SCHEMA DI CONVENZIONE
Rep. n. _
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ SITUATO IN LOC. CA’ BRACCHI IN COMUNE DI VENTASSO (RE) (ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 28.7.2004. N. 16)
PREMESSO che
- il Comune di Ventasso è proprietario di una struttura ricettiva extralberghiera denominata “Ostello della Gioventù”, ubicata in Xxx Xxxxxxxx x. 000 Xxx. Xx’ Xxxxxxx;
- xx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, con L.R. n. 16/2004 “Disciplina delle strutture dirette all’ospitalità” ha disciplinato l’apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all’ospitalità;
- la suddetta L. R. n. 16/2004, all’art. 4, individua le diverse tipologie ricettive, suddividendo le stesse in due tipologie: strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extralberghiere, elencando nell’ambito di queste ultime gli “ostelli”;
- l’art. 8 della citata legge stabilisce che “sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani;
- il medesimo art. 8 stabilisce che gli ostelli sono gestiti, di norma, da Enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo
25 di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile, prevedendo altresì che
gli ostelli possono essere gestiti da altri operatori privati e che, in tal caso, le tariffe e le condizioni di esercizio devono essere regolamentate in apposita convenzione con il Comune;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2186/2005 del 19 dicembre 2005 sono stati approvati i requisiti e standard strutturali per l’esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva per gli appartamenti ammobiliati per uso turistico (L.R. 16/04 art. 3 comma 2);
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. del
, ha approvato una gara per l’affidamento della gestione della struttura ricettiva extralberghiera comunale denominata “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” ubicata in Via Popolare n. 140 Loc. Ca’ Bracchi ed approvato il relativo schema di convenzione;
- con Determinazione n. del a firma del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, ambiente e patrimonio è stata indetta per il giorno la gara per l’affidamento della gestione dell’Ostello;
- con Determinazione n. del del a firma del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, ambiente e patrimonio è stato aggiudicato l’affidamento della gestione dell’immobile denominato “Ostello” per lo svolgimento di attività turistico ricettiva alla per la durata di anni 8 (OTTO);
- il Signor in data ha presentato dichiarazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio di attività di “Ostello della Gioventù” da esercitarsi in Via Popolare n. 140
25 Loc. Ca’ Bracchi;
Tutto quanto premesso,
Con la presente scrittura privata da valere in ogni miglior modo di ragione e di legge
L’anno il giorno del mese di
nella residenza municipale,
TRA
Il Comune di Ventasso, con sede in Piazza I Maggio n. 3 - 42032 Cervarezza (RE), (d’ora innanzi denominato anche “Amministrazione”), rappresentato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio Xxx. Xxxxx Xxxxxx, in virtù del provvedimento sindacale n. 14 del 28.12.2020, la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Ventasso avente Codice Fiscale: 91173360354 - P.IVA: 02697790356 con sede in Xxxxxx X Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxxxxx (XX), ai sensi dell’art. 107, comma 3, D.Lgsl. 18/08/2000, n. 267 ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. del ;
E
Il Signor che di seguito nel testo sarà denominato “Affidatario”, con sede legale in C. F. , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede di , nella sua qualità di in nome e per
conto di iscritto alla C.C al numero
– R.E.A. numero in data
si conviene e si stipula quanto segue
25 ART. 1 OGGETTO
Il Comune di Ventasso affida a , la gestione dell’Ostello per la Gioventù in Comune di Ventasso, sito in Località Xxxxxxxx – Cà Bracchi, identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Ventasso – Sezione C Ligonchio al Foglio 21 Particella 213 sub.1 Cat. D/2 Rendita Euro 3.719,00.
La capacità ricettiva attuale della struttura è autorizzata per complessivi 25 posti letto.
