Approvazione Schema di Accordo da sottoscriversi tra Regione Basilicata - Federfarma Regionale e ADF Regionale - Distribuzione per conto dei farmaci PHT e per la erogazione presidi per diabetici
Basilicata
Deliberazione di Giunta Regionale 4.04.2013, n. 362.
Approvazione Schema di Accordo da sottoscriversi tra Regione Basilicata - Federfarma Regionale e ADF Regionale - Distribuzione per conto dei farmaci PHT e per la erogazione presidi per diabetici
LA GIUNTA REGIONALE VISTE:
- la L.R. 12/96 e ss.mm.ii., concernente la “Riforma dell’organizzazione regionale”;
- la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- la D.G.R. 2903 del 13 dicembre 2004, recante la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;
- la D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05, relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- la D.G.R. 2017/05, con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati, come modificata dalla successiva D.G.R. 1729 del 13.11.2006;
- la D.G.R. n. 108 del 7/02/2012; RICHIAMATI:
- la D.G.R. 1052 del 23/06/2010 “Prestazioni di assistenza protesica assistenza sanitaria integrativa regionale - direttiva vincolante”;
- la D.G.R. 1356 del 10/08/2010 che prende atto dell’Accordo per l’integrazione delle modalità di erogazione dei farmaci e dei presidi per diabetici;
- la D.G.R. 113 dell’1/02/2011 che approva lo schema di Accordo tra la Regione Basilicata - Federfarma Regionale
– Associazione Distributori Farmaceutici (ADF), per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale e per la dispensazione dei presidi per diabetici;
- la Legge Regionale 17/2011 art. 15 comma 1, circa l’obbligo della prescrizione farmacologica, su ricettario SSN, da parte dei medici specialisti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- la D.G.R. n. 968 del 5/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni “Assistenza Sanitaria Integrativa direttiva vincolante”;
- il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7/08/2012;
PREMESSO CHE l’Accordo, di cui alla D.G.R. 113/2011, per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale e per la dispensazione dei presidi per diabetici, stipulato in data 1/03/2011 con validità biennale, tra Regione Basilicata, Federfarma Regionale e ADF è scaduto il 28/02/2013;
VISTI:
- la nota del 7/02/2013 prot. n. 25463/72AE inviata ai Direttori Generali e, ai Dirigenti delle U.O. del sevizio farmaceutico delle Aziende Sanitarie Regionali, ai Presidenti di Federfarma di Potenza e Matera e al Presidente di ADF, con la quale si convocavano le parti ad avviare la sessione negoziale di un nuovo Accordo per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale e per la dispensazione dei presidi per diabetici, vista l’approssimarsi della scadenza di quello ancora in vigore;
- i verbali del 15/02/2013 e del 21/02/2013 relativi al nuovo Accordo triennale della DPC e dei presidi per Diabetici;
- la nota del 28/02/2013 prot. n. 38554/72AE, con la quale si informavano tutti gli interessati, che l’Accordo di cui alla D.G.R. 113/2011, scaduto il 28/02/2013, viene prorogato al 30/04/2013, impegnando le Aziende Sanitarie, ASP ed ASM, ad esaurire entro la stessa data le scorte dei farmaci PHT che non saranno più erogati in Distribuzione per Conto (DPC);
ATTESO CHE nell’ambito della sessione negoziale, di cui ai succitati verbali, le parti, per addivenire ad un nuovo Accordo, hanno concordato quanto segue:
- I farmaci del PHT regionale sono inclusi nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà subire aggiornamenti in relazione a specifiche esigenze e/o determinazioni AIFA;
- I farmaci del PHT regionale da erogarsi in Dispensazione per Conto (DPC), sono inclusi nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La remunerazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate col SSR per il servizio di distribuzione per conto (DPC) dei farmaci inclusi nell’Allegato 2, è stabilita come segue:
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a € 280.000,00 un onere pari a € 5,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 180.000,00 e € 280.000,00 un onere pari di € 6,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., inferiore a € 180.000,00, un onere pari a € 7,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
tali remunerazioni trovano applicazione a partire dall’1/05/2013, e comunque per tre anni;
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per la composizione del fatturato SSN si fa riferimento all’importo lordo della farmaceutica convenzionata dell’anno precedente, decurtato dell’IVA, degli sconti e della compartecipazione alla spesa sul prezzo di riferimento (lista di trasparenza AIFA) e del ticket regionale ed è valido solo ed esclusivamente per il presente Accordo;
- Con la ADF si conviene che l’onere distributivo riconosciuto dalla Regione Basilicata è pari ad € 2,10 a confezione più IVA, a partire dall’1/05/2013 e comunque per tre anni;
- La lista dei farmaci del PHT regionale, da erogarsi in DPC ai sensi del presente Accordo sarà soggetta a revisione semestrale per farmaco, a cura delle competenti Aziende Sanitarie Regionali;
