AXA Assicurazioni S.p.A.
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Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Ramo 7 | N° polizza | Codice 005014 AgenziaGAMBONI S.R.L. PERUGIA XxxxxxxxxXXX XXXXX XX XXXXX 00/X X 00/X 00000 XXXXXXX XX Tel. 000-00000 Fax === E-mail XX0000@XXX-XXXXXXX.XX |
Cod. Cliente === | Cod. Fiscale / Partita IVA 12621570154 | |||||||||
Xxxxxx XXXXXX | Xxxxxxxxx XX | C.A.P. 20121 | ||||||||
Cod. Prodotto 7E54 | Allegati che integrano la polizza | Settore / Codice rischio | Tariffa === | Tipo === | Cod. Subagente === | Cod. Produttore === | ||||
Set Informativo Mod 3557 Ed. 01/2014 | N° allegati 0 | |||||||||
La polizza scade il 31/12/2025 | Scadenza prima rata 31/12/2021 | Frazionamento Annuale | Scadenza annuale 31/12 | Proroga SI | ||||||
=== | N. indice === | Convenzione === | Vincolataria === | Scadenza vincolo === | ||||||
Polizza sostituita | Ramo | Ultima quietanza pagata === | Premio imponibile euro === | Rischi comuni – N° polizza === | Ramo === | Coassicurazione | n. Polizza Delegataria === | |||
Quota AXA Assicurazioni === | Cod. Delegataria === |
Premio netto euro 85.952,55 | Di cui complemento/ diritti euro === | Premio imponibile euro 85.952,55 | Imposte totali euro 19.124,45 | Premio Totale annuo euro 105.077,00 | |
Premio netto euro 85.952,55 | Di cui complemento/ diritti euro === | Premio imponibile euro 85.952,55 | Imposte totali euro 19.124,45 | Premio Totale prima rata euro 105.077,00 | |
COMPENSO DELL’AGENTE PER LA CONSULENZA PRESTATA AL CLIENTE Compenso concordato con l’agente per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative | 0,00 | ||||
TOTALE A PAGARE PRIMA RATA | 105.077,00 | ||||
Premio netto euro | Di cui complemento/ diritti euro === | Premio imponibile euro 85.952,55 | Imposte totali euro 19.124,45 | Premio rate successive euro 105.077,00 | |
COMPENSO DELL’AGENTE PER LA CONSULENZA PRESTATA AL CLIENTE Compenso concordato con l’agente per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile | === | ||||
TOTALE A PAGARE RATE SUCCESSIVE | 105.077,00 |
il 15/12/2020 | alle ore 17:01 | Data pagamento del premio di rata iniziale |
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del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Contraente ai sensi degli Art.1892, 1893 e 1910 C.C. dichiara:
SI NO
1) Ha in corso altre assicurazioni con altre compagnie per i rischi previsti nella presente polizza
2) Negli ultimi cinque anni si sono verificati sinistri per i rischi previsti dalla presente polizza
3) Gli sono stati annullati per sinistri contratti per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza
X
X X
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere ed accettare il set informativo, composto da: Documento Informativo Precontrattuale (DIP); Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (modello ed edizione come identificato nel frontespizio pag. 1); il Modulo di proposta, ove previsto.
Il Contraente dichiara, altresì, di aver ricevuto l’informativa precontrattuale, consistente in: Comunicazione sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (modello conforme all’allegato 3 del Regolamento 40 IVASS); Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto (modello conforme all’allegato 4 del Regolamento 40 IVASS).
Il Contraente dichiara, inoltre, di aver preso visione della documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente in modalità (indicare il supporto durevole): □ Cartaceo; □ Sito della Compagnia come indicato nell’ informativa precontrattuale; □ Email.
Il Contraente
…………………………………….
Avvertenza
Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Il Contraente
…………………………………….
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione nel modello e nell’edizione indicato nel frontespizio di polizza solo se richiamate:
Norme che regolano l'assicurazione in generale: Art. 2 - Altre assicurazioni; Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 8 – Recesso in caso di sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione; Art. 11 - Foro competente; Art. 13 - Pluralità di assicurati; Art.15 – Tolleranza numero prestatori di lavoro; Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno. Spese di resistenza.
Norme che regolano la Sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi: Art. 3 - Persone non considerate terzi; Art. 4 - Xxxxx esclusi dalla garanzia R.C.T. Norme che regolano la Sezione II – Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera: Art. 2 – Danni esclusi dalla sezione II R.C.O.
Nonché delle seguenti Condizioni Speciali o Aggiuntive:
,ESCLUSIONE OPERANTE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA - Paesi sottoposti a sanzioni internazionali - Inefficacia del contratto,
Il Contraente
…………………………………….
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Rischi vari
Ramo 7 | N° allegati 0 | N° polizza 406376720 | Cod. Agenzia 005014 | Agenzia GAMBONI S.R.L. PERUGIA |
E-mail Contraente | N° telefono Contraente | |
Contraente (denominazione sociale) UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA | Cod. Cliente | Cod. Fiscale / Partita IVA 12621570154 |
La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 406376720 |
DESCRIZIONE GENERICA DEL RISCHIO | ||
settore | 24650 | ATTIVITA' DIVERSE |
tipo | Generica |
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità’ di:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA CIG. 8487397292
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
SEZIONE | GARANZIA – PRESTAZIONE | MASSIMALI ASSICURATI | ||
1 | R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi | Per sinistro 6.000.000,00 Euro | Per persona 6.000.000,00 Euro | Per cose o animali 6.000.000,00 Euro |
2 | R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro | Per sinistro 6.000.000,00 Euro | Per persona 1.500.000,00 Euro | == |
ELEMENTI DI RISCHIO | IMPORTO IN EURO | TASSO ‰ | TOTALE PREMIO IMPONIBILE | |
Elementi di rischio variabili (Premio soggetto a regolazione ex art.14 - Norme che regolano l'assicurazione in generale) | Retribuzioni | 70.000.000,00 Euro | RCT 0,0000 ‰ | 0,00 Euro |
RCO 0,0000 ‰ | 0,00 Euro |
RIEPILOGO DEL PREMIO | |
PREMIO R.C. MINIMO IMPONIBILE COMUNQUE ACQUISITO | 85.952,55 Euro |
Il Contraente
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del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Agenzia GAMBONI S.R.L. PERUGIA | Codice 005014 | Ramo 7 | N° polizza 406376720 |
Gentile Cliente, è disponibile sul sito della Compagnia xxx.xxx.xx, l'Area Clienti, un’area riservata ai contraenti, cui potrà accedere tramite le cre- denziali già in suo possesso o comunque acquisibili nella predetta area (xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx). Nell’Area Clienti potrà consultare le Sue posizioni assicurative.
Se possiede una Polizza RC Auto, dal 1 luglio 2015 potrà inoltre ricevere l’attestato di rischio; in ogni caso, potrà richiedere l'invio dello stesso anche con modalità telematiche aggiuntive attivate Sua previa richiesta.
Mezzi di pagamento consentiti da AXA
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (X.Xxx.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
E’ consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Il Contraente AXA Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
………………………………
……………………………………. … ….
CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA CIG 8487397592
Lotto n° 2
Contraente: Università degli Studi di Milano - Bicocca
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA: 12621570154
Broker : Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31.12.2020
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31.12.2025
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12.
