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DELIBERAZIONE N. 812 DEL 22/07/2021 | |
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE OPERATIVA ALLA CONVENZIONE QUADRO TRA ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA XXXXX E FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO XXXXXXXX XXXXXXX IRCCS, STIPULATA CON DELIBERA N. 233 DEL 23/02/2021 | |
Esercizi/o 2021/2024 Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . | STRUTTURA PROPONENTE UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Il Dirigente Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € . | |
- Utilizzato: € . | |
- Residuo: € . | |
Autorizzazione n°: . | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxx Xxxxxxxx | |
Responsabile del Procedimento Catia Minutiello | |
L’Estensore Catia Minutiello Proposta n° DL-844-2021 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 21/07/2021 | Data 21/07/2021 |
IL DIRETTORE SANITARIO Xxxxxx Xxxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 20/07/2021 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Xxxx Xxxxxxx data 21/07/2021 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - Convenzione Operativa IFO Gemelli - Firmata (8 pagine) |
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in- tegrazioni;
il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed ap- provato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modifi- cato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01.2021 e n. 380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del ri- conoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “on- cologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRCCS-IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Xxxxx e San Gallica- no;
Premesso che con deliberazione n. 233 del 23 febbraio 2021 è stata autorizzata la stipula dell’accordo quadro tra IFO, IRCCS IRE e Fondazione Policlini- co Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx (Fondazione), formalizzata in data 02 febbraio 2021, nel quale le Parti hanno manifestato l’interesse a collabo- rare individuavano delle progettualità comuni;
Considerato che il richiamato Accordo Quadro prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni operative per la disciplina delle modalità e dei criteri con ri- guardo a specifiche progettualità;
Rilevato che tra le Parti, al fine di disciplinare la collaborazione con riguardo alle progettualità comuni individuate all’art. 2 dell’Accordo Quadro, è stata
predisposta e sottoscritta apposita Convenzione Opertiva che, allegata al presente atto, ne costitutisce parte integrante e sostanziale;
che le specifiche attività comuni tra le Parti, oggetto della succitata Con- venzione Operativa, sono le seguenti:
(i) Progettualità di ricerca nel contesto del disegno e della metodologia di conduzione di studi clinici e traslazionali, inclusa l’analisi statistica dei risultati;
(ii) Progettualità di ricerca nel contesto dello sviluppo e della validazio- ne di biomarcatori tumorali plasmatici (biopsia liquida), con particolare riferimento al DNA tumorale circolante;
(iii) Progettualità di ricerca nel contesto dell’individuazione di nuovi meccanismi molecolari e cellulari alla base della trasformazione neopla- stica con l’intento di identificare nuovi bersagli terapeutici.
(iv) Sviluppo di tecniche di integrazione dati clinici (Real World Data) tramite tecniche di Informatica Clinica e Data Science/Business Intelli- gence con dei casi studio pilota su particolari casistiche;
che i Responsabili delle Progettualità scientifiche saranno per Fondazio- ne la Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx, responsabile della UOSD Medicina di Precisione in Senologia e per IFO, IRCCS IRE il Direttore Scientifico Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
che Fondazione, per lo svolgimento delle attività di ricerca dei Progetti di cui all’art. 2, si impegna, senza alcun onere a proprio carico, a far operare nella propria sede il seguente personale degli IFO: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx e Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
che Fondazione e personale summenzionato di IFO, si impegnano ad assolvere e a rispettare tutti gli obblighi specificati nella Convenzione Operativa e previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e sa- lute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
che al personale di IFO è garantita copertura assicurativa, come previsto nell’art. 7 della Convenzione Operativa;
che ciascuna Parte rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla presente Con- venzione Operativa, che i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, con attribuzione del- le quote in proporzione all’effettivo apporto scientifico di ciascuna Par- te e potranno essere utilizzati da ciascuna Parte solo previo assenso dell’altra Parte; che l’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in occasione dell’esecuzione della presente Convenzione Operativa saran- no oggetto di separato accordo tra le Parti e in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati;
che le Parti danno il consenso all’utilizzo e trattamento dei dati persona- li per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione della presente Convenzione Operativa, con le modalità e le garanzie di cui al Regola- mento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 (e xx.xx. e ii);
che la Convenzione Operativa entra in vigore alla data della sottoscrizio- ne, avvenuta il 9 giugno 2021 ed ha una durata di 3 (tre) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE;
Ravvisata l’opportunità di prendere atto della Convenzione Operativa, che allegata in copia al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e so- stanziale, tra gli Istituti Fisioterapici Ospitaleiri, IRCCS IRE e Fondazio- ne Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx IRCCS, al fine di discipli- nare la collaborazione con riguardo alle progettualità comuni individuate all’art. 2 dell’Accordo Quadro sottoscritto con deliberazione n. 233 del 23 febbraio 2021;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pub- blico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, non- ché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
Propone
1 Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- prendere atto della Convenzione Operativa, che allegata in copia al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra gli Istituti Fisioterapici Ospitaleiri, IRCCS IRE e Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx IRCCS, al fine di disciplinare la collaborazione con riguardo alle progettualità comuni individuate all’art. 2 dell’Accordo Qua- dro sottoscritto con deliberazione n. 233 del 23 febbraio 2021.
