PROFINANCIAL
ProFinancial
PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
DI TIPO UNIT LINKED A PREMI ANNUI RICORRENTI.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PROFINANCIAL
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PROFINANCIAL (tariffa ITAPACPRO)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (mod. VITCC70028_03/2022) pag. 1 di 38
(mod. VITCC70028_03/2022)
INTRODUZIONE
PROFINANCIAL è un prodotto di investimento assicurativo che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio. I rendimenti del contratto sono legati a quelli ottenuti dalle quote delle linee scelte tra “Forza Prudente”, “Forza Bilanciata”, “Forza Dinamica” e ”Forza Aggressiva”, appartenenti al fondo interno Unit Linked “ITALIANA UNIT”.
Il contratto prevede, a fronte del pagamento di un numero prestabilito di premi annui costanti, la liquidazione di una prestazione definita, sia in caso di sopravvivenza dell’Assicurato (“Caso vita”), sia in caso del suo decesso (“Caso morte”) nel corso della durata contrattuale.
È prevista la possibilità per il Contraente di effettuare versamenti integrativi, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
La durata dell’assicurazione, intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell’Assicurato. Tuttavia, il periodo di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo, stabilito dal Contraente all’atto del perfezionamento del contratto) non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni.
Il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o con il decesso dell’Assicurato.
In caso di interruzione del pagamento dei premi previsti dal piano di accumulo - oltre il periodo di tempo definito nelle presenti Condizioni di assicurazione - e se non sono state versate almeno due intere annualità di premio, il contratto viene rescisso ed i premi pagati relativi al piano di accumulo restano acquisiti alla Società.
Oltre all’investimento finanziario, il prodotto offre una copertura complementare facoltativa “Temporanea Caso Morte” e una copertura complementare, compresa nel contratto, in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato.
INDICE
1. Prestazioni 13
2. Limiti di copertura 13
3. Garanzie complementari e facoltative 14
4. Opzioni contrattuali 18
5. Obblighi del Contraente/Assicurato 19
6. Quando e come pagare 21
7. Durata del contratto 23
8. Revoca e Recesso del contratto 23
9. Riscatto - Disinvestimento 24
10. Costi 25
11. Potenziale Rendimento 26
12. Regime Fiscale 34
13. Reclami 35
14. Conflitto di interesse 36
15. Comunicazioni in xxxxx xx xxxxxxxxx 00
00. Diritto proprio del Beneficiario 37
17. Cessione, Pegno e Vincolo 38
18. Foro competente 38
ALLEGATO 1 – Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione ALLEGATO 2 – Assicurazione temporanea in caso di morte a premi unici ricorrenti MODULO DI PROPOSTA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ADEGUATEZZA
Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.
ALIQUOTA DI RETROCESSIONE (o di partecipazione)
Percentuale di rendimento, conseguito dalla gestione separata degli investimenti, che la società riconosce ai contratti.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuali.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti concorsati tra la Società ed il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.
ASSET ALLOCATION
Distribuzione percentuale dell’investimento nei fondi scelti
ASSICURATO
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
BENCHMARK
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.
BENEFICIARIO
La persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
BONIFICO SEPA
Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l’IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.
CAPITALE INIZIALE
Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.
CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO
Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.
CARENZA
Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’inizio della garanzia.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
CATEGORIA
La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
CLASSE
Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
COMBINAZIONI LIBERE
Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal contraente.
COMBINAZIONI PREDEFINITE (C.D. LINEE DI INVESTIMENTO O LINEE)
Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall’Impresa di assicurazione.
COMMISSIONE DI GESTIONE O RIVALUTAZIONE
Percentuale del rendimento certificato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA
Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Coincide con il momento in cui il contraente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della proposta da parte della Società.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI
Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONSOLIDAMENTO
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.) e, quindi, la rivalutazione delle prestazioni, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire, in assenza di riscatti e di eventuali liquidazioni previste (cedole, capitale caso morte, anticipazioni, …).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
CONVERSIONE (c.d. Switch)
Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
COSTI ACCESSORI
Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
CRS – COMMON REPORTING STANDARD
Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l’evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.
DATA DI DECORRENZA
La data di entrata in vigore dell’assicurazione.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DIP AGGIUNTIVO IBIP
Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE (DUR)
Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto, gli eventuali riscatti parziali eseguiti e una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri.
Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all’obbligazione strutturata.
DURATA
L’intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.
ETÀ ASSICURATIVA
Età dell’Assicurato, espressa in anni interi, a una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.
FONDO INTERNO UNIT LINKED
Assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA COMPLEMENTARE O FACOLTATIVA
Garanzia abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d’invalidità.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
GESTIONE SEPARATA
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX XXXXXX.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP – a partire dal 1° gennaio 2013 – in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo.
KID (Key Information Document)
Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
MINIMO TRATTENUTO
Percentuale minima che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.
NON FUMATORE
È così definito l’Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro.
OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio)
Organismi di investimento collettivo del risparmio ai quali il contratto è direttamente collegato. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV. Si tratta di Investitori Istituzionali che gestiscono patrimonio collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimala liquidazione della propria quota proporzionale. Definiti anche “Fondi Esterni”.
OPZIONE
Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
PARTI
Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
PERIODO DI COLLOCAMENTO
Periodo durante il quale è possibile aderire al contratto.
POLIZZA
L’insieme di documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO ANNUO
L’importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A., il primo alla data di stipulazione della polizza e gli altri alle ricorrenze annuali successive alla data di decorrenza.
PREMIO DI RIFERIMENTO
Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le Condizioni di assicurazione.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO
Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.
PREMIO PURO O INVESTITO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.
PREMIO UNICO
L’importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A. al momento della stipulazione del contratto.
PREMIO UNICO RICORRENTE
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una frazione di prestazione assicurata.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE
La somma che viene pagata da Italiana Assicurazioni S.p.A. ai Beneficiari al verificarsi dell’evento previsto dal contratto.
PROFILO DI RISCHIO
Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.
PROGETTO PERSONALIZZATO
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale Contraente.
PROPOSTA
Il documento con cui il Contraente sottoscrive la sua disponibilità a stipulare il contratto.
QUESTIONARIO SANITARIO (O ANAMNESTICO)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizzerà al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario o postale, in caso di accredito alla società tramite SDD, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.
QUOTA
Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
REFERENTE TERZO
Persona diversa dal Beneficiario e dal Contraente a cui l’Impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
REINVESTIMENTO
Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
RENDIMENTO
Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
RENDITA CERTA E POI VITALIZIA
Importo predeterminato o variabile pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente se e finché l'Assicurato è in vita.
RENDITA VITALIZIA
Importo predeterminato o variabile pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
Importo predeterminato o variabile pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita viene pagata in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata prima della decorrenza della rendita stessa, finché questa è in vita.
REVOCA-RECESSO
La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta e dopo la decorrenza del contratto.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
La possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato interrotto il pagamento del premio.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RIDUZIONE
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
RISCATTO PARZIALE
Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
RIVALUTAZIONE
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SEPA
SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori
economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.
La SEPA è costituita da:
- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.
SET INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da:
• KID, documento contenente le informazioni chiave per l’investitore;
• DIP Aggiuntivo IBIP, documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativo;
• Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;
• Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all’effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
TASSO MINIMO GARANTITO
Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.
