PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL’AREA NOVESE PER GLI ANNI SCOLASTICI2017/2018 E 2018/2019(CIG: 714639608B) CAPITOLATO SPECIALE...
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL’AREA NOVESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 (CIG: 714639608B) |
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE |
INDICE
ARTICOLO 1 – Oggetto dell’appalto ARTICOLO 2 – Durata dell’appalto ARTICOLO 3 – Caratteristiche del servizio
ARTICOLO 4 - Variazioni non sostanziali e sostanziali delle prestazioni ARTICOLO 5 – Subappalto
ARTICOLO 6 – Corrispettivo appalto e definizione monte ore
ARTICOLO 7 – Garanzie per i soggetti fruitori dei servizi e procedure di reclamo
ARTICOLO 8 – Presupposti generali per l’esecuzione del contratto – Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipula del contratto
ARTICOLO 9 – Condizioni generali per l’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipula – Sospensione dell’esecuzione del contratto
ARTICOLO 10 – Proroga
ARTICOLO 11 – Obiettivi del servizio e linee generali
ARTICOLO 12 – Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
ARTICOLO 13 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale impegnato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto -Obblighi generali
ARTICOLO 14 – Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro
ARTICOLO 15 – Obblighi dell’Amministrazione ed interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto
ARTICOLO 16 – Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del contratto – Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto
ARTICOLO 17 – Corrispettivi per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto ARTICOLO 18 – Condizioni di pagamento
ARTICOLO 19 – Cessione del contratto
ARTICOLO 20 – Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto ARTICOLO 21 – Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto
ARTICOLO 22 – Responsabilità ARTICOLO 23 – Coperture assicurative
ARTICOLO 24 – Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto
ARTICOLO 25 – Verifiche in ordine all’adempimento, da parte dell’appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto
ARTICOLO 26 – Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - Penalità – Esecuzione in danno
ARTICOLO 27 – Vicende soggettive inerenti l’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – Fallimento dell’appaltatore
ARTICOLO 28 – Cause di risoluzione del contratto – Procedura per la risoluzione del contratto
ARTICOLO 29 – Risoluzione per reati accertati
ARTICOLO 30 – Recesso unilaterale dell’Amministrazione
ARTICOLO 31 – Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volontà dell’Amministrazione – Recesso dell’appaltatore
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ARTICOLO 32 – Risoluzione in via transattiva controversie inerenti esecuzione contratto Pag. 22 ARTICOLO 33 – Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva Pag. 23 ARTICOLO 34 - Stipulazione contratto di appalto Pag. 23 ARTICOLO 35 – Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione Pag. 23
ARTICOLO 36 – Clausola di xxxxxx Xxx. 24
TABELLA PRESUNTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO
TABELLA PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale disciplina il servizio di assistenza alle autonomie ed alla comunicazione a favore degli alunni disabili residenti nell’area novese inseriti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 327 del D.Lgs. n. 297/1994 e degli articoli 8, 12, 13 e 40 della Legge n. 104/1992.
ARTICOLO 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio oggetto della presente procedura di gara dovrà essere svolto nel corso degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ed avrà durata pari a 20 mesi, con esclusione del periodo di chiusura estivo delle attività didattiche (dal 1 luglio al 10 settembre 2018 circa).
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede l’assistenza specializzata finalizzata al raggiungimento dell’autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto disabile a cui l’intervento è rivolto.
L’aggiudicatario dovrà assicurare l’assistenza suddetta agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado a favore dei minori disabili residenti in uno dei 31 Comuni dell’area novese mediante l’impiego di personale idoneo come meglio specificato nel successivo articolo 12.
Il servizio di assistenza deve essere svolto nel rispetto dell’articolo 12 della Legge 104/1992 e s.m.i. (nel quale vengono specificati gli interventi socio-educativi richiesti e che si coordina al Piano dell’Offerta Formativa che ogni scuola deve redigere ai sensi del D.P.R. N. 275/1999), sulla base del monte ore settimanale determinato, per ogni utente, dal Consorzio d’intesa con l’ASL-Al e condiviso con l’Istituto Scolastico, e l’Amministrazione Comunale di riferimento.
Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto s’intende integrato:
- dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore nell’ambito del progetto tecnico;
- dalle varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dall’articolo 95, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3.1 - MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO:
- l’appaltatore dovrà assicurare il servizio per ciascun anno scolastico, nella fascia oraria di frequenza scolastica, fermo restando che il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, nei limiti previsti dal monte ore disponibile. In caso di necessità rilevata e comunicata dall’Ente sarà necessario effettuare il servizio anche in orari diversi ed in giorni festivi;
- l’appaltatore deve garantire, al fine dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni, per le eventuali sostituzioni, nonché assicurare la tempestiva comunicazione al responsabile competente delle sostituzioni medesime.
Si evidenzia, come previsto nel bando di gara, che per quanto riguarda i periodi di svolgimento del servizio in parola trovano applicazione le previsioni di cui al Calendario Scolastico Regionale e che, pertanto, lo stesso verrà sospeso durante i periodi d’interruzione delle lezioni. A tale proposito si evidenzia che il Calendario Scolastico Regionale per l’anno 2017/2018, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n, 112 e s.m.i. è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-4958 del 2 maggio 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2017.
3.2. - INTERAZIONI ORGANIZZATIVE TRA L’APPALTATORE E IL CONSORZIO CONNESSE ALL’EFFICACE SVOLGIMENTO DELL’APPALTO (PROFILI ORGANIZZATIVI).
1) Profili organizzativi relativi all’appaltatore:
a) l’aggiudicatario deve disporre di una specifica figura per le funzioni di coordinamento (di seguito denominata Coordinatore), distinta dal personale assistenziale, deputata a mantenere i contatti con tutti gli operatori impiegati nello svolgimento del servizio;
b) il Coordinatore svolgerà il ruolo di referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e sarà responsabile, da un lato, dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori e, dall’altro, di tenere i collegamenti con il Direttore, con i referenti del Consorzio e con gli operatori scolastici al fine di garantire il corretto svolgimento degli interventi programmati;
c) l’appaltatore, sulla base del monte ore definito e dei Progetti Individuali, provvederà all’abbinamento del personale ad ogni singolo utente, avvalendosi delle indicazioni fornite dagli Assistenti Sociali e dagli operatori sanitari;
d) l’appaltatore è tenuto ad attivare, entro quindici (15) giorni dalla data di stipula del contratto di appalto o dalla consegna dell’appalto, un recapito telefonico e telematico, attivo durante il normale orario di ufficio, al fine di assicurare un punto di riferimento stabile che possa garantire l’ottimale svolgimento dell’appalto;
e) l’appaltatore dovrà provvedere ad attivare un sistema informatico di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I dati elaborati mediante detto sistema di controllo dovranno essere inviati, a richiesta, all’Ufficio Economato e Provveditorato che, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dal Codice degli Appalti, potrà richiederne l’integrazione o l’implementazione, al fine di definire ed elaborare il controllo tecnico e contabile sulla gestione del servizio nonché sulla qualità dello stesso.
f) l’appaltatore dovrà, inoltre, dotare tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, di un supporto informatico al fine di rilevarne le presenze e che sia in possesso dei seguenti requisiti minimi:
o riepilogo mensile degli accessi per ciascun utente;
o riepilogo mensile degli interventi per ciascun utente;
o riferimento della figura professionale operante
o durata dell’intervento e sua tipologia;
o dati riguardanti l’utente quali ad esempio: sesso, età, ecc.
2) Profili organizzativi relativi al Consorzio.
Il Direttore dell’Ente svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento tecnico delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua, mediante gli uffici dell’Ente preposti, la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall’appaltatore rispetto ai reali bisogni dell’utenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento s’impegna a fornire all’appaltatore i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio.
Il Direttore dell’Ente potrà richiedere, con nota scritta adeguatamente motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio affidato che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dal progetto individuale.
Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante senza sospensione alcuna. Ai sensi del vigente articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, il Consorzio si riserva la possibilità di richiedere una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, spese accessorie o qualsiasi altro onere.
ARTICOLO 4 – VARIANTI NON SOSTANZIALI E VARIANTI SOSTANZIALI DELLE PRESTAZIONI
1. Varianti non sostanziali delle prestazioni.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione Consortile, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’appaltatore maggiori oneri.
2. Varianti sostanziali delle prestazioni.
Le varianti sostanziali, riferite ad aspetti operativi e prestazionali individuati nella documentazione di gara, che si potrebbero verificare in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto, sono ammesse nell’ambito dei criteri di cui al Codice dei Contratti.
Si evidenzia, tuttavia, che nessuna variazione sostanziale o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non preventivamente richiesta ed approvata dall’Amministrazione Consortile. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l’Ente lo ritenga opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Le varianti relative al presente contratto di appalto dovranno rientrare nelle previsioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 56/2017, ed alla luce di dette previsioni saranno valutate, definite ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
ARTICOLO 5 - SUBAPPALTO
In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto, del fatto che si ritiene essenziale garantire l’omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza e dell’ambito territoriale di riferimento, non è ammesso il subappalto.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO APPALTO E DEFINIZIONE MONTE ORE
L’importo presunto della presente procedura di gara ammonta a complessivi € 818.582,03 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00) oltre IVA di Legge, ed è stato definito secondo le voci di dettaglio inserite nella Relazione Progettuale e nella Parte I “Informazioni generali relative all’appalto ed alla procedura di gara” del Disciplinare di Gara.
