, se alla data del Closing Iniziale vengono raccolte sottoscrizioni pari ad almeno l’Ammontare Minimo del Comparto la Società di Gestione può comunicare agli Investitori a mezzo Avviso la data decorsa la quale:
(a) le sottoscrizioni già effettuate sono ritenute definitive e vincolanti, con obbligo degli Investitori di effettuare i versamenti in conformità al successivo articolo;
(b) la Società di Gestione può dare inizio alle operazioni di investimento del Comparto (incluso, in caso di Comparto Feeder, l’investimento nel fondo master), pur proseguendo l’attività di sottoscrizione delle Quote sino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione.
18.3 La comunicazione indica inoltre:
(i) l’ammontare complessivo delle sottoscrizioni ricevute;
(ii) l’importo dei versamenti che i Sottoscrittori devono corrispondere al Comparto ai sensi del successivo articolo;
(iii) l’importo degli oneri da corrispondersi, inclusa la Commissione di Ingresso, ove applicabile;
(iv) il termine, non inferiore a 7 (sette) Giorni a decorrere dalla data della comunicazione, entro cui devono essere effettuati i pagamenti di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono;
(v) le sottoscrizioni intervenute tra la data del Closing Iniziale e il Closing Finale, vengono registrate alla data di ciascun Closing, che la Società di Gestione stabilisce a propria discrezione. L’Ammontare degli Importi Sottoscritti viene aumentato in misura corrispondente, esclusivamente al Closing successivo di riferimento, indipendentemente dalla data della singola sottoscrizione ovvero da quella in cui sia intervenuta la relativa accettazione da parte della Società di Gestione.
18.4 La Società di Gestione comunica agli Investitori mediante Avviso la data di ciascun Closing. La comunicazione indica inoltre:
(i) l’ammontare complessivo delle sottoscrizioni ricevute fino al Closing di riferimento, distinguendo tra quelle che siano già state oggetto di precedenti comunicazioni ai sensi del precedente articolo 18.2 o del presente articolo 18.4 e quelle successive;
(ii) l’importo dei versamenti che i nuovi Sottoscrittori devono corrispondere al Comparto, unitamente agli interessi, ai sensi dell’articolo 20.2;
(iii) l’importo degli oneri da corrispondersi ai sensi del presente Regolamento, inclusa la Commissione di Ingresso, ove applicabile;
(iv) il termine, non inferiore a 7 (sette) Giorni a decorrere dalla data della comunicazione, entro cui devono essere effettuati i pagamenti di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono.
19. Ridimensionamento ed Incremento dell’Ammontare Totale del Comparto
19.1 Con riferimento a ciascun Comparto, alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, qualora l’importo delle sottoscrizioni sia inferiore all’Ammontare Totale del Comparto, ma comunque pari o superiore all’Ammontare Minimo del Comparto, la Società di Gestione, previa comunicazione alla Banca d’Italia, procede a ridimensionare il Comparto per adeguare il nuovo Ammontare Totale del Comparto, dandone comunicazione agli Investitori mediante Avviso. Resta fermo che il nuovo Ammontare Totale del Comparto non può essere inferiore all’Ammontare Minimo del Comparto.
19.2 Qualora, alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione l’importo delle sottoscrizioni sia superiore all’Ammontare Totale del Comparto, la Società di Gestione si riserva di aumentare l’Ammontare Totale del Comparto, dandone comunicazione scritta alla Banca d’Italia e agli Investitori mediante Avviso, attribuendo le Quote agli Investitori secondo le modalità di riparto stabilite secondo l’insindacabile giudizio dalla Società di Gestione.
19.3 Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione, non siano state raccolte sottoscrizioni pari ad almeno l’Ammontare Minimo del Comparto, il relativo Comparto non si ritiene istituito e le sottoscrizioni raccolte sono da intendersi a tutti gli effetti prive di qualsiasi efficacia. La Società di Gestione provvede a darne comunicazione alla Banca d’Italia ed agli Investitori mediante Avviso entro 10 (dieci) Giorni dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione. In tal caso sia la Società di Gestione che gli Investitori sono liberi da ogni impegno assunto, senza che nulla abbiano reciprocamente a pretendere, ai sensi della domanda di sottoscrizione e del presente Regolamento.