TASSO TECNICO
Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.
TIPOLOGIA DI GESTIONE del Fondo Interno/Oicr/Linea/Combinazione Libera
La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli
strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
TRASFORMAZIONE
Operazione che richiede l’espressa adesione del Contraente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.
VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (c.d. NAV)
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
VALORE DELLA QUOTA/AZIONE (c.d. uNAV)
Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. PRESTAZIONI
Condizioni di assicurazione per contratto Unit Linked a Vita Intera a Premi Annui collegato a quote del Fondo Interno “Italiana Unit”.
1.1. CASO VITA
Il presente contratto prevede, in caso di vita dell'Assicurato e su richiesta del Contraente, l’erogazione, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e siano state pagate almeno due intere annualità di premio, del capitale rivalutato relativo al controvalore delle quote investite nelle Linee del Fondo Interno Unit Linked, nella misura e secondo le modalità descritte agli articoli 9 e 11.
1.2. CASO MORTE
Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponderà ai Beneficiari designati, o agli eredi legittimi, il capitale complessivamente assicurato, dato dalla somma delle seguenti due componenti:
1. il valore di disinvestimento della polizza, pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, riferito al venerdì immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della comunicazione dell’avvenuto decesso;
2. un importo pari all’1% del capitale sopra definito.
Qualora in contratto fosse presente ed operante la copertura complementare in forma “Temporanea caso morte”, la Società corrisponderà, in via aggiuntiva, anche il capitale assicurato con questa copertura. All’art. 3.1 delle presenti Condizioni di assicurazione sono descritte in dettaglio le caratteristiche di questa garanzia facoltativa.
2. LIMITI DI COPERTURA
L'età dell'Assicurato e del Contraente (se persona diversa dall’Assicurato) alla data di decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e non superiore a 65 anni, mentre alla scadenza del piano di accumulo non può superare i 75 anni.
Per età dell’Assicurato e del Contraente si intende l’età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell’ultimo compleanno.
Restano fermi i limiti di età stabiliti per la copertura delle Garanzie Complementare i per cui si rimanda all’ Art. 3 del presente
documento.
3. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE
“ProFinancial” prevede la possibilità di abbinare all’assicurazione base principale una copertura assicurativa complementare “Temporanea Caso Morte” a capitale costante e a premio unico.
Nell’art. 3.1 vengono riportate le relative Condizioni di Assicurazione, applicabili laddove la copertura complementare sia stata esplicitamente richiesta nel modulo di Proposta e richiamata nel documento contrattuale rilasciato dalla Società al perfezionamento della polizza.
Il prodotto prevede poi l’abbinamento, all’Assicurazione base principale, della Copertura Complementare “Invalidità Totale e Permanente”. Nell’art. 3.2 vengono riportate le relative Condizioni di Assicurazione.
3.1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE TEMPORANEA PER IL CASO MORTE
La presente assicurazione complementare non richiede la presentazione di visite mediche, ma solamente la compilazione di un semplice questionario anamnestico. È tuttavia previsto un periodo di carenza di sei mesi a decorrere dalla data di decorrenza della polizza.
3.1.1. OGGETTO E SCADENZA DELL’ASSICURAZIONE
La presente copertura complementare è applicabile qualora l’Assicurato abbia un’età compresa tra 18 e 60 anni alla data di decorrenza del contratto e opera fino alla fine del periodo di pagamento dei premi con un limite massimo corrispondente alla ricorrenza annuale in cui l’Assicurato compie 76 anni.
La durata della copertura è fissa e limitata a un periodo di 5 anni a partire dalla data di decorrenza del contratto.
La copertura assicurativa prevede, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della copertura stessa quale sopra specificata e purché il relativo premio annuale descritto al successivo art. 3.1.2 sia stato pagato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale variabile di anno in anno, pari ogni volta al prodotto del premio annuo complessivo per il numero degli anni mancanti alla conclusione del piano d’accumulo sottoscritto in Proposta, con il limite massimo di 100.000,00 euro. L’importo del capitale assicurato viene determinato ad ogni ricorrenza annuale e rimane costante fino alla successiva ricorrenza.
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza della copertura assicurativa, quest’ultima si intenderà estinta e i relativi
premi pagati resteranno acquisiti di diritto da Italiana Assicurazioni S.p.A.
La scadenza della presente copertura assicurativa è determinata - ed il relativo premio non è più dovuto - al verificarsi del primo degli eventi qui di seguito descritti.
In particolare, è definita alle ore zero del:
1. giorno corrispondente alla richiesta scritta di riscatto totale della polizza, o all’operazione di riduzione della garanzia base a seguito dell’interruzione del pagamento dei premi;
2. giorno corrispondente all’anniversario della data di decorrenza della polizza nel quale l’età dell’Assicurato sia pari a 76 anni. Per “età dell’Assicurato” si intende l’età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell’ultimo compleanno;
3. giorno corrispondente all’anniversario della data di decorrenza della polizza nel quale il costo della presente copertura assicurativa risulti superiore al premio di rata.
L’interruzione della copertura è in ogni caso definitiva e non può più essere successivamente ripristinata.
3.1.2. DETERMINAZIONE DEL PREMIO
L’importo del premio annuo viene determinato ad ogni ricorrenza annuale di polizza sulla base del capitale assicurato, come definito al precedente art. 3.1.1, e dell’età raggiunta a tale data dall’Assicurato.
L’importo così determinato viene prelevato, fino alla scadenza della copertura, dal premio annuale previsto dal piano d’investimento della polizza con la medesima rateazione prevista per quest’ultimo. L’Allegato 2 alle presenti Condizioni di assicurazione riporta i costi annuali della presente copertura per ogni casistica.
3.1.3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In particolare, in questi casi la Società si riserva di:
• contestare la validità del contratto, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave;
• recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
3.1.4. RISCHIO DI DECESSO: ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. Pertanto, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà immediatamente il capitale assicurato a tale data.
È esclusa dalla garanzia soltanto l’eventualità del decesso causato da:
• dolo dell’Assicurato;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio dell’Assicurato nei primi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
• infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
• malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato o al Contraente;
• decesso a causa di malattie o infortuni correlati all’abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
• pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo o scalata di roccia o ghiaccio oltre il III grado, speleologia, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci o snowboard acrobatico, immersioni con autorespiratore, paracadutismo, sport aerei in genere.
3.1.5. RICHIAMO ALLE CONDIZIONI DELLA GARANZIA BASE
Alla presente assicurazione complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le Condizioni di Assicurazione della garanzia base di polizza. In ogni caso non si applicano gli articoli relativi al riscatto.
3.1.6. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI DI CARENZA SENZA VISITA MEDICA
Di seguito vengono riportate le condizioni di carenza, applicabili laddove siano esplicitamente richiamate nel documento contrattuale rilasciato dalla Società al perfezionamento della polizza.
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e la polizza sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati relativi alla presente copertura assicurativa, al netto di eventuali spese accessorie e imposte.
La Società non applicherà, entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la limitazione sopraindicata e pertanto la somma dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite
epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
c. infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
3.2. ASSICURAZIONE PER L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
3.2.1 OGGETTO
Se la polizza è al corrente con il pagamento dei premi e qualora l’Assicurato venga colpito da invalidità totale e permanente entro il compimento del 65° anno di età, il Contraente viene esonerato da tutti i pagamenti dei premi successivi alla data di denuncia dello stato di invalidità relativi alla polizza base.