Nel suddetto importo dovranno essere ricompresi oltre l’attività di assistenza individualizzata e la partecipazione a riunioni, l’attività di coordinamento, l’organizzazione ed ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell’aggiudicatario ad esclusione dell’IVA. Con tale corrispettivo, pertanto, l’aggiudicatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
L’orario giornaliero/settimanale sarà definito in base alla programmazione scolastica secondo quanto disposto dal Consorzio d’intesa con l’ASL-AL, con l’Istituto Scolastico e l’Amministrazione Comunale di riferimento.
ARTICOLO 7 - GARANZIE PER I SOGGETTI FRUITORI DEI SERVIZI E PROCEDURE DI RECLAMO
L’appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi minimi desunti dalla documentazione di gara implementati dalle previsioni di cui al Progetto Tecnico presentato in sede di offerta.
Il Consorzio, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine allo svolgimento ed alla qualità del servizio oggetto del presente appalto, inoltra all’appaltatore le informazioni essenziali affinché lo stesso possa definire gli interventi correttivi e/o fornire gli elementi per consentire all’Ente di definire un’adeguata risposta.
L’appaltatore è tenuto a riportare tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi correttivi disposti nell’ambito di un rapporto scritto da inviare al Direttore del CSP.
ARTICOLO 8 - PRESUPPOSTI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto avrà inizio nel momento che l’aggiudicazione diverrà efficace ossia, come previsto dall’articolo 32, comma 7, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. La stipula del contratto avrà luogo nei successivi
60 giorni, xxxxx detto termine venga differito in accordo con l’aggiudicatario, e, comunque, non prima che siano trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
L’Ente, tuttavia, potrà autorizzare l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, in quanto, ai sensi del disposto dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancata esecuzione immediata della prestazione in parola determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare ossia il diritto allo studio ed all’integrazione scolastica del minore disabile che viene costituzionalmente garantito dall’articolo 34 della Costituzione Italiana.
L’autorizzazione all’esecuzione anticipata del contratto avverrà attraverso apposito provvedimento amministrativo nel quale verranno indicate le ragioni che ne giustificano l’esecuzione anticipata come previsto nei suddetti punti.
ARTICOLO 9 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DELLA STIPULAZIONE – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il Responsabile Unic del Procedimento, divenuto efficace il provvedimento di affidamento, autorizza l’avvio dell’esecuzione della prestazione.
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per garantire l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l’avvio o la prosecuzione ottimale delle attività oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto e la relativa ripresa, quando siano venute meno le condizioni ostative intervenute.
ARTICOLO 10 – PROROGA
La durata del contratto di appalto di cui alla presente procedura potrà essere prorogata, mediante provvedimento amministrativo del Direttore dell’Ente, per far fronte all’espletamento delle procedure di gara imprescindibili all’individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 56/2017.
La proroga del contratto verrà disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta: il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure più favorevoli per la stazione appaltante.
ARTICOLO 11 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO E LINEE GENERALI
L’Amministrazione Consortile ha la responsabilità ed il compito di assicurare le condizioni necessarie per garantire ai bambini ed agli adolescenti disabili residenti nel territorio di propria competenza gli stessi diritti e le stesse opportunità favorendo il loro diritto allo studio e la piena integrazione negli ambiti scolastici, in primo luogo, ed in quelli sociali in senso lato.
A tale proposito l’Ente considera come obiettivi primari dell’intervento:
a) favorire la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nelle scuole per promuovere, come stabilito dall’articolo 12 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., il loro diritto allo studio;
b) garantire agli alunni disabili una piena fruizione dell’offerta formativa mediante la promozione di pari opportunità nell’ambito dei percorsi scolastici che li vedono impegnati;
c) favorire la socializzazione e l’integrazione con il gruppo dei pari limitando, secondo le previsioni dell’articolo 13 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., fenomeni di emarginazione ed isolamento;
d) ridurre l’istituzionalizzazione e sostenere programmi riabilitativi di più ampio respiro.
Le prestazioni previste nell’ambito del presente appalto devono essere incardinate in un progetto globale tendente a migliorare la qualità della vita del bambino e dell’adolescente con lo scopo prioritario di potenziare le sue competenze individuali, la sua autonomia personale, la capacità di socializzare e la sua sicurezza all’interno degli ambienti scolastici, mediante interventi di supporto all’attività didattico- educativa interna, in attuazione del Piano Educativo Individualizzato, svolti durante l’attività didattica.
Si ritiene di fondamentale importanza che, nello svolgimento del servizio, sia prestata particolare attenzione allo sviluppo del linguaggio, al rapporto con il cibo, alla cura di sé e dei propri bisogni fisiologici. Si tratta d’interventi di primo livello, non specialistici, che, tuttavia s’integrano, attraverso un progetto unitario, con altri interventi che, implicando un investimento professionale, tecnico/amministrativo e, anche, economico di notevole consistenza, può essere attuato solo con il coinvolgimento, in base alle proprie competenze, di tutti i soggetti istituzionali competenti: il Consorzio, i Comuni, l’ASL-AL, gli Istituti Scolastici.
