Contract
1 Campo d’applicazione e validità
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la stipulazione, il contenuto e lo svolgimento dei servizi concordati verbalmente o per iscritto nell’ambito del collocamento del personale.
1.2 Chiunque sottoscriva un contratto con la FFS SA per il collocamento del personale o consegni il dossier di una persona in cerca di lavoro alla FFS SA accetta di conseguenza le presenti CG. Si applicano esclusivamente le presenti CG.
1.3 Ogni posto vacante presso le FFS è considerato un caso commerciale a sé stante (determinante è il numero di riferimento della messa a concorso). Se la stessa persona in cerca di lavoro viene proposta da diversi agenti di collocamento per lo stesso posto vacante presso le FFS o se la persona in cerca di lavoro si candida personalmente per lo stesso posto vacante, per il perfezionamento del contratto tra le FFS e il rispettivo agente di collocamento è determinante la data di ricezione del dossier del candidato del rispettivo agente o della persona in cerca di lavoro.
1.4 Se una persona in cerca di lavoro, dopo che il suo dossier personale è stato presentato dall’agente di collocamento per un posto vacante alle FFS, si candida contemporaneamente e/o successivamente di propria iniziativa e/o tramite terzi con esito positivo per un altro posto vacante presso le FFS o all’interno del Gruppo FFS, non viene a crearsi nessun rapporto contrattuale tra la FFS SA e l’agente di collocamento, e le FFS non sono tenute a versare alcun compenso all’agente di collocamento.
2 Livello di servizi
2.1 L’agente di collocamento abbina le persone in cerca di lavoro e le FFS in qualità di datore di lavoro conformemente al profilo dei requisiti della messa a concorso delle FFS per stipulare un contratto di lavoro.
2.2 Le prestazioni dell’agente di collocamento comprendono i servizi relativi alla selezione e al reclutamento di personale.
2.3 Le prestazioni supplementari dell’agente di collocamento, come ad es. ordini di ricerca speciali, inserzioni su organi di stampa o online, strumenti di selezione ampliati come valutazioni, analisi della personalità e perizie, spese supplementari come le spese di viaggio e l’ottenimento di permessi di lavoro ecc., vengono
rimborsate dalle FFS solo previo consenso scritto e in base a un accordo separato tra le parti.
3 Prescrizioni di legge
L’agente di collocamento si impegna a rispettare le prescrizioni di legge in materia di collocamento del personale (LC, RS 823.11, capitolo Collocamento) e a disporre delle autorizzazioni necessarie per il collocamento del personale (OC, RS 823.111). Su richiesta, l’agente di collocamento trasmette le copie delle autorizzazioni alle FFS.
4 Onorario legato all’esito e fatturazione
4.1 Le FFS sono tenute a versare il compenso all’agente di collocamento solo in caso di stipula di un contratto di lavoro tra le FFS e la persona in cerca di lavoro da questi proposta (onorario legato all’esito).
4.2 L’onorario legato all’esito è calcolato forfettariamente:
Onorario (più IVA) | Salario annuale |
10’000.00 | Fino a 100’000.00 |
15’000.00 | 100’000.00 – 120’000.00 |
20’000.00 | 120’000.00 – 150’000.00 |
25’000.00 | Da 150’000.00 |
4.3 L’onorario legato all’esito copre tutte le prestazioni (spese incluse) dell’agente di collocamento necessarie per l’adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare anche la trasmissione di diritti, tutti i costi per i documenti e il materiale nonché le spese e i tributi pubblici.
4.4 L’onorario legato all’esito diventa esigibile con la stipula del contratto di lavoro con il lavoratore mediato. Se l’indennità è dovuta, l’agente di collocamento emette la relativa fattura. L’imposta sul valore aggiunto viene indicata separatamente nella fattura. I pagamenti vengono effettuati dalle FFS entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
4.5 Se la mediazione del personale non porta alla stipula di un contratto di lavoro con il candidato, le FFS non sono tenute a corrispondere all’agente di collocamento alcun compenso, indipendentemente dai motivi che hanno determinato tale esito.
5 Garanzie
Se dopo la firma del contratto di lavoro il lavoratore non assume il posto mediato, l’agente di collocamento è tenuto a rimborsare entro 30 giorni il 100 percento dell’onorario legato all’esito già versato dalle FFS. Se un candidato mediato dal collocamento del personale lascia la FFS SA entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro o la FFS SA disdice entro tale termine il rapporto di lavoro per motivi legati alla prestazione, l’agente di collocamento deve rimborsare alla FFS SA l’intero premio di reclutamento. Sono esclusi da tale disposizione i seguenti motivi di cessazione del rapporto di lavoro, che non rientrano nella sfera di influenza dell’agente di collocamento: malattia, infortunio, soppressione del posto di lavoro, riorganizzazione, acquisizione e fusione nonché modifiche sostanziali alla descrizione del posto.
6 Protezione dei dati
Ciascuna parte contraente s’impegna a rispettare, nel proprio ambito di responsabilità, la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati nonché le direttive interne sulla protezione e la sicurezza dei dati delle FFS, che sono state presentate ai sensi del presente contratto e accettate per l’applicazione. Le parti contraenti raccolgono, trattano e utilizzano i dati relativi ai posti da occupare e alle persone in cerca di lavoro solo nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento lecito del mandato. I dossier personali di chi cerca lavoro, ad eccezione del dossier del candidato assunto, restano di proprietà dell’agente di collocamento o della persona in cerca di lavoro. I dossier delle persone in cerca di lavoro possono essere trasmessi solo con il consenso degli interessati. Anche l’archiviazione dei dati al termine dell’attività di intermediazione è consentita solo con il consenso scritto degli interessati, revocabile in qualsiasi momento.
