Contratto di Assicurazione dei rischi di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d’impiego e ricovero ospedaliero
Contratto di Assicurazione dei rischi di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d’impiego e ricovero ospedaliero
CPI – Creditor Protection Insurance “BLUCREDIT ONE”
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/06/2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
L’Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010 (il “Regolamento Trasparenza”), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
! Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 20132 Milano, Tel. 00000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione offre delle Coperture Assicurative operanti esclusivamente in forza dell’adesione ad un’apposita polizza collettiva, stipulata dal Contraente, facente parte del Gruppo UBI BANCA, per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 Codice Civile, con l’Impresa, CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Resta inteso che l’adesione alla Polizza è facoltativa per l’Assicurato.
Il Contratto di Assicurazione CPI – Creditor Protection Insurance - “Blucredit ONE” non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
! Avvertenza:
L’Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si rinvia all’Art. 5 – Durata e cessazione delle singole coperture assicurative e all’Art. 6 – Diritto di Recesso dell’Assicurato delle Condizioni di Assicurazione per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del Contratto di Assicurazionee alle modalità di esercizio del diritto di Recesso.
3. Coperture Assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni
Il Contratto di Assicurazione CPI - Creditor Protection Insurance “Blucredit ONE” è un’Assicurazione a Premio Unico, che ha lo scopo di garantire l’Assicurato dai rischi di Invalidità Permanente Totale da Malattia o Infortunio, Inabilità Temporanea Totale da Malattia o Infortunio, Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia o Infortunio che dovessero colpire l’Assicurato per poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi assunti dallo stesso nei confronti della Banca. Per tale finalità l’Assicurato, all’atto dell’adesione alla Polizza, sottoscrive le Coperture Assicurative sinteticamente descritte di seguito in funzione della propria condizione occupazionale:
A) Copertura Assicurativa 1:
Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio, sottoscrivibile da parte di tutte le tipologie di Assicurati.
La presente Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dal rischio di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio avvenuta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L’indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro – costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso – determinata secondo le modalità previste all’Art. 7. – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” delle Condizioni di Assicurazione e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza.
Si rinvia all’Art. 7. – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” Sezione A delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa.
e
B) Copertura Assicurativa 2:
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
La presente Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, avvenuta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazionee non oltre la sua scadenza. L’Indennizzo è il pagamento di un’Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l’Inabilità Temporanea Totale, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7 – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” delle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia all’Art. 7 – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione B delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa.
Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del Settore Privato che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno 6 mesi.
La presente Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dal rischio di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo notificato successivamente alla data di effetto del Contratto d’assicurazione e non oltre la sua scadenza. L’Indennizzo è il pagamento di un’Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata la disoccupazione, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7 – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione C delle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia all’Art. 7 – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione C delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa.
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del Settore Pubblico che non hanno beneficiato della Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale di cui alla lettera A.
La presente Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, avvenuto nel periodo di validità del Contratto di Assicurazionee non oltre la sua scadenza. L’Indennizzo è il pagamento di un’Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il Ricovero, calcolata/e secondo le modalità previste l’Art. 7 – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione D delle Condizioni di Assicurazione.
La presente Copertura Assicurativa non è comulabile con la Copertura Assicurativa per Inabilità Temporanea Totale di cui alla lettera B.
Si rinvia all’Art. 7– “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione D delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa.
Con riferimento alla Copertura Assicurativa 2 (si veda sopra la lettera B), nel caso in cui l’Assicurato modifichi la sua condizione professionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), la Copertura Assicurativa si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del Sinistro, sarà valida la Copertura Assicurativa corrispondente alla condizione occupazionale dell’Assicurato al momento del sinistro stesso.
Per maggior dettaglio si rimanda alla lettura dell’Art. 1 – “Oggetto della Copertura Assicurativa” delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Ciascuna delle Coperture Assicurative è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell’Indennizzo. Si richiama in particolare l’attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alle Coperture Assicurative; 3 - Persone non assicurabili 7- Prestazioni assicurative relative alle Coperture Assicurative, Sezioni A.1, A.2 B.1, B.4, C.1, C.3, D.1, D.3, D.4 delle Condizioni di Assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio e all’art. 8 – Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Si richiama l’attenzione sulle Carenze, Franchigie assolute e massimali e limitazioni elencate per ciascuna delle singole Coperture Assicurative nella tabella che segue. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio agli 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sez. A.3, A.4,B.3, B.4, B.5, C.3, C.4, C.5, D.3, D.4 e D.5.
In particolare, nelle tabelle che seguono, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle Coperture Assicurative e alle prestazioni offerte:
Copertura Assicurativa | Indennizzo | Carenza | Franchigia Assoluta | Massimali /Limiti | Massima Durata della Copertura Assicurativa | Assicurabi lità Lavoratori autonomi | Assicura bilità Lavorato ri Dipende nti del settore privato | Assicurabi lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia | Indennizzo pari al Debito Residuo | 180 giorni solo per Malattia | Nessuna | Debito Residuo al momento del Sinistro, in ogni caso l’Indennizzo non potrà eccedere il valore dell’importo massimo erogato nell’ambito del Finanziamento, pari a Euro 500.000,00. | Durata del finanziamento con il massimo di 480 mesi | SI | SI | SI |
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni solo per Malattia | 30 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 120 mesi | SI | NO | NO |
Perdita d'Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni | 30 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 120 mesi | NO | SI | NO |
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni solo per Malattia | 7 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 120 mesi | NO | NO | SI |
Nel caso di più cointestatari assicurati con riferimento al medesimo Finanziamento, l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato verrà suddiviso in base agli importi indicati nella Dichiarazione di Adesione.
