COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
REGOLAMENTO PER L’APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 in data 27/02/2013
INDICE
TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 – Definizione di sala pubblica da gioco
Art. 3 – Caratteristiche dei giochi Art. 4 – Tabella dei giochi proibiti TITOLO II – SALE GIOCHI
Art. 5 – Segnalazione certificata di inizio attività Art. 6 – Requisiti soggettivi (morali) dell’esercente Art. 7 – Localizzazioni e limitazioni
Art. 8 -Requisiti oggettivi (caratteristiche dei locali) Art. 9 – Adempimenti amministrativi
Art. 10 -Rappresentanza
Art. 11 – Inefficacia della s.c.i.a. Art. 12 -Attivita’ complementari
TITOLO III – NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 13 -Orari di apertura
Art. 14 – Utilizzo degli apparecchi da gioco Art. 15 – Informazioni al pubblico
Art. 16 – Sospensione temporanea dell’attività
TITOLO IV – SANZIONI
Art. 17 – Sanzioni
Art. 18 -Sanzioni amministrative pecuniarie
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 -Disposizioni transitorie Art. 20 – Rinvio ad altre norme
Art. 21 -Entrata in vigore del presente regolamento
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
0.Xx presente Regolamento disciplina l’apertura, il trasferimento, le modificazioni, la cessazione e la gestione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all’intrattenimento di persone mediante giochi leciti denominate sale pubbliche da gioco.
2. Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente attività sportiva (es. bowling, biliardo).
3. Le procedure amministrative relative alle attività oggetto del presente regolamento si informano ai seguenti principi:
a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 41 della Costituzione;
b) tutela dell’ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti normativamente previsti.
4. Le attività di cui sopra non possono essere ostacolate mediante l’imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
a) della sicurezza della collettività;
b) del decoro artistico ed architettonico della città;
c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
d) della quiete della collettività.
Art. 2 – Definizione di sala pubblica da gioco
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, in cui siano messi a disposizione della clientela apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper e giochi di vario genere (ad esclusione di quelli che possano configurarsi quale forma di spettacolo), dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei clienti.
2. Un locale è da ritenersi “allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito”, quando l’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco è esclusiva o prevalente rispetto ad un’altra attività connessa, commerciale o artigianale. Ai fini del presente regolamento, l’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco s’intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi.
Art. 3 – Caratteristiche dei giochi
1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità degli utilizzatori.
2. E’ consentita l’installazione e la gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio biliardi, biliardini,
flipper o juke-box, conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento al disposto dell’art.110 del
T.U.L.P.S. e dei relativi provvedimenti ministeriali attuativi.
Art. 4 – Tabella dei giochi proibiti
1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore. In essa sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che l’autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, con prescrizioni e divieti specifici.
2. E’ vietata l’installazione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in esercizi pubblici o nei circoli privati ed associazioni, di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati.
TITOLO II -SALE GIOCHI
Art. 5 – Segnalazione certificata di inizio attività
1. L’esercizio di una sala giochi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S., approvato con X.X. 00.0.0000 n. 773 e relativo regolamento di attuazione, è subordinato alla presentazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, di una segnalazione certificata di inizio attività (di seguito definita s.c.i.a.) ai sensi dell’art.19 della Legge n.241/90, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, delle norme urbanistico-edilizie per i locali e delle norme vigenti per la detenzione di videogiochi.
2. La s.c.i.a. è personale; pertanto si riferisce esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati e non può, in alcun modo, essere trasmessa ad altri soggetti né trasferita. Può, invece, dar luogo a rapporti di rappresentanza secondo le norme vigenti.
3. La s.c.i.a., permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi dell'art. 11 del R.D. 06.05.1940 n. 635 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago.
Art. 6 – Requisiti soggettivi (morali) dell’esercente
1. L'imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e gli amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all’art 2 del presente regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 (antimafia).
Art. 7 – Localizzazioni e limitazioni
1. L’apertura di un nuovo esercizio o il trasferimento di uno esistente è consentito a condizione che siano rispettate le seguenti distanze minime, la cui misurazione avviene sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi punti di
accesso:
a) metri 800 dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, da musei, da sale civiche, da centri educativi od altri stabili di proprietà comunale nei quali si svolgono regolarmente attività culturali e ricreative a favore della collettività;
b) metri 800 da luoghi di culto e cimiteri;
c) metri 800 da ospedali, da case di cura e residenze per anziani;
d) metri 800 da altre strutture destinate stabilmente all’accoglienza di personale per finalità socio-assistenziali, dagli asili nido (siano essi pubblici o privati);
e) metri 800 da luoghi di aggregazione giovanile, da centri sportivi di proprietà comunale o destinatari di contributi pubblici finalizzati allo svolgimento e all’implementazione della pratica sportiva.
La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori luoghi sensibili, nonché le relative distanze minime che devono essere rispettate per l’insediamento delle attività di sala giochi, tenuto conto dell’impatto di queste ultime sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
2. La sala giochi non può altresì essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti ad uso abitativo, salvo consenso scritto rilasciato dai proprietari confinanti e/o nulla osta dell’Assemblea condominiale.
3. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l’insegna o comunque per l’identificazione della sala giochi, del termine di “Casinò” o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d’azzardo.
4. Qualora il titolare della sala giochi intenda installare gli apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.1.2010 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all’art. 88 del TULPS, rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere posizionati in locale vietato ai minori, dotato di
videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi già autorizzati con la
s.c.i.a. di cui al precedente art. 5.
5. Non è ammessa, in ogni caso, l’installazione in sale giochi, in esercizi pubblici, in esercizi commerciali o in circoli privati di apparecchiature che, mediante il collegamento ad internet, consentono l’accesso da remoto ad offerte di gioco (es. Totem per poker online), senza aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
6. E’ altresì vietato lo svolgimento del gioco con modalità e tecniche diverse da quelle autorizzate.
Art. 8 -Requisiti oggettivi (caratteristiche dei locali)
1. La sede individuata per l’esercizio dell’attività deve:
a) avere una superficie utile da adibire al solo gioco non inferiore a mq. 100, restando esclusi dal computo gli spazi destinati a servizi igienici oppure ad ufficio, magazzino, disimpegno, ripostiglio o altro;
b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
c) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, nonché in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
d) essere dotata di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per persone diversamente abili.
e) rispettare le distanze minime previste dall’art.7, comma 2, del presente regolamento;
f) rispettare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e permettere la sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564 del 17.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
g) essere dotata di parcheggi pertinenziali da riservare ai clienti, nella misura di un posto-auto ogni quindici metri quadri di superficie lorda dell’esercizio, comprensiva di magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. Tali parcheggi
devono essere reperiti in prossimità del locale e comunque nel raggio di 100 (cento) metri dallo stesso. Il vincolo a parcheggio pertinenziale deve risultare da atto pubblico registrato e trascritto o da titoli equipollenti.
2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell’incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l’Amministrazione Comunale potrà imporre all’interessato, a sue spese:
a) l’adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
b) l’adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
c) l’adozione di limiti numerici e d’età per l’accesso ai giochi;
d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
e) l’obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell’anno;
f) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.
Art. 9 – Adempimenti amministrativi
1. L’apertura ed il trasferimento di sede dell’attività di sala giochi sono soggetti all’inoltro di s.c.i.a., al SUAP del Comune, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità.
2. Nella s.c.i.a. l’interessato dovrà dichiarare quanto segue:
a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale e la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
b) il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi dell’iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio (se già iscritto);
c) la superficie utile del locale, l’ubicazione e la denominazione dell’esercizio;
d) la disponibilità dei locali, nonché l’indicazione del relativo titolo;
e) l’idoneità del locale sotto l’aspetto urbanistico-edilizio, il rispetto delle norme in materia di sicurezza eprevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 153 del R.D. n. 635/1940;
f) il numero ed il tipo di apparecchi da gioco che si intendono installare (per “tipologia di gioco” si rinvia a quanto previsto dagli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.), nulla-osta, numero di matricola, foto, descrizione e regolamento dei singoli apparecchi da gioco da installarsi, dichiarazione relativa alla conformità degli stessi alle disposizioni legislative in vigore;
g) l’adeguamento dell’impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
h) il possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;
i) l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia).
3. Alla suddetta s.c.i.a. dovranno essere allegati:
- estratto di mappa della zona di insediamento, con l’esatta individuazione della zona destinata all’attività di sala giochi e dei relativi servizi, firmata da tecnico abilitato iscritto all’Albo;
- pianta planimetrica del locale, in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato iscritto all’Albo, indicante la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all’area del locale e tutte le vie di accesso pubbliche e di servizio;
- relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo, sui locali e sull’impianto elettrico, che evidenzi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8 e il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa vigente in riferimento all’attività da svolgersi;
- relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo, attestante l'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell’impianto elettrico, resa da tecnico abilitato;
- dichiarazione del titolare, che attesti la capienza massima di persone ammesse nel locale (se è inferiore a 100 posti, l’attività non è soggetta al certificato di prevenzione incendi; diversamente, l’ottenimento di quest’ultimo è condizione necessaria per l’inizio o la prosecuzione dell’attività);
- documentazione comprovante la disponibilità del locale, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare, regolarmente registrato;
- atto costitutivo, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’interessato dovrà inoltre allegare ogni altro documento eventualmente richiesto dall’apposito modello.
4. La s.c.i.a. di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possibilità di proroga per documentati motivi di necessità, entro il termine indicato dal SUAP del Comune, pena la dichiarazione di inefficacia della s.c.i.a..
5. E’, in ogni caso, facoltà del SUAP del Comune predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse utile e necessaria ai fini della sicurezza, dell’ordine pubblico o per motivi igienico- sanitari.