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.
La UOSD Servizio Amministrativo della Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Xxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Generale f.f.
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non- ché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
Vista la nota prot. 391869 del 03.05.2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all’affidamento dell’incarico di Direttore Generale f.f. degli Istituti fisioterapici Ospitalieri al Direttore Amministrati- vo dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx;
Vista la delibera I.F.O. n. 550 del 03/05.2021 di insediamento del Direttore Generale x.x. xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE OPERATI- VA ALLA CONVENZIONE QUADRO TRA ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA XXXXX E FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO XXXXXXXX XXXXXXX IRCCS, STI- PULATA CON DELIBERA N. 233 DEL 23/02/2021
” e di renderla disposta.
Il Direttore Generale F.F. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
TRA
Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx IRCCS, con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, 0, Partita IVA e C.F 13109681000, rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra, (di seguito anche “Fondazione”);
E
Istituti Fisioterapici Ospitalieri con sede in Roma, Xxx Xxxx Xxxxxxxx 00, c.a.p. 00144, codice fiscale 02153140583 e partita IVA 01033011006, rappresentati dal Direttore Generale f.f., Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliata per la carica ove sopra, (di seguito, anche “IFO” e insieme a Fondazione “le Parti”)
PREMESSO CHE
La Fondazione e IFO hanno sottoscritto un Accordo Quadro in data 02.03.2021 con il quale, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, hanno manifestato l’interesse a collaborare e individuavano delle progettualità comuni;
il richiamato Accordo Quadro prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni operative contenente la disciplina delle modalità e dei criteri con riguardo alle specifiche progettualità;
le Parti con la presente convenzione intendono disciplinare la collaborazione con riguardo alle progettualità comuni individuate all’art. 2 dell’Accordo Quadro;
Il Direttore Scientifico della Fondazione e dell’IFO hanno espresso parere favorevole;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 Oggetto e finalità
L’IFO e La Fondazione intendono instaurare una collaborazione con specifico riferimento alle attività di ricerca nell’ambito delle seguenti progettualità, indicate nell’Accordo Quadro:
(i) Progettualità di ricerca nel contesto del disegno e della metodologia di conduzione di studi clinici e traslazionali, inclusa l’analisi statistica dei risultati;
(ii) Progettualità di ricerca nel contesto dello sviluppo e della validazione di biomarcatori tumorali plasmatici (biopsia liquida), con particolare riferimento al DNA tumorale circolante;
(iii) Progettualità di ricerca nel contesto dell’individuazione di nuovi meccanismi molecolari e cellulari alla base della trasformazione neoplastica con l’intento di identificare nuovi bersagli terapeutici.
(iv) Sviluppo di tecniche di integrazione dati clinici (Real World Data) tramite tecniche di Informatica Clinica e Data Science/Business Intelligence con dei casi studio pilota su particolari casistiche.
Art. 3 Responsabili
Il Responsabile delle Progettualità scientifiche per Fondazione è la Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx, responsabile della UOSD Medicina di Precisione in Senologia.
Il Responsabile per IFO: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 4 Impegni di Fondazione
Fondazione per lo svolgimento delle attività di ricerca dei Progetti in oggetto di cui all’art. 2 si impegna, senza alcun onere a proprio carico, a far operare nella propria sede il personale dell’IFO indicato nell’Allegato 1 e a mettere a disposizioni spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme di legge.
Art. 5 Variazioni
Le Parti potranno concordare variazioni e/o integrazione riguardanti la Convenzione mediante scambio epistolare.
Le Parti, inoltre, parteciperanno in collaborazione ai bandi per ottenere finanziamenti per le attività di ricerca inerenti la presente Convezione e a fronte di finanziamenti da parte di terzi soggetti, concorderanno con specifico accordo separato (di seguito anche “Accordo Attuativo”) le modalità di ripartizione e di utilizzo dei citati finanziamenti, quando questo risulti essere previsto dalla tipologia degli stessi e dall’organismo finanziatore.