Nell’ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il funzionamento delle Carenze e delle Franchigie Assolute che riguardano le varie Coperture Assicurative, prendendo come esempio un Finanziamento e una Polizza aventi decorrenza dal giorno 01/06/2015:
A | B | C | D | E | F |
Copertura Assicurativa | Decorrenza della polizza dal | Carenza | Sinistri non coperti perché accaduti nel periodo di Carenza | Data inizio Copertura Assicurativa perché è trascorso il periodo di Carenza | Franchigia Assoluta (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell’indennità spettante) |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia | 01/06/2015 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/06/2015 | Nessuna |
180 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 27/11/2015 | 28/11/2015 | Nessuna | ||
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | 01/06/2015 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/06/2015 | 30 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 29/08/2015 | 30/08/2015 | 30 giorni | ||
Perdita d'Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo | 01/06/2015 | 90 giorni | Tutti quelli accaduti fino al 29/08/2015 | 30/08/2015 | 30 giorni |
Ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | 01/06/2015 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/06/2015 | 7 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 29/08/2015 | 30/08/2015 | 7 giorni |
Con riferimento al Finanziamento e alla Polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque:
un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio rientra da subito in Copertura Assicurativa, non essendo prevista in tale ipotesi, né Xxxxxxx (colonna C) né Franchigia Assoluta (Colonna F);
un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia non rientra in Copertura Assicurativa nel caso in cui la malattia si manifesti entro il 27/11/2015 (colonna D), in quanto l’evento rientra nel periodo di Carenza di 180 giorni previsto dalla polizza (colonna C); l’evento invece rientra nella Copertura Assicurativa nel caso in cui si verifichi il 28/11/2015 o successivamente (xxxxxxx E), essendo in tali caso trascorso il periodo di Carenza.
Per quanto concerne le altre Coperture Assicurative, al termine dei rispettivi periodi di Carenza, nel calcolare l’Indennizzo spettante all’Assicurato andrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta previsto per ciascuna Copertura Assicurativa (colonna F).
Per un Sinistro Malattia denunciato, ad esempio, in data 30/09/2015 e relativo alla Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, il periodo valido ai fini del calcolo dell’Indennizzo spettante all’Assicurato è quello successivo al 30/10/2015, cioè trascorso il periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni (colonna F).
Lo stesso procedimento indicato per l’Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di Carenza e Franchigia Assoluta rispettivamente previsti, vale per le Coperture Assicurative Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 7 – Prestazioni Assicurative relative alle Coperture Assicurative.
! Avvertenza:
All’Art. 11 – Somme assicurate delle Condizioni di Assicurazione sono indicati gli importi massimi che possono essere coperti con la Polizza.
In particolare, per l’insieme dei Finanziamenti stipulati dall’Assicurato e coperti dal Contratto di assicurazione, l’Impresa si impegna a corrispondere:
relativamente alla Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, una somma massima di € 500.000,00;
relativamente alle Coperture Assicurartive Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un’Indennità mensile massima di € 2.000,00, un massimo di 12 indennità mensili per ciascun Sinistro e un massimo di 24 Indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
L’Art. 11 – Somme assicurate indica altresì che, nel caso in cui la somma assicurata dal Contraente per una o più Operazioni di Finanziamento risultasse superiore a € 500.000,00, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti ai sensi della Polizza verranno ridotte in proporzione, determinandone l’importo in base alla formula seguente:
Somma assicurata
Indennizzo = x Indennità dovuta (indennità mensile o debito residuo)
Somma erogata
Prendendo come esempio un’Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche: somma erogata € 700.000,00;
rateazione: mensile;
durata dell’operazione: 25 anni; tasso di interesse: 5,00%;
importo mensile della rata: € 1.461,48, somma assicurata: € 500.000,00
in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l’indennità mensile a favore dell’Assicurato sarà pari a € 1.043,91, ricavata in base alla seguente formula:
€ 500.000,00
--------------------------- x € 1.461,48 = € 1.043,91
€ 700.000,00
mentre in caso di sinistro che interessi la garanzie Invalidità Permanente Totale dovuta a Xxxxxxxx, poniamo alla fine del decimo anno, con debito residuo di € 184.811,19, l’indennizzo a favore dell’Assicurato sarà pari a € 132.008,00, ricavato in base alla seguente formula:
€ 500.000,00
--------------------------- x € 184.811,19 = € 132.008,00
€ 700.000,00
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione prevede limiti massimi di età dell’Assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 2 – Persone assicurabili
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità
! Avvertenza:
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazioneo successivamente, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Lettura dell’Art.19 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio.
! Avvertenza:
Non vi sono clausole di nullità della Polizza.
! Avvertenza:
Per gli assicurati aventi un’età superiore a 60 anni o che richiedono un capitale Assicurato superiore ad € 200.000,00 viene richiesta la compilazione di un questionario medico confidenziale.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario medico confidenziale.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 2.2 – Persone assicurabili - delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non previsti.
