ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALEDirezione Centrale Acquisti e Appalti CENTRALE UNICA ACQUISTI
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Acquisti e Appalti |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
Allegato 2d al Disciplinare di Gara CAPITOLATO DI POLIZZA Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 volta all’affidamento dei «Servizi di assicurazione “Globale Fabbricati”, di RCT RCO- attività istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk elettronica”» - Lotto 4 “All Risk elettronica” |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE ALL RISK ELETTRONICA
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
• Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
• Assicurazione | Il contratto d’assicurazione. |
• Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione. |
• Franchigia | L'importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. |
• Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
• Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
• Intermediario | Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dalla Legge D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, al quale è affidata la gestione amministrativa della polizza. |
• Limite di indennizzo | L'importo massimo che la Società è tenuta a indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione. |
• Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
• Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
• Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
• Scoperto | L'importo percentuale che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. |
• Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
• Società | L'Impresa assicuratrice |
SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
• Bomba logica | Programma dannoso che ha la capacità di non essere rilevato dal sistema e che aziona comandi nocivi con lo scopo di danneggiare banche dati, funzionalità operative, memorie e sistemi operativi a una scadenza predeterminata o al verificarsi di un evento specifico rilevato dal sistema. |
• CED | Acronimo di Centro Elaborazione Dati aziendale, è costituito da una o più sale macchine, aventi la funzione di centro di calcolo, web farm, centrale di telecomunicazioni, e da ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento del sistema informativo aziendale (controllo, continuità energetica, continuità valori climatici, sistemi di controllo accessi, antintrusione, allarmi, sistema di estinzione automatico a gas ,sale programmatori, sistemisti, controllo di rete, controllo piattaforme e siti Web). |
• Cassaforte (per supporti informatici) | Speciale cassaforte progettata, costruita, e installata in modo tale da proteggere, oltre che dal furto, anche dal fuoco e dall’acqua. Essa viene destinata alla protezione di back-up di dati e programmi, copiati su supporti informatici e ivi riposti. |
• Cavallo di troia | Programma dannoso che ha lo scopo di rendere disponibile l’utilizzo dell’intero sistema da parte di utenti non autorizzati (anche in remoto) consentendo all’autore intrusioni nei file e l’esecuzione di operazioni non autorizzate e/o illecite in genere. |
• Copie di back-up | Copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell’originale. |
• Copie di sicurezza | Copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o su altri tipi di supporto (carta, plastica, film, ecc.) conservate in una località separata da almeno 10 numeri civici dal luogo ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in “cassaforte per supporti informatici” sita nel medesimo luogo ove si svolge l’attività di elaborazione e trattamento dati. |
• Cracker | Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurata/Contraente il quale si comporta come un Hacker con lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema, in assenza di un reale tornaconto personale. |
• Cyber Criminal | Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurata/Contraente il quale si comporta come un Hacker con lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema, ai soli fini di lucro. |
• Danno immateriale | Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà dell’assicurato o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up o nelle memorie fisse del sistema non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto. |
• Dati | Insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
• Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e/o rendimento | Due enti, (apparecchi, impianti, programmi, insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche e organizzative simili. |
• Errore umano | Errore commesso da un dipendente (impiegati, dirigenti) dell'Assicurata nell'esercizio del proprio lavoro informatico che produca cancellazioni, perdite, o danneggiamento di dati, processi di trasmigrazione dati, back-up, di software, anche a seguito di errore di manipolazione dei macchinari o dei supporti informatici. Per errore umano non s’intende l'errore di ideazione, di realizzazione di logiche, di sorgenti di logiche, di test, né l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le cestinature per svista. |
• Fabbricato | L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. |
• Hacker | Informatico esperto, che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurata o il Contraente, il quale s’introduce nel sistema informatico contravvenendo alle leggi nazionali e internazionali vigenti, con il solo scopo di violare il sistema per divulgare a terzi le informazioni in esso contenute e/o depositarvi informazioni riservate carpite dolosamente ad altri sistemi. |
• Infedeltà dipendenti | Dipendente che esegue intenzionalmente azioni contro gli interessi aziendali, o in violazione di leggi, regolamenti interni, tramite lo strumento informatico, con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati |
• Macchinario fisso | Per macchinario fisso si intende una macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione e uso, sia destinata a essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete ed esclusivamente all'interno di un immobile. |
• Macchinario portatile | Per macchinario portatile si intende qualsiasi apparato elettronico che per criterio progettuale, modalità di costruzione e uso, sia destinato ad essere utilizzato in modalità mobile e portabile |
