Contratti bancari monofirma: la parola alle Sezioni Unite Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 27/04/2017 n° 10447
Contratti bancari monofirma: la parola alle Sezioni Unite Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 27/04/2017 n° 10447
Una nota di Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Pubblicato il 06/05/2017
La Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, 3°co, cpc, la questione, di particolare importanza, relativa alla valutazione dell’obbligatorietà o meno della sottoscrizione dell’intermediario finanziario sul contratto di investimento, accanto a quella dell’investitore.
E’ quanto disposto dalla Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 10447 del 27/04/2017.
Nella vicenda in esame, alcuni investitori avevano impugnato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva respinto le domande, dagli stessi proposte, dirette ad ottenere la nullità, l’annullamento o la risoluzione per inadempimento, di tutti i contratti di investimento, finanziamento e gestione patrimoniale, conclusi dai medesimi con un dato Istituto di credito.
La Corte di merito aveva ritenuto che i suddetti contratti erano validi, anche se sottoscritti soltanto dai clienti e non anche da un funzionario della banca, sia perché, i ricorrenti avevano ricevuto un esemplare del contratto sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarli, sia perché non era previsto il requisito della forma scritta contrattuale ma solo il requisito dell’idonea informazione, rispettato nel caso in oggetto.
Avverso tale pronuncia, gli investitori avevano proposto ricorso per Cassazione, censurando, in particolare, che la Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione del contratto- quadro di gestione da parte di un funzionario della banca, e per aver ritenuto provato l’adempimento degli obblighi informativi da parte di quest’ultima.
La Suprema Corte, rilevato che, a norma l’articolo 23 d.lgs. n. 58 del 1998, è previsto l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento , ed in caso di
inosservanza di tale prescrizione, il contratto è nullo, ha poi precisato che, anche le successive operazioni di investimento compiute dall’intermediario sono da considerarsi, altresì, nulle e non ratificabili tacitamente (Cass. 7283/2013; Cass. 28432/2011). Inoltre, ha precisato che, così come il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, anche il contratto di gestione di investimento concluso con un intermediario finanziario, deve essere stilato per iscritto a pena di nullità, previsione che non consente equipollenti o ratifiche (Cass. 3623/2016).
Per quanto riguarda la sottoscrizione da parte di un funzionario della banca, ha riportato i seguenti principi di diritto, già affermati dalla Corte di legittimità nelle più recenti sentenze (Cass n.5919/2016; n. 7068/2016; n. 8395/2016; n. 8396/2016; n. 10331/2016; n. 36/2017): “a) l’articolo
23 impone una forma bilaterale ad substantiam; b) la produzione in giudizio da parte della banca del contratto-quadro da essa non sottoscritto non è idoneo equipollente della sua sottoscrizione.
In relazione a detti principi, la Prima Sezione ha condiviso il secondo punto, mentre ha espresso qualche perplessità in relazione al primo aspetto, in relazione alla necessità della sottoscrizione dell’intermediario, ai fini della validità del contratto di investimento. In effetti, giurisprudenza e dottrina non hanno risolto concordemente tale questione, ovvero se, per la validità del contratto concluso con la banca occorra o meno obbligatoriamente anche la firma di un funzionario di quest’ultima, oltre quella del cliente.
La Cassazione ha poi precisato, con riferimento ai nuovi fenomeni contrattuali derivanti dallo sviluppo dei mercati, che il legislatore ricorre sempre più di frequente al formalismo negoziale, detto anche “neo formalismo”, posto a tutela dell’investitore, ritenuto il contraente ritenuto più debole, nell’ambito di contratti asimmetrici. La nullità che ne consegue, ha finalità di protezione del cliente, nel cui interesse essa viene conformata come invalidità relativa. (ex art 117 d.lgs. n.385 del 1993; ex art. 36 d.lgs. 206 del 2005).
Pertanto, la previsione formale dell’articolo 23 del d. lgs. n. 58/1998 è diretta esclusivamente a tutelare l’investitore; si tratta di una “forma di protezione” diretta ad evidenziare, a favore della parte debole del rapporto, l’importanza del contratto che sta per concludere e tutte le clausole ivi previste. La ratio di tale prescrizione è quella di assicurare una corretta informazione del cliente, affinchè questi sia informato e pienamente consapevole del contratto che si accinge a firmare; per tali motivi la nullità può essere fatta valere solo da questi oltre che rilevata d’ufficio dal giudice.
A tal riguardo, si registrano due, contrapposti, orientamenti.