Frazionamento: Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1: Durata del contratto 6
Art. 2: Gestione del contratto 6
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 4: Aggravamento del rischio 6
Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto 7
Art. 6: Diminuzione del rischio 7
Art. 7: Cessazione del rischio 7
Art. 8: Dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere 7
Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto 7
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio 8
Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta 8
Art. 12: Ispezione della Società 9
Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 9
Art. 14: Interpretazione del contratto 9
Art. 15: Denuncia di sinistro 9
Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro 9
Art. 17: Informativa sui sinistri 9
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni 10
Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese 10
Art. 20: Trattamento dei dati 10
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 22: Clausole vessatorie 11
Art. 22-BIS: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 11
Art. 22-TER: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 12
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 13
Art. 23: Oggetto dell’assicurazione – RCT 13
Art. 24: Estensione della garanzia alle malattie professionali 14
Art. 29: Estensioni della garanzia 15
Art. 31: Massimali di garanzia 17
Art. 31: Franchigie e limiti di risarcimento 17
Art. 32: Soggetti assicurati 18
Art. 32: Oggetto dell’assicurazione 18
Art. 33: Validità territoriale 18
Art. 33: Qualifica di terzo 18
Art. 35: Estensione della garanzia 18
Art. 37: Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 19
Art. 38: Massimale di garanzia 19
Art. 39: Gestione delle vertenze in USA, Canada e Messico – Spese legali 19
Art. 41: Soggetti assicurati 19
Art. 42: Oggetto dell’assicurazione 19
Art. 43: Validità territoriale 20
Art. 44: Qualifica di terzo 20
Art. 46: Estensione delle garanzie 20
Art. 48: Obblighi dell’Assicurato in casi di sinistro 21
Art. 49: Massimale di garanzia 21
Art. 50: Gestione delle vertenze in USA, Canada e Messico – Spese legali 21
SEZIONE IV – CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA – PREMIO ANTICIPATO 22
Premessa
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione tempo- ranea di imprese (se esistente).
SEZIONE I - DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o Periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima da- ta di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare in- fluenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse.
Attività del Contraente: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche av- valendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
Broker: il Broker vigente, e precisamente: Xxxxxx Italia SpA.
Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contaminazione: la trasmissione od il deposito su di uno specifico bene, strumento o recipiente di sostanze alterate da microrganismi o parassiti (c. microbiologica) o da componenti chimici (c. chi- mica), che ne causano un mancato o limitato utilizzo.
Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;
Danno: qualunque pregiudizio, cagionato a terzi o prestatori d’opera, suscettibile di valutazione economica;
Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno materiale: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, altera- zione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Ente: l’Ente Pubblico Assicurato e Contraente dell’Assicurazione, ossia l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo e resta a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natu- ra emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all’Assicurato;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo in caso di sinistro.
Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di lo- ro proprietà.
Perdite patrimoniali: ogni danno immateriale, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che non sia conseguenza di danni materiali e corporali cagionati a terzi.
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Prestatori d’opera: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dell’Ente incluse quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di leg- ge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rap- porto con l’Assicurato:
a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi al- tro soggetto titolare di partita IVA.
b. Altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordi- namento di imprese terze rispetto all’Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l’Assicurato si avvale nell’ambito dei contratti di appalto.
Retribuzioni erogate: la somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3):
1. le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risul- tanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, “lavoratori interinali” ed eventuali nuove tipologie di lavo- ratori stabilite da norme di legge;
2. gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d’opera autonomi non costituiti in società organizza- ta di mezzi e personale;
3. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente:
- in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
- ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”.
Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo e resta a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sinistro in serie: una pluralità di eventi, derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro.
Società: L’impresa assicuratrice e, in caso di ATI/coassicurazione, le eventuali mandan- ti/coassicuratrici.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale in- termedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo pec - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza da parte della Società, ridotti a 60 (sessanta) giorni se esercitata dal Contraente, fermo che non è consentito alla Società assicu- ratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamen- te successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di coper- tura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indica- to.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato
Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.
La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunica - zione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'in- dennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone co- municazione alla Società entro 30 giorni.
In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.
Art. 4: Aggravamento del rischio
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti ne- gli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.
Si conviene tuttavia che, l’omissione o l’inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circo- stanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l’aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell’Assicurato a percepire all’intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decor- rere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiu - tare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.
In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.
Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto
La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relati- ve alle circostanze del rischio, ultimo capoverso e 4 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una ap- pendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che il Contraente dovrà corrisponde- re (nei termini di cui all’art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorren- te da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell’Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Art. 6: Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al re- lativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pa- gata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 7: Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comuni- care alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell’annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predet- ta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 8: Dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti dolosi o gravemente colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, nonché di altri soggetti assicurati con la presente polizza, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di so- spensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di approvazione del conto consuntivo di ogni esercizio fi- nanziario deve essere comunicato per iscritto alla Società: il dato concernente la somma delle re- tribuzioni lorde corrisposte ai propri dipendenti di cui alla Sezione III/A; il numero degli iscritti per ciascun mese ai Master e ai Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento dell’Area Medica, sud- divisi in invasivi e non invasivi di cui alla Sezione III/B; il numero degli assicurati, per ciascun sog- getto post-lauream dell’Area Medica suddivisi in invasivi e non invasivi di cui alla Sezione III/C.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione del dato anzidetto, la Società deve fissargli per iscritto un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, decorso il quale, l’assicurazione rimarrà sospesa in relazione a sinistri verificatisi durante l’anno assicurativo da re- golarsi.
La Società, ricevuto il dato di cui sopra, comunica all’Assicurato entro 30 giorni, l’importo - sia es- so a credito o a debito – relativo alla regolazione stessa.
L’Assicurato, entro 60 giorni da detta comunicazione, effettua il pagamento della eventuale diffe- renza attiva richiesta dalla Società; trascorso tale termine, nonché un ulteriore termine non inferio- re a 30 giorni comunicato dalla Società, il premio anticipato in via provvisoria per la rata successi- va viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia assi- curativa resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomanda - ta la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel pe- riodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche o controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire eventuali chiarimenti e la documentazione necessaria.
Le differenze passive dovute a termini del presente articolo dovranno essere pagate entro 60 gior- ni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione.
Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto
che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.
Art. 12: Ispezione della Società
La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l’Assicurazione e il Con- traente e l’Assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L’ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.
Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabili- te dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclu- siva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 14: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 15: Denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a cono- scenza.
La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società an- che gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso suc- cessivamente alla denuncia.
Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60’ giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso da una delle parti.
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. 9 Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell’Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Art. 17: Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi pima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:
a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
b. data dell’evento;
c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro
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d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
e. stato del sinistro (ovvero l’indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
f. importo liquidato e/o riservato.
Le medesime informazioni dovranno essere fornite, nelle stesse modalità, alla Società dal Con- traente con riferimento ai sinistri eventualmente gestiti dallo stesso (sinistri ricadenti nella S.I.R.). É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qua- lora venga richiesto.
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
In deroga a quanto disposto dall’art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicu- razioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società ri- sponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di re- cesso.
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.
Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese
(operante se del caso)
Xxx nel caso di R.T.I., in applicazione al D.Lgs. n.50/2016, che di coassicurazione, l’assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto del premio, ferma restan- do, a parziale deroga dell’art.1911 Cod. Civ., la solidarietà fra le stesse per il pagamento dell’indennità assicurata.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in fron- tespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, ine- renti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla De- legataria, la quale provvederà ad informarle ed a recuperare presso di esse gli eventuali importi liquidati/anticipati per conto.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in no- me e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indi- cate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 20: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 ciascuna delle parti consente il trat- tamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente con- nesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottempe- ranza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi- scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le dero-
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ghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 22: Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.
