Regolamento per l’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso e per l’autorizzazione all’ingresso di apparecchiature/attrezzature a titolo di visione o prova.
Regolamento per l’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso e per l’autorizzazione all’ingresso di apparecchiature/attrezzature a titolo di visione o prova.
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art.1. Oggetto e finalità 3
Art.2. Definizioni 3
Art.3. Limitazioni 3
TITOLO II – COMODATO D’USO 4
Art.4. Finalità e condizioni 4
Art.5. Istruttoria 5
Art.5.1. Pareri 6
Art.5.2. Obblighi del comodante 6
Art.5.3. Manutenzione 7
Art.5.4. Consegna e ritiro del bene 7
Art.6. Comodato d’uso gratuito collegato all’acquisizione di beni di consumo dedicati 8
Art.7. Comodato d’uso gratuito collegato ad attività di sperimentazione 8
TITOLO III – CONTO VISIONE 8
Art.8. Finalità e condizioni 8
Art.9. Istruttoria 9
Art.9.1. Pareri 10
Art.9.2. Obblighi del comodante 11
Art.9.3. Manutenzione 12
Art.9.4. Consegna e ritiro del bene 12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 13
Art.10. Trattamento dei dati personali 13
Art.11. Inadempienze 13
Art.12. Spese contrattuali 13
Art.13. Decorrenza 13
Art.14. Norme di rinvio 13
Art.15. Foro competente 13
Allegati
.MODELLO A - Fac-simile contratto di comodato d’uso.
.MODELLO B - Proposta acquisizione di strumentazione biomedica in conto visione.
.MODELLO C - Parere favorevole e richiesta di autorizzazione all’acquisizione di strumentazione biomedica in conto visione.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. Oggetto
a. Il presente regolamento disciplina le procedure dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale X. Xxxxxxxxxx, relative alle modalità di accettazione di beni concessi in comodato d’uso gratuito e di autorizzazione all’ingresso di attrezzature/apparecchiature a titolo di visione o prova, al fine di fornire indicazioni omogenee e puntuali in materia, e prevedere idonei strumenti di vigilanza e controllo successivi all’acquisizione.
b. La presente procedura è applicata a tutte le Unità Operative che intendono usufruire di beni concessi in comodato o di apparecchiature/attrezzature in visione/prova e, agli organismi aziendali deputati alla valutazione, alla gestione e al controllo sul processo di seguito descritto.
c. La procedura mira a prevenire ipotesi di conflitto di interessi e garantire l’aderenza ai principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Art.2. Definizioni
a. Ai fini del presente regolamento:
.per “comodante” – “cedente/fornitore”, si intende un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che intende conferire un bene all’Azienda Ospedaliera;
.per “comodatario” – “cessionario”, si intende chi riceve beni in comodato e a titolo di visione;
.per “comodato”, si intende un contratto, a titolo gratuito, mediante il quale una parte consegna all’altra un bene, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito e si perfeziona solo con la consegna bene.
.per “conto visione (beni in prova/visione)”, si intende uno strumento giuridico atipico, di ampio utilizzo in ambito commerciale, in cui una parte mette a disposizione, gratuitamente e per un breve periodo di tempo, un bene.
Art.3. Limitazioni
a. E’ vietata l’introduzione “di fatto” di beni all’interno delle strutture afferenti all’Azienda Ospedaliera.
b. La proposta di comodato o visione/prova non deve essere formulata da soggetti che possono essere invitati ad una procedura di gara indetta dall’Azienda Ospedaliera, salvo che la proposta abbia ad oggetto beni di natura diversa da quelli oggetto di gara.
c. Nel caso di acquisizioni di beni non autorizzate saranno preclusi gli interventi manutentivi di qualunque natura e genere nonché gli eventuali acquisti di materiali necessari per il funzionamento degli stessi e sarà disposta la loro rimozione.
d. La responsabilità di eventuali incidenti causati dall’introduzione in Azienda di beni non autorizzati o dall’utilizzo di beni non collaudati (ove previsto) ricade sui Direttori delle Unità Operative beneficiarie degli stessi.