20. Versamenti relativi alle Quote
20.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.2, ciascun Investitore è tenuto ad effettuare il Versamento di un importo pari al 100% (cento per cento) del valore nominale delle Quote dal medesimo sottoscritte a cui si aggiunge un’eventuale Commissione di Ingresso, ove applicabile, entro i termini indicati dalla Società di Gestione in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento e dalle Disposizioni Specifiche del Comparto.
20.2 Per le sottoscrizioni che avvengono dopo il Closing Iniziale, i Sottoscrittori (di seguito, i “Sottoscrittori Successivi”) devono versare al relativo Comparto, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 20.1, un importo, a titolo di interessi, calcolato sull’ammontare complessivo da essi sottoscritto, ad un tasso annuale pari allo EURIBOR a 3 (tre) mesi, rilevato alla data del Closing Iniziale maggiorato di 250 bps e computato per il periodo intercorrente tra il Closing Iniziale e la data indicata nella comunicazione. Salvo quanto di seguito precisato, i versamenti di cui al presente
articolo 20.2 rimangono acquisiti al patrimonio del relativo Comparto.
20.3 Dall’importo di cui al precedente articolo 20.2 la Società di Gestione ha facoltà di prelevare, a valere sui versamenti effettuati dagli Investitori Successivi:
- un importo a titolo di Commissione di Gestione ad essa spettante computato dalla data del
Closing Iniziale alla data del Closing indicata nella comunicazione;
- un importo a titolo di interessi calcolati sulla Commissione di Gestione di cui al precedente allinea ad un tasso annuale pari allo EURIBOR a 3 (tre) mesi, rilevato alla data del Closing Iniziale maggiorato di 250 bps e computato dalla data del Closing Iniziale e alla data del successivo Closing indicata nella comunicazione di cui all’articolo 17 del Regolamento. I versamenti per la sottoscrizione di Quote devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto dedicato al Comparto acceso presso il Depositario, intestato alla Società di Gestione. Ciascun Versamento deve indicare nella causale se il medesimo viene effettuato per la sottoscrizione delle Quote del Comparto ovvero per il pagamento della Commissione di Ingresso. La Società di Gestione dà conferma a ciascun Sottoscrittore del versamento effettuato, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione dello stesso, a mezzo Avviso.
20.4 In caso di mancato versamento degli importi (o in parte di essi) entro il termine di 7 giorni di cui al precedente articolo 18.3 (v), la Società di Gestione ha la facoltà di ritenere nulla la domanda di sottoscrizione dandone comunicazione al Soggetto Collocatore. Pertanto, il rapporto contrattuale con il Sottoscrittore Inadempiente risulterà risolto. Ricorrendo comprovate motivazioni, la Società di Gestione può rinunciare a prelevare gli importi di cui al precedente articolo 20.3.
21.1 Gli Investitori possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le Quote da essi possedute, previa approvazione della Società di Gestione che sarà chiamata a valutare il possesso in capo tanto all’acquirente che al cedente dei requisiti di partecipazione.
21.2 A tal fine, ogni Investitore che intenda trasferire, in tutto o in parte, le Quote possedute, deve comunicare preventivamente per iscritto alla Società di Gestione la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di Quote che intende trasferire, il prezzo di cessione (che corrisponderà al NAV ufficiale dell’ultimo trimestre disponibile rettificato per le distribuzioni eventualmente avvenute tra la data NAV e la data della predetta comunicazione, salvo diversa pattuizione tra le parti e comunque previa validazione della Società di Gestione) e il relativo cessionario mediante i dati identificativi richiesti nel modulo di sottoscrizione. Contestualmente l’Investitore mette a disposizione della Società di Gestione la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del potenziale cessionario e ogni altro elemento ragionevolmente utile al fine di consentire alla stessa di valutare gli elementi indicati al presente articolo. La Società di Gestione ha facoltà di chiedere al soggetto indicato come cessionario delle Quote il rilascio di dichiarazioni, la compilazione di questionari, la trasmissione o esibizione di documenti e la sottoscrizione di moduli o altri atti ritenuti necessari o utili ai fini dell’assolvimento delle verifiche richieste dalla legge o dal Regolamento per l’ammissione al Fondo in qualità di Investitore. La Società di Gestione si adopera ragionevolmente per completare le verifiche e gli adempimenti formali necessari al rilascio dell’approvazione di cui al precedente articolo 21.1 entro un termine indicativo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’Investitore, compatibilmente con i tempi di acquisizione della documentazione richiesta al
soggetto indicato come cessionario delle Quote. È in ogni caso inteso che il decorso del termine indicativo in questione in assenza di comunicazione espressa della Società di Gestione non ha valore di approvazione implicita al trasferimento delle Quote.