- L’erogazione dei presidi per diabetici (strisce, siringhe e lancette) resta affidata alle farmacie convenzionate con uno sconto così concordato, tenuto conto dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 95 del 6/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7/08/2012 e s.m.i.:
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a € 387.342,67 uno sconto pari al 22% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA;
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 258.228,45 e € 387.342,67, uno sconto pari al 16,5% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA;
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., fino a € 258.228,45 uno sconto pari all’11% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA;
RITENUTO PERTANTO:
- Di approvare lo schema di Accordo, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da sottoscriversi tra la Regione Basilicata, Federfarma Regionale e ADF;
- Di stabilire che tale Accordo ha validità di tre anni, a partire dall’1/05/2013 fino al 30/04/2016, facendo salvo l’eventuale esaurimento delle scorte e comunque fino a nuovo Accordo;
- Di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai farmaci del PHT regionale;
- Di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i farmaci del PHT regionale, da erogarsi in Dispensazione per Conto (DPC);
- Di stabilire, che le eventuali irregolarità a carico delle ricette contenenti i farmaci di cui alla DPC, siano sottoposte alla Commissione di cui all’art. 10 del D.P.R. 371/98;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo; DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa che qui di seguito si riporta:
Di prendere atto di quanto concordato:
- I farmaci del PHT regionale sono inclusi nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà subire aggiornamenti in relazione a specifiche esigenze e/o determinazioni AIFA;
- I farmaci del PHT regionale da erogarsi in Dispensazione per Conto (DPC), sono inclusi nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La remunerazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate col SSR per il servizio di distribuzione per conto (DPC) dei farmaci inclusi nell’Allegato 2, è stabilita come segue:
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a € 280.000,00 un onere pari a € 5,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 180.000,00 e € 280.000,00 un onere pari di € 6,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., inferiore a € 180.000,00, un onere pari a € 7,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
tali remunerazioni trovano applicazione a partire dall’1/05/2013, e comunque per tre anni;
per la composizione del fatturato SSN si fa riferimento all’importo lordo della farmaceutica convenzionata dell’anno precedente, decurtato dell’IVA, degli sconti e della compartecipazione alla spesa sul prezzo di riferimento (lista di trasparenza AIFA) e del ticket regionale ed è valido solo ed esclusivamente per il presente Accordo;
- Con la ADF si conviene che l’onere distributivo riconosciuto dalla Regione Basilicata è pari ad € 2,10 a confezione più IVA, a partire dall’1/05/2013 e comunque per tre anni;
- La lista dei farmaci del PHT regionale, da erogarsi in DPC ai sensi del presente Accordo sarà soggetta a revisione semestrale per farmaco, a cura delle competenti Aziende Sanitarie Regionali;
- L’erogazione dei presidi per diabetici (strisce, siringhe e lancette) resta affidata alle farmacie convenzionate con uno sconto così concordato, tenuto conto dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 95 del 6/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7/08/2012 e s.m.i.:
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a € 387.342,67 uno sconto pari al 22% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA;
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o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 258.228,45 e € 387.342,67, uno sconto pari al 16,5% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA;
o per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., fino a € 258.228,45 uno sconto pari all’11% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA;
Di approvare lo schema di Accordo, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da sottoscriversi tra la Regione Basilicata, Federfarma Regionale e ADF;
Di stabilire che tale Accordo ha validità di tre anni, a partire dall’1/05/2013 fino al 30/04/2016, facendo salvo l’eventuale esaurimento delle scorte e comunque fino a nuovo Accordo;
Di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai farmaci del PHT regionale;
Di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i farmaci del PHT regionale, da erogarsi in Dispensazione per Conto (DPC);
Di stabilire che le eventuali irregolarità a carico delle ricette contenenti i farmaci di cui alla DPC, siano sottoposte alla Commissione di cui all’art. 10 del D.P.R. 371/98;
Di autorizzare il Direttore Generale pro tempore del Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità alla sottoscrizione del succitato Accordo.
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Allegato
D.G.R. N ............ DEL ..... .