Art. 22-BIS: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
Agli effetti dell’interpretazione del presente articolo, si precisa che con il termine di Assicurato si in- tende ricomprendere ogni persona obbligata in dipendenza della responsabilità dedotta nel pre- sente contratto.
La Società assume, nell’interesse proprio e dell’Assicurato, la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni a lui spettanti. Tale obbligo di assistenza perdura in sede stragiudiziale sino all’esecuzione dell’accordo transattivo e in sede giudiziale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneg- giato.
La Società si impegna, inoltre, a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perse- guibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o dalla persona della quale questi debba ri- spondere ai sensi dell’Art. 2049 c.c. e indipendentemente dall’accertamento giudiziale.
La nomina dell’avvocato in sede civile deve essere effettuata dalla Società comunicando all’Assicurato il nominativo l’indirizzo e il recapito del legale che prenderà in carico la vertenza en- tro il decimo giorno da quello del ricevimento di copia dell’atto di citazione, inoltrata dal Contraen- te, nell’ottica di consentire all’Assicurato di concordare per tempo un’adeguata difesa. Decorso ta- le termine, l’Assicurato ha facoltà di nominare il proprio avvocato e/o consulente tecnico quando necessario, a spese della Società, fermo restando il limite del quarto del massimale come in ap- presso disciplinato.
La nomina dell’avvocato in sede penale deve essere effettuata dalla Società comunicando all’Assicurato il nominativo l’indirizzo e il recapito del legale che prenderà in carico la vertenza en- tro 10 giorni da quello in cui la stessa riceve comunicazione da parte del contraente dell’invito fatto all’assicurato da parte dell’Autorità procedente a munirsi di un difensore. Decorso tale termine, l’Assicurato ha facoltà di nominare il proprio avvocato e/o consulente tecnico quando necessario, a spese della Società, fermo restando il limite del quarto del massimale come in appresso discipli- nato.
Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il dan- no cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, ad eccezione di quanto più sopra pattuito e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (Art. 535 (Condanna alle spese) – 1° Comma Cpp).
Ogni decisione che comporti rinuncia, totale o parziale, alla tutela delle ragioni dell’Assicurato - fra cui, a titolo esemplificativo, la definizione transattiva della controversia, la sottoscrizione di un ver- bale di conciliazione giudiziale della lite, la rinuncia al giudizio - deve essere previamente concor- data tra la Società e il Contraente/Assicurato.
Art. 22-TER: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare al- cuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pa- gamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o re- strizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque al- tra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo in- ternazionale.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE III/A – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COLLABORATORI
Art. 23: Oggetto dell’assicurazione – RCT
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Ente che svolge in più sedi, nonché presso terzi, l’attività universitaria come previsto dalla legge, dallo statuto e da tutti i regolamenti dell’Ateneo, incluso il Regolamento di Amministrazione Finan- za e Contabilità, comprese tutte le altre attività (preliminari, complementari e accessorie, nessuna esclusa né eccettuata) anche se non connesse direttamente all’attività principale e compresi al- tresì i compiti che di fatto vengono svolti dall’Ente per conto di cliniche, ospedali, laboratori di ri- cerca e simili, ma escluso l’esercizio di ospedali, cliniche e laboratori medici, fatta eccezione per i Laboratori di analisi annessi alle varie Scuole e Dipartimenti. Xxxxxx intendersi comprese le atti- vità di ricerca e sperimentazione, ad eccezione della sperimentazione clinica di farmaco.
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, a qualunque titolo, per fatti commessi da appaltatori (o altri soggetti) di cui l’Assicurato si avvalga per lo svolgimento di at- tività di propria competenza.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capita- le, interessi e spese:
A. Responsabilità civile verso terzi – RCT
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conse- guenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – RCO
quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. nonché del D.L. 23 feb- braio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali, salvo quanto previsto al suc- cessivo articolo 24 “Estensione della garanzia alle malattie professionali”) sofferti dai propri presta- tori di lavoro (ivi compresi i lavoratori parasubordinati, così come definiti all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000), iscritti e non iscritti all’INAIL, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche se avvenuti nel tragitto casa-lavoro (cd. in itinere);
b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati
D.P.R. 1124/65 e D.L. 38/2000 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente con danno, calcolato sulla base delle tabelle di legge, non inferiore a € 2.000,00.
L’assicurazione RCT/O è estesa:
1. ai lavoratori dell’area dirigenziale e a quelli parasubordinati (compresi – a titolo esemplificativo – i lavoratori interinali, i collaboratori coordinati e continuativi, gli apprendisti, le persone portatrici di handicap in programma di formazione, i volontari regolarmente autorizzati e registrati, ecc.);
2. ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla L. 196/97 e s.m.i., con l’avvertenza che, nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno consi- derati terzi;
3. agli studenti e, in generale, a tutti coloro che, riconducibili ad una figura istituzionalizzata dall’Università (come ad es. i borsisti, i tirocinanti laureati – compreso il tirocinio obbligatorio per l’esame di Stato dell’area medica - i tirocinanti non laureati, gli stagisti, gli assegnisti, i dottorandi, i laureati frequentatori come individuati dal regolamento interno, nessuno escluso o eccettuato), re- golarmente iscritti e/o immatricolati ovvero in fase di iscrizione/immatricolazione - avendo già di- mostrato in data anteriore all’evento coperto dalla presente polizza di possedere tutti i requisiti og- gettivi e/o soggettivi richiesti - o in qualunque altro modo identificati e riconosciuti dai competenti
uffici dell’Ateneo come soggetti che svolgono la loro attività in nome, per conto o anche solo
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nell’interesse o in favore dell’Università ovvero attività da quest’ultima promossa o sostenuta per fini istituzionali, sia in Italia che all’estero, esclusa solo la responsabilità civile personale degli spe- cializzandi e degli iscritti ai Master dell’area medica, limitatamente all’attività medica e assistenzia- le.
Art. 24: Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malat- tie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 o contemplate dal
X.X.X. 00 xxxxxx 0000, xx000 x x.x.x. xx xxxxxx al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che risultassero riconosciute come tali dalla magistratura ordinaria con giudizio inappellabile. L’estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o alla lesione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società:
- per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se si sono verificati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
A. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale pre- cedentemente indennizzata o indennizzabile;
B. per malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell’assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
C. per le malattie professionali causate direttamente dall’intenzionale inosservanza da parte del rappresentante legale dell’Assicurato di:
- disposizioni di legge;
- norme di prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.
L’esclusione C. non è operante per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per por- re rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei in rap- porto alle circostanze.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dalla successiva SCHEDA di RISCHIO.
Art. 25: Validità territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 26: Qualifica di terzo
Sono considerati terzi agli effetti della garanzia RCT e qualora non sia operante la garanzia RCO:
1. i dipendenti;
2. le persone che ricoprono cariche in seno all’Ente assicurato, in relazione ai danni subiti durante l’espletamento del loro mandato;
3. gli studenti e, in generale, di tutti coloro che, riconducibili ad una figura istituzionalizzata dall’Università (come ad es. i borsisti, i tirocinanti laureati – compreso il tirocinio obbligatorio per l’esame di Stato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia - i tirocinanti non laureati, gli stagisti, gli assegnisti, i dottorandi, nessuno escluso o eccettuato ), regolarmente iscritti e/o immatricolati ovvero in fase di iscrizione/immatricolazione - avendo già dimostrato in data anteriore all’evento coperto dalla presente polizza di possedere tutti i requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti - o in qualunque altro modo identificati e riconosciuti dai competenti uffici dell’Ateneo come soggetti che svolgono la loro attività in nome, per conto o anche solo nell’interesse o in favore dell’Università ovvero attività da quest’ultima promossa o sostenuta per fini istituzionali, sia in Italia che all’estero, nonché coloro che di fatto collaborano con il personale dell’Ateneo esclusa solo la responsabilità civile personale degli specializzandi e degli iscritti ai Master di area medica, limitatamente all’attività medica/assistenziale.