Secondo una prima tesi, il requisito della forma scritta ex art. 23 cit., sarebbe rispettato con la sottoscrizione del cliente del modulo contrattuale contenente il contratto-quadro. In tal modo, la cd. forma-informativa sarebbe rispettata, perché sarebbe garantito l’interesse alla conoscenza, alla trasparenza e lo scopo informativo, dell’investitore. Dunque, secondo tale indirizzo, non occorrerebbe la sottoscrizione della banca affinchè il contratto sia perfezionato: la volontà dell’investitore deve essere espressa per iscritto, mentre quella dell’intermediario finanziario può essere manifestata con altre forme, idonee a rivelare, anche in via presuntiva, l’esistenza del suo consenso, come ad esempio la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del contratto o l’esecuzione del medesimo ex art. 1327 c.c.
Pertanto, secondo detta teoria, la firma dell’intermediario finanziario non sarebbe rilevante per il perfezionamento e l’efficacia del negozio.
Tale conclusione deriva anche dalla necessità di evitare una lettura dell’art. 23 cit. non efficiente per il mercato finanziario, nonché per scongiurare un utilizzo opportunistico del requisito formale.
In caso contrario, potrebbe accadere che l’investitore, approfittando della propria posizione di vantaggio, garantita dalla legge per altri scopi, potrebbe impugnare per nullità il contratto, dapprima eseguito senza contestazioni, a fronte di una perdita successiva; potrebbe, altresì, pur essendo in possesso di un esemplare sottoscritto dalla banca, evitare di produrlo in giudizio. Dunque, non appare soddisfacente l’attribuzione della facoltà, concessa all’investitore, di eccepire la nullità del contratto-quadro solo rispetto ad alcuni prodotti finanziari, che intende caducare, ma non ad altri, sebbene attuativi del medesimo contratto (Cass. n.8395/2016); tale c.d. uso selettivo della nullità del contratto-quadro, potrebbe avallare un uso abusivo del diritto, che la Suprema Corte ha sempre inteso condannare.
Secondo quest’ultima teoria la firma del funzionario della banca è obbligatoria per la validità del contratto, per cui bisognerebbe stabilire se l’investitore, così come può opporsi alla declaratoria di nullità, (Cass., Sez. Un. n.26242 e n. 26243 del 2014) possa convalidare il contratto, mediante concreti comportamenti da questi posti in essere.
Per risolvere la controversa questione sopra esposta, la Corte ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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(Altalex, 5 maggio 2017. Nota di Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Ordinanza 11-27 aprile 2017, n. 10447 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Xxxx. XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxx - Presidente - Xxxx. XXXXXXX Xxxxx - Consigliere -
Xxxx. XXXXXXXXX Xxxxx - Xxxxxxxxxxx -
Xxxx. XXXXXXXXX Xxxxxxxx - rel. Consigliere - Dott. DE XXXXX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25840/2013 proposto da:
R.C.C., (c.f. (XXXXXXX)), R.S.A. (c.f. (XXXXXXX)), T.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliati in Roma, Via X. Xxxxxxxx n. 51, presso l'avvocato Xxxxxx
Xxxxxxx, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro
Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 187, presso l'avvocato Xxxxxxxx Xxxxxxx, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Barcellona Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 678/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2017 dal cons. XXXXXXXXX XXXXXXXX;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale xxxx. XXXXXX Xxxxxxxxx, che ha concluso per la trasmissione atti alle Sezioni Unite o in subordine rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Xxxxxxxx Xxxxxx che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato Xxxxxx Xxxxxxxxx che ha chiesto la trasmissione alle SS.UU. o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Torino con sentenza del 26 marzo 2013 ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande proposte da R.C.C., R.S.A. e T.M., in proprio e quali eredi di R.M.R.P., volte all'accertamento della nullità, o, in subordine, all'annullamento o alla risoluzione per inadempimento, nonchè alla condanna alle restituzioni sia del capitale inizialmente versato di Euro 2.652.186,81, sia del saldo negativo del rapporto di gestione patrimoniale di Euro 494.691,61 oltre accessori, con riguardo ai contratti di gestione patrimoniale, investimento e finanziamento conclusi con Banca Sella s.p.a. sin dal 1997.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) pur essendo stato il contratto- quadro di gestione, consulenza ed amministrazione di portafogli in data 20 aprile 1998 sottoscritto solo dai clienti, e non anche da un funzionario della banca, nondimeno non sussiste nullità per difetto di forma scritta: osservando, da un lato, che il contratto reca la dichiarazione espressa degli investitori circa la consegna di un esemplare del contratto "sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi", ossia la banca, onde risulta che ogni parte abbia consegnato all'altra copia da essa sottoscritta; e, dall'altro lato, che nè le fonti comunitarie, nè il precedente storico di cui alla