6. Premi
Il Premio della presente Polizza:
• è “unico” e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la Durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento;
• viene versato all’Impresa dal Contraente che ha ricevuto mandato irrevocabile di pagamento del Premio da parte dell’Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l’importo del premio versato.
Ai fini del pagamento del premio, l’Assicurato ha autorizzato il Contraente, anche per conto di eventuali cointestatari, ad addebitare il proprio conto corrente, qualora aperto presso il Contraente stesso, per il pagamento del Premio della presente Xxxxxxx.
! Avvertenza:
La Polizza non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa o del Contraente.
Il premio corrisposto è gravato dei seguenti costi, connessi alla presente Polizza, e posti a carico dell’Assicurato:
spese di emissione Polizza € 5,00;
commissioni di intermediazione corrisposte in media al Contraente in relazione al presente prodotto: 32,00 € ogni 100,00 di Premio imponibile versato, corrispondenti al 32% del Premio imponibile.
Relativamente ai singoli Assicurati, la Dichiarazione di Adesione alla copertura assicurativa indica l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore.
! Avvertenza:
In caso di Xxxxxxx, estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le Coperture Assicurative cessano e l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a € 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso nei casi di estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), l’Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, dandone comunicazione all’Impresa contestualmente all’estinzione del Finanziamento.
Si rinvia agli articoli 5 – Durata e cessazione delle singole coperture assicurative e Art. 10 – Rimborso del premio delle Condizioni di Assicurazione, per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all’indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all’Assicurato.
! Avvertenza:
La determinazione del Premio di polizza avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate:
Garanzia 1: il tasso al lordo delle imposte dello 0.009426% da moltiplicare per il capitale totale Assicurato e per il periodo in mesi di durata del Finanziamento;
Garanzia 2: il tasso al lordo delle imposte dello 0.00541% da moltiplicare per il capitale Assicurato totale e per il periodo in mesi di durata del’Operazione di Finanziamento con il massimo di 120 mesi
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del Sinistro.
8. Diritto di recesso
! Avvertenza:
L’Assicurato ha diritto di recedere senza oneri dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il Premio Unico fosse stato già corrisposto, l’Impresa, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di Recesso previste dalla Legge.
Si rinvia all’Art. 6 – “Diritto di Recesso dell’Assicurato” di cui alle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazionesi prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione
La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
I Premi di tutte le garanzie prestate dalla Polizza sono soggetti all’imposta del 2,5%.
Sui Premi pagati è riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF sui Premi stessi nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
Trattandosi di Polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del Premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di Sinistro sono esenti dall’IRPEF.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
! Avvertenza:
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le Condizioni di Assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro:
individuazione del momento di insorgenza del Sinistro; esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro; spese per l’accertamento del danno;
ipotesi in cui è prevista la visita medica; procedure liquidative.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 – “Denuncia dei Sinistri – Documentazione
– Criteri di liquidazione”, Art. 13 – “Pagamento dell’Indennizzo”, Art. 17 – “Arbitrato” delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto e/o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazioneo la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
14. Arbitrato
L’Art.17 – Arbitrato indica che l’Assicurato e l’Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle Malattie o degli Infortuni o sul grado di Inabilità e/o Invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
! Avvertenza:
Fermo quanto previsto all’Art. 17 – Arbitrato, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo espletamente dell’obbligatoria procedura di mediazione secondo quanto disciplinato dall’Art. 18 - Mediazione e Foro Competente per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della Polizza.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxx
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Accollo contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l’Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza del Finanziamento, con o meno la liberazione dell’accollato a seconda della volontà delle parti (art. 1273 del Codice Civile).
Assicurato la persona fisica che, in qualità di titolare o cointestatario del Finanziamento, ha sottoscritto facoltativamente la Dichiarazione di Adesione ed il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa.
Attività Sportiva Professionistica
attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Banca la banca che eroga il Finanziamento.
Beneficiario l’Assicurato. Resta inteso che il Contraente non può essere designato come beneficiario/vincolatario della Polizza.
Carenza intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle Coperture Assicurative, durante il quale le Coperture Assicurative non sono operanti.
Codice delle Assicurazioni
il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come integrato e modificato.
Cartella Clinica documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Contraente: la Banca, facente parte del gruppo UBI Banca, che ha stipulato la polizza collettiva per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 Codice Civile.
Contratto
di Assicurazione
contratto che regola i rapporti tra l’Assicurato, il Contraente e l’Impresa nell’ambito del quale l’Impresa, a fronte del pagamento del Premio si impegna a corrispondere all’Assicurato una Indennità al verificarsi di un Sinistro
Copertura Assicurativa
la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza in base alla quale l’Impresa si impegna a pagare l’Indennizzo all’Assicurato
Debito Residuo l’importo residuo in linea capitale del Finanziamento, dovuto dall’Assicurato alla Banca erogatrice del Finanziamento, compresi gli interessi maturati al momento del Sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo
dovuto dall’Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc.
Durata Contrattuale periodo durante il quale il Contratto di Assicurazioneè efficace.
Dichiarazione di Adesione
documento o modulo sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Diritto di Recesso diritto dell’Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazionee farne cessare gli effetti.
Esclusioni rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura Assicurativa prestata dall’Impresa.