Ai sensi e per gli effetti della presente Assicurazione Complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui al quale, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica qualsiasi purché l’una e l’altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, venga riscontrato un grado di invalidità superiore al 65% con conseguente perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione svolta.
Il grado di invalidità permanente viene determinato quando, a giudizio medico, le minorazioni risultano stabili, quantificabili e ad esito non infausto. La valutazione del grado di invalidità avverrà secondo le norme previste dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (tabelle INAIL).
La presente garanzia si applica a condizione che, alla sottoscrizione del contratto, il valore risultante dalla moltiplicazione tra il premio annuo e la durata contrattuale (diminuita di 1) sia uguale o inferiore a 100.000,00 euro.
La garanzia non è applicabile qualora l’età dell’Assicurato sia superiore a 55 anni al momento della decorrenza contrattuale, oppure risulti superiore a 70 anni al momento della scadenza del periodo di pagamento dei premi.
3.2.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia oggetto del presente contratto produce effetti dal momento della sottoscrizione e del pagamento, da parte del
Contraente, della prima rata di premio della polizza.
3.2.3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ
Qualora si verificasse l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata, accludendo un dettagliato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che hanno causato l’invalidità. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
- consentire alla Società tutte le indagini e visite mediche necessarie ad accertare lo stato di invalidità;
- rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione utile per l’accertamento dello stato di invalidità;
- fornire tutte le prove necessarie per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l’invalidità.
3.2.4 ACCERTAMENTI DELLO STATO DI INVALIDITÀ ED ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI
La Società renderà nota la propria decisione sul riconoscimento dell’invalidità e la comunicherà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di invio della lettera raccomandata del Contraente – di cui al precedente art. 3.1.3 – desunta dal timbro postale.
La Società, una volta accertato clinicamente lo stato di invalidità dell’Assicurato, esonera il Contraente dal pagamento del premio con decorrenza dalla medesima data di invio della lettera raccomandata del Contraente di cui al paragrafo precedente.
In caso di riconosciuta invalidità dell’Assicurato, questi e il Contraente, per continuare a usufruire delle garanzie previste dalla presente Assicurazione Complementare, sono tenuti nei confronti della Società a:
- comunicare ogni eventuale cambio del luogo di residenza dell’Assicurato;
- fornire ogni notizia necessaria ad accertare il permanere dell’invalidità e comunicare in ogni caso l’intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell’invalidità stessa;
- consentire che la Società accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all’anno, la persistenza dell’invalidità.
3.2.5 CONTROVERSIA E COLLEGIO ARBITRALE
Qualora – entro i termini di tempo previsti al precedente art. 3.1.4 – l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione, il Contraente, purché la polizza sia regolarmente in vigore, ha facoltà di chiedere la constatazione dello stato d’invalidità dell’Assicurato a mezzo di un Collegio arbitrale composto di tre medici, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione della Società entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione avutane.
I medici verranno nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
3.2.6 CESSAZIONE DELLA GARANZIA
La presente Assicurazione Complementare si estingue nei seguenti casi:
- mancato pagamento dei premi della polizza base;
- al termine dell’anno di assicurazione nel quale l’Assicurato compie 65 anni;
- nel momento in cui viene riconosciuto lo stato di invalidità dell’Assicurato e corrisposta la relativa prestazione. In ogni caso i premi già versati restano acquisiti di diritto dalla Società.
Nel caso in cui siano abbinate al contratto anche altre garanzie complementari, tali garanzie cessano nel momento stesso in cui l’Assicurato viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione. I relativi premi non saranno più dovuti.
3.2.7 ESCLUSIONE DELL’ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE
La presente Assicurazione Complementare non contempla i casi di invalidità verificatisi a seguito di:
- tentato suicidio;
- infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo sia a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile, dell’Assicurato;
- guerra.
3.2.8 CESSAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ
Qualora venga accertata la cessazione dell’invalidità totale e permanente dell’Assicurato, la Società notifica, con lettera raccomandata, sia al Contraente sia all’Assicurato, la revoca dell’esenzione dal pagamento dei premi, con decorrenza dalla data di cessazione dell’invalidità.
In questo caso, il Contraente è nuovamente tenuto al pagamento dei premi di polizza.
3.2.9 RICHIAMO ALLE CONDIZIONI DELLA GARANZIA BASE
Alla presente Assicurazione Complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le Condizioni di Assicurazione della garanzia base di polizza. In ogni caso non si applicano gli articoli relativi alla riduzione e al riscatto.
3.2.10 COSTO DELLA GARANZIA
Il premio a copertura della presente garanzia complementare, dove applicabile a norma dell’art. 3.2.1, è compreso nel premio relativo alla garanzia principale.
4. OPZIONI CONTRATTUALI
4.1. SWITCH (CAMBIO LINEA DI INVESTIMENTO)
Qualora sia trascorso almeno un mese dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch (trasferimento) totale o parziale delle quote in proprio possesso da un comparto di Investimento ad un altro. L’operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte o parte delle quote presenti in un comparto e reinvestendole nel nuovo comparto, o nei nuovi comparti, scelti dal Contraente, a condizione che:
- l’operazione venga richiesta non più di due volte per ogni anno assicurativo. Per “anno assicurativo” si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di polizza;
- il controvalore delle quote da trasferire in ogni nuovo comparto sia almeno pari a 1.000,00 euro;
- il controvalore delle eventuali quote residue nel comparto di provenienza non sia inferiore a 1.000,00 euro.
Ai fini della determinazione dei limiti indicati, verrà adottato l’ultimo valore disponibile delle quote al momento della richiesta. Il giorno di riferimento per il disinvestimento è il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Posta della Società. Il giorno di riferimento per il successivo reinvestimento sarà invece il primo venerdì seguente a quello di disinvestimento. La valorizzazione degli importi da trasferire e da reinvestire verrà effettuata sulla base del valore unitario delle singole quote, rilevato nei rispettivi giorni di riferimento.
Ad operazione di switch avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:
- numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite;
- i rispettivi valori unitari delle quote rilevati nei giorni di riferimento. Nessun costo è previsto per l’istruzione della pratica di switch.
4.2. OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA
Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a 50.000,00 euro, in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle seguenti forme:
a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell’Assicurato;
b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell’Assicurato;
c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Ulteriori indicazioni sull’operazione di conversione possono essere richieste a:
Italiana Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l’eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali.
In tale ultimo caso, la Società:
• si impegna ad inviare il Set informativo relativo all’opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice di accettazione;
• darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte del Contraente, della propria volontà di esercitare l’opzione mediante sottoscrizione dell’appendice di cui sopra.
5. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
5.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Modulo di proposta fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurato, designando i
Beneficiari ed eventuale Referente Terzo, indicando inoltre l’ammontare del premio che vuole versare;
• versare il premio con le modalità indicate al successivo articolo 6.1.