L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6 postulano il requisito della forma scritta contrattuale, ma piuttosto il requisito sostanziale della idonea informazione, e che il requisito previsto dal X.Xxx. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 è soddisfatto dalla firma dell'investitore, quale precetto di protezione del medesimo, volto essenzialmente a superare le asimmetrie informative; b) sebbene il predetto contratto-quadro sia intervenuto alcuni mesi dopo l'inizio del rapporto di gestione patrimoniale, le precedenti operazioni non sono state mai contestate dai clienti, nè sono state individuate specificamente le operazioni anteriori al 20 aprile 1998, di cui si voglia far valere la nullità; c) detto contratto contiene tutti gli elementi prescritti dal legislatore, nè i clienti hanno precisato di quali elementi essenziali difetterebbe; d) non sono nulli i singoli ordini di investimento, perchè la loro materiale esecuzione rientrava nella gestione discrezionale della banca non presupponente una veste contrattuale formale, mentre le parti ebbero a pattuire non la forma scritta degli ordini, ma quella telefonica; e) nessuna operazione estranea al mandato ricevuto la banca ha posto in essere, nè vi era necessità di una diversa fonte contrattuale sovraordinata al contratto di gestione; f) la banca ha
provato di avere pienamente assolto ai propri obblighi informativi, in quanto i clienti hanno più volte ricevuto informazioni circa l'assenza di "alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione" e "ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria sia superiore all'unità", prendendo atto "che il valore di mercato di tali investimenti è, per sua natura, soggetto a notevoli variazioni" con "elevati rischi perdite di dimensione anche eccedenti l'esborso originario", e l'asimmetria informativa è stata colmata costantemente nel corso di aggiornamento del rapporto, anche in ordine alla propensione al rischio ed obiettivi di investimento; i clienti, del resto, hanno mantenuto un profilo di alta speculatività per ben otto anni, dimostrando in ogni occasione, anche mediante le numerose telefonate trascritte, una notevolissima competenza finanziaria e realizzando quindi sempre operazioni ad essi adeguate; non esisteva, infine, conflitto di interessi nelle negoziazioni in contropartita diretta, che non ebbero mai a traslare il rischio sui clienti ma, al contrario, furono poste in essere proprio per eseguire il mandato; i clienti furono posti in condizione di immediatamente rilevare le perdite, ricevendo ogni opportuna informazione; nè infine, gli investitori hanno provato il nesso causale tra tutti i pretesi inadempimenti e le perdite da essi subite. Avverso questa sentenza propongono ricorso gli investitori, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la Banca Sella s.p.a., depositando altresì la memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1350, 1418 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e art. 30 reg. Consob n. 11522 del 1998, avendo la corte del merito ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione del contratto-quadro di gestione da parte della banca, mentre non può ritenersi applicabile il principio di equipollenza della produzione del documento in giudizio, questione peraltro non riproposta in appello;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., X.Xxx. n. 58 del 1998, artt. 23 e 24, e artt. 30, 32-37 ss., 47 reg. Consob n. 11522 del 1998, per avere la corte del merito ritenuto il contratto del 20 aprile 1998 come il contratto-quadro, mentre un simile contratto non fu mai concluso tra le parti;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., X.Xxx. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, artt. 29-29 reg. Consob n. 11522 del 1998, per avere la corte del merito ritenuto infondatamente provato l'adempimento, da parte della banca, dei propri obblighi informativi, fondandosi su documenti del 1997 e del 1998, che tuttavia erano all'uopo inidonei;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1222 e 2697 c.c., X.Xxx. n. 58 del 1998, art. 23 per non avere la corte del merito ritenuto che la prova del nesso eziologico tra gli inadempimenti della banca e il danno agli investitori fosse in re ipsa, avendo per forza di cose quegli inadempimenti agli obblighi informativi inciso sulla volontà dei clienti.
2. - Il primo motivo del ricorso pone la questione se, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 la sottoscrizione della banca sia necessaria ad substantiam anch'essa - accanto a quella dell'investitore
- al fine della valida conclusione del contratto di gestione su base individualizzata di portafogli di investimento, che trova la sua fonte normativa nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 24 (ma identico dubbio interpretativo sorge in casi analoghi, ovvero in tutti i contratti di prestazione di servizi di investimento, ai sensi dell'art. 23 cit., e nei contratti bancari, ai sensi del D.Lgs. 24 settembre 1993, n. 385, art. 117).
La questione sopra riassunta si pone in quanto, secondo la prassi del settore bancario, la conclusione del contratto-quadro si attua, al fine di rispettare i requisiti della forma e della consegna dello stesso al cliente, con la sottoscrizione di quest'ultimo del contratto, che resta in possesso della banca, seguita dalla consegna al cliente di un altro documento identico al primo, stavolta a firma dell'istituto di credito: in tal modo, allo scambio documentale segue la disponibilità, in capo a ciascuna parte, dell'originale sottoscritto dall'altra.
