VERBALE DI RIUNIONE
In data , in Milano, tra Intesa Sanpaolo e le Delegazioni Sindacali di Gruppo, nell’ambito degli incontri per la costituzione del “Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo”, fondo sanitario integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito Fondo Sanitario), si è dato corso ad approfondimenti in merito alle peculiarità del “Fondo Interno di Assistenza al Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo” (di seguito FIA), onde definirne tempistiche e modalità di confluenza nel Fondo Sanitario.
A tale riguardo le parti – avuto presente quanto previsto nel Verbale di Percorso del 5.8.2010 - si sono date atto che detta confluenza potrà realizzarsi, a seguito di specifiche determinazioni di CR Veneto, auspicabilmente dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il 1° gennaio 2014 e che con la medesima decorrenza si determinerà la confluenza del FIA nel Fondo Sanitario, in applicazione delle disposizioni contenute nel Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna.
Per effetto della delibera da parte di CR Veneto il Comitato Amministrativo del FIA:
• opererà la confluenza delle risorse finanziarie nel Fondo Sanitario, previo adempimento degli obblighi di rimborso nei confronti degli iscritti per tutte le prestazioni fruite a tutto il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di confluenza nel Fondo Sanitario;
• definite le pendenze, redigerà apposito bilancio di chiusura delle attività dell’Ente e disporrà il conseguente accredito dei residui al Fondo sanitario, secondo quanto stabilito al capitolo 3. del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna.
In conseguenza di quanto sopra nei confronti degli iscritti al FIA alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di confluenza nel Fondo Sanitario trovano applicazione le previsioni contenute nel Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna e relativi documenti (Statuto, Regolamento delle Prestazioni, Appendici), nonché nelle disposizioni attuative dello stesso, in particolare nel:
Accordo: - capitolo 6. Beneficiari
- capitolo 8. Prestazioni
Disposizioni attuative: - articolo A – punto 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento”
- articolo A – punto 3) Altri beneficiari
- articolo B Contribuzioni, con la precisazione che quanto previsto al primo capoverso viene applicato anche ai dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante da Cassa di Risparmio del Veneto
Più specificamente saranno iscritti al Fondo Sanitario, con applicazione della complessiva normativa statutaria per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento delle Prestazioni” i dipendenti in servizio ed i relativi familiari, nonché quelli in quiescenza ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di confluenza nel Fondo Sanitario, delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute dal FIA.
Saranno parimenti iscritti al Fondo Sanitario i familiari di cui all’art. 2 - lettera c) del vigente Regolamento del FIA, che alla data odierna risultino beneficiari delle relative prestazioni, fermo restando il versamento delle contribuzioni previste dall’Accordo e relativi allegati sottoscritto in data odierna.
Nel determinare la compensazione dei maggiori oneri contributivi a carico del personale a tempo parziale iscritto al FIA di cui al capitolo B) “Contribuzioni” delle disposizioni attuative dell’Accordo, non si terrà conto di quanto previsto dall’art. 9 – 2° comma del vigente Regolamento del FIA.
Alla luce delle peculiarità connesse al FIA ed al suo regime le Parti auspicano che CR Veneto, nella sua piena autonomia, disponga affinchè nei confronti del nuovo Fondo Sanitario prosegua il versamento delle contribuzioni già previste dall’art. 9 – 3° comma del vigente Regolamento del FIA, in favore:
• del Personale in quiescenza (diretto o di reversibilità) iscritto al FIA al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di confluenza nel Fondo Sanitario, in costanza di iscrizione allo stesso;
• degli iscritti FIA che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle aziende del credito” di cui ai D.M. 158/2000 e 206/2006, che hanno mantenuto l’iscrizione al FIA nei termini previsti dai rispettivi accordi, laddove mantengano l’iscrizione al Fondo Sanitario da quiescenti, fermo restando il requisito di cui all’art. 2 – comma 2 – 2° alinea del vigente Regolamento del FIA;
• dei dipendenti iscritti FIA che alla data di confluenza nel Fondo Sanitario abbiano già maturato 15 anni di iscrizione allo stesso – ivi compresi quelli di cui ai punti 3) e 4) dell’art.2 del vigente Regolamento del FIA - subordinatamente al mantenimento dell’iscrizione al Fondo Sanitario al momento del collocamento in quiescenza ed in costanza di iscrizione allo stesso, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 – 5° comma del vigente Regolamento del FIA; si prescinde dal requisito dei 15 anni di iscrizione unicamente nei confronti dei pensionati di inabilità, purché assunti dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ora Cassa di Risparmio del Veneto, ante 1.6.2006.
L’impegno di cui sopra opererà a scomputo della contribuzione individualmente dovuta da ciascun iscritto.