Si conviene che non sono considerati terzi:
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a) il legale rappresentante dell’Assicurato, fermo restando che sono compresi i danni subiti dal medesimo qualora determinati da fatti non da lui direttamente gestiti.
Art. 27: Rivalsa INPS
L’assicurazione vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della L. 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i.
Art. 28: Responsabilità civile personale
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale:
a) del Rettore, del Prorettore e dei membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, non- ché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicura- to, funzioni di rappresentanza;
b) di tutti i dipendenti comprese le funzioni di responsabili della sicurezza e di responsabili del trat- tamento dei dati personali;
c) del personale docente di qualunque categoria (compresa l’attività didattica, di ricerca o di spe- rimentazione - ad eccezione della sperimentazione clinica del farmaco - svolta anche presso ospedali, cliniche e laboratori medici), anche per fatto degli studenti;
d) dei tutors assegnati agli studenti con compiti di coordinamento e controllo delle attività svolte presso la struttura esterna frequentata, anche per fatto degli studenti;
e) degli studenti e, in generale, di tutti coloro che, riconducibili ad una figura istituzionalizzata dall’Università (come ad es. i borsisti, i tirocinanti laureati – compreso il tirocinio obbligatorio per l’esame di Stato del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - i tirocinanti non laureati, gli stagisti, gli assegnisti, i dottorandi, nessuno escluso o eccettuato), regolarmente iscritti e/o immatricolati ovvero in fase di iscrizione/immatricolazione - avendo già dimostrato in data anteriore all’evento coperto dalla presente polizza di possedere tutti i requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti - o in qualunque altro modo identificati e riconosciuti dai competenti uffici dell’Ateneo come soggetti che svolgono la loro attività in nome, per conto o anche solo nell’interesse o in favore dell’Università ovvero attività da quest’ultima promossa o sostenuta per fini istituzionali, sia in Italia che all’estero, nonché coloro che di fatto collaborano da e con personale dell’Ateneo esclusa solo la responsabili- tà civile professionale degli specializzandi e degli iscritti ai Master di area medica, limitatamente all’attività medica/assistenziale;
f) delle persone della cui opera si avvalga l’Assicurato, anche se a lui non legate da un rapporto di dipendenza, compresi gli obiettori di coscienza, i volontari, i cultori della materia, i laureati fre- quentatori come individuati dal regolamento interno.
Sono altresì compresi coloro che, a qualunque titolo, collaborano alle attività di ricerca e sperimen- tazione condotte e/o coordinate dall’Assicurato.
Tutte le suddette persone sono considerate anche terzi fra di loro.
La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l’assicurazione RCT per danni a terzi e per l’assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro. Tali massimali RCT e RCO rappresentano – anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l’Assicurato o fra di loro – il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.
Art. 29: Estensioni della garanzia
L’assicurazione si intende estesa ai seguenti rischi:
1. impiego a scopi diagnostici o terapeutici di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi X e quelle per la diatermia e l’elettroterapia;
2. produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione, detenzione e uti- lizzo in genere di ogni tipo di materiale o sostanza nonché di ogni prodotto derivato da tali materia- li o sostanze;
3. inquinamento dell’ambiente, intendendosi per tale il danno che si determina in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, originata da qualsiasi causa improvvisa e accidentale da parte di sostanze di qualunque natura (comprese le onde elettromagnetiche) emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite nei limiti previsti dalla successiva SCHEDA di RISCHIO;
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4. erronea o mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi della Legge
n. 626/ 94 e successive modifiche e integrazioni;
5. utilizzazione di qualsiasi mezzo di locomozione o di trasporto non soggetto alle norme previste dal Decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209 e successive integrazioni ed eventuali modifiche;
6. guida di veicoli da parte di terzi per conto dell’Assicurato purché tali veicoli non siano di proprie- tà dell’Assicurato o a lui dati in uso;
7. proprietà e/o conduzione di fabbricati (e relativi impianti), nonché di terreni o spazi (e relative recinzioni e vegetazione) in uso all’Assicurato o da questi dati in uso a terzi, di aziende agricole, di strade, di insegne, cartelloni pubblicitari, antenne e segnaletica in genere;
8. committenza di lavori di manutenzione anche straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ristrutturazione in genere di fabbricati e di impianti (compreso il montaggio, lo smon - taggio e il collaudo), sempre che, ove obbligatorio per legge, siano stati designati i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori stessi ai sensi della vigente normativa in materia; compresi i danni a cose di terzi trovatesi nell’ambito dei lavori che per dimensione e peso non possono essere rimosse nei limiti previsti dalla successiva SCHEDA di RISCHIO.
9. committenza a terzi di lavori, di servizi o di prestazioni in genere;
10. servizi connessi ad attività socioculturali e ludico-sportive, servizi sociali e assistenziali, asili nido e centri estivi (compresa la responsabilità civile personale delle persone addette e di quelle che esercitano la patria potestà sui bambini che usufruiscono del servizio) per danni provocati a terzi nel corso dell’attività assistenziale/culturale/sportiva anche durante il tragitto da casa al luogo dove si svolge tale attività e viceversa;
11. responsabilità civile per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato ha in consegna o cu- stodia a qualsiasi titolo, compresi i danni (ma escluso il furto) a veicoli di terzi in sosta su aree messe a disposizione dall’Assicurato nei limiti previsti dalla successiva SCHEDA di RISCHIO; 12.responsabilità civile derivante all’Assicurato per lesioni a persone in caso di aggressione – a scopo di rapina o di uso della violenza in genere connesse a manifestazioni di natura sociopolitica
– verificatasi nell’ambito dei locali dell’Assicurato;
13. partecipazione e organizzazione di mostre, di convegni, di seminari e di attività culturali o di- dattiche di qualsiasi tipo compresa la concessione di proprie strutture a terzi organizzatori delle manifestazioni; la garanzia è operante anche per i danni derivanti dalla conduzione dei locali che l’Assicurato ha preso in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi;
14. organizzazione di attività ricreative e sportive, gite sociali, concorsi di recupero, attività pre e post didattiche, compresa la responsabilità civile personale delle persone che frequentano o sono preposte a tale attività;
15. gestione, anche se affidata a terzi, di servizi sanitari interni, nonché di mense, bar, spacci o distributori automatici, compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in ge- nere;
16. responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
a. danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza nei limiti pre- visti dalla successiva SCHEDA di RISCHIO;
b. danni conseguenti ad assemblee di studenti o di dipendenti (anche se non autorizzate), sia dentro che fuori i locali dell’Assicurato, purché da parte di quest’ultimo siano rispettate le disposi- zioni in materia di vigilanza;
c. danni cagionati a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute (qualora l’Assicurato abbia in corso una copertura assicurativa del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura) nei limiti previsti dalla successiva SCHEDA di RISCHIO;
e. danni cagionati a terzi ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e Re- golamento UE 2016/679, relativo al trattamento di dati personali, generali e sensibili, purché con - seguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, sempre che l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia nei limiti previsti dalla successiva SCHEDA di RISCHIO;
x. xxxxx conseguenti a errori o difetti di esecuzione dei lavori di installazione o manutenzione o ri- parazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere (esclusi i veicoli a motore, natanti e loro
parti) a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori stessi o entro 6 mesi dalla data di effettuazione di eventuali collaudi definitivi o destinazione all’uso del bene.