3. - In ordine al quadro normativo di riferimento, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 prevede che "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (...) sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti (...) Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo"; aggiunge il terzo comma che "la nullità può essere fatta valere solo dal cliente".
La L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6, lett. c), prevedeva già il medesimo requisito di forma per la stipulazione del contratto-quadro di investimento (al riguardo, cfr. Cass. 19 maggio 2005, n. 10598; 9 gennaio 2004, n. 111; 7 settembre 2001, n. 11495).
Dal suo canto, l'art. 30, comma 1 reg. Consob n. 11522 del 1998 prevedeva che gli intermediari non potessero "fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto" e che "una copia di tale contratto è consegnata all'investitore".
Ora, l'art. 37 del reg. Consob n. 16190 del 2007, sostitutivo del precedente - che resta, peraltro, applicabile ratione temporis al caso in esame - a sua volta prevede che gli intermediari "forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente", nonchè specifici requisiti di contenuto.
4. - Per quanto riguarda la sottoscrizione del cliente, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che la mancanza del "contratto d'investimento (c. d. contratto-quadro) sottoscritto (dai coniugi)" determina "la nullità delle operazioni d'investimento successivamente compiute dalla banca, stante la previsione dell'art. 23 tuf (D.Lgs. n. 58 del 1998); e se tali operazioni sono da considerarsi nulle, per difetto di un indispensabile requisito di forma richiesto dalla legge a protezione dell'investitore, è evidentemente da escludere che se ne possa predicare la ratifica tacita. Quando il legislatore richiede la forma scritta per meglio tutelare una delle parti del contratto, sarebbe manifestamente contraddittorio ammettere che quel difetto di forma sia rimediabile mediante atti privi anch'essi di forma scritta" (così Xxxx. 22 marzo 2013, n. 7283, in motivazione, vicenda in cui i clienti avevano efficacemente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto-quadro; nello stesso senso, Xxxx. 22 dicembre 2011, n. 28432).
In relazione alla previsione in discorso, specificamente dettata per i contratti finanziari - laddove il comune regime codicistico dei contratti avrebbe lasciato libertà di forma - la menzionata decisione, come altre analoghe, ha dunque sottolineato che è indispensabile la sottoscrizione ad opera del cliente al contratto-quadro, essendo il requisito di forma posto a protezione esclusiva del medesimo, e che la mancanza della sua sottoscrizione non può essere superata con l'omessa contestazione dei rendiconti periodici.
Ancora, si è ribadito come il contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, va redatto per iscritto a pena di nullità, deducibile solo dal cliente, secondo la prescrizione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 28 (Cass. 31 dicembre 2013, n. 28810); che, parimenti, il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, forma scritta prevista dalla legge a protezione dell'investitore, la quale non ammette equipollenti o ratifiche (Cass. 24 febbraio 2016, n. 3623), cosicchè non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali, di cui all'art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, il quale assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario (Cass. 19 febbraio 2014, n. 3889, fattispecie in cui la banca aveva consegnato al cliente un modulo contrattuale di gestione del patrimonio mobiliare affinchè fosse sottoscritto e restituito, ma ciò non era avvenuto).
5. - Quanto al profilo riguardante la sottoscrizione anche della banca, ovvero la questione specifica in esame, recenti decisioni di questa Sezione, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) l'art. 23 cit. impone una forma bilaterale ad substantiam; b) la produzione in giudizio, da parte della banca, del contratto-quadro da essa non sottoscritto non è idoneo equipollente della sua sottoscrizione.
Tanto si legge nelle più recenti decisioni della Xxxxx (x. Xxxx. 00 marzo 2016, n. 5919 e 11 aprile 2016, n. 7068, assunte alle udienze del 9 e 10 febbraio 2016; nello stesso senso, anche Xxxx. 27
aprile 2016, n. 8395, 27 aprile 2016, n. 8396, 19 maggio 2016, n. 10331 e 3 gennaio 2017, n. 36).
Xxxxxx, si può senz'altro convenire, con le citate decisioni, su quest'ultima affermazione: ed invero, ove la norma richiedesse la forma scritta bilaterale ad substantiam, non sarebbe possibile ritenere soddisfatto il requisito per equipollente mediante la produzione del documento non firmato in giudizio, o mediante altri comportamenti concludenti posti in essere dalla banca e documentati per iscritto.