ACCORDO TRA LA REGIONE BASILICATA - FEDERFARMA REGIONALE – ADF PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI DI CUI AL PHT REGIONALE E PER LA DISPENSAZIONE DEI PRESIDI PER DIABETICI
Tra
REGIONE BASILICATA
rappresentata dal Dr ............... nato a ................................ il Dirigente Generale protempore del
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità e
FEDERFARMA BASILICATA
Rappresentata dal Presidente dott. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nato a .................... il domiciliato per la
carica e
ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI FARMACEUTICI (ADF)
Rappresentata dal Presidente dott. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nato a .................... .
il domiciliato per la carica
PREMESSO CHE
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 3 71 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private"
- il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 stabilisce in particolare all'art. 8, lett. a) che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano, anche con provvedimenti amministrativi "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. !53 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" di attuazione della delega conferita al Governo per la definizione dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del SSN previa adesione del titolare di farmacia include tra questi la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta (DPC);
- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA) con determinazione del 29.10.2004 ridefiniva l'elenco dei farmaci di cui all'allegato 2 del D.M 22.12.2000 dispensabili in "doppia via" (in convenzionata oppure in diretta attraverso le strutture sanitarie pubbliche ovvero per conto attraverso la rete delle farmacie convenzionate), inserendoli nel Prontuario per la continuità Ospedale Territorio (PHT);
- i principi attivi dell'elenco AlFA costituiscono la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziali compatibili con la distribuzione diretta ma la cui adozione, per entità e modalità d'impiego dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativa, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione;
- la Regione Basilicata ha integrato il predetto elenco con alcuni principi attivi, anche in relazione a dati epidemiologici regionali, ha definito la modalità distributiva, " in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Regionali", attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate, stabilendo contestualmente che detto elenco di principi attivi (PHT Regionale) venga integrato, in relazione alle nuove immissioni in commercio, con nota dell'Ufficio Regionale competente, inoltrata rispettivamente a: Aziende ASP ed ASM, FEDERFARMA, ADF.
- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA) con determinazione del 2 11.2010 ha riclassificato in PHT i farmaci ex HOSP2
in ottemperanza all'art. Il, comma 7 del D.L n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni nella legge 122/20l0;
- detta determinazione, in particolare, all'art. 3 prevede che i farmaci in questione vadano dispensati attraverso le strutture individuate dalle Regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenendo conto delle esigenze organizzative territoriali e che la modalità operativa della distribuzione scelta
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dalla Regione per i farmaci in questione, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione;
- la collaborazione con le farmacie convenzionate concorre ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai cittadini;
- i Distributori Intermedi del Farmaco operano per la corretta, completa ed agevole distribuzione dei Farmaci, assicurando quindi alla collettività la pronta disponibilità delle specialità medicinali in tutte le farmacie del territorio e garantiscono, all'insegna del primato della sicurezza, massimi livelli di qualità nella movimentazione, conservazione, gestione e distribuzione del bene farmaco, nel pieno ed assoluto rispetto delle Leggi che regolano il settore;
- le parti con il presente accordo, confermano e ribadiscono il ruolo rilevante delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei farmaci sul territorio e nella informazione agli assistiti volta a migliorare l'efficacia e la qualità del Servizio Sanitario pubblico, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in quanto garantiscono:
– la qualifica professionale degli operatori addetti alla dispensazione del farmaco volta anche all’educazione del cittadino al corretto uso del farmaco ;
– la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni di servizio;
– la conservazione e la dispensazione di medicinali nel rispetto della Farmacopea Ufficiale;
– un'attività di farmacovigilanza anche in termini di documentazione delle prestazioni erogate
VISTI
- la DGR 1052 del 23/6/2010 "prestazioni di assistenza protesica - assistenza sanitaria integrativa regionale - direttiva vincolante"
- la DGR 1356 del10/8/2010 che prende atto dell'Accordo per l'integrazione delle modalità di erogazione dei farmaci e dei presidi per diabetici
- la DGR 113 del 0l/02/2011che approvava lo schema di Accordo tra la Regione Basilicata Federfarma Regionale - ADF, per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale e per la dispensazione dei presidi per diabetici
- l'Accordo, di cui alla DGR l13/2011, stipulato in data 11/03/2011 con validità biennale
- i verbali del 15/02/2013 e del 21102/2013 relativi al nuovo Accordo triennale della DPC e dei presidi per Diabetici
- la Legge Regionale 17/2011 art. 15 comma l, circa l'obbligo della prescrizione farmacologica, su ricettario SSN, da parte dei medici specialisti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
- la D.G.R. n. 968 del 05/07/2011 e successive modifiche ed integrazione "Assistenza Sanitaria Integrativa direttiva vincolante"
- il D.L. n. 95 del617/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7/8/2012 Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Farmaci del PHT regionale
I farmaci del PHT regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale 72AE.2011/D00441 del 19/9/2011 e s.m.i., sono inclusi nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà subire aggiornamenti in relazione a specifiche esigenze e/o determinazioni AIFA.