• Manutenzione | Per manutenzione s’intende: 1) Per macchinari e impianti: - Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e programmata quali, a titolo di esempio: a) pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo; b) verifiche e operazioni periodiche e non per la prevenzione e l’eliminazione dei guasti e il mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento, ivi comprese le operazioni di aggiornamento per l’adeguamento a nuove prassi di lavoro e/o dovute a modifiche di leggi e/o regolamenti; c) verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT; d) sostituzioni parti usurate (comprese schede elettriche ed elettroniche),turnazione, run-off e |
manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.); e) sostituzione di lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi; f) controlli degli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative. 2) Programmi e Dati: a) operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatarie ; b) controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche; c) verifica di congruità del software e dei dati, applicazione di software di verifica nei back-up, applicazione di software antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse, verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all’attività svolta. Ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione; d) aggiornamento software secondo le nuove release e/o modifica di leggi o prassi, per l’eliminazione di eventuali anomalie onde consentire il regolare uso. | |
• Passaggio Segreto (canale occulto) | Programma dannoso che, attraverso punti/linee di frequenza di ingresso non documentati, accede al sistema eludendo le misure di sicurezza. Il così detto "Canale Occulto" rientra nella categoria dei Passaggi Segreti. |
• Programmi | Sequenza d’informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o di istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. |
• Programmi dannosi | Programma in grado di: - alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, l’hardware e i relativi contenuti informatici (programmi, dati); - rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati; - far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema. |
• Singolo sinistro (danni diretti) | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è corrispondente alle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo. |
• Sistema informatico | Una o più reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori, piattaforme, protocolli, linguaggi informatici, tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il “Sistema Informatico” è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nell’ubicazione del rischio identificata in polizza, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati) che può trovarsi sia nell’ubicazione del rischio identificata in polizza che in altra località, in dipendenza delle connessioni del network aziendale. |
• Sorgenti di un programma | Si intendono le registrazioni di base che consentono a un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste. |
• Supporto informatico | Componente hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili dalla macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute non sono comprese nel valore del supporto informatico |
• Virus | Programma dannoso che possiede la capacità di replicarsi, riprodursi o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:
• verificatisi in occasione di:
A) atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di governo o Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell’attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, quarantena;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
C) terremoto, salvo quanto previsto all’art. 24. salvo che l’Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
• causati da o dovuti a:
D) dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori; serrata, cessazione dell’attività lavorativa di dipendenti e dirigenti;
E) trasporto al di fuori delle ubicazioni indicate in polizza e relative operazioni di carico e scarico;
F) vizio intrinseco, difetti, errore nella stesura dei sorgenti di programma, incapacità del sistema a elaborare date, numeri primi;
G) montaggi, smontaggi, collaudi;
H) dovuta a insufficienza o assenza di manutenzione di quanto assicurato, e di quello al suo servizio;
I) eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
J) mancanza di energia elettrica, termica o idraulica.
Qualora ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
In ogni caso la Società non indennizza, anche se conseguenti a un sinistro indennizzabile:
a) le spese sostenute per manutenzione;
b) le spese per miglioramenti e modifiche, adeguamenti di legge:
c) le multe e le penalità.
Art. 2 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 3 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.
2. in caso d'incendio o atto doloso fare, nei quindici giorni successivi all’evento, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
3. conservare le tracce e i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
4. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, file di log o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
5. fornire a sue spese alla Società, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti e su richiesta della società aprire a proprie spese i sorgenti di programma ai fini di distinguere tra azioni dolose ed errori di programmazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 5 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 6 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti;
b. fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita o sezione di polizza erano, al momento del sinistro, eguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.
Se, al contrario, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, in misura superiore al 20% le rispettive somme assicurate, l'Assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in proprio la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite o sezioni.
Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 9 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.
Art. 11 – MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETA’
I Periti e/o gli incaricati della Società devono:
i. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
ii. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
iii. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4 (Obblighi in caso di sinistro);
iv. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
v. procedere alla stima del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 6. (Procedura per la valutazione del danno) lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione o eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree di sistema non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.