Invero, questa tesi (affermata dalla meno recente Cass. 22 marzo 2012, n. 4564) non regge, perchè il costante principio, secondo cui la mancata sottoscrizione di una scrittura privata è supplita dalla produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che ne intende avvalersene (fra le tante, Xxxx. 5 giugno 2014, n. 12711; 17 ottobre 2006, n. 22223; 5 giugno 2003,
n. 8983) comporterebbe comunque - nelle vicende come quella in esame - il perfezionamento ex nunc del contratto-quadro: che, dunque, non varrebbe a rendere validi ordini di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartiti; nè si dà convalida del contratto nullo, per l'art. 1423 c.c.).
Sotto questo profilo, dunque, le decisioni sopra ricordate vanno senz'altro condivise.
6. - L'affermazione sub a), relativa alla necessità della sottoscrizione dell'intermediario, a fini di validità del contratto di investimento, richiede, invece, qualche ulteriore riflessione.
La giurisprudenza di merito e la dottrina non risolvono, infatti, univocamente il punto controverso se, per la validità del contratto concluso con la banca, sia necessaria anche la sottoscrizione della medesima, pur quando comunque sussista la firma del cliente.
Invero, accanto ad orientamenti conformi a quello di recente accolto dalla S.C., diverse sono le conclusioni di quella parte degli interpreti che movendo dalla ratio della norma, finalizzata alla protezione del contraente debole e alla valorizzazione delle esigenze di chiarezza e di trasparenza informativa - escludono, invece, per la validità del contratto la necessità della sottoscrizione della banca, laddove risulti la predisposizione da parte della stessa e la firma del cliente.
7. - Da tempo, la dottrina ha convincentemente xxxxxxxx, nell'ambito della più generale teorica della forma, che non tutte le prescrizioni di forma sono uguali. Se la forma ad substantiam, nella sua solennità propria degli scambi immobiliari tipici dell'economia fondiaria, funge, nell'ambito dei rapporti paritari, da criterio d'imputazione della dichiarazione, oltre che servire a favorire - a tutela di entrambi contraenti - i "beni" della chiarezza nei contenuti, della ponderazione per l'impegno assunto e della serietà dell'accordo, nonchè a distinguere le mere trattative dall'atto definitivo, occorre poi pur riflettere sul fatto che, invece, laddove le parti non si trovino su di un piano di parità perchè si ravvisa una "parte debole" del rapporto, a scongiurare il rischio della insufficiente riflessione o dell'approfittamento ad opera dell'altro contraente interviene, allora, la forma, o formalità "di protezione": il cui fine precipuo è proprio quello di proteggere lo specifico interesse del contraente "debole" a comprendere ed essere puntualmente e compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale.
Onde si discorre di "forma informativa", ponendosi l'accento sui caratteri che valgono piuttosto a differenziarla dalle regole tradizionali delle patologie civilistiche del negozio.
Proprio con riferimento ai nuovi fenomeni contrattuali, derivanti dallo sviluppo dei mercati - nel trascorrere da un'economia rurale alle dinamiche del mercato finanziario e digitale - si parla, invero, di un ritorno al "formalismo negoziale", o "neoformalismo", cui sempre più il legislatore sembra far ricorso (e non solo per l'atto, ma più genericamente per l'attività): stavolta a tutela, tuttavia, non di entrambi i contraenti posti su di un piano di parità, ma specificamente di uno di essi, all'evidenza reputato "debole" (sebbene, poi, in una visione macroeconomica, non si possa trascurare che detta tutela, eliminando o riducendo le inefficienze derivate dagli abusi delle imprese, giovi ancora alla sicurezza dei traffici dei capitali e degli investimenti, la quale trae com'è noto benefici dal buon funzionamento del mercato finanziario e dalla prevedibilità delle condotte dei suoi operatori).
Peraltro, il "ritorno al formalismo", con i relativi costi transattivi, si giustifica solo ove il contratto sia davvero "asimmetrico" e sussista l'esigenza di protezione in ragione della rischiosità del negozio stesso: onde, ad esempio, la forma scritta non è prevista per il contratto di mera consulenza finanziaria.
La nullità che ne deriva, a sua volta, persegue prettamente finalità di protezione del contraente debole, nel cui interesse essa viene conformata come invalidità relativa (cfr. pure D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117; D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 36).
La nullità di protezione è, nel contempo, strumento di governo degli scambi e mezzo di tutela degli interessi di una delle parti del contratto rispetto a situazioni di "irrazionalità" - la quale, nei contratti di investimento o in generale del mercato finanziario, viene identificata con la disinformazione - che ne compromettono la libertà di scelta.
