SOMMARIO
Copertura Assicurativa RCT/RCO
Capitolato Speciale d’appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica
Direzione Amministrativa Servizio Affari Generali
SOMMARIO
DEFINIZIONI 3
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
3. DURATA DEL CONTRATTO 4
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 4
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI 4
6. RAPPORTI CONTRATTUALI 5
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 7
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 7
13. COASSICURAZIONE 8
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ 8
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 8
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
17. FORMA DEL CONTRATTO 9
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO 9
19. CONTROVERSIE 9
PARTE TECNICA
ART. 1. | DESCRIZIONE DEL RISCHIO | 10 |
ART. 2. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 10 |
ART. 3. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE - GRUPPI DI RISCHIO | 11 |
ART. 4. | CONDIZIONI AGGIUNTIVE (VALIDE PER LA RCT) | 14 |
ART. 5. | NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | 16 |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione e pertanto:
- l’ARPAS;
- il Direttore Generale Legale Rappresentante dell’ARPAS, il Direttore Amministrativo, il Direttore Tecnico, i dipendenti e tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’ARPAS, a qualunque titolo.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione; COSE: sia gli oggetti materiali che gli animali;
DANNI MATERIALI: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
DANNO CORPORALE: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone;
FRANCHIGIA: l’importo fisso - espresso in cifra od in percentuale – che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;
MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
PERIODO ASSICURATIVO: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’Assicurazione;
POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione;
PREMIO: la somma dovuta dal contraente alla Società;
RETRIBUZIONI LORDE: Tutto ciò che i lavoratori dipendenti ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell’opera prestata, al netto dei contributi;
RICHIESTA DI RISARCIMENTO: la richiesta inoltrata alla contraente al fine di ottenere un risarcimento per un fatto illecito del quale la stessa o qualsiasi delle persone assicurate indicate in polizza viene ritenuta responsabile;
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
SOCIETA’: l’impresa assicuratrice, nonché eventuali coassicuratrici.
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa RCT/RCO.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dall’ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Assicurazione, viene stabilita in anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell’ARPAS.
È facoltà dell’ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell’Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.
La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
L’importo stimato a base d’asta ammonta a € 29.000,00 imposte e tasse escluse. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI
L’Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 X.X., xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxxxx) giorni dalla sopra citata data.
Il pagamento del premio sarà effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dalla Società.
L’ARPAS, in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la polizza dovrà essere emesse dalla Società mandataria.
Nell’ipotesi in cui si ricorra all’istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.
La Società non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
La Società dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, la Società non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in vi a esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell’Assicurato.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ARPAS con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ARPAS, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra
l’ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010.
In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l’art. 5 del DPR 207/2010.
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Società;
g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, di cui all’art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall’Agenzia o conosciuto in altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. La società dovrà darne apposita comunicazione all’ARPAS mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia circa il definitivo rifiuto di revisione in aumento del premio. La dichiarazione di recesso si intende perfezionata esclusivamente nel momento in cui sia corredata di tutte le informazioni in possesso della Società necessarie per l’indizione della nuova gara d’appalto. Il recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui
al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
13. COASSICURAZIONE
E’ ammesso il ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:
1. La coassicurazione deve contenere la così detta “clausola di delega”;
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell’art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora la Società sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento della Società, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):
a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati;
c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese relative all’im posto di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.
19. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra la Società e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
PARTE TECNICA
ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società sulla base delle condizioni d’assicurazione della polizza assicurativa di cui al presente capitolato, garantisce l’Assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ai sensi delle leggi e dei decreti vigenti, o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e dalle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che in futuro potranno essere espletati, compresi anche quelli di carattere amministrativo e sociale. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
ART. 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Qualora nel corso della durata dell’assicurazione intervengano modifiche dell’entità del rischio, l’ARPAS dovrà darne comunicazione alla Società.
Qualora dovesse intervenire un aggravamento del rischio, la Società provvederà a calcolare l’aumento del premio, nel rispetto dei criteri proporzionali applicati per la proposizione dell’offerta di gara, ed in relazione all’entità del rischio aumentato e comunicato formalmente dall’ARPAS.
L’eventuale omissione della comunicazione, da parte dell’ARPAS, di circostanza che vada ad aggravare il rischio, all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso di validità della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, intendendosi avvenuta in buona fede, restando inteso che l’ARPAS avrà l’obbligo di corrispondere alla Società la differenza di premio proporzionale al maggior rischio derivato dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato l’aggravio, fermo restando le condizioni stabilite al precedente art. 11 della Parte Amministrativa.
A parziale deroga dell’art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successiva alla comunicazione dell’Agenzia e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.2 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.
L’ARPAS è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
2.3 – COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo lordo, comprensivo di ogni onere e tassa, verrà parametrato all’ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate dall’ARPAS al proprio personale dipendente (€ 13.500.000,00) e verrà determinato sulla base del tasso pro mille offerto in gara applicato al suddetto parametro.
L’ARPAS si impegna a comunicare entro novanta giorni dalla data di scadenza, i dati consuntivi relativi alla annualità trascorsa e cioè l’importo effettivo delle retribuzioni lorde erogate a favore del personale dipendente nel corso dello stesso anno; sulla base dei suddetti dati la Società provvederà ad elaborare un’appendice di regolazione.
Le differenze risultanti dalla regolazione, se a credito della Società, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della stessa.
Qualora le retribuzioni annue lorde risultino inferiori rispetto a quelle dichiarate la regolazione del premio sarà a debito della Società, fermo restando che viene garantito un premio minimo pari all’80% di quello offerto in gara.
Se l’ARPAS non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
2.4 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia vale per le richieste di risarcimento notificate per la prima volta all’ARPAS durante il periodo di efficacia dell’assicurazione e denunciate nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali Generali a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 12 (dodici) mesi prima della data di efficacia del presente contratto e non siano state ancora presentate neppure all’ARPAS.
La garanzia permane per le richieste pervenute entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, purché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.
2.5 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
2.6 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.7 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
2.8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’ARPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2.9 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire all’ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 3. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE - GRUPPI DI RISCHIO
3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:
- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia chel’Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili .
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.
Novero dei terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) dipendenti dell’ARPAS, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori a progetto che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Sono invece considerati terzi quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’ARPAS.
B - RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL addetti all’attività per la quale è prestata l'assicurazione:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.
Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’ARPAS sia in regola con gli obblighi di legge.
Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l’INAIL del personale dell’ARPAS, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall’Assicurato.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL. L’assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l’Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Malattie Professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal
D.P.R. 09 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche , integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizioni che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile:
2) per le malattie professionali conseguenti a:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Ente;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze attraverso un perito nominato dalle parti esperto nel settore;
3) per le malattie professionali che seppur insorte durante il tempo dell'assicurazione che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per l’asbestosi e la silicosi.
Il massimale indicato in polizza per sinistro nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO” rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione annuo.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli presso l’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
3.2 – ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto salvo quanto previsto nelle condizioni aggiuntive;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’Art. 4.7 Committenza auto;
c) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art. 4.17 delle Condizioni Aggiuntive;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16°anno di età ;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,ecc.);
l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
m) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e ASL;
n) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
o) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
r) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O..
ART. 4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (VALIDE PER LA RCT)
A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate, si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i rischi conseguenti a:
4.1 ESPOSIZIONI IN GENERE
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand;
4.2 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.
4.3 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI
Visite e corsi di istruzione che si svolgono all’interno dei locali dell’ARPAS, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all’aperto ed al coperto ovunque organizzati. per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non della Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 - “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.4 D.LGS. 81/2008
Per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
4.5 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE
L’assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.6 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o Amministratori, Direttori, Dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.7 COMMITTENZA AUTO
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante dall'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.8 FABBRICATI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui utilizzate per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.9 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.10 COSE DI XXXXX XXXXXXXXX, TRASLATE ECC.
Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile dell’Assicurato per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto dell’Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.11 APPALTO/SUBAPPALTO
Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte delle attività descritte in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti
4.12 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell’RPAS, di coloro che collaborano con esso e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, dei soggetti sopra indicati.
4.14 LAVORO INTERINALE
La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparate ai dipendenti dell’ARPAS. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.
4.15 RC DA INCENDIO
L’Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà e/o possesso o comunque detenute dall’ARPAS. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.
4.16 DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO
L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.17 GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 3.2 – Esclusioni, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell’ Art. 5.5 -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
4.18 ULTERIORI PRECISAZIONI
Si precisa che la garanzia comprende altresì l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
• persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
• convenzioni con le Associazioni Volontaristiche;
• borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.
Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti dell’ARPAS, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:
a) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i Direttori, Amministratori e Dipendenti;
b) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti da tali persone.
4.19 LAVORATORI OCCASIONALI
Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell’Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:
a) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e Dirigenti;
b) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti da tali persone.
ART. 5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
5.1 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, l’ARPAS, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società/Agenzia assegnataria della polizza entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente dell’ARPAS stesso ne ha avuto conoscenza.
5.2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RCO
Ai fini della garanzia RCO l’Assicurato deve denunciare i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l’ARPAS ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
5.4 - GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Con cadenza semestrale l’ARPAS, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e l’ARPAS si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
5.5 – MASSIMALI DI GARANZIA RCT/RCO - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
I massimali per le garanzie di polizza sono i seguenti:
RCT € 5.000.000,00 per sinistro
RCO € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona. Xxxxx i limiti di risarcimento di seguito indicati.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Ferme le eccezioni di seguito indicate, per ogni sinistro verrà applicata una franchigia di € 500,00
GARANZIE | LIMITE DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIE/SCOPERTI | ||
Organizzazione e partecipazione a convegni | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |||
Inquinamento accidentale | €. 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 3.000,00 e il massimo di € 30.000,00 | ||
Danni a veicolo di dirigenti,dipendenti e di terzi | € 150,00 danneggiato | per | veicolo | |
Committenza auto | € 250,00 per sinistro | |||
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 400.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 2.500,00 per sinistro | ||
Cose di terzi sollevate, ecc. | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |||
Veicoli sotto carico e scarico | € 250,00 danneggiato | per | veicolo | |
Interruzione attività | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e il massimo € 15.000,00 | ||
Malattie professionali | € 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |||
Proprietà uso/custodia di fabbricati | € 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 500,00 e il massimo € 5.000,00 |
Lavori edili/installazione /manutenzione ordinaria e straordinaria in qualità di committente | € 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e il massimo € 15.000,00 |
Danni da cedimento/franamento | € 300.000,00 per anno assicurativo | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro |
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Copertura Assicurativa RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
Capitolato Speciale d’appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica
Direzione Amministrativa Servizio Affari Generali
SOMMARIO
DEFINIZIONI 3
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
3. DURATA DEL CONTRATTO 4
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 4
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI 4
6. RAPPORTI CONTRATTUALI 5
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 7
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 7
13. COASSICURAZIONE 8
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ 8
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 8
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
17. FORMA DEL CONTRATTO 9
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO 9
19. CONTROVERSIE 9
PARTE TECNICA
ART. 1. | DESCRIZIONE DEL RISCHIO | 10 |
ART. 2. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 10 |
ART. 3. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE | 11 |
ART. 4. | NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | 14 |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue s’intendono per:
ASSICURATO: La persona giuridica o fisica il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione.