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della proposta da parte della Società. Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di valorizzazione delle quote che coincide con il primo venerdì utile successivo al pagamento del premio. Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
5.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della proposta e di recesso dal contratto, devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo raccomandata.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dalla normativa e dai regolamenti interni dello Stato estero di nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento dell’importo che è stata obbligata a versare alle Autorità dello Stato estero in conseguenza del trasferimento di residenza.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare per iscritto alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
5.3. COSA FARE IN CASO DI EVENTO
Per ogni ipotesi di liquidazione prevista dal contratto, affinché Italiana Assicurazioni S.p.A. possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari indicati nell’ “Allegato 1 – Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione”, incluso nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
Si ricorda inoltre che, per ogni liquidazione è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo;
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.;
• nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite l’intermediario di competenza, nel rispetto della normativa vigente.
prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
5.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
5.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari in fase di sottoscrizione della Proposta e può successivamente revocarli o modificarli rivolgendosi all’intermediario competente, tramite raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni
S.p.A. o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Se i Beneficiari sono designati in forma nominativa il Contraente può pronunciarsi sull’invio delle comunicazioni agli stessi. Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
6. QUANDO E COME DEVO PAGARE
6.1. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione, sceglie di investire i premi, al netto dei costi previsti dal contratto e indicati al successivo art. 10, in quote di una o più Linee d’investimento del Fondo Interno Unit Linked “Italiana Unit”, a scelta tra:
o Forza Prudente;
o Forza Bilanciata;
o Forza Dinamica;
o Forza Aggressiva.
L’importo minimo di premio da investire su ciascuna Linea d’investimento non potrà comunque risultare inferiore a 600,00 euro.
Il contratto prevede il versamento di un numero di premi annui costanti - di importo annuo minimo pari a 600,00 euro e massimo di 30.000,00 euro - pari alla durata del piano di accumulo stabilito in proposta dal Contraente.
Il premio può essere frazionato in rate mensili, trimestrali e semestrali, fermo restando l’importo annuo stabilito in polizza. Il Contraente, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ha la facoltà di versare premi integrativi di importo non inferiore a 1.000,00 euro ciascuno, con i limiti di premio da investire su ciascuna linea come sopra descritto.
Il pagamento dei premi deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante e deve essere effettuato, direttamente alla Compagnia, tramite una delle seguenti modalità:
- bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario
Codice IT 89 T 03138 01000 000010476505, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso
Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, indicando come causale*:
Codice fiscale o Partita iva del Contraente + Numero di Proposta;
- assegno bancario, postale o circolare, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., con clausola di non trasferibilità.
I premi annui successivi al primo possono essere versati anche tramite:
- procedura di incasso automatico a mezzo SDD (obbligatoria in caso di periodicità mensile). In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il Contraente deve versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l’importo relativo ai premi del primo trimestre.
Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
* La causale dovrà essere compilata come di seguito indicato, per un totale di 25 caratteri consecutivi:
o codice fiscale (16 caratteri) e numero di proposta (9 caratteri);
o partita iva (11 caratteri), numero di proposta (9 caratteri) e 5 “x” per completare la sequenza.
6.2. ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE E LETTERA DI CONFERMA DELL’INVESTIMENTO
La Società provvede all’investimento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti integrativi mediante acquisto di quote della Componente Unit Linked. Il numero delle quote attribuito verrà determinato dividendo il premio, al netto dei costi specificati nel successivo art. 10, per il valore unitario della quota rilevato nel “giorno di riferimento”.
Il “giorno di riferimento” considerato per la valorizzazione delle quote - sempreché entro tale termine la Società non abbia comunicato per iscritto al Contraente, mediante raccomandata A.R., la mancata accettazione della Proposta – coincide con il primo venerdì utile successivo alla ricezione da parte della Società della relativa richiesta.
Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.
In occasione del pagamento del primo premio, la Società invierà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dal giorno di riferimento utilizzato per la valorizzazione delle quote, una lettera contenente:
• la data di decorrenza del contratto;
• la conferma dell’avvenuto versamento con indicazione del premio lordo versato e del premio investito;
• la data di incasso del premio e la data di valorizzazione delle quote;
• il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del premio, e il corrispondente valore della quota per ogni Linea di investimento prescelta.
Per i versamenti successivi al primo, la Società trasmetterà entro 10 giorni lavorativi dalla fine del semestre di riferimento, una lettera di conferma cumulativa per i premi annui frazionati pagati nel semestre stesso, contenente le medesime informazioni indicate in precedenza.
Inoltre, con riferimento all’assicurazione facoltativa “Temporanea Caso Morte”, se presente, verrà specificato:
• l’ammontare del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato, con indicazione dell’eventuale presenza del periodo di carenza;
• l’ammontare del relativo costo, che verrà prelevato dal premio versato prima dell’investimento.
6.3. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Il valore unitario della quota delle Linee d’investimento viene determinato settimanalmente ogni venerdì.
Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.
Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea per il numero delle quote in cui la stessa linea è ripartita nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea viene determinato in base alla valorizzazione
- ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della linea, al netto di tutte le passività.
Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa).
Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.
6.4. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI ANNUI
Fermo restando che non è possibile modificare l’importo dei premi ricorrenti stabilito nel piano di accumulo sottoscritto alla conclusione del contratto, né la durata del piano medesimo, il pagamento dei premi si considera interrotto dopo un periodo di un anno dalla data della rata di premio non pagata. Durante tale periodo il Contraente conserva il diritto di ripristinare la piena validità del contratto versando tutti i premi insoluti senza alcuna penalizzazione.
L’interruzione del pagamento dei premi previsti dal piano di accumulo, oltre il periodo di tempo sopra specificato, comporta invece i seguenti effetti:
- se non sono state versate almeno due intere annualità di premio: il contratto è rescisso ed i premi pagati relativi al piano di accumulo di base restano acquisiti alla Società. In questo caso, in presenza di uno o più versamenti integrativi precedentemente effettuati, il contratto resterà in vigore per quest’ultima sola componente assicurativa e sarà riscattabile in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- se sono state versate almeno due intere annualità di premio: il contratto viene ridotto con le modalità di seguito indicate. Resta ferma la facoltà di proseguire il versamento dei premi integrativi in qualunque momento, ma non è più possibile riprendere il versamento dei premi relativi al piano di accumulo di base.
La riduzione del contratto avviene con la seguente procedura:
1. si determina l’ammontare dell’onere di disinvestimento del piano di accumulo con la medesima procedura descritta all’art. 9 per il riscatto totale;
2. si procede alla riduzione del numero delle quote assegnate al contratto per un controvalore corrispondente all’onere così definito. La valorizzazione delle quote ai fini della riduzione viene effettuata sulla base del valore unitario delle stesse, determinato il primo venerdì successivo al periodo di dilazione di un anno di cui in premessa. Qualora in contratto fossero presenti quote di più comparti, il disinvestimento verrà suddiviso su tutti i comparti in proporzione al patrimonio di ciascuno.
A seguito di riduzione, la Società invierà al Contraente il resoconto dell’operazione effettuata, comprendente:
- importo dell’onere trattenuto con corrispondente numero di quote;
- numero di quote residue del contratto e relativo controvalore.
Successivamente alla riduzione del contratto, la copertura facoltativa relativa all’Assicurazione Temporanea caso morte, se presente, e l’Assicurazione complementare di esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, si estinguono.
6.5. MODIFICA DEL FRAZIONAMENTO DEI VERSAMENTI ANNUI
I premi annui previsti dal piano di accumulo possono essere corrisposti anche in rate mensili, trimestrali o semestrali; la scelta iniziale del frazionamento viene effettuata dal Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta.