Fascicolo Informativo
l’insieme della documentazione informativa da consegnare all’Assicurato, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione e Dichiarazione di Adesione predisposto dall’Impresa in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
Finanziamento il contratto con il quale il Contraente concede all’Assicurato un finanziamento per un’operazione di mutuo ipotecario, di durata non superiore a 40 anni e di importo erogato fino ad un massimo di € 500.000,00.
Franchigia Assoluta: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un eventoindennizzabile atermini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Gruppo UBI Banca gruppo bancario italiano, iscritto all’Albo Gruppi Bancari al n. 3111.2 (avente UBI Banca s.c.p.a. come capogruppo), del quale fanno parte, tra le altre, le seguenti Banche: Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banco di Brescia s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Regionale Europea s.p.a., Banca Popolare di Ancona s.p.a., Banca Carime s.p.a. e Banca di Valle Camonica s.p.a.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Inabilità Temporanea Totale
l’impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il Sinistro, l’Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa.
Indennità, Indennizzo la somma liquidabile dall’Impresa a termini di Polizza.
Indennità Mensile con riferimento al Finanziamento, l’importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo al Finanziamento in essere con la Banca
Infortunio evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità Permanente Totale
la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dall’Assicurato, in
misura superiore al 65% della capacità totale.
Istituto di Cura l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative
IVASS già ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: indica l’organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Lavoratore Autonomo a) la persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente;
b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali;
c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata).
Lavoratore Dipendente
la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero e non regolato dalla legge italiana.
Lavoratore Dipendente Settore Privato
Lavoratore Dipendente che non sia Dipendente Pubblico sulla base della definizione sotto indicata.
Lavoratore Dipendente Settore Pubblico
la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione.
Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n° 300.
Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge.
Malattia alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Pregressa Malattia che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all’Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della Polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie.
Massimale somma massima garantita dall’Impresa all’Assicurato.
Non Lavoratore la persona che, al momento del Sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i Lavoratori Dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale. Resta inteso che rientrano in tale categoria anche i pensionati.
Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo
la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (Legge n° 604/1966 art. 3) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
Polizza il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio la somma dovuta all’Impresa per la Copertura Assicurativa
Premio Unico importo da corrispondere in soluzione unica all’Impresa al momento della stipula della Polizza.
Prescrizione estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Questionario medico Confidenziale
modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che l’Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di Assicurazione.
Ricovero Ospedaliero la permanenza in Istituto di Cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da Infortunio o Malattia.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.
Surroga sostituzione nel Finanziamento ai sensi dell’art.120-quater del decreto legislativo n°385 del 1°settembre 1993 (c.d. “portabilità passiva”).
CPI – Creditor Protection Insurance Blucredit One
Condizioni di Assicurazione
SOMMARIO
Condizioni di Assicurazione | Pag. | 3 |
Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa | Pag. | 3 |
Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle Coperture | ||
Assicurative | Pag. | 4 |
Art. 3 - Persone non assicurabili | Pag. | 4 |
Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio | Pag. | 4 |
Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative | Pag. | 4 |
Art. 6 - Diritto di Recesso dell'Assicurato | Pag. | 5 |
Art. 7 - Prestazioni relative alle Coperture Assicurative | Pag. | 6 |
Art. 8 – Esclusioni | Pag. | 9 |
Art. 9 - Determinazione del Premio | Pag. | 10 |
Art. 10 - Rimborso di Premio | Pag. | 10 |
Art. 11 - Somme assicurate | Pag. | 11 |
Art. 12 - Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione | Pag. | 11 |
Art. 13 - Pagamento dell’Indennizzo | Pag. | 14 |
Art. 14 - Altre assicurazioni | Pag. | 14 |
Art. 15 - Estensione territoriale | Pag. | 14 |
Art. 16 - Cessione della Polizza | Pag. | 14 |
Art. 17 - Arbitrato | Pag. | 15 |
Art. 18 – Mediazione e Foro competente | Pag. | 15 |
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Pag. | 15 |
Art. 20 - Prescrizione | Pag. | 15 |
Art. 21 – Modifiche dell’Assicurazione | Pag. | 15 |
Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa | Pag. | 15 |
Art. 23 - Imposte ed oneri fiscali | Pag. | 15 |
Art. 24 – Forma delle comunicazioni | Pag. | 16 |
Art. 25 - Legge applicabile | Pag. | 16 |
CONDIZIONI di ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa
L’Impresa, a fronte del Finanziamento stipulato tra la Banca e l’Assicurato, riconosce all’Assicurato le seguenti garanzie:
A) Copertura Assicurativa 1:
Copertura per Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o a Malattia per tutte le tipologie di Assicurati;.
e, in funzione della condizione occupazionale dell’Assicurato,
B) Copertura Assicurativa 2:
A) Copertura per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
B) Copertura per Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Settore Privato.
C) Copertura per Ricovero Ospedaliero dovuto da Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Settore Pubblico.
Il Beneficiario delle Coperture Assicurative sopra menzionate è sempre l’Assicurato; in nessun caso quest’ultimo potrà designare il Contraente come Beneficiario o vincolatario delle coperture medesime.
Resta inteso che con riferimento alla Copertura Assicurativa 2, nel caso in cui l’Assicurato modifichi la sua condizione occupazionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), la Copertura Assicurativa si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del Sinistro, sarà valida la Copertura Assicurativa corrispondente alla condizione occupazionale dell’Assicurato al momento del Sinistro stesso.
Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alle Coperture Assicurative Art. 2.1 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche:
− che hanno perfezionato con la Banca un Finanziamento;
− che alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione hanno già compiuto 18 anni ma non hanno ancora superato i 65 anni di età;
− per le quali la somma tra l’età come sopra definita e la durata del Contratto di Assicurazione non sia superiore a 75 anni di età.
Nel caso di più cointestatari Assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, possono essere assicurate, ognuna per l’intero importo oggetto del finanziamento (qualora un solo cointestatario venga assicurato) o in quote uguali del totale (qualora vengano assicurati tutti i cointestatari), fino a sei persone fisiche per ciascuna Polizza. Non rientrano nel novero delle persone fisiche le ditte individuali.
Qualora nel corso della validità della Polizza uno dei cointestatari perda i requisiti di assicurabilità di cui al successivo Art. 3 - Persone non assicurabili, la Copertura Assicurativa opererà interamente a favore del/i cointestatario/i assicurabile/i, se presente/i.
Art. 2.2 - Formalità di adesione alle Coperture Assicurative
Per accedere alle Coperture Assicurative, l’Assicurato compila e sottoscrive la Dichiarazione di Adesione.
E’ facoltà dell’Impresa, per persone con età superiore a 60 anni e/o capitali assicurati superiori ad € 200.000,00, accettare o meno la validità della Copertura Assicurativa, sulla base del Questionario medico confidenziale, che l’Assicurato si impegna a fornire all’atto della compilazione della Dichiarazione di Adesione, attestante lo stato di buona salute conseguente alla visita medica effettuata.
Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dal Contraente e da questo inviate all’Impresa.
Art. 2.3 – Consegna del Fascicolo Informativo
Il Contraente si impegna a consegnare all’Assicurato, prima dell’adesione alla Copertura Assicurativa, il Fascicolo Informativo.
La Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall’Assicurato, indica l’ammontare di tutti i costi effettivamente sostenuti dall’Assicurato con evidenza dell’importo percepito dal Contraente.
Art. 3 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza.
E’ comunque prevista la possibilità di accedere alla Copertura Assicurativa ai soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 8 - Esclusioni del presente Contratto di Assicurazione.
Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio Art. 4.1 – Decorrenza delle posizioni assicurative
Le Coperture Assicurative hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell’Assicurato a condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio Unico ai sensi dell’Art. 4.2. – Pagamento del Premio.
Art. 4.2 – Pagamento del Premio
Le prestazioni di cui alla Polizza sono offerte a fronte del pagamento di un Premio Unico per tutta la durata del periodo assicurativo.
All’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione il Premio Unico viene corrisposto all’Impresa mediante addebito sul conto corrente aperto dall’Assicurato presso la Contraente, oppure, in assenza di tale conto corrente, con altra modalità concordata con l’Assicurato.
Il Contraente si impegna a versare il Premio Unico all’Impresa per conto degli Assicurati.
Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative Il periodo assicurativo ha la stessa durata del Finanziamento, con il massimo di:
1) 480 mesi dalla data di decorrenza della Polizza, per la Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia;
2) 120 mesi dalla data di decorrenza della Polizza, per le Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Fermo restando che in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla Copertura Assicurativa prevista dalla lettera
A) di cui all’art.7, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore del/i cointestatario/i assicurabile/i se presenti, le stesse cessano dalle ore 24:00 dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
a) in caso di Accollo;
b) in caso di estinzione integrale anticipata del Finanziamento (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire, in caso di contestazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa unitamente a tutti gli altri Assicurati);
c) in caso di trasferimento del Finanziamento, come ad esempio la Surroga (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa unitamente a tutti gli Assicurati in caso di contestazione del Finanziamento);
d) in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla garanzia di cui al successivo Art. 7, lettera A);
e) in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità ai sensi del precedente Art. 3 – Persone non assicurabili;
f) alla data di pensionamento per le garanzie di cui alle lettere B) e C) dell’articolo 7.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall’art. 10 – Pagamento del Premio.
In questi casi l’Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
L’Assicurato (ovvero, in caso di cointestazione del Finanziamento, congiuntamente tutti gli altri Assicurati), entro 30 giorni dalla data di estinzione totale del Finanziamento o di trasferimento dello stesso (ad esempio in caso di Xxxxxxx), deve/devono manifestare per iscritto la propria scelta fra:
a. mantenere in vigore il Contratto di Assicurazione per la medesima durata ed alle condizioni originariamente pattuite;
b. estinguere la Copertura Assicurativa alla data di anticipata estinzione totale o trasferimento (es. Surroga) del Finanziamento.
La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la sede e tutte le filiali della Contraente.
Resta inteso che in mancanza di scelta da parte dell’Assicurato entro il termine anzidetto, la Copertura Assicurativa si estinguerà e l’Impresa procederà al rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita secondo quanto previsto dall’art. 10 – Rimborso del Premio.
In caso di Accollo, la Copertura Assicurativa viene sempre estinta alla data di Accollo del Finanziamento.
Nel caso di cui alla lettera c) del secondo comma del presente art. 5, l’Assicurato comunicherà all’Impresa gli estremi del nuovo Finanziamento, e in particolare:
• i dati identificativi della Banca subentrante;
• l’importo finanziato;
• il numero del Finanziamento;
• gli estremi del conto corrente su cui dovranno essere versati gli eventuali Indennizzi.
