Contract
Assicurazione diella responsabilitá civile professionale per l'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e gestione firma elettronica avanzata
Documento informativo relativo al prodotto "ProfessionGuard - Professioni
Specifiche"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "ProfessionGuard Professioni Specifiche" è un'assicurazione nella forma "claims made" che copre la responsabilità civile professionale derivante all'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e gestione firma elettronica avanzata, in conformità a quanto previsto dal DPCM del 22 febbraio 2013.
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
✓Responsabilità civile professionale
✓Proprietà intellettuale
✓Diffamazione
✓Azioni dolose/fraudolente del dipendente
✓Costi di difesa
✓Smarrimento di documenti
✓Comparizione davanti a un tribunale
✓Spese per il ripristino della reputazione
✓Responsabilità per servizi internet
✓Violazione di sistemi di sicurezza di rete
✓Spese di salvataggio
(coperture principali)
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antitrust
atti dolosi, fraudolenti disonesti
azioni di autorità governative/ autorità di regolamentazione brevetti
danno alla persona/ danno a cose guerra/ terrorismo
gestione di polizze e servizi finanziari impiego/discriminazione infrastrutture
inquinamento insolvenza
materiale internet fuori dal controllo dell'assicurato responsabilità civile da prodotti
responsabilità contrattuale
richiesta di risarcimento/ circostanze pregresse valutazione preventiva dei costi
transazioni finanziarie sanzioni
(esclusioni principali)
Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale in Europa.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda. Il premio è soggetto a regolazione come indicato nelle condizioni generali
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Come posso disdire la polizza?
Non sono previste clausole di disdetta.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per l'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e
gestione Firma Elettronica Avanzata
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto assicurativo: ProfessionGuard - Professioni Specifiche”
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx
X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG.
Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 Codice ISVAP impresa D947R
Sede sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 00000, Xxxxxx; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 0000000; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: xxx.xxx.xx.xx; e-mail: xxxx.xxxxx@xxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.
Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.
Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
• L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Non sono previste opzioni con riduzione del premio o opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. | |
COPERTURE BASE | |
Responsabilità civile professionale | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato. |
Proprietà intellettuale | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato. |
Diffamazione | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato. |
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente. |
Costi di difesa | L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. |
ESTENSIONI | |
Smarrimento di Documenti | In relazione a Documenti di Terzi: (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e (ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti. |
Comparizione davanti a un tribunale | Per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato, nonché per qualsiasi Dipendente che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno delle indennità giornaliere per il cui ammontare si rinvia alla sezione “Ci sono Limiti di Copertura”. |
Spese per il ripristino della reputazione | L`Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. |
Responsabilità per Servizi Internet | L`Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per Responsabilitá per Servizi Internet. |
Violazione di sistemi di sicurezza di rete | L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata in conseguenza di un Errore professionale commesso dall’Assicurato e risultante in un mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza. |
Spese di salvataggio | Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l`Assicuratore rimborserà l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale. |
Che cosa non è assicurato? | |
Antitrust | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento. |
Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione. |
Brevetti | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti. |
Danno alla persona / Xxxxx a cose | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a Xxxxx alla persona o Xxxxx a cose. |
Xxxxxx/terrorismo | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
Gestione di polizze e servizi finanziari | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: (i) disponibilità di fondi; |
(ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; oppure (iv) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere | |
Impiego / discriminazione | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche |
Infrastrutture | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) guasto meccanico; (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; |
Inquinamento | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti; |
Insolvenza | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
Materiale Internet fuori dal controllo dell`Assicurato | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell’invio, l’Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale. |
Responsabilità civile dei prodotti | Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante, ai sensi delle vigenti normative CEE, da vizi dei prodotti venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione o di servizi in genere, fatta esclusione per il software fornito dall’Assicurato. |
Responsabilità contrattuale | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi: (i) responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali |
Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | Qualsiasi richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, |
un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. | |
Valutazione preventiva dei costi | Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività professionali. |
U.S.A / Canada | Presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in un qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla Legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
Transazioni Finanziarie | Qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente od indirettamente basata su, attribuibile a, originatesi da, o risultante da, o in qualsiasi maniera relativa a trasferimenti di fondi, somme di denaro, titoli o azioni o qualsiasi altro strumento negoziabile da o per qualsiasi banca o istituzione finanziaria |
Sanzioni | Se, in virtù di qualsiasi Legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo dovesse risultare illecito fornire copertura all’Assicurato in conseguenza di un embargo o di un’altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all’Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell’Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Definizione “Perdite Pecuniarie” | Non rientrano nella definizione di Perdite Pecuniarie e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex articolo 12 della Legge n.47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento. |
Definizione “Terzi” | La definizione di Terzi non include: (i) un Assicurato; (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un |
ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell’Assicurato. | |
Definizione “Violazione dei diritti di proprietà intellettuale” | La definizione non comprende i brevetti |
Smarrimento di Documenti | In relazione ai Documenti di Terzi la copertura opera fermo restando che: (a) Lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; (2) custoditi dall’assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati; (b) I Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato; (c) L’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell’Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e (d) L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato. La presente garanzia sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. |
Comparazione davanti a un tribunale | I Costi di Difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente € 250. |
Spese per il ripristino della reputazione | La presente garanzia sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. |
Spese di salvataggio | La presente Estensione opera a condizione che: (i) L’Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze; (ii) L’Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento; (iii) L’importo di tali costi sia sopportato da fattura o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente |
approvato dall’Assicuratore; e (iv) Tali costi non includono eventuali spese interne o spese fisse, salari lavoro straordinario, compensi retribuzioni o altri costi fissi dell’Assicurato. La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia. |
I massimali, sottolimiti, le somme assicurate, franchigie e scoperti sono di volta in volta pattuiti con il contraente secondo le sue esigenze assicurative. Si rimanda pertanto al Certificato di Assicurazione o alle Condizioni di Assicurazione per il loro ammontare.
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere pagato dal Contraente tramite i mezzi ammessi per legge. Al momento della sottoscrizione il Contraente è tenuto a versare un premio minimo che resterà comunque acquisito dall’Assicuratore. Oltre a tale premio minimo il Contraente è tenuto a versare un’integrazione di premio che verrà calcolata annualmente secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata di un anno e termina alla data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. |
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Coloro che svolgono l'attività professionale di dematerializzazione dei documenti cartacei e gestione firma elettronica avanzata, in conformità a quanto previsto dal DPCM del 22 febbraio 2013. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della |
assicuratrice | quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
ProfessionGuard |
Professioni Specifiche Polizza di Responsabilità Civile Professionale |
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Frontespizio di polizza | Polizza n.: |
ARTICOLI | |
1. Contraente | |
2. Indirizzo del Contraente | |
3. Attività professionali | Dematerializzazione dei documenti cartacei e gestione firma elettronica avanzata, in conformità a quanto previsto dal DPCM del 22 febbraio 2013. |
4. Periodo di validità della polizza | Dalle ore 24.00 del Alle ore 24.00 del |
5. Massimale | Massimale aggregato per Periodo di validità della polizza per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati: € |
6. Franchigia | € per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento |
7. Data di retroattività | Dalle ore 24.00 del |
8. Estensione territoriale | Europa |
9. Formazione del Premio | Premio minimo acquisito: Premio imponibile Tasse Premio lordo Regolazione premio come da clausola 10.1. |
10. Intermediario | |
11. Assicuratore | AIG Europe S.A. |
12. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze | AIG Europe S.A. Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx |
L’Assicuratore sarà obbligato a pagare l’indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l’Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l`Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Xxxxx nei confronti dell`Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione ove previsto. |
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato.
La presente polizza é emessa a Milano il
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del DIP in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 41/2018 e copia del fascicolo informativo in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 35/2010
IL CONTRAENTE
Fanno parte integrante n. 16 pagine compreso il frontespizio di polizza.
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Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il..................in........
