REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale Enna
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 0/0, 00000 Xxxx
Capitolato speciale d’appalto procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della R.S.A. di Pietraperzia, per il fabbisogno aziendale di anni tre.
Metodo di scelta del contraente: Procedura Aperta;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso per l’intero unico lotto;
Importo complessivo presunto di spesa, compreso il periodo di eventuale rinnovo € 5.080.800,00 Costo della sicurezza da interferenza, non assoggettabili a ribasso €. 0,3 (zero,3%)
C.I.G. Lotto unico 6393504667
UOC RESPONSABILE: | U.O.C. Provveditorato ed Economato U.O. Appalti e Forniture Email: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx Sito internet: xxx.xxx.xxxx.xx |
RESPONSABILE DELLA UOC: | D.ssa Xxxxxx X. Carta Tel. 0000-000000. fax. 0000.000000/177 |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: | Rag. X. Xxxx Xxxxxxxx Tel. 0000-000000, fax 0000.000000/177 |
RESPONSABILI ARTICOLAZIONI AMMINISTRATIVE RICHIEDENTI: | Dott. X. Xxxxxxx Xxxx. X. Xxxxxxx |
Reperibili tramite | |
centralino az/le tel. 0000-000000 |
PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I Definizioni generali Art. 1. (Definizioni)
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda sanitaria. Per Azienda sanitaria o A.S.P. si intende l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
b) Impresa concorrente. Per impresa concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara, sia in forma singola che in forma associata;
c) Impresa aggiudicataria. Per impresa aggiudicataria si intende quella impresa concorrente risultata aggiudicataria dell’appalto, secondo le modalità di cui al presente capitolato.
d) Impresa esclusa. Per Impresa esclusa si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara, perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme, tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione dalla gara.
e) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del medesimo soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato.
f) Legale rappresentante del raggruppamento di imprese. E’ il legale rappresentante dell’impresa mandataria, quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
g) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
h) Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale l’Azienda, con le modalità di seguito previste, manifesta la sua volontà di utilizzare il contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.
i) Regolamento degli Appalti: D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 di attuazione del D. X.xx 12/04/2006, n. 163;
Art. 2. (Normativa di riferimento)
Il presente appalto è regolato, in via gradata:
a) Dalle clausole del presente capitolato speciale d’appalto, che costituiscono manifestazione di volontà di tutti gli accordi intervenuti con la fornitrice, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e alla documentazione prodotta;
b) Dalle prescrizioni del bando di gara approvato;
c) Xxxxx disposizioni del capitolato generale d’oneri di competenza dell’Azienda Sanitaria;
d) Dalla normativa comunitaria in materia, ove applicabile;
e) Dalle norme di contabilità di Stato;
f) Dalle norme regionali in materia;
g) Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo;
h) Dalle regole e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nei provvedimenti in esso richiamati, nella eventualità che esista e sia allegato al presente;
i) Dalle disposizioni contenute del D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui la fornitrice dichiara di avere esatta conoscenza;
Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche dove intervengano variazioni di mercato e/o modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per la fornitrice, quest’ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere od a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
PARTE II NORME GENERALI INTRODUTTIVE ALLA GESTIONE.
Art. 3 (Oggetto dell’appalto e condizioni particolari)
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento della gestione di servizi sanitari assistenziali non medici, di recupero funzionale e delle attività alberghiere della Residenza Assistenziale Sanitaria (R.S.A.) per anziani non autosufficienti e disabili degenti in Pietraperzia, in adempimento del D.P.R.S. 25 Ottobre 1999, D.A. 7 Agosto 2002, n°1545, D.A. 24 Maggio 2010 (G.U.R.S. 25 Giugno 2010 n. 29).
La durata contrattuale del Servizio è prevista in anni 3 (tre), con facoltà di eventuale rinnovo, agli stessi patti e condizioni, per anni uno. Il Presente contratto è assoggettato alla clausola risolutiva in caso di diniego e/o mancata approvazione all’esternalizzazione da parte dell’Assessorato Regionale della Salute ai sensi dell’art. 21, comma 2°, della L.R. n 5 del 14/04/2009, senza che le ditte abbiano nulla a che pretendere;
Il valore complessivo della gara (compreso il periodo di eventuale rinnovo) è pari a €. 5.080.800,00 eventuale IVA compresa, comprensivo dei costi per rischi da interferenza (DUVRI).
I costi per rischi da interferenza sono pari allo 0,3% pari ad € 15.242.40,00 sul valore complessivo stimato compreso il periodo di eventuale rinnovo.
CAPITOLO I - NORME GENERALI INTRODUTTIVE ALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA.
Art. 4 (Articolazione dell’appalto)
La Residenza è dimensionata per accogliere un numero complessivo massimo di 40 Ospiti, non autosufficienti che necessitano di assistenza in via continuativa. La Residenza è situata in una zona del centro abitato, in una posizione sufficientemente protetta dal traffico cittadino e facilmente raggiungibile con i normali mezzi pubblici.
La presente procedura è destinata ad individuare un soggetto in grado di provvedere a:
❑ gestione di assistenza sanitaria non medica e tutelare;
❑ gestione delle attività alberghiere intendendo per tali quelle relative alla ristorazione, alle pulizie generali, ai servizi di guardaroba e lavanderia, agli altri servizi complementari analiticamente riportati ai successivi articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
❑ tutte le altre attività non riservate all’Azienda e previste dalla normativa indicata.
Art. 5 (Durata del contratto)
Il contratto ha durata triennale decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio. L'A.S.P. ha facoltà di rinnovare, con atto motivato, il contratto per ulteriori mesi dodici, alle medesime condizioni contrattuali, senza che la ditta affidataria possa sollevare eccezione alcuna. Nel caso di aggiudicazione parziale o di non aggiudicazione della presente procedura, nessun indennizzo sarà corrisposto alle Ditte concorrenti.
Art. 6 (Costituzione Retta a regime e modalità di pagamento)
A fronte della fornitura dei servizi oggetto dell’appalto è riconosciuta a favore della Ditta aggiudicataria un compenso giornaliero a regime per ciascun Ospite, determinato in funzione dei costi gestionali e in ragione delle prestazioni comunque assicurate all'utente.
Per l'effettuazione delle prestazioni richieste l'A.S.P. corrisponderà alla Ditta aggiudicataria del servizio una retta giornaliera omnicomprensiva, per ciascun ospite degente e per ciascuna giornata di presenza, ammontante all’importo discendente dall’offerta prodotta in gara, risultante dal ribasso percentuale prodotto sull’importo a base d’asta pari ad € 87,00 iva eventuale compresa.
L'ASP tratterrà dall'importo dovuto alla ditta affidataria i costi propri sostenuti per la conduzione dell'immobile (utenze) nella misura del 75% a carico della Ditta aggiudicataria e 25% a carico dell'ASP.
In quanto la struttura è utilizzata:
Dalla R.S.A.: 50% del piano terra, l'intero 1° piano, l'intero 2° piano, il 50% del 3° piano.
Dalla A.S.P.(118 e guardia medica): il 50% del piano terra, 50% del 3° piano per attività dell'A.S.P.
Per la quantificazione dell'importo a base d'asta sono stati calcolati e detratti dalla vigente tariffa, i costi propri sostenuti dall'azienda, relativi a:
personale medico ivi operante che è a carico dell'ASP, il costo per l'utilizzo dei locali;
la disponibilità e l'utilizzo delle attrezzature ivi insistenti; Le spese di assicurazione sull’immobile;
le imposte e tasse che, a vario titolo, gravano sull’immobile;
Gli importi delle rette, con trattenuta di quanto dovuto per l'utilizzo delle utenze, saranno versati dall'A.S.P. direttamente al soggetto aggiudicatario del servizio, il quale, con cadenza mensile, provvederà ad emettere una fattura riepilogativa per l'importo effettivamente da corrispondere. Nessun altro compenso, ad eccezione della retta giornaliera di cui al presente articolo, sarà riconosciuto alla Ditta affidataria per la conduzione del servizio in oggetto. Il corrispettivo, così determinato, è comprensivo dell’eventuale I.V.A. e sarà aggiornato ogni qualvolta il competente organo regionale rideterminerà le rette dovute.
ART. 7 (Riserva)
L'inserimento dell'Ospite verrà autorizzato da parte del competente U.V.M.
Art. 8 (Caratteristiche del servizio ed obiettivi della R.S.A.)
La Residenza Assistenziale Sanitaria (R.S.A.) di Pietraperzia è una struttura propria del S.S.N. di tipo extraospedaliero. Tale residenza collettiva è destinata ad anziani non autosufficienti, a disabili e a pazienti psichiatrici stabilizzati non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui finalizzati a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale. Poiché le attività svolte nella R.S.A. pongono in primo piano la persona, sono essenziali:
❑l'elaborazione di progetti individualizzati;
❑l'integrazione e/o il coordinamento delle diverse figure professionali operanti sul singolo caso;
❑la flessibilità operativa, considerato che il personale sanitario e assistenziale è impegnato insieme a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle persone, che sono strettamente collegati tra loro. Particolare attenzione nell'elaborare il progetto individualizzato deve essere posta alle esigenze di tipo relazionale degli utenti. La R.S.A. deve garantire alle persone utenti il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico, nonché la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno. Globalmente nella R.S.A. si devono perseguire la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, attraverso regolamenti rispettosi della dignità della persona.
Art. 9 (L’ospite)
La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è strutturata per ospitare anziani non autosufficienti, disabili e pazienti psichiatrici stabilizzati, che non sono in grado di gestire la propria vita quotidiana autonomamente, di alimentarsi, di avere cura della propria persona, di spostarsi, di avere relazioni sociali autonome. Le condizioni di salute dell'Ospite richiedono, di norma, un medio livello di assistenza infermieristica, di interventi riabilitativi e di supporto sociale, in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico. I destinatari sono quindi soggetti anziani in condizioni psicofisiche e disabilità che non consentono il compimento delle attività elementari della persona, nei casi in cui la famiglia ed il servizio sociale territoriale non sono in grado di intervenire garantendo assistenza continua.