21.3 La Società di Gestione nega la propria approvazione al trasferimento di Quote qualora:
(i) il cessionario non sia un investitore “target” ai fini della partecipazione al Fondo come individuato nella documentazione messa a disposizione all’Investitore prima dell’investimento ai sensi del TUF;
(ii) qualora per effetto della cessione il cedente perda i requisiti di partecipazione al Fondo;
(iii) per effetto della cessione risulterebbero violate, secondo il prudente apprezzamento della Società di Gestione, disposizioni di legge o regolamentari (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale) ovvero le previsioni del presente Regolamento;
(iv) per ragioni derivanti dall’applicazione della Disciplina PIR.
21.4 La Società di Gestione può inoltre negare la propria approvazione laddove, secondo il proprio prudente apprezzamento, per effetto del trasferimento potrebbero determinarsi conseguenze pregiudizievoli per altri Investitori e/o per le attività oggetto del presente Regolamento.
21.5 Se la Società di Gestione nega la propria approvazione al trasferimento, essa indica per iscritto i motivi del diniego all’Investitore richiedente. La Società di Gestione non è tenuta, in caso di diniego dell’approvazione, a indicare un altro soggetto interessato all’acquisto delle Quote dell’Investitore richiedente.
21.6 L’atto di trasferimento delle Quote compiuto nonostante il dissenso della Società di Gestione è
inopponibile alla Società di Gestione, al Fondo e agli altri Investitori. In tal caso:
- l’Investitore che ha trasferito le Quote mantiene le proprie obbligazioni nei confronti del Fondo (e del relativo Comparto), della Società di Gestione e degli altri Investitori, ai sensi del Regolamento;
- il cessionario delle Quote non può esercitare i diritti riconosciuti agli Investitori dal Regolamento.
22. Altre obbligazioni degli Investitori
22.1 Su richiesta della Società di Gestione, gli Investitori sono tenuti a trasmettere alla medesima le informazioni, i documenti, le dichiarazioni e gli atti ulteriori, nonché gli aggiornamenti della documentazione già trasmessa in sede di sottoscrizione o acquisto delle Quote, che la Società di Gestione ritenga necessari o ragionevolmente utili al fine di assolvere obblighi di legge o regolamentari ovvero di provvedere in forma efficiente alla corretta amministrazione del rapporto con gli Investitori stessi in conformità al presente Regolamento.
23. Certificati di Partecipazione
23.1 All’emissione, le Quote sono immesse nel certificato cumulativo (di seguito, il “Certificato Cumulativo”), rappresentativo di una pluralità di Quote. Detto Certificato Cumulativo è tenuto in
deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Investitore e con possibilità di contrassegno mediante un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla denominazione dell’Investitore in caso di emissione di un certificato individuale o al momento del rimborso della Quota.
23.2 L’immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:
- l’Investitore di richiedere in ogni momento l’emissione del Certificato Nominativo;
- il Depositario di procedere – senza oneri per l’Investitore e per il Comparto – al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Investitori.
23.3 Su richiesta e a spese dell’Investitore, le Quote possono essere rappresentate da certificati nominativi (di seguito, i “Certificati Nominativi”). I Certificati Nominativi possono essere emessi per un numero intero di Quote.
23.4 I Certificati Nominativi sono predisposti dalla Società di Gestione, avvalorati dal Depositario e messi a disposizione degli aventi diritto presso la filiale del Depositario indicata nell’articolo 4. Gli Investitori possono anche richiedere l’invio dei Certificati Nominativi a proprio rischio e a proprie spese al domicilio dagli stessi indicato nella domanda di sottoscrizione.
24.1 Le modifiche al Regolamento sono deliberate dalla Società di Gestione ove strettamente necessarie e nell’interesse degli Investitori. Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, si attendono approvate in via generale Disposizioni Specifiche del Comparto relative a Comparti istituiti successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento e che differiscono dagli altri Comparti operativi della stessa SGR solo per gli aspetti relativi all’oggetto, alla politica di investimento e alle altre caratteristiche nonché al regime delle spese.