Al fine di comprendere la realtà economica e giuridica descritta, la visuale del formalismo negoziale rigidamente "di struttura" è stata ritenuta inadeguata, lasciando il campo a quella "di funzione".
Se tale nullità, dunque, è funzionale in primis alla tutela della più ampia informazione dell'investitore (sebbene permanga il ricordato interesse generale all'efficienza del mercato del credito), tanto da presentare rilevanti differenze di disciplina rispetto alla nullità del codice civile, tutte le prescrizioni da essa presidiate vanno intese in tale logica: la quale deve guidare, dunque, anche la valutazione sul punto se il cliente sarebbe pregiudicato, nella sua completa e consapevole autodeterminazione, dalla mancanza di firma della banca sul contratto-quadro.
Si noti che il contratto ben potrebbe contenere anche condizioni individuali, concordate con il singolo cliente: così come sarà consentito che, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sia richiesta dall'investitore all'intermediario una specifica approvazione scritta del contratto.
8. - In particolare, la previsione formale del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 è dettata a fini esclusivi di tutela dell'investitore: e ciò, invero, riconoscono anche tutte le recenti sentenze di questa Corte, sopra menzionate (p. 5).
Può parlarsi, in definitiva, di cd. forma di protezione: la quale, al pari della cd. nullità di protezione, cui la violazione della stessa conduce, è volta specificamente a portare all'attenzione dell'investitore
- la parte "debole" del rapporto (non per ragioni socio-economiche, ma) in quanto sprovvisto delle informazioni professionali sul titolo e, più in generale, sugli andamenti del mercato finanziario - l'importanza del negozio che si accinge a compiere e tutte le clausole del medesimo.
La prescrizione formale trova la sua ratio nel fine di assicurare la piena e corretta trasmissione delle informazioni al cliente, nell'obiettivo della raccolta di un consenso consapevole alla stipula del contratto (il consenso informato). Per tale ragione, la nullità di protezione può essere fatta valere solo dal cliente, oltre che rilevata d'ufficio dal giudice, sempre nell'esclusivo interesse e vantaggio del primo.
Come la nullità di protezione palesa caratteri affatto speciali - sopra tutte, appunto, la facoltà di farla valere solo da parte del contraente a cui favore è dettata, con l'eventualità, quindi, di una sanatoria "di fatto" del negozio (come non ha mancato di rilevare già la Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon, punti 31 e 32, secondo cui il giudice deve non applicare una clausola abusiva, salvo che il consumatore vi si opponga; nonchè Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx'Xxxxxx xxxxxxx, 00 giugno 2012, C-618/10, Banco Espahol de Credito SA, punti 42 e 43; onde non convincono del tutto alcuni tentativi degli interpreti di ricondurre la categoria della nullità speciale ad unità con il regime generale) - allo stesso modo la forma ivi prevista non è la stessa prescritta dall'art. 1350 c.c. per i contratti immobiliari ad equilibrio simmetrico.
Al riguardo, si è constatato come l'ordinamento europeo non mostri di ritenere rilevante una forma scritta per i contratti bancari e finanziari, sottintendendo che gli obiettivi della normativa di trasparenza - funzione preminente del vincolo formale in tale ambito - possano essere raggiunti anche con altri strumenti, quali i supporti cartacei o le bozze del documento.
Si vedano, in tal senso, la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, attuata con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha introdotto nel t.u.b. il Capo 2-bis sui "Servizi di pagamento" (art. 126-bis-126-octies) e la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, recepita dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato il capo 1 sulle disposizioni generali in tema di operazioni bancarie ed il capo 2 del t.u.b. sul "Credito ai
consumatori", dalle quali si traggono indicazioni piuttosto nel senso di una riduzione del peso assegnato al formalismo negoziale.
9. - Secondo una prima tesi, dunque, potrebbe reputarsi adempiere al requisito della forma scritta, prevista a pena di nullità dall'art. 23 cit., la sottoscrizione, da parte del cliente, del modulo contrattuale contenente il contratto-quadro. La cd. forma informativa sarebbe quindi rispettata, perchè soddisfatto è l'interesse alla conoscenza ed alla trasparenza, o scopo informativo, cui essa è preordinata.
L'altra parte del rapporto, ovvero l'intermediario finanziario, è il soggetto predisponente le condizioni generali di contratto, cui l'investitore aderisce: intermediario per il quale nessuna di dette esigenze si rinviene.
Di qui, il rilievo che la sottoscrizione della banca, a differenza di quella dell'investitore, non occorra, affinchè il contratto sia perfetto: l'una volontà deve essere manifestata per iscritto ad substantiam, l'altra in ogni forma consentita dall'ordinamento.