e. Nessun comodato e/o visione/prova sarà autorizzato o preso in considerazione, da parte dell’U.O.C. competente ad istruire il procedimento di accettazione, in assenza di una formale richiesta di autorizzazione e del parere favorevole espresso dal Responsabile della U.O.C. interessata.
f. L’Azienda Ospedaliera non è in alcun modo vincolata al comodante/cedente/fornitore, né per quanto concerne l’acquisto del bene né per quanto concerne l’acquisto di eventuali materiali di consumo o complementari se non, con riferimento a questo ultimo caso per i beni in comodato, espressamente previsto.
g. Nessun comodato e/o visione/prova sarà prolungato salvo particolari deroghe ed eccezioni, motivate e formalmente autorizzate.
TITOLO II – COMODATO D’USO GRATUITO
Art.4. Finalità e condizioni
a. Il comodato disciplinato dal presente Regolamento ha ad oggetto attrezzature e beni di varia natura concessi in uso esclusivamente al fine di poter svolgere attività di comune interesse al comodante e all’Azienda Ospedaliera.
b. Il comodato deve essere stipulato nel rispetto dei principi che caratterizzano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
c. Nel contratto di comodato deve essere esplicitata la durata dello stesso.
d. Il contratto di comodato, redatto in base alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del Codice Civile, è a titolo gratuito e si perfeziona con la consegna del bene (rif. fac-simile contratto di comodato d’uso – MOD.A – allegato al presente regolamento).
e. La consegna del bene può essere effettuata solo in seguito all’adozione dell’atto amministrativo di accettazione da parte dell’Azienda Ospedaliera.
f. Il bene concesso in comodato deve essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento e può essere utilizzato solo in seguito ad avvenuto collaudo e formazione del personale addetto (ove previsto).
g. La proprietà del bene resta in capo al comodante ed il comodatario si obbliga a custodirlo e conservarlo con diligenza ed a servirsene per un uso determinato in base alla natura della cosa.
h. Le parti hanno in ogni caso la facoltà di regolamentare liberamente i vari ulteriori aspetti anche in ragione della durata temporale che, si precisa, deve essere determinata.
i. Tutti gli oneri tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di manutenzione, di consegna e di ritiro, di installazione, assicurativi, derivanti da danneggiamento, furto dei beni medesimi, di danni a cose o a soggetti terzi (in tal senso intesa anche l’Azienda Ospedaliera), sono interamente a carico del comodante.
Art.5. Istruttoria
a. La procedura amministrativa relativa all’accettazione di beni in comodato d’uso, è suddivisa nelle seguenti fasi:
1) Il procedimento si instaura con l’invio da parte del comodante di una proposta scritta inviata al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera, che dovrà essere inoltrata al Responsabile della Struttura interessata e all’Unità Operativa competente ad eseguire l’istruttoria.
In particolare la proposta, dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte del comodante dalla quale risulti, tra l’altro:
.la propria denominazione, la sede, i recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica/PEC;
.l’oggetto comodato con espressa dichiarazione di volontà a cedere il bene;
.la motivazione della richiesta e gli utilizzi previsti;
.la durata del comodato;
.l’assunzione di tutti gli obblighi di cui al seguente art.5.2;
.l’elenco del personale che si occuperà della formazione per il corretto utilizzo del bene e della relativa assistenza tecnica;
.di essere il produttore o distributore del bene oggetto di comodato (in tal caso per tecnologie biomediche è necessario allegare una dichiarazione della Casa Madre);
.il valore del bene e le caratteristiche tecniche dello stesso (marca, modello, manuale d’uso in lingua italiana, certificazione di conformità ecc.).
2) Il Responsabile della U.O.C. coinvolta dovrà sottoporre, se interessato, la predetta proposta, adeguatamente motivata, alla U.O.C. competente ad istruire l’atto amministrativo di accettazione del comodato.
3) L’U.O.C. competente, alla ricezione della suddetta richiesta, verificherà la completezza delle informazioni all’interno della stessa e provvederà ad acquisire tutti i pareri necessari per l’istruttoria (rif. successivo art. 5.1) e le eventuali informazioni aggiuntive da parte dei Reparti coinvolti.