Tuttavia, anche successivamente alla decorrenza del contratto, il Contraente mantiene il diritto di modificare il frazionamento tra le tre opzioni offerte (mensile, trimestrale o semestrale). L’esercizio di tale facoltà, gratuita, deve essere esercitato dal Contraente, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale interessata dalla modifica, tramite richiesta scritta inviata a: Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
7. DURATA DEL CONTRATTO
La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa principale, corrisponde alla vita dell’Assicurato. La durata del pagamento dei premi può variare, a scelta del Contraente, da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.
La durata delle coperture assicurative complementari, se presenti, sono riportate al precedente art. 3.
8. REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente un importo pari al controvalore del premio conferito, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui all'Art. 10. Il calcolo di tale controvalore, ed il giorno di riferimento considerato per la sua valorizzazione ai fini della determinazione dell’importo da restituire al Contraente, farà riferimento alla data di ricezione della domanda di recesso da parte della Società.
9. RISCATTO - DISINVESTIMENTO
Il valore di disinvestimento del contratto, conseguente all’esercizio del diritto di recesso, di riscatto, di switch, nonché di pagamento del capitale assicurato per decesso dell’Assicurato, è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote rilevato nella prima “Data di Valorizzazione” seguente alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento, o di comunicazione di decesso, corredata della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Posta della Società.
Essa corrisponde con il primo venerdì utile successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di disinvestimento o di comunicazione di decesso, corredata della relativa documentazione. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.
Il contratto non prevede alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti effettuati non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente.
Pertanto, per effetto dei rischi legati all’andamento dei mercati e dei costi presenti sul prodotto, vi è la possibilità che il
Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al premio investito.
9.1. RISCATTO
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e siano state pagate almeno due intere annualità di premio, con richiesta scritta e purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la riscossione dell’importo del valore di riscatto totale o parziale.
Il valore di riscatto è determinato dal prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, rilevato nel giorno di riferimento – così come definito all’art. 6.2 – immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento.
In caso di riscatto totale e qualora il piano di accumulo sottoscritto in Proposta non sia stato completato, al valore sopra quantificato verrà detratto un onere per commissioni di disinvestimento, secondo le modalità indicate al successivo art.
10. Nel caso in cui, antecedentemente alla richiesta del riscatto totale, la polizza fosse stata ridotta (art. 6.4 “Sospensione dei versamenti annui“), l’onere sopra indicato non sarà addebitato in quanto già applicato nell’operazione di riduzione.
A seguito del riscatto totale, il contratto si estingue.
Il Contraente può richiedere alla Società – con le medesime modalità previste per il riscatto totale, ma senza l’applicazione dell’onere per commissioni di disinvestimento – di riscattare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data, a condizione che:
- l’operazione venga richiesta non più di due volte per ogni anno assicurativo. Per “anno assicurativo” si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di polizza;
- il controvalore complessivo delle quote da riscattare sia almeno pari a 1.000,00 euro;
- il controvalore delle eventuali quote residue per ogni Linea d’investimento non sia inferiore a 1.000,00 euro;
- il controvalore complessivo delle quote residue di tutte le Linee d’investimento non sia inferiore al valore corrispondente al doppio dell’importo del premio annuo del piano di accumulo.
Ai fini della determinazione dei citati limiti di importo, verrà impiegato l’ultimo valore delle quote disponibili al momento della richiesta.
Per effetto dell’avvenuto riscatto parziale, il valore del capitale maturato diminuisce in proporzione. All’atto del pagamento del valore di riscatto parziale, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:
- numero delle quote rimborsate e di quelle residue;
- valore unitario delle quote rilevato nel giorno di riferimento.
A seguito del riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo.
Il riscatto parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi versamenti integrativi. E’ comunque possibile richiedere informazioni sul valore di riscatto rivolgendosi a:
Italiana Assicurazioni S.p.A. – Servizio “Benvenuti in Italiana” – Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Numero Verde: 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)
Fax: 00-00000000 – e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
E’ necessario tener presente che il risultato ottimale del presente piano assicurativo si ottiene rispettando un orizzonte temporale medio / lungo del proprio impegno. L'interruzione volontaria e prematura del piano nei primi anni di vita del contratto, infatti, comporta una riduzione dei risultati sperati introducendo la probabilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.
10. COSTI
10.1. COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Le spese relative al contratto per costi di acquisizione, incasso e gestione sono prelevate direttamente da ogni premio ricorrente versato, versamenti integrativi esclusi, e sono rappresentate da un’aliquota complessiva del premio stesso pari al 12%. Nessun importo verrà invece trattenuto per spese di emissione o quietanzamento. Tuttavia, poiché l’ammontare complessivo delle spese di emissione effettivamente sostenute dalla Società al perfezionamento del contratto è pari a 50,00 euro, Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva di trattenere tale onere, a rimborso dei propri costi, solo nel caso in cui il Contraente decida di recedere dal contratto nei termini previsti al precedente art. 8.
Infine, su ciascun versamento integrativo effettuato, il contratto prevede l’applicazione di un diritto fisso il cui importo è pari a 25,00 euro.
10.2. COSTI PER RISCATTO
Qualora il piano di accumulo sottoscritto in proposta non sia stato completato, al valore di riscatto totale, così come definito al precedente art. 9.1, verrà detratto un onere per commissioni di disinvestimento il cui ammontare è determinato in funzione del numero di premi annui non pagati rispetto a quelli previsti. Tale onere si ottiene con le modalità seguenti:
1. si individua l’aliquota corrispondente, che è pari al 4,50% moltiplicato per la differenza tra il numero dei premi
stabiliti nel piano e quelli, eventualmente frazionati, effettivamente pagati;
2. si moltiplica l’aliquota così determinata per l’importo complessivo del primo premio annuo.
Qualora, antecedentemente alla richiesta del riscatto totale, la polizza fosse stata ridotta (art. 6.4 “Sospensione dei versamenti annui“), l’onere sopra indicato non sarà addebitato in quanto già applicato nell’operazione di riduzione.
Non sono invece previste commissioni di disinvestimento per l’operazione di riscatto parziale.
10.3. COSTI PER SWITCH
Le operazioni di switch non prevedono l’applicazione di costi.
10.4. COSTI PER LE COPERTURE COMPLEMENTARI
Per i premi a copertura delle garanzie complementari si rimanda al precedente art. 3.
10.5. COSTI PER L’EROGAZIONE DELLA RENDITA
Qualora il Contraente decidesse, in occasione della richiesta di riscatto, di richiedere la conversione del capitale disponibile in una delle forme di rendita previste dalle opzioni sopra descritte, la Società procederà al calcolo del corrispondente valore della rendita tenendo conto del costo derivante dal pagamento ricorrente della stessa. Tale costo è pari all’1,25% su base annua, indipendentemente dalla tipologia della rendita e dal frazionamento prescelto.
10.6. COSTI GRAVANTI SULLE LINEE D’INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO
Si riportano i costi gravanti sulle Linee del Fondo Interno e quindi indirettamente sul Contraente. Remunerazione dell’impresa di assicurazione:
a) Commissione di gestione
La commissione di gestione è calcolata e trattenuta con rateo di competenza, ogni giorno di valorizzazione della quota (venerdì), sulla base del valore della linea d’investimento in quel momento.