Nel caso di variazione della durata del Finanziamento, la Copertura Assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l’originaria durata della Polizza.
Ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si assume che tutte le rate di cui al Finanziamento previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Banca.
Art. 6 - Diritto di Recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il Premio Unico, l’Impresa provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di Recesso previste dalla Legge.
Art. 7 - Prestazioni relative alle Coperture Assicurative
Le Coperture Assicurative, vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A), B), C) e D:
A) Copertura Assicurativa in caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia
A.1) Assicurati coperti
Tutti gli Assicurati che perfezionano il Finanziamento con la Banca.
A.2) Rischio coperto
Il rischio coperto vale per le Invalidità Permanenti Totali dovute a Infortunio o Malattia, manifestatisi nel periodo di validità della Copertura Assicurativa e non oltre la sua scadenza.
A.3) Carenza
La Copertura Assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di Carenza di 180 giorni.
Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia manifestatasi entro 180 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La Copertura Assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta ad Infortunio non è soggetta a Carenza.
A.4) Indennizzo
Dopo il periodo di Carenza sopraindicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative previste dalla Polizza.
Nel caso di più cointestatari Assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascun Assicurato è suddiviso in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Qualora si sia verificata l’Accollo, il trasferimento (Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto di Assicurazione, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo pari al Debito Residuo al momento del Sinistro riferito all’originario piano di ammortamento.
B) Copertura Assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
B.1) Assicurati coperti
Tutti gli Assicurati che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Autonomo.
B.2) Rischio coperto
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia occorso o insorta nel periodo di validità della Copertura Assicurativa e non oltre la sua scadenza.
B.3) Franchigia Assoluta
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni.
B.4) Carenza
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a
Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio non è soggetta a Carenza.
B.5) Indennizzo
Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totale, un'Indennità Mensile :
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia Assoluta.
Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia Assoluta.
Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, per la prosecuzione del Contratto di Assicurazione, l’Indennità Mensile sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento.
C) Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo
C.1) Assicurati coperti
Tutti gli Assicurati che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Dipendente Settore Privato.
C.2) Rischio coperto
Il rischio assicurato è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del Lavoratore Dipendente Settore Privato.
C.3) Franchigia Assoluta
La Copertura Assicurativa per il caso di Perdita di Impiego per giustificato motivo oggettivo è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni.
C.4) Carenza
La Copertura Assicurativa per il caso di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 giorni. Pertanto, nel caso il licenziamento venga notificato all’Assicurato entro 90 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo.
C.5) Indennizzo
Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo della disoccupazione un'Indennità Mensile
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la Copertura Assicurativa verrà riattivata a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al precedente punto C.1.
Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del contratto di Assicurazione, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento.
D) Copertura Assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
D.1) Assicurati coperti
Tutti gli Assicurati che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Non Lavoratore o di Lavoratore Dipendente Settore Pubblico che non hanno beneficiato della Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale di cui alla lettera A). La presente Copertura Assicurativa non è cumulabile con la Copertura Assicurativa per Inabilità Temporanea Totale di cui alla lettera B).
D.2) Rischio coperto
Il rischio assicurato è il Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia occorso o insorto nel periodo di validità della Copertura Assicurativa e non oltre la sua scadenza.
D.3) Franchigia Assoluta
La Copertura Assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto a ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 7 giorni.
L’inizio del periodo di franchigia Assoluta coincide con il primo giorno di Ricovero Ospedaliero.
D.4) Carenza
La Copertura Assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza non sarà corrisposto alcun Indennizzo. La Copertura Assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio non è soggetta a Carenza.
D.5) Indennizzo
Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo del Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo.
Nel caso di più cointestatari Assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Qualora l'Assicurato, a seguito della dimissione da un Istituto di Cura, subisca, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta.
Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata copertura e cessazione delle singole Coperture Assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del Contratto di Assicurazione, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento.
Art. 8 - Esclusioni
Le Coperture Assicurative non sono operanti per i casi di:
a. dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b. partecipazione attiva dell'Assicurato a: delitti dolosi; fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; risse, tranne per il caso di legittima difesa; atti di terrorismo e sabotaggio;
c. azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente;
d. Sinistri che siano conseguenza dell'uso o abuso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico;
e. Sinistri determinati da stati di ebbrezza o di alcolismo acuto o cronico;
x. xxxxx di aeromobili, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio o semplicemente se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
g. partecipazione a corse o prove di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
h. Infortuni già verificatisi e Malattie Pregresse alla data di decorrenza della Copertura assicurativa e loro seguiti e conseguenze;
i. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
j. Malattie e/o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
k. Malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; sono altresì esclusi i Sinistri derivanti dalla pratica, anche non professionistica, di: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere nonché dall’uso, anche come passeggero, di mezzi di volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili.
Sono, infine, escluse, le partecipazioni a competizioni (comprese relative prove e allenamenti) organizzate da federazioni sportive o per le quali comunque l’Assicurato percepisca una qualsiasi forma di remunerazione;
l. sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ed inoltre:
1) per le Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia:
m. interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche o fitoterapiche;
n. Ricoveri Ospedalieri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeutico, infertilità, sterilità;
o. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG, check-up di medicina preventiva;
2) per la Copertura Assicurativa Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo:
p. licenziamenti dovuti a giusta causa;
q. dimissioni;
r. licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
s. licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
t. contratti stagionali;
u. passaggio in quiescenza o in caso di prepensionamento;
v. situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria;
w. licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
x. superamento del periodo di comporto.