4) L’U.O.C. competente, acquisiti i descritti pareri ed eseguite le proprie valutazioni di congruità, procederà alla predisposizione dell’atto di accettazione del comodato da sottoporre alla Direzione Generale, ovvero, in alternativa al rigetto della proposta con l’indicazione dei motivi.
5) Decretata l’accettazione del comodato, l’U.O.C. competente si attiverà ad inviare al comodante, alla
U.O.C. interessata e alle XX.XX.XX. coinvolte, la comunicazione di accettazione del comodato e si occuperà della sottoscrizione del relativo contratto.
6) L’ingresso del bene e il ritiro dello stesso al termine del periodo di comodato nell’U.O.C. di destinazione, dovrà avvenire previa comunicazione e accordi con l’Ufficio Xxxxxxxx ed Inventario della
U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi e Gestione Economato e Magazzini (di seguito U.O.C. ABSE), (rif. successivo art. 5.4).
Art.5.1. Pareri
a. In base alla natura del bene concesso in comodato, alle modalità di avvenuta acquisizione dello stesso e all’U.O.C. di destinazione è necessario procedere all’acquisizione dei pareri di competenza, quali:
.parere dell’U.O.C. GATIB, per tutti i beni che necessitano di verifiche statiche e predisposizione impiantistiche e/o edilizie, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene, qualora la presa in carico e l’utilizzo del bene tecnico-economale comporti possibili modifiche e/o interventi alla struttura;
.parere del Servizio di Ingegneria Clinica (SIC), per tecnologie biomediche, sulla verifica delle caratteristiche delle stesse, sulla regolarità e compatibilità tecnica dell’apparecchiatura concessa in comodato rispetto all’Unità operativa di destinazione;
.parere del Servizio di Prevenzione e Protezione, in ordine agli eventuali profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori in rapporto alla tipologia ed all’utilizzo del bene oggetto del comodato;
.parere dell’U.O.S. Fisica Sanitaria, qualora l’oggetto del comodato richieda una valutazione inerente i rischi di propria competenza;
.parere del Servizio Informatico Aziendale, per apparecchiature informatiche e/o software, circa la conformità tecnica dell’attrezzatura e/o eventuale integrazione informatica;
.parere del Comitato Etico, qualora l’oggetto del comodato d’uso gratuito sia collegato ad una sperimentazione clinica;
.parere dell’U.O.C. di Farmacia, qualora il comodato abbia ad oggetto l’acquisizione successiva di dispositivi medici, per la verifica sulla congruità e sulla correttezza riguardo al materiale di consumo.
Art.5.2. Obblighi del comodante
a. Il comodante dovrà dichiarare:
.di aver preso visione di quanto previsto dal presente regolamento;
.di aver preso visione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx /Reparti e Dipartimenti/Direzione Amministrativa
/U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione e Sicurezza Antincendio) del “Documento Informativo sui rischi”;
.di essere consapevole che l’accettazione del bene in comodato da parte dell’A.O.R.N. A. Xxxxxxxxxx non sottintende alcun impegno o promessa della medesima a farne acquisto, presente o futuro;
.di occuparsi a proprie spese della formazione del personale dell’Azienda Ospedaliera affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto sul bene oggetto del comodato;
.di garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e dell’Azienda Ospedaliera;
.di tenere indenne l’Azienda Ospedaliera ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall’uso del bene o anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L’Azienda Ospedaliera comandataria non sarà pertanto
responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di sottrazione, perdita, deterioramento del bene o di qualsiasi altro evento, compresi danneggiamento e distruzione, patito dal bene in comodato;
.che il bene fornito è conforme alla normativa vigente a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e che quindi non comporta pericolo alcun per gli operatori e per i pazienti;
.di garantire l’esecuzione e le spese d’assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi eventuali applicativi Software (così come previsto dal successivo art.5.3);
.di limitare la presenza di proprio personale all’interno dell’Azienda Ospedaliera al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’U.O.C. destinataria del bene;
.di fornire al personale interessato eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti necessari per l’utilizzo in sicurezza del bene e installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza oneri per l’Azienda Ospedaliera e secondo le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché occuparsi del corretto posizionamento del bene affinché non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio;
.di verificare che i beni in comodato non richiedano particolari predisposizioni impiantistiche, strutturali o di arredi a carico dell’Azienda Ospedaliera che, nel caso, devono essere dettagliatamente descritti;
.di occuparsi e curare a proprie spese il trasporto, la consegna, l’installazione, la messa a punto, il ritiro e quant’altro necessario per rendere funzionale il bene concesso in comodato.