Art. 30: Rischi esclusi
L’assicurazione RCT non comprende i danni:
a. da furto;
b. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209 e successi- ve integrazioni ed eventuali modifiche nonché da impiego di aeromobili e di natanti;
c. verificatisi in connessione a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o pro- vocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
d. derivanti dalla detenzione o dall’impiego di esplosivi;
e. derivanti dall’attività medica e assistenziale svolta dai frequentatori dei Master dell’area medica e dagli Specializzandi di area medica.
Dalle garanzie RCT e RCO sono esclusi i danni da amianto, da onde e/o campi elettromagnetici, da terrorismo e sabotaggio.
Art. 31: Massimali di garanzia
La somma assicurata, stabilita in € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00), rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro che coinvolga la garanzia RCT e/o la garanzia RCO, re- stando inteso che in nessun caso la Società rimborserà una somma superiore a € 6.000.000,00 per sinistro.
Tale massimale si intende indipendente e non cumulabile con il massimale della Sezione III/B e III/C.
Art. 31: Franchigie e limiti di risarcimento
Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o scoperti e/o limiti di risarcimento per ogni sini- stro nella seguente SCHEDA di RISCHIO di seguito riportato:
Garanzia | Limite di risarci- mento | Franchigia | |
1. | Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico | € 200.000,00 | € 500,00 |
2. | Danni a condutture e impianti sotterranei | € 200.000,00 | € 1.500,00 |
3. | Danni a cose dovuti a cedimento o frana- mento di terreno | € 250.000,00 | € 1.500,00 |
4. | Danni da interruzioni o sospensioni di attività art 29 - 16.a | € 500.000,00 | € 500,00 |
5. | Danni a cose che si trovano nell’ambito dei lavori art. 29 - 8 | € 250.000,00 | € 1.500,00 |
6. | Danni da incendio art 29 -16.c | € 1.000.000,00 | € 500,00 |
7. | Danni a cose in consegna o custodia art 29 - 11 | € 520.000,00 | € 300,00 |
8. | Xxxxx a cose trasportate, caricate, scaricate o sollevate | € 210.000,00 | € 300,00 |
9. | Danni da inquinamento art. 29 - 3 | € 500.000,00 | € 5.000,00 |
10 | Malattie professionali art 24 | € 2.500.000,00 per sinistro e per anno | N/A |
11. | Danni cagionati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 art 29 - 16.e | € 500.000,00 per sinistro e per anno | N/A |
SEZIONE III/B – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE (medica-assistenziale) DEGLI ISCRITTI AI MASTER E AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DELL’AREA MEDICA
Art. 32: Soggetti assicurati
Sono assicurati tutti gli iscritti ai Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento dell’area me- dica che durante il periodo di partecipazione:
A) effettuano sui pazienti atti e operazioni prevalentemente di tipo invasivo;
B) effettuano sui pazienti atti e operazioni prevalentemente di tipo non invasivo.
Le generalità delle persone da ritenersi assicurate risultano dai registri tenuti dagli Uffici preposti del Contraente.
Art. 32: Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante:
- al Contraente nella sua qualità di Ente preposto all’attività di formazione specialistica impartita agli iscritti ai Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento dell’ Medica;
- ai Soggetti assicurati, come individuati al precedente articolo, nell’esercizio delle attività di loro competenza.
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e i Xxxxxxxx assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a ti- tolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e per lesioni personali.
Limitatamente alla presente Sezione l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente o al Soggetto assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché conseguenti a fatti verificatisi in data non anteriore ad una anno dalla decorrenza della ga- ranzia.
In caso di sussistenza di altre polizze a copertura del medesimo rischio, contratte dalle strutture presso cui gli assicurati si recheranno, la presente copertura opererà in secondo rischio, in ecces- so pertanto rispetto ai massimali prestati dalle eventuali altre polizze ed a primo rischio esclusiva- mente in caso di inoperatività delle predette.
Art. 33: Validità territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Relativamente all’attività eventualmente svolta negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messi- co, la copertura assicurativa è prestata solo a seguito di espressa comunicazione del Contraente inoltrata di volta in volta a mezzo pec o posta elettronica ordinaria alla Società indicando i nomina- tivi dei partecipanti che, in possesso di idonea abilitazione all’esercizio della professione, come di- sciplinata dalla normativa vigente nel Paese ospitante, si recano in questi Paesi.
Tale estensione comporterà il versamento di un premio, in relazione al tipo di attività prestata (tipo invasivo A) oppure tipo non invasivo B) – cfr. art. 32) secondo le indicazioni di cui alla Sezione IV Conteggio del premio di polizza – Premio anticipato.
Art. 33: Qualifica di terzo
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato;
b) il legale rappresentante del Contraente, salvo per i danni subiti in qualità di utente delle presta- zioni fornite dal Contraente stesso.
Art. 34: Rivalsa INPS
L’assicurazione vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi di legge.
Art. 35: Estensione della garanzia
A titolo esemplificativo, l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
a) il rifiuto di adempimento quando non sia stato doloso nonché i danni provocati da intervento per cure urgenti compiuto in modo autonomo;
b) l’impiego di qualsiasi strumento e/o attrezzatura per scopi diagnostici e terapeutici, compreso l’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
c) i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici o di altro tipo, com- presi i danni di carattere meramente estetico nell’ambito di un sottolimite per sinistro di € 250.000,00;
d) l’esecuzione e l’interpretazione di esami istologici e di analisi di laboratorio in genere;
e) la pratica dell’agopuntura.
Art. 36: Rischi esclusi
L’assicurazione non comprende i danni cagionati nello svolgimento di attività:
a) di libero professionista
b) al di fuori dell’ambito dell’attività del Master e del Corso di iscrizione.
Art. 37: Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto entro trenta giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio competente alla gestione dei contratti assicurativi.
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause, delle conseguenze, il nome ed il domicilio del/i danneggiato/i nonché di eventuali testimoni. L’Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le ulteriori notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Art. 38: Massimale di garanzia
La somma assicurata, stabilita in € 1.000.000,00 rappresenta il massimo esborso della Società in caso di danno, restando inteso che in nessun caso la Società rimborserà una somma superiore a
€ 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Tale massimale si intende indipendente e non cumulabile con il massimale delle Sezioni III/A e III/C.
Art. 39: Gestione delle vertenze in USA, Canada e Messico – Spese legali
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 22-BIS delle Condizioni Generali di assicurazione, si precisa che in relazione ai sinistri relativi all’estensione USA, CANADA e Messico le spese, nei li- miti e con le modalità di cui al citato articolo, resteranno a carico della Società nell’ambito del massimale stabilito per la presente Sezione.
Art. 40: Franchigia
È stabilita una franchigia di € 25.000,00 per ogni sinistro verificatosi in USA, Canada e Messico.
SEZIONE III/C – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (MEDICA-ASSISTENZIALE) RELATIVA AL POST-LAUREAM DI AREA MEDICA
Art. 41: Soggetti assicurati
Sono assicurati gli iscritti a:
a) Scuole di Specializzazione;
b) Scuole e Corsi di Dottorato;
c) Ulteriori Corsi, Scuole o Tirocini post-lauream in genere afferenti all’Area Medica, nessuno escluso (ancorché istituiti in corso di validità della presente polizza).