Le commissioni di gestione su base annuale, al lordo dei costi di cui al seguente paragrafo, sono fissate nella seguente misura:
Linea di investimento | Commissioni di gestione |
Forza Prudente | 1,00% |
Forza Bilanciata | 1,50% |
Forza Dinamica | 1,80% |
Forza Aggressiva | 2,00% |
b) Commissione di performance Non prevista.
c) Altri costi
Xxxxx restando gli oneri di gestione in precedenza indicati, sono a carico delle Linee d’investimento anche una serie di costi dettagliatamente descritti nel “Regolamento del Fondo Interno ITALIANA UNIT”, riportato nelle presenti Condizioni di assicurazione. Tali costi sono calcolati e trattenuti, con rateo settimanale, ogni venerdì (giorno di valorizzazione della quota) sulla base del valore del Fondo in quel momento.
11. POTENZIALE RENDIMENTO
La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità descritte nel “Regolamento del Fondo Interno ITALIANA UNIT” di seguito riportato, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziare.
Il valore del patrimonio del Fondo Interno assicurativo sopra denominato - di seguito chiamato per brevità “Fondo” - non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società a garanzia dei propri impegni, le cui attività sono espresse in quote del Fondo stesso.
La responsabilità della gestione del Fondo e l’attuazione pratica della politica di investimento viene assunta in via sistematica direttamente da Italiana Assicurazioni S.p.A.
Le caratteristiche del Fondo sono dettagliatamente descritte nel “Regolamento del Fondo Interno ITALIANA UNIT”.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “ITALIANA UNIT”
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno
Italiana Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata “Società”, ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno assicurativo finalizzato alla gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziare, suddiviso e diversificato in Linee di Investimento successivamente descritte, denominato “Italiana Unit”, in seguito per brevità definito “Fondo Interno” o “Fondo”.
Tale Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno
Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all’Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione.
Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate.
Il Fondo è suddiviso in Linee di Investimento, dettagliatamente descritte all’Art. 6, ciascuna contraddistinta da una sua specifica strategia di investimento.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
Art. 3 – Partecipanti al Fondo
Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti, persone fisiche o giuridiche, delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.
Art. 4 – Destinazione dei versamenti
I capitali conferiti alle Linee di Investimento facenti parte del Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti ai successivi Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.
Art. 5 – Criteri di investimento del Fondo
L’investimento sarà effettuato in azioni di uno o più comparti SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM) sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari.
In ogni caso, i titoli suddetti devono possedere i requisiti richiesti dalla Direttiva 85/611/CEE e dalla circolare Isvap 474/02, come modificate ed integrate alla data delle Condizioni Contrattuali.
L’investimento in strumenti finanziari derivati, in particolare, è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa assicurativa vigente.
I criteri di investimento degli OICR sopra descritti sono univocamente definiti per ogni comparto, intendendosi con tale termine il criterio, coerente ed omogeneo per livello di rischio, della strategia di investimento che può essere adottata dalle Linee, con i diversi limiti più avanti specificati.
Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli attivi utilizzati.
Le categorie presenti nel Fondo, nel senso sopra definito, sono le seguenti tre:
Art. 5.1 - Categoria Monetaria e Liquidità
Il Comparto Monetario e Liquidità investe in obbligazioni ordinarie quotate e non quotate, in certificati di deposito, titoli di Stato o garantiti da Stati, e in strumenti di liquidità aventi le seguenti caratteristiche:
• la liquidità matura un interesse riveduto periodicamente in base alle condizioni del mercato monetario. L’obiettivo gestionale è comunque di tenere una liquidità media inferiore al 30%;
• i certificati di deposito a breve (inferiore ai 12 mesi) sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato;
• i titoli di Stato e le obbligazioni quotate sono valutati ai prezzi di mercato.
Art. 5.2 - Categoria Obbligazionaria
La categoria Obbligazionaria è rappresentata da:
• obbligazioni ordinarie, ovvero convertibili e cum warrant, quotate e non quotate, purché l’emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo;
• quote di organismi di investimento collettivo ad indirizzo prevalentemente obbligazionario;
• titoli obbligazionari emessi o estinguibili in Paesi aderenti all’OCSE, quotati in mercati regolamentati o non quotati, emessi o garantiti da organismi governativi appartenenti all’OCSE;
• titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
• titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito.
Art. 5.3 - Categoria Azionaria
L’investimento del Comparto Azionario è effettuato in azioni di uno o più comparti di SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ad indirizzo azionario. La Società si riserva la facoltà di effettuare investimenti in azioni di uno o più comparti di altre SICAV o in quote di OICVM, sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, sempreché soddisfino comunque le condizioni richieste dalle Direttive di cui all’Art. 5.
Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide non superiori al 30% e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti.
Art. 6 – Le Linee di Investimento
Ogni Linea di Investimento prevede un investimento dell’importo conferito alla Linea medesima nei vari comparti, quale sopra descritti, secondo una specifica percentuale prestabilita. Le Linee di Investimento presenti nel Fondo sono:
“Forza Prudente”
La Società investe i capitali conferiti alla Linea di Investimento “Forza Prudente” secondo i limiti indicati nella seguente tabella:
Tipologia dei comparti | Limiti percentuali |
Liquidità e investimenti a breve termine | da 0% a 20% |
Obbligazioni Europee | da 40% a 100% |
Obbligazioni Internazionali | da 0% a 60% |
Finalità: salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nei mercati monetari ed obbligazionari, rispondendo alle esigenze di chi sceglie una gestione prudente al fine di cautelare il rendimento e di consolidare il proprio patrimonio.
Le scelte d’investimento del comparto saranno basate in senso generale sul controllo della durata media dei titoli costituenti il portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi d’interesse e, a livello più particolare, in relazione alla redditività dei singoli titoli, al merito di credito degli emittenti e al relativo grado di liquidità.
Profilo di rischio: Basso (Categoria: Obbligazionario)
Orizzonte temporale: Breve durata (2 anni) Benchmark: 5% European Central Bank ESTR OIS;
20% Bloomberg Global Agg Treasuries TR Index Value Unhedged USD; 75% Bloomberg Euro Agg Treasury TR Index Value Unhedged EUR.
European Central Bank ESTR OIS: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro;
Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni governative, pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sviluppati;
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sovrani dell'eurozona.
Relazione con il benchmark: nella scelta degli investimenti la Linea non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con l’obiettivo di massimizzare il rendimento.
“Forza Bilanciata”
La Società investe i capitali conferiti alla Linea di Investimento “Forza Bilanciata” secondo i limiti indicati nella seguente tabella:
Tipologia dei comparti | Limiti percentuali |
Liquidità e investimenti a breve termine | da 0% a 30% |
Obbligazioni Europee | da 0% a 60% |
Obbligazioni Internazionali | da 0% a 30% |
Azioni Europee | da 10% a 50% |
Azioni Internazionali | da 5% a 40% |
Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti bilanciati sia nel comparto obbligazionario che nel comparto azionario, rispondendo alle esigenze di chi, pur intendendo effettuare un investimento non di breve durata, sceglie un livello di rischio equilibrato.