Art. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 13 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.
I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro il 15 del mese successivo alla scadenza annuale. L’Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.
Resta ferma l’applicazione delle previsioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo.
Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.)
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 14 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 15 – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti e non accettati alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.).
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 16 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 17 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 18 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 48 (quarantotto) mesi.
Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Art. 19 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 – FORO COMPETENTE
Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dell’esecuzione o interpretazione del presente contratto o a essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Roma.
Art. 21 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO
In applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 del Contratto, sulla base dell’indice FOI specifico che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità successiva.
In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell’annualità.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, successivo alla scadenza dell’annualità. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, ai sensi del successivo art. 23, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni:
• numero di sinistro ;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data di denuncia.
Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati:
• sinistro agli atti senza seguito;
• sinistro liquidato in data per un importo pari a €…;
• sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ;
• sinistro respinto.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA Art. 24 – TERREMOTO
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari a € 60.000.000,00.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell’ammontare del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00 che rimarrà a carico del Contraente.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito a un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Art. 25 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO
La Contraente è esonerata dal dichiarare che i beni assicurati nella presente polizza siano stati colpiti da sinistri nel quinquennio precedente.
La Contraente è esonerata dal dichiarare l’eventuale esistenza di altre coperture assicurative sui beni coperti dalla presente polizza; nel caso di coesistenza di più assicurazioni sullo stesso bene, si applicheranno le regole previste dagli articoli 1910 e 1911 del Codice Civile.
Art. 26 – SCOPERTI E FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO
Per ogni singolo sinistro, l’indennizzo dovuto dalla Società alla Contraente, calcolato in base alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sarà effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia, che rimarranno a carico del Contraente, nonché nei limiti di indennizzo per sinistro e per anno, che vengono così determinati:
- Eventi naturali e catastrofali – Xxxxxxxxx, Alluvione, Inondazione, Allagamento -, Atti dolosi e sociopolitici (escluso terrorismo):
Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00. Limite di indennizzo: € 60.000.000,00
- Terrorismo e sabotaggio:
Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100.000,00. Limite di indennizzo: € 20.000.000,00.
Franchigia minima :
- Ogni altro evento non espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione: Franchigia di € 15.000,00.
Limite di indennizzo: € 60.000.000,00.
Relativamente alle macchine elettroniche portatili si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per singolo sinistro.
Limite di indennizzo complessivo di polizza : € 60.000.000 per uno o più sinistri per annualità assicurativa.
Per singolo sinistro si intende un evento dannoso che colpisca uno o più beni assicurati presso la medesima ubicazione.
Art. 27 – UBICAZIONE DEL RISCHIO
Si intendono assicurati tutti i beni di proprietà o in uso alla Contraente, relativamente a:
- macchinari elettronici: presso una o più sale del Centro Elettronico Nazionale situato negli stabili di xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, 00 e via Xxxx il Grande in Roma e presso il sito di Disaster Recovery a Casamassima (BA) nonché presso tutte le ubicazioni del territorio Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale abbia in uso a qualsiasi titolo locali adibiti a uffici o a qualsiasi utilizzo necessario e inerente l’attività istituzionale.
Art. 28 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E AUMENTI DI VALORE
I capitali previsti in garanzia nella presente polizza vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino a un massimo del 15% delle rispettive somme assicurate.
Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare entro i 3 mesi immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che – se rientranti nel su indicato limite del 15% – verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa.
Il Contraente si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.
Eventuali aumenti eccedenti il limite del 15% saranno oggetto di specifica pattuizione.
Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.
Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente condizione particolare decade a far tempo dalle ore 24 del 90° giorno anzidetto.
Art. 29 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
a) Xxxxx suscettibili di riparazione (DANNO PARZIALE)
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti i doganali, le tasse e l'Iva, se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio e al rimontaggio del bene danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tali spese sono indennizzabili purché necessarie e sufficienti al ripristino del macchinario danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche o migliorie apportate al macchinario al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie.