Art.5.3. Manutenzione
a. Il comodante dovrà provvedere alla manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria del bene. Per ogni intervento manutentivo, il comodante è obbligato a consegnare e/o trasmettere il relativo Foglio di Lavoro (FdL) agli uffici competenti (ad esempio se il bene oggetto di comodato è una tecnologia biomedica, il comodante dovrà tramettere il FdL al SIC).
b. Resterà inoltre a carico del comodante ogni ulteriore onere, tra cui tutti i costi per le eventuali parti di ricambio, di tutti i materiali necessari alla manutenzione ed alle riparazioni e/o di cui sia prevista la sostituzione programmata, incluse quelle soggette ad usura e/o consumo, compresi gli eventuali materiali di consumo necessari che saranno forniti per l’intera durata del contratto.
Art.5.4. Consegna e ritiro del bene
a. Il comodante è tenuto a comunicare preventivamente all’Ufficio Inventario e Collaudi della U.O.C. ABSE la data di consegna del bene al fine di programmare il collaudo tecnico-amministrativo (se previsto) e a trasmettere al predetto ufficio, all’atto della consegna del bene, il relativo documento di trasporto.
b. L’Ufficio Inventario e Collaudi, acquisita tutta la documentazione, provvederà a concordare con il comodante e, ove coinvolti, con il Servizio di Ingegneria Clinica e la U.O.S. Fisica Sanitaria, il collaudo tecnico-amministrativo.
c. Eseguito il collaudo il Responsabile della Struttura interessata diventa consegnatario e responsabile del bene affidato, nonché, di qualsiasi danno che possa derivare all’Azienda Ospedaliera per azioni od omissioni in merito. A tal fine, egli ha l’onere di segnalare alle XX.XX.XX. competenti qualsiasi esigenza dovesse sopraggiungere.
d. La società in parola alla scadenza del comodato d’uso gratuito, salvo eventuali proroghe autorizzate, è tenuta a ritirare il bene, informando preventivamente l’Ufficio Inventario e Collaudi e il Servizio di Ingegneria Clinica e la U.O.S. Fisica Sanitaria ove coinvolte.
e. Tutte le spese di trasporto, imballaggio e montaggio restano a carico del comodante, così come quelle conseguenti alla restituzione.
Art.6. Comodato d’uso gratuito collegato all’acquisizione di beni di consumo dedicati
x. Xxxx’ipotesi in cui il bene da acquisire in comodato d’uso gratuito sia legato all’acquisizione di materiale di consumo dedicati, l’iter autorizzativo del comodato deve necessariamente rientrare nella procedura di affidamento di detti materiali e di quanto previsto dal presente regolamento e, pertanto, l’istruttoria sarà curata dalla U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi e Gestione Economato e Magazzini (di seguito ABSE).
Art.7. Comodato d’uso gratuito collegato ad attività di sperimentazione
a. Nell’ipotesi in cui il bene da acquisire in comodato d’uso gratuito sia collegato ad un studio di sperimentazione, il suo iter autorizzativo deve necessariamente rientrare nella procedura aziendale prevista per le sperimentazioni e di quanto previsto dal presente regolamento e l’istruttoria sarà curata dalla U.O.C. Affari Generali e Patrimonio.