ASSICURAZIONE: Il contratto d’Assicurazione.
ATTO ILLECITO: Qualsiasi atto che cagioni danni a Xxxxx.
CIRCOSTANZA: La manifestazione, anche verbale di un Terzo della propria intenzione di avanzare richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato. Qualsiasi atto, fatto, errore od omissione commesso e rilevato dall’Assicurato che possa ragionevolmente dar luogo ad una richiesta di risarcimento verso l’Assicurato stesso.
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE: Sia gli oggetti materiali, sia gli animali;
DANNO MATERIALE: Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose, animali, lesioni personali, morte.
FRANCHIGIA, SCOPERTO: Per franchigia si intende la parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno viene detratta dall’importo indennizzabile e resta a carico dell’Assicurato. Per scoperto si intende la percentuale che, applicata all’importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
MASSIMALE PER SINISTRO: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
PERIODO ASSICURATIVO: Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’Assicurazione.
PERDITA PATRIMONIALE: Pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali.
POLIZZA: Il documento che prova l’assicurazione.
POSTUMA: Il periodo di tempo assicurato successivo alla data di scadenza dell’assicurazione.
PREMIO: La somma dovuta alla Società.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: La responsabilità che incombe sull’Assicurato che abbia cagionato una perdita patrimoniale all’Agenzia.
RESPONSABILITÀ CIVILE: La responsabilità che possa gravare personalmente sull’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni in conformità all’Art. 2043 del C.C. e al principio dettato dell’Art. 28 della Costituzione.
RESPONSABILITÀ CONTABILE: La responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori di denaro pubblico, da parte dell’assicurato che abbia cagionato una perdita patrimoniale all’ARPAS.
RETRIBUZIONI LORDE: Tutto ciò che i lavoratori dipendenti ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell’opera prestata, al netto dei contributi.
RETROATTIVITÀ: Il periodo di tempo assicurato che precede la data di decorrenza dell’assicurazione.
RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO: La richiesta da parte di un terzo del risarcimento di danni patrimoniali subiti in conseguenza di un atto illecito, errore e/o omissione dell’Assicurato.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
SOCIETÀ: L’Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici.
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa RC Patrimoniale.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dall’ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Assicurazione, viene stabilita in anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell’ARPAS.
È facoltà dell’ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell’Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.
La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
L’importo stimato a base d’asta ammonta a € 31.000,00 imposte e tasse escluse. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI
L’Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 X.X., xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxxxx) giorni dalla sopra citata data.
Il pagamento del premio sarà effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dalla Società.
L’ARPAS, in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la polizza dovrà essere emesse dalla Società mandataria.
Nell’ipotesi in cui si ricorra all’istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.
La Società non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
La Società dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, la Società non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in vi a esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell’Assicurato.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ARPAS con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ARPAS, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra
l’ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010.
In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l’art. 5 del DPR 207/2010.
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Società;
g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, di cui all’art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall’Agenzia o conosciuto in altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. La società dovrà darne apposita comunicazione all’ARPAS mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia circa il definitivo rifiuto di revisione in aumento del premio. La dichiarazione di recesso si intende perfezionata esclusivamente nel momento in cui sia corredata di tutte le informazioni in possesso della Società necessarie per l’indizione della nuova gara d’appalto. Il recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui
al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
13. COASSICURAZIONE
E’ ammesso il ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:
1. La coassicurazione deve contenere la così detta “clausola di delega”;
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell’art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora la Società sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento della Società, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):
a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati;
c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese relative all’im posto di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.
19. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra la Società e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
PARTE TECNICA
ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società sulla base delle condizioni d’assicurazione della polizza assicurativa di cui al presente capitolato, garantisce l’A.R.P.A.S. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Sardegna
– Ente di diritto pubblico istituito con Legge Regionale n° 6/2006 che espleta la funzione di supporto tecnico in materia ambientale per Regione, Province, Comuni, e Comunità Montane, per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ai sensi delle leggi e dei decreti vigenti e dalle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte o attribuite dalla Pubblica Amministrazione, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che in futuro potranno essere espletati, compresi anche quelli di carattere amministrativo e sociale. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo d’assicurazione e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Alla fine del periodo di validità dell’Assicurazione, qualsiasi obbligo della Società si estingue e non sarà accettata nessuna richiesta di risarcimento, ad eccezione di quelle notificate entro la data di scadenza della valenza postuma.
ART. 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Qualora nel corso della durata dell’assicurazione intervengano modifiche dell’entità del rischio, l’ARPAS dovrà darne comunicazione alla Società.
Qualora dovesse intervenire un aggravamento del rischio, la Società provvederà a calcolare l’aumento del premio, nel rispetto dei criteri proporzionali applicati per la proposizione dell’offerta di gara, ed in relazione all’entità del rischio aumentato e comunicato formalmente dall’ARPAS.
L’eventuale omissione della comunicazione, da parte dell’ARPAS, di circostanza che vada ad aggravare il rischio, all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso di validità della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, intendendosi avvenuta in buona fede, restando inteso che l’ARPAS avrà l’obbligo di corrispondere alla Società la differenza di premio proporzionale al maggior rischio derivato dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato l’aggravio, fermo restando le condizioni stabilite al precedente art. 11 della Parte Amministrativa.
A parziale deroga dell’art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successiva alla comunicazione dell’Agenzia e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.2 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.
L’ARPAS è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
2.3 – COSTITUZIONE E REGOLAZIONE PREMIO
Il premio annuo lordo, comprensivo di ogni onere e tassa, verrà parametrato all’ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate dall’ARPAS al proprio personale dipendente (€ 13.500.000,00) e verrà determinato sulla base del tasso pro mille offerto in gara applicato al suddetto parametro.
L’ARPAS si impegna a comunicare entro novanta giorni dalla data di scadenza, i dati consuntivi relativi alla annualità trascorsa e cioè l’importo effettivo delle retribuzioni lorde erogate a favore del personale dipendente nel corso dello stesso anno; sulla base dei suddetti dati la Società provvederà ad elaborare un’appendice di regolazione.
Le differenze risultanti dalla regolazione, se a credito della Società, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della stessa.
Qualora le retribuzioni annue lorde risultino inferiori rispetto a quelle dichiarate la regolazione del premio sarà a debito della Società, fermo restando che viene garantito un premio minimo pari all’80% di quello offerto in gara.
Se l’ARPAS non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
2.4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
2.5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
2.7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’ARPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2.8 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire all’ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 3. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
3.1 – DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Gli Assicurati con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato sono:
A. L’ARPAS.
B. Qualsiasi persona fisica in servizio o in carica presso l’ARPAS. In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sunnominati, la copertura assicurativa si intenderà automaticamente operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ricoprano il posto in via temporanea.
3.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per la responsabilità civile a causa di perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti ad atti illeciti, errori e/o omissioni, anche quando derivanti da
responsabilità amministrativa e/o contabile, imputabili a comportamenti lievemente colposi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere per Legge nonché qualora in base a norme vigenti dell’ordinamento giuridico sussista la responsabilità dell’Assicurato per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
3.3 – PERIODO D’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è operante per il periodo di tempo indicato in polizza.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo d’efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di stipula della Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate all’Assicurato.
Ai fini dell’efficacia retroattiva, relativamente ai soggetti Assicurati di cui all’Art. 3.1 – Destinatari dell’assicurazione punto B), l’assicurazione è operante anche per le cariche ricoperte o le funzioni svolte diverse da quelle attuali.
Nel caso di morte o pensionamento dell’Assicurato di cui all’Art. 3.1 – Destinatari dell’assicurazione punto B) o di cessazione da parte dell'Assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati nei tre anni successivi alla scadenza della Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo d’efficacia dell'Assicurazione stessa. Per i Xxxxxxxx denunciati durante tale periodo di garanzia postuma, il limite d’Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
3.4 - LIMITI D’INDENNIZZO
Il massimale annuo per singolo assicurato e per sinistro è pari a € 500.000,00.
Il massimale aggregato annuo, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall’assicurato nello stesso periodo è pari a € 5.000.000,00.
Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di € 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di € 5.000.000,00= per anno assicurativo.
Le garanzie prestate a favore dell’ARPAS (Art. 3.1 – Destinatari dell’assicurazione punto A) prevedono l’applicazione della franchigia a carico dell'Assicurato di € 20.000,00.
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo della franchigia contrattualmente prevista e ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore alla franchigia. Con cadenza semestrale, la Società comunicherà alla contraente gli importi anticipati per le franchigie e l’ARPAS provvederà al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un’unica soluzione.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e l’ARPAS provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
Le garanzie prestate a favore di qualsiasi persona fisica in servizio o in carica presso L’ARPAS (Art. 3.1 – Destinatari dell’assicurazione punto B) non prevedono l’applicazione di alcuna franchigia a carico dell'Assicurato.
3.5 – ESTENSIONI DI COPERTURA
A - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
C - Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai D.Lgs. 81/2008
A condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato derivanti da attività svolte in funzione di: "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
D - Attività svolte dagli assicurati presso altri Enti (operante per i soggetti assicurati all’Articolo
3.1 Destinatari dell’assicurazione punto B)
L’assicurazione è estesa alle attività connesse all’esercizio di funzioni o cariche ricoperte dagli Assicurati in nome e per conto e/o in rappresentanza dell’ARPAS, presso altri soggetti pubblici e/o Enti.