La struttura è costituita da:
piano TERRA: 2 ampi saloni, cucina, dispensa, wc;
piano PRIMO: 2 camere da 3 posti letto, 3 camere da 2 posti letto e 1 camera con 1 posto letto tutte con wc in camera;
piano SECONDO: 1 camere da 3 posti letto, 4 camere da 2 posti letto e 1 camera con 1 posto letto tutte con wc in camera;
cortile con parcheggio ed area verde.
ART. 2 DURATA
La durata della presente convenzione ha inizio dal 1 maggio 2021 e termina il 30 aprile 2029, per una durata di anni otto (8).
ART. 3 FINALITA’ ED UTILIZZO DELLA STRUTTURA
L’affidatario si impegna a rispettare le finalità e le condizioni di cui all’Art. 8 della L.R.16/2004 ed i requisisti strutturali e di esercizio previsti per gli “ostelli per la gioventù” nella direttiva Regionale emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2186 del 19/12/2005 (pubblicata sul B.U.R. Xxxxxx Xxxxxxx n. 32 del 02/03/2006), che qui si richiamano integralmente.
25 L’affidatario si impegna ad utilizzare l’Ostello affidato in gestione per il
servizio di pubblica utilità di soggiorno ricezione notturna e diurna del turismo prevalentemente giovanile. Potranno essere ospitati presso la struttura persone maggiorenni, e/o minori accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. La struttura verrà inoltre utilizzata per l’accoglienza dei gruppi coinvolti in iniziative di interesse ambientale, turistico, culturale, associativo, scolastico, didattico, educativo, sportivo, sociale, nel rispetto della disciplina regionale di settore. In caso di disponibilità può essere utilizzata per accogliere famiglie, sportivi e persone o gruppi di persone di qualsiasi genere.
Per quanto riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande valgono le normative vigenti.
Art. 4 SERVIZI FORNITI
La gestione è finalizzata alla destinazione dell’immobile quale Ostello con soggiorno, pernottamento ed eventuale somministrazione alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge, con i limiti e criteri stabiliti dalla vigente legislazione in materia.
L’attività di gestione verrà esercitata secondo quanto disposto dal successivo art. 6, integrato dalle proposte presentate a corredo dell’offerta tecnica in sede di gara, che diverranno parte integrante della medesima.
Alla luce dell’esperienza maturata o a seguito del sopraggiungere di nuovi elementi, nel corso della gestione potranno essere concordate fra le parti modificazioni alla programmazione gestionale e/o degli eventi al fine di migliorare e di rendere coerente ai tempi l’offerta del
25 servizio.
ART. 5 TARIFFE ED INTROITI
Le tariffe da applicarsi nei confronti degli utenti dell’Ostello dovranno essere in linea con gli standard nazionali. Gli introiti relativi alle attività dell’Ostello ed a quella del locale con licenza di somministrazione di alimenti e bevande ad esso collegata sono riscossi a cura e spese dell’affidatario e sono di spettanza del medesimo.
ART. 6 - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA GESTIONE ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà:
a) garantire alla clientela un servizio omogeneo alla classificazione assegnata alla struttura;
b) conoscere la normativa riguardante i requisiti di esercizio e strutturali degli ostelli, nonché di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e conoscere gli adempimenti che da esse derivano. Spetta ad essa inoltre, l’adempimento degli obblighi di cui al T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 e successive modificazioni;
c) garantire la custodia per tutta la durata della convenzione. Il periodo di apertura della struttura, fermo il rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale, garantendo comunque, anche durante la chiusura, la custodia della struttura;
d) tenere in buono stato di manutenzione la struttura nella sua interezza, beni mobili, immobili ed area verde. Al termine della
25 convenzione, l’immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato di
manutenzione, salvo l’usura derivata dall’uso secondo le regole del buon padre di famiglia;
e) segnalare ogni situazione o problema in cui l’intervento dell’Amministrazione possa essere necessario o utile; si impegna altresì a consentire periodiche ispezioni da parte dell’Amministrazione, al fine di verificare il buon mantenimento dell’immobile e visionare registri o documenti ritenuti utili.