Art. 10 (Dotazione di personale)
La ditta dovrà garantire la messa a disposizione del personale non medico occorrente per l'erogazione dell'assistenza ai degenti, secondo gli standard previsti dal DPRS del 25.10.1999 e del D.A. n. 1545 del 07.08.2002 e secondo le indicazioni fornite nel presente capitolato e dalle disposizioni impartite dalla Direzione di Presidio. I servizi alberghieri quali mensa, pulizia, lavanderia, stireria, guardaroba ecc.. potranno essere esternalizzati a carico della ditta aggiudicataria. Il personale medico sarà a carico dell’A.S.P. Art. 11 (Prestazioni nella residenza)
Il servizio che sarà reso sarà coerente con il modello organizzativo della R.S.A., anche attraverso l’integrazione con i servizi territoriali delle Aziende sanitarie locali, garantisca:
a) la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validi dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi psicologici e sociali dell’ospite al momento dell’ammissione e, periodicamente, secondo le indicazioni dell’U.V.M. al momento dell’ammissione e del successivo controllo; Tale piano è soggetto a verifica da parte dello stesso organismo;
b) la stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
c) il coinvolgimento della famiglia dell’ospite;
d) il personale medico, infermieristico, d’assistenza alla persona, di riabilitazione e d’assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate;
e) la formazione e l’aggiornamento del personale;
f) la partecipazione a programmi di verifica, di revisione della qualità dell’assistenza.
Prestazioni di assistenza alla persona
Devono essere assicurate le seguenti prestazioni:
a. Assistenza infermieristica;
b. Assistenza alla persona;
c. Attività di riabilitazione;
d. Attività di animazione.
Prestazioni di Assistenza infermieristica:
L'assistenza infermieristica deve essere assicurata dalle seguenti figure professionali:
a) una figura di coordinamento delle dotazioni infermieristiche
b) infermieri professionali
Prestazioni di riabilitazione:
L'attività di riabilitazione deve essere assicurata da Terapisti della riabilitazione.
Prestazioni di Assistenza alla persona:
L'assistenza alla persona è assicurata dagli Addetti all’assistenza.
Attività diverse:
Devono essere previste, tra le figure professionali miste di assistenza sociale a rilievo sanitario, un animatore e altre figure professionali, in base alle necessità espresse dall’utenza secondo gli standard indicati dalle Norme di riferimento.
Prestazioni di natura alberghiera
Come di seguito specificato:
Ristorazione;
Pulizia e Sanificazione; Lavanderia e Guardaroba; Servizi amministrativi;
Servizi complementari (Derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, Giardinaggio, manutenzione aree verdi, Portineria/Centralino, Parrucchiere, Assistenza religiosa e onoranze funebri);
Servizi di trasporto dei pazienti per visite specialistiche o altre attività.
Art. 12 (Strutture ed arredi)
Struttura
I servizi saranno erogati presso la struttura di proprietà della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, sita in Pietraperzia. La struttura è dotata di servizi centralizzati (acqua, luce, telefonia, riscaldamento elettrico).
La titolarità delle utenze sarà a carico dell'A.S.P. e quantificata economicamente nella misura del 75% a carico della ditta aggiudicataria ed del 25% a carico dell'A.S.P.
Qualora, nell'immobile vi sia un utilizzo diversificato di alcuni locali, l'Azienda, tramite il Settore tecnico aziendale, provvederà all'effettiva quantificazione e compensazione economica alla ditta affidataria.
Di tale rapporto verrà redatto apposito verbale/contratto vincolante per le parti. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.
Attrezzature, mobili e impianti
Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, l'Ente appaltante pone a disposizione della Ditta aggiudicataria le attrezzature fisse e mobili già installate. Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali verrà redatto verbale, in contraddittorio tra le parti, nel quale verranno elencate le attrezzature e gli impianti di cui sopra, con la precisazione, per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.
CAPITOLO III ASSISTENZA INFERMIERISTICA, TUTELARE, RIABILITATIVA E SOCIALE.
Art.13 (Prestazioni richieste alla ditta appaltatrice)
Il personale della ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà essere sufficiente a garantire l'effettuazione delle seguenti prestazioni:
❑ Prestazioni di natura infermieristica
❑ Prestazioni di natura tutelare e assistenziale
❑ Prestazioni di Fisioterapia e Terapia della riabilitazione
❑ Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale
Art.14 (Analisi singole prestazioni)
Di seguito sono rappresentate in dettaglio le singole prestazioni:
Prestazioni di natura infermieristica:
a) pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;
b) tenuta e aggiornamento della cartella del piano individualizzato di assistenza;
c) azione professionale individuale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
d) supervisione del personale di assistenza in merito all'esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana;
e) corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico – terapeutiche;
Le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate da personale in possesso del diploma di Infermiere Professionale acquisito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia (D.M. 14.09.1994 n.739) e iscritto al relativo Collegio professionale. La dotazione di personale in servizio dovrà garantire l’assistenza nel corso delle 24 ore. Occorre prevedere, nell'ambito della dotazione infermieristica così determinata, una figura di coordinamento. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni festivi ed eventuali sostituzioni. Prestazioni di natura tutelare assistenziale:
a) interventi rivolti all'assistenza diretta alla persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
b) interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza);
c) interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).
Il servizio di assistenza alla persona dovrà essere prestato, 24 ore su 24, da operatori in possesso della qualifica di Addetto all’Assistenza. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire adeguata assistenza al giorno per ospite. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni notturni e festivi. L'attività di parrucchiere è ricompresa nell'ambito dell'assistenza diretta alla persona tramite gli assistenti tutelari.
Prestazioni di Fisioterapia e Terapia della riabilitazione
L'attività di riabilitazione verrà garantita dalla Ditta appaltatrice da personale in possesso della relativa qualifica. Le terapie saranno effettuate nella palestra o al letto dell'ospite, a seconda delle condizioni cliniche. Costituisce obbligo dell’aggiudicataria la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e del personale, per l’attività esterna di riabilitazione attualmente esercitata dall’Azienda.
Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà assicurare attività di animazione e terapia occupazionale, secondo i progetti individuali tramite operatori in possesso di specifica professionalità. I programmi saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. L'attività deve essere svolta da almeno n.1 animatore per complessive 20 ore settimanali. I costi derivanti dal materiale e le attrezzature per l'animazione e terapia occupazionale restano a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 15 (Il bisogno assistenziale)
Il personale di assistenza si deve rapportare all'Ospite rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la sua persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso. L'attività si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle attitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della collettività garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ciascuno. Si devono attivare gli interventi idonei alla stimolazione ed alla promozione della persona soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilizzazione, all'igiene personale, alla protezione, alla socializzazione. L'animazione della giornata deve tendere a soddisfare il bisogno di rapporti sociali, dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'utente attraverso momenti di socializzazione quasi spontanea tra gli ospiti stessi, con parenti e conoscenti, con gruppi ed associazioni di volontariato promuovendo uscite all'esterno in funzione sia del recupero psicofisico sia per prevenire lo stato di emarginazione.
CAPITOLO IV - GESTIONE ATTIVITA ALBERGHIERA
Art. 16 (Ristorazione)
La Ditta aggiudicataria é chiamata a gestire in piena autonomia il servizio, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione sanitaria del presidio, e formalmente approvate avendo diritto a selezionare a propria discrezione ed a suo totale carico i fornitori ed a provvedere tra l'altro:
a) al servizio completo di ristorazione, intendendo per tale tutte le fasi della filiera alimentare, dall'approvvigionamento al servizio in camera,
b) alla predisposizione di tabelle dietetiche e nutrizionali redatte e vistate da personale competente e vistate dal SIAN dell’ASP, tali tabelle dovranno contenere la composizione bromatologica degli alimenti- la grammatura degli alimenti- le chilocalorie;
c) alla predisposizione del menù con piatti non ripetitivi oltre i tre giorni e suddivisi per stagionalità;
d) alla redazione di una relazione in cui vengono elencati i principali prodotti alimentari che saranno offerti e la loro provenienza;
e) alla preparazione, cottura e consegna pasti nella sala pranzo della struttura o nella camera dell'Ospite;
f) al riassetto e pulizia dei locali, delle eventuali attrezzature e di tutte le stoviglie utilizzate per la preparazione ed il consumo dei pasti.
I menù saranno definiti in rapporto alla possibilità di consentire una larga scelta da parte degli utenti, sia in regime normale che in regime dietetico. La giornata alimentare sarà così composta:
❑ prima colazione del mattino - latte, caffè, thè, camomilla, pane, fette biscottate, marmellata, miele, succhi di frutta, biscotti;
❑ Spuntino – come la merenda;
❑ xxxxxx - xxxxx xxxxxx, secondo, contorno, pane, xxxxxx, bevande;
❑ merenda - spremute d'agrumi, succhi di frutta, thè, camomilla, bevande, brioches;
❑ cena - primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande.
L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle merci e sugli ambienti di produzione, avvalendosi degli Organismi competenti. Tale attività di controllo è riferita a tutte le fasi della filiera alimentare. Ogni porzione dovrà garantire la
composizione bromatologica dei singoli piatti e nelle misure previste da apposita tabella dietetica proposta dal gestore ed accettata dal competente servizio dietetico dell'Ente. Oltre al rispetto dei criteri dietetico - nutrizionali e della tabella dietetica, i menù dovranno uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza. I pasti da somministrare dovranno essere tutti preparati con il sistema della cucina tradizionale che prevede preferibilmente l'impiego di prodotti alimentari freschi. Non è ammesso l'uso di cibi precotti e/o preconfezionati. L'Azienda potrà procedere con proprio personale al controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e di prima qualità. La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del gestore.
Nel caso in cui il servizio venisse terziarizzato la ditta affidataria dovrà presentare prima della consegna della struttura i seguenti documenti:
• copia dell’autorizzazione sanitaria alla ristorazione collettiva rilasciata dal SIAN;
• copia del sistema HACCP dei locali adibiti a punto di cottura ed alla ristorazione;
• sistema HACCP dei mezzi autorizzati al trasporto degli alimenti;
I turni di distribuzione, per garantire il pasto caldo a tutti e l'adeguata assistenza individuale ed avuto riguardo che i pasti principali sono consumati nella zona giorno, devono essere articolati nelle seguenti fasce orarie: colazione 8.00-9.00; spuntino 10.30; pranzo 12.30/13,00; merenda 15.45; cena 18.30/19,00.
Orari e organizzazione potranno subire variazioni in relazione alle esigenze degli utenti evidenziate dagli operatori dell'A.S.P. appaltante.
ART. 17 (Pulizia e sanificazione)
Le aree interessate sono tutte quelle che rientrano nel perimetro dell'edificio:
− Piano terreno, per la parto di pertinenza;
− Primo piano, secondo piano e terzo piano residenziali;
− Scale di collegamento e pianoterra;
− Le pertinenze.
Il servizio dovrà essere svolto con propri mezzi tecnici, attrezzature ed organico.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti i prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure gli attrezzi quali scope, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc..
I prodotti da utilizzare , come prescrive la vigente normativa, dovranno essere registrati al ministero della salute come presidi medico- chirurgici;
Il servizio in appalto prevede:
❑ la scopatura ed il lavaggio giornaliero dei pavimenti di tutti i locali interessati, vani, scale e cabina ascensore e spazi serventi con accurata spolveratura quotidiana degli ambienti e degli arredi;
❑ la raccolta e l'allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
❑ il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei servizi igienici delle camere con soluzione disinfettante e il lavaggio settimanale delle pareti;
❑ la pulizia mensile dei vetri, asportazione delle ragnatele e il lavaggio quadrimestrale degli infissi;
❑ la pulitura semestrale di pareti, soffitti e zoccolature;
❑ il rigoverno xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx;
❑ la pulizia e lavaggio dei servizi igienici comuni due volte al giorno;
❑ la pulizia semestrale (dietro spostamento) di mobili, arredi ed attrezzature e radiatori;
❑ la pulizia settimanale delle terrazze, dei balconi e dei davanzali esterni.
Gli orari per l'esecuzione degli interventi di pulizia saranno stabiliti con il Responsabile Sanitario della Struttura nell'intento di evitare disturbo agli Ospiti e di garantire, nel contempo, il normale svolgimento delle attività sanitarie e di assistenza.
Art. 18 (Servizio di lavanderia e guardaroba)
Le prestazioni contrattuali in appalto prevedono il lavaggio normale, con asciugatura e stiratura dei capi intimi e personali degli Ospiti, degli effetti letto, della biancheria per le attività alberghiere. Il servizio di guardaroba comprende la numerazione dei capi aggiunti a quelli in corredo, la cucitura ed i rammendi della biancheria personale dell'Ospite. Il ricambio della biancheria dovrà essere particolarmente curato in presenza di Ospiti incontinenti per una evidente ragione igienica di prevenzione. Il lavaggio della biancheria e le operazioni connesse dovrà essere eseguito a regola d'arte, utilizzando prodotti di prima qualità. Gli effetti eventualmente mancanti o comunque deteriorati per colpa dell'appaltatore, dovranno essere reintegrati direttamente all'Ospite.
Art. 19 (Servizi amministrativi)
La Ditta dovrà farsi carico di tutte le pratiche amministrative e di tutte le necessità inerenti al buon funzionamento della struttura compresi la contabilità, il servizio cassa e la custodia valori. L'orario di accesso sarà stabilito dall'A.S.P.
Art. 20 (Servizi complementari) Derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione
Sono a esclusivo carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti da interventi di derattizzazione, deblattizzazione e di disinfestazione da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne secondo il dettaglio esecutivo che le Ditte concorrenti andranno a proporre nel progetto - offerta.
Giardinaggio e manutenzione aree verdi
Il servizio dovrà prevedere adeguati interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi esistenti su tutto il perimetro dell'edificio e sulle aiuole prospicienti l'entrata. Tali attività comprendono, tra l'altro, la potatura stagionale degli alberi e un numero di sfalci periodici atti a garantire comunque il decoro delle aree.
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE.
Art. 21 (Piano operativo – migliorativo- programma di lavoro)
la Ditta partecipante, ai fini di valutazione tecnica di conformità è tenuta ad elaborare un piano operativo – programma di lavoro, nel quale descrivere dettagliatamente i criteri operativi e tecnici esecutivi del servizio da eseguire. il piano operativo dovrà essere proposto per la necessaria valutazione tecnica di conformità e conseguente organizzazione del lavoro. Più dettagliatamente il piano operativo - programma di lavoro dovrà essere steso avendo riguardo alle indicazioni minime descritte nel presente Capitolato Speciale relative alle attività di gestione sanitaria (escluso il medico), tutelare e alberghiera. Il menzionato piano dovrà contenere elementi e dati analitici che costituiranno vincolo e impegno per la corretta esecuzione del servizio.
Il piano operativo dovrà recare:
1. un dettaglio delle prestazioni di assistenza infermieristica, riabilitativa, tutelare, sociale e di terapia occupazionale con descrizione della tipologia degli interventi e frequenza giornaliera, settimanale, mensile;
2. una distinta-menù giornaliero Ospiti con riparto per stagionalità;
3. una descrizione di tutte le attività alberghiere, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e sanificazione ed a tutti gli altri settori che richiedono modalità d'intervento programmate e periodiche e per i quali sarà opportuno indicare tipologia e frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ecc);
4. l'organico del personale e le presenze ripartite nei turni di servizio ed il monte ore settimanale.
Art. 22 (Referente aziendale)
All'assunzione del servizio la Ditta aggiudicataria è chiamata ad individuare un referente per l'azienda, incaricato dell'organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse sorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto d'appalto. Il Referente deve garantire la propria presenza anche in regime di reperibilità sulle 24 ore. Inoltre, dovrà garantire, per i turni di servizio, la presenza minima del personale necessario, secondo gli accordi presi con i responsabili dell’A.S.P.
Art. 23 (Adempimenti per il personale)
Il personale impiegato, salvo quello addetto alle mansioni elementari di supporto, dovrà essere in possesso di idoneo diploma di qualifica professionale. All'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria si obbliga:
❑ a fornire l'elenco nominativo del proprio personale dipendente con relative generalità e ruolo di appartenenza, sotto forma di certificazione validamente resa, con la quale venga data dimostrazione del completo assolvimento degli obblighi competenti per legge;
❑ a fornire l'elenco nominativo del personale con relativi orari di servizio;
❑ a segnalare tempestivamente ai Servizi competenti dell'A.S.P tutte le eventuali variazioni di personale e di orario.
La Ditta aggiudicataria deve impiegare personale non medico di sicura professionalità che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture, impegnandosi nel contempo a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, quegli elementi che siano motivo di lagnanze. Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla Ditta aggiudicataria, deve essere capace e fisicamente valido, di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, deve mantenere in servizio un contegno moralmente ed eticamente irreprensibile e decoroso, relativamente al linguaggio che al comportamento. La ditta affidataria si impegna, a giudizio del Direttore Sanitario della RSA, a sostituire gli addetti che non osservano una condotta irreprensibile o rendano prestazioni insufficienti o inappropriate. La Ditta aggiudicataria, anche se Cooperativa, si impegna con l'accettazione della presente, all'osservanza ed all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché al rispetto dei minimi salariali e di quanto previsto nei Contratti
Collettivi di categoria, anche se la Società non fosse formalmente iscritta alle Organizzazione Sindacali interessate. La retribuzione dovrà essere quella prevista dai contratti collettivi di lavoro per le categorie interessate e per la zona di riferimento. La Ditta aggiudicataria si fa carico di qualsiasi responsabilità in merito ad incidenti e/o danni al/dal proprio personale.
Art. 24 (Doveri del personale)
La ditta affidataria consegnerà dieci giorni prima dell’inizio di ogni mese, al Direttore sanitario della RSA, le turnazioni del personale e le modifiche che di volta in volta dovranno essere apportate per esigenze di servizio, le quali , se saranno regolari, saranno vistate dallo stesso ed affissi in ogni reparto.
Tutti gli addetti al lavoro devono essere sempre presenti nelle zone loro assegnate e negli orari resi noti all'A.S.P. Il personale in servizio, non potrà in alcun modo, cambiare in modo arbitrario il turno, salvo preventivo nulla osta o autorizzazione del direttore sanitario della RSA.
Al termine del servizio gli addetti devono lasciare immediatamente i locali delle strutture ed il Responsabile della Ditta aggiudicataria si accerterà che le operazioni siano state eseguite secondo contratto. Il personale in servizio deve indossare una divisa decorosa e pulita, specifica per ogni figura professionale (camice, tuta o grembiule) e avere ben visibile il cartellino con il nome, la qualifica e l'indicazione della Ditta aggiudicataria. Gli indumenti protettivi (guanti, calzature e quant'altro necessario) dovranno essere conformi alle norme di igiene del lavoro. Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro di cui direttamente ed esclusivamente è responsabile la Ditta aggiudicataria. A tale proposito la Ditta aggiudicataria dovrà fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 APRILE 2008, n. 81 “Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 di Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Nello svolgimento del servizio si dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività. Il dipendente è tenuto a mantenere altresì il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze dei quali sia venuto casualmente a conoscenza, inerenti alla sfera personale dell'Ospite e alle attività svolte nella struttura. E' facoltà della A.S.P. richiedere alla Ditta aggiudicataria l'allontanamento e la sostituzione del personale resosi colpevole di gravi comportamenti, negligenze ed inadempienze, nello svolgimento del servizio cui è preposto, con altro personale in possesso dei corrispondenti prescritti requisiti professionali.
Art. 25 (Formazione del personale)
La formazione dovrà essere garantita attraverso aggiornamenti specifici per ogni figura professionale con momenti comuni sulle seguenti tematiche:
- bisogni relazionali dei pazienti;
- la comunicazione e le attività occupazionali;
- funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato a flessibilità e personalizzazione;
- comunicazione corretta fra gli operatori;
- rapporto con i familiari;
- la qualità dell'assistenza;
- lavorare in gruppo.
L'A.S.P. potrà garantire eventualmente per il personale sanitario l'accesso ai corsi E.c.m., organizzati in proprio, alle stesse modalità del personale dipendente.
Art. 26 (Disposizioni sanitarie)
Il personale della Ditta aggiudicataria deve essere in possesso del requisito della sana e robusta costituzione come da certificato del competente Ufficio dell'A.S.P. Deve essere sottoposto, a cura e spese della Ditta medesima, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti. In ogni momento l'A.S.P. potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.
Art. 27 (Controlli)
L'Ente appaltante si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli Ospiti della Residenza per anziani non autosufficienti, nonché l'osservanza di quanto disposto nel presente Capitolato. L'Amministrazione dell'A.S.P. tramite le persone preposte potrà controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dalla Ditta aggiudicataria, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali. E' fatta salva la facoltà dell’Azienda di richiedere alla Ditta aggiudicataria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti indicati ai precedenti articoli, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.
Art. 28 (Oneri a carico dell’Ente appaltante)
Sono a carico dell'A.S.P., oltre alla quota parte relativa alle utenze, gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria di immobili, impianti e beni mobili, arredi e attrezzature di proprietà dell'A.S.P, se rientranti nel novero del normale deterioramento degli stessi. Eventuali carenze o disservizi dipendenti dalle attività e forniture di cui sopra e non riconducibili alle responsabilità del gestore, dovranno tempestivamente essere segnalati all'Ente appaltante in modo che si possa provvedere immediatamente alla loro eliminazione. L'esigenza di integrazione o la sostituzione del materiale messo a disposizione dovrà essere documentato da specifica richiesta all'Ente appaltante, che, nel caso di accertata incuria, provvederà alla rivalsa sull'aggiudicatario. Visite specialistiche, fornitura farmaci e presidi sanitari:
Le visite specialistiche richieste dal medico curante saranno effettuate, preferibilmente nella struttura stessa. In caso fosse necessaria l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, sarà cura del personale della R.S.A. provvedere ad organizzarne l'accompagnamento con mezzo proprio. Rientra poi nella libera iniziativa dell'Ospite richiedere altre eventuali prestazioni sanitarie specialistiche a pagamento.
Tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo e nel Capitolato Speciale, come onere o obbligo dell'A.S.P. si intende posto a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 29 (Oneri a totale carico del Gestore)
Le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale sono a totale carico del gestore, che vi provvederà con propri organizzazione, spese, personale, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono riassuntivamente le seguenti, per quanto attinente al personale:
a) gestione normativa ed economica del personale utilizzato.
b) organizzazione del personale dipendente;
per quanto attinente alla gestione:
1. servizio di ristorazione, consistente nell'organizzazione della giornata alimentare dell'Ospite in tutte le sue fasi e nella sequenza della filiera alimentare;
2. fornitura dei servizi da tavola (tovaglie, sopratovaglie, tovaglioli ecc);
3. fornitura della linea bagno per l'Ospite (asciugamano, teli bagno, bagnoschiuma, spugne, saponi, shampoo ecc);
4. fornitura della biancheria piana e confezionata necessaria agli ospiti della struttura protetta ed il reintegro della stessa;
5. acquisto dei materiali di consumo per la pulizia e per la ordinaria manutenzione delle attrezzature e dei locali in uso e loro impiego;
6. spese per il corredo necessario al personale utilizzato;
7. mantenimento degli ospiti ed attività;
8. pulizia dei locali nella loro totalità, materiali di consumo compreso il materiale per l'igiene e la pulizia personale dell'ospite;
9. lavanderia, stireria, guardaroba, fornitura biancheria piana, cerata e tovagliato necessario alla somministrazione dei pasti;
10. servizi amministrativi diversi così come indicato al corrispondente articolo del presente Capitolato;
11. servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;
12. servizi di giardinaggio e manutenzione aree verdi, comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;
13. Servizio telefonico sia per le chiamate esterne che per le comunicazioni con altre aree della struttura;
14. smaltimento dei rifiuti speciali,
15. allontanamento dei rifiuti Solidi Urbani dalla struttura ai cassonetti posti all’esterno della struttura;
16. altri servizi complementari;
17. oneri relativi alle utenze a carico;
18. oneri derivanti dalle richieste coperture assicurative;
19. Incombenze ed oneri derivanti dall’accreditamento richiesto dal Decreto Assessoriale 17 giugno 2002, n. 890, e successive modificazioni ed integrazioni.
per quanto attiene alle spese e ai carichi fiscali:
❑ imposte fiscali e tasse derivanti dall'assunzione dell'appalto;
❑ oneri per l'allontanamento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi;
❑ tutte le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento dei servizio;
❑ tutte le spese relative al contratto ed alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi.
Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria le seguenti spese generali e materiali di consumo comprendenti:
❑ spese postali;
❑ spese telefoniche;
❑ formazione ed aggiornamento del personale;
❑ imposte e tasse;
❑ fornitura dell'energia elettrica nella misura indicata del 75%;
❑ fornitura di gas, nella misura indicata del 75%, per uso domestico e/o per riscaldamento e di costi di gestione e/o manutenzione ordinaria periodica;
❑ fornitura dell'acqua calda e fredda ,nella misura indicata del 75%;
❑ riscaldamento dei locali,nella misura indicata del 75%;
❑ trasporti, intendendo tali prestazioni quelle direttamente connesse alla gestione del servizio;
❑ stampati e cancelleria;
❑ abbonamenti, elaborazione dati, tesoreria, spese tecniche e legali, animazione e tempo libero, culto;
❑ raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della R.S.A.;
❑ raccolta e smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti speciali: tale servizio potrà essere espletato dalla ditta aggiudicataria anche indirettamente.
Art. 30 (Pulizia e manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature)
Sarà onere dell'appaltatore provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti). Parimenti, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine ed alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate. L'appaltatore dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso. In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. La fornitura e l'impiego dei prodotti occorrenti per la pulizia e manutenzione di cui sopra a carico dell'appaltatore, il quale avrà pure la responsabilità degli interventi effettuati. Sarà inoltre a carico della Ditta aggiudicataria la manutenzione ordinaria degli ascensori. Al riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata manutenzione effettuata o dalla ditta costruttrice degli impianti, o da primaria ditta approvata dalla stazione appaltante. Dovrà essere assicurata, oltre alla manutenzione che garantisca un corretto funzionamento degli impianti, la tenuta e l'aggiornamento del libretto di immatricolazione con annotazione dei risultati delle verifiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovrà essere assicurato un servizio con personale patentato dedicato al soccorso delle persone che potranno restare imprigionate all'interno delle cabine, con garanzia di un tempo di intervento immediato e comunque non superiore a 30 minuti. E' comunque in facoltà della A.S.P., attraverso le proprie Unità Operative, verificare l'esatta esecuzione delle opere manutentive e in caso di inadempimento di disporne l'esecuzione mediante ordine di servizio. E' in facoltà dell'A.S.P., in caso di non osservanza degli ordini di servizio disposti provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle predette opere, addebitando alla ditta aggiudicataria il relativo onere mediante ritenzione sulle prime rette da corrispondere in pagamento. Tutti gli interventi di manutenzione dell'immobile nonché la eventuale riparazione e/o sostituzione a parti di impianti, apparecchiature, attrezzature con particolare riguardo alla sicurezza a far data dalla data di affidamento saranno carico della ditta aggiudicataria. Inoltre la Ditta aggiudicataria trasmetterà al Servizio competente dell'A.S.P., con periodicità annuale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati nell'anno con allegati tutti i documenti giustificativi.
Art. 31 (Riscaldamento)
La Ditta dovrà garantire una temperatura costante nel rispetto dei livelli di legge.
Art. 32 (Manutenzione straordinaria)
La manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature di proprietà resta a carico dell'Ente appaltante che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzo. Restano esclusi dagli oneri dell'Ente e posti a carico dell'appaltatore tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per uso improprio da parte del personale dipendente dell'appaltatore.
Art. 33 (Responsabilità della ditta aggiudicataria e oneri assicurativi)
La Ditta aggiudicataria è custode dei locali a deposito e spogliatoio ad essa assegnati, e di tutto quanto in essi è contenuto anche di proprietà dell'Azienda. Risponde direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio e del personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi. Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti. La Ditta aggiudicataria è altresì responsabile di ogni danno arrecato all'A.S.P. od a terzi nell'espletamento dei servizi, rimanendo pertanto sollevata l'A.S.P. da ogni pretesa risarcitoria. In particolare, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'appaltatore sarà inoltre tenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art. 2049 dei Codice Civile. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto. Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'A.S.P. provvederà direttamente a danno della Ditta medesima, trattenendo la somma sul deposito cauzionale definitivo o sull'importo delle fatture in pagamento.
La Ditta aggiudicataria provvederà a stipulare a proprie spese le seguenti polizze assicurative:
1) polizza assicurativa dei locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dall'Ente appaltante contro i danni dai rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo, anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale, con rinuncia espressa alla rivalsa verso l'Ente anche per i danni derivanti da dolo e/o colpa grave del personale dipendente dell'Ente. Ai fini di polizza il valore dei locali affidati dall'Ente al gestore viene stabilito in € 5.000.000,00i;
2) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, relativa alla conduzione degli impianti ed alla somministrazione degli alimenti prodotti con massimale catastrofico minimo di 2.500.000,00 €, nonché copertura R.C. verso i prestatori d'opera sia dipendenti dal gestore che dall'Ente appaltante ed eventuali terzi con massimale adeguato alle retribuzioni del personale stesso.
Nei contratti assicurativi sopra elencati dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Ente appaltante. Ogni documento relativo alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'Amministrazione dell'Ente.
Art. 34 (Sopralluogo)
E' richiesto il sopralluogo da parte delle Ditte concorrenti presso la struttura di Pietraperzia oggetto della presente procedura per l'effettuazione dei necessari rilievi tecnici, che saranno ritenuti necessari ed indispensabili per la valutazione di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale.
Le ditte dovranno produrre corretta attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal responsabile della Struttura o da un suo delegato.
Art. 35 (Contestazioni, controversie, penalità) Abusi e deficienze dell'appaltatore:
Poiché la gestione contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'A.S.P. ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza o negligenza, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o deficienze, formalizzate con contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.P. con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria.
Scioperi e cause di forza maggiore:
Se in caso di scioperi o cause di forza maggiore il servizio non potrà essere effettuato, la Ditta aggiudicataria riconoscerà il diritto a questa A.S.P. a trattenere, in via straordinaria, una cifra proporzionale alle prestazioni effettuate. La Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio di emergenza.
Disdetta del contratto da parte della Ditta o abbandono di uno o più servizi:
Qualora la Ditta dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'A.S.P., oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta in sede di liquidazione dalle fatture in scadenza. L'A.S.P. ha facoltà di esercitare i diritti indicati nel presente articolo
senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.
CAPITOLO VI - MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 36 (Procedure e criterio di aggiudicazione)
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, 54, 55 ed 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La procedura aperta sarà tenuta col metodo di cui all’art. 73, lettera c), del X.X. 00-00-0000, xx. 827 e col procedimento di cui al successivo art. 76, commi I, II e III, ed affidata in favore dell’offerta più vantaggiosa, o allo sconto percentuale più elevato sull’importo a base d’asta pari ad € 87,00 iva compresa, consistente nella retta giornaliera per ogni singolo degente;
Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche alla presenza di un’offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 e art. 55 del D.Lgs 163/2006;
Soggetto ed indirizzo a cui possono richiedersi il capitolato d’oneri ed i documenti complementari - del capitolato speciale d’appalto nonché della documentazione relativa alla gara si potrà prendere visione tutti i giorni, esclusi i festivi, dalla ore 10.00 alle ore 13.00 presso la U.O.C. Provveditorato, Servizio Appalti e Forniture dell’A.S.P. di Enna, sito in Xxxx, Xxxxx Xxxx xx.0/0, numero telefonico 0000.000000, fax 0000 000000. Nell’istanza per ottenere copia del capitolato e relativo bando, che deve pervenire all’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 0 (xxx) giorni prima della data fissata per la celebrazione della gara, devono essere specificate la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale e la partita IVA; le informazioni complementari sul capitolato d’oneri, qualora richieste negli stessi termini di cui sopra, saranno comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Sarà possibile scaricare gratuitamente il
C.S.A. e gli allegati dal sito xxx.xxx.xxxx.xx\amministrazione trasparente\bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni di cui al presente CSA.
Art. 37 (Modalità di aggiudicazione)
L'aggiudicazione avverrà, in favore del prezzo più basso per l’intero unico lotto o in favore dello sconto percentuale unico più elevato sull’importo a base d’asta, secondo le modalità e prescrizioni di cui al presente
C.S.A. Il prezzo o lo sconto percentuale offerto non potrà essere gravato da nessuna spesa aggiuntiva. Le condizioni economiche espresse in sede di gara, rimarranno invariate e vincolanti per tutta la durata contrattuale, costituendo il corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo interventi legislativi alle tariffe e la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006 (adeguamento prezzi).
CAPO VII - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
Art. 38 (Requisiti richiesti)
Per la partecipazione alla presente gara il soggetto candidato deve possedere:
a) requisiti morali e professionali;
b) adeguata capacità finanziaria ed economica;
c) idonea capacità tecnica.
Art. 39 (Requisiti morali e professionali)
A dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali, il soggetto candidato allega obbligatoriamente all’offerta, pena l’esclusione, la dichiarazione redatta sulla base del modello allegato “A“, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta istante attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello. La firma in calce alla dichiarazione di cui sopra non richiede autenticazione, dovrà però essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Ogni operatore economico, in qualunque modo o forma si presenti (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), deve comprovare individualmente il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e il possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all’art. 39 del medesimo decreto. Ai sensi dell’art. 2-bis dell’art. 38 del X.X.xx 163/2006 introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014, si specifica che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del X.X.xx obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per mille del valore complessivo della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, L’ASP assegnerà al concorrente omissivo un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi d’irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non sarà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso d’inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara.
Art. 40 (Documentazione comprovante la capacità finanziaria economica e tecnica)
A dimostrazione del possesso della capacità finanziaria ed economica, il soggetto candidato deve dimostrare a pena di esclusione dalla gara:
capacità economica e finanziaria (art. 41 d.lgs. 163/06 e s.m.i.), Dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “A“, attestante il fatturato globale dell’impresa e l’ammontare relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi che, a pena di esclusione, dovrà essere pari al valore della gara per tutta la durata contrattuale di anni tre pari ad € 3.810.600,00.
capacità tecnica (art. 42 d.lgs. 163/06 e s.m.i.), Dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “A“, attestante l’elenco delle principali forniture identiche a quelle oggetto della gara effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario (art. 42 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). A pena di esclusione, l’ammontare complessivo deve essere pari al valore triennale della gara. L'elenco dovrà distinguere i destinatari tra amministrazioni o enti pubblici e privati. In caso di raggruppamento d’imprese (da costituire o già costituito), l'elenco deve essere presentato da tutti i soggetti del raggruppamento.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice e della deliberazione n.111 del 20/05/13 e del 05/06/13, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6/bis. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, di cui all’art.2, comma 3 lett. b) della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Nell’ipotesi di omessa produzione del PASSOE, il concorrente sarà invitato a registrarsi al sistema AVCPASS, producendo il relativo PASSOE entro e non oltre gg.10 dal ricevimento di tale richiesta. L’omessa produzione del PASSOE nei termini suddetti costituirà causa di esclusione dalla gara. Così come concesso dal comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le ditte di nuova costituzione, ai fini della dimostrazione della capacità economica e tecnica, potranno dichiarare, anche se per un periodo inferiore ai tre anni richiesti, un fatturato globale pari al 50% della spesa sostenuta dalla stazione appaltante ed una elencazione dei servizi effettuati che comprovino, complessivamente, tale volume di affari. Per le ditte di nuova costituzione e per quelle che non raggiungono la capacità economica richiesta, è ammesso il ricorso all'avvalimento, ma non per quanto attiene alle richieste referenze bancarie o fidejussioni assicurative;
Art. 41 (Documentazione di carattere generale)
La documentazione di carattere generale da allegare all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, è la seguente:
Busta A: Documentazione amministrativa, contenente:
a) copia del presente capitolato d’xxxxx, timbrato e firmato per accettazione su ogni singolo foglio. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare, pena l’esclusione, la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, ai sensi dell’art. 1341 c.c.;
b) documento attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio a norma dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% dell’importo presunto di spesa complessivo (anni tre) pari ad €. 76.212,00. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’Impresa concorrente, in contanti, mediante versamento presso la tesoreria dell’Azienda di cui al successivo art. 53, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, mediante deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicante. La fideiussione, a scelta dell’Impresa concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora il deposito cauzionale sia prestato in contanti o in titoli del debito pubblico, tale documento è sostanziato da copia della quietanza di versamento. Se, invece, detta cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, all’offerta deve essere allegata copia del documento che comprovi tale costituzione. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, le Imprese concorrenti segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. Per fruire di tale beneficio il possesso del requisito deve essere segnalato e documentato in
sede di offerta. In caso di RTI, consorzi o GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorziata. NB: In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento/Consorzio.
c) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente ed in favore della stazione Appaltante, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva come disciplinata dall’art. 113 del Codice degli Appalti e comunque pari al 10% del valore contrattuale.
d) Nel caso in cui s’intenda concorrere come componente di una R.T.I. già costituita, si dovrà presentare l’atto costitutivo e la procura, o, se la R.T.I. non è ancora istituita, si dovrà dichiarare tale intenzione avvalendosi dell’allegato Modello RTI.
e) Comprova dell’avvenuto versamento, pari a €. 200,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ex art. 1 commi 65 e 67, Legge 266/2005 e Deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012); Il partecipante in forma singola o associata è tenuto al versamento della contribuzione per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e della Deliberazione della ex AVCP del 21 dicembre 2011 (in G.U. n.
30 del 6 febbraio 2012). Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx., tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato–AVCPASS Operatore economico presso: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
f) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS;
g) Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
h) (Eventuale), in caso di partecipazione in Consorzio stabile ovvero in Consorzio ordinario, RTI e GEIE già costituito al momento della domanda, originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 dell’atto costituivo di tali soggetti.
i) (Eventuale), in caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito al momento della domanda: dichiarazione d’impegno a costituire tali soggetti contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e al presente disciplinare.
j) (Eventuale) In caso si voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e professionale di altra impresa, dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento (cfr. art. 49, comma 2, lettera f) D.lgs. 163/2006, salvo per le ipotesi in cui la legge (cfr. art. 49, comma 2, lettera g D.lgs. 163/2006) consenta l’avvalimento in base alla sola dichiarazione. Tale documento deve essere conforme e accompagnato da tutte le dichiarazioni, atti e documenti di cui all’art. 49 del D.lgs.163/2006. E’ ammesso l’avvalimento parziale con il quale il concorrente può integrare anche solo parte dei requisiti di capacità tecnica organizzativa e professionale richiesti di cui è carente con i corrispondenti requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Pertanto, per requisiti che richiedono determinati livelli minimi di fatturato o cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti, si sommano i fatturati e le cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti del concorrente (e quindi di tutte le imprese che costituiscono il concorrente raggruppato o consorziato) con i fatturati, cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti dell’impresa ausiliaria. La capacità tecnico-organizzativa e professionale sarà comprovata se tali fatturati, cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti sommate tra loro ammontino almeno ai minimi richiesti l’impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento nei confronti di un solo concorrente. L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 49 del D.lgs.163/2006, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento e la necessità, quindi, di poter comprovare in capo al concorrente stesso la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e professionali richiesti
k) Copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del X.X.XX 159/2011 e s.m.i., o la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla CCIA redatta dal legale rappresentante e contente le medesime indicazioni;
l) Copia D.U.R.C, anche non riferito alla gara in argomento, occorrente per ottenere i dati necessari per richiederlo d’ufficio all’Ente previdenziale in caso di aggiudicazione;
m) Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per le attività oggetto dell’appalto o specifica autodichiarazione conforme al D.P.R n. 445/2000 recante tutte le informazioni riportate in detto certificato;
n) Idonee referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati con data successiva alla pubblicazione del bando indirizzate alla Stazione Appaltante, attestanti la capacità economica finanziaria dell’impresa concorrente;
o) La documentazione e le dichiarazioni prodotte, secondo lo schema e ordine di cui all’Allegato “A, A1 e A2” sottoscritte in originale e corredate da copia di valido documento d’identità del Legale rappresentante o, se diversamente rese, si specifica che la mancanza di una singola dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara;
p) Certificazioni di qualità (UNI EN ISO 9001:2000 o superiori) delle Ditte concorrenti, in originale o in copia conforme all’originale: per le certificazioni nelle quali non è specificato il termine di validità e/o di scadenza, la ditta partecipante dovrà attestare che la certificazione è in corso di validità con dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le certificazioni di cui sopra dovranno essere presentate da ciascuna Ditta facente parte del Raggruppamento. Il requisito di certificazione richiesto è da ritenersi valido a condizione che riporti le specifiche riportate sulle Linee Guida ACCREDIA, o se diversamente rese devono essere corredate da giusta dichiarazione di equipollenza resa dall’istituto certificatore.
BUSTA B: DOCUMENTAZIONE TECNICA, conformemente alle modalità indicate nel presente CSA; BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA contenente il prezzo offerto secondo le indicazioni del presente CSA.
Art. 42 (Impegno alla riservatezza)
L’Azienda sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Art. 43 (Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)
L’Azienda, a norma dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, prima di procedere all’apertura delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, presentando la documentazione indicata. Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche alla Impresa aggiudicataria e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. L’Azienda si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.
Se tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nell’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria. Di tale circostanza se ne darà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
CAPO VIII - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA E DEL PLICO
Art. 44 (Compilazione dell’offerta economica)
L’offerta va redatta su supporto cartaceo, il soggetto candidato deve indicare:
a) il ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta;
b) la tariffa diaria pro capite offerta;
c) l’eventuale aliquota IVA applicata;
d) Il costo relativo alla sicurezza del lavoro, dettagliato nelle misure adottate rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio da espletare.
I prezzi unitari come sopra determinati sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti al servizio oggetto del presente capitolato. L’offerta, nell’articolazione di cui sopra, deve essere espressa in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza si prenderà in considerazione, ai fini dell’affidamento, l’offerta più conveniente (più bassa). Non sono ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. Non sono, altresì, ammesse offerte per persona da nominare o formulate per telegramma. Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, verrà presa in considerazione quella più conveniente per l’Azienda Sanitaria, a meno che questa non sia stata espressamente revocata o sostituita con altra inviata successivamente.
Art. 45 (Sottoscrizione, e invio delle offerte economiche)
Le offerte economiche devono essere compilate secondo quanto indicato al precedente articolo, su supporto cartaceo. Le copie cartacee devono essere rese legali mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di Euro 14, 62 ogni quattro fogli usati. Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo, e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione. Le offerte devono essere inserite nella busta di cui ai successivi articoli.