Relativamente alle parti non più reperibili sul mercato, o non riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di acquisto di tali componenti.
b) Danni non riparabili (DANNO TOTALE)
Nel caso in cui le spese di riparazione, valutate come previsto al comma a) che precede, siano pari o superiori al valore di sostituzione del bene danneggiato o sottratto (detratta la somma corrispondente alla vetustà, e/o al suo deperimento per uso, o ad altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.
Valore di rimpiazzo a nuovo
In caso di Danno Totale, la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto del bene distrutto, danneggiato e non riparabile, rubato o rapinato. Qualora il bene assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà indennizzato il valore di sostituzione con un macchinario equivalente a quello danneggiato o sottratto per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 30 – ESTENSIONE S.O.
Con la presente clausola si estende la copertura dei danni:
- materiali diretti ai sistemi operativi (inclusi i driver delle loro periferiche) quando i relativi macchinari sono colpiti da un evento risarcibile.
- immateriali diretti ai sistemi operativi e degli altri macchinari assicurati (inclusi i driver delle loro periferiche) quando colpiti da uno dei seguenti programmi dannosi che ne provochino l’interruzione o il malfunzionamento dell’attività, e/o il guasto dell’hardware: Virus, worm, trojan, backhole, sniffer.
- immateriali diretti ai sistemi operativi (inclusi i driver delle loro periferiche) quando colpiti da uno dei seguenti eventi dannosi che ne provochino l’interruzione o il malfunzionamento dell’attività ,e/o il guasto dell’hardware : Denial access of service (rifiuto dei sistemi operativi di eseguire le operazioni previste dalla loro funzione a causa di un sovraccarico delle operazioni richieste) quando questo si presenta come un evento intenzionale provocato dall’esterno del sistema o da un errore di un operatore autorizzato alla gestione del sistema); dei sovra-costi che l’assicurata è costretta a sostenere per eseguire le operazioni necessarie e indispensabili al salvataggio di macchinari, periferiche , sistemi
operativi e driver nei casi di danni coperti dalla presente estensione e alla prosecuzione dell’attività con altri mezzi temporaneamente locati a terzi.
La presente estensione è prestata alla condizione che l’assicurata si sia dotata di procedure di salvataggio dei sistemi operativi e driver (con copie di back-up) incluse le modifiche e i loro aggiornamenti, abbia in funzione un sistema antivirus sulle macchine assicurate (ove il sistema operativo o il driver lo consenta) con aggiornamenti almeno settimanali, e sia organizzata con una politica di sicurezza scritta relativamente alla gestione dei macchinari e dei loro sistemi operativi.
La presente estensione esclude ogni e qualsiasi danno causato da, o avvenuto in occasione, di un errore di programmazione.
La presente estensione è prestata con il limite di indennizzo per uno o più sinistri pari al 0,5% dell’importo delle somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00, intendendosi tale limite incluso nelle somme assicurate e non in aumento e con l’applicazione per singolo sinistro di una franchigia del 10% dell’importo del danno con il minimo di € 15.000,00.
Art. 31 – TERRORISMO e SABOTAGGIO
A) Premesso che dalle condizioni generali della presente polizza il Terrorismo/ sabotaggio è compreso nei limiti e con l’applicazione delle franchigie indicate nell’Art. 26, si precisa che per Terrorismo/Sabotaggio si intendono :
1) Atti di terrorismo o
2) Xxxxxx prese in modo esplicito, o non, da qualsiasi governo, o sue parti, o sue dipendenze (incluse senza limitazioni, le forze armate regolari, milizie, polizia, sicurezza dello stato, agenzie antiterrorismo) in risposta a combattimenti, difese o retate a seguito di ogni azione di atti di terrorismo.
Questa definizione si applica nei riguardi di ogni altra causa o evento che in qualsiasi modo contribuisca, concorra, o sussegua al danno, spesa, pregiudizio, costo, perdita, obbligazione legale diretta o indiretta.
Questa definizione si applica in qualsiasi modo “l’atto terroristico” sia stato comandato o ordinato, in connivenza, o non, con organizzazioni e/o governi di diritto, o di fatto.