TITOLO III – CONTO VISIONE
Art.8. Finalità e condizioni
a. Il “conto visione” ovvero la consegna “in prova” di un bene è uno strumento eccezionale che per motivi di sicurezza e responsabilità è di breve durata.
b. Il periodo massimo espresso in giorni solari per la prova/visione di una apparecchiatura non può essere superiore a 60 giorni, salvo particolari deroghe ed eccezioni, motivate dalla U.O.C. interessata alla prova ed autorizzate dalla Direzione Sanitaria Aziendale, e che comunque potranno protrarsi fino ad un massimo di 180 giorni solari.
c. Si tratta di un istituto gratuito che si perfeziona con la consegna del bene.
d. La consegna dell’apparecchiatura può essere effettuata solo in seguito all’adozione dell’atto amministrativo di accettazione da parte dell’Azienda Ospedaliera.
e. La tecnologia consegnata in visione deve essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento e può essere utilizzata solo in seguito ad avvenuto collaudo e formazione del personale addetto.
f. La proprietà dell’apparecchiatura resta in capo al cedente e l’U.O.C. interessata si obbliga a custodirlo e conservarlo con diligenza ed a servirsene per un uso determinato in base alla natura della cosa.
g. L’Azienda Ospedaliera non è in alcun modo vincolata alla società cedente, né ad altri operatori economici, né per quanto concerne l’acquisto del bene, né per quanto concerne l’acquisto di materiali di consumo, nessuno escluso o complementari, oneri che rimangono a carico esclusivo della società fornitrice, fermo restando il periodo di validità della visione stessa.
h. Sono, altresì, interamente a carico del fornitore, tutti gli oneri tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di manutenzione, di consegna e di ritiro, di installazione, assicurativi, derivanti da danneggiamento, furto dei beni medesimi, di danni a cose o a soggetti terzi (in tal senso intesa anche l’Azienda Ospedaliera).
i. Le parti hanno in ogni caso, la facoltà di regolamentare liberamente i vari ulteriori aspetti, anche in ragione della durata temporale che, si precisa, deve essere breve e determinata.
Art.9. Istruttoria
a. La procedura amministrativa relativa all’accettazione di tecnologie in conto visione, è suddivisa nelle seguenti fasi:
1) Il procedimento si instaura con l’invio da parte del cedente/proponente di una proposta scritta inviata al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera e compilata secondo il fac-simile (MOD. B) allegato al presente regolamento, scaricabile dal sito Aziendale, che dovrà essere inoltrata al Responsabile della Struttura interessata e alla U.O.C. ABSE competente ad istruire l’accettazione delle proposta stessa.
In particolare la predetta proposta dovrà essere corredata da una dichiarazione del cedente di manleva di responsabilità dalla quale risulti:
.la propria denominazione, la sede, i recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica/PEC;
.l’assunzione tutti gli obblighi di cui al seguente art.9.2;
.l’elenco del personale che si occuperà della formazione all’utilizzo dell’apparecchiature e della relativa assistenza tecnica;
.che il cedente è il produttore o distributore del bene oggetto di visione (in tal caso è necessario allegare una dichiarazione della Casa Madre);
.il valore dell’apparecchiatura e le caratteristiche tecniche della stessa (marca, modello, manuale d’uso in lingua italiana, certificazione di conformità ecc.).
2) Il Responsabile della U.O.C. coinvolta dovrà sottoporre, se interessato ad avviare un periodo di prova/visione, la suddetta proposta, adeguatamente motivata, alla U.O.C. competente (UOC ABSE).
In particolare la manifestazione di volontà e la relativa richiesta di autorizzazione alla visione, compilata secondo il fac-simile (MOD. C) allegato al presente regolamento, dovrà contenere:
.la descrizione del bene;
.l’indicazione del cedente/fornitore del bene;
.la motivazione della richiesta;
.gli utilizzi previsti;
.la durata della prova e/o visione.
Nel caso di conti visione da effettuare presso varie XX.XX.XX., l’istanza di autorizzazione alla visione dovrà essere formulata sempre in conformità al modello allegato al presente regolamento (MOD.C) a firma congiunta dei responsabili delle XX.XX.XX. interessate.