Art. 6 Sicurezza sul Lavoro
La Fondazione assicura la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Fondazione, a cui afferisce il rispettivo personale sulla base delle attività svolte nelle due strutture, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In particolare:
1. La Fondazione, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
2. A Fondazione competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/08. Inoltre Fondazione metterà a disposizione su richiesta dell’IFO, nel rispetto dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 17 e 28 del citato D.Lgs.) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia.
3. Fondazione provvede all’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ai sensi dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive variazioni ed integrazioni il personale afferente si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti da Fondazione.
4. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica da Fondazione, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
5. Fondazione è tenuta ad effettuare una adeguata informazione e formazione del personale addetto alla macchina‐strumentazione in tutte le fasi del processo produttivo, intervenendo opportunamente e costantemente per l’aggiornamento delle informazioni‐formazione anche in relazione alla possibilità di alternanza di personale addetto alla macchina‐strumentazione.
6. Al personale dell’IFO saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute.
7. Il personale dell’IFO si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) vigenti in Fondazione.
8. Qualora il personale dell’IFO nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura di Fondazione fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicata solo previo assenso di Fondazione, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.
9. La sorveglianza sanitaria del personale dell’IFO sarà assicurata dal proprio medico competente.
10. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali, sull'ambiente e sul personale afferente, sono assicurate dalla struttura ospitante.
Art. 7 Copertura Assicurativa
Il personale dell’IFO assegnato a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse le persone che lo frequentano per motivi di lavoro e studio, è coperto, fatte salve le esclusioni espressamente menzionate, dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi della Fondazione stessa.
Le persone autorizzate a svolgere la suddetta ricerca presso Fondazione usufruiscono, comunque, della copertura assicurativa prevista dall’Ente di appartenenza.
Art. 8 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati
Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni rivolte all’esterno relative agli sviluppi e ai risultati dell’attività oggetto della presente Convenzione.
I risultati degli studi svolti in collaborazione in conformità al presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell’altra Parte.
Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i termini ed i modi delle pubblicazioni saranno concordati nei singoli atti esecutivi e, comunque, la Parte
interessata sarà tenuta a citare l’accordo nell’ambito del quale è stata svolta la relativa attività di ricerca.
Art. 9 Proprietà Intellettuale
Ciascuna delle Parti rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell’ambito delle attività di interesse del medesimo Accordo. I risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, con attribuzione delle quote in proporzione all’effettivo apporto scientifico di ciascuna Parte e potranno essere utilizzati da ciascuna Parte per finalità di ricerca, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo, solo previo assenso dell’altra Parte.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in occasione dell’esecuzione del presente Accordo sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenuta negli Accordi Attuativi che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per la licenza d’uso dei risultati conseguiti.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del medesimo Accordo.
I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all’utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione del presente Accordo Quadro, con le modalità e le garanzie di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 (e xx.xx. e ii).
Le attività previste dal presente Accordo implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di sua competenza.
Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “Regolamento”), nonché nei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, i Titolari, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato sin dall’inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le Parti si impegnano a porre in essere, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, tutte le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.
Art. 11 Risorse
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività.
Art. 12 Durata
La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 3 anni, rinnovabili previo accordo scritto da inviare via posta elettronica certificata.
Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata da inviarsi, alle Parti, nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Lo scioglimento anticipato della presente Convenzione non produrrà l’automatica cessazione degli Accordi Attuativi eventualmente stipulati dalle Parti, i quali resteranno soggetti alla specifica disciplina di durata e recesso in essi contenuta.
Art. 13 Controversie
In caso di controversia circa l’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Art. 14 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno inviate, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso le sedi istituzionali dei firmatari ovvero tramite posta elettronica certificata.
Art. 15 Rinvio alle Norme di Xxxxx ed ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro, nonchè alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 16 Registrazione
La presente Convenzione, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come
da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione Per le comunicazioni:
Fondazione
Direzione Scientifica, Largo X. Xxxxxxx n. 8, Tel. 00 0000 0000
Mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
IFO
Direzione Scientifica, Via Xxxx Xxxxxxxx 53 Tel 0000000000
Mail : xxxxxxxx@xxx.xxx.xx PEC : xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Art. 17 Rinvio alle Norme di Xxxxx e ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla Accordo quadro di cui alle Premesse, alle intese tra le Parti nonché alle norme generali di legge.
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2‐bis della legge 7 agosto 1990, n.241. Roma ,
per Istituti Fisioterapici Ospitalieri per Fondazione Policlinico Universitario
X. Xxxxxxx IRCCS
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Prof. Xxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO 1 TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
Personale dell'IFO
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx