ANNO 2019
Prot n. Chianciano Terme,
Allegato “A”
Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione
ANNO 2019
La Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore;
VISTO l’art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla
G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
VISTA la Delibera G.R. n. 228 del 6 marzo 2018, con la quale sono stati stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificata dalla Delibera G.R. 988 del 10 settembre 2018 a seguito Sentenza Corte Costituzionale 166 del 20 giugno 2018 con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;
VISTA la Delibera G.R. n. 581 del 6 maggio 2019 con la quale la Regione Toscana ha stabilito i criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione previsto dall’art. 11 della L. 431/98 tra i comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, precedendo contestualmente alla revoca delle precedenti Delibere G.R. 228/2018 e 988/2018 ;
VISTA la Delibera della Giunta n. 107 del 13/06/2019 che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2019;
VISTA la propria Determinazione n. 320 del 18/06/2019 che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;
RENDE NOTO
che a partire dal 25 Giugno 2019 al 9 Agosto 2019 ore 13:00, pena l’esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione al bando
1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
2. Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso, dei seguenti requisiti e condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
c) essere cittadino di altro Stato non aderente all’Unione Europea oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
d) essere residente nel Comune di Chianciano Terme e nell’immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
e) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Chianciano Terme. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
f) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Chianciano Terme. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
g) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
h) le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
i) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
j) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere g) ed i);
k) essere in possesso di certificazione valida dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 28.684,36;
l) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A”
1) Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., nello specifico per l’anno 2019 ad € 13.338,26.
2) Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
Fascia “B”
1) Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., nello specifico per l’anno 2019 compreso tra € 13.338,26 e l’importo di € 28.684,36;
2) Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
In caso di valore ISEE superiore ad € 16.500,00 (limite per l’accesso all’ E.R.P.) la domanda non sarà accolta.
3. Il contributo di integrazione al canone di locazione, di cui all’art. 11 della L 431/1998, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del DM 30/03/2016 o il contributo affitti “Giovani sì” della Regione Toscana. L’eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l’automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l’anno 2019.
4. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio. La data di disponibilità dell’alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell’alloggio. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
5. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
6. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
7. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere fino all’erogazione del contributo.
Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento
1. I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Pertanto, ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando. I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti
1. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 1132 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2019.
2. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.
Art. 4 - ISE ZERO
1. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.
Art. 5 – Documentazione
1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati:
a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
c) copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;
f) l’attestazione ISE-ISEE di cui all’art. 1) del presente bando. All’atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l’attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall’INPS. A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata
presentata entro il termine di scadenza del bando;
g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 1, comma 2, lettera h);
h) i soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l’esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;
i) i cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni non italiani del nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo nel Paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del Paese d’origine, la certificazione attestante l’assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:
1) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d’origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell’obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali;
2) dalla competente autorità nel Paese d’origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d’origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille.
La certificazione proveniente dal Paese d’origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
1) nel Paese d’origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
2) nel Paese d’origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
3) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;
4) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.
j) Nel caso di cittadini non italiani titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d’origine o i titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese d’origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell’indisponibilità dell’alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata al comma precedente.
La data di rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando. Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”;
k) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;
l) deve essere allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
m) copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente Ufficio Sociale
n) Xxxxxx E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;
n) Xxxxxx F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell’alloggio.
I Moduli E e F relativi all’anno 2019 dovranno essere presentati entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020. Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione.
In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l’importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2020, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.
2. Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.
Art. 6 - Articolazione delle graduatorie
1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoria del Comune di Chianciano Terme, distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sottoindicata:
fascia A): canone locazione / valore ISE = Punteggio fascia B): canone locazione / valore ISE = Punteggio
2. Nell’ambito della fascia di reddito B) i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
- Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate, si attribuiscono Punti 1:
a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92);
b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico. Per nucleo “monogenitoriale” si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:
decesso di uno dei due genitori;
riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;
sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo;
c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;
d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrassessantacinquenni.
3. I punteggi sopra elencati potranno essere cumulati.
4. Nella fascia B), in subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell’ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/reddito.
5. La fascia A) sarà ordinata solo sulla base dell’incidenza canone/reddito.
6. Per ambedue le fasce, qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio si procederà al sorteggio.
7. In presenza di ISE “ZERO” o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito “virtuale” pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.
Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi
1. Istruttoria delle domande
Il Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme, mediante l’apposita Commissione, procede all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del presente bando.
2. Formazione della graduatoria
Il Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all’adozione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Chiancano Terme, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull’Albo pretorio on line.
Successivamente la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.
Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.
L’esposizione della graduatoria all’Albo Pretorio del Comune di Chianciano Terme costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l’Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell’esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).
La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita determinazione della Responsabile del Servizo.
Art. 8 - Durata ed entità del contributo
1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili ed eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l’ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
c) Per i nuclei familiari beneficiari dell’integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall’Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.
3. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà – all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:
di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B. Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.
In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto.
4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2019 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.
5. L’erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante da contratto; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri il contributo sarà assegnato all’unica domanda ammessa soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.
Art. 9 - Casi particolari
1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell’alloggio o comunque
cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all’erogazione del beneficio.
2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente (Modulo G).
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l’erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L’erogazione potrà avvenire anche tramite l’associazione della proprietà edilizia, all’uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l’avvenuta sanatoria (comma 3° dell’art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).
Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo
1. Il contributo è erogato, secondo l’ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall’Ente.
2. Il Comune di Chianciano Terme provvede all’erogazione del fondo – pena la decadenza del beneficio – dietro presentazione, entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2020, di:
-copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2019;
-copia dell’ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o dichiarazione di adesione del proprietario alla cosiddetta “Cedolare Secca”.
Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile e leggibile, i seguenti dati:
nome e cognome del locatore
nome e cognome di chi effettua il pagamento
indirizzo dell’alloggio xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx di locazione corrisposto
periodo di riferimento (mese ed anno di riferimento)
firma leggibile del locatore per quietenza
apposizione della marca da bollo
LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI
CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON C ONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura “pagato” convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell’Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell’affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità dello stesso.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.
4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
Art. 11 - Termini di presentazione delle domande
1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l’esclusione, dal 25 Giugno 2019 al 9 Agosto 2019 ore 13:00.
Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Chianciano Terme – Servizio Sociale.
D etti stampati verranno distribuiti presso:
Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi a: Responsabile Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx tel 0000000000 e-mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx - Collaboratore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxxxx tel 0000000000 e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx.
oppure potranno essere scaricati dal sito internet istituzionale:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx-xxxxx.xxxxx.xx/
2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.
3. Le domande possono essere trasmesse entro il termine perentorio in precedenza indicato:
a mano presso l’Ufficio Protocollo
o spedite tramite raccomandata postale A/R presso Comune di Xxxxxxxxxx Xxxxx - Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx (Xxxxx)
Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella comune.chianciano- xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale).
Per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13:00 del 9 Agosto 2019 farà fede il protocollo rilasciato dal Comune di Chianciano Terme.
4. Il Comune di Chianciano Terme declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
5. Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi a:
Responsabile Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx tel 0000000000 e-mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx
Collaboratore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxxxx tel 0000000000 e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx
ORARIO UFFICIO: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 15:00/16:00
Art. 13 - Controlli e sanzioni
1. L’elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
2. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
4. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.
5. Coloro che non provvederanno all’incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l’importo loro spettante.
6. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Chianciano Terme, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Chianciano Terme, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chianciano Terme
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx Tel. 0578/652315 e-mail: sara.montiani@comune.chianciano- xxxxx.xx.xx (Chianciano Terme);
Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Xxxxxx Xxxxxxxxx della Società Esseti servizi telematici srl e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano : dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previste dal bando.
Il richiedente il contributo ad integrazione del canone di locazione potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di esaminare la domanda di richiesta di contributo ad integrazione del canone di locazione;
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Chianciano Terme presso l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00000 Xxxx e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 xx.xx. e dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
3. Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Chianciano Terme all'indirizzo pec comune.chianciano- xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Tel. 0000000000.
Art. 15 - Norma finale
1. Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge
12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.C. n. 94 del 09/04/2019.
La Responsabile del Servizio Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005
□ La presente copia cartacea per uso amministrativo con Prot. n. del
composta da x. xxxxx è conforme all’originale
Chianciano Terme lì
Il Responsabile del Servizio