24.2 Per l’attuazione delle modifiche:
(i) richieste da disposizioni di legge o regolamentari o da disposizioni delle Autorità di Xxxxxxxxx; ovvero
(ii) volte ad aggiornare il presente Regolamento Unico a seguito dell’istituzione di nuovi
Comparti; ovvero ancora
(iii) conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione nei casi previsti dall’articolo 15.1 lettera (b) del presente Regolamento
è previsto il conferimento di una delega permanente all’Amministratore Delegato / Direttore Generale della Società di Gestione del Fondo. Il testo del Regolamento modificato è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla modifica del Regolamento per atto del Presidente.
24.3 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 24.2, le modifiche al Regolamento sono sottoposte per l’approvazione alla Banca d’Italia. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per l’approvazione in via generale.
24.4 Tutte le modifiche del Regolamento, come sopra approvate, sono comunicate agli Investitori mediante Avviso con indicazione del relativo termine di efficacia.
24.5 La Società di Gestione fornisce gratuitamente una copia del Regolamento Unico modificato agli Investitori che ne facciano richiesta.
25.1 Alla scadenza del relativo Comparto, termina ogni ulteriore attività di gestione del Comparto ed ha luogo la liquidazione del medesimo, con conseguente ripartizione integrale del ricavato della liquidazione del Comparto al netto delle passività, incluso il risultato netto della gestione, tra gli Investitori del Comparto, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
25.2 La Società di Gestione può prorogare la durata di ciascun Comparto per periodi successivi di 1 (un) anno ciascuno sino ad un massimo di 2 (due) anni. La proroga è deliberata dalla Società di Gestione. La Società di Gestione delibera la proroga ove l’integrale smobilizzo degli Investimenti non sia potuto avvenire entro il termine di durata del Comparto per cause esterne al proprio controllo (incluse, a mero titolo esemplificativo, in caso di Comparto Feeder vicende inerenti la liquidazione del fondo master), ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell’interesse degli Investitori, a giudizio della Società di Gestione, in considerazione dell’andamento dei mercati. La Società di Gestione dà comunicazione della proroga alla Banca d’Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione.
25.3 La liquidazione finale di ciascun Comparto ha luogo alla scadenza della durata del relativo Comparto di cui all’articolo 3.1, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 3.2. In parziale deroga di quanto disposto dal presente articolo 25, la Società di Gestione può disporre la liquidazione anticipata di ciascun Comparto nelle seguenti circostanze:
(i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di
Gestione, all’attività di gestione del Comparto;
(ii) per iniziativa della Società di Gestione, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della Società di Gestione, non sia stata individuata la società di gestione del risparmio che sostituisca la stessa;
(iii) qualora, ricorrendo i motivi per la sostituzione della Società di Gestione, non sia possibile nominare un Nuovo Gestore.
25.4 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 25.3, in caso di Comparto Feeder, tenuto conto della natura degli investimenti e in particolare delle vicende riguardanti il fondo master, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà deliberare la liquidazione anticipata del Comparto Feeder al momento dell’eventuale liquidazione del fondo master.
25.5 Fermo quanto disposto al punto (iii) dell’articolo 25.3 che precede, la liquidazione di ciascun Comparto viene deliberata dalla Società di Gestione, che ne dà preventiva comunicazione alla Banca d’Italia, e viene comunicata agli Investitori mediante Avviso.
25.6 La Società di Gestione provvede a liquidare l’attivo del Comparto nell’interesse degli Investitori, realizzando alle migliori condizioni le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall’organo dal medesimo delegato, della Società di Gestione e portato a conoscenza della Banca d’Italia.
25.7 Al termine delle operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla indicazione del riparto spettante ad ogni Quota del Comparto.
25.8 In ogni caso la ripartizione del risultato della gestione di ciascun Comparto tra gli Investitori titolari di Quote è effettuata in proporzione al controvalore delle Quote possedute.
25.9 Il rendiconto finale di liquidazione è sottoposto a certificazione da parte della società incaricata della revisione.
25.10 Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, nonché l’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, sono depositati presso la Società di Gestione e il Depositario nonché inviati prontamente a ciascun Investitore.
25.11 Il Depositario provvede, su istruzione della Società di Gestione, al rimborso delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione.
25.12 Le eventuali somme non riscosse in relazione alle quali non si è potuto effettuare l’accredito agli aventi diritto entro un periodo di 90 (novanta) Giorni Lavorativi dall'inizio delle operazioni di pagamento per cause non dipendenti dalla Società di Gestione o dal Depositario, vengono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla Società di Gestione vincolato al pagamento delle somme suddette con l’indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla liquidazione finale del Comparto, con sotto rubriche nominative degli aventi diritto, ove tecnicamente possibile. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della Società di Gestione.
