COMUNE DI CORBETTA
ALLEGATO C)
COMUNE DI CORBETTA
CONCESSIONE IN USO DI LOCALE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI XXX XXXXX, 00 – LOCALE N. 8.
Il giorno ……….. del mese di ………….. dell'anno ……………. , presso l'Ufficio Tecnico nel Palazzo Municipale,
tra
Il Comune di Corbetta, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx, 00, codice fiscale 03122360153 rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dal Responsabile del Settore Ambiente ed Infrastrutture ……………….., nato a
………….. il …………., che interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Corbetta in forza di Decreto del Sindaco nr.
……….. del ;
E
L’Associazione ………………………….. costituitasi in data con
atto n. ………. del ………. Associazione Sportiva/ricreativa senza
finalità di lucro, avente sede in Via ………….. a Corbetta, Codice fiscale/partita IVA e rappresentata ai fini della stipula del
presente contratto dal Presidente ………………………. nato a …………….
il …………….
PREMESSO
Che l’associazione suddetta non ha alcun fine di lucro ed opera per i fini sanciti dallo statuto, regolarmente depositato presso la Segreteria del Comune di Corbetta;
Che l’Associazione ha richiesto l’assegnazione in uso di un
locale da destinare a sede delle proprie attività;
Che a seguito di espletamento di apposita manifestazione di interesse per l’assegnazione di locali ed immobili comunali idonei ad essere dati in concessione d’uso ad associazioni, l’associazione è stata individuata quale assegnataria del locale individuato nella planimetria qui allegata.
Che presso l’immobile di proprietà comunale di Via Verdi il suddetto locale risulta disponibile allo scopo;
Che l’unità immobiliare risulta catastalmente così individuata:
fg. 5, Mapp. 590, ed è evidenziata in colore rosso nella planimetria allegata, individuato come locale n. 8 presso edificio “EX ONMI” Via Verdi n. 26 – Corbetta;
Che si rende pertanto necessario sottoscrivere uno specifico atto al riguardo;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
Il Comune di Corbetta – concedente – nell’intento di incentivare lo spirito aggregativo ed il contributo sociale e ricreativo nella realtà locale, concede l’uso gratuito alla Associazione …………….. avente sede in a
…………….. – concessionario del locale come sopra individuato e in premessa descritto e contrassegnato come “locale n. 8” sulla planimetria allegata sub A) al presente atto.
Il concessionario dovrà gestire ed utilizzare il locale assegnato non solo nel perseguimento delle finalità associative proprie, ma avendo cura anche delle finalità pubbliche dell’edificio.
ART. 2
La concessione in uso del locale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione
del presente contratto e una durata di anni cinque; il presente contratto scadrà pertanto il …………..
Alla scadenza la concessione non potrà essere tacitamente rinnovata.
E’ comunque fatta salva per il concedente la possibilità di risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo preavviso di tre mesi, per motivi di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze collegate al pubblico interesse. ART. 3
Il concessionario si impegna a destinare l’unità immobiliare di cui al punto 1 a sede delle proprie attività statutarie e delle proprie attività.
Non sono ammesse destinazioni d’uso diverse e ogni eventuale eccezione dovrà essere concordata ed autorizzata espressamente dal concedente.
E’ espressamente vietato ogni uso degli spazi assegnati diversi da quanto previsto dal presente contratto.
Il locale non può essere subconcesso ad altri soggetti.
Non è consentito il subentro di altra associazione alla concessionaria a contratto in corso di validità, fatti salvi il diritto di rinuncia e la riassegnazione da parte del concedente ad un’altra associazione.
Il concessionario dovrà elaborare e trasmettere al concedente i bilanci preventivi, i conti consuntivi e ogni loro eventuale variazione, nonché il programma annuale delle attività che si intendono intraprendere per l’anno di riferimento, entro 20 giorni dalla richiesta da parte del concedente.
ART. 4
Il concessionario dichiara di accettare l’uso del locale oggetto del presente contratto nello stato di fatto attuale e dichiara di non aver rinvenuto vizi che possano recare danno al concessionario medesimo e/o a terzi e si obbliga
altresì a mantenere gli spazi assegnati in modo decoroso ed in armonia con l’aspetto estetico e ambientale.
Il concessionario si impegna, qualora lo ritenga opportuno, ad arredare ed attrezzare il locale per gli usi cui è destinato, senza che alcun onere sia imposto al concedente ed a proprie esclusive spese. Gli arredi ed i mobili eventualmente già presenti nel locale e di proprietà potranno essere utilizzati dal concessionario. Diversamente il concessionario dovrà concordare con il concedente il loro spostamento in altro luogo, a propria esclusiva cura; è esclusa la possibilità per il concessionario di provvedere autonomamente, salvo autorizzazione scritta da parte del concedente, al loro smaltimento.
ART. 5
Il locale è assegnato al concessionario in uso gratuito in considerazione del fatto che il concessionario rientra nella fattispecie esentata dal pagamento del canone di uso.
Le spese generali di gestione, (riscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc….) saranno a totale carico del concedente. Il concessionario contribuirà per una cifra forfettaria stabilita in € 150 annuali da corrispondere in un’unica rata posticipata entro il 31 dicembre di ogni anno. Restano a carico del concedente le spese relative alla TARI e all’IMU riferite all’immobile concesso in uso.