7 Garanzia
L’agente di collocamento garantisce un’esecuzione a regola d’arte, fedele e accurata dei suoi servizi.
8 Responsabilità
8.1 Le parti rispondono per tutti i danni che esse causano alla controparte, se non possono provare di essere senza colpa.
8.2 Le parti rispondono secondo la cifra precedente per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da esse incaricati in vista dell’adempimento contrattuale (ad es. subappaltatori, sostituti, collaboratori autonomi ecc.) come pure del proprio comportamento.
9 Prestazioni sociali
L’Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l’Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell’attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a fornire all’Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.
10 Disposizioni in materia di tutela del lavoro, condizioni di lavoro e parità di trattamento
10.1 L’Azienda si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tutela del lavoro, le condizioni di lavoro e la parità di trattamento.
10.2 In caso di violazione di tali obblighi, l’Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Quest’ultima equivale al 10 percento dell’importo del contratto a seconda del caso, ma almeno a 3000 franchi.
11 Integrità
11.1 I partner contrattuali adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (xxx.xxx.xx – Codice di condotta FFS). Se tali principi e regole risultano già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell’Azienda, è sufficiente attenersi a quest’ultimo.
11.2 I partner contrattuali si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione, affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
11.3 L’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto.
11.4 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3, l’Azienda dovrà pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Quest’ultima equivale al
15 percento dell’indennità presumibilmente concordata sotto il contratto violato. Inoltre, la FFS SA può far valere il danno subito, a meno che l’Azienda non dimostri di essere senza colpa.
11.5 L’Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l’adempimento al contratto.
11.6 Inoltre, l’Azienda prende atto del fatto che una violazione degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3 comporta la risoluzione anticipata del contratto da parte della FFS SA per gravi motivi.
12 Audit
12.1 La FFS SA ha il diritto di verificare l’adempimento degli obblighi dell’Azienda in conformità con la cifra «Integrità», nonché l’adempimento di ulteriori obblighi essenziali autonomamente o tramite un ufficio di revisione indipendente, da essa nominato nel quadro di un audit. Senza una buona ragione, la FFS SA non può esigere una simile verifica più di una volta per anno civile. La FFS SA annuncia all’Azienda l’esecuzione dell’audit per iscritto a meno che, secondo la stima della FFS SA, non sia in pericolo imminente.
12.2 L’Azienda può richiedere che l’audit venga condotta da una terza parte indipendente. Anche in questo caso, l’Azienda sostiene i costi dell’audit se nel corso della stessa viene accertato che l’Azienda ha violato gli obblighi di cui alla cifra
«Integrità» o altri obblighi contrattuali essenziali nei confronti della FFS SA.
12.3 Se l’audit non viene eseguita direttamente dalla FFS SA, il rapporto di audit indicherà esclusivamente alla FFS SA se l’Azienda rispetta gli obblighi contrattuali, a meno che non vi sia una violazione. In tal caso, la FFS SA ha il diritto d’esame completo delle informazioni rilevanti per la violazione.
12.4 L’Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l’adempimento al contratto.
13 Riservatezza
13.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto, che non siano noti né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate
come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
13.2 L’obbligo di riservatezza sussiste già prima della stipulazione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.
13.3 L’obbligo di riservatezza vale nei confronti di xxxxx. Non si considera violazione dell’obbligo di riservatezza l’inoltro di informazioni riservate all’interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti. Ciò vale per l’Azienda se l’inoltro è necessario per l’adempimento del contratto.
13.4 Se una delle parti viola l’obbligo di riservatezza, essa è tenuta a pagare all’altra parte una pena convenzionale, qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Quest’ultima equivale al 10 percento dell’importo del contratto a seconda del caso, ma almeno a 3000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall’obbligo di riservatezza; la pena convenzionale viene tuttavia aggiunta al risarcimento danni dovuto.
14 Dichiarazioni ai media (incl. social media, testimonial) e uso del logo FFS
Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l’uso del nome e/o del logo FFS richiedono il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni ai media sono equiparate alle dichiarazioni pubbliche a terzi (in particolare i testimonial).
15 Durata e disdetta del contratto
15.1 Il rapporto contrattuale termina al più tardi con l’assunzione del dipendente mediato (stipulazione del contratto di lavoro) o con il rifiuto di una persona in cerca di lavoro da parte delle FFS.
15.2 Fino alla firma del contratto di lavoro da parte della persona in cerca di lavoro, le FFS o l’agente di collocamento possono recedere dal contratto in qualsiasi momento senza conseguenze finanziarie.
16 Divieto di cessione e pegno
16.1 Le pretese spettanti all’Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.
16.2 Le FFS possono trasferire o cedere il rapporto contrattuale o i diritti e gli obblighi da esso derivanti a un’altra società del Gruppo FFS senza il consenso dell’agente di collocamento.
17 Nessuna rinuncia
L’attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l’esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.
18 Forma scritta
Stipulazione, modifiche e integrazioni del contratto e degli elementi contrattuali richiedono per la loro validità la forma scritta e la firma di entrambe le parti.
19 Diritto applicabile
Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite dell’11.4.1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci, CISG) non sono applicabili.
20 Foro competente
In caso di controversie derivanti o inerenti al presente contratto hanno competenza esclusiva i tribunali di Berna.
Edizione 2018