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla Contraente che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue:
1 . Garanzie: Cosa copriamo
A: | Responsabilità civile professionale | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato. |
B: | Proprietà intellettuale | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato. |
C: | Diffamazione | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato. |
D: | Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente. |
E: | Costi di difesa | L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. |
2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura
2.1 Smarrimento di Documenti | In relazione a Documenti di Terzi: (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e (ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che: (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati; (b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato; (c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e (d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato. |
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. | |
2.2 Comparizione davanti a un tribunale | Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente € 250. Alla presente Xxxxxxxxxx non si applicherà alcuna Franchigia. |
2.3 Spese per il ripristino della reputazione | L`Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. |
2.4 Responsabilitá per Servizi Internet | L`Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per Responsabilitá per Servizi Internet. |
2.5 Violazione di sistemi di sicurezza di rete | L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata in conseguenza di un Errore professionale commesso dall’Assicurato e risultante in un mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza. |
2.6 Spese di salvataggio | Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette consequenze di un Errore Professionale a condizione che: (i) l`Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze; (ii) l`Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento; (iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall`Assicuratore; e (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato; La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia. |
3. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo
Assicurato | si intende: (1) il Contraente o ogni Società controllata, (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del Contraente o di ogni Società controllata; (3) qualsiasi Dipendente; e (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il |
Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il Contraente o una Società controllata e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente o di una Società controllata; ma soltanto quando svolgano Servizi professionali in dette qualità. Per Assicurato si intende anche qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi soggetto indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione in relazione a Servizi professionali svolti dall’Assicurato. | |
Attività professionali | si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall’Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L’attività professionale è riportata all`articolo 3 del Frontespizio di polizza. |
Atto | si intende qualsiasi Errore professionale, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diffamazione ovvero qualsiasi Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente. |
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente: (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una Società controllata. |
Computer virus | si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. |
Costi di difesa | si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento. |
Xxxxx | si intende qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Xxxxx, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall’Assicuratore con il consenso dell’Assicurato o del Contraente. |
Danno a cose | si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso. |
Danno alla persona | si intende lesione all’integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all’integrità psichica. |
Dipendente | si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal Contraente o ogni Società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine. |
Documenti | si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni. |
Errore professionale | Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. |
A titolo esemplificativo saranno considerati Errori professionali, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell’onore e della reputazione della persona compiute nell’esercizio delle Attività professionali. | |
Perdite pecuniarie | si intendono (a) Xxxxx, (b) Costi di difesa, (c) Spese per il ripristino della reputazione, (d) Spese per la perdita di una persona chiave, e (e) ogni altro pagamento effettuato dall’Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza. Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte all’Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento. |
Periodo di osservazione | si intende il periodo di tempo durante il quale l`Assicurato potrà dare comunicazione all`Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla Data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della polizza. |
Premio | si intende l’ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un’appendice alla presente polizza. |
Richiesta di risarcimento | si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danni a seguito di Atti. |
Responsabilità da Servizi Internet | si intende qualsiasi effettivo o asserito Errore professionale, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale o atto diffamatorio traente origine da: (i) l`operatività di un sito internet, intranet or extranet; (ii) servizi di e-mail o di trasmissione elettronica di documenti; o (iii) la trasmissione senza dolo di Computer virus. |
Sistema di sicurezza | si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza si intendono altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di passwords o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati. |
Società controllata | si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Società controllate: (i) abbia il controllo della composizione dell’organo di amministrazione; |
(ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli Atti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una Società controllata della Contraente. | |
Spese per il ripristino della reputazione | si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. |
Terzi | si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Xxxxx non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell’Assicurato. |
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale | si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Xxxxx, ad eccezione di brevetti. |
4. Esclusioni: Quello che NON copriamo
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:
4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. |
4.3 | Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti. |
4.4 | Brevetti | traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti. |
4.5 | Xxxxx alla persona / Xxxxx a cose | traente origine da, basata su o attribuibile a Xxxxx alla persona o Xxxxx a cose. |
4.6 | Guerra/terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
4.7 | Gestione di polizze e servizi finanziari | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; oppure (iv) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. |
4.8 | Impiego / discriminazione | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. |
4.9 | Infrastrutture | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) guasto meccanico; (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; oppure (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato. |
4.10 | Inquinamento | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti; Per Agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. |
4.11 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
4.12 | Materiale Internet fuori dal controllo dell`Assicurato | traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell’invio, l’Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale. |