E - Attività di Dipendente Legale
La copertura è estesa a tenere indenne l’Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza d’atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Legale. Per dipendente legale deve intendersi qualsiasi persona regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’albo speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. N. 1578 del 27.11.1933 (legge professionale forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’ARPAS. Sono da intenderrsi escluse le attività professionali prestate dal Dipendente Legale in proprio.
F – Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs. 196/2003
La garanzia della Polizza assicurativa di cui al presente capitolato comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati Persone Xxxxxxx ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. .
L’Assicurazione non vale:
− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’ARPAS o alle persone del cui fatto l’ARPAS debba rispondere.
3.6 – ESCLUSIONI
Sono esclusi:
a. I danni arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l’Assicurato, nonché alle persone giuridiche, diverse dal Contraente, di cui l’Assicurato sia socio a responsabilità illimitata od amministratore.
b. I danni derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, e per danni causati da sottrazione di cose, furto, rapina, incendio.
c. I danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto.
d. I danni ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, sia obbligatoria l'assicurazione, nonché da impiego di aeromobili.
e. I danni materiali di qualsiasi tipo.
f. I danni connessi o conseguenti a calunnia (Art. 368 Cod. Pen), ingiuria (Art. 594 Cod. Pen.) e diffamazione (Art. 595 Cod. Pen.).
g. I danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività.
h. I danni connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi,
indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici straneri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
2. qualunque atto di terrorismo.
Ai fini della presente xxxxxxxx s’intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore l’opinione pubblica o parte di essa.
Si intendono inoltre esclusi: la copertura di perdite, danni o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere gli eventi di cui ai punti 1. e 2.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità od efficacia non pregiudicherà la validità del restante contenuto della medesima.
i. I fatti e/o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che risultino essere stati già conosciuti dall'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, oppure già da lui denunciati al suo precedente Assicuratore della R.C. patrimoniale.
l. Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro gli Assicurati di cui all’Art. 2 Destinatari dell’assicurazione punto A) e punto B), salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato.
m. Le responsabilità incombenti sull’Assicurato come dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile.
n. Comportamenti di natura dolosa da parte dell’Assicurato, accertati da sentenza definitiva di una autorità giudiziale competente.
ART. 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
4.1 – OBBLIGHI DELL’ CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI XXXXXXXX
Il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo fax, alla Società/Agenzia assegnataria della polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
x. Xxxxxxx richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.
b. Ricevimento d’informazione di garanzia.
c. Ricevimento di notifica dell’avvio di procedimento di responsabilità civile ovvero amministrativa.
d. Ogni fatto o circostanza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, della data, il luogo oltre ad eventuali riferimenti testimoniali ed, in genere, tutte le indicazioni che ne consentano una ricostruzione più ampia possibile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.). Successivamente l’Assicurato deve fornire un’informativa adeguata e regolare circa gli sviluppi del sinistro trasmettendo alla Società tutti i documenti e le notizie di cui sia in venuto in possesso. L’Assicurato e/o i suoi incaricati non sono autorizzati a fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o Risarcimento senza il consenso scritto della Società.
4.2 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
4.3 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di xxxx, e sempre che l’ARPAS non eserciti a sua volta azioni di rivalsa verso il responsabile.
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Copertura Assicurativa RCA – ARD LIBRO MATRICOLA
Capitolato Speciale d’appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica
Direzione Amministrativa Servizio Affari Generali
SOMMARIO
DEFINIZIONI 3
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
3. DURATA DEL CONTRATTO 4
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 4
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI 4
6. RAPPORTI CONTRATTUALI 5
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 7
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 8
13. COASSICURAZIONE 8
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ 8
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 9
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
17. FORMA DEL CONTRATTO 9
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO 9
19. CONTROVERSIE 9
PARTE TECNICA
ART. 1. | DESCRIZIONE DEL RISCHIO | 10 |
ART. 2. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI | 11 |
ART. 3. | OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCA | 12 |
ART. 4. | NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO RCA | 13 |
ART. 5. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCA | 13 |
ART. 6. | OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ARD | 16 |
ART. 7. | NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ARD | 17 |
ART. 8. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ARD | 18 |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
ASSICURATO: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, od il soggetto il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione, per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, se rese operanti; ASSICURAZIONE: il contratto di Assicurazione;
BENEFICIARIO: il soggetto, che può essere diverso dalla Contraente e dall’Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;
CAPITALI O VALORI: le somme che rappresentano il limite dell’indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito;
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione;
DANNI DIRETTI: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’Assicurazione.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
ESTORSIONE: come definito dall’Art. 629 del Codice Penale, per estorsione si intende il caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone;
FRANCHIGIA: l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato;
FURTO: come definito dall’Art. 624 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata, a colui che la detiene;
INCENDIO: combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, del veicolo/natante assicurato che può autoalimentarsi, auto estendersi e propagarsi;
INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro;
MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro;
PERDITA TOTALE: il caso in cui il veicolo/natante assicurato in seguito a furto, rapina od estorsione, non sia stato più ritrovato. Agli effetti delle garanzie incendio e furto, o guasti accidentali (kasko), il caso si verifica allorché l’ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del veicolo/natante dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo/natante;
POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione;
PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
RAPINA: come definito dall’Art. 628 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene; la garanzia è valida anche nel caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi, sia verso altre persone presenti;
REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione/attuazione della predetta Legge e successive modificazioni intervenute;
RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
RIVALSA: il diritto della Società in virtù dell’Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di Assicurazione;
SCOPERTO: la parte percentuale di danno che la Contraente tiene a suo carico;
SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione;
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
STATO DI RISCHIO: il documento che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
VALORE A NUOVO: il valore di listino del veicolo/natante di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell’IVA; VALORE COMMERCIALE: il valore reale del veicolo/natante (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità, avuto riguardo al deprezzamento rispetto all’anno di prima immatricolazione ed allo stato di conservazione e di usura, ed avuto riguardo ai valori indicati dalla pubblicazione “Eurotax Giallo”;
VEICOLI/NATANTI: tutti i veicoli a motore, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore.
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa RCA – ARD Libro matricola.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dall’ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Assicurazione, viene stabilita in anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell’ARPAS.
È facoltà dell’ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell’Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.
La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
L’importo stimato a base d’asta ammonta a € 40.000,00 imposte e tasse escluse. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI
L’Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 X.X., xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxxxx) giorni dalla sopra citata data.
Il pagamento del premio sarà effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dalla Società.
L’ARPAS, in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la polizza dovrà essere emesse dalla Società mandataria.
Nell’ipotesi in cui si ricorra all’istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.
La Società non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
La Società dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, la Società non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in vi a esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell’Assicurato.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ARPAS con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ARPAS, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l’ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010.
In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l’art. 5 del DPR 207/2010.
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Società;
g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, di cui all’art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall’Agenzia o conosciuto in altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. La società dovrà darne apposita comunicazione all’ARPAS mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia circa il definitivo rifiuto di revisione in aumento del premio. La dichiarazione di recesso si intende perfezionata esclusivamente nel momento in cui sia corredata di tutte le informazioni in possesso della Società necessarie per l’indizione della nuova gara d’appalto. Il recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
13. COASSICURAZIONE
E’ ammesso il ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:
1. La coassicurazione deve contenere la così detta “clausola di delega”;
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell’art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora la Società sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento della Società, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):
a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati;
c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese relative all’im posto di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.
19. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra la Società e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
PARTE TECNICA
ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
- SEZIONE 1 RCA :
Operativa per i veicoli/natanti presenti nel Libro Matricola (allegato A).
TIPO VEICOLO | MASSIMALE | FORMA TARIFFARIA |
Autovetture | Bonus/Malus | |
Autocarri | Tariffa Fissa | |
€ 6.000.000,00 | ||
Autoveicoli Speciali | UNICO | Tariffa Fissa |
Rimorchi | Tariffa Fissa | |
Natanti | Tariffa Fissa |
- SEZIONE 2 ARD:
Operativa per i veicoli/natanti per i quali viene richiamata la garanzia nel Libro Matricola (allegato A).
POLIZZA PLURIVEICOLARE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
L’Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli/natanti da coprire inizialmente e successivamente purché già intestati al Pubblico Registro Automobilistico alla stessa Contraente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa il premio sarà determinato in base all’offerta formulata in gara.
La cessazione della copertura di veicoli inclusi nel Libro Matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni e le cessazioni, la garanzia ha effetto e cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano, telefax, e- mail o altro mezzo documentabile; la contraente si impegna alla contestuale restituzione alla Società dei certificati e dei contrassegni relativi alle cessazioni.
Il premio di ciascun veicolo/natante è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento l’ARPAS è tenuta a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più.
ART. 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Qualora nel corso della durata dell’assicurazione intervengano modifiche dell’entità del rischio, l’ARPAS dovrà darne comunicazione alla Società.
Qualora dovesse intervenire un aggravamento del rischio, la Società provvederà a calcolare l’aumento del premio, nel rispetto dei criteri proporzionali applicati per la proposizione dell’offerta di gara, ed in relazione all’entità del rischio aumentato e comunicato formalmente dall’ARPAS.
L’eventuale omissione della comunicazione, da parte dell’ARPAS, di circostanza che vada ad aggravare il rischio, all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso di validità della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, intendendosi avvenuta in buona fede, restando inteso che l’ARPAS avrà l’obbligo di corrispondere alla Società la differenza di premio proporzionale al maggior rischio derivato dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato l’aggravio, fermo restando le condizioni stabilite al precedente art. 11 della Parte Amministrativa.
A parziale deroga dell’art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successiva alla comunicazione dell’Agenzia e rinuncia al relativo diritto di recesso.
l’ARPAS è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla polizza assicurativa di cui al presente capitolato.
2.2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.
L’ARPAS è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
2.3 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
2.4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea; nonché degli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”.
2.6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’ARPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2.7 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire all’ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 1 RCA
ART. 3. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCA
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli/natanti di proprietà dell’ARPAS inseriti nel Libro Matricola.
L’Assicurazione copre anche:
1) La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli/natante in aree private;
2) La responsabilità per il traino di “carrelli appendice”, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi, apparecchiature e simili.
3) La responsabilità derivante dal traino da parte del veicolo/natante assicurato di altri veicoli, o viceversa.
4) La responsabilità per i danni causati alla sede stradale, relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione.