6.A seguito della regolare presentazione della s.c.i.a., il titolare della sala giochi deve iniziare l’attività entro 180 (centottanta) giorni, pena l’inefficacia della stessa, salvo comprovata causa di forza maggiore, ricorrendo la quale può essere richiesta una proroga, comunque non superiore ad un anno.
7. L’ampliamento o la riduzione della superficie di una sala giochi, nonché le altre variazioni (quali ad es. il cambio di ragione sociale, del legale rappresentante, della sede legale) e la cessazione dell’attività sono altresì soggette a s.c.i.a., da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima del verificarsi dell’evento, al SUAP del Comune, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, esclusivamente sull’apposita modulistica, completa di tutta la documentazione nella stessa indicata, a pena d’irricevibilità.
Art.10 -Rappresentanza
1. E’ consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti.
2. Il titolare, nel caso in cui intenda avvalersi di un proprio rappresentante per la gestione della sala giochi, dovrà inoltrare al SUAP del Comune (contestualmente alla presentazione della s.c.i.a. o successivamente) apposita comunicazione di nomina. La suddetta comunicazione -che andrà inoltrata esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità -, dovrà contenere le generalità ed il consenso del rappresentante, nonché la dichiarazione di possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti morali di cui al precedente art. 6.
Art.11 – Inefficacia della s.c.i.a.
1. Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, le s.c.i.a. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:
a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od il legale rappresentante, nel caso di società) o il rappresentante ai sensi del precedente art.10 perda i requisiti morali richiamati dall'art. 6 del presente Regolamento;
b) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
2. L’efficacia della s.c.i.a. può essere sospesa o fatta cessare in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico e per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi del Capo III della L. R. 2.2.2010 n. 6, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24.11.1981 n. 689, sono revocate.
4. L’efficacia della s.c.i.a. viene meno qualora la sala giochi non venga attivata nei termini di cui all’art. 9 del presente regolamento.
5. I provvedimenti di cui sopra sono disposti dal Responsabile del Servizio del Comune .
Art.12 -Attivita’ complementari
1. Presso le sale pubbliche da gioco può essere svolta, come complementare, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti di quanto previsto dall’art. 68, comma 4, della L. R. 2.2.2010 n. 6.
0.Xx somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata su una superficie massima corrispondente ad un quarto della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi ed esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago.
3. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui sopra potrà essere intrapresa previa presentazione al SUAP del Comune di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
TITOLO III – NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art.13 -Orari di apertura
1. L’attività delle sale giochi può essere effettuata nei limiti delle seguenti fasce orarie:
a. apertura non prima delle ore 10,00 antimeridiane;
b. chiusura non oltre le ore 24,00.
2. Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà stabilire limitazioni alle suddette fasce orarie in considerazione delle zone (residenziali, periferiche ecc.) in cui sono ubicate le sale giochi e delle problematiche di rumore, di disturbo della quiete pubblica, di intralcio alla viabilità eventualmente riscontrate.
3. Ciascun titolare di sala giochi dovrà:
- comunicare al SUAP del Comune, prima dell’inizio dell’attività, l’orario adottato, con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento deve essere assolto sia in caso di nuova apertura, sia in caso di trasferimento in altra sede;
- rendere noto al pubblico l’orario adottato e gli eventuali giorni di chiusura settimanali scelti, con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno sia all’esterno del locale.
Art.14 – Utilizzo degli apparecchi da gioco
1. Le modalità di utilizzo degli apparecchi da gioco installati negli esercizi da parte dei minori di 18 anni sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art.15 – Informazioni al pubblico
1. All’ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
3. Nel locale devono essere esposte, in maniera visibile, la s.c.i.a. di cui all’art. 9 del presente regolamento e, ai sensi dell’art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore.
4. Come disposto dall’art. 18 del Regolamento di attuazione del TULPS, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E’ consentito anche l’uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.
Art.16 – Sospensione temporanea dell’attività
1. La sospensione dell’attività per un tempo superiore agli otto giorni e comunque non superiore a tre mesi l’anno (salvo il caso di forza maggiore), deve essere preventivamente comunicata per iscritto al SUAP del Comune (utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità).
2. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell’attività d’esercizio al termine del periodo di sospensione.
TITOLO IV – SANZIONI
Art.17 -Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al X.X. 000 -18.6.1931 (artt. 17-bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo), ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, è punita come segue:
a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art.18;
b) con l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 11 del presente regolamento.
Art.18 -Sanzioni amministrative pecuniarie
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è perseguita mediante l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D. lgs. 267/2000, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.16, comma 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689, potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
3. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria sopra citata è ininfluente sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di cui all’art. 11 del presente regolamento.
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.19 -Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino all’eventuale trasferimento o alla cessazione delle stesse o all’applicazione di provvedimenti inibitori da parte del SUAP del Comune.
Art.20 – Rinvio ad altre norme
1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altro regolamento sovraordinato vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.
Art.21 -Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che, ad intervenuta esecutività , viene effettuato il deposito, presso la Segreteria Comunale per la durata di 10 giorni.
2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.