Sono a carico dell’Affidatario:
f) le spese relative all’energia elettrica, acqua, riscaldamento, nettezza urbana, telefono, sfalcio dell’erba. Pertanto tutte le utenze dovranno, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, essere volturate in capo all’Affidatario;
g) l’arredo dei locali in base alla classificazione assegnata alla struttura;
h) la manutenzione ordinaria;
i) L’Affidatario si impegna inoltre a segnalare ogni problema o situazione in cui l’intervento dell’ Amministrazione Comunale possa essere necessario o utile, a consentire all’Amministrazione la visione di registri e documenti ritenuti utili e periodiche ispezioni, al fine di verificare il buon mantenimento degli impianti nonché lo stato complessivo dell’immobile;
l) la manutenzione straordinaria nei casi in cui interventi siano necessari a causa di comportamenti imputabili all’Affidatario o per mancata custodia o per inadempienze. In tali casi le spese restano a
25 totale carico dell’Affidatario. Tutte le opere di miglioria apportate
dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione affiancherà un proprio tecnico, che dovrà approvare gli interventi stessi;
m) la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 ed una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari ad €. 500.000,00;
n) l’impegno a stipulare, con l’Amministrazione Comunale, convenzioni per la gestione di servizi collaterali utili all’attività turistica nonché, in occasione di particolari situazioni, a stipulare speciali accordi di ospitalità.
L’Affidatario dovrà individuare, per la conduzione dell’Ostello, un gruppo costante di persone di fiducia, formate professionalmente e di comprovata moralità per la corretta e responsabile esecuzione del servizio.
Inoltre l’affidatario si impegna a:
1. esercitare l’attività privilegiando l’uso dei prodotti dell’agricoltura locale e biologica, attivando il servizio nei confronti dell’ospite con caratteristiche di familiarità, cordialità e coinvolgimento;
2. adottare la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché privilegiare l’uso di suppellettili ad uso ripetuto o in caso contrario, in materiale biodegradabile;
3. organizzare l’Ostello della Gioventù come Spazio Polifunzionale,
25 punto di appoggio e di riferimento per le attività in montagna, affinché
il visitatore possa trovare ristoro ed essere informato ed indirizzato alla scoperta della montagna e delle sue peculiarità.
ART. 7 IMPEGNI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale:
a) la consegna della struttura Ostello della Gioventù in Loc. Ca’ Bracchi, priva degli arredi;
b) fornitura della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, legata ai locali;
c) l’impegno ad inserire la struttura nelle attività promozionali turistiche e di coadiuvare il gestore nel promuovere e fare conoscere l’Ostello;
d) la manutenzione straordinaria, quando questa sia necessaria, esclusi i casi contemplati nell’art. 6 punto l).
ART. 8 CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO E PROFILI ECONOMICI
L’Affidatario si impegna a versare all’Amministrazione un canone annuo, che per l’anno 01/05/2021 – 30/04/2022 è fissato in Euro
(importo offerto in sede di gara – busta C).
A partire dal 01/05/2022 l’importo anzidetto verrà aggiornato annualmente sulla base dell’indice generale di variazione I.S.T.A.T. fino al termine delle concessione.
Il pagamento del canone annuale avverrà in due rate uguali pari alla metà del canone, rispettivamente entro il 31 Ottobre ed il 30 Aprile di ogni anno.
Le somme dovute a titolo di canone da parte dell’Affidatario potranno
25 essere ridotte, qualora l’Affidatario esegua lavori di competenza
dell’Amministrazione, previo accordo scritto con la medesima e verifica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio della congruità con i lavori da eseguire e con i prezzi di mercato dei preventivi/computo metrico/elenco prezzi. Ai fini di quanto precede la compensazione opera per gli importi relativi ai lavori di cui il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio abbia verificato la compiuta, effettiva e corretta esecuzione.