L’offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’ASP di Enna ad aggiudicazione avvenuta in originale o in copia conforme. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l’importo complessivo, farà fede l’importo relativo al prezzo unitario. Qualora il prezzo unitario offerto, (arrotondato alla seconda cifra decimale) risultasse in contrasto con la eventuale percentuale di sconto offerta, (arrotondato alla seconda cifra decimale) farà fede lo sconto percentuale ed il prezzo unitario sarà rideterminato sulla base di quest’ultimo.
Nel caso di partecipazione di imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell’art. 37 del Codice degli Appalti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Art. 46 (Validità dell’offerta)
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Decorso tale limite di tempo senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
Art. 47 (Composizione del plico)
L’offerta economica deve essere inserita in apposita busta chiusa, senza l’utilizzo di ceralacca, debitamente sigillata, tale da escludere ogni possibilità di manomissione, e siglata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre ad essa, non devono essere inseriti altri documenti recante:
1. l’indicazione del soggetto candidato offerente;
2. L'indicazione offerta economica;
3. Il prezzo offerto;
4. il dettaglio degli oneri della sicurezza;
Detta busta deve a sua volta essere inserita in un unico plico più grande, contenente tutti gli altri documenti richiesti dal presente C.S.A., anch’esso chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura inviato secondo le modalità di cui al successivo articolo. Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura: Offerta economica Procedura Aperta, per l’affidamento del servizio di gestione della
R.S.A di Pietraperzia, fabbisogno anni tre.
Art. 48 (Presentazione delle offerte)
Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non oltre le ore 13 del giorno precedente a quello indicato per la
celebrazione di gara, il plico sigillato senza utilizzo di cera lacca, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti indicati negli articoli precedenti. Per quanto riguarda la ricezione delle offerte, in caso di contestazioni, faranno fede la data e l’ora di arrivo apposti sul plico stesso dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda, sito in Enna, viale Xxxxxxx Xxxx n. 7, al quale, esclusivamente, deve essere consegnato il plico stesso, tutti i giorni settimanali, esclusi il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi. Lo stesso dovrà essere indirizzato a: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Viale X. Xxxx n. 7/9, 94100 Enna, Servizio Provveditorato U.O. Acquisizione Beni e Servizi.
Art. 49 (Subappalto)
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto non può essere subappaltato.
CAPO IX - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 50 (Commissione di gara)
La Commissione di gara, che esperisce la seduta pubblica, è composta dal Responsabile del Settore Provveditorato o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario verbalizzante e dai testimoni.
Le operazioni di gara saranno raccolte in apposito verbale.
Art. 51 (Seduta di gara)
La gara si svolgerà alle ore 10.00 del 12 Novembre 2015 in seduta pubblica, presso la “Sala Riunioni” dell’ASP di Enna, sita in Enna, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 0/0, o in altri locali ritenuti idonei in caso di necessità. In tale seduta si procederà alle seguenti operazioni:
a. verifica dell’integrità dei plichi;
b. apertura dei plichi e controllo dei documenti in essi contenuti;
c. verifica del possesso da parte delle ditte istanti dei requisiti morali, professionali, finanziari, economici e tecnici;
d. apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse a questa fase della gara, che hanno presentato una offerta risultata conforme, e rilevazione dei prezzi offerti;
e. Trasmissione degli atti delle ditte ammesse, alla Commissione tecnica di valutazione o al Responsabile della Struttura richiedente il servizio, per la valutazione tecnica di conformità;
f. formazione della graduatoria e aggiudicazione al soggetto candidato che avrà offerto l’offerta più bassa;
g. aggiudicazione definitiva con provvedimento del Direttore Generale.
Nel caso in cui non sia possibile concludere le operazioni di gara entro le ore 13.30, i lavori proseguiranno nel successivo giorno lavorativo con inizio alle ore 09.00 o ad altra data che sarà comunicata. La seduta di gara può essere sospesa e aggiornata ad altra ora od al giorno successivo. Il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. L’Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
Art. 52 (Presenza dei soggetti candidati)
Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di speciale procura. Xxxxxxx presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né migliorare l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
Art. 53 (Aggiudicazione)
La Commissione di gara procede all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. dell’art. 69 del R.D. 827/24 e art. 55 del D.Lgs 163/2006. L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l’Amministrazione sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante. La dichiarazione di aggiudicazione, fatta dall’autorità che presiede la gara, vale quale comunicazione della stessa all’offerente rimasto aggiudicatario che sia presente. Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni dall’espletamento della gara, comunica l’esito di essa, al soggetto aggiudicatario, ed al concorrente che segue nella graduatoria, nonché a tutti gli altri soggetti di cui all’art. 79 del Codice degli appalti. L’aggiudicazione, ancorché definitiva ad unico incanto, è condizionata dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’aggiudicazione.
Art. 54 (Pari offerte)
In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art.77 del X.X. x.000/0000, xx procederà come segue:
I concorrenti presenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale prezzo saranno invitati a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo o aumento dello sconto proposto; analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente;
in questo caso le percentuali di sconto non potranno essere inferiori al 2% (duepercento);
Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti si rifiutano di effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea procura.
Art. 55 (Offerte anormalmente basse)
L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a giudizio di congruità quelle offerte che appaiono anomale ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.
In tal caso si richiederanno apposite giustificazioni che potranno riguardare:
1. L’economia del metodo di prestazione del servizio;
2. Le soluzioni tecniche adottate;
3. Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi in appalto;
4. L’originalità del servizio offerto;
5. Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
6. L’eventualità che l’Impresa concorrente ottenga un aiuto dallo Stato;
7. Il costo del lavoro.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di verificare la congruità dei prezzi offerti attraverso il confronto con altre aziende sanitarie pubbliche, regionali e nazionali e, conseguentemente, non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui le condizioni economiche dovessero risultare eccessivamente onerose rispetto alle condizioni economiche rilevate ad eccezione del caso in cui l’impresa individuata quale migliore offerente offra di ridurre le pretese a livelli conformi.
Art. 56 (Verbale di gara)
Il verbale di gara, redatto dal Segretario verbalizzante, non equivale per ogni legale effetto al contratto, e fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.
Art. 57 (Falsità delle dichiarazioni)
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda sanitaria accerti che il soggetto aggiudicatario abbia fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
Art. 58 (Cause espresse di esclusione)
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli sotto indicati comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della “par condicio”, segretezza e imparzialità:
c) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
d) mancata sottoscrizione del capitolato in ogni sua pagina e delle clausole onerose;
e) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta;
f) in caso di offerta pervenuta oltre il termine indicato nel bando di gara. (a tal fine fa fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria);
g) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e della busta contenente l’offerta economica;
h) inosservanza dell’art. 64 (concorrenza sleale);
i) Nella eventualità in cui l’offerta sia parziale, condizionata, espressa in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui;
j) Offerta per persona da nominare;
k) Offerta per telegramma;
l) Xxxxxxx non sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente o da altra persona legittimata ad impegnare la concorrente.
Rimane inteso che:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- sarà esclusa dalla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata in modo da impedirne la manomissione.
CAPO X - PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE
Art. 59 (Soggetti ammessi alla gara)
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente appalto i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano, per la disciplina, le disposizioni di cui all’art. 37 del Codice degli Appalti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti, per le quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 60 (Raggruppamenti temporanei d’impresa)
La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006, n.163. Per tali finalità, si precisa che tutte le obbligazioni discendenti dall’oggetto dell’appalto sono da considerare prestazione principale. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara. Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare i documenti di cui ai precedenti articoli indicati nel CSA e quegli altri necessari per la qualificazione. L’impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesti.
Art. 61 (Costituzione del raggruppamento di imprese)
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui al comma 8 del richiamato art. 37 del Codice degli Appalti, l’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 62 (Contenuti dell’atto di costituzione)
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d’imprese, redatto in conformità all’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve contenere:
a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento, che, nel caso di specie, è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
d) l’indicazione dell’impresa capogruppo;
e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato;
f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda sanitaria;
g) che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda sanitaria;
h) che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell’Azienda sanitaria di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
i) la suddivisione per quota dell’appalto tra le imprese associate;
l) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è subordinato all’estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.
Art. 63 (Avvalimento)
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda S.P. a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di gara. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 49, comma 3, D.Lgs.
n. 163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006.
Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 64 (Concorrenza sleale)
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei d’imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. Nell’eventualità ricorra tale ultima fattispecie, i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all' art. 2359 del codice civile, ovvero esista un intreccio di partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca conoscenza dei contenuti delle offerte.
Capo XI - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
Art. 65 (Cauzione definitiva)
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% di cui al primo comma dell’art. 113 del Codice degli Appalti.
Art. 66 (Periodo di validità della cauzione definitiva)
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Art. 67 (Modalità di costituzione della cauzione definitiva)
La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti dall’art. 113 del Codice degli Appalti:
a) con reale e valida cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
b) con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs 1° settembre 1993, n° 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.
Art. 68 (Clausola espressa)
Qualora la cauzione definitiva sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Le parti, inoltre, in deroga al disposto in cui all’articolo 1944, comma 2, c.c., non possono convenire l’obbligo della preventiva escussione del debitore principale. Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria od assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art. 1957 C.C. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti dell’Azienda a far data dal sorgere del vincolo contrattuale. La garanzia opera per tutta la durata dell’atto pattizio e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali pretese vantate dall’Azienda Sanitaria verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
CAPO XII - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Art. 69 (Mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione)
Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell’aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.
Art. 70 (Contratto e spese di registrazione)
Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del Codice degli Appalti. Le spese di registrazione del verbale di gara sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari.
Detto contratto sarà stipulato dalla Azienda sanitaria, che ne curerà la relativa registrazione ai sensi di legge, e sarà sottoposto alla condizione sospensiva che lo stesso avrà efficacia nei confronti delle altre Aziende consorziate solo dopo che le medesime avranno formalmente aderito all’atto pattizio.
Art.71 (Documentazione)
L'Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della stipula del contratto dovrà produrre al Servizio Provveditorato la seguente documentazione:
a) la documentazione comprovante le dichiarazioni autocertifìcate e prodotte a corredo dell'offerta, che l'Azienda riterrà di dover richiedere;
b) il versamento della somma relativa alle spese di stipulazione e registrazione del contratto;
c) il deposito cauzionale definitivo con le modalità previste nel presente capitolato;
d) il rimborso delle spese di pubblicità degli atti di gara;
e) certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, contenente:
L'aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che l'Impresa aggiudicataria non si trovi in alcuna delle cause ostative previste dalla Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
Inoltre Xxxx a totale carico della ditta che gestisce il servizio, senza alcuna riserva ed eccezione, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento o a cause ad esso connesse dovessero derivare all'Azienda sanitaria o a terzi, sia a cose che a persone.
Capo XIII - PREZZI E PAGAMENTI
Art. 72 (Chiarimenti)
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge.
II prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato, fatte salve le riserve espresse nel presente C.S.A. di eventuale modifica delle tariffe a livello legislativo e la disciplina di cui all’art. 115 del D.lgs 163/2006 di adeguamento dei prezzi;.
Art. 73 (Riduzione o estensione del servizio)
Riguardo il servizio oggetto dell'Appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:
1. di estendere il servizio appaltato dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno 20 giorni di anticipo;
2. di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio appaltato, dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno un mese di anticipo, per modifiche organizzative dell'Azienda dovute a norma di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.
3. le estensioni e le riduzioni di cui sopra, se contenute entro il limite del 20% in più o in meno con riferimento all'importo complessivo della fornitura considerata, non daranno alcun diritto all'Impresa aggiudicataria di pretendere alcuno indennizzo o variazione dei prezzi unitari.
Art. 74 (Divieto di rinnovazione tacita)
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art. 75 (Modalità e termini di pagamento)
All’Impresa aggiudicataria saranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara.
Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate. Il pagamento del servizio verrà effettuato a mezzo mandato presso la Tesoreria dell’Aziende sanitaria;
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, riscontrabile agli atti dell’Azienda, subordinatamente al collaudo e/o verifica di regolare esecuzione con esito positivo. Nel caso di ritardo nei pagamenti, si riconosceranno gli interessi di mora al tasso legale del Codice Civile. La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicita espressione di regolare esecuzione del servizio apposta dal referente esecutore del contratto.
I prezzi unitari e/o le percentuali di sconto di aggiudicazione saranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di all’art. 115 del X.X.xx 163/2006.
Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti.
Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda sanitaria del relativo mandato. L’Impresa aggiudicataria non ha diritto alla corresponsione degli interessi, qualora il differimento del pagamento sia determinato dai ritardati accreditamenti, da parte degli organi a ciò competenti, delle quote economiche necessarie per far fronte alle obbligazioni a carico dell’Azienda, o in
qualsiasi altro caso in cui la paventata anomalia sia motivata da altra causa di forza maggiore non imputabile alle Aziende associate. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non saranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, l’aggiudicataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto aggiudicato, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. La prova di tale adempimento dovrà essere fornita prima della stipulazione del contratto relativo.
Art. 76 (Modalità di fatturazione)
Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nella lettera o buono d’ordine. Le fatture in particolare devono:
riportare il numero e data della lettera d’ordine; essere corredate di copia della lettera d’ordine;
La ditta aggiudicataria emetterà fattura mensile al cui pagamento si provvederà entro il termine di giorni 120 dalla data di ricezione della fattura. Quest’Azienda per ottenere il rimborso di eventuali spese, la rifusione dei danni e l'assolvimento di penali, potrà rivalersi mediante corrispondente trattenuta sui crediti della ditta appaltatrice, oltre che sul deposito cauzionale prestato a garanzia della corretta esecuzione del contratto, salvo in ogni caso, il diritto di risarcimento dei maggiori danni.
Art. 77 (Incedibilità dei crediti)
Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria.
La cessione del credito, senza la preventiva approvazione dell'Azienda sanitaria, rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice. La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica. L'Azienda, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Art. 78 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASP e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni, dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 79 (Tesoreria delle Aziende sanitarie)
La Tesoreria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Enna, via Sant’Agata n. 56/62 – Tel. 0000-000000. E’ obbligatorio indicare il CUP e la causale di ogni versamento effettuato a favore dell’Azienda.
Capo XIV – OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ
Art. 80 (Inadempienze)
In caso d’inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo deliberante dell’Azienda sanitaria. In tale
provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.
Art. 81 (Penalità)
Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute, secondo quanto indicato all'art. 35. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o deficienze, formalizzate con contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.P. con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria. Inoltre costituisce causa specifica per l’applicazione della penale, la mancata esecuzione o il ritardo della prestazione, qualora per detta causa l’Azienda Sanitaria sia costretta ad approvvigionarsi sul libero mercato. In tal caso, oltre all’eventuale maggior onere sopportato dall’Azienda Sanitaria, sarà applicata al soggetto aggiudicatario una penale pari al 20% dell’importo della prestazione non effettuata.
L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, e/o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
In ogni caso saranno applicate le seguenti penalità:
- 1% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 15° giorno
- 1,5% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 30° giorno se il ritardo supera il 15° giorno;
- 2% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 45° giorno se il ritardo supera il 30° giorno.
Art. 82 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall’organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all’articolo che precede, numero due penalità;
b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione di quanto disposto dal presente CSA;
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
g) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero successivamente secondo quanto dispone l’articolo;
i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda, ai sensi del precedente articolo .
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) e c) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, che l’Azienda sanitaria dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 83 (Recesso)
In caso d’inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l’Azienda Sanitaria, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, la Convenzione si intenderà risolta. L’amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
L’Azienda può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c., e per qualsiasi motivo;
b. Per motivi di pubblico interesse;
c. Per frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d. In caso di cessione dell’azienda, cessazione di attività, o nel caso di concordato preventivo,fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
e. Nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto precedentemente;
f. Nei casi di morte del titolare della ditta aggiudicataria, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
g. In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e L’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuali con gli altri soci;
h. Nel caso in cui la prestazione sia stata resa in violazione dei termini previsti negli atti contrattuali;
i. Per giusta causa;
j. Per mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accorpamento, soppressione o trasferimento di servizi;
k. In caso di necessario adeguamento alle normative che potranno intervenire, in questo caso, qualora occorra mantenere parte del servizio per le rimanenti incombenze, sarà abbattuto l’onere relativo;
l. Per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
m. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
n. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
o. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
p. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
q. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o Contratto.
r. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Contraente. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Art. 84 (Disdetta)
Qualora l'aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Con addebito della maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
Art. 85 (Acquisti sul libero mercato)
Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati alla esecuzione del servizio l’Azienda ha facoltà di procedere all’acquisto sul libero mercato. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario. Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
Capo XV - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO
Art. 86 (Riconoscimento del diritto di accesso)
L’Azienda sanitaria, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e Legge n. 33/2013 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi. A tale scopo l’Azienda sanitaria ha adottato, con appositi provvedimenti, un regolamento, per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda sanitaria e del rilascio delle copie a favore dei cittadini. Una copia del testo integrale di tale regolamento può essere richiesto al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Ufficio relazioni con il pubblico, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 0/0 – 00000 Xxxx. O consultabile sul sito xxx.xxx.xxxx.xx; Tale diritto va esercitato in armonia con quanto dispone l’art. 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 87 (Sostituzione delle certificazioni amministrative)
La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni e integrazioni, è ammessa, nei casi previsti dalla legge e dagli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l’impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori. Per tali finalità, si rammenta che l’art. 77-bis del richiamato testo unico ha disposto che le disposizioni generali, in materia di documentazione amministrativa, si applicano alle fattispecie concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o pubblica utilità, servizi e forniture. Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
Art. 88 (Integrazioni e accertamenti d’ufficio)
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede, in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell’impresa.
Art. 89 (Certificazioni a corredo delle offerte)
Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l’ammissione e per l’aggiudicazione dal bando di gara, relativi alle situazioni rilevanti nei pubblici appalti che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive, e non necessitano della conseguente produzione dei relativi certificati a comprova. Le certificazioni, sostitutive ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione.
Art. 90 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
Art. 91 (Sito Internet)
Le ditte interessate possono estrarre e utilizzare per la presentazione delle offerte copia dell’avviso di gara, del presente capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet:xxxx://xxx.xxx.xxxx.xx\amministrazione trasparente\bandi di gara e contratti; Le ditte che estrarranno i documenti di gara dal sito web, dovranno fornire corretta comunicazione alla U.O.C. Provveditorato, o via e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx o via fax. al num. 0000.000000, indicando possibilmente recapito, ragione sociale, e-mail, e numero di fax.;
Eventuali modifiche, chiarimenti, integrazioni, rettifiche e precisazioni, ritenute non sostanziali, disposte da questa amministrazione, alla presente gara saranno rese ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione sul sito internet xxx.xxx.xxxx.xx\amministrazione trasparente\bandi di gara e contratti, sino a sei giorni prima della data fissata per la celebrazione della gara, a tal fine l’ASP declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle stesse da parte dei concorrenti. Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara
tramite il sito web è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi. Farà fede esclusivamente il testo approvato da questa Amministrazione.
Quanto sopra é richiesto unicamente per consentire all’ASP di far conoscere a tutte le ditte interessate alla gara eventuali chiarimenti forniti nonché rettifiche e precisazioni, disposte da questa Amministrazione dopo la pubblicazione del bando e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta. E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.
Art. 92 (Foro competente)
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia discendente dal contratto, esclusivamente il Foro di Xxxx.
PARTE XVI MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Art. 93 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
a) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, eventualmente occupati nelle attività contrattuali in appalto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore s’impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dalle singole prestazioni richieste le norme regolamentari di cui alla Legge n. 81/2008.
b) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti degli stessi dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
c) Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
d) Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all’Ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento dell'appalto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alle altre tipologie di personale consentite dalla normativa vigente. Anche in tale eventualità l’Impresa aggiudicataria è tenuta a riconoscere a tali maestranze il trattamento derivante dal diritto positivo.
e) Obblighi in materia di sicurezza e quantificazione costi per eliminare le interferenze;
L'Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2° dell'art. 26 del decreto legislativo n. mediante la predisposizione di apposito D.U.V.R.I, del quale le imprese concorrenti potranno prendere visione attraverso il sito web aziendale (xxx.xxx.xxxx.xx), consultando la Sezione F - Gare per l'oggetto specifico, che individua un costo per l'eliminazione dei rischi interferenti pari ad € 0,3% dell’importo di gara. L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'Azienda e l'appaltatore s’impegnano, altresì, a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'appaltatore da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.
Ai fini degli adempimenti previsti dalla DIgs le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel citato
D.V.R. Prima dell'inizio delle attività l'Azienda e il Fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni. Tale documento, che costituirà Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, sarà compilato preventivamente all'inizio delle attività e verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di
carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi Tecnico, SPP, MC, ecc. idonei atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.