B) Il significato del termine utilizzato in questa clausola come “atto di terrorismo” si può identificare con un’attività:
1°. riguarda ogni forma di atto di violenza, o qualsiasi atto pericoloso per la salvaguardia della dignità e della vita umana, per le proprietà tangibili e intangibili, e che causa danni alla proprietà, o ingiuria alle persone o produce la necessita di cure ; nondimeno
2°. appare intenzionalmente, in tutto, o in parte, orientata a :
a) intimidire o coercizzare la popolazione civile o
b) colpire un qualsiasi segmento dell’economia nazionale o
c) influenzare le impostazioni governative tramite intimidazioni, o coercizione o
d) danneggiare la dirigenza governativa tramite distruzioni di xxxxx, assassinio, rapimento, o prese di ostaggi o
e) rispondere ad azioni governative o disposizioni governative
Gli “Atti di terrorismo“, includono qualsiasi incidente determinato da qualsiasi ente governativo, o agenzia, autorizzate a prendere provvedimenti in merito, sia preventivi che di contenimento, o reattivi, e di neutralizzazione.
Con la presente clausola si provvede, limitatamente a danni materiali e diretti, a estendere a parziale deroga di quanto sopraindicato, la copertura prestata con la presente polizza ai danni da terrorismo, alle seguenti condizioni:
- Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100.000,00.
- Limite di indennizzo annuo per uno o più sinistri: € 20.000.000,00.
Art. 32 – MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Resta espressamente convenuto che, per gli enti in Leasing, la Società di Leasing proprietaria del bene locato si impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione.
Art. 33 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete, dichiarazioni rese all'atto della stesura della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento, purché tali omissioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza, e/o una riduzione dell'indennizzo in caso di sinistro.
Art. 34 – CONDIZIONAMENTO D'ARIA
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di condizionamento (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al cinquanta percento dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, e, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.
Art. 35 – CONDUTTORI ESTERNI
La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati, purché nell'ambito della proprietà assicurata e avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. La Società non risarcirà somma maggiore di € 50.000,00 per singolo sinistro. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e graduali avvenuti nel xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Art. 36 – COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI, DI LINEE DI COMUNICAZIONE
Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati, fermo restando che i capitali assicurati , sono comprensivi del costo totale dell'intera linea di proprietà, o per la quale ricorre una qualsiasi responsabilità locativa.
Se la linea é costituita da struttura (cavedii o tubi) in cemento, la Società sarà responsabile solo nel caso sia dimostrato, che il danno non sia dovuto a cedimento del terreno, frana, bradisismo, o responsabilità per le quali deve rispondere il costruttore.
Non sono coperte, salvo esplicito accordo scritto tra le parti, tutte le linee che corrono sotto il livello delle falde idriche, a quote inferiori a quelle di fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini, mari, stagni, e simili, quando le stesse siano poste a meno di 500 metri da tali enti.
La Società non sarà responsabile per una somma superiore al costo relativo alle operazioni di cui sopra che riguardino tratti di linea, in orizzontale e/o verticale, superiori a metri 50, con il massimo di € 50.000,00.
Art. 37 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile italiano, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società consociate collegate e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
Art. 38 – FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE, LASER
In caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche e/o laser, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo quanto altrimenti indicato in altre parti della polizza (condizioni generali, particolari speciali e relative sezioni).
Art. 39 – SUPPORTI INTERMEDI DI IMMAGINE
I danni ai supporti intermedi di immagine, quali ad es. il tamburo e i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.
Art. 40 – VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO
Si precisa che relativamente a macchinari non più riportati nei listini di vendita, ed esclusivamente nel caso di danno totale, (escluso il furto) la Società liquiderà il costo di riacquisto di un macchinario equivalente per prestazioni e rendimenti, oppure se la tecnica ha alzato il livello delle prestazioni minime, l'apparecchio con le prestazioni più vicine a quello distrutto, applicando in questo caso una franchigia uguale a quella prevista in polizza aumentata del 50%.
Art. 41 – STANDARD AZIENDALI
Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene accettato lo standard aziendale relativamente alla Società produttrice dei macchinari.
Art. 42 – RIDUZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Nel caso d’alienazione, cessione, distruzione, vendita, dei beni assicurati, nel corso dell'annualità per cause indipendenti da un sinistro risarcibile, l'assicurata ha il diritto di comunicarlo alla Società e di ottenere il rimborso pro-rata del premio netto pagato e non goduto con effetto dalla data dagli atti relativi e/o fatture e/o documenti equivalenti e la Società procederà all'emissione dell'appendice di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.