4.13 | Responsabilità civile dei prodotti | derivante, ai sensi delle vigenti normative CEE, da vizi dei prodotti venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione o di servizi in genere, fatta esclusione per il software fornito dall’Assicurato. Questa esclusione non è applicabile alla consulenza fornita dall’Assicurato in connessione con la vendita o fornitura dei suddetti beni o prodotti durante lo svolgimento dell’Attività professionale assicurata. |
4.14 | Responsabilità contrattuale | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi: (i) responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali, tranne nel caso in cui l’esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un Errore professionale di un Assicurato. |
4.15 | Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della |
presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. | ||
4.16 | Valutazione preventiva dei costi | traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività professionali. |
4.17 | U.S.A./Canada | presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
4.18 | Transazioni Finanziarie | direttamente od indirettamente basata su, attribuibile a, originatesi da, o risultante da, o in qualsiasi maniera relativa a trasferimenti di fondi, somme di denaro, titoli o azioni o qualsiasi altro strumento negoziabile da o per qualsiasi banca o istituzione finanziaria. |
4.19 | Sanzioni | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle
5.1 Notifica di Richieste di risarcimento | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata all`indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
5.2 Richieste di risarcimento correlate | Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile: (a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o, (b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti; xxxx` considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa. Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento: (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di |
risarcimento precedentemente comunicata; o, (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento é stata notificata all`Assicuratore. | |
5.3 Circostanze | Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: (a) il contestato, supposto o potenziale Atto; (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto; (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e (d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione. |
5.4 Richieste di risarcimento fraudolente | Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale |
comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o | |
fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette | |
Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura | |
assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, | |
limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto | |
immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo | |
previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si | |
intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili. |
6. Gestione della difesa
6.1 Difesa | L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Xxxxxxxxx non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa. |
6.2 Anticipo dei costi | L`Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Xxxxx di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l`Assicurato. L`Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro. |
6.3 Consenso dell'Assicuratore | È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi |
a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza. | |
6.4 Consenso dell'Assicurato | L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile. |
6.5 Cooperazione | Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza. |
6.6 Surrogazione | Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente. |
7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti
7.1 Stipulazione della copertura assicurativa | Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l’Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere |
in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell’eventuale variazione di copertura. | |
7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati | Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l’invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato. |
8. Massimale e Franchigia
8.1 Massimale Il Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.
8.2 Franchigia L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.
9. Disposizioni generali
9.1 | Durata dell'Assicurazione | A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza. |
9.2 | Inizio e termine della garanzia (principio “claims made”) | La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all`Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti giá denunciati ad altro assicuratore. |
9.3 | Ripartizione del danno | Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi. |
9.4 | Altre assicurazioni | Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il |
massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento. | ||
9.5 | Cessione del contratto e modifiche | La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità |
9.6 | Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile, l’Assicuratore e l’Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa. |
9.7 | Definizioni | I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attributo nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. Definizioni:Il significato dei termini in corsivo. I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto. |
9.8 | Ambito di applicazione territoriale | la presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l’Esclusione 4.18 U.S.A./Canada. |
9.9 | Legge applicabile | la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il Contraente. |
10. Clausola di regolazione premio
10.1 | Regolazione premio | Il premio imponibile anticipato indicato nel frontespizio di polizza si intende come premio minimo comunque acquisito ed è calcolato su un numero di XXX operazioni (dematerializzazioni) preventivate. |
La regolazione del premio è effettuata annualmente, a partire dalla decorrenza del contratto, secondo l’effettivo ammontare delle operazioni (dematerializzazioni) del Contraente e degli Assicurati, fermo il premio minimo comunque acquisito stabilito in polizza.
Si concordano quindi, come date di regolazione, il XXX
A tale scopo, entro 30 giorni dalle suddette date, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’ammontare effettivo delle operazioni (dematerializzazioni) relative al periodo medesimo.
L’eventuale differenza positiva tra il numero delle operazioni (dematerializzazioni) preventivate e quello effettivo darà luogo a regolazione del premio in ragione di € 0,015 imponibili per ciascuna operazione (dematerializzazione); tale regolazione dovrà essere corrisposta alla Società entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:
- 1. Garanzie: Cosa copriamo
- 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura
- 3. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo - in particolare le definizioni di:
- Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
- Dipendente
- Documenti
- Errore professionale
- Perdite pecuniarie
- Società controllata
- Terzi
- Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- 4. Esclusioni
- 5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle
- 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento
- 5.2 Richieste di risarcimento correlate
- 5.3 Circostanze
- 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente
- 6. Gestione della difesa
- 6.1 Difesa
- 6.2 Anticipo dei costi
- 6.3 Consenso dell'Assicuratore
- 6.4 Consenso dell`Assicurato
- 6.5 Cooperazione
- 6.6 Surrogazione
- 7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti
- 8. Massimale e Franchigia
- 9. Disposizioni generali:
- 9.1 Durata dell`Assicurazione
- 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
- 9.3 Ripartizione del danno
- 9.4 Altre assicurazioni
- 9.5 Cessione del contratto e modifiche
- 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
- 9.7 Definizioni
- 9.8 Ambito di applicazione
- 9.9 Legge applicabile
- 10. Clausola di regolazione Premio
- 10.1 regolazione Premio
IL CONTRAENTE