La predisposizione del modulo ad opera della banca potrebbe dirsi rendere non più necessaria, cioè, l'ulteriore formale approvazione del predisponente: considerato che l'adeguata ponderazione e la rispondenza dell'accordo ai propri interessi è stata già valutata con la redazione del documento medesimo, nonchè la sua approvazione ad opera delle autorità indipendenti cui è demandata la vigilanza del settore; e, soprattutto, non è la banca il soggetto a cui tutela il requisito formale è posto.
La sottoscrizione da parte del delegato dell'istituto di credito non sembra perseguire, infatti, i fini sottesi alla disposizione; anzi, esigere tale firma pare porsi in senso contrario al dinamismo nella conclusione dei contratti finanziari (tenuto conto che, di regola, il funzionario bancario che lo cura non ha poteri di rappresentanza), e, dunque, all'efficienza dei mercati, cui in definitiva anche le nullità di protezione mirano. Nè la carenza della sottoscrizione da parte dell'intermediario potrebbe reputarsi legittimare lo stesso a sottrarsi alle regole sancite dal negozio: perchè la nullità di protezione può farsi valere solo dal cliente.
Onde pure la forma di protezione solo la firma del medesimo esige.
Il consenso della banca, pur necessario trattandosi di un contratto, potrebbe dunque rivestire anche altre forme di manifestazione della volontà: di cui talune - quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l'esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 c.c. - a valere quali comportamenti concludenti, idonei a rivelare, anche in via presuntiva, l'esistenza dell'originario consenso.
La firma (del funzionario) della banca non sarebbe dunque certo preclusa, ma resterebbe irrilevante per il perfezionamento e per l'efficacia del negozio; sarebbe parimenti irrilevante che il contratto fosse stato richiesto dal cliente, o provenisse direttamente dall'intermediario.
10. - Occorre ancora considerare come la medesima esigenza di protezione sia sottesa alla distinta previsione, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, dell'obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente, o, come si esprime la disposizione, "un esemplare": anche tale previsione va interpretata, dunque, in una prospettiva di tutela dell'investitore, il quale, ove non fosse in possesso di un modello del contratto da lui sottoscritto, potrebbe non riuscire a conoscere in pieno la sua posizione soggettiva verso la banca.
Fattispecie simili sono contemplate in altre disposizioni: oltre al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 si ricorda il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 35 secondo cui, quando alcune clausole del contratto siano proposte al consumatore per iscritto, esse "devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile"; per il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 50 al consumatore vanno fornite le dovute informazioni "su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole.
Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile"; sempre per il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 50, comma 2, il professionista "fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole"; per il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 67-undecies nei contratti finanziari a distanza il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali e
le necessarie informazioni "su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile", prima della stipula; analoga disposizione, in tema di multiproprietà, reca il D.Lgs. n. 206 cit., art. 71; parimenti, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 124 come modificato nel 2010, prevede tra gli obblighi precontrattuali che siano fornite informazioni sul contratto di credito "su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"" e, su richiesta, "è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito".
Insomma, requisiti "formali" come strumento non solo di manifestazione della volontà, ma di trasmissione di informazioni, dati e notizie sull'operazione.
Peraltro, qui si esclude che si tratti di obbligo di forma in senso tecnico, trattandosi di mero supporto per l'immagazzinamento dei dati" e di comportamenti imposti relativi alla documentazione (che, nell'ultima ipotesi indicata, sono richiesti espressamente prima del formarsi del vincolo, secondo una ratio che potrebbe essere estesa anche al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23: ed, infatti, in entrambe le fattispecie si tratta di offrire informazioni e trasparenza al cliente, perchè sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione nelle scelte negoziali).
Dalla previsione dell'obbligo di consegna di un esemplare del documento negoziale, di cui al D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, e art. 30 Reg. Consob n. 11522 del 1998 (ora, art. 37 del Reg. Consob n. 16190 del 2007), non è dato poi trarre elementi in contrario, con riguardo al tema in discorso, nel senso della necessaria sottoscrizione della banca: si apprezza, invero, al riguardo la differenza con le diverse indicazioni degli artt. 1742 e 1888 cod. civ. sulla forma scritta ad probationem nei contratti di agenzia e di assicurazione, ove ciascuna parte "ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto" e l'assicuratore "è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto".
Si è parlato così di "pluralismo di formalismi", in dipendenza delle diverse funzioni ad essi assegnate dall'ordinamento e delle conseguenze che ne derivano (solo in taluni limitati casi afferenti l'idoneità dell'atto di autonomia privata a produrre effetti), sovente di legislazione speciale o di provenienza comunitaria.