Art. 42: Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante:
- al Contraente nella sua qualità di Ente preposto all’attività di formazione specialistica impartita agli iscritti sopra indicati che si recano all’estero nell’ambito del percorso formativo;
- ai Soggetti assicurati, come individuati al precedente articolo, nell’esercizio delle attività di loro competenza, così suddivise:
• A) - atti e operazioni sui pazienti prevalentemente di tipo invasivo;
• B) - atti e operazioni sui pazienti prevalentemente di tipo non invasivo.
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e i Xxxxxxxx assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a ti- tolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e per lesioni personali.
Limitatamente alla presente Sezione l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente o al Soggetto assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché conseguenti a fatti verificatisi in data non anteriore ad una anno dalla decorrenza della ga- ranzia.
In caso di sussistenza di altre polizze a copertura del medesimo rischio, contratte dalle strutture presso cui gli assicurati si recheranno, la presente copertura opererà in secondo rischio, in ecces- so pertanto rispetto ai massimali prestati dalle eventuali altre polizze ed a primo rischio esclusiva- mente in caso di in operatività delle predette.
Art. 43: Validità territoriale
Le attività svolte in tutto il mondo (Italia*, Estero, compresi Stati Uniti Canada e Messico) saranno assicurate solo a seguito di espressa comunicazione del Contraente inoltrata di volta in volta alla Società indicando:
• generalità del soggetto da assicurare;
• qualifica di soggetto assicurato ai sensi del precedente art. 41;
• attività prestata (tipo invasivo A) oppure tipo invasivo B) – cfr. art. 42);
• luogo e periodo di espletamento dell’attività.
Tale estensione comporterà il versamento di un premio, in relazione al tipo di attività prestata (tipo invasivo A) oppure tipo non invasivo B) – art. 42) secondo le indicazioni di cui alla Sezione IV Conteggio del premio di polizza – Premio anticipato
* Per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione dell’area medica, la garanzia non può essere estesa in Italia.
Art. 44: Qualifica di terzo
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato;
b) il legale rappresentante del Contraente, salvo per i danni subiti in qualità di utente delle presta- zioni fornite dal Contraente stesso.
Art. 45: Rivalsa INPS
L’assicurazione vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi di legge.
Art. 46: Estensione delle garanzie
A titolo esemplificativo, l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
a) il rifiuto di adempimento quando non sia stato doloso nonché i danni provocati da intervento per cure urgenti compiuto in modo autonomo;
b) l’impiego di qualsiasi strumento e/o attrezzatura per scopi diagnostici e terapeutici, compreso l’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
c) i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici o di altro tipo, com- presi i danni di carattere meramente estetico nell’ambito di un sottolimite per sinistro di € 250.000;
d) l’esecuzione e l’interpretazione di esami istologici e di analisi di laboratorio in genere;
e) la pratica dell’agopuntura.
Art. 47: Rischi esclusi
L’assicurazione non comprende i danni cagionati nello svolgimento di attività:
a) di libero professionista
b) al di fuori dell’ambito dell’attività oggetto del corso a cui l’Assicurato è iscritto.
Art. 48: Obblighi dell’Assicurato in casi di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto entro trenta giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio competente alla gestione dei contratti assicurativi.
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause, delle conseguenze, il nome ed il domicilio del/i danneggiato/i nonché di eventuali testimoni. L’Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le ulteriori notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Art. 49: Massimale di garanzia
La somma assicurata, stabilita in € 1.000.000,00 rappresenta il massimo esborso della Società in caso di danno, restando inteso che in nessun caso la Società rimborserà una somma superiore a
€ 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. Tale massimale si intende indipen- dente e non cumulabile con il massimale delle Sezioni III/A e III/B.
Art. 50: Gestione delle vertenze in USA, Canada e Messico – Spese legali
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 22-BIS delle Condizioni Generali di assicurazione, si precisa che in relazione ai sinistri relativi all’estensione USA, CANADA e Messico le spese, nei li- miti e con le modalità di cui al citato articolo, resteranno a carico della Società nell’ambito del massimale stabilito per la presente Sezione.
Art. 51: Franchigia
È stabilita una franchigia di € 25.000,00 per ogni sinistro verificatosi in USA, Canada e Messico.
SEZIONE IV – CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA – PREMIO ANTICIPATO
Relativamente alla Sezione III/A – “Responsabilità Civile Terzi e Collaboratori”, il premio di assicu- razione è calcolato applicando il tasso lordo (comprese imposte) del ‰ sull’ammontare
preventivo di retribuzioni lorde erogate al personale dipendente di € 70.000.000,00 di cui €
……….. per imposte.
Relativamente alla Sezione III/B – il premio anticipato di assicurazione è calcolato come segue:
A) Iscritti ai Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento dell’area medica con attività prevalente di tipo invasivo: premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di €…………..
di cui € per imposte moltiplicato il numero preventivato pari a 46,163 Frequentatori;
B) Iscritti ai Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento dell’area medica con attività prevalente di tipo non invasivo: premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di €
……… di cui €… per imposte moltiplicato il numero preventivato pari a 62,499 Frequen-
tatori.
C) Iscritti ai Master dell’Area medica estero (esclusi USA – Canada e Messico) di tipo “A” (IN- VASIVI): premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € ……… di cui €… per im-
poste moltiplicato il numero preventivato pari a 1 Frequentatore.
D) Iscritti ai Master dell’Area medica estero (esclusi USA – Canada e Messico) di tipo “B” (NON INVASIVI): premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € di cui
€… per imposte moltiplicato il numero preventivato pari a 1 Frequentatore.
E) Iscritti ai Master dell’Area medica USA – Canada e Messico di tipo “A” (INVASIVI): premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € ……… di cui €… per imposte moltiplicato
il numero preventivato pari a 1 Frequentatore.
F) Iscritti ai Master dell’Area medica USA – Canada e Messico di tipo “B” (NON INVASIVI): premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € ……… di cui €… per imposte mol-
tiplicato il numero preventivato pari a 1 Frequentatore.
Relativamente alla Sezione III/C –il premio anticipato è calcolato come segue:
1. - Italia
A) Iscritti a corsi post-lauream (esclusi gli Specializzandi) in Italia di tipo invasivo: premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € ……. di cui € per imposte moltiplicato il
numero preventivato pari a 1 Frequentatore;
B) Iscritti a corsi post-lauream (esclusi gli Specializzandi) in Italia di tipo non invasivo: pre- mio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € …….. di cui € per imposte mol-
tiplicato il numero preventivato pari a 1 Frequentatore.
2. - Estero (esclusi USA, Canada e Messico)
A) Iscritti a corsi post-lauream in tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico) di tipo in- vasivo: premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € ……….. di cui € per
imposte moltiplicato il numero preventivato pari a 1 Frequentatore;
B) Iscritti a corsi post-lauream in tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico) di tipo non invasivo - Premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € ……….. di cui €
………per imposte moltiplicato il numero preventivato pari a 1 Frequentatore.
3. - USA, Canada e Messico
A) Iscritti a corsi post-lauream in USA, Canada e Messico di tipo invasivo - Premio lordo an- nuo unitario (comprese imposte) di € ………. di cui € ...........per imposte moltiplicato il nu- mero preventivato pari a 1 Frequentatore;
B) Iscritti a corsi post-lauream in USA, Canada e Messico di tipo non invasivo - Premio lordo annuo unitario (comprese imposte) di € ………. di cui € ……. per imposte moltiplicato il numero preventivato pari a 1 Frequentatore;
Il premio annuo lordo anticipato è pari pertanto ad € .................. di cui € per impo-
ste.