26.1 La contabilità del Fondo è tenuta nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
26.2 La Società di Gestione, oltre alle scritture contabili prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, e con le stesse modalità, redige per ciascun Comparto:
(i) il libro giornale, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote e le operazioni relative alla gestione;
(ii) la relazione trimestrale relativa ai primi tre mesi e ai primi nove mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli Investitori entro 60 (sessanta) Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento;
(iii) la relazione annuale da mettere a disposizione degli Investitori entro 90 (novanta) Giorni dalla chiusura dell’esercizio o del minor tempo in relazione al quale si procede alle distribuzioni;
(iv) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli Investitori entro 60 (sessanta) Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento.
Ove consentito dalle vigenti disposizioni normative, la Società di Gestione può prorogare i termini di redazione delle rendicontazioni che precedono nel rispetto delle condizioni previste dalle norme in vigore.
26.3 I documenti contabili sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. La relazione annuale, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali nonché i prospetti contabili di cui al precedente articolo 26.2 sono depositati e messi a disposizione degli Investitori presso la sede della Società di Gestione.
26.4 Gli Investitori hanno diritto di esaminare i documenti di cui al presente articolo e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia di essi. A tal fine gli Investitori possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione.
27.1 La contabilità della Società di Gestione e del Fondo è soggetta a revisione secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L’incarico è affidato a una società di revisione iscritta all’albo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
27.2 In caso di Comparto Xxxxxx, il revisore contabile dovrà sottoscrivere un accordo di scambio di informazioni con il revisore dei conti del fondo master.
28.1 Laddove non diversamente specificato le comunicazioni tra la Società di Gestione e gli Investitori ai sensi del presente Regolamento si intendono validamente inoltrate qualora inviate, alternativamente, mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, messaggio di posta elettronica certificata anche diretto a caselle di posta non certificata.
29. Limitazione di responsabilità e indennizzo
29.1 La Società di Gestione e le altre società del Gruppo, gli amministratori e i dipendenti (i “Soggetti Esonerati”) sono esonerati, nei limiti ammissibili per legge, da ogni responsabilità nei confronti del Fondo e dei Partecipanti per perdite o altri danni subiti in relazione alla raccolta e alla gestione di ciascun Comparto nonché allo svolgimento di ogni correlata attività dei Soggetti Esonerati, a eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano imputabili a violazioni di doveri di legge o di obbligazioni derivanti dal presente Regolamento commesse da un Soggetto Esonerato con dolo o colpa grave.
29.2 Ciascun Comparto tiene i Soggetti Esonerati manlevati e indenni, a carico del patrimonio del relativo Comparto, da tutti i danni, le perdite, i costi e le spese derivanti da azioni giudiziarie, controversie e altre pretese avanzate o minacciate nei confronti di Xxxxxxxx Esonerati per condotte anche omissive collegate alla raccolta e alla gestione del Comparto nonché allo svolgimento di ogni correlata attività dei Soggetti Esonerati, a eccezione dei casi di violazioni di doveri di legge o di obbligazioni derivanti dal presente Regolamento commessi da un Soggetto Esonerato con dolo o colpa grave.
29.3 L’esonero e la manleva di cui ai precedenti commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli eventuali
provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza.
30. Legge applicabile e foro competente
30.1 Il Regolamento e la partecipazione a ciascun Comparto sono regolati dalla legge italiana.
30.2 Salvi i casi di competenza inderogabile, per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall’interpretazione, dall’applicazione e dall’esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il caso in cui l’Investitore sia un consumatore ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti.
30.3 Restano ferme le disposizioni normative pro tempore in materia di composizione stragiudiziale, obbligatoria o facoltativa.
PARTE B
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL COMPARTO “FAI Progetto Italia 2021”
Nella Parte B del presente Regolamento Unico sono riportate le disposizioni applicabili soltanto al Comparto FAI Progetto Italia 2021 del presente Fondo Multicomparto
1. Denominazione e caratteristiche
1.1 In data 27 luglio 2020 la SGR ha istituito il fondo comune di investimento alternativo (“FIA”) italiano di tipo chiuso non riservato denominato FAI Progetto Italia 2021 (il “Comparto”). Il Comparto si qualifica come Comparto Feeder ai sensi del presente Regolamento e investe il proprio patrimonio principalmente nelle quote del fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso non riservato appartenente alla sua medesima categoria denominato “ECRA Progetto Italia”
– comparto “ECRA Progetto Italia 2021” (di seguito “Fondo Master”). Il Fondo Master costituisce
un OICR collegato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.4 del Regolamento Unico.