Le stesse a consuntivo saranno calcolate annualmente in base ai consumi effettivamente rilevati nell’immobile di riferimento e alle spese realmente sostenute dal concedente, comunicate al concessionario e pubblicate sul sito Istituzionale del Comune e saranno da considerarsi quale sostegno all’attività svolta dal concessionario.
Le pulizie del locale (e degli annessi servizi igienici e spazi comuni) saranno a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria dello stesso e tutti gli interventi, nessuno escluso, necessari per metterlo in condizione di servire all’uso richiesto dal concedente.
Sono inoltre a carico del concessionario:
a) L’obbligo di garantire l’accesso all’immobile al personale del concedente per eventuali accertamenti, verifiche, controlli ed ispezioni;
b) La restituzione del locale nella sua integrità, salvo il normale deterioramento d’uso, lo sgombero e la pulizia finale dello stesso;
c) L’assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso del locale assegnato.
Il concedente si riserva la possibilità, in accordo con il concessionario, di utilizzare il locale assegnato per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni e di assegnare un utilizzo parziale (in giorni e fasce orarie prestabilite compatibili con le attività delle concessionaria) anche a favore di altre associazioni, qualora se ne ravvisasse la necessità/opportunità.
ART. 6
Il concessionario si obbliga a conservare e custodire il locale di cui al presente contratto con cura e con la massima diligenza e si obbliga altresì a restituire lo stesso alla scadenza del contratto in buone condizioni igieniche e strutturali.
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere approvata solo mediante atto scritto.
Il concessionario si impegna a riconsegnare al concedente l’immobile
quantomeno nel medesimo stato in cui è stato dato in concessione, salva la normale usura e deperimento.
ART. 7
Il concessionario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica all’unità immobiliare senza autorizzazione scritta del concedente. Le eventuali opere di miglioria, previamente autorizzate, realizzate dal concessionario resteranno alla fine della validità del contratto di proprietà del concedente e dovranno essere sempre e tassativamente autorizzate da quest’ultimo.
ART. 8
Le riparazioni dette locative, così come definite dagli artt. 1576 – 1609 del Codice Civile nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, saranno tutte a carico del concessionario. Qualora quest’ultimo non effettui gli interventi di competenza, gli stessi potranno essere fatti dal concedente con addebito delle relative spese al concessionario. Sono invece a carico del concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria ed il mantenimento della messa a norma degli impianti e le condizioni di agibilità dei locali nonchè la titolarità e la gestione delle utenze.
Il concessionario è tenuto ad informare il concedente di eventuali danni arrecati all’immobile concesso in uso.
ART. 9
Il concessionario solleva da ogni responsabilità il concedente per ogni eventuale danno a persone e cose, al proprio personale e/o agli utenti presenti nel locale di cui al presente contratto, in dipendenza delle attività svolte. Il concessionario sarà responsabile verso il concedente di ogni danno
derivante all’immobile da qualsiasi azione ed omissione, dolosa o colposa nonché di ogni danno tanto se imputato a se stessa quanto se causato a terzi.
ART. 10
Il concedente potrà in ogni momento ispezionare o far ispezionare il locale assegnato in uso per accertarsi della buona conservazione dello stesso e dell’osservanza degli obblighi contrattuali. Il concedente provvederà ad informare il concessionario con congruo anticipo in merito alle predette verifiche.
ART. 11
Fa parte integrante e sostanziale del presente atto la planimetria raffigurante l’unità immobiliare oggetto della concessione in uso;
ART. 12
Il presente contratto potrà essere anticipatamente risolto con semplice dichiarazione da parte del concedente nel caso si verifichino gravi inadempienze da parte del concessionario relative a:
- un uso del locale concesso in concessione non conforme rispetto agli scopi per i quali è attribuito;
- nel caso di scioglimento della associazione concessionaria o di mancato perseguimento degli scopi statutari della stessa.
- per motivi di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze collegate al pubblico interesse.
Prima di procedere alla risoluzione anticipata, il concedente richiederà chiarimenti scritti al concessionario ed assegnerà a quest’ultimo un congruo termine per ripristinare la situazione di conformità al contratto.
ART. 13
Per quanto non specificato nel presente contratto si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e da specifiche norme in materia di concessione d’uso.
ART. 14
Il presente atto verrà sottoposto a Registrazione, tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente atto sono a carico esclusivo del concessionario.
ART. 15
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti, il concessionario dichiara di esser domiciliato in via ……………… a …………
ART. 16
Per qualunque controversia inerente il presente contratto, foro competente sarà quello di Milano.
ART. 17
Prima dell’effettivo utilizzo degli immobili concessi in uso dovrà essere redatto formale verbale di consegna da redigersi a cura del Servizio Comunale competente e che dovrà essere sottoscritto dal concessionario.
ART. 18
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 679/2016.
Letto, confermato e sottoscritto. Corbetta,
PER L’ASSOCIAZIONE ………………
…………………………
PER IL COMUNE DI CORBETTA
Il Responsabile del Settore Ambiente ed Infrastrutture
…………………………..