5) Per i rimorchi: esclusivamente la responsabilità per i danni derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, e per i danni – sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice – derivanti da vizi occulti di costruzione e/o da difetti di manutenzione; sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo/natante trainante la responsabilità per danni a terzi è coperta dall’Assicurazione del veicolo/natante trainante.
6) La responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli di proprietà dell’ARPAS inseriti nel Libro Matricola, anche se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
7) La responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, anche se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
8) La responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli di proprietà dell’ARPAS inseriti nel Libro Matricola, anche qualora il conducente fosse in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
9) La responsabilità per i danni arrecati agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale, che per la loro naturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti nei bauli, valigie, colli e borse, esclusi denaro, titoli e valori in genere, ed esclusi anche i danni derivanti da furto, rapina, estorsione, o smarrimento.
10) La responsabilità per i danni causati agli animali eventualmente trasportati.
11) La responsabilità per i danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo/natanti.
ART. 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO RCA
4.1 – Obblighi delle parti in caso di sinistro
In caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti e/o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo/natante utilizzato.
La richiesta di risarcimento può essere presentata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo documentabile.
La denuncia dei sinistri deve essere redatta su modulo approvato con Decreto Ministeriale (Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato) ai sensi dell’Art. 143 del D.Lgs. n° 209 del 07/09/2005, e deve essere compilato in ogni sua parte.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
La Società dovrà disporre di una struttura preposta all’accertamento del sinistro denunciato e alla successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di Società esterne di gradimento dell’assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri contemplati nella polizza.
La stessa Società, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all’ARPAS i nominativi dei componenti la struttura preposta all’accertamento, alla gestione e alla liquidazione del danno e entro lo stesso periodo provvederà alla stima dell’indennizzo dovuto.
La Società si impegna a liquidare l’indennizzo del danno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa denuncia.
4.2 – Gestione delle vertenze civili e tutela penale
La Società assume, ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile, a nome dell’Assicurato, e fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. La Società provvederà altresì alla difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.
L’ARPAS ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 5. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCA
5.1 – Contemporanea esclusione ed inclusione autovetture
Relativamente alla classe di merito per le autovetture si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, per la nuova autovettura sarà utilizzata la classe di merito del veicolo/natante uscente se quest'ultimo è in classe di bonus. In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.
5.2 – Danni ai trasportati
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione ed a quanto previsto dalla Legge 24.12.1969 n°990 e successive modifiche ed integraz ioni, l’ assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo/natante assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.
5.3 – Rinuncia alla rivalsa
Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio privato, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E:
A) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER VEICOLI USATI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo/natante assicurato:
- se i conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
B) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I TRASPORTATI SU VEICOLI DESTINATI A TRASPORTO DI COSE La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo/natante.
C) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' (Xxxxxx Xxxx)
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.
D) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON PATENTE IDONEA MA SCADUTA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.
E) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nel caso in cui il veicolo/natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.
5.4 – Carico e scarico
La Società assicura la responsabilità dell’ARPAS e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
5.5 – Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato e/o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia il duplicato su richiesta dell’ARPAS.
Se la perdita del certificato e/o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l’ARPAS deve dare prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.
Per il rilascio di duplicati del certificato e/o del contrassegno si osserva comunque quanto disposto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n° 209 del 07/ 09/2005.
5.6 – Trasferimento di proprietà del veicolo/natante
Nel caso di alienazione del veicolo/natante l’ARPAS è tenuta a darne comunicazione alla Società che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi:
a) Sostituzione con altro veicolo/natante
Nel caso di alienazione del veicolo/natante assicurato, qualora l’ARPAS, previa restituzione del certificato e/o contrassegno relativi al veicolo/natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo/natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
In caso di sostituzione di veicolo/natante con ingresso di altro veicolo la Società si impegna a mantenere per quest’ultimo la classe di merito del veicolo uscente.
La stessa modalità si applica quando il veicolo/natante viene ceduto “in conto vendita”; se successivamente per tale veicolo viene richiesta una nuova copertura, il contratto deve essere assoggettato alle regole previste per i veicoli di prima immatricolazione.
b) Cessione del contratto
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo/natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione del certificato e/o del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice e rilascerà i nuovi documenti.
Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.
Non sono ammesse sospensioni. Il contratto ceduto e non sostituito si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società pertanto non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio.
c) Risoluzione del contratto
Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà: in tale caso la Società dovrà rimborsare all’ARPAS la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato e del contrassegno.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
La Società procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso – a condizione che siano stati restituiti il certificato ed il contrassegno – il rimborso del premio pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
5.7 – Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo/natante, l’ARPAS è tenuta a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
La Società dovrà restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo/natante successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione.
La Società procede alla restituzione dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
5.8 – Sospensione in corso di contratto
Qualora l’ARPAS intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuta a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato ed il contrassegno.
In caso di furto del veicolo/natante non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 5.9.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato e del contrassegno.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che l’ARPAS abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto
deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.
La riattivazione del contratto deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore dell’ARPAS il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore ad un anno.
All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dall’ARPAS.
5.9 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo/natante
In caso di furto l’Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente.
In deroga all’Art. 1896 del Codice Civile l’ARPAS ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al restante periodo assicurativo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
5.10 – Trasporto in ambulanza
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo/natante assicurato fino ad un massimo di € 400,00.
5.11 – Cristalli
L’Assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per la sostituzione di uno o più cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi, fino alla concorrenza di
€ 600,00 per sinistro e per anno.
Sono esclusi i danni causati da rigatura o segnatura.
5.12 – Assistenza stradale
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per il recupero del mezzo e il trasporto fino al centro di assistenza più vicino.
SEZIONE 2 ARD ART. 6. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ARD
La Società risarcisce i danni materiali diretti subiti dai veicoli inseriti nel Libro Matricola, ove sia richiamata la presente Sezione (vedi allegato A), inclusi gli accessori stabilmente installati, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo/natante è destinato, in conseguenza di:
- Incendio.
- Fulmine.
- Esplosione e scoppio, anche esterni al veicolo/natante, non causati da ordigni esplosivi.
- Autocombustione: i danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
- Furto, rapina od estorsione, sia tentati che consumati, sia totali che parziali.
- Eventi naturali quali: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, nubifragi e simili eventi atmosferici (inclusi i danni da urto di cose trasportate e crollate per effetto
di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia); ed inoltre frane, smottamenti, valanghe, slavine, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti e straripamenti di corsi d’acqua.
- Atti vandalici.
- Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio, anche per mezzo d’ordigni esplosivi, commessi da dipendenti e non dipendenti dell’ARPAS; per “attentati, atti di terrorismo o sabotaggio” s’intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o in ogni modo di ingenerare paura nella popolazione.
- Urto, collisione, colpi, ribaltamenti, uscite di strada accidentali e/o urti contro qualsiasi ostacolo (Kasko). La Società inoltre risarcisce:
- I danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati al veicolo/natante assicurato nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione.
- I danni che il veicolo/natante assicurato dovesse subire durante la circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina od all’estorsione.
ART. 7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ARD
7.1 – Obblighi dell’ARPAS in caso di sinistro
In caso di sinistro l’ARPAS deve darne avviso alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia di sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto e l’indicazione delle conseguenze.
In caso d’eventi socio-politici ed atti vandalici l’ARPAS deve presentare denuncia all’Autorità competente e farne avere copia alla Società.
L’ARPAS s’impegna, in caso di danno totale, a consegnare alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
In caso di perdita totale del veicolo/natante assicurato l’ARPAS si impegna a consegnare alla Società l’attestazione di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c., se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.
7.2 – Determinazione del danno
L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore commerciale che il veicolo/natante aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. L’ammontare del danno è determinato in riferimento ai valori indicati dalla pubblicazione “Eurotax Giallo”, od in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.
Agli accessori stabilmente installati, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo/natante è destinato è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo/natante.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA.
La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all’uso ed alla vetustà del veicolo/natante per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
Relativamente a pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli, la Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all’uso ed alla vetustà del veicolo/natante per i primi 4 anni, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
Si considera perdita totale del veicolo/natante assicurato anche il caso in cui l’entità del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo/natante al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza). Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo/natante, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
7.3 – Procedura di valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’ARPAS con l’apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
7.4 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro; l’ARPAS si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria non appena ne verrà in possesso. L’ARPAS è legittimata ad ottenere dalla Società il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l’impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo.
Il presente articolo sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
7.5 – Recupero del veicolo/natante rubato
In caso di ritrovamento del veicolo/natante a seguito di furto e dopo che il sinistro sia stato liquidato, la Società provvederà (in forza della procura a vendere sottoscritta dall’ARPAS contestualmente al ricevimento dell’indennizzo) a cedere il veicolo/natante a chi e come meglio reputerà, essendo autorizzata ad incassare il prezzo ed a trattenerlo. Si precisa che tale operazione non comporterà in alcun caso passaggio di proprietà del veicolo/natante dall’ARPAS alla Società.
Nel caso in cui il veicolo/natante rubato venga ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dal veicolo/natante stesso in conseguenza del sinistro.
ART. 8. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ARD
8.1 – Franchigie
Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigie e/o scoperti, fatto salvo per i casi di sinistro a seguito di eventi naturali o eventi socio-politici od atti vandalici per i quali verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.
8.2 – Rischi esclusi – ARD
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:
a) Verificatisi in occasione d’atti di guerra, d’insurrezione, d’occupazione militare, d’invasione, salvo che l’ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
b) Verificatisi in occasione d’esplosione o d’emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che l’ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
c) Causati con dolo dell’ARPAS.
d) Causati da semplici bruciature non seguite da incendio.
e) Agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico salvo che questo non abbia provocato fiamma.
f) Conseguenti a mancato uso del veicolo/natante o suo deprezzamento.
g) Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, indette dall’A.C.I. e/o dalla F.M.I. .
h) Determinati od agevolati da dolo dell’ARPAS, o dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo/natante assicurato.
i) Alle merci ed al bagaglio.