Le scelte d’investimento saranno basate su variazioni della composizione del portafoglio tra titoli di debito e di capitale in funzione delle prospettive dei mercati di riferimento. Inoltre, la selezione dei titoli azionari sarà effettuata sulla base dei fondamentali di lungo termine delle società emittenti mentre la durata media degli investimenti in titoli obbligazionari sarà modulata in funzione delle prospettive dei tassi d’interesse.
Profilo di rischio: Medio (Categoria: Bilanciato) Orizzonte temporale: Media durata (3/5 anni)
Benchmark: 10% European Central Bank ESTR OIS;
10% Bloomberg Global Agg Treasuries TR Index Value Unhedged USD;
35% Bloomberg Euro Agg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR; 20% MSCI World EUR Index;
25% MSCI Europe Index.
European Central Bank ESTR OIS: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro;
Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni governative, pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sviluppati;
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sovrani dell'eurozona;
MSCI World EUR Index: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;
MSCI Europe Index: indice azionario rappresentativo delle performance di grandi e medie imprese nei 15 paesi dei mercati sviluppati (DM) in Europa. L'indice copre circa l'85% della capitalizzazione libera di mercato dell’universo azionario dei mercati sviluppati europei.
Relazione con il benchmark: nella scelta degli investimenti la Linea non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con l’obiettivo di massimizzare il rendimento.
“Forza Aggressiva”
La Società investe i capitali conferiti alla Linea di Investimento “Forza Aggressiva” secondo i limiti indicati nella seguente tabella:
Tipologia dei comparti | Limiti percentuali |
Liquidità e investimenti a breve termine | da 0% a 30% |
Azioni Europee | da 20% a 100% |
Azioni Internazionali | da 20% a 100% |
Finalità: consentire una crescita del capitale nel medio - lungo periodo, mediante forte concentrazione degli investimenti nel comparto azionario, con possibilità di elevata variabilità dei risultati nel corso del tempo, rispondendo alle esigenze di chi intende effettuare un investimento di ampio respiro. Le scelte d’investimento saranno stabilite in funzione delle prospettive dei mercati di riferimento. Inoltre la selezione dei titoli azionari sarà effettuata sulla base dei fondamentali di lungo termine delle società emittenti.
Profilo di rischio: Alto (Categoria: Azionario) Orizzonte temporale: Lunga durata (8/10 anni)
Benchmark: 5% European Central Bank ESTR OIS; 45% MSCI World EUR Index;
50% MSCI Europe Index.
European Central Bank ESTR OIS: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro; MSCI World EUR Index: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;
MSCI Europe Index: indice azionario rappresentativo delle performance di grandi e medie imprese nei 15 paesi dei mercati sviluppati (DM) in Europa. L'indice copre circa l'85% della capitalizzazione libera di mercato dell’universo azionario dei mercati sviluppati europei.
Relazione con il benchmark: nella scelta degli investimenti la Linea non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con l’obiettivo di massimizzare il rendimento.
“Forza Dinamica”
La Società investe i capitali conferiti nella Linea di Investimento “Forza Dinamica” in azioni di SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento (OICR), ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari, con criteri di selezione degli investimenti caratterizzati dal massimo della flessibilità, in stretta e permanente relazione con le indicazioni provenienti dai mercati finanziari ed in funzione delle prospettive degli stessi.
Inoltre la selezione dei titoli azionari sarà effettuata sulla base dei fondamentali di lungo termine delle società emittenti.
Finalità: La linea ha come obiettivo l’accrescimento del capitale conferito mediante investimento nelle categorie obbligazionaria / monetaria/ azionaria e – per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall’Euro – nel mercato valutario.
La gestione è orientata ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento utilizzando dei limiti di rischio massimo in termini di volatilità: in particolare l’obiettivo di rischio della linea è costituito da un valore della volatilità del 6%.
Profilo di rischio: Medio-Alto (Categoria: Flessibile) Orizzonte temporale: Media durata (5 anni)
Art. 7 – Rischio di cambio
Gli investimenti appartenenti a ciascuna Linea di Investimento sono espressi in Euro; poiché le valute dei comparti di SICAV, dei Fondi Comuni di Investimento e degli eventuali altri titoli azionari ed obbligazionari, nei quali ciascuna Linea investe, possono essere diverse dall’Euro, la conversione da dette valute in Euro comporta un rischio di cambio che non è coperto dalla Società.
Art. 8 – Patrimonio netto del Fondo Interno
La Società calcola ogni venerdì il valore complessivo netto del patrimonio di ogni Linea di Investimento costituente il Fondo. Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società del Gruppo, il valore complessivo netto delle Linee sarà calcolato il primo giorno lavorativo successivo.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.
Il valore complessivo netto del patrimonio di ogni Linea risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all’Art. 11.
Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari (Esempio: azioni dello stesso settore o altre obbligazioni dello stesso emittente) o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa).
Le commissioni retrocesse dai gestori di OICR sono riconosciute al Fondo.
Inoltre, nel caso in cui attraverso l’acquisto diretto di strumenti finanziari da parte del Fondo la Società maturi un credito d’imposta (su dividendi, ritenuta d’acconto su interessi bancari attivi ed altri eventuali crediti d’imposta che potrebbero maturate in capo a Italiana Assicurazioni S.p.A.), lo stesso verrà riconosciuto al Fondo.
Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo è costituito dalla somma dei patrimoni netti di tutte le Linee di Investimento.
Art. 9 – Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno – per ciascuna Linea di Investimento – viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8.
Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione nello stesso giorno. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 Euro.
Art. 10 – Attribuzione delle quote
La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti alla Linea di Investimento, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.
Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.
Art. 11 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno
Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni giorno di valorizzazione della quota con rateo di competenza sulla base del valore del Fondo in quel momento:
• oneri per l’amministrazione e la gestione dei contratti assicurativi:
Linea di Investimento | Commissioni di gestione |
Forza Prudente | 1,00% |
Forza Bilanciata | 1,50% |
Forza Aggressiva | 2,00% |
Forza Dinamica | 1,80% |
• commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR, il cui costo può variare da un minimo dello 0,05% ad un massimo del 2,10%;
• gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
• le eventuali commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità dei fondi;
• le spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto del Fondo;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Gli oneri a carico della Società sono rappresentati da:
• spese di amministrazione e di funzionamento;
• spese di commercializzazione;
• tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati a carico del Fondo.
Art. 12 – Revisione Contabile
Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell’economia e delle finanze che attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.
Art. 13 – Scritture Contabili
La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige:
• il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso;
• un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all’Art. 8 del presente Regolamento;
• un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
1. note illustrative;
2. prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Linea di Investimento alla data di chiusura dell’anno solare;
3. prospetto di sintesi della sezione di reddito per ogni Linea di Investimento nel periodo di riferimento.
4. Regolamento del Fondo Interno.
Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione di cui all’Art. 12, viene trasmesso all’IVASS entro 30 giorni dalla redazione, ed è a disposizione dei Contraenti presso la Sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e sul sito Internet della Società.