Art. 43 – CLAUSOLA TRASPORTO/MOVIMENTAZIONE
Limitatamente alla movimentazione di enti per loro natura fissi, tra una sede e l'altra di quelle indicate in polizza, o tra locali differenti del medesimo fabbricato, con la presente clausola si estende la copertura anche durante il trasporto, da una località all'altra come segue:
1 - Gli enti descritti in polizza sono assicurati anche durante il trasporto, purché effettuato con mezzi e imballaggi adeguati.
2 - L'indennizzo massimo è limitato per ciascun trasporto all'importo di € 5.000,00.
3 - L'estensione della copertura assicurativa su altri mezzi di trasporto e in altra località, potrà essere convenuto solo mediante accordi con la Società.
4 - La Società indennizza il furto su autoveicoli durante eventuali soste nel trasporto soltanto se il veicolo, al verificarsi del sinistro, era opportunamente chiuso a chiave, e a condizione che il furto sia avvenuto tra le ore 6 e le ore 22 o che il veicolo fosse parcheggiato in una rimessa custodita, singola o comune, o in cortile chiuso o in un parcheggio custodito. Il veicolo con il quale sono trasportati gli enti assicurati deve essere provvisto di tetto rigido.
5 - La Società non indennizza i danni derivati da sequestro o altri atti sovrani.
6 - Non sono indennizzabili danni estetici, da ruggine, ossidazione, rigature, screpolature, di rendimento e danni originati da cause preesistenti al trasporto.
7 - L'indennizzo sarà corrisposto sulla base del valore d'uso delle apparecchiature trasportate.
La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 25% dell’importo del danno e con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza massima di € 50.000,00 per uno o più trasporti per l’intero periodo di assicurazione.
Art. 44 – RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE COMPONENTI - URGENTE
Relativamente ad un danno risarcibile la riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a € 350.000,00, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, o dall'Assicurato, non avviene entro 5 giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dei disposti della polizza.
Qualora l'Assicurato, o il Contraente, ometta di adempiere uno di tali obblighi può perdere totalmente, o parzialmente, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art.45 – RICAMBI E/O MACCHINARI IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO
La garanzia viene estesa a enti nuovi inattivi, pezzi di ricambio, materiale di consumo inerente i macchinari assicurati, e ogni altra provvista e/o scorta necessaria alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine assicurate, comprese le macchine sostitutive, gli impianti e/o
le relative attrezzature. Il tutto temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato fino al massimo del 10% del capitale assicurato per sinistro e per anno assicurativo, con la quale si intende coprire la totalità del valore di tali enti. In caso di esistenza di clausola di stima preventiva e/o di clausola di oscillazione valori, la stessa trova applicazione anche agli enti indicati nella presente clausola.
Art. 46 – RICARICA DI IMPIANTI DI ESTINZIONE
La Società indennizza i costi di ricarica dell'impianto automatico di estinzione per un importo massimo del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. esiste la prova che lo svuotamento è servito a impedire un incendio indennizzabile;
2. lo svuotamento è stato innescato da un falso allarme, un errore umano, oppure da un fulmine;
3. l'importo del valore del sistema automatico di estinzione è compreso nelle somme assicurate;
4. lo svuotamento è il risultato di un guasto al sistema di rilevazione incendio, o di innesco del sistema causato da un provato danno materiale diretto a tali parti del sistema, e assicurato dalla presente polizza.
In caso di sinistro:
5. è previsto uno scoperto pari al 5% dell'importo dell'indennizzo con il minimo di € 15.000,00;
Dopo ogni sinistro entrambe le parti hanno il diritto di recedere dalla presente clausola aggiuntiva.
Art. 47 – COSTI DI SGOMBERO, DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO
La Società risarcisce anche i costi fino a un limite massimo del 15% dell'indennizzo, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un sinistro risarcibile nel caso in cui le macchine distrutte o danneggiate irreparabilmente vengano decontaminate, nonché costi per il trasporto di tali cose alla discarica speciale più vicina dove verranno depositate in opportuni contenitori o distrutte se ciò è previsto dalle vigenti norme.