N° | TIPO VEICOLO | MARCA | MODELLO | TARGA | ANNO IMMATR. | ALIMENTAZIONE | CILINDR ATA | KW | GARANZIE | VAL. ASSIC. 2014 | |||||||
RCA | INCENDIO | FURTO | EV. ATMOS | Ev. SOC. | ASSISTENZA STRADALE | KASKO | |||||||||||
1 | AUTOVETTURA | FIAT | GRANDE PUNTO | DF385VL | mar-07 | GASOLIO | 1248 | 55 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
2 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' XXX.XX | DN359WP | mar-08 | GASOLIO | 1248 | 55 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 3.500,00 |
3 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' XXX.XX | DG537ZS | apr-07 | GASOLIO | 1910 | 77 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
4 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' XXX.XX | DG536ZS | apr-07 | GASOLIO | 1910 | 77 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
5 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' XXX.XX | DG535ZS | apr-07 | GASOLIO | 1910 | 77 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
6 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' XXX.XX | DG534ZS | apr-07 | GASOLIO | 1910 | 77 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
7 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' XXX.XX | DG533ZS | apr-07 | GASOLIO | 1910 | 77 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
0 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | XX000XX | mag-07 | BENZINA | 1598 | 70 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
9 | AUTOVETTURA | FIAT | BRAVO | DS168LD | set-08 | GASOLIO | 1598 | 88 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 4.500,00 |
10 | MOTORE MARINO | YAMAHA | F150AETX | 63P1065076 | ott-08 | BENZINA | 2670 | 110,3 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 4.500,00 |
11 | MOTORE MARINO | YAMAHA | F150AETX | 63P1076339 | ott-08 | BENZINA | 2670 | 110,3 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 4.500,00 |
12 | MOTORE MARINO | YAMAHA | F150AETX | 63P1076344 | ott-08 | BENZINA | 2670 | 110,3 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 4.500,00 |
13 | MOTORE MARINO | YAMAHA | F150AETX | 64P1010469 | ott-08 | BENZINA | 2670 | 110,3 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 4.500,00 |
14 | AUTOVEICOLO SPECIALE | IVECO | 35SE4 | DR874ZL | lug-08 | GASOLIO | 2998 | 85 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 45.000,00 |
15 | AUTOVEICOLO SPECIALE | IVECO | 35C15 | DP594CA | mag-08 | GASOLIO | 2998 | 107 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 45.000,00 |
16 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' CAR.FU | DM024NM | feb-08 | GASOLIO | 1910 | 77 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 3.000,00 |
17 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' XXX.XX | DM987NL | feb-08 | GASOLIO | 1910 | 77 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 3.000,00 |
18 | AUTOCARRO | IVECO | 351 | AE666MY | gen-95 | GASOLIO | 2500 | 76 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
19 | AUTOVETTURA | FIAT | GRANDE PUNTO | DM352ZK | mar-08 | GASOLIO | 1248 | 55 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 3.000,00 |
20 | AUTOVETTURA | FIAT | GRANDE PUNTO | DM351ZK | mar-08 | GASOLIO | 1248 | 55 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 3.000,00 |
21 | AUTOVETTURA | FIAT | GRANDE PUNTO | DM342ZK | mar-08 | GASOLIO | 1248 | 55 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 3.000,00 |
22 | AUTOVETTURA | FIAT | GRANDE PUNTO | DM345ZK | mar-08 | GASOLIO | 1248 | 55 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 3.000,00 |
23 | AUTOCARRO + RIM | FIAT | SCUDO COM. | DZ788CH | ott-09 | GASOLIO | 1600 | 66,2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 8.000,00 |
24 | AUTOCARRO + RIM | FIAT | SCUDO COM. | DZ789CH | ott-09 | GASOLIO | 1600 | 66,2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 8.000,00 |
25 | AUTOVETTURA | FIAT | PANDA 4x4 | CY196LN | ott-05 | BENZINA | 1242 | 44 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
26 | AUTOVETTURA | FIAT | PUNTO | CY737LH | ago-05 | BENZINA | 1242 | 44 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
27 | AUTOVETTURA | FIAT | PUNTO | CY738LH | ago-05 | BENZINA | 1242 | 44 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
28 | AUTOVETTURA | FIAT | BRAVA | BW358NN | set-01 | BENZINA | 1242 | 59 | SI | XX | XX | XX | XX | XX | XX | x | - |
00 | XXXXXXXXXXX | XXXX | XXXXX 0x0 | XX000XX | ott-05 | BENZINA | 1242 | 44 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
30 | AUTOVETTURA | FIAT | PANDA 4x4 | DE971PT | nov-06 | GASOLIO | 1248 | 51 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
31 | AUTOCARRO | FIAT | PANDA VAN | DG617FL | feb-07 | BENZINA | 1242 | 44 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
32 | AUTOVETTURA | FIAT | PANDA | AK035GA | lug-96 | BENZINA | 1108 | 40 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
33 | AUTOCARRO | FIAT | DOBLO' | CN781WZ | set-05 | BENZINA | 1242 | 47,5 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | € | - |
34 | AUTOVETTURA | FIAT | GRANDE PUNTO | EB055GC | mar-10 | GASOLIO | 1248 | 55 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 5.000,00 |
35 | RIMORCHIO AUTOVETTURA | ELLEBI | LBN 1220 | AE82497 | ott-08 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 800,00 | |||
36 | RIMORCHIO AUTOVETTURA | ELLEBI | LBN 1220 | AE95201 | ott-08 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 800,00 | |||
37 | RIMORCHIO AUTOVETTURA | ELLEBI | LBN 1220 | AE95200 | ott-08 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 800,00 | |||
38 | RIMORCHIO SPECIALE | PEDRETTI | CA10TC | AE87895 | lug-08 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 16.000,00 | |||
39 | RIMORCHIO SPECIALE | PEDRETTI | CA10TC | AE87896 | lug-08 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | € | 16.000,00 | |||
40 | AUTOVETTURA | FIAT | SEDICI | ED440AG | giu-10 | GASOLIO | 1956 | 99,2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 11.000,00 |
41 | AUTOVETTURA | FIAT | SEDICI | ED449AG | giu-10 | GASOLIO | 1956 | 99,2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 11.000,00 |
42 | AUTOCARRO | LAND ROVER | LD 110 | ZA760ZA | lug-10 | GASOLIO | 2402 | 90 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 18.000,00 |
43 | AUTOCARRO | LAND ROVER | LD 110 | ZA761ZA | lug-10 | GASOLIO | 2402 | 90 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 18.000,00 |
44 | AUTOCARRO | LAND ROVER | LD 110 | ZA762ZA | lug-10 | GASOLIO | 2402 | 90 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 18.000,00 |
N° | TIPO VEICOLO | MARCA | MODELLO | TARGA | ANNO IMMATR. | ALIMENTAZIONE | CILINDR ATA | KW | GARANZIE | VAL. ASSIC. 2014 | |||||||
RCA | INCENDIO | FURTO | EV. ATMOS | Ev. SOC. | ASSISTENZA STRADALE | KASKO | |||||||||||
45 | AUTOVEICOLO SPECIALE | IVECO | 55 SW | DS078HP | set-08 | GASOLIO | 2998 | 130 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | € | 45.000,00 |
46 | MOTORE MARINO | HONDA | BF2.3D6 SCHU | BAVJ1023006 | 2008 | BENZINA | 57 | 1,7 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | € | - |
47 | MOTORE MARINO | HONDA | BF2.3D6 SCHU | BAVJ1023007 | 2008 | BENZINA | 57 | 1,7 | SI | XX | XX | XX | XX | XX | XX | x | - |
00 | XXXXXXXXXXXX | XXXXXX | 0XX-000 | X00000 | 2008 | GASOLIO | 7413 | 368 | SI | XX | XX | XX | XX | XX | XX | x | - |
00 | XXXXXXXXXXXX | XXXXXX | 0XX-000 | X00000 | 2008 | GASOLIO | 7413 | 368 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | € | - |
50 | IMBARCAZIONE | MERCRUISER | QSD 4.2-270I | 88400051 | 2008 | GASOLIO | 4200 | 199 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | € | - |
51 | IMBARCAZIONE | MERCRUISER | QSD 4.2-270I | 88400059 | 2008 | GASOLIO | 4200 | 199 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | € | - |
52 | IMBARCAZIONE | MERCRUISER | QSS 4.2-270I | 88400058 | 2008 | GASOLIO | 4200 | 199 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | € | - |
53 | IMBARCAZIONE | MERCRUISER | QSS 4.2-270I | 88400055 | 2008 | GASOLIO | 4200 | 199 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | € | - |
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Copertura Assicurativa contro INCENDIO, FURTO, KASKO veicoli utilizzati per motivi di servizio
Capitolato Speciale d’appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica
Direzione Amministrativa Servizio Affari Generali
SOMMARIO
DEFINIZIONI 3
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
3. DURATA DEL CONTRATTO 4
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 4
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI 4
6. RAPPORTI CONTRATTUALI 5
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 7
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 8
13. COASSICURAZIONE 8
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ 8
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 9
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
17. FORMA DEL CONTRATTO 9
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO 9
19. CONTROVERSIE 9
PARTE TENICA
ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO 10
ART. 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 11
ART. 3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 13
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
BENEFICIARIO: il soggetto, che può essere diverso dal Contraente e dall’Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita.
CAPITALI O VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
DIPENDENTI: il personale in servizio a qualsiasi titolo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
FRANCHIGIA: l’importo fisso - espresso in cifra od in percentuale – che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
FURTO: la sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.
INCENDIO: la combustione con fiamma del veicolo assicurato che può autoalimentarsi e propagarsi.
INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PERDITA TOTALE: il caso in cui il veicolo assicurato in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato. Agli effetti delle garanzie Incendio e Guasti Accidentali, il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo dei veicolo dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo;
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RAPINA: la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.
RIVALSA: il diritto della Società in virtù dell'Articolo 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di assicurazione;
SCOPERTO: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: l’Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici
VALORE COMMERCIALE: il valore reale del veicolo (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione ed allo stato di conservazione, e di usura.
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa Incendio, furto, kasko, veicoli utilizzati per motivi di servizio.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dall’ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Assicurazione, viene stabilita in anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell’ARPAS.
È facoltà dell’ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell’Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.
La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
L’importo stimato a base d’asta ammonta a € 10.000,00 imposte e tasse escluse. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI
L’Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 X.X., xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxxxx) giorni dalla sopra citata data.
Il pagamento del premio sarà effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dalla Società.
L’ARPAS, in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la polizza dovrà essere emesse dalla Società mandataria.
Nell’ipotesi in cui si ricorra all’istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.