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio nei modi previsti dall’art. 10 “Costituzione e regolazione del premio” delle presenti Con- dizioni Generali di assicurazione applicando i seguenti criteri di calcolo del premio:
Sezione III/A
Consuntivo delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente.
Importo retribuzioni lorde erogate nella annualità assicurativa precedente, moltiplicato per il tasso di premio.
Sezione III/B
1 Numero mensile dei Frequentatori Master, Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento area Medica in Italia
A) che effettuano prevalentemente attività invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € …….. di cui € ……….. per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di co- pertura richiesto;
B) che effettuano prevalentemente attività non invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € …… di cui € per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di co-
pertura richiesto.
2 Numero mensile dei Frequentatori Master, Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento area Medica in tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico)
A) che effettuano prevalentemente attività invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € …….. di cui € …… per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertu- ra richiesto;
B) che effettuano prevalentemente attività non invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € …… di cui € per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di
copertura richiesto.
3 Numero mensile dei Frequentatori Master, Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento di area Medica in USA, Canada e Messico secondo il seguente conteggio:
A) che effettuano prevalentemente attività invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € ……. di cui €.......... per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertu- ra richiesto;
B) che effettuano attività prevalentemente non invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € ……… di cui € per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di
copertura richiesto.
Sezione III/C
1 Numero mensile dei soggetti post-lauream, esclusi gli specializzandi di area medica, in Italia
A) che effettuano attività prevalentemente invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad ……. di cui € per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura
richiesto;
B) che effettuano attività prevalentemente non invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € …….. di cui €.......... per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di co- pertura richiesto.
2 Numero mensile dei soggetti post-lauream, compresi gli specializzandi di area medica, in tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico)
A) che effettuano attività prevalentemente invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € ……… di cui € per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di coper-
tura richiesto;
B) che effettuano attività prevalentemente non invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pari ad € …….. di cui €.......... per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di co- pertura richiesto.
3 Numero mensile dei soggetti post-lauream, compresi gli specializzandi di area medica, che si recano in USA, Canada e Messico:
A) che effettuano attività prevalentemente invasiva: un dodicesimo del premio lordo annuo pa- ri ad € ………. di cui €................per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura richiesto;
B) che effettuano attività prevalentemente non invasiva: un dodicesimo del premio lordo an- nuo pari ad € …………. di cui €....................per imposte per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura richiesto.
Tabella riepilogativa:
Sezione di polizza | Validità territoriale | Modalità di esten- sione | Premio |
III/A - Responsabilità Civile vs. Terzi e Pre- statori di lavoro | Mondo intero | Automatica | Importo retribuzioni lorde per il tasso di premio |
III/B - Master Corsi di Aggiornamento e Per- fezionamento area Me- dica | Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) | Automatica | Un dodicesimo del premio lordo annuo per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura richiesto |
USA, Canada e Messico | Su richiesta del Contraente | Un dodicesimo del premio lordo annuo per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura richiesto | |
III/C - post-lauream area medica 1 - (esclusi specializzan- di) | Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) | Su richiesta del Contraente | Un dodicesimo del premio lordo annuo per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura richiesto |
USA, Canada e Messico | Su richiesta del Contraente | Un dodicesimo del premio lordo annuo per ciascun mese o |
frazione di mese del periodo di copertura richiesto | |||
2 - (solo specializzandi) | Mondo intero (esclusi Italia, USA, Ca- nada e Messico) | Su richiesta del Contraente | Un dodicesimo del premio lordo annuo per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura richiesto |
USA, Canada e Messico | Su richiesta del Contraente | Un dodicesimo del premio lordo annuo per ciascun mese o frazione di mese del periodo di copertura richiesto |
TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE premi
Dati preven- tivi | Sezione di Polizza | Modalità di estensione e Premio pro- capite | TOTALE LORDO (imposte com- prese) |
Retribuzioni € 70.000.000,00 | Sezione III/A “Responsabilità Civile Terzi e Collabo- ratori” | Automatica per Mondo intero | € |
Sezione III/B “Responsabilità Civile Professionale Frequentatori Master, Corsi di Perfe- zionamento e Aggiornamento - Area Medica | |||
ITALIA | Automatica | ||
Nr. 46,16 | A-INVASIVI | € | € |
Nr. 62,5 | B-NON INVASIVI | € | € |
ESTERO (esclusi USA – Canada e Messico) | Automatica | ||
Nr. 1 | A-INVASIVI | € | € |
Nr. 1 | B-NON INVASIVI | € | € |
USA, CANADA MESSICO | Su richiesta del Contraente | ||
Nr. 1 | A-INVASIVI | € | € |
Nr. 1 | B-NON INVASIVI | € | € |
Sezione III/C Post – lauream - “ Responsabilità Civi- le Professionale Specializzandi Scuo- le e Corsi di Dottorato e tutti i Corsi post-lauream dell’Area Medica | |||
ITALIA (esclusi specializzandi) | Su richiesta del Contraente | ||
Nr. 1 | A-INVASIVI | € | € |
Nr. 1 | B-NON INVASIVI | € | € |
ESTERO (esclusi USA, CANADA e MESSICO) (solo specializzandi) | Su richiesta del Contraente | ||
Nr. 1 | A-INVASIVI | € | € |
Nr. 1 | B-NON INVASIVI | € | € |
USA, CANADA e MESSICO (compresi specializzandi) | Su richiesta del Contraente | ||
Nr. 1 | A-INVASIVI | € | € |
Nr. 1 | B-NON INVASIVI | € | € |
Premio annuo imponibile | € 85.953,26 |
Imposte (22,25%) | € 19.124,60 |
Premio annuo lordo | € 105.077,86 |
OFFERTA ECONOMICA - Lotto 2
Copertura assicurativa della Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera
CIG 8487397592
BASE D’ASTA ANNUA LORDA: € 160.000,00
Il sottoscritto XXXXXX XXXXXXX
nato a PERUGIA (PG) il 20/05/1969
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GAMBONI SRL, MUNITA DI PROCURA SPECIALE
DALL’ dell'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE AXA ASSICURAZIONI SPA
CONSAPEVOLE CHE:
✔ l'offerta economica si intende valida ed impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
✔ non sono ammesse offerte condizionate, alternative o comunque non conformi a quanto richiesto;
✔ non sono ammesse offerte a rialzo rispetto alla base d’asta o pari a 0 (zero);
✔ non sono ammesse rettifiche, integrazioni e regolarizzazioni successive alla presentazione dell’offerta, salvo esplicita richiesta dell’Amministrazione;
✔ l’offerta economica non può contenere correzioni, abrasioni e cancellature di sorta;
✔ non sarà riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l’elaborazione dell’offerta, qualunque sia l’esito della gara;
✔ in caso di discordanza nei valori indicati in offerta si riterrà valido il ribasso percentuale unico offerto in lettere e i tassi sulle singole partite saranno proporzionalmente ricalcolati;
✔ l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’operatore economico che avrà proposto il prezzo più basso, pari o a ribasso rispetto alla base d’asta indicata e che, in caso di parità, si procederà ai sensi
dell’art. 77. del X.X. x. 000/00;
✔ l’offerta è da intendersi comprensiva di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale, nonché di quelle accessorie strettamente legate all’adempimento delle stesse e da considerarsi valida e definitiva per
tutta la durata dell’appalto;
✔ di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia tecnica che economica, comprese le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate complessivamente in circa € 8.500,00 (compresa IVA al 22%), le quali saranno rimborsate alla stazione appaltante, nel loro effettivo ammontare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto 2-12-2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 20 del 25-01-2017.
