COMUNE DI POGGIO A CAIANO PROVINCIA DI PRATO
COMUNE DI POGGIO A CAIANO PROVINCIA DI PRATO
SCRITTURA PRIVATA N.
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATI A COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.381/1991 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 87/1997.
L’anno
il giorno
( ) del mese di
presso , per la presente scrittura privata, da tenere e valere ad ogni effetto di legge, appaia e risulti come
TRA
Comune di Poggio a Caiano, di seguito denominato Comune, C.F. 00574130480 P.I. 00238520977, con sede in Poggio a Caiano via Cancellieri
n. 4, nella persona di , nato a
il , e domiciliato presso la sede comunale nella sua qualità di
del Comune di Poggio a Caiano, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta;
E
di seguito denominata cooperativa, con sede in
, C.F.
- P.I.
, iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali, sezione con Decreto
Regionale n. del , nella persona del suo legale
rappresentante , come rilevato dal certificato CCIAA .
PREMESSO CHE
- il Comune ha inteso ricorrere al sistema delle Cooperative sociali per la manutenzione del verde pubblico per le motivazioni di cui alla deliberazione di Giunta n. 4 del 9 Febbraio 2007;
- le cooperative sociali hanno, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle attività richieste dal bando di selezione, finalizzate anche all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che costituiscono almeno il 30% dei lavoratori;
- il Comune, pertanto, può, in parziale deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, affidare alla cooperativa sociale servizi e forniture ai sensi della L. 381/1991 e del comma 7 art. 12 LR 87/97;
- con determinazione n. del , esecutiva, veniva stabilito di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per l'anno 2017, riservandolo alle cooperative sociali;
- con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione di gara, da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta di € 85.914,24, oltre € 2.300,00 per applicazione di DUVRI, IVA esclusa;
- a seguito di procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano per conto del Comune di Poggio a Caiano, il servizio è stato affidato a
, come risulta dal verbale di gara tenutasi in data ;
- con determinazione n. è stata disposta
l'aggiudicazione del servizio nei confronti della cooperativa appaltatrice, per l'importo contrattuale di € ;
- la cooperativa, ai sensi dell’art.11 comma 4 della LR n.87 del 24/11/97, ha presentato il proprio progetto-programma di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, con il piano individualizzato contenente obiettivi a medio e lungo termine;
- il responsabile dei percorsi inserimento a norma di Legge 381/91 e dei rapporti con i servizi è ;
- il provvedimento di aggiudicazione ha assunto efficacia in data
, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Comune affida alla cooperativa
, che accetta, i servizi di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2017 sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:
a) disciplinare di servizio;
b) progetto tecnico e programma di inserimento;
c) DUVRI;
d) offerta economica;
e) planimetrie.
I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e lettera d), sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati presso
. Art. 2
La cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all’art. 1 tramite un’organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia degli scopi del servizio che delle finalità di inserimento lavorativo previste.
La cooperativa svolge l’attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.
Art. 3
Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la cooperativa e’
. Art. Art. 4
La cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della medesima normativa.
A tal fine si dà atto che il Comune ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del
D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a sua volta a trasmettere copia del Decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il Comune, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'appaltatore per iscritto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Nell'ottica di garantire l'affidabilità della cooperativa e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, il Comune è tenuto alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art.5
La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei
lavoratori impegnati nell’attività oggetto della presente convenzione e’ documentata agli atti della Cooperativa.
Per l’adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la cooperativa si impegna in ogni caso ad utilizzare lavoratori svantaggiati; nel numero indicato sono compresi gli operatori per sostituzioni, ferie, malattie, varie.
La cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.
Art. 6
La cooperativa assicura l’applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nel loro confronti.
La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.
Art. 7
La cooperativa e’ tenuta a redigere e a trasmettere al Comune una relazione finale circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.
Art. 8
La presente convenzione terminerà il 31.12.2017 e potrà essere prorogata ad insindacabile discrezione dell’Amministrazione, ai medesimi patti e condizioni,
per un massimo di sei mesi. Art. 9
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è pari a euro
(euro ), il tutto oltre oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge. Tale compenso tiene conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l’appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo.