1.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente Parte B si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Unico. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento nel presente Comparto, gli Investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Regolamento Unico. Gli Investitori dovranno valutare altresì le informazioni contenute nel regolamento e nella documentazione messa a disposizione all’Investitore da parte del gestore del relativo Fondo Master che potrà essere richiesta alla Società di Gestione ai sensi presente Regolamento Unico.
2.1 La durata del Comparto termina, salvo la liquidazione anticipata dello stesso, l’ultimo giorno del trimestre dell’anno solare di calendario in cui si verifica il 10° (decimo) anniversario del Closing Finale del Fondo Master. La Società di Gestione ha facoltà di prorogare la durata del Comparto per un periodo massimo di 2 (due) anni.
2.2 Al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dalla Disciplina PIR connessi all’investimento nel Fondo, gli Investitori devono detenere le Quote del presente Comparto per un periodo di almeno 5 (cinque) anni (c.d. "regola di mantenimento").
3. Ammontare Totale del Comparto
3.1 L’Ammontare Totale del Comparto è pari a 100.000.000 euro (cento milioni) mentre l’Ammontare Minimo del Comparto è Euro 55.000.000 euro (cinquantacinque milioni). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento Unico circa le ipotesi di ridimensionamento ed incremento dell’Ammontare Totale del Comparto.
4. Politica di investimento e altre caratteristiche del Comparto
4.1 Il Comparto investirà almeno l’85% delle proprie attività in quote del Fondo Master, con l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati da parte del Fondo Master. Sono accettate variazioni delle percentuali precedentemente previste al di sotto dell’ammontare minimo se dovute a variazioni del valore dei beni in cui è investito il Fondo.
4.2 Il Comparto potrà investire la parte restante, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, delle proprie attività in liquidità e strumenti finanziari assimilabili quali: (a) strumenti a breve termine del mercato monetario e/o obbligazioni negoziate in mercati regolamentati; (b) quote o azioni di fondi monetari; (c) quote o azioni di fondi obbligazionari armonizzati; (d) titoli di stato italiani, di altri stati membri dell’UE o extra UE e di enti sovranazionali o da questi garantiti e (e) altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità. Il Comparto ha inoltre la facoltà, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, di utilizzare strumenti finanziari derivati (anche qualificabili come derivati OTC) per finalità di copertura.
4.3 Nell’esercizio di tali investimenti il Comparto può – entro il limite massimo del 10% del valore complessivo netto – assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di
investimento o disinvestimento dei beni del Comparto, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria. Il Comparto si può avvalere di una leva finanziaria massima pari al 120 %, espresso dal rapporto tra l’esposizione e il NAV del Comparto e calcolato secondo il metodo degli impegni di cui all’articolo 8 del Regolamento (UE) 231/2013.
4.4 Gli investimenti di cui al precedente articolo 4.3 delle presenti Disposizioni Specifiche possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro ovvero in valuta estera.
4.5 La Società di Gestione si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte in via generale, con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso non riservati, dai provvedimenti di attuazione del TUF emanati dalle Autorità di Vigilanza. La diversificazione e il frazionamento degli investimenti del Comparto sarà raggiunta, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio, prevalentemente tramite l’investimento nel Fondo Master, il quale mira a costruire un portafoglio diversificato di investimenti, diretti e investimenti, nel capitale privato di imprese prevalentemente attive in Italia ovvero in strumenti di debito emessi da tali imprese.
La politica di investimento del Fondo Master prevede investimenti diretti e investimenti indiretti nel rispetto dei limiti previsti dalla Disciplina PIR. Con riferimento agli investimenti diretti, il gestore del Fondo Master si riserva la possibilità di valutare opportunità di co-investimento proposte, di volta in volta, da parte di altre società di gestione.
In particolare, il Fondo Master si qualifica quale “OICR PIR Conforme” rientrando tra gli investimenti “qualificati” destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) c.d. “alternativi” ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) e dell’articolo 13-bis, comma 2- bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni (“Investimento Qualificato PIR”).