L’affidatario è tenuto a:
a) prendere in carico i singoli soggetti coordinandosi con il Consorzio, con la Scuola e con l’operatore sociale di riferimento in caso di necessari approfondimenti legati al singolo caso, provvedendo ad individuare il personale da impiegare e procedendo con l’abbinamento;
b) attivare ed erogare il servizio richiesto con le modalità e le tempistiche definite dalla stazione appaltante;
c) rendicontare puntualmente il servizio erogato sia per quanto concerne gli aspetti quantitativi che qualitativi;
d) garantire un costante feedback con l’Ente negli incontri istituzionali ma anche in momenti non preventivati determinati dalla necessità di garantire il corretto svolgimento del servizio;
e) garantire al singolo operatore le informazioni preventive necessarie ad assicuragli la conoscenza dell’alunno prendendo contatto con l’operatore sociale e/o sanitario di riferimento, la scuola ed attingendo alla documentazione inerente i singoli casi;
f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni sostituzione, anche temporanea, del personale
ARTICOLO 12 - RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appaltatore è tenuto a provvedere alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate ed impegnandosi, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, del personale impiegato, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico gli operatori utilizzati nelle stesse attività nell’ambito del precedente appalto per gli stessi servizi e rimasti
inoccupati, secondo le previsioni dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’articolo 33 del decreto correttivo, riconoscendo loro i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite nonché l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 151/2015. A tal fine l’elenco, non nominativo, del personale attualmente impiegato è riportato in calce al presente capitolato
In relazione al tipo delle prestazioni richieste nella presente procedura di gara, il personale deve essere in possesso dei seguenti titoli: attestato di qualifica OSS – Operatore Socio Sanitario.
Il Coordinatore dei servizi oggetto dell’appalto, in considerazione del fatto che ad esso faranno capo le attività di organizzazione e monitoraggio, mediante il curriculum vitae da far pervenire in sede di offerta, dovrà dimostrare di essere a conoscenza della realtà e delle risorse educative, sociali e culturali esistenti nel territorio, delle caratteristiche e dei bisogni dell’utenza nonché delle capacità organizzative necessarie a garantire l’ottimale svolgimento del servizio.
Tutto il personale coinvolto nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso della patente di guida (almeno categoria B) ed in regola con tutte le disposizioni previste in materia sanitaria dalla normativa vigente.
L’appaltatore, in corrispondenza con l’inizio del contratto, fornisce all’Ente l’elenco nominativo di tutti gli operatori che verranno impiegati nello svolgimento del servizio unitamente a copia delle attestazioni che ne qualificano i requisiti professionali in base a quanto indicato nei commi precedenti. Entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento del suddetto elenco, l’Amministrazione Consortile comunicherà la propria volontà di non utilizzare i lavoratori privi dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonei; nel caso in cui ricorra detta fattispecie, l’appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente i lavoratori suddetti con altro personale in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato, nonché idoneo a soddisfare le esigenze del Consorzio ed è tenuto, altresì, a comunicare ogni qualvolta provveda alla sostituzione, anche temporanea, del personale i relativi nominativi e ad inviare le attestazioni che ne qualificano i requisiti professionali anche nella fase di esecuzione del contratto.
La ditta appaltatrice s’impegna a garantire la sostituzione immediata del personale che, per qualunque ragione, risulti assente con personale avente la stessa qualifica professionale. Qualora l’appaltatore non provveda tempestivamente alla sostituzione del personale assente la stazione appaltante procederà ad applicare una penale, pari ad € 100,00, per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione.
Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute a:
1. osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato;
2. osservare quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
3. svolgere le attività previste nei Progetti Individuali definiti dai referenti dell’Ente;
4. partecipare alle riunioni ed agli incontri di programmazione e verifica delle attività con gli operatori territoriali titolari dei casi.
L’Aggiudicatario dà atto dell’avvenuto recepimento del “Codice di Comportamento dei Dipendenti (articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001)” del Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona, consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx alla sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali” approvato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2014 del 13.03.2014, in attuazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013), dichiarando, altresì, di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare.
Tutto il personale impiegato nell’esecuzione del presente appalto deve essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento, contenente i dati anagrafici, il ruolo/funzione e la fotografia del dipendente. Tale tesserino di riconoscimento è fornito dall’appaltatore, deve essere sempre portato con sé dall’operatore e, in ogni caso, essere esibito a richiesta.
L’appaltatore s’impegna a sostituire tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti, i dipendenti che, sulla base della valutazione adeguatamente motivata dell’Ente, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nei precedenti commi del presente articolo o abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con le attività oggetto del presente appalto nella fase di esecuzione dello stesso.