La Società non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
La Società dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, la Società non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in vi a esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell’Assicurato.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ARPAS con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ARPAS, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l’ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010.
In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l’art. 5 del DPR 207/2010.
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Società;
g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, di cui all’art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall’Agenzia o conosciuto in altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. La società dovrà darne apposita comunicazione all’ARPAS mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia circa il definitivo rifiuto di revisione in aumento del premio. La dichiarazione di recesso si intende perfezionata esclusivamente nel momento in cui sia corredata di tutte le informazioni in possesso della Società necessarie per l’indizione della nuova gara d’appalto. Il recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
13. COASSICURAZIONE
E’ ammesso il ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:
1. La coassicurazione deve contenere la così detta “clausola di delega”;
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell’art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora la Società sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento della Società, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):
a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati;
c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese relative all’im posto di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.
19. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra la Società e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
PARTE TECNICA
ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La polizza assicurativa di cui al presente capitolato assicura l’A.R.P.A.S. contro i rischi di seguito specificati, per eventuali danni subiti dai veicoli di proprietà e/o comunque in uso, condotti, (in attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti per i Dirigenti ed i Dipendenti) dai dipendenti dell’ARPAS, nonché dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Scientifico e dai componenti il Collegio Sindacale dell’ARPAS, autorizzati all’utilizzo di veicoli propri per adempimenti di servizio (c.d. missione). Le garanzie di polizza sono valide per i veicoli di proprietà o comunque condotti dagli Assicurati autorizzati a servirsene in occasione di missione o di adempimenti di lavoro.
Ai fini dell'attestazione che un Assicurato è stato autorizzato ad utilizzare il proprio veicolo, o comunque del quale è in possesso, per esigenze di servizio è sufficiente, che il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente interessato lo attesti formalmente indicando le motivazioni del servizio ed il luogo di destinazione, ovvero risulti da documentazione dell'ARPAS.
La garanzia è prestata per il valore del veicolo, fino ad un massimo convenzionale di € 20.000,00= e quindi a primo rischio assoluto, vale a dire senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori stabilmente installati sul veicolo.
Sono escluse dall'indennizzo le eventuali spese concernenti modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
1.1 – RISCHI ASSICURATI
La Società s’impegna a rispondere dei danni subiti dai veicoli di cui sopra in conseguenza di:
- Urto, collisione, colpi, ribaltamenti, uscite di strada accidentali e/o urti contro qualsiasi ostacolo.
- Furto, sia totale sia parziale, e incendio per qualsiasi motivo.
Sono inoltre compresi i danni:
- Cagionati da trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, alluvioni e straripamenti di corsi d'acqua.
- Determinati da scioperi, dimostrazioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti con movente politico, e da atti vandalici e/o dolosi.
- Sono risarcibili anche i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati al veicolo assicurato nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione ed i danni che il veicolo assicurato subisce durante la circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina od all’estorsione.
La Società inoltre garantisce, sino alla concorrenza della somma di € 300,00 per sinistro le spese sostenute per:
- sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi;
- il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del contratto;
- i danni alle cose trasportate dagli Assicurati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza assicurativa di cui al presente capitolato, con esclusione di denaro e preziosi.
1.2 - ESCLUSIONI
L'assicurazione non opera:
1. Per danni causati da cose o da animali trasportati sul veicolo.
2. Per danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano.
3. Se il conducente non è abilitato a condurre i veicoli a norma delle disposizioni di legge in vigore.
4. Per i danni cagionati dal mancato uso del veicolo e suo deprezzamento.
5. Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni.
6.Occorsi in occasione d’esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive, oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
7. Determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche.
8. Per danni avvenuti durante la partecipazione a gare, corse in genere e relative prove od allenamenti.
9. Dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone della cui opera egli è tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
10. Occorsi alle apparecchiature fono audiovisive, alle cose trasportate e quelli determinati da oggetti trasportati dal veicolo stesso.
11. Avvenuti quando il conducente si trova in stato d’ubriachezza o d’alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.
12. Causati in occasione di partecipazione ad attività illecita.
La Società è surrogata ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti degli Assicurati verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità pagata.
1.3 – FRANCHIGIA
La polizza assicurativa di cui al presente capitolato si intende prestata con l’applicazione di una franchigia fissa a carico dell’ARPAS per ogni sinistro di € 100,00 (euro cento).
La Società si impegna a liquidare al dipendente interessato l’importo del danno al lordo della franchigia contrattualmente prevista e ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore alla franchigia. Con cadenza semestrale, la Società comunicherà all’ARPAS gli importi anticipati per le franchigie e l’ARPAS si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un’unica soluzione.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e l’ARPAS si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
ART. 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Qualora nel corso della durata dell’assicurazione intervengano modifiche dell’entità del rischio, l’ARPAS dovrà darne comunicazione alla Società.
Qualora dovesse intervenire un aggravamento del rischio, la Società provvederà a calcolare l’aumento del premio, nel rispetto dei criteri proporzionali applicati per la proposizione dell’offerta di gara, ed in relazione all’entità del rischio aumentato e comunicato formalmente dall’ARPAS.
L’eventuale omissione della comunicazione, da parte dell’ARPAS, di circostanza che vada ad aggravare il rischio, all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso di validità della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, intendendosi avvenuta in buona fede, restando inteso che l’ARPAS avrà l’obbligo di corrispondere alla Società la differenza di premio proporzionale al maggior rischio derivato dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato l’aggravio, fermo restando le condizioni stabilite al precedente art. 11 della Parte Amministrativa.
A parziale deroga dell’art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successiva alla comunicazione dell’Agenzia e rinuncia al relativo diritto di recesso.
l’ARPAS è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla polizza assicurativa di cui al presente capitolato.
2.2 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.
L’ARPAS è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art.1910 C.C. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
2.3 – COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo lordo relativo alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato dovrà essere formulato in sede di offerta sulla base della percorrenza chilometrica annua dei dipendenti dell’ARPAS con mezzi privati. Tale importo sarà predeterminato sulla base di n° 10.000 km annui percorsi dai dipendenti in missione.
Tale premio, convenuto, in parte, in base ad elementi variabili di rischio, verrà anticipato in via provvisoria, nell’importo indicato in sede di offerta e verrà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nei valori presi come base per il conteggio del premio (il numero di chilometri effettivamente percorsi dai dipendenti ARPAS in missione). A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l’ARPAS deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute relativamente ai valori delle partite assicurate.
Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
Qualora i chilometri percorsi dai dipendenti in missione risultino inferiori rispetto a quelli preventivati o dichiarati la regolazione del premio sarà a debito della Società, fermo restando che viene garantito alla Società un premio minimo pari all’80% di quello offerto in gara.
Se l’ARPAS non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.
Se l’ARPAS non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’ARPAS è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
2.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
2.5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
2.7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2.8 – OBBLIGHI DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire all’ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
3.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
La denuncia di sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto e l'indicazione delle conseguenze.
La denuncia dei sinistri dovrà essere fatta dall’ARPAS alla Società entro 15 giorni solari e continuativi dalla conoscenza del fatto, intendendosi per tale l'assunzione al protocollo, registro con specifica valenza giuridica, della segnalazione dell'incidente o da parte del dipendente o da parte del servizio d’appartenenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo sempre che tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio.
Il dipendente interessato è tenuto, a comunicare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento al Servizio da cui dipende, anche a livello telefonico, purché immediatamente seguito da comunicazione scritta, notizie dirette identificanti la natura e le caratteristiche dell'accaduto.
Altresì il dipendente interessato è tenuto a presentare, nei casi richiesti, all’ARPAS l'originale della denuncia dell'accaduto all'Autorità Giudiziaria.
Il dipendente infine dovrà comunicare gli estremi della polizza obbligatoria R.C. auto e di quella eventuale incendio, furto e Kasko.
3.2 - DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI XXXXXXXX
L'Assicurato si impegna, in caso di perdita totale del veicolo, a consegnare alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
3.3 - NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI
Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due Periti, uno nominato dalla Società e uno nominato dall’ARPAS. Tali Periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo Perito, con onere economico ripartito fra le parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la Società sia per l’ARPAS. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo Perito la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’ARPAS.
3.4 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso, ed è eseguito entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, sempre che sia trascorso il termine di 30 gg. da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, (salvo applicazione delle norme di cui all'Articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e per il caso di furto totale, sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e in ogni caso entro 90 giorni dalla data del sinistro.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa apposizione in quietanza di clausola d’impegno dell'Assicurato a consegnare il certificato di "Chiusa Istruttoria", non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente.
Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, l’ARPAS deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia. Se la Società ha già risarcito integralmente il danno, diviene proprietaria delle cose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale. Qualora non sia intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo.
La Società ha la facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.
3.5 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In caso di danno, il risarcimento spettante all’Assicurato, sarà effettuato come segue:
Danno totale:
- liquidazione secondo il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;
- liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro se il sinistro è avvenuto dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
Danno parziale: liquidazione con l’applicazione di un degrado d’uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado d’uso su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del veicolo).
Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
3.6 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di xxxx, e sempre che l’ARPAS non eserciti a sua volta azioni di rivalsa verso il responsabile.
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Copertura Assicurativa IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Capitolato Speciale d’appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica
Direzione Amministrativa Servizio Affari Generali
SOMMARIO
DEFINIZIONI 3
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
3. DURATA DEL CONTRATTO 4
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 4
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI 4
6. RAPPORTI CONTRATTUALI 5
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 7
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 8
13. COASSICURAZIONE 8
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ 8
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 9
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
17. FORMA DEL CONTRATTO 9
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO 9
19. CONTROVERSIE 9
PARTE TECNICA
ART. 1. | DESCRIZIONE DEL RISCHIO | 10 |
ART. 2. | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 10 |
ART. 3. | OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | 11 |
ART. 4. | NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | 15 |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Archivi : insieme di informazioni di qualsiasi genere ed adibite a qualsiasi uso, memorizzate in uno o più supporti;
Assicurato : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione : Il contratto di assicurazione;
Contraente : il soggetto che stipula l’assicurazione;
Cose assicurate: beni oggetto di copertura assicurativa sono detti anche enti assicurati; Degrado : deprezzamento dovuto all’età od allo stato di conservazione delle apparecchiature; Franchigia : l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato;
Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Memoria di massa : struttura logica del sistema hardware; Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;
Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Programmi : sequenza di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o da prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati;
Rete : l’insieme di collegamenti e strumentazioni hardware e software atti a far comunicare più Dispositivi fra di loro;
Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto : la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato;
Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Sistema informatico : l’insieme di tutti i dispositivi hardware atti alla elaborazione e gestione di informazioni leggibili a macchina;
Società : l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Supporti : qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, compresa la memoria di massa del sistema, usati per memorizzare informazioni elaborabili;
Virus informatici : programmi software deliberatamente progettati per interferire con le operazioni del computer, per registrare, danneggiare o eliminare i dati o per diffonderli in altri computer e in Internet, spesso allo scopo di rallentare i sistemi e causare problemi nel corso di questo processo.