A tal fine nel bilancio di previsione dell’anno di presentazione del programma di interventi di straordinaria manutenzione tra le spese in conto capitale sarà previsto un apposito capitolo dell’importo pari al canone ancora da versare per i restanti anni di durata della convenzione.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio trasmetterà il rendiconto dei lavori di straordinaria manutenzione alla Giunta, la quale con propria deliberazione riconoscerà l’importo dei lavori da portare in compensazione.
Per l’importo riconosciuto in compensazione sarà emesso mandato di pagamento e corrispondente reversale d’incasso.
ART. 9 RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE
L’Affidatario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma l’Affidatario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a
25 tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od
inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle attrezzature ed impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose.
Ai fini della garanzia di quanto sopra, il soggetto gestore ha stipulato, per tutta la durata del contratto, in data..……..polizza assicurativa n…………con la compagnia di assicurazione
………………..……………comprendente una polizza per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 ed una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari ad €. 500.000,00.
ART. 10 CESSIONE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione può essere ceduta, previo assenso dell’Amministrazione espresso mediante deliberazione di Giunta.
L’Affidatario cedente è liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti dell’Amministrazione al momento della sottoscrizione di nuova convenzione con il terzo cessionario, il quale subentra in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione sottoscritta con il terzo cessionario dovrà riportare le medesime clausole di cui alla presente convenzione e relativi allegati.
La cessione che non sia stata previamente assentita dall’Amministrazione è priva di qualsiasi effetto e comporta l’immediata risoluzione del contratto.
ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE
25 L’Affidatario deve costituire la cauzione definitiva nella misura del 10%
dell'ammontare del contratto previsto in sede di gara e segnatamente, di euro, nelle forme e nei termini indicati dalle leggi vigenti in materia, ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La suddetta è soggetta alle percentuali di riduzione qualora l’Affidatario rientri nelle condizioni di cui all’ art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La garanzia definitiva è presentata, a scelta dell’Affidatario, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui la garanzia definitiva venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà: essere rilasciata, a scelta dell'aggiudicatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
25 richiesta scritta della stazione appaltante;
- prevedere che il mancato versamento dei premi non sia opponibile all’Ente garantito;
- constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma la fideiussione ed i suoi poteri di impegnare la società che rilascia la fideiussione.
ART. 12 PENALI
L’Amministrazione può comminare all’Affidatario delle penali per comprovate negligenze o omissioni degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 6.
Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Polizia Locale, Ausl ecc.) e vengono inoltrate al comune di Ventasso che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
In caso di inadempienza accertata agli obblighi previsti dal presente contratto il comune procederà a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi.
In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, potranno essere irrogate, previo contraddittorio, le sotto elencate penali:
1. in caso di inadempienza lieve agli obblighi convenzionali, senza giusta causa (es. mancata apertura in periodi stabiliti, pulizia eseguita in modo non adeguato, mancata comunicazione variazione organico, ecc.): è prevista l'applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi;
2. in caso di inadempienza media agli obblighi contrattuali (es.
25 mancato pagamento delle utenze, non rispetto della proposta
di gestione, ecc.): applicazione penale pari ad Euro 300 per singoli episodi;
3. in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali (es. mancanza di attuazione di normative di sicurezza, sanificazioni.., ecc.): applicazione penale pari ad Euro 500 per singoli episodi.
La penale viene applicata con lettera motivata del Responsabile del Servizio, previa comunicazione all'affidatario dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni. L'ammontare della penalità va versato con la seguente rata del canone, occorrendo, il comune può anche rivalersi sulla cauzione di cui al precedente articolo, senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell'addebito, e con termine di dieci giorni per il pagamento e obbligo di reintegro della cauzione nell'importo originario.
ART. 13 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
L’Affidatario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali. L’Affidatario deve attuare l’osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica.
L’Affidatario deve attuare l’osservanza della normativa statale e regionale concernente l’igiene pubblica e dei prodotti alimentari.