Si evidenzia che le prestazioni rese nell’ambito del presente appalto dal personale impiegato dall’appaltatore non si configurano come rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titolo per far valere richieste di definizione di un rapporto diverso da quello stabilito ai sensi della presente procedura di gara.
Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo qualitativo dei servizi offerti, l’appaltatore realizza interventi formativi specifici (aggiornamenti e supervisione), nell’ambito di vigenza del contratto a favore del personale dipendente, compreso il Coordinatore, impegnato nell’esecuzione del contratto.
In caso di sciopero, l’Aggiudicatario è tenuto a garantire i servizi essenziali secondo quanto previsto dal vigente CCNL applicato al presente appalto e nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, per quanto compatibile ed applicabile. In riferimento, pertanto, a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l’appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e. Nulla è dovuto all’appaltatore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
L’appaltatore s’impegna a garantire a tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l’Amministrazione da eventuali oneri di istruzione nei confronti dello stesso.
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO - OBBLIGHI GENERALI
L’Appaltatore, con riferimento al personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto, è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore s’impegna, altresì, a predisporre e a dare attuazione al piano di formazione specifico destinato a tutti gli operatori impegnati nella realizzazione dell’appalto.
L’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti al momento della stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Nel caso di società cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche per i soci-lavoratori. Gli obblighi suddetti sono vincolanti per l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Al fine di verificare il rispetto degli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto, l’Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti, comunque, salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni definite nel contratto di appalto. L’Ente provvederà, altresì, a sottoporre a specifica verifica, con riferimento alla regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali mediante l’acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; è tenuto, altresì, ad assicurare tutto il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga, a fargli osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo dei dispositivi di protezione individuale per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge (D.Lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
In caso di esecuzione delle attività oggetto del presente appalto all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’appaltatore si obbliga, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
L'appaltatore s’impegna, infine, a fornire all’Amministrazione, contestualmente all’avvio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, rispetto alle quali è tenuto a segnalare ogni eventuale modifica od integrazione che si dovesse verificare in vigenza del contratto:
- nominativo del responsabile della sicurezza aziendale;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritenga utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE ED INTERAZIONI ORGANIZZATIVE CORRELATE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
L'Amministrazione Consortile mantiene le funzioni d’indirizzo e coordinamento inerenti le attività ed il servizio oggetto del presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e, in particolare, provvede con le proprie risorse umane ed organizzative:
a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
b) alla programmazione del servizio su base temporale prolungata;
c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio, previa valutazione socio- sanitaria da parte delle figure professionali all’uopo coinvolte;
d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
e) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
f) ai rapporti con altri Enti in relazione a profili programmatori e di garanzia per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio comunque rientranti nelle competenze dell’aggiudicataria);
g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).
L’Ente svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il Coordinatore aziendale del servizio tenendo conto delle modalità di organizzazione dello stesso. L’Amministrazione s’impegna, altresì, a collaborare col Coordinatore referente dell’appaltatore, al fine di garantire, per tutta la durata del contratto, l’ottimale svolgimento delle attività ed il proficuo rapporto con i fruitori delle stesse. L’Appaltatore è, comunque, tenuto al rispetto del disciplinare tecnico organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall’Amministrazione.
L’Appaltatore potrà collaborare, infine, con l’Amministrazione Consortile fornendo ulteriori elementi utili alla programmazione o per all’adeguamento, sotto il profilo operativo – progettuale, delle attività riferibili all’appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all’esecuzione dello stesso.
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i suddetti dati esclusivamente al fine dell’esecuzione con lo scopo di dare piena esecuzione allo stesso.
L’Appaltatore dichiara, pertanto, di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del
responsabile del trattamento e s’impegna a rispettarli vigilando, al contempo, sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione e l’Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali con il fine esclusivo di garantire la gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto riservandosi la facoltà, solo ove e quando necessario al fine di dare corso a tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTO
Il corrispettivo che l’Ente provvederà a corrispondere all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto ed effettivamente realizzate è determinato sulla base dell’offerta presentata dall’Appaltatore medesimo in sede di gara nonché dagli oneri fiscali correlati che, a norma di legge, debbano essere corrisposti dal committente.
L’Appaltatore, con il suddetto corrispettivo, s’intende compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato sino alla scadenza del contratto.
ARTICOLO 18 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dall’Amministrazione Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx giorni) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 e s.m.i.) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato. L’Appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Amministrazione la puntuale verifica delle attività e la corretta liquidazione delle somme spettanti.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore mediante l’acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente. L’Ente, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle prestazioni effettivamente realizzate.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, tutte le fatture relative al presente appalto intestate al Consorzio dovranno:
- essere emesse in formato elettronico “fatturaPA.xml”;
- inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
- riportare il Codice Univoco Ufficio dell’Ente che risulta essere: UFY6T5;
- indicare il numero della Determinazione di aggiudicazione definitiva;
- contenere l’oggetto del contratto ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere: 714639608B;
- riportare, ai sensi della Legge 190/2014 ed s.m.i., l’annotazione “scissione dei pagamenti” (split payment).