Si precisa che non vengono risarciti in alcun modo, i costi per:
a. la decontaminazione e/o smaltimento di terreno e/o acqua e/o fluidi in genere;
b. l'eliminazione di danni all'acqua freatica o alla natura nonché all'atmosfera;
c. i costi sostenuti dall'Assicurato a causa della responsabilità di consegna;
x. xxxxxxxxxx per i quali l'Assicurato può richiedere il rimborso in base ad un altro contratto assicurativo, e/o per il quale vengono emesse speciali provvidenze economiche da organismi istituzionali.
In caso di sinistro risarcibile viene dedotto uno scoperto pari la 10% dei danni indennizzabili sotto questa estensione e la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore di € 150.000,00 per uno o più sinistri.
Art. 48 – COSTI DI RIMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI APPARECCHI NON DANNEGGIATI DAL SINISTRO
La società indennizza anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi fino a un limite massimo del 10% dell'indennizzo che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un sinistro; i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio di impianti e apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture.
In caso di sinistro viene dedotto uno scoperto pari al 20% dei danni indennizzabili con la presente estensione.
Art. 49 – PARTI OTTICHE DI MACCHINARI
Si precisa che la copertura delle parti ottiche dei macchinari esclude le rigature, screpolature, opacizzazione, scheggiatura, disassamenti assiali, non complanarità dei componenti della parte degli elementi ottici, danneggiamento dei filetti di parti avvitate, ovalizzazione o cambiamento
di forma della cassa del gruppo ottico, se non conseguenti a un danno che abbia colpito l'intera macchina assicurata sulla quale è montato il gruppo ottico danneggiato.
Art. 50 – DANNI A PARTI SOGGETTE A CONSUMO PREDETERMINATO
Si precisa che la copertura relativa a parti soggette a consumo predeterminato (punte di trapano, accessori, liquidi, oli di macchina, lampade, cinghie, ecc.) è operante (ad esclusione dei danni da guasti meccanici e/o elettrici) solo quando il danno abbia colpito l’insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l’indennizzo sarà corrisposto a valore d’uso anziché con valore a nuovo.
Art. 51 – DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE E DELL'ASSICURATA
Il Contraente dichiara che i responsabili addetti al centro elaborazione dati mantengano operative le seguenti procedure:
1) esistenza di almeno un programma anti-virus e sua applicazione sull’intera rete;
2) aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus con frequenza almeno settimanale;
La Società, in qualsiasi momento, può recedere dalla garanzia “virus” con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di premio pagato e non goduto.
La presente dichiarazione vale anche per eventuali future estensioni di copertura che dovessero essere inserite a nuovo, per la quale la Contraente (e l'Assicurata) sono obbligate a dichiarare sempre prima della stipula, eventuali sinistri sofferti, in corso, o anche fatti o circostanze che possano individuare che un sinistro sia in corso di formazione.
Art. 52 - ENTI PRESSO TERZI
Il presente contratto, a parziale deroga di quanto indicato e relativamente a macchinari elettronici, copre anche macchinari di proprietà dell’Contraente o in uso al Contraente, ubicati presso terzi.
Art. 53 – INDENNIZZO DELL'I.V.A.
In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro sarà risarcita quando la stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato vale a dire non possa essere scaricata a norma di legge in tutto, o parzialmente, cioè detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17) del D.P.R. del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.
Condizioni particolari di assicurazione valide per le singole sezioni Sezione A
ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO
SOMMA ASSICURATA : Macchinari fissi
€. 366.000.000,00
Macchinari portatili €. 20.000.000,00
Art. 54 – GARANZIA
La Società si obbliga, durante il periodo di validità e alle condizioni tutte della polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione e in corrispettivo del premio convenuto, a indennizzare i danni materiali e diretti (salvo quanto previsto dalla clausola “estensione S.O. Sistemi Operativi”) al macchinario elettronico fisso, al macchinario elettronico portatile / mobile, anche di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, causati anche da colpa grave del Contraente / Assicurato, per danni avvenuti nel CED (Centro Elaborazione Dati), nonché in tutte le altre località indicate in polizza, utilizzate a qualsiasi titolo da parte della Contraente.
Relativamente ai macchinari elettronici appartenenti al CED, sono altresì compresi i danni materiali e diretti e quelli immateriali indicati nella clausola “estensione S.O.” causati anche al Sistema Operativo presente nel loro disco rigido o altro supporto di memorizzazione con le medesime caratteristiche, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; relativamente a periferiche si intende qui assicurare anche i “driver” forniti insieme alle macchine all’atto dell’acquisto.