Art. 14 – Modifiche relative alle Linee di Investimento del Fondo
La Società si riserva la facoltà di istituire altre Linee di Investimento o di procedere alla loro eventuale liquidazione. Nel caso si rendesse necessaria la liquidazione di una Linea, le attività in essa contenute verranno liquidate al prezzo di mercato e, in tal caso, la Società informerà ciascun partecipante interessato circa la necessità di trasferire le attività in un’altra Linea con almeno tre mesi di anticipo sulla data prevista
per l’attuazione della variazione. Il Contraente potrà scegliere, senza alcun onere, il trasferimento ad altre Linee all’interno delle possibilità offerte dalla Società oppure risolvere il contratto, dandone avviso alla Società, con raccomandata A.R, entro 30 giorni dal momento di ricevimento della comunicazione.
In caso di risoluzione del contratto, la Società corrisponderà al Contraente il controvalore delle quote accreditate sulla polizza, che saranno convertite sulla base del valore unitario risultante al primo venerdì successivo alla data di ricevimento della raccomandata presso la Sede della Società.
Qualora la Società non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di comunicazione, le modifiche stesse si intenderanno accettate.
Art. 15 – Modifiche relative al Fondo
Il Fondo interno “Italiana Unit” - esclusivamente con l’obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti - potrà essere fuso con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e caratteristiche similari.
La fusione rappresenta un’operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.
L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati.
Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un’adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini economici, della fusione; composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati alla fusione; data di effetto della fusione.
Art. 16 – Modifiche al presente Regolamento
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai sottoscrittori.
12. REGIME FISCALE
Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.
Regime fiscale dei premi ai fini dell’imposta sulle assicurazioni: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall’imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
Regime fiscale dei premi ai fini della detraibilità dall’Irpef: solo la parte di premio destinata alla copertura complementare facoltativa “Temporanea Caso Morte” è detraibile dall’imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef, come da normativa vigente. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Regime fiscale delle prestazioni: le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, per quanto riguarda la prestazione principale in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati, al netto degli eventuali costi sostenuti per la copertura di puro rischio. I rendimenti da assoggettare all’imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici ed equivalenti conteggiata annualmente.
Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l’imposta sostitutiva non è applicata.
A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza.
Per quanto riguarda la garanzia complementare temporanea per il caso di morte, il capitale erogato in caso di morte dell’Assicurato è interamente a copertura del rischio demografico e, quindi, non soggetto a tassazione.
Fiscalità rendita: nel caso in cui si eserciti l’opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario.
Imposta di bollo: sul valore di riscatto o di rimborso della polizza riferibile alla componente di Ramo III (Linee d’investimento del fondo interno Unit Linked) è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo, calcolata annualmente nella misura del 2 per mille per ogni anno di vigenza del contratto, con un limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che deve essere prelevata all’atto del rimborso o del riscatto della polizza. In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d’anno, l’imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso.
Normativa FATCA e CRS: a partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Italiana Assicurazioni S.p.A. identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service). L’identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato. La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).
La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l’obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Nel corso della durata contrattuale, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia
l’eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell’Unione Europea e/o l’acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio
“Benvenuti in Italiana”
Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)
fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi
a) all’IVASS con una delle seguenti modalità:
1. xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; 2. via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
3. via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
oppure
b) alla Consob, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa di assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, l’interessato potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx.
La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A., con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Arbitro per le controversie finanziarie
In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie.
Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore Contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore Contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore Contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
14. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
A tal fine la Società, preso atto che ci sono gestori di fondi e di attività finanziarie che operano tramite soggetti che assumono, contemporaneamente, anche la veste di distributori nel collocamento di contratti assicurativi, non esclude che possano insorgere eventuali conflitti di interesse tra il distributore di questo prodotto ed il Cliente, che incidano negativamente sull’interesse di quest’ultimo.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
15. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
▪ per la per la componente unit linked:
- cumulo dei premi versati dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’Assicurato nell’anno di riferimento;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
- per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
Infine, la Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.
16. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
17. CESSIONE PEGNO E VINCOLO
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
18. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).
Allegato 1 – Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione
Riscatto totale | Riscatto parziale | Pagamento capitale a scadenza | Pagamento rendita a scadenza | Decesso Assicurato | Decesso Contraente | Sinistro sulle garanzie complementari | |
Richiesta sottoscritta dal Contraente | • | • | • | • | |||
Dichiarazione attestante la data effetto dell’ultima quietanza pagata | • | • | • | • | • | • | |
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario | • | • | • | • | |||
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato al Contraente in caso di pagamento tramite bonifico bancario | • | • | |||||
Dati anagrafici/fiscali dei Beneficiari, qualora diversi da Contraente e Assicurato | • | • | • | ||||
Richiesta di opzione alla scadenza sottoscritta dal Contraente: • opzione rendita con descrizione della tipologia della rendita scelta • opzione capitale | • | • | |||||
Copia di un documento di riconoscimento dell’Assicurato, qualora diverso dal Contraente | • | • | |||||
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione presso l’Agenzia. Tale documento è da presentare almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla scadenza in caso di pagamento rendita | • | • | |||||
Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo attivo sulla polizza | • | • | |||||
Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dinamica dell’infortunio | • | ||||||
Comunicazione di avvenuto decesso | • | • | |||||
Certificato di morte | • | • | |||||
Documentazione sanitaria relativa all’infortunio/malattia/causa del sinistro: • cartelle cliniche • certificati medici • lettera di dimissioni rilasciata dall’ospedale attestante il ricovero e la degenza • altri accertamenti di cui già in possesso | • | ||||||
Relazione del medico curante sulla causa di decesso su modulo della Compagnia | |||||||
Dichiarazione del medico curante attestante lo stato di non fumatore, nel caso di TCM non fumatori | |||||||
Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità permanente o totale | • | ||||||
Atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (Atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori a 15.000,00 euro) | • | • |
Allegato 2 – Assicurazione temporanea in caso di morte a premi unici ricorrenti
Premi per 1.000,00 euro di capitale assicurato – Durata = 1 anno
Età Assicurato | Tassi di premio | Età Assicurato | Tassi di premio |
18 | 1,13 | 47 | 3,24 |
19 | 1,21 | 48 | 3,48 |
20 | 1,27 | 49 | 3,77 |
21 | 1,32 | 50 | 4,12 |
22 | 1,35 | 51 | 4,54 |
23 | 1,36 | 52 | 4,99 |
24 | 1,39 | 53 | 5,68 |
25 | 1,37 | 54 | 6,02 |
26 | 1,37 | 55 | 6,54 |
27 | 1,36 | 56 | 7,23 |
28 | 1,34 | 57 | 8,19 |
29 | 1,32 | 58 | 9,01 |
30 | 1,34 | 59 | 10,22 |
31 | 1,33 | 60 | 11,05 |
32 | 1,38 | 61 | 12,02 |
33 | 1,43 | 62 | 13,06 |
34 | 1,50 | 63 | 14,06 |
35 | 1,53 | 64 | 15,49 |
36 | 1,59 | 65 | 17,20 |
37 | 1,63 | 66 | 19,16 |
38 | 1,71 | 67 | 21,33 |
39 | 1,82 | 68 | 23,45 |
40 | 1,92 | 69 | 26,11 |
41 | 2,03 | 70 | 29,18 |
42 | 2,16 | 71 | 32,23 |
43 | 2,31 | 72 | 35,81 |
44 | 2,52 | 73 | 39,35 |
45 | 2,72 | 74 | 43,57 |
46 | 2,92 | 75 | 48,38 |
BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Mod. VITCC70028
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