Art. 94 (Riservatezza)
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
Inoltre, alla Ditta affidataria è fatto obbligo di:
- informare l'azienda dell’eventuale nomina d’incaricati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite secondo specifiche mansioni e obbligazioni di sicurezza;
- attenersi alle prescrizioni ottenute nel regolamento in uso presso l’azienda per il trattamento di dati personali;
- assumere tutte le misure di sicurezza idonee a costruire i dati da precludere rischi connessi al deterioramento, distruzione, perdita o smarrimento, anche accidentali, dei dati medesimi, nonché all'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio;
- non comunicare o diffondere i dati posseduti a soggetto od organismo diverso dall'Azienda sanitaria e, per essa, dai responsabili delle strutture o dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri che ne formulino richiesta;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall’Azienda. La violazione delle disposizioni della L. 81/2008 o la mancata osservanza degli obblighi elencati nel precedente capoverso, darà luogo alla risoluzione del contatto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Art. 95 (Brevetti industriali e diritti d’autore)
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni, di cui al comma precedente, tentate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o degli Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Art. 96 (Oneri fiscali e spese contrattuali)
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione per legge. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.
n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Art. 97 (Pubblicità)
E’ vietato al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta.
Art. 98 (Disposizioni finali)
l’Azienda non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere.
ALLEGATI AL PRESENTE C.S.A.
Allegato A Dichiarazioni amministrative “ A1 Dichiarazione Antimafia
“ A2 Patto d’integrità; Allegato B Modello RTI;
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
-------- ooo0ooo --------
La Ditta Firma
Per espressa ed incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente C.S.A di cui agli artt. 3-5-6-29-30-33-35-58-65-70-73-75-81-82-83-93, e ivi comprese le clausole di cui gli allegati “A”- “A1” e “A2”., facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.
La Ditta Firma
ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0/0 00000 Xxxx
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA R.S.A. DI PIETRAPERZIA, FABBISOGNO ANNI TRE.
Il sottoscritto , nato a il , domiciliato Il sottoscritto , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante della , con sede in , Via
, capitale sociale Euro ( ), iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , codice fiscale n. , partita IVA n.
, codice Ditta INAIL n. , Posizioni Assicurative Territoriali –
P.A.T. n.
e Matricola aziendale INPS n.
(in R.T.I.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ) di seguito denominata “Impresa”,
Nella qualità di
[ ] Impresa singola;
[ ] Consorzio di società cooperative di produzione e lavoro; [ ] Consorzio tra imprese artigiane;
[ ] Consorzio stabile;
[ ] Capogruppo mandataria di una Riunione temporanea di imprese; [ ] Mandante di una Riunione temporanea di imprese;
[ ] Consorzio ordinario di concorrenti;
[ ] Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara relativamente al/ai Lotto/i UNICO;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che questa Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di , al numero ,per attività di (in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, D.Lgs. 163/2006);
2. che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome cognome
, nato a , il ,C.F. , residente in , nominato il _ fino al , con i seguenti poteri associati alla carica: ;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome , cognome , nato a , il
,C.F. ,residente in , carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
c) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara, in nome e per conto dell’impresa istante, è il signor , nato a
,il , nella sua qualità di ;
3. a) che nel libro soci della medesima figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. … %
……………….. … %
totale 100 %
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
……………….. a favore di ,
……………….. a favore di ;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
……………….. per conto di ................
……………….. per conto di ;
4. che l’Ufficio II.DD. presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il seguente (indirizzo completo) ;
a) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso piena conoscenza delle condizioni di cui ai richiamati Bando di gara, e capitolato speciale d’appalto ed altri documenti ad essi allegati, e che i beni e i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;
c) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta;
d) di aver tenuto conto, anche ai sensi della Legge 327/2000 e s.m.i., nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;
e) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione da servire;
f) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio in gara, di ritenerlo adeguato e fornibile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni della U.O. interessata, anche per quanto concerne il piano di sicurezza in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di esecuzione e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo di ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo aggiudicato;
5. che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
6. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla ASP di Enna, nell’ambito delle
successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
7. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
8. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, che testualmente si riporta:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (ex art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008)(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
9. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali situazioni nei confronti della società sopraindicata e dei propri familiari conviventi;
10. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale):
- questa Impresa (è/non è) in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
- questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a unità;
- questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge,
- (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,
11. che questa Impresa adempie agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
12.di non aver in corso provvedimenti di interdizione di cui all’art. 5, comma 1, Legge 03/08/2007 n. 123;
13. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato globale al netto dell’IVA, ovvero, di aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA.
(indicare gli anni di riferimento)
- anno
- anno
- anno
Euro = ( ), Euro = ( ), Euro = ( );
14. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, al netto dell’IVA: (indicare gli anni di riferimento)
- anno
- anno
- anno
Euro = ( ),
Euro = ( ), Euro = ( );
15. che i principali servizi o le principali forniture, nel settore oggetto della gara, eseguiti dall’impresa presso strutture sanitarie, pubbliche o private, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo, sono i seguenti:
N. | Ente | Importo | Anno |
16. che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;
17. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che saranno inviate anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in Via , tel , fax , pec ;
18. di essersi recata nei posti dove deve essere reso il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, riconoscendo che il contratto da attuarsi rimane così perfettamente individuato in ogni sua parte;
19. di aver preso conoscenza e tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e, eventualmente, degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e / o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture;
20. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche dei citati provvedimenti;
21. di essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei re- gistri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
22. di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
23. di essere in possesso delle seguenti certificazioni (o equivalenti rilasciate da organismi accreditati): a. ………………..
b. ……………….
Le certificazioni devono essere prodotte in copia autenticata ovvero sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. Secondo quanto stabilito dall’art. 43 D. Lgs. n. 163/2006, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.
In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione;
24. che l’impresa rappresentata non è incorsa, nella esecuzione di contratti di appalto commessi da pubbliche amministrazioni, in risoluzioni anticipate, disposte dalla stazione appaltante, per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
25. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
26. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
27. di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali e/o in cantiere, ecc.);
28. di prendere atto che, qualora le eventuali insufficienze, inadempienze violazione totale o parziale delle condizioni e delle obbligazioni contrattuali dovessero rivestire carattere di tale gravità da compromettere la funzionalità del servizio, l’Azienda sarà costretta ad affidarne la prosecuzione ad altri, a procedere all’incameramento della cauzione e a richiedere il risarcimento delle maggiori spese sostenute per assicurare il servizio;
29. che è a conoscenza che l’Amministrazione appaltante, nel caso in cui l’aggiudicataria provvisoria non faccia pervenire la documentazione definitiva entro il periodo stabilito nella relativa comunicazione, è legittimata ad aggiudicare l’appalto alla concorrente che segue in graduatoria, con conseguente incameramento del deposito cauzionale provvisorio e il risarcimento di ipotizzabili ulteriori danni subiti dall’Azienda Sanitaria;
30. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. , ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. ;
31. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà alla
A.S.P. di Enna, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;
33. dichiara espressamente, ed in modo solenne, che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà , trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con latri partecipanti alla gara per limitare od eludere, in alcun modo, la concorrenza;
34. di essere a conoscenza che la A.S.P. di Xxxx si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
35. di essere a conoscenza e di accettare che la A.S.P. di Enna potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004 – apposite verifiche ispettive; che il costo delle verifiche ispettive è a carico del fornitore fino all’ammontare dello 0,5 % del valore degli ordinativi di fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo dello 0,2 % dell’importo massimo del Contratto e che, in caso di aggiudicazione, al momento del sorgere del vincolo contrattuale;
36. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria e/o affidataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la A.S.P. di Enna avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la formalizzazione del contratto, questa potrà essere risolta di diritto dalla ai sensi dell’art. 1456 c.c.
37. Dichiara, ai sensi dell'articolo 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana" di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
38. Di impegnarsi, ai sensi dell'articolo 2, c. 1, della L.R. 20/11/2008. n.15 e s.m.i; "Impegno del Legale Rappresentante ad indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di Conto Corrente Unico in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto" quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
39. di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC),
40. di acconsentire che i dati e le informazioni fornite verranno trattati esclusivamente per finalità di gestione amministrativa nonché per instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03
, li Timbro e Firma
ALLEGATO “ A 1“ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a Prov Stato il
Codice fiscale Tel/Fax Posta elettronica
in qualità di Titolare Legale rappresentante Altro
della società
con sede in
X.Xxx/ codice fiscale numero REA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000):
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del
D. L.vo 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia).
Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il firmatario dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data Firma del dichiarante
Art. 85 X.X.xx 06/09/2011, n. 159 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Art. 89 X.X.xx 06/09/2011, n. 159 ( Autocertificazione)
1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67.
La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione è' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.
ALLEGATO “ A 2“
PATTO DI INTEGRITÀ' TRA l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RSA DI PIETRAPERZIA, PER IL FABBISOGNO DI ANNI 3.
Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.
Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Il sottoscritto Operatore economico ………………………………………………………………………………………..
Nato a…………………………………………residente in…………………………………………..................................
Via……………………………Codice Fiscale n……………………In qualità di ………………………………………...
dell'Impresa iscritta al n……………..……del Registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………………………………….., Partita Iva………………………………………………………………
in qualità di eventuale affidataria dei lavori in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1.risoluzione o perdita del contratto;
2.escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3.responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura dell'.1 % del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4.esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per…anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
Data …………………..
Il Dirigente U.O ............................................. .
Titolare o legale rappresentante
della Ditta………………………………….
Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Il Direttore Generale
ALLEGATO “ B“ Modello RTI
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DELL’12 APRILE 2006.
Le sottoscritte Imprese: ...........................................................................................................................................
con sede legale in ........................................................Via......................................................................................
P.I. ..................................rappresentata legalmente dal Sig. ...................................................................................
nato a ............................................................................................il .......................................................................
..................................................................................................................................................................………...
con sede legale in ........................................................Via......................................................................................
P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. .......................................................................................
nato a ............................................................................................il .......................................................................
..................................................................................................................................................................………...
con sede legale in ........................................................Via.....................................................................................
P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. ......................................................................................
nato a ............................................................................................il .......................................................................
PREMESSO CHE:
in relazione alla Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di gestione della RSA di Pietraperzia per il fabbisogno di anni tre, per lo svolgimento dell’attività le parti ritengono opportuno un'organizzazione comune dell'attività relative e connesse alle operazioni stesse,
DICHIARANO
di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
1. in caso di aggiudicazione sarà nominata Capogruppo l’impresa……………………………………………
2. alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il termine della fornitura e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
3. ogni singola Impresa intende assumere la seguente parte dell’attività di concessione:
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente……………….……………….
...................................……………………….per una percentuale pari a ............................................................
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente……………….……………….
...................................……………………….per una percentuale pari a ............................................................
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente……………….……………….
...................................……………………….per una percentuale pari a ............................................................
SI IMPEGNANO
a conferire, in caso di aggiudicazione del servizio, mandato collettivo speciale con rappresentanza ampia e irrevocabile al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo indicata in precedenza.
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma ...................................
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma ...................................
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma ...................................