Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
IL MEDICO COMPETENTE NEL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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SORVEGLIANZA SANITARIA
“Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”
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TITOLO I ART.2 - DEFINIZIONI
■ h) «MEDICO COMPETENTE»: medico in possesso di particolari titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
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Articolo 38 - Xxxxxx e requisiti del medico competente
Titoli o requisiti richiesti per svolgere le funzioni di medico competente
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva* o in medicina legale*.
* Legge 8 gennaio 2002 n.1
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Articolo 38 - Xxxxxx e requisiti del medico competente
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto.
Essi qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
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Articolo 38 - Xxxxxx e requisiti del medico competente
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (ECM) a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
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Articolo 25 – Obblighi del medico competente
1. Il Medico competente:
comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
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XXXXXXX ETICI NEI CONTRATTI DI LAVORO DEGLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO
Gli OML dovranno richiedere che venga inserita nel loro contratto di lavoro una clausola sugli aspetti etici.
Tale clausola dovrà comprendere nello specifico il loro diritto ad applicare standard, linee guida e principi etici professionali.
Gli OML non dovranno accettare condizioni di pratica professionale tali da non permettere lo svolgimento delle loro funzioni secondo gli standard professionali ed i principi etici desiderati.
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Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
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Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
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Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.
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ARTICOLO 18
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
1. Il datore di lavoro deve:
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
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Articolo 25
Obblighi del Medico Competente
1. Il Medico Competente:
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
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ART.18 - Obblighi DDL e Dirigente
•Inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria
•richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
•comunicare tempestivamente al medico competente
la cessazione del rapporto di lavoro
ART.40
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con
DM saranno definiti, secondo criteri di
semplicità e certezza, i contenuti dell’
Allegato 3A (cartella sanitaria e di
rischio)
N.B.: per il momento non è più richiesta
la firma del DDL sulla cartella sanitaria
■
■
■
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario
per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico
competente;
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ARTICOLO 25
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto 81/08;
d) La documentazione in possesso del MC deve essere consegnata alla cessazione dell’incarico, sempre nel rispetto del X.Xxx. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
IDONEITA’ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA
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LE FINALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SONO DI TIPO PREVENTIVO
(PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA)
• identificare eventuali condizioni “negative” di salute ad uno stadio precoce;
• identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità
• contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio collettiva ed individuale;
• verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
• raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.
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ARTICOLO 41 SORVEGLIANZA SANITARIA
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
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CASI IN CUI LA S.S. E’ ESPRESSAMENTE RICHIESTA
ART. 176 – Videoterminali
168 - Movimentazione Manuale Carichi
196 – Rumore
204 – Vibrazioni
211 – Campi Elettromagnetici
218 – Radiazioni Ottiche
229 – Agenti Chimici Pericolosi
242 – Agenti Cancerogeni e Mutageni
259 – Amianto
279 – Agenti Biologici
Allegato XXXIX – Piombo e composti
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Il monitoraggio biologico è parte integrante della sorveglianza sanitaria ed integra i dati del monitoraggio ambientale per la valutazione del rischio e per la quantizzazione dell’esposizione dei lavoratori alle sostanze e ai preparati pericolosi
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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
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ARTICOLO 41 - SORVEGLIANZA SANITARIA
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
e-ter) visita
medica precedente
alla ripresa
del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore
ai sessanta
giorni continuativi,
al
fine di verificare l’idoneità alla mansione.