Art. 55 – ESCLUSIONI (in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di
Assicurazione)
Sono esclusi i danni:
• da montaggio, smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o dai fornitori e installatori ufficiali;
• danni non materiali al sistema operativo del singolo Personal Computer o driver della periferica ,salvo quanto indicato nella clausola “estensione S.O.”;
• spese extra per montaggio, prove o installazione, con modalità differenti dall’uso comune;
• dovuti a furto perpetrato senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione.
Sono, inoltre, esclusi i danni d’origine elettrica, elettronica, meccanica quando l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio).
Art. 56 – BENI ASSICURATI - DEFINIZIONI
I beni assicurati, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono:
Apparecchiature elettroniche:
a) apparecchiature elettroniche fisse e impianti tecnologici a servizio dl Centro Elettronico Nazionale di varie marche e modelli comprensive dei relativi accessori, pertinenze,, conduttori esterni, impianti di telecomunicazione, impianti elettrici, impianti di condizionamento, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, impianti di 9videosorveglianza, e altre apparecchiature elettroniche presso le ubicazioni dell’intero territorio nazionale dove l’Istituto esercita le proprie attività;
b) apparecchiature elettroniche mobili e/o portatili: gli apparati elettronici mobili e/o portatili (pc portatili, laptop, telefoni, , smartphone, tablet, stampanti, etc.), che per progettazione, costruzione e uso sono utilizzati in modalità mobile e portabile, sono assicurati anche al di fuori delle ubicazioni dove si svolge normalmente l’attività dell’Istituto e durante il loro trasporto attraverso qualsiasi mezzo.
Art. 57 – BENI NON ASSICURATI
1) Macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi presso terzi; macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze.
2) Prototipi di qualsiasi tipo.
3) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo il caso di danno che coinvolga il resto delle apparecchiature assicurate.
4) Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer, e con le periferiche).
5) Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa.
6) Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso.
Art. 58 – CAPITALI ASSICURATI
• Il capitale da assicurare ammonta a complessivi € 386.000.000,00 e precisamente € 366.000.000,00 relativi a apparecchiature elettroniche fisse ed € 20.000.000,00 relativi ad apparecchiature elettroniche mobili e/o portatili, e corrisponde al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati, così come risultanti dai registri contabili e amministrativi del Contraente.
• L’Assicurata è esentata dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso delle fatture e delle ricevute di pagamento di tutti i cespiti assicurati di sua proprietà, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e degli impegni sottoscritti, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche tecniche di ogni singolo macchinario.
Il Contraente | La Società |
INPS |
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
POLIZZA ALL RISKS MACCHINARIO ELETTRONICO RIEPILOGO GENERALE
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO E PREMI LORDI
Partita Assicurata | Tasso annuo lordo | Premio annuo lordo |
Beni assicurati Apparecchiature elettroniche fisse € 366.000.000,00 Apparecchiature elettroniche portatili € 20.000.000,00 Totale | ‰ ‰ | € € € |
Evento | Scoperto / Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e per anno |
Eventi catastrofali (Xxxxxxxxx, Alluvione, Inondazione, Allagamento) Atti vandalici, Tumulti Popolari. -Terrorismo, Sabotaggio -Tutti gli altri eventi coperti non espressamente esclusi | Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00 Scoperto 10% minimo € 100.000,00 Franchigia € 15.000,00 | € 60.000.000,00 € 20.000.000,00 € 60.000.000,00 |
RIEPILOGO PREMI PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA € 180.000,00 | |||
Periodo | Imponibile | Imposta Governativa Vigente | Totale premio annuo lordo |
Annualità 1ª annualità 2ª annualità 3ª annualità 4ª annualità Totale quadriennio | € € € €€€. € | € € € € | € € € € |
Somme assicurate
Le somme complessivamente assicurate per € 386.000.000,00 sono attualmente ubicate presso le seguenti sedi:
Sede di Roma – Via Civiltà del lavoro, 46 Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi: circa € 186.000.000,00
Territorio italiano nelle varie sedi: circa € 200.000.000,00
L’Istituto terrà debitamente informata la Società aggiudicataria in merito alle future variazioni del rischio.