Secondo le previsioni del comma 5-bis, dell’articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici vigente, la stazione appaltante provvederà ad operare una trattenuta, pari al 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni: dette ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale successivamente all’approvazione della verifica di conformità dell’appalto previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di affidamento a raggruppamenti temporanei, l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal soggetto capogruppo, le quali dovranno recare dettagliata indicazione delle attività, nonché la misura delle stesse, realizzate dai singoli componenti del Raggruppamento.
ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
ARTICOLO 20 - CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, dal momento che è possibile effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell’opponibilità all’Ente, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’operatore economico mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente medesimo quale soggetto debitore.
Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci ed opponibili all’Amministrazione Consortile qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’Appaltatore cedente ed al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione medesima.
L’Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto medesimo, può, preventivamente, accettare la cessione da parte dell’Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, quando all’Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con lo stesso stipulato.
ARTICOLO 21 - GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o di fideiussione (con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale come previsto dall’articolo 103 del Codice degli Appalti come modificato dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 56/2017 Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del presente contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%) la garanzia da costituire viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; nel caso in cui il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L’importo della garanzia definitiva verrà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a proposito della garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva deve:
- essere presentata in originale, corredata di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo se dovuta;
- essere costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria assicurativa;
- contenere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- prevedere l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva, secondo le previsioni del vigente articolo 103, comma 5, del Codice degli Appalti, viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione dell’attestazione della regolare esecuzione dell’appalto alla conclusione dello stesso. Lo svincolo avviene automaticamente a condizione che venga preventivamente consegnato all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, di idoneo documento, in originale o in copia autenticata, attestante l’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. L’Ente potrà richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia di cui al presente articolo nei casi in cui essa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La stazione appaltante avrà il diritto di valersi sulla cauzione definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. Esso risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
L’Aggiudicatario s’intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività svolta dal proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. È fatto, pertanto, obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’Appaltatore, oltre alle norme contenute nel presente capitolato e negli altri documenti di gara, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari consortili se e in quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Consorzio in contraddittorio con i rappresentanti dell’operatore economico; nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
ARTICOLO 23 - COPERTURE ASSICURATIVE
È a carico dell’Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente appalto.
È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in oggetto, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza suddetta, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Copia della polizza di cui ai punti precedenti, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al C.S.P. entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio; quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità per tutta la durata del servizio.
ARTICOLO 24 - VERIFICHE IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente appalto con periodicità mensile. Dette attività di verifica relative alla conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, o suo delegato, sulla base delle modalità definite nella documentazione di gara. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore che, a propria cura, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirla.
Il Responsabile Unico del Procedimento, o suo delegato, provvede a redigere un verbale di verifica di conformità. Alla scadenza del contratto, egli, effettuati i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
L’Amministrazione assume come riferimento generale, per la disciplina delle attività di verifica inerenti la conformità dell’appalto, il quadro normativo definito dall’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’articolo 66 del D.Lgs. n. 66/2017, riservandosi, tuttavia, la facoltà di sviluppare autonome soluzioni di verifica e di controllo.
L’Appaltatore si obbliga ad attivare un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, che deve, in ogni caso, essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo definiti dall’Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi appaltati nonché la facoltà di realizzare, anche con la collaborazione dell’Aggiudicatario, verifiche funzionali sul servizio appaltato, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
ARTICOLO 25 - VERIFICHE IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO, DA PARTE DELL’APPALTATORE, DI OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Consortile provvede, nel corso della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge gravanti sullo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l’Ente si riserva la facoltà di procedere a verifiche periodiche circa la regolare assunzione del personale impegnato nello svolgimento delle attività e la regolare applicazione al suddetto personale del relativo contratto di lavoro.
ARTICOLO 26 - INADEMPIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO - PENALITÀ - ESECUZIONE IN DANNO
In relazione all’esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’Appaltatore, qualora lo stesso non li adempia, in tutto o in parte, e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l’Amministrazione Consortile applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata di volta in volta in relazione alla gravità dell’inadempienza e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 200,00 (duecento) e non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.
L’Ente può rilevare gli inadempimenti suddetti:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dal precedente articolo 24;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
La contestazione dell’inadempienza è comunicata dalla stazione appaltante mediante PEC; l’Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali individuate al primo comma del presente articolo.
Il Responsabile dell’Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito alle eventuali inadempienze nell’esecuzione del contratto.
Sono, in ogni caso, fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati da inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dai successivi articoli.