Il Fondo Master investe, almeno il 70% dell’attivo, direttamente o indirettamente , in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ovvero in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese (c.d. “investimenti qualificati”).
L’attivo del Fondo Master non potrà essere investito per una quota superiore al 20 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (c.d. limite di concentrazione). Nel computo del limite di concentrazione relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Fondo Master non può investire in strumenti finanziari e crediti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il Fondo Master può investire, nei limiti del 30% del valore dell’attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati PIR, in conformità alla normativa disposta dall’Organo di Vigilanza.
I vincoli di investimento dell’attivo del Fondo Master ed il limite di concentrazione devono essere rispettati per almeno i due terzi dei giorni dell’anno solare, fermo restando che tali vincoli di investimento e limiti:
- devono essere raggiunti entro il Periodo di Investimento secondo quanto previsto dal
presente Regolamento;
- cessano di essere applicati quando il Comparto inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote degli investitori;
- sono temporaneamente sospesi quando il Comparto riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.
In aggiunta si prevede che il patrimonio del Comparto del Fondo Master potrà essere così allocato:
a) in strumenti finanziari del settore private equity (40-60%), in strumenti del settore delle infrastrutture (20-40%) ovvero private debt (20-30%);
b) perseguendo la seguente politica di diversificazione per area geografica: (i) minimo 70% Italia; (ii) massimo 30% Europa/Resto del Mondo;
c) in investimenti indiretti (previsti essere pari al 30-60% degli investimenti complessivi) e in investimenti diretti effettuati prevalentemente mediante co-investimenti (30-60%).
4.6 Per una più ampia descrizione della politica di investimento del Fondo Master si rinvia a quanto
previsto nell’ambito del relativo regolamento del Fondo Master.
5.1 Il periodo di investimento del Comparto – fissato coerentemente con la durata del periodo di investimento del Fondo Master – è di 5 (cinque) anni e decorre dalla data del Closing Finale.
5.2 Dopo la fine del Periodo di Investimento, possono essere effettuati solo Investimenti in liquidità e strumenti finanziari assimilabili ai sensi dell’articolo 4.2 delle presenti Disposizioni Specifiche del Comparto.
6. Caratteristiche delle Quote
6.1 È prevista l’emissione di 7 (sette) classi di Quote:
- Classe A riservata agli Investitori che sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe B riservata agli Investitori che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani
individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) sino a Euro
1.000.000 (un milione) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe C riservata agli Investitori che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 1.050.000 (un milione e cinquanta mila);
- Classe D riservata a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe E riservata a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe F riservata a Investitori Istituzionali che sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe G riservata a Investitori Istituzionali che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione.
La partecipazione al Comparto in qualunque momento conseguita comporta l’accettazione del
presente Regolamento.
6.2 Il valore nominale di ciascuna Quota di partecipazione, indipendentemente dalla classe di appartenenza, è di Euro 50.000 (cinquantamila). Le Quote non sono frazionabili, conseguentemente è possibile soltanto la sottoscrizione di un numero intero di Quote.
6.3 Le Quote di partecipazione al Comparto sono tutte di uguale valore nell’ambito di ciascuna classe e
con uguali diritti.
6.4 Le Quote A, D, ed F del Comparto sono finalizzate all’investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine alternativi (PIR Alternativi). Le Quote A e D possono essere sottoscritte esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Non è consentita la cointestazione delle quote di Classe A e D. Ai sensi della Disciplina PIR la sottoscrizione delle quote A e D del Comparto, per il partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di Euro
300.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 1.500.000, da calcolarsi secondo le previsioni della Disciplina PIR. Gli importi eccedenti le soglie sopra indicate potranno essere destinati alla sottoscrizione delle Quote B, C, E e G. Ai sensi della Disciplina PIR gli Investitori Istituzionali possono sottoscrivere Quote F del Comparto fino al 10 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Gli importi eccedenti tale soglia potranno essere destinati alla sottoscrizione delle Quote G.
6.5 Resta inteso che nel caso di cessione delle Quote A, D ed F affinché il soggetto cessionario possa beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla Disciplina PIR dovranno essere rispettati i requisiti di cui alla Disciplina PIR medesima in termini di limiti di investimento e di periodo di detenzione delle Quote stesse. Nel caso di non rispetto dei menzionati requisiti da parte del cessionario la SGR non autorizzerà la cessione delle quote.