Art. 2
Farmaci del PHT regionale in DPC
I farmaci del PHT regionale, di cui all'art. l, da erogarsi in Dispensazione per Xxxxx (DPC), secondo quanto definito nei successivi articoli, sono inclusi nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Sono escluse dall'accordo per la DPC le seguenti categorie di farmaci:
a) gli stupefacenti;
b) l'ossigeno liquido;
c) i farmaci sottoposti a Registri AIFA;
d) i farmaci del PHT regionale con un prezzo al pubblico inferiore a 25 euro compreso IVA
e) i fattori di coagulazione con classificazione XXX X00XX
f) i farmaci ex OSP2 riclassificati in A-PHT con Determinazione AlFA del 2.11.2010
g) i farmaci successivamente classificati dall’ AIFA in A -PHT, ad eccezione di quelli per i quali la medesima AIFA, rinvia espressamente la scelta in ordine alle modalità distributive alle regioni e che eventualmente potranno essere oggetto di eventuale integrazione dell'elenco di cui all' Allegato l e Allegato 2
Art.3
Soggetti beneficiari dell'attività di DPC
a) i cittadini residenti nella Regione Basilicata riscontrabili nell'anagrafe assistiti regionale;
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Art. 4 Remunerazione
La remunerazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate col SSR per il servizio di distribuzione per conto (DPC) dei farmaci inclusi nell'Allegato 2, è stabilita come segue:
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a € 280.000,00 un onere pari a € 5,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 180.000,00 e € 280.000,00 un onere pari di € 6,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., inferiore a € 180.000,00, un onere pari a € 7,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
Per l'esatta composizione del fatturato SSN, cui fare riferimento per l'individuazione del compenso/sconto da riconoscere alle farmacie, valido solo ed esclusivamente per il presente accordo, le parti convengono che il fatturato SSN è quello riferito alla farmaceutica convenzionata dell'anno precedente, decurtato dell' IVA, degli sconti e della compartecipazione alla spesa sul prezzo di riferimento (lista di trasparenza AlFA) e del ticket regionale.
Con la ADF si conviene che l'onere distributivo riconosciuto dalla Regione Basilicata è pari ad € 2,10 a confezione più IVA, a partire dalla data della validità del presente accordo.
Art. 5
Modalità di dispensazione in DPC
1. le Aziende Sanitarie ASP e ASM si impegnano a:
a) Approvvigionarsi, secondo le modalità sopra definite, facendo riferimento anche alle risultanze della gara in unione d'acquisto, delle specialità medicinali per i principi attivi contenuti nel PHT regionale, comprese quelle di nuova immissione in commercio, secondo le direttive regionali, nel periodo di validità del presente accordo, garantendone la consegna presso i Distributori Intermedi, aventi sede sul territorio della Regione Basilicata, in appositi ed esclusivi spazi messi a disposizione. Le specialità medicinali acquistate dovranno essere dotate di fustello adesivo annullato con la dicitura " Confezione Ospedaliera" al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni in normale distribuzione;
b) riconoscere alle farmacie convenzionate la remunerazione secondo quanto stabilito all' art. 4 del presente Accordo a partire dal 01/05/2013.
c) liquidare a 30 giorni le fatture riferite all'onere distributivo riconosciuto, che le farmacie pubbliche e private convenzionate, fanno pervenire, con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 231/02.
d) informare opportunamente medici di base, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o categoria interessata al presente accordo sui contenuti e sulle modalità di attuazione della stessa;
e) disporre che i medici prescrittori form\llino ricette riguardanti le specialità medicinali di cui al PHT regionale, distinte da eventuali altre prescrizioni;
f) invitare i medici prescrittori ad apporre possibilmente la dicitura "PHT regionale"
g) vigilare attentamente sulla distribuzione intermedia allo scopo di non avere mancanti e scaduti.
h) stabilire che le eventuali irregolarità rilevate a carico delle ricette, contenenti i farmaci distribuiti in nome e per conto in base al presente accordo, siano sottoposte alla Commissione di cui all'art. 10 del D.P.R. 371/98.
i) disporre che I'ASP, l'ASM, I'ADF e la Federfarma si attivino affinché sia predisposto un programma informatico che consenta un più veloce approvvigionamento e una più facile verifica dei farmaci presso i grossisti.
2. le farmacie pubbliche e private convenzionate ricadenti nel territorio provinciale delle Aziende ASP e ASM si impegnano a:
a) verificare che le ricette da spedire in farmacia riferite alla presente intesa:
- siano redatte su ricettario SSN secondo i criteri indicati ai punti 1 a) e 1 f);
- contengano tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione delle ricette;
- riportino la prescrizione dei farmaci di cui al PHT regionale;
b) richiedere i farmaci prescritti nella quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate;
c) apporre sulla ricetta i fustelli ottici presenti sulle confezioni dei farmaci, di cui alla DPC, senza richiedere, all'atto della spedizione della ricetta, il pagamento di alcun corrispettivo;
d) consegnare alle Aziende Sanitarie ASP e ASM, le ricette spedite secondo il presente accordo, in mazzette separate e allegare distinta contabile riepilogativa separata da quella della convenzionata;
e) fatturare, entro il 5 del mese successivo a quello di competenza, alle Aziende Sanitarie ASP e ASM l'onere distributivo come specificato al punto l, lettera b) del presente accordo;
f) consegnare il prodotto reperibile nel normale ciclo distributivo, in caso di irreperibilità del farmaco di cui alla DPC;
3. i distributori intermedi si impegnano a:
a) custodire in conto deposito presso i propri magazzm1, m spazi dedicati ed in modo esclusivo, le specialità medicinali fornite per conto, dalle Aziende ASP ed ASM secondo le procedure indicate al punto 1 a);
b) consegnare alle farmacie convenzionate, dietro loro specifica richiesta, farmaci di cui al PHT regionale in DPC;
c) comunicare alle Aziende ASP e ASM, le informazioni necessarie e proporre periodicamente alle stesse Aziende opportuni riordini di specialità medicinali al fine di salvaguardare la corretta erogazione del servizio in oggetto;
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d) fatturare, entro il 5 del mese successivo a quello di competenza, alle Aziende ASP e ASM, l 'onere distributivo riconosciuto dalla Regione Basilicata secondo quanto stabilito all'art. 4 del presente Accordo a partire dal 01/05/2013.
e) produrre a fine mese per ogni farmacia fornita, nel corso del mese, un prospetto riepilogativo delle specialità consegnate e dei corrispondenti importi dovuti dalle Aziende ASP e ASM.
Art. 6
Assistenza Integrativa Regionale - erogazione dei soli presidi per diabetici
L'erogazione dei presidi per diabetici (strisce, siringhe e lancette) resta affidata alle farmacie convenzionate e si riconosce alle stesse uno sconto così concordato:
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a 387.342,67 uno sconto pari al 22% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 258.228,45 e 387.342,67, uno sconto pari al 16,5% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., fino a € 258.228,45 uno sconto pari al 11% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
Le percentuali di sconto su riportate, trovano applicazione a partire dal 01/05/2013.
Le farmacie sono tenute a presentare alle Aziende Sanitarie di riferimento la distinta contabile dedicata esclusivamente a tali presidi nei tempi e nei modi dalla convenzione ASIR vigente. Per i termini di pagamento valgono quelli dell'attuale convenzione ASIR
Art. 7 Disposizioni finali
Il presente accordo, ha validità di tre anni a partire dai 01/05/2013.
Le parti concordano che la lista dei farmaci del PHT regionale, da erogarsi in DPC ai sensi del presente Accordo (Allegato 2), sarà soggetta a revisione semestrale per farmaco, a cura delle competenti Aziende Sanitarie Regionali. Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Il presente Accordo ha validità di tre anni, a partire dal 01/05/2013 fino al 30/4/2016, facendo salvo l'eventuale esaurimento delle scorte e comunque fino a nuovo Accordo.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto dell'Accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.
Il presente Accordo sostituisce ogni precedente Accordo.
Per risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere in attuazione del presente accordo, le parti firmatarie si incontreranno per la definizione delle stesse.
Potenza .......... .
Per la REGIONE BASILICATA il Dirigente Generale
Per FEDERFARMA Basilicata il Presidente dell'Unione Regionale Per ADF il Presidente Nazionale
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Allegato
D.G.R. N ............ DEL ..... .
ACCORDO TRA LA REGIONE BASILICATA - FEDERFARMA REGIONALE – ADF PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI DI CUI AL PHT REGIONALE E PER LA DISPENSAZIONE DEI PRESIDI PER DIABETICI
Tra
REGIONE BASILICATA
rappresentata dal Dr ............... nato a ................................ il Dirigente Generale protempore del
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità e
FEDERFARMA BASILICATA
Rappresentata dal Presidente dott. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nato a .................... il domiciliato per la
carica e
ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI FARMACEUTICI (ADF)
Rappresentata dal Presidente dott. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nato a .................... .
il domiciliato per la carica
PREMESSO CHE
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 3 71 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private"
- il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 stabilisce in particolare all'art. 8, lett. a) che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano, anche con provvedimenti amministrativi "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. !53 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" di attuazione della delega conferita al Governo per la definizione dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del SSN previa adesione del titolare di farmacia include tra questi la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta (DPC);
- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA) con determinazione del 29.10.2004 ridefiniva l'elenco dei farmaci di cui all'allegato 2 del D.M 22.12.2000 dispensabili in "doppia via" (in convenzionata oppure in diretta attraverso le strutture sanitarie pubbliche ovvero per conto attraverso la rete delle farmacie convenzionate), inserendoli nel Prontuario per la continuità Ospedale Territorio (PHT);
- i principi attivi dell'elenco AlFA costituiscono la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziali compatibili con la distribuzione diretta ma la cui adozione, per entità e modalità d'impiego dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativa, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione;
- la Regione Basilicata ha integrato il predetto elenco con alcuni principi attivi, anche in relazione a dati epidemiologici regionali, ha definito la modalità distributiva, " in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Regionali", attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate, stabilendo contestualmente che detto elenco di principi attivi (PHT Regionale) venga integrato, in relazione alle nuove immissioni in commercio, con nota dell'Ufficio Regionale competente, inoltrata rispettivamente a: Aziende ASP ed ASM, FEDERFARMA, ADF.
- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA) con determinazione del 2 11.2010 ha riclassificato in PHT i farmaci ex HOSP2
in ottemperanza all'art. Il, comma 7 del D.L n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni nella legge 122/20l0;
- detta determinazione, in particolare, all'art. 3 prevede che i farmaci in questione vadano dispensati attraverso le strutture individuate dalle Regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenendo conto delle esigenze organizzative territoriali e che la modalità operativa della distribuzione scelta
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dalla Regione per i farmaci in questione, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione;
- la collaborazione con le farmacie convenzionate concorre ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai cittadini;
- i Distributori Intermedi del Farmaco operano per la corretta, completa ed agevole distribuzione dei Farmaci, assicurando quindi alla collettività la pronta disponibilità delle specialità medicinali in tutte le farmacie del territorio e garantiscono, all'insegna del primato della sicurezza, massimi livelli di qualità nella movimentazione, conservazione, gestione e distribuzione del bene farmaco, nel pieno ed assoluto rispetto delle Leggi che regolano il settore;
- le parti con il presente accordo, confermano e ribadiscono il ruolo rilevante delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei farmaci sul territorio e nella informazione agli assistiti volta a migliorare l'efficacia e la qualità del Servizio Sanitario pubblico, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in quanto garantiscono:
– la qualifica professionale degli operatori addetti alla dispensazione del farmaco volta anche all’educazione del cittadino al corretto uso del farmaco ;
– la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni di servizio;
– la conservazione e la dispensazione di medicinali nel rispetto della Farmacopea Ufficiale;
– un'attività di farmacovigilanza anche in termini di documentazione delle prestazioni erogate
VISTI
- la DGR 1052 del 23/6/2010 "prestazioni di assistenza protesica - assistenza sanitaria integrativa regionale - direttiva vincolante"
- la DGR 1356 del10/8/2010 che prende atto dell'Accordo per l'integrazione delle modalità di erogazione dei farmaci e dei presidi per diabetici
- la DGR 113 del 0l/02/2011che approvava lo schema di Accordo tra la Regione Basilicata Federfarma Regionale - ADF, per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale e per la dispensazione dei presidi per diabetici
- l'Accordo, di cui alla DGR l13/2011, stipulato in data 11/03/2011 con validità biennale
- i verbali del 15/02/2013 e del 21102/2013 relativi al nuovo Accordo triennale della DPC e dei presidi per Diabetici
- la Legge Regionale 17/2011 art. 15 comma l, circa l'obbligo della prescrizione farmacologica, su ricettario SSN, da parte dei medici specialisti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
- la D.G.R. n. 968 del 05/07/2011 e successive modifiche ed integrazione "Assistenza Sanitaria Integrativa direttiva vincolante"
- il D.L. n. 95 del617/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7/8/2012 Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Farmaci del PHT regionale
I farmaci del PHT regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale 72AE.2011/D00441 del 19/9/2011 e s.m.i., sono inclusi nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà subire aggiornamenti in relazione a specifiche esigenze e/o determinazioni AIFA.
Art. 2
Farmaci del PHT regionale in DPC
I farmaci del PHT regionale, di cui all'art. l, da erogarsi in Dispensazione per Xxxxx (DPC), secondo quanto definito nei successivi articoli, sono inclusi nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Sono escluse dall'accordo per la DPC le seguenti categorie di farmaci:
a) gli stupefacenti;
b) l'ossigeno liquido;
c) i farmaci sottoposti a Registri AIFA;
d) i farmaci del PHT regionale con un prezzo al pubblico inferiore a 25 euro compreso IVA
e) i fattori di coagulazione con classificazione XXX X00XX
f) i farmaci ex OSP2 riclassificati in A-PHT con Determinazione AlFA del 2.11.2010
g) i farmaci successivamente classificati dall’ AIFA in A -PHT, ad eccezione di quelli per i quali la medesima AIFA, rinvia espressamente la scelta in ordine alle modalità distributive alle regioni e che eventualmente potranno essere oggetto di eventuale integrazione dell'elenco di cui all' Allegato l e Allegato 2
Art.3
Soggetti beneficiari dell'attività di DPC
a) i cittadini residenti nella Regione Basilicata riscontrabili nell'anagrafe assistiti regionale;
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Art. 4 Remunerazione
La remunerazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate col SSR per il servizio di distribuzione per conto (DPC) dei farmaci inclusi nell'Allegato 2, è stabilita come segue:
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a € 280.000,00 un onere pari a € 5,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 180.000,00 e € 280.000,00 un onere pari di € 6,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., inferiore a € 180.000,00, un onere pari a € 7,50 più IVA per ogni pezzo dispensato;
Per l'esatta composizione del fatturato SSN, cui fare riferimento per l'individuazione del compenso/sconto da riconoscere alle farmacie, valido solo ed esclusivamente per il presente accordo, le parti convengono che il fatturato SSN è quello riferito alla farmaceutica convenzionata dell'anno precedente, decurtato dell' IVA, degli sconti e della compartecipazione alla spesa sul prezzo di riferimento (lista di trasparenza AlFA) e del ticket regionale.
Con la ADF si conviene che l'onere distributivo riconosciuto dalla Regione Basilicata è pari ad € 2,10 a confezione più IVA, a partire dalla data della validità del presente accordo.
Art. 5
Modalità di dispensazione in DPC
1. le Aziende Sanitarie ASP e ASM si impegnano a:
a) Approvvigionarsi, secondo le modalità sopra definite, facendo riferimento anche alle risultanze della gara in unione d'acquisto, delle specialità medicinali per i principi attivi contenuti nel PHT regionale, comprese quelle di nuova immissione in commercio, secondo le direttive regionali, nel periodo di validità del presente accordo, garantendone la consegna presso i Distributori Intermedi, aventi sede sul territorio della Regione Basilicata, in appositi ed esclusivi spazi messi a disposizione. Le specialità medicinali acquistate dovranno essere dotate di fustello adesivo annullato con la dicitura " Confezione Ospedaliera" al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni in normale distribuzione;
b) riconoscere alle farmacie convenzionate la remunerazione secondo quanto stabilito all' art. 4 del presente Accordo a partire dal 01/05/2013.
c) liquidare a 30 giorni le fatture riferite all'onere distributivo riconosciuto, che le farmacie pubbliche e private convenzionate, fanno pervenire, con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 231/02.
d) informare opportunamente medici di base, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o categoria interessata al presente accordo sui contenuti e sulle modalità di attuazione della stessa;
e) disporre che i medici prescrittori form\llino ricette riguardanti le specialità medicinali di cui al PHT regionale, distinte da eventuali altre prescrizioni;
f) invitare i medici prescrittori ad apporre possibilmente la dicitura "PHT regionale"
g) vigilare attentamente sulla distribuzione intermedia allo scopo di non avere mancanti e scaduti.
h) stabilire che le eventuali irregolarità rilevate a carico delle ricette, contenenti i farmaci distribuiti in nome e per conto in base al presente accordo, siano sottoposte alla Commissione di cui all'art. 10 del D.P.R. 371/98.
i) disporre che I'ASP, l'ASM, I'ADF e la Federfarma si attivino affinché sia predisposto un programma informatico che consenta un più veloce approvvigionamento e una più facile verifica dei farmaci presso i grossisti.
2. le farmacie pubbliche e private convenzionate ricadenti nel territorio provinciale delle Aziende ASP e ASM si impegnano a:
a) verificare che le ricette da spedire in farmacia riferite alla presente intesa:
- siano redatte su ricettario SSN secondo i criteri indicati ai punti 1 a) e 1 f);
- contengano tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione delle ricette;
- riportino la prescrizione dei farmaci di cui al PHT regionale;
b) richiedere i farmaci prescritti nella quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate;
c) apporre sulla ricetta i fustelli ottici presenti sulle confezioni dei farmaci, di cui alla DPC, senza richiedere, all'atto della spedizione della ricetta, il pagamento di alcun corrispettivo;
d) consegnare alle Aziende Sanitarie ASP e ASM, le ricette spedite secondo il presente accordo, in mazzette separate e allegare distinta contabile riepilogativa separata da quella della convenzionata;
e) fatturare, entro il 5 del mese successivo a quello di competenza, alle Aziende Sanitarie ASP e ASM l'onere distributivo come specificato al punto l, lettera b) del presente accordo;
f) consegnare il prodotto reperibile nel normale ciclo distributivo, in caso di irreperibilità del farmaco di cui alla DPC;
3. i distributori intermedi si impegnano a:
a) custodire in conto deposito presso i propri magazzm1, m spazi dedicati ed in modo esclusivo, le specialità medicinali fornite per conto, dalle Aziende ASP ed ASM secondo le procedure indicate al punto 1 a);
b) consegnare alle farmacie convenzionate, dietro loro specifica richiesta, farmaci di cui al PHT regionale in DPC;
c) comunicare alle Aziende ASP e ASM, le informazioni necessarie e proporre periodicamente alle stesse Aziende opportuni riordini di specialità medicinali al fine di salvaguardare la corretta erogazione del servizio in oggetto;
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d) fatturare, entro il 5 del mese successivo a quello di competenza, alle Aziende ASP e ASM, l 'onere distributivo riconosciuto dalla Regione Basilicata secondo quanto stabilito all'art. 4 del presente Accordo a partire dal 01/05/2013.
e) produrre a fine mese per ogni farmacia fornita, nel corso del mese, un prospetto riepilogativo delle specialità consegnate e dei corrispondenti importi dovuti dalle Aziende ASP e ASM.
Art. 6
Assistenza Integrativa Regionale - erogazione dei soli presidi per diabetici
L'erogazione dei presidi per diabetici (strisce, siringhe e lancette) resta affidata alle farmacie convenzionate e si riconosce alle stesse uno sconto così concordato:
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a 387.342,67 uno sconto pari al 22% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 258.228,45 e 387.342,67, uno sconto pari al 16,5% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., fino a € 258.228,45 uno sconto pari al 11% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
Le percentuali di sconto su riportate, trovano applicazione a partire dal 01/05/2013.
Le farmacie sono tenute a presentare alle Aziende Sanitarie di riferimento la distinta contabile dedicata esclusivamente a tali presidi nei tempi e nei modi dalla convenzione ASIR vigente. Per i termini di pagamento valgono quelli dell'attuale convenzione ASIR
Art. 7 Disposizioni finali
Il presente accordo, ha validità di tre anni a partire dai 01/05/2013.
Le parti concordano che la lista dei farmaci del PHT regionale, da erogarsi in DPC ai sensi del presente Accordo (Allegato 2), sarà soggetta a revisione semestrale per farmaco, a cura delle competenti Aziende Sanitarie Regionali. Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Il presente Accordo ha validità di tre anni, a partire dal 01/05/2013 fino al 30/4/2016, facendo salvo l'eventuale esaurimento delle scorte e comunque fino a nuovo Accordo.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto dell'Accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.
Il presente Accordo sostituisce ogni precedente Accordo.
Per risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere in attuazione del presente accordo, le parti firmatarie si incontreranno per la definizione delle stesse.
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