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Consorzio.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale di cui all’articolo 21, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ARTICOLO 27 - VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L’APPALTATORE INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. n. 187 dell’11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Entro i sessanta (60) giorni successivi alle suddette comunicazioni, l’Amministrazione Consortile ha la facoltà di opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni suddetti senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 del presente articolo producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla normativa.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge
n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991.
Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento del soggetto mandatario, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ARTICOLO 28 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’Amministrazione Consortile può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati inadempimenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 2 (due) volte per la medesima ipotesi di inadempimento o, comunque, più di 3 (tre) complessivamente;
b) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto medesimo;
c) inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto.
Il contratto si intende, altresì, risolto in caso di subappalto.
Nei casi in cui il Responsabile dell’Esecuzione accerti che comportamenti dell'Appaltatore si configurino come grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata. Il Direttore del Consorzio formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine fissato senza che l'operatore economico abbia risposto, il Direttore del Consorzio dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore del Consorzio gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci (10) giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, il Direttore del
C.S.P. dispone la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 29 - RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ARTICOLO 30 - RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’articolo 21-sexies della Legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni ed ai sensi dell’articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC): il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.
Qualora l’Ente si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a:
a) prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
b) spese sostenute dall’appaltatore;
c) un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
ARTICOLO 31 - CAUSE OSTATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E SOSPENSIONE DELL’APPALTO PER VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE – RECESSO DELL’APPALTATORE
Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
L’Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
ARTICOLO 32 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell’articolo 1965 del Codice Civile.
La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall’Appaltatore al Direttore del Consorzio;
b) dal Direttore del Consorzio all’Appaltatore, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
ARTICOLO 33 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA
La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo 31 è devoluta alla competenza del Foro di Alessandria.
È, comunque, fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice Amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’articolo 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 34 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto relativo al presente appalto;
• è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con l’aggiudicatario diverso termine in differimento;
• verrà, comunque, stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto relativo alla presente procedura di gara sarà stipulato con atto pubblico e sottoscritto, presso gli uffici consortili, alla contemporanea presenza del legale rappresentate del contraente, del Direttore dell’Ente e del Segretario Consortile in veste di ufficiale rogante.
ARTICOLO 35 - SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore.
Si precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i contratti pubblici sono stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica e sottoscritti con firma digitale in corso di validità e conforme alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale. Le relative spese, poste a carico dell’appaltatore, comprendono:
- imposta di xxxxx, se dovuta, che essendo il contratto sottoposto a registrazione con procedura telematica, è forfettaria e pari ad € 45,00 (articolo 1, comma 1- bis.1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);
- imposta di registro che, essendo il presente contratto di appalto soggetto ad IVA, risulta essere fissa e, a decorrere dal 1 gennaio 2014, pari ad €. 200,00;
- diritti di segreteria e di rogito in proporzione al valore economico dell’atto pari ad un massimo di € 2.572,47 ossia allo 0,15% sul valore del contratto (NB: ai fini del presente capitolato, al fine di fornire una corretta informazione agli operatori
economici che intendono prendere parte alla procedura, è stato calcolato sulla base d’asta sommata agli oneri per la sicurezza).
A seguito della sottoscrizione, l’Ufficio Appalti dell’Ente provvederà a tutti gli adempimenti connessi e successivi previsti, ossia:
- registrazione telematica presso l’Agenzia delle Entrate mediante Modello Unico Informatico (UNIMOD) e la piattaforma SISTER;
- trasmissione al contraente, tramite posta elettronica certificata, del file del contratto firmato completo degli estremi di registrazione.