25 L’Affidatario deve attenersi a quanto disposto dal X.X.X. 00 xxxxxx
0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali il comune intrattiene rapporti di natura contrattuale. Il personale ed i collaboratori dell’aggiudicatario osservano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano.
L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli.
ART. 14 RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Allo scadere del contratto l’immobile, le sue pertinenze dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta. Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena
25 disponibilità dell’immobile.
Qualora l’immobile consegnato a scadenza presenti situazioni tali da richiedere interventi manutentivi per mancato adempimento di obblighi o noncuranza di gestione dell’Affidatario, l’Amministrazione, oltre a comminare eventuali penali, può rivalersi sulla Cauzione definitiva di cui all’ art. 11 per ottemperare e ripristinare il buono stato di conservazione generale.
Art. 15 RECESSO DELLA CONVENZIONE.
E’ consentito al soggetto gestore recedere dalla convenzione, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. previa intesa con il Comune. Trovano applicazione, altresì, alla presente convenzione gli art. 1453, 1454 e 1455 del c.c.
ART. 16 RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Amministrazione può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere la presente convenzione, previa diffida avvalendosi della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del Codice Civile, per i seguenti motivi:
a) difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nella presente convenzione ed in fase di offerta;
b) utilizzo della struttura per fini e finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione e comunque contrarie alla legge e alla morale;
c) violazione degli obblighi assicurativi e degli obblighi manutentivi a carico dell’Affidatario;
d) mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a qualsiasi titolo dovute all’Amministrazione;
25 e) gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzione
dell’esercizio tali da compromettere la qualità del servizio e/o la funzionalità dell’esercizio e arrecare pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione.
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dagli artt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C., il contratto potrà essere risolto di diritto nei seguenti casi:
a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività ad altri.
Questa ipotesi si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica.
L’Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006, di opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso qualora non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
b) apertura di una procedura di fallimento a carico della dell’aggiudicatario;
c) ritardo nell’avvio del servizio;
d) interruzione senza giusta causa del servizio;
e) violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente ovvero mancata applicazione dei contratti
25 collettivi;
f) inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nella Lettera d’invito/Capitolato;
g) impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario;
h) applicazione di 5 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste a titolo esplicativo nella presente convenzione;
i) ulteriore inadempienza dell’aggiudicatario dopo la comminazione di 10 penalità complessive;
l) assenza del Responsabile Coordinatore del Servizio;
m) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste;
n) n. 2 violazioni dell'obbligo, per la mancata sostituzione di personale ritenuto non idoneo;
o) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento. In tal caso, la risoluzione opera con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione di richiesta di risarcimento per i danni subiti.
Inoltre, qualora l’Amministrazione accerti la disponibilità di nuove convenzioni attive sul Mercato elettronico, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative, può procedere alla risoluzione contrattuale.
25 Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e
fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
ART. 16 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE
Tutte le spese inerenti e consequenziali derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione saranno a carico dell’Affidatario, diritti di segreteria e spese di registrazione eventuali comprese.
ART. 17 TRATTAMENTO DATI E OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA
All'inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato con X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101, e del personale del medesimo che materialmente avrà accesso ai dati, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla committenza.
L’aggiudicatario sarà tenuto a mantenere segreti tutti i dati di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del servizio in oggetto, e dovrà altresì impegnarsi a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati relativi sia all’attività dell’Ente che a quella dei suoi utenti di cui venga a conoscenza, siano considerati riservati e come tali trattati.
In materia di protezione dei dati personali si fa riferimento all’informativa privacy ai sensi del D.Lgs. 679/2016 disponibile sul sito web del Comune di Ventasso al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-
25 contenuti/privacy/
Responsabile del trattamento designato è ICAR s.r.l. con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Xxxxxx.
PER IL COMUNE DI VENTASSO (Amministrazione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO
(Xxx. Xxxxx Xxxxxx)
PER (Affidatario)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. / Sig.ra )