Art. 9 - Determinazione del Premio
Il tasso di Premio, comprensivo di imposte, è da applicarsi all’importo erogato con il Finanziamento – che non potrà superare il limite di € 500.000,00 ed è calcolato in base alla durata del Finanziamento sottoscritta dall’Assicurato, con il massimo di 480 mesi per la Copertura Assicurativa di cui all’art. 7 lettera A) e di 120 mesi per la Copertura Assicurativa di cui all’art. 7 lettere B), C) e D).
La determinazione del Premio di Polizza avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate:Copertura Assicurativa in caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia :
il tasso al lordo delle imposte dello 0.009426% da moltiplicare per il capitale totale assicurato e per il periodo in mesi di durata del Finanziamento;
Altre Coperture: il tasso al lordo delle imposte dello 0.00541% da moltiplicare per il capitale assicurato totale e per il periodo in mesi di durata del Finanziamento con il massimo di 120 mesi
Il Premio, determinato “una tantum” per il periodo assicurativo, viene corrisposto dal Contraente all’Impresa per conto dei propri clienti che hanno aderito alla Polizza ed assunto la qualità di Assicurati.
Resta inteso che i costi connessi alla Polizza restano ad esclusivo carico dell’’Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l’importo del Premio versato all’Impresa nel suo interesse.
Art. 10 - Rimborso del Premio
Il rimborso del Premio è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
a) Accollo del Finanziamento;
b) estinzione integrale anticipata o trasferimento (es. Surroga) del Finanziamento, qualora tutti gli Assicurati, ai sensi dell’ Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative, abbiano manifestato per iscritto la volontà di estinguere la copertura assicurativa alla data di anticipata estinzione del Finanziamento/trasferimento, escluso il caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla garanzia di cui al punto A dell’Art. 7.
Il rimborso, per ciascuna delle Coperture Assicurative in vigore alla data in cui si verifica l’evento che ne determina la richiesta, viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente:
Pr = Pu * (Dr / Dp)
dove:
Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato;
Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione;
Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell’evento che determina la richiesta di rimborso;
Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi.
In questi casi l’Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e l’Indennizzo resterà commisurato all’originario piano di ammortamento.
Negli altri casi non previsti dal presente articolo il Premio rimane acquisito dall’Impresa ai sensi dell’art. 1896 Codice Civile.
Art. 11 - Somme assicurate
Per ciascun Assicurato, per l’insieme del Finanziamento assistito dalla presente Polizza, le prestazioni massime garantite dall’Impresa sono di:
a) per la Copertura Assicurativa di cui all’Art. 7 - Prestazioni relative alle Coperture Assicurative, lettera
A) Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, un importo fino a € 500.000,00;
b) per ciascuna delle coperture di cui all’Art. 7 - Prestazioni relative alle Coperture Assicurative, lettere
B) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, C) Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un'Indennità Mensile fino a € 2.000,00.
Qualora il capitale finanziato risultasse superiore al limite di € 500.000,00, in caso di Sinistro tutte le Indennità spettanti saranno ridotte in proporzione al rapporto esistente tra detto limite e il capitale erogato con il Finanziamento.
Art. 12 - Denuncia dei Sinistri – Documentazione - Criteri di liquidazione
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa e produrre la documentazione di seguito indicata:
per la Copertura Assicurativa A) Invalidità Permanente Totale conseguente a: Infortuni
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla filiale alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 15 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi del art. 1913 Codice Civile.
La denuncia del Sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento, copia del verbale rilasciato dall’ASL o copia della domanda all’ASL.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Malattia
l’Assicurato deve denunciare la Malattia entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, si possa ritenere che la Malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze possa interessare la Copertura Assicurativa prestata.
Documentazione
– dichiarazione compilata dal medico curante attestante la diagnosi;
– documentazione sanitaria comprovante l’Invalidità Permanente (copia del verbale rilasciato dall’ASL o copia della domanda fatta all’ ASL);
– qualora si sia verificata l’integrale e anticipata estinzione del Finanziamento, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La copertura è valida sia che l’Assicurato risulti essere lavoratore sia che risulti essere Non Lavoratore. L’accertamento del grado di invalidità viene effettuato non prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data della denuncia dell’Infortunio o della Malattia, secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.Lgs. n° 38 del 2000 e successive modifiche o integrazioni.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Qualora la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto già affetto da altre Malattie o Infortuni, non è considerato risarcibile il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti.
Nel corso della Copertura Assicurativa’assicurazione le invalidità permanenti già in essere ed accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di aggravamento sia in caso di concorrenza con nuove Malattie o Infortuni .
Nel caso, quindi, la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente Malattia o Infortunio, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente condizione menomativa.
Per la copertura B) Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
Documentazione
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata del Finanziamento coperta dal Contratto di Assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− certificazione del medico curante contenente la causa del Sinistro, la diagnosi e la prognosi;
− in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, copia della Cartella clinica;
− ultima dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata o il trasferimento (es. la Surroga) o l’Accollo dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Per data del Sinistro si intende la data di inizio dell’Inabilità Temporanea Totale certificata dal medico curante.