ARTICOLO 36 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
TABELLA BENEFICIARI PRESUNTI DEL SERVIZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO UNO NOVI LIGURE | ||
Scuola dell’Infanzia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Novi Ligure | 3 alunni | 1 operatore |
Scuola Primaria Xxxxxxxx Xxxxxxx – Novi Ligure | 6 alunni | 2 operatori |
Scuola Primaria Rodari – Novi Ligure | 2 alunni | 1 operatore |
Scuola Secondaria di primo grado “Xxxxxx Xxxxx” – Novi Ligure | 2 alunni | 1 operatore |
ISTITUTO COMPRENSIVO DUE NOVI LIGURE | ||
Scuola dell’Infanzia La bacchetta magica di Pasturana | 2 alunni | 1 operatore |
Scuola Primaria Martiri della Benedicta di Novi Ligure | 2 alunni | 1 operatore |
Scuola Primaria X. Xxxxx di Novi Ligure | 1 alunno | 1 operatore |
Scuola Secondaria di primo grado X. Xxxxxxxx di Novi Ligure | 2 alunni | 1 operatore |
Scuola Secondaria di primo grado di Basaluzzo | 1 alunno | 1 operatore |
ISTITUTO COMPRENSIVO TRE NOVI LIGURE | ||
Scuola dell’Infanzia Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxx | 0 alunno | 1 operatore |
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno di Novi Ligure | 2 alunni | 1 operatore |
Scuola dell’Infanzia Buozzi di Novi Ligure | 1 alunno | 1 operatore |
Scuola dell’Infanzia Oddini di Pozzolo Formigaro | 1 alunno | 1 operatore |
Scuola Primaria “M.L. Zucca” di Novi Ligure | 1 alunno | 1 operatore |
Scuola Primaria “Xxxxxx Xxxxx” di Pozzolo Formigaro | 1 alunno | 1 operatore |
ISTITUTO COMPRENSIVO ARQUATA SCRIVIA E VIGNOLE BORBERA | ||
Scuola dell’Infanzia di Arquata Scrivia | 4 alunni | 1 operatore |
Scuola Primaria di Arquata Scrivia | 2 alunni | 1 operatore |
Scuola Primaria di Vignole Borbera | 1 alunno | 1 operatore |
Scuola Secondaria di Primo Grado di Vignole Borbera | 1 alunno | 1 operatore |
Scuola Secondaria di Primo Grado di Rocchetta Ligure | 1 alunno | 1 operatore |
ISTITUTO COMPRENSIVO “XXXXXXXX XX XXXXXX” DI GAVI | ||
Scuola Primaria di Gavi | 1 alunno | 1 operatore |
Scuola Primaria di Capriata d’Orba | 1 alunno | 1 operatore |
ISTITUTO COMPRENSIVO “XXXXXX XXXXXXX” DI OVADA | ||
Scuola Secondaria di Primo Grado “Xxxxxx Xxxxxxx” di Ovada | 1 alunno | 1 operatore |
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIRI DELLA BENEDICTA” DI SERRAVALLE SCRIVIA
Scuola Primaria di Serravalle Scrivia 1 alunno 1 operatore
Scuola Secondaria di Primo Grado di Serravalle Scrivia 1 alunno 1 operatore
Plesso Boccardo di Novi Ligure
I.I.S. “CIAMPINI BOCCARDO” DI NOVI LIGURE
3 alunni
I.I.S. “BARLETTI” DI OVADA
2 alunni
3 operatori
Istituto Istruzione Superiore Barletti di Ovada
1 operatore
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA DI MASONE
Scuola Primaria “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Campo Ligure 1 alunno 1 operatore
I.I.S. “SALUZZO PLANA” DI ALESSANDRIA
Istituto Istruzione Superiore Saluzzo Plana 1 alunno 1 operatore
Le indicazioni di cui alle suddette tabelle sono puramente indicative.
TABELLA PERSONALE ASSISTENZA AUTONOMIE IMPIEGATO NELL’ATTUALE APPALTO
N° | DATA ASSUNZIONE | LIVELLO | SCATTI ANZ. MATURATI | PROSS. SCATTO | MANSIONE | TIPOLOGIA | |
01 | 15/09/2014 | C2 | 5 | -- | OSS | P.T. | T. IND. |
02 | 15/09/2014 | C1 | 5 | --- | OSS | P.T. | T. IND. |
03 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Ottobre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
04 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Ottobre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
05 | 15/09/2014 | C2 | 3 | Febbraio 2019 | OSS | P.T. | T. IND. |
06 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Agosto 2018 | OSS | P.T. | T. IND. |
07 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Ottobre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
08 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Ottobre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
09 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Febbraio 2018 | OSS | P.T. | T. IND. |
10 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Ottobre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
11 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Ottobre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
12 | 15/09/2014 | C2 | 5 | --- | OSS | P.T. | T. IND. |
13 | 15/09/2014 | C1 | 3 | Novembre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
14 | 15/09/2017 | C1 | 3 | Ottobre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
15 | 15/09/2017 | C1 | 3 | Settembre 2017 | OSS | P.T. | T. IND. |
16 | 01/10/2005 | D2 | 5 | -- | COORDINATORE | F.T. | T. IND. |
N° | DATA ASSUNZIONE | DATA CESSAZIONE | LIVELLO | SCATTI ANZ. MATURATI | PROSS. SCATTO | MANSIONE | TIPOLOGIA | |
01 | 19/08/2016 | 30/06/2017 | C2 | -- | -- | OSS | P.T. | T. DET. |
02 | 13/09/2016 | 30/06/2017 | C1 | -- | -- | OSS | P.T. | T. DET. |
03 | 13/09/2016 | 30/06/2017 | C1 | -- | -- | OSS | P.T. | T. DET. |
04 | 18/06/2016 | 30/06/2017 | C1 | -- | -- | OSS | P.T. | T. DET. |
05 | 14/09/2015 | 30/06/2017 | C1 | -- | -- | OSS | P.T. | T. DET. |