7. Regime delle spese e compenso della SGR
7.1 Le spese a carico del Comparto sono rappresentate da:
- la commissione di gestione, da calcolarsi a partire dal Closing Iniziale e per l’intera durata del Comparto, da corrispondersi in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, spettante alla Società di Gestione (di seguito, la “Commissione di Gestione”), pari:
a) all’1,70 % (uno virgola settanta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote A. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
b) all’1,70 % (uno virgola settanta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote B. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
c) all’1,10 % (uno virgola dieci per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote C. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
d) all’0,95 % (zero virgola novantacinque per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote D. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
e) all’0,95 % (zero virgola novantacinque per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote E. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
f) all’1,00 % (uno virgola zero per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote F. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
g) all’1,00 % (uno virgola zero per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote G A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del
Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente.
Le commissioni maturate nel corso del primo trimestre solare in cui cade il Closing Iniziale saranno determinate pro-rata temporis;
- il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato trimestralmente sulla base dell’ultimo
NAV disponibile, a partire dal Closing Iniziale e corrisposto in via posticipata, composto da:
a) una commissione massima di 0,0399% per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l’esecuzione delle operazioni connesse all’emissione ed all’estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Comparto, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto;
b) una commissione massima di 0,0035% per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto.
c) una commissione massima di 0,0266% per la tenuta dei conti di Liquidità, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto.
Le suddette commissioni si considerano al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo od onere, che verranno applicati in base alle normative ed alle interpretazioni di tempo in tempo vigenti.
Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data di costituzione del Comparto, ovvero dalla data del Closing Iniziale del Comparto. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate pro-rata temporis;
- costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Comparto, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione e di performance pagate al gestore del Fondo Master le spese legali, fiscali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell’interesse del Comparto, le spese relative all’attività di gestione del rischio di cambio, le spese sostenute in relazione alle attività di due diligence e monitoraggio della performance dei sottostanti, reportistica periodica e la relativa analisi dei rischi, se affidate in outsourcing a soggetti terzi, le spese di valorizzazione degli Investimenti in portafoglio, di tenuta della contabilità e redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Comparto, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;
- le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell’Assemblea degli Investitori del Comparto;
- tutti gli oneri fiscali posti per legge a carico del Comparto o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Comparto;
- le spese di redazione, stampa e invio dei documenti costitutivi del fondo e dei periodici e degli altri documenti informativi destinati agli Investitori;
- gli oneri finanziari e i costi bancari in genere;
- l’eventuale contributo annuale da versare alle Autorità di Xxxxxxxxx;
- ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente quanto indicato nei punti che precedono, salva la responsabilità della
Società di Gestione in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Comparto con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
7.2 Con riguardo al regime dei costi e delle spese oltre che ai compensi del gestore del Fondo Master si rinvia a quanto previsto nell’ambito del relativo regolamento del Fondo Master e a quanto previsto dall’articolo 10.4 del Regolamento Unico. Resta inteso che Il Fondo Master costituisce un OICR collegato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.4 del Regolamento Unico e pertanto la Società di Gestione deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva della stessa natura percepita dal gestore del Fondo Master.
7.3 Le spese a carico degli Investitori sono:
- una commissione di ingresso (la “Commissione di Ingresso”) pari allo 0,8 % (zero virgola otto per cento) dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti, da corrispondere in aggiunta all’importo sottoscritto. La Commissione di Ingresso deve essere corrisposta dal Sottoscrittore una tantum alla data del Closing al quale il Sottoscrittore viene ammesso al Comparto. La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, in fase di sottoscrizione delle Quote, la riduzione della Commissione di Ingresso fino al 100% (cento per cento);
- imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- i costi effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione per l’emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio degli Investitori fino a un massimo di Euro 50 oltre a rimborso spese postali;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l’incasso dei versamenti e per il
rimborso parziale o totale delle Quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Comparto, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i Certificati Nominativi) inviata all’Investitore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia possibile calcolare l’imposta di bollo a carico del singolo Investitore anticipatamente e con certezza, la Società di Gestione può chiedere all’interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell’imposta dovuta; ove l’Investitore non provveda tempestivamente, la Società di Gestione trattiene l’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dalla prima distribuzione di Introiti Distribuibili a favore dell’Investitore debitore.
7.4 Sono a carico della Società di Gestione:
- le spese relative all’organizzazione ed al funzionamento della Società di Gestione
medesima;
- tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Comparto o degli Investitori nel presente articolo.