Criteri di liquidazione
La Copertura Assicurativa B) è valida solo a favore di:
- Lavoratori Autonomi.
L’Impresa si riserva la possibilità di richiedere documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione.
Per la Copertura Assicurativa C) Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo
Documentazione:
Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della prima rata del Finanziamento coperta dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− lettera di licenziamento del datore di lavoro;
− fotocopia del libretto di lavoro e/o della scheda professionale;
− certificato di ”Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego);
− documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante lo stato di disoccupazione e/o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazione dello stato di disoccupazione, con firma autenticata;
− gli ultimi due cedolini paga.
Per ottenere l’indennizzo relativo alle successive rate coperte dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà fornire:
documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante il perdurare dello stato di disoccupazione e/o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazione dello stato di disoccupazione con firma autenticata
oppure,
− qualora percepisca l’indennità di mobilità, l’attestazione del pagamento della stessa, oppure,
- qualora percepisca l’indennità di disoccupazione, l’attestazione del pagamento della stessa.
Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione integrale e anticipata o il trasferimento (es. Xxxxxxx) o l’Accollo del Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Per data del Sinistro si intende la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Criteri di liquidazione
La Copertura Assicurativa C) è valida solo a favore di:
lavoratore Dipendente di azienda del settore privato.
L’Impresa si riserva la possibilità di effettuare verifiche e accertamenti presso i datori di lavoro o presso gli enti previdenziali.
Per la Copertura Assicurativa D) Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
Documentazione:
Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della prima rata del Finanziamento coperta dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero;
− non appena disponibile, eventualmente anche oltre il termine sopra indicato, copia della Cartella Clinica e lettera di dimissione dall’Istituto di Cura;
− documentazione attestante la categoria lavorativa.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata del Finanziamento e/o il trasferimento (es. Xxxxxxx) o l’Accollo ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative, l’Assicurato, entro 15 (quindici) giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Per data del Sinistro si intende la data del Ricovero in Ospedale
Criteri di liquidazione
La Copertura Assicurativa D) è valida solo a favore di:
Non Lavoratori e Lavoratori Dipendenti Settore Pubblico che non hanno beneficiato della Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale. La presente Copertura Assicurativa non è cumulabile con la Copertura Assicurativa per Inabilità Temporanea Totale di cui alla lettera B) dell’Art. 7 – Prestazioni relative alla Coperture Assicurative. L’Impresa si riserva la possibilità di effettuare verifiche e accertamenti presso il datore di lavoro o presso gli enti previdenziali.
Disposizioni comuni per tutte le coperture
L'Impresa si riserva in ogni caso di richiedere o disporre:
− accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro;
− copia del contratto di Finanziamento;
− documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione, per valutare, in funzione dell’attività lavorativa che l’Assicurato sta svolgendo al momento del Sinistro, se e quale Copertura Assicurativa è attivabile;
− prospetto di ammortamento rate;
− codice IBAN.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono, infine:
− sciogliere da ogni vincolo al riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa, il cui costo sarà a totale carico dell’Impresa medesima.
Art. 13 - Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa, previo accordo con l’ Assicurato, si impegna a liquidare le Indennità dovute entro i 30 giorni successivi.
Le Indennità e/o i rimborsi dovuti in forza della presente Polizza sono di carattere personale e non sono trasmissibili agli eredi dell’Assicurato.
Tuttavia se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’Infortunio o dalla Malattia dopo che l’Indennità sia stata concordata con lo stesso, l’Impresa liquida agli eredi l’importo concordato.
Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) previsti dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del Contratto di assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi di Polizza direttamente all’Assicurato sul conto corrente indicato ai sensi dell’ Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative.
Art. 14 - Altre Assicurazioni
Resta convenuto che le Coperture Assicurative prestate dall’Impresa con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione a favore del/gli Assicurato/i.
Art. 15 - Estensione territoriale
Relativamente alle Coperture Assicurative Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio, Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l’assicurazione ha validità in tutti i paesi del mondo.
Relativamente alla Copertura Assicurativa Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, l’assicurazione vale per i contratti di lavoro stipulati nell’ambito del Territorio Italiano e regolati dalla legge Italiana.
Gli accertamenti e la liquidazione dei Sinistri – in valuta corrente – verranno comunque effettuati in Italia.
Art. 16 - Cessione della Polizza
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
Art. 17 - Arbitrato
L’Assicurato e l’Impresa hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità oggetto delle Coperture Assicurative prestate con la presente Polizza. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
L’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti.
Art. 18 - Mediazione e Foro competente
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia.
In tal caso, la parte che propone la mediazione deve trasmettere all’altra parte la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta inteso che, ai fini di quanto sopra, l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa di ogni circostanza che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio e delle variazioni della professione.
Art. 20 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 21 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all’art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili dei Sinistri.
Art. 23 - Imposte ed oneri fiscali
Le imposte d’Assicurazione ed eventuali altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza, sono a carico dell’Assicurato.
Art. 24 - Forma delle comunicazioni
Salvo dove espressamente derogato, tutte le comunicazioni tra l’Assicurato, il Contraente, l’Intermediario e l’Impresa dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata, fax o altra forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio di quest’ultimo come risultante dalla Dichiarazione di Adesione.
Art. 25 - Legge applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
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Mod. 1443 ed. 15/06/2015