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La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 SOGGETTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Soggetti: A carico di: | ||||
Lavoratori subordinati | Datore di lavoro | |||
Lavoratori con contratto somministrazione | Utilizzatore | |||
Lavoratori pubbliche amministrazioni | Datore di lavoro | |||
Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre | Datore di lavoro | |||
Lavoratori a progetto, Xx.Xx.Xx, Xx.Xx.Xxx. se le prestazioni si svolgono c/o il | Committente | |||
Lavoratori subordinati a distanza | Datore di lavoro | |||
Lavoratori autonomi, componenti d’impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole | Facoltativa e a loro carico | |||
Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo | Entro 90 giorni verranno emanate disposizioni | |||
Lavoratori volontari | Datore di lavoro | |||
Soci lavoratori di cooperative | Datore di lavoro |
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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
lavoro
amministrazioni
committente
finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto | |
Esclusi: | problemi alcol-correlati |
assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti |
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Articolo 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, (norme per il diritto al lavoro dei disabili) in relazione ai giudizi, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Avverso i giudizi del medico competente (ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva) è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
NON deve includere accertamenti sanitari:
su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore
che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica
per verificare stati di sieropositività per HIV
per accertare stati di gravidanza
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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
■ 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
■ a) in fase preassuntiva; (abrogato)
■ b) per accertare stati di gravidanza;
■ c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
■ 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti
di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è
incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39,
comma 3, del presente decreto
Il medico competente esprime il proprio giudizio per
iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
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Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente, pena la reclusione o l’ammenda da 200 a 600 euro (art.59)
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente:
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
1. Il Medico Competente:
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
1. Il Medico Competente:
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
1. Il Medico Competente:
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
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ALLEGATO 3B
■ Dati identificativi dell’azienda
■ Dati identificativi del Medico competente
■ Rischi cui sono esposti i lavoratori
■ Protocolli sanitari adottati
■ N. giorni di assenze
■ Infortuni denunciati
■ Malattie professionali segnalate
■ Tipologia dei giudizi di idoneità
INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI COLLETTIVI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA CONTENUTI MINIMI
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2. Il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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ARTICOLO 40 - RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
ART.40 – Rapporti MC-SSN
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con DM saranno definiti,
secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli
Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle
informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in
vigore del decreto di cui al precedente periodo
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
1. Il Medico Competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
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La valutazione deiARriTscIhCiOLdOev2e9 essere rielaborata entro 30MOgDioArnLIi T,ÀinDIcEaFsoFEdTiTUmAoZdIiOficNhEeDdEeLlLAprocesso
produttivo
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necaell’sasrittiàco. lo 41.
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ARTICOLO 28
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sono compresi i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
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La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 6 )
elaborerà, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.
- elaborerà i criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarità dei settori
di riferimento;
- elaborerà le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
La
valutazione dello
stress
lavoro-correlato è
effettuata
nel rispetto delle
indicazioni di
cui
all’articolo 6,
comma 8, lettera
m-quater, e il
relativo
obbligo decorre dalla
elaborazione
delle
predette
indicazioni e
comunque, anche in
difetto di
tale elaborazione,
a far data dal
1°
agosto 2010
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente :
collabora all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente:
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il
responsabile del servizio di prevenzione
la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa
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Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente:
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
base alla valutazione dei rischi;
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Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con
accordo in Conferenza Stato-Regioni,
adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono
rivisitate le condizioni e le modalità per
l’accertamento
della tossicodipendenza e della alcool
dipendenza.
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LEGGE 125 del 2001, Art. 15
Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.
Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, individuate con decreto ministeriale è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Per le finalità previste dal presente articolo, i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente da medico competente ovvero dai medici dei servizi PSAL (Prev. e Sicur. Ambienti di lavoro)
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Provvedimento 16 marzo 2006
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
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ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.
■ addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
■ lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
■ tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
■ conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento
■ manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
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Provvedimento 30 ottobre 2007
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione anche solo sporadica di sostanze stupefacenti
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TOSSICODIPENDENZA
Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 n.131,
in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza
PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2007
(pubblicato nella G. U. n. 266 del 15/11/07}
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ALLEGATO I
MANSIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DI TERZI
■ Mansioni inerenti le attività di trasporto:
■ conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D,E*... guida di taxi, veicoli in servizio di noleggio con conducente, trasporto di merci pericolose
■ personale addetto alla circolazione dei treni
■ personale ferroviario navigante
■ personale navigante acque interne
■ * Per l'alcol anche la categoria B!!!!!!!!
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Art.2
Struttura sanitaria competente
Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria competente, si intende il Servizio per le tossicodipendenze della ASL nel cui territorio ha sede l'azienda nella quale è occupato il lavoratore interessato
- Per il personale ferroviario anche il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato
- marittimo: qualsiasi porto nazionale scelto dal D.L. o il compartimento di iscrizione della nave
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Art.4
Accertamenti sanitari preventivi di screening
II DL, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al Medico Competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato
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Art.4
Accertamenti sanitari preventivi di screening
A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da parte del MC al SERT dell’ASL nel cui territorio risiede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore, o dalle strutture sanitarie indicate all'art.2 competenti (Ufficio di Sanità Marittima, Direzione Sanitaria RFI)