3) L’ U.O.C. ABSE competente ad istruire l’atto amministrativo di accettazione del conto visione, alla ricezione della suddetta richiesta (MOD. C) e dei relativi allegati (MOD. B), verificherà la completezza delle informazioni all’interno della richiesta e provvederà ad acquisire tutti i pareri necessari per l’istruttoria (di cui al successivo art.9.1) e le eventuali informazioni aggiuntive da parte dei Reparti coinvolti.
4) L’U.O.C. competente, acquisiti i descritti pareri ed eseguite le proprie valutazioni di congruità, inoltrerà la documentazione alla Direzione Sanitaria Aziendale per le opportune verifiche di competenza e per l’autorizzazione definitiva, a seguito della quale l’U.O.C. XXXX procederà alla predisposizione dell’atto di accettazione del conto visione da sottoporre alla Direzione Generale, ovvero, in alternativa al rigetto della proposta con l’indicazione dei motivi.
5) Decretata l’accettazione del conto visione, l’U.O.C. XXXX si attiverà ad inviare al cedente, alla U.O.C. interessata e alle U.O.C. coinvolte, la comunicazione di accettazione della visione.
6) L’ingresso dell’apparecchiatura e il ritiro della stessa al termine del periodo di visione nell’U.O.C. di destinazione, dovrà avvenire previa comunicazione e accordi con l’Xxxxxxx Xxxxxxxx ed Inventario (rif. successivo art. 9.4).
Art.9.1. Pareri
a) In base alla tipologia di apparecchiatura concessa in conto visione e all’Unità Operativa di destinazione è necessario procedere all’acquisizione dei pareri di competenza, quali:
.parere del Servizio di Ingegneria Clinica (SIC), sulla verifica delle caratteristiche delle apparecchiature, sulla regolarità e compatibilità tecnica delle stesse rispetto all’Unità operativa di destinazione;
.parere del Servizio di Prevenzione e Protezione, in ordine agli eventuali profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori in rapporto alla tipologia ed all’utilizzo del bene oggetto della visione;
.parere dell’U.O.S. Fisica Sanitaria, qualora l’oggetto della visione/prova richieda una valutazione inerente i rischi di propria competenza;
.parere del Servizio Informatico Aziendale, per attrezzature informatiche e/o software connesse all’apparecchiatura in visione, circa la conformità tecnica delle stesse e/o eventuale integrazione informatica;
Il parere conclusivo del conto visione è di competenza della Direzione Sanitaria Aziendale.
Art.9.2. Obblighi del cedente
a. Il cedente dovrà dichiarare:
.di aver preso visione di quanto previsto dal presente regolamento;
.di aver preso visione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx /Reparti e Dipartimenti/Direzione Amministrativa
/U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione e Sicurezza Antincendio) del “Documento Informativo sui rischi”;
.di essere consapevole che l’accettazione della prova/visione di una apparecchiatura da parte dell’A.O.R.N. “X. Xxxxxxxxxx non sottintende alcun impegno o promessa della medesima a farne acquisto, presente o futuro;
.di occuparsi a proprie spese della formazione del personale dell’Azienda Ospedaliera affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto sul bene oggetto della visione;
.di sostenere in proprio, durante il periodo di prova o visione, qualsiasi spesa necessaria al funzionamento dell’apparecchiatura, ivi compreso l’uso di prodotti e consumabili vari;
.di garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e dell’Azienda Ospedaliera;
.di tenere indenne l’Azienda Ospedaliera ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall’uso del bene o anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L’Azienda Ospedaliera non sarà pertanto responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di sottrazione, perdita, deterioramento del bene o di qualsiasi altro evento, compresi danneggiamento e distruzione, patito dal bene in prova/visione;
.che il bene fornito è conforme alla normativa vigente a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e che quindi non comporta pericolo alcun per gli operatori e per i pazienti;
.di garantire l’esecuzione e le spese d’assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi eventuali applicativi Software, (così come disciplinato nel successivo art.9.3);
.di limitare la presenza di proprio personale all’interno dell’Azienda Ospedaliera al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’U.O.C. destinataria del bene;
.di fornire al personale interessato eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti necessari per l’utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura e installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza oneri per l’Azienda Ospedaliera e secondo le indicazioni del Servizio di
Prevenzione e Protezione, nonché al corretto posizionamento dell’apparecchiatura affinché non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio;
.di verificare che i beni concessi in visione/prova non richiedano predisposizioni impiantistiche, strutturali o di arredi a carico dell’Azienda Ospedaliera;
.di occuparsi e curare a proprie spese il trasporto, la consegna, l’installazione, la messa a punto, e quant’altro necessario per rendere funzionale l’apparecchiatura, nonché delle operazioni di disinstallazione, di ripristino delle condizioni originarie nei locali dell’Azienda Ospedaliera in cui sarà fatto uso dell’apparecchiatura e, infine, di ritiro della stessa.