DICHIARA:
la disponibilità della predetta Società ad assumere la copertura assicurativa di cui all’oggetto alle condizioni economiche che seguono.
Il ribasso percentuale offerto su BASE D’ASTA ANNUA LORDA di € 160.000,00 è pari a:
in cifre 34, 326%
in lettere TRENTAQUATTRO,TRECENTOVENTISEI percento
ribasso percentuale che corrisponde ad un premio annuo complessivo offerto pari a:
Totale premio annuo escluse imposte in cifre | € 85.953,26 |
Totale imposte su premio annuo in cifre | € 19.124,60 |
Totale premio annuo comprese imposte in cifre | € 105.077,86 |
Così scomposto:
Sez. III/A | Dato preventivo (A) | Base d'asta tasso lordo (per mille) | Valore ottenuto applicando ai valori indicati a base d’asta il ribasso percentuale unico OFFERTO (B) | Premio lordo ANNUO (A x B) | Premio lordo QUINQUENN ALE (A x B) x 5 |
Retribuzioni annue lorde | € 70.000.000,00 | 1,036 | 0,68 | € 47.600,00 | € 238.000,00 |
TOTALE PREMIO LORDO Sez. III/A | € 47.600,00 | € 238.000,00 | |||
Sez. III/B | Dato preventivo (A) | Base d'asta premio lordo annuo pro- capite | Valore ottenuto applicando ai valori indicati a base d’asta il | Premio lordo ANNUO (A x B) | Premio lordo QUINQUENN ALE (A x B) x 5 |
ribasso percentuale unico OFFERTO (B) | |||||
Master dell’Area Medica Italia di tipo “A” (INVASIVI) | 46,163 | € 800,00 | € 525,63 | € 24.264,75 | € 121.323,75 |
Master dell’Area Medica Italia di tipo “B” (NON INVASIVI) | 62,499 | € 400,00 | € 262,82 | € 16.425,74 | € 82.128,70 |
Master dell’Area Medica estero (esclusi USA- Canada e Messico) di tipo “A” (INVASIVI) | 1 | € 1.500,00 | € 985,56 | € 985,56 | € 4.927,80 |
Master dell’Area Medica estero (esclusi USA- Canada e Messico) di tipo “B” (NON INVASIVI) | 1 | € 700,00 | € 459,93 | € 459,93 | € 2.299,65 |
Master dell’Area Medica USA-Canada e Messico di tipo “A” (INVASIVI) | 1 | € 8.000,00 | € 5.256,32 | € 5.256,32 | € 26.281,60 |
Master dell’Area Medica USA-Canada e Messico di tipo “B” (NON INVASIVI) | 1 | € 4.000,00 | € 2.628,16 | € 2.628,16 | € 13.140,80 |
TOTALE PREMIO LORDO Sez. III/B | € 50.020,46 | € 250.102,30 | |||
Sez. III/C | Dato preventivo (A) | Base d'asta premio lordo annuo pro- capite | Valore ottenuto applicando ai valori indicati a base d’asta il ribasso percentuale unico OFFERTO (B) | Premio lordo ANNUO (A x B) | Premio lordo QUINQUENNA LE (A x B) x 5 |
Dottorato dell’Area Medica Italia di tipo “A” (INVASIVI) | 1 | € 900,00 | € 591,34 | € 591,34 | € 2.956,70 |
Dottorato dell’Area Medica Italia di tipo “B” (NON INVASIVI) | 1 | € 450,00 | € 295,67 | € 295,67 | € 1.478,35 |
Dottorato/Specializzazione dell’Area Medica estero (esclusi USA-Canada e | 1 | € 1.800,00 | € 1.182,67 | € 1.182,67 | € 5.913,35 |
Messico) di tipo "A" (INVASIVI) | |||||
Dottorato/Specializzazione dell’Area Medica estero (esclusi USA-Canada e Messico) di tipo "B" (NON INVASIVI) | 1 | € 900,00 | € 591,34 | € 591,34 | € 2.956,70 |
Dottorato/Specializzazione dell’Area Medica USA- Canada e Messico di tipo "A" (INVASIVI) | 1 | € 5.500,00 | € 3.613,72 | € 3.613,72 | € 18.068,60 |
Dottorato/Specializzazione dell’Area Medica USA- Canada e Messico di tipo "B" (NON INVASIVI) | 1 | € 1.800,00 | € 1.182,67 | € 1.182,67 | € 5.913,35 |
TOTALE PREMIO LORDO Sez. III/C | € 7.457,41 | € 37.287,05 | |||
Sez. III/A + III/B + III/C | TOTALE PREMIO POLIZZA quinquennale NETTO | € 429.766,33 | |||
IMPOSTE % | 22, 25 | ||||
TOTALE PREMIO POLIZZA quinquennale LORDO | € 525.389,35 |
L’importo complessivo lordo di aggiudicazione è comprensivo di:
- totale costo complessivo relativo al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto:
€ 16.715,50(in cifre)
- totale costi specifici aziendali per la sicurezza connessi con l’esecuzione dell’appalto:
€ 250,00 (in cifre)
[solo in caso di R.T.I., Xxxxxxxxx non ancora costituito]:
In caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a , che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Allegato F1/B Elenco voci che compongono l’offerta Copertura assicurativa RCT/O,
CIG 8487397592
⮚ Costo del personale con rapporto di collaborazione
Qualifica | Ore annue | Tipologia contrattuale | Costo stimato dall’offerente |
⮚ Costo del personale utilizzato inquadrato come lavoratore subordinato:
Contratto collettivo nazionale di lavoro - settore ASSICURAZIONI stipulato in data 22/02/2020 | ||||||
N. unità di personale | Livello | Qualifica | X. Xxx di lavoro | Costo orario | Totale costo della manodopera per livello/qualifica | |
CCNL ASSICURAZIONI | ||||||
INQUADRAMENTO PERSONALE | N. ore / intero periodo | costo medio €/ora | IMPORTO | |||
funzionario apicaLE CL 6 | 25 | 81,84 € | 2.046,00 € | |||
funzionario CL 1 | 50 | 24,20 € | 1.210,00 € | |||
personale amm.vo CL 1 liv. 1 | 450 | 10,11 € | 4.549,50 € | |||
personale amm.vo CL 10 liv. 4 | 550 | 16,20 € | 8.910,00 € | |||
totale costo della manodopera | 16.715,50 € |
⮚ Costo totale personale (sia dipendente che con rapporto di collaborazione)
€ 16.715,50
Incidenza percentuale costo del personale sul totale del premio 3,18 %
⮚ Costo di erogazione del servizio:
Descrizione voce | Costo complessivo stimato dall’offerente |
⮚ Ammontare presunto rimborso sinistri | € 75.000,00 |
Altro: | |
totale | € 75.000,00 |
⮚ Costi generali:
Descrizione voce | Costo complessivo stimato dall’offerente |
⮚ costi specifici per la sicurezza: | € 250,00 |
Totale | € 250,00 |
⮚ Utile complessivo presunto stimato dall’impresa: € 337.800,80
Università degli Studi di Milano-Bicocca
TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC E43533BEAB4B3D3DB840A685CFB5134565CEDFB0B1C5F6958A244E99AACBC6CE
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: XXXXXXX XXXXXX
Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Protocollo 0103177/20 Data Protocollo 16/12/2020 AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL IDENTIFICATIVO
xxxxx://xxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx LYZLG-27929
PASSWORD
xIlPu
DATA SCADENZA
17-12-2021