11. - Secondo la tesi che si va esponendo, la conclusione della irrilevanza della firma della banca deriva pure dalla necessità, nel rispetto della ratio della norma, di evitare una lettura dell'art. 23 cit. affatto disfunzionale ed inefficiente per il mercato finanziario, anche a fini di prevenzione di un facile uso opportunistico dello strumento formale.
Come potrebbe avvenire, alla stregua di quanto nella pratica non di rado è dato riscontrare, qualora il contratto sia, dapprima, a lungo e fruttuosamente eseguito con vantaggio per il cliente, il quale, a fronte di una perdita marginale successiva, si risolva ad impugnarlo per nullità, in ragione della mancata sottoscrizione della banca, senza che a quel punto ove si segua la tesi della natura ad substantiam della sottoscrizione dell'intermediario medesimo - possa rilevare l'avvenuta proficua esecuzione del contratto, ove pure protratta per molti anni con reciproca soddisfazione delle parti. Si offrirebbe, così, tutela a quel contraente che, maliziosamente abusando di una posizione di vantaggio conferita dalla legge ad altri fini, deducesse la nullità del contratto pur eseguito senza contestazioni da entrambe le parti.
Si aggiunga altresì che, qualora la banca avesse sottoscritto la sua copia e consegnato la stessa al cliente, conservando la copia firmata da quest'ultimo, sarebbe non difficile, per il cliente scorretto, non produrre comunque in giudizio detto esemplare in suo possesso e negare sia mai stato firmato: si apprezza qui la differenza "sociologica" con la nullità della tradizione codicistica, tipica dei contratti aventi ad oggetto beni immobili, di cui all'art. 1350 c.c., dove la prassi appena descritta viene posta in essere nella realtà degli affari proprio sul presupposto - secondo l'id quod plerumque accidit - di un interesse dell'altro contraente a dedurre non la nullità, ma, al contrario, l'esistenza e la validità del contratto, chiedendone l'esecuzione.
Per tali ragioni, non lascia soddisfatti l'esplicita affermazione dell'attribuzione all'investitore della facoltà di far valere la nullità del contratto-quadro solo rispetto ad alcuni ordini, in quanto l'investitore potrebbe selezionare il rilievo della nullità e rivolgerlo ai soli acquisti che desideri
caducare, ma non ad altri, pur attuativi del medesimo contratto quadro (x. Xxxx. 27 aprile 2016, n. 8395): ossia, il cd. uso selettivo della nullità del contratto-quadro, in quanto rivolta esclusivamente a produrre effetti nei confronti di alcuni acquisti di prodotti finanziari, soluzione che potrebbe avallare senz'altro l'uso abusivo del diritto, da altre decisioni di questa S.C. tuttavia ampiamente stigmatizzato (e multis: Xxxx. 13 settembre 2016, n. 17968, sulle assenze dal lavoro; 5 aprile 2016,
n. 6533, sull'iscrizione di ipoteca; 21 ottobre 2015, n. 21318, sull'azione risarcitoria extracontrattuale; 12 giugno 2015, n. 12263, sul contratto di fideiussione e mancato tempestivo adempimento imputabile; 15 ottobre 2012, n. 17642, ancora in tema di fideiussione; accanto a tutta la giurisprudenza tributaria in tema), o, se si vuole, la condotta contraria a buona fede, secolare portato di civiltà giuridica ex art. 1375 c.c..
12. - Per l'opposta ricostruzione, secondo cui anche la sottoscrizione della banca è requisito di forma ad substantiam, deve porsi la questione se, avendo la nullità effetti ex tunc, a sua volta la banca sia legittimata o no a ripetere quanto versato a favore del cliente; o se, a fronte di un uso "selettivo" della nullità, l'intermediario possa eccepire la violazione della buona fede contrattuale, e con quali conseguenze.
Ancora, occorrerà domandarsi se sia ipotizzabile la convalida del contratto nullo, proprio per essere la nullità di tipo relativo, onde in ciò debba ravvisarsi uno di quei casi in cui la legge "dispone diversamente", ai sensi dell'art. 1423 c.c.. Secondo la tesi che reputa la forma scritta prevista ad substantiam anche quanto alla sottoscrizione del funzionario bancario, infatti, dovrebbe vagliarsi la possibilità giuridica se, così come l'investitore può opporsi alla declaratoria di nullità (come ribadito dalle citate Xxxx., sez. un., n. 26242 e n. 26243), specularmente egli possa già provvedere, consapevole di quella nullità, a convalidare il contratto mediante i comportamenti concretamente tenuti.
13. - In conclusione, il Collegio reputa opportuno rimettere la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 3, costituendo questione di massima di particolare importanza se, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, in ordine alla questione or ora precisata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017.