Art.9.3. Manutenzione
a. Il fornitore dovrà provvedere alla manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria del bene. Per ogni intervento manutentivo, il cedente è obbligato a consegnare e/o trasmettere il relativo Foglio di Lavoro (FdL) al Servizio di Ingegneria Clinica.
b. Resterà inoltre a carico del fornitore ogni ulteriore onere, tra cui tutti i costi per le eventuali parti di ricambio, di tutti i materiali necessari alla manutenzione ed alle riparazioni e/o di cui sia prevista la sostituzione programmata, incluse quelle soggette ad usura e/o consumo, compresi gli eventuali materiali di consumo necessari che saranno forniti per l’intera durata del contratto.
Art.9.4. Consegna e ritiro del bene
a. Il fornitore è tenuto a comunicare preventivamente all’Ufficio Inventario e Xxxxxxxx la data di consegna del bene al fine di programmare il collaudo tecnico-amministrativo, e, a trasmettere al predetto ufficio all’atto della consegna dell’apparecchiatura il relativo documento di trasporto.
b. L’Ufficio Inventario e Collaudi, acquisita tutta la documentazione, provvederà a concordare con il cedente, con il Servizio di Ingegneria Clinica e, ove necessario, con la U.O.S. Fisica Sanitaria, il collaudo tecnico-amministrativo.
c. Il Responsabile della Struttura interessata diventa consegnatario e responsabile del bene affidato, nonché, di qualsiasi danno che possa derivare all’Azienda Ospedaliera per azioni od omissioni in merito. A tal fine, egli ha l’onere di segnalare alle XX.XX.XX. competenti qualsiasi esigenza dovesse sopraggiungere.
d. La società cedente alla scadenza del conto visione, salvo eventuali proroghe autorizzate, è tenuta a ritirare il bene, informando preventivamente l’Ufficio Inventario e Collaudi e il Servizio di Ingegneria Clinica e la U.O.S. Fisica Sanitaria, quest’ultima ove coinvolta.
e. Tutte le spese di trasporto, imballaggio e montaggio restano a carico del cedente, così come quelle conseguenti alla restituzione.
TITOLI IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art.10. Trattamento dei dati personali
a. I dati personali raccolti in applicazione al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità in esso previste. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
b. Il titolare del trattamento dei dati è l’A.O.R.N. nella persona del Direttore Generale.
c. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente competente nella specifica materia oggetto dell’atto di costituzione del comodato d’uso gratuito e conto visione.
d. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all’applicazione del regolamento.
e. I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità della procedura.
Art.11. Inadempienze
a. La mancata consegna del bene o eventuali anomalie dello stesso, sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore maggior danno.
Art.12. Spese contrattuali
a. Ogni eventuale spesa di registrazione contrattuale inerente e conseguente la stipulazione dei contratti in parola è a carico del comodante.
Art.13. Decorrenza
a. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione ed avrà validità fino all’adozione di nuove disposizioni, in assenza di mutamenti normativi/legislativi, di variazioni organizzative o di necessità di modifica dei contenuti che determinano un aggiornamento dello stesso.
Art.14. Norme di rinvio
a. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e della Regione Campania, nonché alle clausole riportate in ogni contratto.
Art.15. Foro competente
a. In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione degli atti di comodato d’uso gratuito e conto visione il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Napoli.