PARTE AMMINISTRATIVA
1. PREMESSE
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa Impianti ed apparecchiature elettroniche.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dall’ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Assicurazione, viene stabilita in anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell’ARPAS.
È facoltà dell’ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell’Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.
La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.
4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
L’importo stimato a base d’asta ammonta a € 35.000,00 imposte e tasse escluse. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI
L’Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 X.X., xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxxxx) giorni dalla sopra citata data.
Il pagamento del premio sarà effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dalla Società.
L’ARPAS, in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la polizza dovrà essere emesse dalla Società mandataria.
Nell’ipotesi in cui si ricorra all’istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.
La Società non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
La Società dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.
7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, la Società non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in vi a esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell’Assicurato.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ARPAS con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ARPAS, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l’ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010.
In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l’art. 5 del DPR 207/2010.
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Società;
g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, di cui all’art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall’Agenzia o conosciuto in altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. La società dovrà darne apposita comunicazione all’ARPAS mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia circa il definitivo rifiuto di revisione in aumento del premio. La dichiarazione di recesso si intende perfezionata esclusivamente nel momento in cui sia corredata di tutte le informazioni in possesso della Società necessarie per l’indizione della nuova gara d’appalto. Il recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
13. COASSICURAZIONE
E’ ammesso il ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:
1. La coassicurazione deve contenere la così detta “clausola di delega”;
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell’art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
14. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora la Società sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento della Società, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
15. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):
a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati;
c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
16. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese relative all’im posto di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
18. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.
19. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra la Società e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
PARTE TECNICA
ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato la Società si obbliga, alle condizioni e nei limiti che seguono, ad indennizzare l’ARPAS dalle perdite e/o dai danni materiali, diretti e indiretti, subiti dai beni assicurati e causati da qualsiasi evento, salvo le esclusioni in seguito espresse.
ART. 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora nel corso della durata dell’assicurazione intervengano modifiche dell’entità del rischio, l’ARPAS dovrà darne comunicazione alla Società.
Qualora dovesse intervenire un aggravamento del rischio, la Società provvederà a calcolare l’aumento del premio, nel rispetto dei criteri proporzionali applicati per la proposizione dell’offerta di gara, ed in relazione all’entità del rischio aumentato e comunicato formalmente dall’ARPAS.
L’eventuale omissione della comunicazione, da parte dell’ARPAS, di circostanza che vada ad aggravare il rischio, all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso di validità della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, intendendosi avvenuta in buona fede, restando inteso che l’ARPAS avrà l’obbligo di corrispondere alla Società la differenza di premio proporzionale al maggior rischio derivato dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato l’aggravio, fermo restando le condizioni stabilite al precedente art. 11 della Parte Amministrativa.
A parziale deroga dell’art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successiva alla comunicazione dell’Agenzia e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.2 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.
L’ARPAS è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
2.3 – COSTITUZIONE E REGOLAZIONE PREMIO
Il premio relativo alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato dovrà essere formulato in sede di offerta sulla base delle somme assicurate relative alle suddette voci:
1) Attrezzature da laboratorio €. 5.000.000,00
2) Hardware e software € 2.000.000,00
3) Apparecchiature su veicoli adibiti a laboratorio mobile € 300.000,00 (allegato A)
4) Centraline monitoraggio qualità dell’aria € 3.000.000,00 (allegato B)
5) Radar € 2.000.000,00 (allegato C)
6) Maggiori costi € 50.000,00
Per ciascuna voce assicurata dovrà essere formulato un premio annuo lordo al quale dovrà corrispondere un tasso pro mille da applicare sulla somma assicurata (vedi Modulo offerta).
Tale premio determinato in base alle somme assicurate, verrà anticipato in via provvisoria, nell’importo indicato in sede di offerta e verrà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nelle somme assicurate.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l’ARPAS deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute relativamente ai valori delle partite assicurate. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Le differenze passive, a credito dell’ARPAS dovranno essere liquidate dalla Società entro gli stessi termini.
Se l’ARPAS non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.
Se l’ARPAS non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’ARPAS è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
2.4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
2.5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
2.7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’ARPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
2.8 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire all’ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 3. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
3.1 - BENI E GARANZIE ASSICURATI
3.1.1 - Apparecchiature, impianti, Attrezzature.
Si intende compreso nella polizza di cui al presente capitolato tutto quanto di proprietà dell’ARPAS o in uso alla stessa, anche di proprietà di terzi, concernente le apparecchiature, gli impianti e le attrezzature il cui funzionamento sia comunque determinato da elementi o circuiti elettrici o elettronici.
A titolo esemplificativo, e non limitativo, sono compresi:
- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati, il tutto se anche collegato esclusivamente e/o collegabile al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento pesi, traino, trasporto) industriali e/o dei depositi;
- apparecchiature di misura, di controllo, di laboratorio e di analisi, automatismi e apparecchiature e strumentazioni elettroniche ed elettriche in genere;
- apparecchi, macchine ed impianti, con componenti elettronici ed elettrici;
- elaboratori elettronici e loro componenti quali stampanti, video, tastiere, terminali, modem, plotters e simili;
- macchine da ufficio elettriche ed elettroniche quali macchine da scrivere, da calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, etc ;
- impianti di allarme in genere, impianti T.V.C.C. ;
- impianti ed apparecchi per la ricetrasmissione, quali impianti televisivi, impianti audiovisivi, impianti di radiodiffusione;
- impianti ed apparecchi e strumentazioni tecnico scientifiche;
- impianti ed apparecchi di misura, controllo, prova, regolazione, rilevazione;
- tubi e/o valvole elettroniche;
- impianti ed apparecchi per la proiezione, la ripresa e lo sviluppo;
- impianti e/o apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico, impianti e/o apparecchiature fotometriche per il rilevamento in continuo dell'inquinamento da rumore;
- apparecchiature ad impiego mobile utilizzabili, per natura e caratteristiche costruttive, in movimento dall’Assicurato.
3.1.2 - Software - Supporto dati – Virus informatici.
a) La Società risponderà dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3.3.
Per “software” si intendono i programmi in licenza d’uso, per i quali la Società indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o il riacquisto dei programmi oggetto del sinistro.
Per "supporto dati" si intende il materiale intercambiabile e non, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate: fisse, elaborabili e/o modificabili.
La garanzia infine è estesa ai danni comunque subiti dalla struttura logica della memoria di massa anche se conseguenti ad un evento non garantito.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, nonché i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti, danneggiati o sottratti.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errori e a cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati informazione.
b) L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto (PRA) e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
c) Per ogni sinistro resta a carico dell'ARPAS lo scoperto sotto indicato;
d) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto dati o singolo programma in licenza d’uso la somma superiore a quella sotto indicata:
- per singolo supporto di dati €. 20.000,00 con un scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00.
Le Parti convengono inoltre di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla presente clausola, entro i limiti del massimale indicato in polizza, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di “Virus informatici”, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.
3.1.3 - Maggiori costi.
A) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della polizza di cui al presente capitolato, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'ARPAS rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione dell’attività.
Sono assicurati i maggiori costi dovuti a:
a1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; a2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; a3. prestazioni di servizi da terzi;
a4. spese straordinarie per fronteggiare alle necessità improrogabili.
a5. i costi sostenuti dall’ARPAS per le operazioni di riconfigurazione del sistema resasi necessaria in seguito ad un sinistro garantito dalla polizza;
a6. i costi sostenuti per il ripristino della rete danneggiata da un evento garantito dalla polizza.
B) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
b1. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b2. modifiche, migliorie, revisioni, eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
b3. deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorato o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell’apposito elenco;
b4. danni ai supporti di dati;
b5. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;
C) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero sotto indicati, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 3.4.
D) Il periodo di indennizzo sotto indicato per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.
E) Per ogni sinistro resta a carico dell'ARPAS la franchigia sotto indicata.
F) Il risarcimento di quanto sopra, fermo restando il massimale assicurato in polizza, sarà effettuato per ogni singolo sinistro come segue:
- Indennizzo xxxxxxx xxxxxxxxxxx fino a €. 1.000,00 (mille/00);
- Periodo di indennizzo massimo per ogni sinistro: giorni 100 (cento);
- Franchigia giorni 2 (due).
3.2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l’ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l’ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- determinatisi in occasione di maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente interessata;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, anche se non sottoscritto dall’Assicurato, il costruttore, venditore, locatore od il manutentore degli Enti assicurati;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.
3.3 - ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA
Sono esclusi dalla garanzia i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione previsti dalla casa costruttrice o dai fornitori e/o di organizzazioni da essi autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
3.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 4.4, risulterà che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle stime effettuate al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).
Tuttavia non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempre che questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% (venti percento) delle somme assicurate. Se invece, il limite predetto risultasse oltrepassato si applicherà quanto disposto dal comma precedente del presente articolo sulla eccedenza.
3.5 - COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE
L’ARPAS si impegna a far rientrare nella presente copertura la totalità delle nuove acquisizioni avvenute nell’annualità assicurativa per quanto riguarda l’hardware ed a comunicare entro 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza il valore totale degli enti assicurati per l’eventuale aggiornamento del premio di polizza, tenendo conto sia dei predetti inserimenti, sia delle eventuali uscite di garanzia. L’Assicurato si impegna altresì a versare il relativo conguaglio di premio nella misura del 50% (cinquanta percento) del tasso annuo per l’annualità trascorsa e per intero per l’annualità entrante.
La Società è obbligata a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell’anno senza la preventiva comunicazione da parte dell’assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale di cui al precedente art. 3.4, entro il limite massimo del 30% (trenta percento) della somma assicurata totale.
Nel caso in cui tale limite venisse superato, l’Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società mediante telex e/o telefax e/o raccomandata postale.
3.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società avrà sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’ARPAS ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni che possono peraltro evidenziare il legittimo possesso.
3.7 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO RESIDUATI DEL SINISTRO
La garanzia copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro, comprese le spese di bonifica del terreno, con il limite del 10% (dieci percento) dell'indennizzo, con un massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00).
3.8 - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO
A seguito di sinistro indennizzabile a termine delle garanzie tutte sopra esposte, sono comprese le spese sostenute dall’ARPAS al fine di rimuovere, ripulire, decontaminare, collocare temporaneamente in altro luogo, e successivamente ricollocare gli enti mobili tutti, illesi o parzialmente danneggiati. La garanzia, prestata sino ad un massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00), deve intendersi in aggiunta alle partite assicurate e non soggetta alla regola proporzionale.
3.9 - FRANCHIGIA
Per ogni sinistro, ferme restando ove previste le altre franchigie o scoperti, è prevista una franchigia fissa di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) non cumulabile con le altre.
3.10 - FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA
I danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dei dati.
Nel caso in cui la sovratensione colpisca l’apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 15% (quindici percento) dell’indennizzo dovuto.
Nel caso in cui al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione, i danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono liquidati con l’applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque percento) dell’indennizzo dovuto.
3.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge.
3.12 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La polizza assicurativa di cui al presente capitolato è stipulata dall’ARPAS in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti che saranno incaricati dalla Società e dall’ARPAS, né potranno esercitare alcuna azione per impugnare la perizia.
L'indennizzo liquidato a termine di polizza non potrà essere pagato se non con l'intervento dei terzi interessati al momento del pagamento stesso.
3.13 - ONORARI DEL PERITO
Sono a carico della Società le spese e gli onorari del perito che l’ARPAS avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza del 10% (dieci percento) dell'ammontare del danno liquidato a termini di polizza e con il minimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro. Sono compresi anche l'onorario e le spese relative al Terzo perito, nella quota spettante all’ARPAS e sempre nei limiti sovraesposti;
3.14 - ENTI IN LEASING
E’ escluso dalla polizza assicurativa di cui al presente capitolato quanto assicurato separatamente con contratti Leasing, limitatamente a quanto garantito con tale contratto, ma compreso totalmente per garanzie prestate con la polizza non esistenti nella copertura Leasing o comprese per la parte parzialmente non coperta dal contratto Leasing.
3.15 - VALORE ASSICURABILE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova equivalente per caratteristiche, prestazione, rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, installazione, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dell'Assicurato.
ART. 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’ARPAS deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, seguendo anche le disposizioni eventualmente impartite dalla Società; le spese fatte a questo scopo dall’ARPAS sono a carico della Società, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro,
anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;
- entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il “Servizio Competente” deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'ARPAS sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'ARPAS stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’ARPAS ha facoltà di prendere tutte le misure del caso
4.2 - MANDATO DEI PERITI
Le Parti potranno conferire ai periti di fiducia il seguente mandato:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e/o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, illese, avariate o distrutte;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni e di quanto previsto in polizza.
I risultati delle operazioni di cui ai punti c) e d) saranno obbligatori per le parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
La valutazione del danno è effettuata mediante accordo diretto fra le parti, con la sottoscrizione di un atto di accertamento di danno oppure, a richiesta di una di esse la valutazione dell'indennizzo è effettuata da due periti che le parti nomineranno, una per ciascuna con atto unico; nel caso di disaccordo parziale o totale verrà nominato un terzo perito scelto dai primi due. Ciascun perito ha la facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine saranno demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, su richiesta anche di una sola delle parti.
Le conclusioni concordemente raggiunte dai due periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti non le sottoscrive.
Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa. La mancata sottoscrizione del perito dissenziente deve essere verbalizzata nel "processo verbale di perizia" dagli altri due periti.
Ciascuna delle parti sopporta per intero la spesa del proprio perito e per metà quella del terzo perito.
La valutazione dei danni effettuata anche tramite i periti lascia impregiudicata ogni questione inerente l'indennizzabilità dei danni stessi.
4.4 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
La determinazione dell’indennizzo è eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le seguenti norme:
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx di riparazione:
a) stimando l’importo totale delle spese di riparazione (nulla escluso), valutate secondo i costi al momento del sinistro;
b) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’ammontare dell’indennizzo sarà uguale all’importo stimato a) al netto dell’importo stimato b).
- Danni non suscettibili di riparazione:
1. si stima la spesa per il rimpiazzo del bene danneggiato con uno nuovo o con uno che abbia equivalenti caratteristiche per qualità e rendimento comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio ed imposte.
Nel caso non fossero reperibili beni aventi equivalenti caratteristiche a quelli danneggiati, il risarcimento del danno sarà calcolato decurtando dal costo del nuovo bene di rimpiazzo avente maggiori prestazioni, un importo calcolato percentualmente in rapporto alle migliori prestazioni ottenibili.
2. si stima il valore ricavabile dai residui del sinistro.
L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra l'importo di cui al punto 1) e l'importo di cui al punto 2).
La deroga si intende applicata esclusivamente per i beni danneggiati che siano in stato di attività ed è prestata a condizione che il rimpiazzo sia eseguito entro un periodo di tempo ragionevole.
Nell’indennizzo sono compresi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, i costi per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro e comunque i costi per il trasporto, montaggio, collaudo e per ogni imposta o tassa determinatisi non recuperabile dall’ARPAS.
Dall'indennità sono detratte le franchigie o gli scoperti pattuiti in polizza.
Le somme e i massimali assicurati per le singole partite, rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo; inoltre, qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero la polizza in una o più sezioni, la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore durante l'anno assicurativo della somma indicata nel prospetto di polizza come limite massimo di risarcimento globale per tutte le sezioni.
Quest'ultimo e tutte le altre somme assicurate possono essere reintegrati dall'ARPAS mediante corresponsione del premio richiesto dalla Società.
4.5 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI
L’Assicurato ha la possibilità di effettuare le operazioni e le riparazioni di primo intervento necessarie per il proseguimento dell’attività e nei limiti della diligenza da adottare, sempreché tali interventi non pregiudichino alla Società la possibilità di procedere nella valutazione del danno.
Ciò premesso e salvo quanto previsto al comma che precede, l’ARPAS non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di dieci giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro trascorso il quale, l’ARPAS può effettuare le riparazioni necessarie tenendone i pezzi sostituiti ed eventualmente documentando con foto lo stato dei beni colpiti dal sinistro prima della riparazione.
4.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, richiesta dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre ché non sia stata fatta opposizione.
4.7 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.
Allegato C – Capitolato Speciale d’appalto copertura assicurativa Impianti ed apparecchiature Elettroniche
IMPIANTO RADAR METEOROLOGICO DI MONTE RASU
Il Radar Meteorologico è installato in località Monte Rasu, Bono (SS), a quota 1259 metri s.l.m.. L’installazione consta principalmente delle seguenti componenti:
- Radar Meteorologico GPM 250 C di fabbricazione Alenia;
- Torre a traliccio, completa di montacarichi di servizio, alta 38 metri;
- Manufatto in muratura per l’alloggiamento delle apparecchiature radar, composto da 3 vani e servizio;
- Impianti elettrici di asservimento (quadri elettrici, gruppo UPS, gruppo elettrogeno automatico);
- Impianti antincendio fisso e mobile;
- Impianto antintrusione e segnalazione allarmi tecnologici.
Il Radar Meteorologico GPM 250 C è un radar in banda C con trasmettitore a Klystron e potenza 250 KW, composto funzionalmente da 3 moduli (trasmettitore, ricevitore e unità ci controllo antenna) che trovano alloggiamento nel vano del manufatto denominato “Sala Radar”. L’antenna, del tipo a paraboloide “on- set”, ha un diametro di 4,2 metri ed è installata (insieme al servo antenna che ne consente la movimentazione), sulla cima della torre a traliccio, all’interno di una copertura sferica (radome) che la protegge dagli agenti atmosferici esterni.
L’impianto nel suo complesso è comandato e controllato da remoto(1) dalla sala operativa del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico (IMC) dell’ARPAS, sito in Sassari in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 000, attraverso un collegamento dati dedicato; è inoltre presente nel sito una stazione di controllo locale, principalmente dedicata ad attività di diagnostica e manutenzione del Radar Meteorologico.
La torre a traliccio ha base quadrata con 6 metri di lato; è composta da un traliccio in acciaio con annessa scala panoramica e montacarichi di servizio a cremagliera di fabbricazione ALIMAK. Sui lati della torre, entro i primi 2/3 del suo sviluppo dal suolo, trovano alloggiamento le installazioni radio dei principali servizi di pubblica utilità (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Servizio 118, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Vigile del Fuoco) e dei gestori di telefonia mobile TIM e Vodafone.
Il manufatto in muratura ospita negli altri due vani la “Sala Quadri Elettrici” (che comprende un trasformatore d’isolamento, il quadro elettrico generale e il gruppo di continuità UPS) e la “Sala Gruppo Elettrogeno”, dove è posizionato il gruppo elettrogeno automatico di soccorso. Nelle Sale Rada e Quadri Elettrici è installato un impianto antincendio automatico; inoltre tutti i locali sono dotati di estintori portatili.
Il sito nel suo complesso è protetto da un impianto antintrusione, con segnalazione locale degli allarmi sia acustica che luminosa; i medesimi allarmi sono anche remotizzati presso la sala operativa del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico. Oltre alla sorveglianza del sito, l’impianto assicura la rilevazione e segnalazione degli allarmi di tipo tecnologico (mancanza rete elettrica, alta temperatura, allarme incendio), a salvaguardia della funzionalità e integrità del Radar meteorologico.
L’installazione del Radar meteorologico è iniziata nel 1996, a seguito di una gara d’appalto europea, e si è conclusa nel giugno del 2005 con il collaudo positivo dell’impianto. Il committente era iol Consorzio SAR Sardegna srl – Servizio Agrometereologico Regionale per la Sardegna, confluito in ARPAS nel dicembre 2008 secondo quanto disposto dalla L.R. n. 6/2006.
(1) Il sito di Monte Rasu non è ordinariamente presidiato dal personale del Dipartimento IMC dell’ARPAS 1/1