Art. 10
Le fatture dovranno essere inviate al Comune di Poggio a Caiano, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo PEC
; esse saranno liquidate successivamente all'esito favorevole del possesso dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti pubblici e della positiva verifica degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di registrazione del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
acceso presso , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
In applicazione del D.M. 03.04.2013, n. 55, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, la fatturazione da parte dell'appaltatore è prodotta esclusivamente in forma elettronica, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalla normativa vigente. Il codice univoco ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è .
Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture darà diritto all'appaltatore di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti fattispecie, nel qual caso detto termine sarà interrotto e i pagamenti saranno sospesi fino alla regolarizzazione della posizione dell'appaltatore, senza che le sospensioni diano diritto ad interessi e/o risarcimento danni di alcun tipo:
- l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis del
D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche;
- l'irrogazione di eventuali penali;
- l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione;
- la contestazione, in forma scritta, relativa ai servizi resi.
- l'emissione di fatture non conformi alla fatturazione elettronica. Art. 11
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’appalto è il seguente:
.
L'appaltatore, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, si impegna:
a) ad utilizzare il conto corrente o lo strumento idoneo già comunicato al Comune come conto dedicato alle operazioni finanziarie relative alla gestione
del presente contratto;
b) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente rapporto la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta di detti contratti;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora il contraente avesse notizia di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto c), informando contestualmente sia il Comune di Poggio a Caiano che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art.12
Presso e’ conservata agli atti tutta la
documentazione afferente la presente convenzione.
Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti ed alla tutela degli utenti ai sensi dell'art. 11, comma 10, LR 87/97. Il personale della cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell’operato esclusivamente al responsabile della cooperativa designato.
Il committente e’ esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell’attività per la quale risponde unicamente la cooperativa che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per
qualsiasi evento, possa causarsi.
A tale scopo, la cooperativa ha contratto le seguenti polizze:
a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi-RCT
b) polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro-RCO
La cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.
Art. 13
L’accertamento di eventuali danni e’ effettuato dai soggetti indicati all’art. 3.
Il referente comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l’ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza del responsabile della cooperativa si procederà alla presenza di due testimoni. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovranno essere corrisposto dalla cooperativa.
In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione dei progetti di cui agli allegati, l’Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.
Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l’Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione, con escussione della garanzia definitiva, prestata mediante
. Le eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate davanti al Tribunale di Prato.
Art. 14
I dati inerenti i lavoratori impiegati nel servizio di cui al presente contratto sono individuati come “dati personali e sensibili” (D.Lgs. n. 196/2003) e, pertanto, sono soggetti alla disciplina di tutela definita dalla stessa Xxxxx.
E’ fatto assoluto divieto di diffondere i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio e di comunicarli ad altri soggetti, fatte salve le eccezioni di legge (es.: comunicazione di dati a strutture in caso di incidenti o infortuni, ecc…).
Il gestore rende noto, alla data della sottoscrizione della Convenzione, il Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 15
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, senza eccezione alcuna, sono a totale carico dell’appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto ad IVA ed è registrabile con applicazione della misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.
Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi della L 642/1972, art. 27-bis.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare LR 381/91 e la
LR 87/97 e successive modificazioni.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ( ) pagine a video.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Provincia di Prato REP. N.
AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI
Io sottoscritto dr. , Ufficiale rogante del Comune di Poggio a Caiano, attesto che, previa mia ammonizione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i signori:
•
, nella sua qualità di del Comune di Poggio a Caiano;
• sig. , nella sua qualità di
, come risulta da
;
delle cui identità personali e capacità di agire, io Ufficiale rogante sono certo, hanno sottoscritto il presente atto, in mia presenza, oggi, in
nella residenza comunale posta in
, il giorno del mese di duemiladiciassette con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Io sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Dr. Segretario Generale (firmato digitalmente)